Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2018.35
Entscheidungsdatum
08.10.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2018.35

PC/sc

Lugano 8 ottobre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 marzo 2018 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 16 marzo 2016 è pervenuta alla CO 1 (in seguito: CO 1) una notifica d'infortunio bagatella riguardante RI 1, dipendente della __________ dal 30 aprile 2001, giusta la quale: "Gli infortuni sono avvenuti su più cadute durante gli anni. Sciando sono caduto la prima volta a __________ nel marzo 2014. Una volta sono caduto sciando sulla neve, un'altra volta sono caduto pedalando in bicicletta: entrambe le volte sono caduto sulla parte sinistra battendo la spalla e la parte sinistra del corpo" (doc. Z-2 e Zm-1).

Nel frattempo il 29 febbraio 2016 RI 1 si è sottoposto ad un esame radiografico della spalla sinistra dal quale non sono emersi particolarità ossee, se non un piccolo osteofita nella zona dell'articolazione glenomerale a livello dell'omero (doc. Zm-4).

L'8 marzo 2016 l'assicurato si è sottoposto ad una artro-MRI della spalla sinistra dalla quale sono emersi un'omartrosi, una tendonopatia inserzionale dell'infraspinato, delle alterazioni degenerative del labbro glenoide, senza però alcun segno di una lesione SLAP (doc. Zm-3).

1.2. Il 9 marzo 2016 l'assicurato è stato visitato dal dr. med. __________ che ha posto la diagnosi di "condropatia glenomerale in stato dopo probabile frattura della glena spalla sinistra; tendinopatia inserzionale dell'infraspinato spalla sinistra", puntualizzando che i dolori patiti dal paziente erano riconducibili ad un infortunio (doc. Zm-5).

A causa della persistenza dei dolori, l'assicurato è stato nuovamente visitato dal dr. med. __________, che - dopo avere ribadito la nota diagnosi - ha ritenuto indicata un'ulteriore artroscopia e una valutazione intraoperatoria (doc. Zm-6).

Il 13 maggio 2016 il medico fiduciario, dr. med. , del servizio medico interno "" della __________, sulla base della documentazione medica nel frattempo messagli a disposizione, ha osservato che i reperti descritti nella artro-MRI dell'8 marzo 2016 avevano carattere degenerativo e che lo status quo ante era stato raggiunto a far tempo dal 30 giugno 2014 (doc. Zm-8).

Il 27 maggio 2016 la CO 1 ha informato l'assicurato e l'__________ di aver deciso di non concedere la garanzia per la copertura delle spese per l'intervento di artroscopia previsto per il 31 maggio 2016 (doc. Z-20 e doc. Zm-12).

Il 27 maggio 2016 il dr. med. __________ ha informato la CO 1 che l'intervento di "artroscopia, revisione della cuffia, valutazione del danno cartilagineo ed eventualmente esecuzione di microfratture alla spalla sinistra" previsto il 31 maggio 2016 era stato posticipato al 14 giugno 2016. Nella medesima occasione lo specialista ha sottolineato che "il danno cartilagineo e rispettivamente la frattura avuta alla glena, sono al 100% riconducibili ad un infortunio subito in passato" (doc. Zm-12).

1.3. Il 31 maggio 2016 l'assicurato si è sottoposto alla visita del medico fiduciario, dr. med. __________. Nel relativo rapporto del 3 giugno 2016 lo specialista ha ritenuto raggiunto lo status quo ante a distanza di 3-6 mesi dall'infortunio del 29 marzo 2014 e ha puntualizzato che i dolori patiti dall'assicurato erano dati in rapporto di causalità naturale solo possibile con l'evento del 29 marzo 2014 ed erano più verosimilmente da ricondurre all'ultimo evento traumatico del settembre 2015 con caduta in rampichino (doc. Zm-15).

Con decisione del 6 giugno 2016 la CO 1 ha stabilito che una "componente causale naturale come pure adeguata può dunque essere ammessa, transitoriamente, al massimo fino al 31.12.2014. Dal 01.01.2015 il tutto competerà al suo assicuratore contro le malattie (cassa malati) che qui è contemporaneamente informato. L'evento del settembre 2015 deve essere annunciato al nuovo assicuratore LAINF, la __________ di __________ per il tramite del datore di lavoro". Quale rimedio giuridico è stata indicata la possibilità di inoltrare un'opposizione ("Secondo i termini indicati all'art. 52 cpv. 1 LPGA, la decisione acquisterà forza di cosa giudicata se entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua notifica non sarà impugnata mediante opposizione da indirizzare presso la direzione generale per la Svizzera della CO 1, __________. Secondo l'art. 10 cpv. 3 OPGA, l'opposizione può essere presentata per iscritto o durante un colloquio personale verbalizzato. Dev'essere motivata e contenere delle conclusioni. L'opposizione non ha effetto sospensivo (art. 11 cpv. 1 lett. b. OPGA)" (doc. Z-41).

