Raccomandata
Incarto n. 35.2018.55
PC/sc
Lugano 14 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 maggio 2018 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 aprile 1996, RI 1, nato il __________ 1960, dall'8 febbraio 1994 dipendente della ditta __________ di __________, in qualità di "tagliatore" e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre stava giocando al proprio domicilio con il figlio di 3 anni, verso le 19.00, "ha ricevuto inavvertitamente una pedata all'occhio destro", riportando il distacco della cornea (cfr. doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 28 ottobre 1998 l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 un’indennità per menomazione dell’integrità del 25%, rifiutandogli contestualmente la concessione di una rendita di invalidità, in quanto i postumi dell'infortunio non avevano ridotto in misura apprezzabile la sua capacità di guadagno (doc. 54). Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
In seguito RI 1 si è sottoposto regolarmente a visite specialistiche di controllo periodiche, i cui costi sono stati assunti dall'CO 1 (cfr., in particolare, controllo del 6 novembre 2009 di cui al doc. 135).
1.3. Nel corso del 2010 RI 1 ha sviluppato dei disturbi anche all'occhio sinistro, sfociati in un distacco retinico.
1.4. L'assicurato è stato nuovamente operato il 27 marzo e il 12 giugno 2014 presso l'Ospedale __________ di __________ per distacco della retina destra recidivato il 26 marzo 2014 (doc. 137, 138, 146 e 149). La ricaduta è stata assunta dall'CO 1 (doc. 143 e 148).
In seguito, a causa dell'aumento della pressione dell'occhio destro, RI 1 si è sottoposto a visite specialistiche di controllo periodiche più frequenti, i cui costi sono stati assunti dall'CO 1 (cfr., in particolare, doc. 159 e 160).
1.5. In data 6 giugno 2016 RI 1 ha avuto nuovamente dei problemi alla vista ed il 9 giugno 2016 il datore di lavoro ha annunciato "il caso sia alla CO 1 sia alla Cassa malati affinché si possa decidere a quale dei due enti compete" (doc. 168 e 169).
In data 4 agosto 2016 la __________ ha informato il datore di lavoro che, in attesa di una decisione in ambito volta a definire se si trattasse delle conseguenze o meno di un evento infortunistico, avrebbero anticipato le prestazioni di indennità giornaliera a titolo preventivo (doc. 178).
Il 7 novembre 2016 RI 1 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 191).
1.6. Esperiti gli accertamenti medici del caso (in particolare, dopo aver raccolto il rapporto medico del 5 settembre 2016 del dr. med. , Primario del servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell' e gli apprezzamenti medici del 12 dicembre 2016 e del 10 marzo 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in oftalmologia attivo presso il Centro __________ della CO 1 di __________; doc. 186, 194 e 197), con decisione del 18 ottobre 2017 l’CO 1 ha negato un nesso causale tra l'infortunio del 1996 e i disturbi all'occhio sinistro ed ha confermato, per quanto concerne i soli postumi infortunistici (occhio destro), una capacità lavorativa completa, puntualizzando che avrebbe continuato ad assumere di cura per i necessari controlli semestrali o annuali e che non poteva riconoscere prestazioni assicurative per i problemi all'occhio sinistro, in quanto affetto da patologie di natura extra-infortunistica (doc. 208).
1.7. A seguito dell'opposizione interposta il 16 novembre 2017 (e completata il 28 febbraio 2018 con allegata la relazione medica del 26 febbraio 2018 del dr. med. __________) dall'RA 1, per conto dell’assicurato (doc. 210 e 216), esperiti ulteriori accertamenti medici (in particolare, dopo aver raccolto l'apprezzamento medico del 4/16 maggio 2018 dei dr. med. __________ e __________, specialisti FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia presso il Centro __________ della CO 1 di __________; doc. 219), l’CO 1 in data 17 maggio 2018 ha confermato il contenuto della sua prima decisione, puntualizzando quanto segue: "Dalla valutazione del dott. __________ trasmessa a sostegno dell'opposizione risulta che l'assicurato nell'aprile 2010 è scivolato dalla scale e ha accusato un vivo dolore da contraccolpo all'occhio sinistro. Detto avvenimento non è mai stato annunciato né alla CO 1 né al datore di lavoro per cui la CO 1 - essendo a distanza di otto anni impossibilitata a disporre degli accertamenti fedefacenti - non può ammettere secondo il criterio della probabilità preponderante che l'assicurato è stato vittima di un nuovo infortunio. In ogni caso i dott. __________ e __________, entrambi specialisti in oftalmologia presso il Centro di competenza della Divisione __________ in data 2.5.2018 hanno evidenziato che la diminuzione del visus a sinistra, tenuto conto del rapporto del 5.9.2016 del dott. __________, è la conseguenza di una fibroplasia epiretinale e quindi di una malattia e non può essere imputata né alle problematiche all'occhio destro né alla dichiarata scivolata dalle scale" (doc. 222 e doc. A, pag. 4, in fine).
1.8. Con tempestivo ricorso del 15 giugno 2018 RI 1, sempre rappresentato dall'RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il riconoscimento di una rendita di invalidità totale (100%) e un'IMI del 35% "in accoglimento della richiesta di ricaduta del 6 giugno 2016, per entrambi gli occhi infortunati" e, in via subordinata, "se la causalità dell'occhio sinistro venisse negata e se venisse accolta unicamente quella all'occhio destro, nell'ambito di una revisione della decisione 28 ottobre 1998, la CO 1 è condannata a riconoscere una rendita LAINF per la perdita di guadagno relativa all'occhio destro non inferiore al 50% e un'integrazione dell'IMI del 10% per il peggioramento del visus e dei disturbi legati alla lacrimazione" (doc. I, pag. 7).
Il patrocinatore del ricorrente contesta l'operato dell'CO 1 per non aver considerato il peggioramento intervenuto all'occhio destro rispetto al 1998, che secondo gli atti medici agli atti risulta presentare ora una situazione di cecità non migliorabile con lenti. Di modo che mal si comprende come il suo cliente, per quanto concerne solo l'occhio destro, possa essere ritenuto dall'CO 1 abile al lavoro in misura completa. Tanto più che ora l'occhio sinistro, che ha ovviato per anni alle problematiche permanenti conseguenti l'infortunio all'occhio destro, non compensa più quello destro. Il malfunzionamento post-infortunio dell'occhio destro ha inoltre portato l'occhio sinistro a svolgere un surplus di lavoro logorante, causando gli attuali disturbi invalidanti patiti oggi dal suo assistito all'occhio sinistro e che si trovano pertanto in rapporto di causalità con l'infortunio subito nel 1996. Il suo cliente ha diritto alle relative prestazioni in ambito LAINF, oltre ad una rendita LAINF del 100% e ad un'ulteriore percentuale di almeno il 35% (30% per il visus pressoché assente dell'occhio DX e 5% per la persistente lacrimazione ai sensi della Tabella SUVA 11.3) di IMI, tenendo conto della situazione di entrambi gli occhi ai sensi dell'art. 29 OAINF, in presenza di organi geminati.
Il rappresentante dell'insorgente chiede al Tribunale, laddove lo ritenesse necessario, di disporre una perizia specialistica "atta a valutare l'attuale quadro clinico degli occhi del ricorrente, e le conseguenti ricadute in termini di capacità al lavoro e al guadagno residue, soprattutto in ragione dell'influsso dei disturbi all'occhio destro rispetto agli attuali disturbi patiti a livello di occhio sinistro annunciati con ricaduta 6 giugno 2016" (doc. I, pag. 6).
1.9. Nella risposta del 2 luglio 2018, l’CO 1, patrocinato dall'avv. RA 2, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.10. In data 12 luglio 2018 il patrocinatore del ricorrente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V), versando agli atti in particolare la valutazione medica dell'11 luglio 2018 del dr. med. __________, medico chirurgo, specialista in oculistica, con studio a __________, consultato privatamente dall'assicurato (doc. G).
1.11. In data 16 luglio 2018 la rappresentante dell'CO 1 ha ribadito le proprie tesi e domande, dato che la documentazione medica prodotta non apporta nessun elemento rilevante ai fini della causa (doc. VII).