A seguito della disdetta della polizza inoltrata dal datore di lavoro con effetto al 31 dicembre 2014, l'__________ (in seguito: __________) è diventata il nuovo assicuratore LAINF dal 1° gennaio 2015 (doc. Z-37).

L'8 giugno 2016 la CO 1 ha informato il datore di lavoro che il caso doveva essere annunciato al nuovo assicuratore LAINF (__________), in quanto i dolori accusati dall'assicurato erano riconducibili alla caduta in rampichino avvenuta nel mese di settembre 2015 (doc. Z-38).

Il 10 giugno 2016 il datore di lavoro dell'assicurato ha annunciato all'__________ l'infortunio del settembre 2015 (doc. Z-48.1).

1.4. Il 14 giugno 2016 l'assicurato si è sottoposto al previsto intervento ad opera del dr. med. __________ (doc. Zm-19).

1.5. Dopo aver raccolto il parere dell'8 agosto 2016 del proprio medico fiduciario, dr. med. , (doc. Z-54), il 19 agosto 2016 l' ha informato l'assicurato che sulla "base delle indicazioni del nostro medico consulente i referti medici non rivelano una patologia di origine post-traumatica relativa all'evento subito nel settembre 2015. Tutto corrisponde con l'anamnesi resa al Dott. __________ il 01.02.2016 dove lei ha riferito di dolori presenti da circa due anni alla spalla sinistra e anche con quella rilasciata al Dott. __________ in data 29.02.2016 dove Lei ha parlato di dolori e ipostenia da oltre un anno alla spalla sinistra. Poiché il nesso causale tra le diagnosi e l'evento summenzionato non è dato, non ci è possibile accordare le prestazioni derivanti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni, LAINF. Sulla base della documentazione abbiamo constatato che, ai sensi dell'art. 77 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), la competenza spetta all'assicuratore infortuni che ha assunto i casi di infortunio avvenuti prima del 01.01.2015, rispettivamente alla Sua cassa malati (…)."(doc. Z-48.2).

Il 3 settembre 2016 l'__________ ha informato l'assicurato che secondo il proprio medico consulente "tra l'evento di settembre 2015 e i dolori alla spalla sinistra non è possibile stabilire con verosimiglianza preponderante l'esistenza di un nesso di causalità" confermando quanto già espresso nella precedente comunicazione del 19 agosto 2016. Da ultimo, l'Istituto assicuratore ha puntualizzato che "in assenza di una notifica relativa a una data precisa dell'evento annunciato non ci è possibile emettere una decisione formale" (doc. Z-48.1).

1.6. Il 7 settembre 2016 l'assicurato ha trasmesso alla CO 1 le citate comunicazioni dell'__________ e ha chiesto di "rivalutare il mio caso infortunio, tenendo conto della documentazione che il Dott. __________ ha raccolto post-operatoria" (doc. Z-48).

1.7. Il 14 settembre 2016 la CO 1

  • dopo aver intimato formalmente all'__________ una copia della decisione del 6 giugno 2016 e aver sottolineato quanto ritenuto dal medico fiduciario, dr. med. __________, nel rapporto del 3 giugno 2016 relativo la visita personale dell'assicurato del 31 maggio 2016 - ha invitato l'Istituto assicuratore a "voler rivedere la vostra presa di posizione nei confronti dell'infortunato" (doc. Z-50).

Dopo aver raccolto il parere del 30 settembre 2016 del proprio medico fiduciario, dr. med. , secondo il quale il danno infortunistico di cui è affetto l'assicurato scaturisce con alta probabilità da un infortunio subito dal paziente negli anni 90 e che l'infortunio del settembre 2015 non può assolutamente avere causato alcunché di significativo (doc. Z-54), il 5 ottobre 2016 l' ha informato la CO 1 di continuare a ritenere che nel caso di specie la competenza spettasse all'assicuratore infortuni che aveva assunto i casi di infortunio avvenuti prima del 01.01.2015, rispettivamente alla sua cassa malati (doc. Z-54).