1.12. In data 6 novembre 2018 il TCA ha chiesto alla patrocinatrice dell'CO 1 di sottoporre il certificato medico dell'11 luglio 2018 del dr. med. __________ per una presa di posizione agli specialisti del Centro __________ della CO 1 di __________, che si erano già espressi in merito alla vertenza in oggetto (doc. IX).
In data 29 novembre 2018 la rappresentante dell'CO 1 ha versato agli atti l'apprezzamento medico del 28 novembre 2018 della dr. med. __________ del Centro __________ della CO 1 di __________ (doc. XII e XII+1).
I precitati documenti sono stati inviati al patrocinatore del ricorrente per conoscenza (doc. XIII).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. L'oggetto della lite è circoscritto alle prestazioni LAINF spettanti all'assicurato in seguito alla ricaduta dell'infortunio del 27 aprile 1996 relativo all'occhio destro annunciata il 6 giugno 2016 con riferimento anche ai disturbi visivi nel frattempo insorti all'occhio sinistro.
2.3. Preliminarmente deve essere risolta la questione di sapere se l'CO 1 ha a ragione, oppure no, ritenuto che i disturbi visivi nel frattempo insorti all'occhio sinistro siano da attribuire esclusivamente a malattia e, pertanto, vanno a carico esclusivo dell'assicurazione malattia.
2.4. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.5. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.8. Dalle carte processuali emerge che l'CO 1 non ha ammesso che l'assicurato è stato vittima di un infortunio all'occhio sinistro nell'aprile 2010, non essendo mai stato annunciato né alla CO 1 né al datore di lavoro e ha evidenziato che in ogni caso la diminuzione del visus a sinistra è la conseguenza di una fibroplasia epiretinale e quindi di una malattia e non può essere imputata né alle problematiche all'occhio destro né alla dichiarata scivolata dalle scale, sulla base della valutazione del 4/16 maggio 2018 dei dr. med. __________ e __________, specialisti FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia presso il Centro __________ della CO 1 di __________ di cui al doc. 219 (doc. 222 e doc. A, pag. 4, in fine).
Dal canto suo, il patrocinatore del ricorrente contesta l'operato dell'CO 1 per non aver tenuto conto delle problematiche patite dal suo cliente a livello di occhio sinistro, che sono di competenza infortunistica, poiché in nesso causale diretto con l'infortunio del 1996, essendo riconducibili al surplus di lavoro logorante che ha dovuto svolgere l'occhio sinistro per compensare il malfunzionamento dell'occhio destro nel corso degli anni.
2.9. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.10. Il TCA constata innanzitutto che RI 1 è stato visitato il 29 agosto 2016 dal dr. med. , Primario del servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell', su incarico dell'CO 1. Nel relativo referto del 5 settembre 2016 il precitato specialista - dopo aver riportato l'anamnesi come pure lo status oftalmologico
" Esame tomografico 29.08.2016:
L'esame tomografico condotto in OD ha evidenziato la presenza di un ampio distacco di retina superonasale inveterato, netta alterazione della regolare distribuzione degli strati retinici in regione maculare per presenza di spessa membrana epiretinica, edema intraretinico in stato dopo chirurgia vitreoretinica. L'esame tomografico dell'OS ha mostrato una retina adesa in ragione maculare con, tuttavia, presenza di una membrana epiretinica, mantenuta la regolare disposizione degli strati retinici con perdita della fisiologica depressione foveale. Campimetria automatizzata del 29.08.2016: Campo visivo OD: non eseguibile. Campo visivo OS: diffuse alterazioni campimetriche periferiche con netto scotoma infero-nasale. Campimetria BIL: ampiezza del campo visivo binoculare nettamente ridotta. Estensione orizzontale del campo visivo 75° (…)" (doc. 186; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
Il dr. med. ____________ ha poi concluso rilevando quanto segue:
" (…) Alla nostra valutazione del 29.08.2016 il signor RI 1 presenta un'acuità visiva in OD estremamente ridotta, limitata a conta dita a 50 cm. L'acuità visiva in OS risulta ulteriormente diminuita rispetto a quanto certificato dal collega Dr. med. Codenotti nel giugno scorso, attestandosi a 0.63 parziale con correzione. Tale riduzione può in parte essere legata ad un aggravarsi della membrana epiretinica in OS, non abbiamo tuttavia precedenti immagini da utilizzare per confronto. (…). Al momento non vi è indicazione ad un ulteriore procedere di tipo chirurgico in entrambi gli occhi. (…)" (doc. 186).
Il 12 dicembre 2016 il dr. med. __________, specialista FMH in oftalmologia attivo presso il Centro __________ della CO 1 di __________ ha osservato quanto segue:
" (…) Bei dem Versicherten besteht an beiden Augen eine hohe Myopie, welche ein erhöhtes Risiko für eine Netzhautablösung darstellt. Nach einem Trauma 1996 entwickelte sich eine Netzhautablösung, welche nach mehreren Operationen zu einer praktischen Erblindung des rechten Auges führte. Hierfür wurde dem Versicherten ein Integritätsschaden von 25 % zugesprochen. Nur vier Jahre später entwickelte sich auch am linken Auge eine durch die Kurzsichtigkeit begünstigte Netzhautablösung. Diese Veränderung am linken Auge ist nicht unfallbedingt. Aufgrund der Netzhautoperation links, sowie aufgrund von myopen Veränderung beträgt die korrigierte Sehschärfe links 0.6. Ferner besteht eine Gesichtsfeldeinschränkung. Die Tatsache, dass sich nur vier Jahre nach der Netzhautablösung am rechten Auge auch am linken Auge eine Netzhautablösung spontan entwickelte, lässt rückblickend die Frage aufkommen zu welchem Teil das Trauma tatsächlich mitverantwortlich für die funktionelle Erblindung des rechten Auges ist. (…)" (doc. 194)
Interpellato nuovamente dall'CO 1, visto che l'RA 1 aveva evidenziato come la problematica all'occhio sinistro fosse subentrata 14 anni (e non 4 anni come indicato dal medico di fiducia dell'CO 1) dopo l'infortunio del 1996, il 10 marzo 2017 il dr. med. __________, ha puntualizzato quanto segue:
" An meiner Beurteilung vom 12.12.2016 ändert sich hierdurch nichts, da die funktionelle Erblindung des rechten Auges bereits mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf das Ereignis vom 27.04.1996 zurückgeführt wurde. Die Veränderungen des linken Auges sind, wie zuvor beschrieben, mit über-wiegender Wahrscheinlichkeit nicht unfallbedingt. (…)" (doc. 197)
Il 26 febbraio 2018 il dr. med. __________ ha visitato l'assicurato, su richiesta di quest'ultimo, in collaborazione con lo specialista oculista __________, e - dopo aver riportato l'anamnesi lavorativa, patologica prossima (in particolare che: “Nell'aprile 2010 subì un secondo infortunio sul posto di lavoro; scivolò dalle scale e accusò un vivo dolore da contraccolpo all'occhio sinistro, ma non denunciò subito il sinistro in azienda. Fu poi operato presso l’istituto Clinico __________ di __________ ad aprile 2010 (cerchiaggio e inserimento di gas in occhio sinistro), a maggio (fotocoaugulazione retinica), a giugno (nuova fotocaougulazione retinica) e a novembre 2010 con diagnosi alla dimissione: "OS: olio di silicone in camera vitrea in esiti di chirurgia per distacco di retina". In tale periodo risulta la segnalazione di un peggioramento dell'occhio sinistro con edema corneale e tono oculare salito a 48 mmHg, in terapia con ALFAGAN e TIMOPTOL. Dal 30.8.2010 è in cura dal dr. __________ dell'Ospedale __________ di __________."), la situazione attuale - ha puntualizzato che il sopraggiunto deficit all'occhio sinistro (anche laddove fosse considerato di natura glaucomatosa-degenerativa e non infortunistica) compromette notevolmente l'acuità visiva nel suo complesso (doc. 216).