Il 10 ottobre 2016 la CO 1 - dopo aver sottolineato di aver preso atto che secondo il medico consulente, dr. med. __________, le il danno infortunistico di cui è affetto l'assicurato era da ascrivere con alta probabilità ad un infortunio subito nel lontano 1990 - ha osservato di aver rilasciato il 6 giugno 2016 una decisone formale, nel frattempo cresciuta in giudicato, e che era dell'avviso, in considerazione di quanto affermato dal dr. med. , che pure l' emanasse una decisione formale al riguardo (doc. Z-56).

1.8. Il 14 novembre 2016 l'assicurato ha conferito mandato di patrocinio nelle vertenze che lo opponevano alla CO 1 e all'__________ all'avv. RA 1 (doc. Z-60).

1.9. Su richiesta del patrocinatore dell'assicurato, il 9 gennaio 2017 il dr. med. __________ ha allestito una perizia medica. Lo specialista - dopo aver rilevato di aver riscontrato intraopera-tivamente il 14 giugno 2016 una lesione del labbro anteriore, una piccola lesione del labbro posteriore, una artrosi postero inferiore alla glena omerale ed una borsite infiammatoria subacromiale - ha puntualizzato che all'età del paziente non esistono lesioni degenerative della glena ma solo di origine traumatica, che la lesione della cartilagine alla glena può essere intercorsa effettivamente durante la caduta in bicicletta del settembre 2015, eventualmente potrebbe essere intercorsa durante un altro trauma della spalla sinistra e che durante l'incidente degli anni '90 è poco probabile che il paziente si sia procurato la rottura della glena, in quanto sarebbe diventato sintomatico molto prima (doc. Zm-19).

1.10. Il 1° febbraio 2017 l'assicurato, per il tramite del proprio patrocinatore, ha chiesto all'__________ di rivedere la decisione di rifiutare l'assunzione del suo caso e di riconoscerlo a titolo di infortunio ricoperto dalla LAINF, sulla base della perizia medica del 9 gennaio 2017 del dr. med. __________, rispettivamente, qualora non vi fosse disponibilità, di emanare una decisione formale contro la quale si sarebbe aggravato con i rimedi giuridici che avrebbe avuto a disposizione. A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto la precitata perizia medica, rilevando in particolare che "(…), secondo il Dr. __________, la causa della rottura della glena può essere stata unicamente di origine traumatica, non evidenziando il mio Cliente altre affezioni patogene tali da poter aver cagionato quella rottura. Conclude quindi il professor __________ che la causa più probabile e verosimile della rottura della glena deve essere vista nella caduta in bicicletta intervenuta nel mese di settembre 2015, eventualmente nell'infortunio sciatorio precedente intervenuto nel mee di marzo 2014. Esclude per contro il professor __________, in modo categorico, l'opinione contraria del vostro consulente Dr. __________, per cui tale rottura possa essere addirittura connessa con un incidente avvenuto negli anni '90, ritenuto come un simile evento sarebbe diventato sintomatico molto prima di quanto non sia avvenuto" (doc. Z-60; n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice).

1.11. Il 1° febbraio 2017 l'assicurato, per il tramite del proprio patrocinatore, ha chiesto alla CO 1 di rivedere la propria decisione del 6 giugno 2016 ex art. 53 LPGA, sulla base della perizia medica del 9 gennaio 2017 del dr. med. __________, il quale durante l'intervento del 14 giugno 2016 ha potuto constatare come il problema del paziente non fosse la tendinopatia dell'infraspinato, bensì una lesione cartilaginea della glena che poteva essere stata solo di natura traumatica e che poteva essere in relazione causale anche con l'infortunio del 29 febbraio 2014. Tutte circostanze precedentemente sconosciute al medico consulente, dr. med. __________ (doc. Z-60).

1.12. Dopo aver raccolto il parere del 10 febbraio 2017 del proprio medico fiduciario, dr. med. __________, secondo il quale la componente traumatica post infortunistica appare preponderante, che l'infortunio automobilistico degli anni 90 non è la causa primaria dell'attuale patologia del paziente e che l'evento infortunistico del 29 marzo 2014 è da mettere in relazione solo possibile con quanto ora noto (doc. Zm-21), il 20 febbraio 2017 la CO 1 ha informato l'avvocato dell'assicurato che non erano stati prodotti fatti nuovi o mezzi di prova rilevanti e, pertanto, confermava la decisione del 6 giugno 2016 che nel frattempo era cresciuta in giudicato (doc. Z-63).