Interpellati dall'CO 1 per chiarire la questione riguardante la causalità (in particolare per sapere se le problematiche all'occhio destro avessero causato secondo il criterio della probabilità preponderante il distacco retinico a sinistra e per sapere se la dichiarata scivolata dalle scale del 2010 avesse comportato secondo il criterio della probabilità preponderante il distacco retinico a sinistra), nell'apprezzamento medico del 4/16 maggio 2018 i dr. med. __________ e __________, specialisti FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia presso il Centro __________ della CO 1 di __________, hanno osservato quanto segue:
" (…) Bei der optischen Koherenztomographie am 29.08.2016 zeigte sich rechts und links das Vorhandensein einer epiretinalen Fibroplasie mit einer starken Veränderung, Fältelung der Netzhautschichten durch eine epiretinale Membran im Bereich der Makula. Dies erklärt ge-mäss Bericht von Dr. __________ die weitere Sehminderung des Versicherten. (…) Die weitere Sehminderung am rechten (und am linken) Auge ist gemäss ausführlichem Bericht von Herrn Dr. __________ Folge der epiretinalen Fibroplasie. Dies ist eine beidseitige Augenkrankheit des hochmyopen Versicherten und stellt keine Unfallfolge dar. (…)" (doc. 219)
L'11 luglio 2018 il dr. med. __________, medico chirurgo, specialista in oculistica, con studio a __________, consultato privatamente dall'assicurato, - dopo aver rilevato "Aprile 2010 , nel scendere una scaletta in ambiente lavorativo, subì un forte contraccolpo con immediato dolore e calo visus (buco centrale). Il giorno seguente ricovero __________ per OS distacco retinico regmatogeno: tamponamento con gas, cerchiaggio, fotocoagulazione, impianto di olio di silicone" e aver riportato l'esame obiettivo - ha osservato quanto segue:
" (…)
Conclusioni: esiti di interventi per distacco retinico bilaterale Glaucoma OS secondario con ipertono nonostante le opportune terapie, pseudofachia.
lpotonia bulbare OD con olio di silicone in camera vitrea.
Riduzione campimetrica (RPB 32%)
Pseudofachia OS
Congiuntivite catarrale OS
Invalidità attuale 48-50
Dinamica degli eventi: 1996 valido trauma contusivo OD seguito da distacco di retinica 2010 trauma da contraccolpo OS seguito da distacco retinico.
Nel determinismo di un distacco retinico il contraccolpo assurge a valida concausa in seguito alle brusche modificazioni del vitreo, dei rapporti retinovitreali con trazione e formazione di rotture. (…)"
(doc. G)
Interpellata dall'CO 1, su richiesta del TCA, il 28 novembre 2018 la dr.ssa med. , specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia presso il Centro d della CO 1 di __________, ha osservato quanto segue:
" (…) An der Beurteilung von Dr. __________ ist festzuhalten, dass es sich bei der Netzhautablösung am linken Auge im Jahre 2010 nicht um eine Unfallfolge handeln kann. Einerseits kann die Netzhautablösung am rechten Auge, welche gemäss den Unterlagen infolge einer Contusio bulbi aufgetreten ist, nicht eine Netzhautablösung am Gegenauge verursachen. Andererseits ist am linken Auge kein direktes Augentrauma dokumentiert Im Bericht von Dr. __________ wird ausdrücklich ein Contrecoup erwähnt, es ist davon auszugehen, dass anlässlich eines Sturzes eventuell der Kopf angeschlagen wurde, jedoch der Bulbus nicht direkt geschädigt wurde. Die von Dr. __________ herangezogene Begründung mit Glaskörpertraktion und hierdurch ausgelöster Netzhautablösung ist medizinisch nicht plausibel. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Netzhautablösung im Rahme der vorbestehenden Myopie (Kurzsichtigkeit) entstanden ist. (…)" (doc. XII-1)
2.11. Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliata la documentazione presente all'inserto, questa Corte ritiene di non potere fondare il proprio giudizio sui pareri espressi dagli specialisti interpellati dall'amministrazione - ed, in particolare, su quello del 28 novembre 2018 della dr.ssa med. __________ - secondo i quali i disturbi interessanti l'occhio sinistro dell'interessato sono sostanzialmente riconducibili, con un sufficiente grado di verosimiglianza, solo ed esclusivamente a malattia.
Secondo il TCA, le considerazioni espresse dai medici privatamente consultati dal ricorrente (in particolare, dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________) sono atte a generare dei dubbi, almeno lievi, circa la fondatezza della valutazione enunciata dai consulenti medici (in particolare, da ultimo da parte della dr.ssa med. __________) interpellati dall'CO 1 (cfr. DTF 135 V 465 succitata).