1.13. Su richiesta del patrocinatore dell'assicurato (doc. Z-64), il 2 agosto 2017 la CO 1 ha respinto la richiesta di revisione dell'assicurato, innanzitutto, in quanto le argomentazioni che discendono dall'intervento artroscopico del 14 giugno 2016 e dalla certificazione del 9 gennaio 2017 dello specialista curante potevano essere invocati prima della crescita in giudicato della decisione del 6 giugno 2016 e, secondariamente, in quanto la perizia medica dello specialista operatore non apportava nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova relativamente all'aspetto litigioso della causalità (doc. Z-66).

1.14. A seguito dell'opposizione interposta il 30 agosto 2017 dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurato (doc. Z-67), in data 27 marzo 2018 la CO 1 - dopo aver negato la restituzione del termine per interporre opposizione all'assicurato - ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. Z-69.1).

1.15. Contro la decisione su opposizione del 27 marzo 2018, l'assicurato, rappresentato dal medesimo patrocinatore, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. I) postulandone l'annullamento e sollecitando, in via principale, che la CO 1 sia "tenuta a corrispondere senza limitazioni le prestazioni assicurative derivanti dall'infortunio del marzo 2014" e, in via subordinata, il rinvio della causa alla CO 1 "perché riesamini ab initio le condizioni di copertura delle conseguenze dell'infortunio del marzo 2014".

Il rappresentante dell'insorgente stigmatizza l'operato sia della CO 1 sia dell'Allianz perché - pur essendo pacifica l'origine traumatica delle problematiche di cui è affetto il suo cliente e, quindi, il fatto che o l'infortunio del 2014 o quello del 2015 sono all'origine del danno infortunistico patito dal suo assistito - nessuna delle due assicurazioni LAINF coinvolte ha riconosciuto la propria responsabilità, corrispondendo le prestazioni di legge. Egli chiede pertanto il richiamo degli incarti presso i due distinti assicuratori.

Il patrocinatore dell'assicurato contesta la mancata restituzione al suo assistito del termine per interporre opposizione da parte della CO 1, puntualizzando che il fatto nuovo tale da giustificare una restituzione del termine ex art. 41 LPGA non è l'intervento chirurgico del 14 giugno 2016 ed i relativi accertamenti come ritenuto a torto dalla CO 1, bensì "la consapevolezza, derivante dalla successiva analisi da parte dei medici coinvolti conseguita a questa operazione, che il trauma subito dal ricorrente potesse essere messo in relazione anche con l'infortunio del marzo 2014, quello per cui avrebbe dovuto rispondere al CO 1. Infatti, fino a quel momento il ricorrente riteneva, perché così indotto a credere dai funzionari e dai medici fiduciari della CO 1, che causa del sinistro fosse l'infortunio del settembre 2015, per il quale avrebbe risposto la __________. Solo l'esame clinico che è stato possibile effettuare dopo l'intervento del giugno 2016, però ha riaperto il problema della causalità del trauma anche con il sinistro del marzo 2014. Un fatto, questo, nuovo, sia per il ricorrente che per i medici curanti - quindi sia dal profilo soggettivo che da quello oggettivo - che non disponevano, prima di questo momento, dei risultati scaturiti dall'intervento chirurgico stesso. Risultati che sono pervenuti però solo con la perizia del prof. __________, ovvero nel gennaio 2017. A seguito della quale il ricorrente ha presentato la sua domanda di restituzione del termine per presentare opposizione. Dunque, tempestivamente. Infatti, l'obiezione secondo cui il prof. __________, che aveva operato il ricorrente nel giugno 2016, avrebbe potuto giungere a quelle conclusioni anche prima di quel termine, è puramente formalistica. Nessun chirurgo, infatti, mentre sta operando, ha il tempo di riflettere sui possibili nessi di causalità dei traumi su cui interviene, cerca piuttosto di rimediare al danno su cui sta intervenendo. Solo successivamente, quando gli è chiesto di redigere un rapporto peritale, il prof. __________ ha potuto esaminare con distacco le cause del trauma, riflettendo a posteriori - e di fronte alla specifica domanda

  • sul problema. Di modo che anche per lui il fatto - ovvero la probabile relazione di causalità del trauma con il sinistro del 2014 - è stato "nuovo" solo a partire da quel momento, divenendogli consapevole, questa conclusione, solo in sede di redazione del suo referto peritale" (n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice).

Il rappresentante dell'insorgente contesta la mancata revisione della decisione di rifiuto della copertura assicurativa da parte della CO 1, in quanto precedentemente "al rapporto del dr. , sussistevano tra i medici che avevano esaminato il caso solamente opinioni e ipotesi, sulle quali si era fondata la decisione della CO 1 di non coprire il caso perché lo stesso - si badi - sarebbe stato coperto dall'assicuratrice LAINF competente al momento del sinistro del settembre 2015. Solo che nel frattempo l', forte dei rapporti dei suoi consulenti, aveva denegato la causalità di quest’ultimo sinistro con quello coperto dalla CO 1! Ebbene, solo con la perizia del Prof. __________ si è avuto la certezza che anche il sinistro del 2014 fosse in relazione di causalità più che verosimile con il trauma subito dal ricorrente! Di modo che, nell'ipotesi in cui l'assicuratrice __________ non avesse dovuto coprire il sinistro, l'avrebbe dovuto fare la CO 1! A questa innegabile conclusione - lo si ribadisce, nuova - si giunge però solo con la perizia __________, che ha escluso altre cause, traumatiche o degenerative, precedenti, del sinistro. Un conclusione peraltro condivisa dal medico consulente dell'assicuratore. Solo infatti grazie all'intervento avvenuto in data 14 giugno 2016 sulla spalla del ricorrente si è potuto escludere problemi degenerativi alla base di questa patologia, mentre la componente traumatica post-infortunistica - recente - è risultata preponderante, dovendosi escludere in particolare qualsiasi collegamento con un infortunio automobilistico avvenuto negli anni '90. L'argomento della resistente secondo cui il prof. __________ già nel maggio 2016 denunciava la presenza di un danno cartilagineo e della frattura della glena è irrilevante. Il fatto nuovo che giustifica l'accoglimento della domanda di revisione non è il trauma e la sua descrizione, ma la sua riconduzione causale esclusiva a un effetto traumatico recente, ovvero o al sinistro del 2015 o anche a quello - coperto dalla resistente - del 2014. Di che concludere come la revisione della decisione del 6 giugno 2016 si imponesse addirittura d'ufficio ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA" (n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice).

Il patrocinatore dell'assicurato stigmatizza l'operato della CO 1 che nella decisione del 27 marzo 2018 ha escluso ogni sua responsabilità, in assenza di una relazione di causalità preponderante, argomentazione mai sollevata prima, in particolare nella decisione del 6 giugno 2016 ed in quella del 2 agosto 2017. Il suo cliente non si è quindi mai potuto esprimere al riguardo. Il rappresentante dell'insorgente chiede quindi il rinvio degli atti alla CO 1, affinché decida nel merito del quesito relativo alla causalità, consentendo al ricorrente di formulare un'opposizione motivata e quindi, se del caso, ricorso avverso la decisione su opposizione.

In ogni caso, il rappresentante del ricorrente sottolinea che, dal profilo sostanziale, il medico consulente della CO 1 è uno specialista in medicina interna, e non un ortopedico o un traumatologo, di modo che il suo parere non ha valenza di perizia definitiva. Il medico fiduciario dell'__________ ha escluso ogni relazione di causalità con l'infortunio del settembre 2015, dato che i dolori patiti dal ricorrente si sono manifestati in occasione dell'infortunio del marzo 2014. Il dr. med. __________ ha attestato la certezza che il trauma all'origine dei dolori accusati dall'assicurato è di natura infortunistica recente. Il medico consulente della CO 1 non ha comunque escluso una causalità anche dell'evento del 2014 con la patologia insorta nel ricorrente. In siffatte circostanze, occorre quindi che venga esperita una perizia giudiziaria che faccia finalmente chiarezza sul caso.

1.16. Con risposta del 5 giugno 2018 la CO 1 ha prodotto l'incarto riguardante l'assicurato in questione e ha postulato la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

1.17. In data 6 giugno 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.

1.18. Il 13 settembre 2018 il TCA, con riferimento all'istanza del 1° febbraio 2017 inviata dal patrocinatore dell'assicurato all'Allianz agli atti (doc. Z-60), ha chiesto al legale di comunicare entro il 21 settembre 2018 quale seguito avesse avuto la procedura amministrativa con l'__________, producendo eventuali atti intercorsi nel frattempo con il precitato Istituto assicuratore (doc. VII).

1.19. Il 14 settembre 2018 il rappresentante dell'assicurato ha trasmesso al TCA l'opposizione inoltrata il 27 febbraio 2018, sulla base di quanto disposto dall'art. 100 OAINF, all'__________ (ed i relativi allegati, tra cui la decisione del 24 febbraio 2018 dell'Istituto assicuratore, giusta la quale "è indubbio che il riscontro dell'artrosi gleno-omerale accertata non può essersi formata dal mese di settembre 2015 a febbraio 2016. Tra l'evento avvenuto in settembre 2015 e lesioni a carico della spalla sinistra o di altri distretti da ricondurre a questo asserito infortunio non è possibile stabilire con verosimiglianza preponderante l'esistenza di un nesso di causalità"), informando che, dopo tale atto, non erano stati "comunicati ulteriori passi procedurali" (doc. IX).

1.20. Il 14 settembre 2018 il TCA ha invitato la CO 1 a prendere posizione scritta entro il 24 settembre 2018 in merito alla contestazione sollevata dal rappresentante dell'assicurato a pag. 4 del gravame ("il ricorrente riteneva, perché così indotto a credere dai funzionari e dai medici fiduciari della CO 1, che causa del sinistro fosse l'infortunio del settembre 2015, per il quale avrebbe risposto la __________"; doc. VIII).

1.21. Il 20 settembre 2018 la CO 1 ha puntualizzato al TCA che né lei né il medico fiduciario avevano volutamente cercato di indurre in errore il ricorrente, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. X).

1.22. In data 26 settembre 2018 i doc. VII e IX+1 sono stati tramessi alla CO 1 per conoscenza (doc. XI).

1.23. In data 26 settembre 2018 i doc. VIII e X sono stati trasmessi al patrocinatore dell'assicurato per conoscenza (doc. XII).

1.24. Il 4 ottobre 2018 la ha chiesto al TCA di sospendere la procedura in attesa della decisione su opposizione dell'__________ "che sempre di più appare essere pregiudizievole" (doc. XIII).

in diritto

In ordine

2.1. Il patrocinatore del ricorrente stigmatizza l'operato della CO 1 che nella decisione del 27 marzo 2018 ha escluso ogni sua responsabilità, in assenza di una relazione di causalità preponderante, argomentazione mai sollevata prima, in particolare nella decisione del 6 giugno 2016 ed in quella del 2 agosto 2017. Il suo cliente non si è quindi mai potuto esprimere al riguardo. Il rappresentante dell'insorgente lamenta sostanzialmente una violazione del diritto di essere sentito del suo assistito.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.

Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).

Infine, ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; cfr. STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2).

Secondo il TCA, la decisione impugnata è sufficientemente motivata e pure comprensibile. In effetti, nella medesima, l'istituto resistente ha chiaramente indicato i motivi per cui ha respinto sia la richiesta di restituzione del termine sia quella di revisione di revisione presentate dall'assicurato (innanzitutto, in quanto le argomentazioni discendenti dall'intervento artroscopico del 14 giugno 2016 e dalla la certificazione del 9 gennaio 2017 dello specialista curante potevano essere invocate prima della crescita in giudicato della decisione del 6 giugno 2016 e, secondariamente, in quanto la perizia medica dello specialista operatore non apporta nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova relativamente all'aspetto litigioso della causalità). Nella sua risposta di causa (cfr. doc. V), la CO 1 ha di nuovo chiaramente ribadito le ragioni per le quali ha respinto sia la richiesta di restituzione del termine sia quella di revisione di revisione presentate dall'assicurato. La decisione avversata tocca quindi ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente rilevante per l'esito della vertenza. L'assicurato, per il tramite del proprio rappresentante, ha inoltre impugnato la decisione avversata in modo congruo e completo, dimostrando di aver perfettamente compreso le motivazioni poste a suo fondamento e di non aver subito alcun pregiudizio ai propri diritti processuali. Sempre per il tramite del proprio patrocinatore, l'assicurato, a cui è stata intimata il 6 giugno 2018 la risposta della CO 1 con la facoltà di presentare