Innanzitutto, per quanto riguarda l’esistenza o meno di un infortunio all'occhio sinistro risalente all'aprile 2010, si osserva che se è vero che lo stesso non è stato annunciato né alla CO 1 né al datore di lavoro, è altrettanto vero che in quel periodo però l'assicurato si è dovuto sottoporre a svariati interventi all'occhio sinistro a causa di un distacco retinico (cfr., in particolare, doc. 186, 194, 216, 219, doc. G, doc. XXII-1). Tuttavia la relativa documentazione medica (in particolare, le relazioni cliniche di ammissione e di dimissione, ecc.) - dalla quale si potrebbero evincere dettagli in merito all'asserita scivolata con contraccolpo subito dall'assicurato - non figura agli atti. In questo contesto si osserva in effetti che in base a quanto riportato dal dr. med. __________ nella propria relazione dell'11 luglio 2018, il primo intervento subito all'occhio sinistro dall'assicurato sembrerebbe essere stato effettuato il giorno dopo all'evento ("nel scendere una scaletta in ambito lavorativo, subita una forte contraccolpo con immediato dolore e calo visus (buco centrale); cfr. doc. G") presso l'Istituto Clinico "__________" a __________ e , quindi, almeno apparentemente, in urgenza. Sempre in questo contesto e con riferimento alla tesi secondo la quale non è documentato un trauma diretto all'occhio sinistro (ma evt. solo un contraccolpo) e che il distacco della retina è insorto nell'ambito della preesistente forte miopia (come ritenuto dalla dr. med. __________ nella valutazione del 28 novembre 2018: cfr. doc. XII-1) ad ambedue gli occhi dell'assicurato e che costituisce un fattore di rischio accresciuto (come ritenuto dal dr. med. __________ nella valutazione del 12 dicembre 2016: cfr. doc. 194), si ricorda che, conformemente alla giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità naturale è adempiuta quando si può ammettere che, senza l’evento infortunistico, il danno non si sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto allo stesso modo. Non è comunque necessario che l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata del danno: è sufficiente che il sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia provocato il danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti come la conditio sine qua non di quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota 79; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51; cfr. altresì STCA 35.2008.11, consid. 2.10).
In tale contesto va rilevato che, il fatto che i medici consultati privatamente dall'assicurato sono stranieri, non sminuisce la forza probante delle loro valutazioni - limitatamente agli aspetti evidenziati - nel preciso caso di specie (su questo aspetto, cfr. la STCA 35.2018.88 del 10 dicembre 2018 consid. 2.8., cresciuta incontestata in giudicato).
Questo Tribunale non è quindi in grado di dirimere, con la necessaria tranquillità, la presente vertenza sulla base della documentazione agli atti, ragione per la quale si impone un approfondimento peritale.
2.12. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sui pareri dei propri consulenti medici (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.11, si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché - dopo aver raccolto agli atti la documentazione medica relativa alle operazioni all'occhio sinistro dell'assicurato avute luogo nel corso del 2010 - disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire se la problematica all'occhio sinistro dell'assicurato ha carattere morboso e/o infortunistico. Sulla scorta delle relative risultanze, l'CO 1 sarà poi chiamata a definire nuovamente il diritto alle prestazioni e, quindi, a emanare una nuova decisione formale.
2.13. L'RA 1 ha chiesto al Tribunale, laddove lo ritenesse necessario, di disporre una perizia specialistica "atta a valutare l'attuale quadro clinico degli occhi del ricorrente, e le conseguenti ricadute in termini di capacità al lavoro e al guadagno residue, soprattutto in ragione dell'influsso dei disturbi all'occhio destro rispetto agli attuali disturbi patiti a livello di occhio sinistro annunciati con ricaduta 6 giugno 2016" (doc. I, pag. 6). Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.11 e 2.12), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
2.14. In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, patrocinato in causa dall'RA 1 (al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016, consid. 2.6), ha diritto all’importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell'CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2017.59 del 19 ottobre 2017, consid. 2.7).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi all'CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
L'CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti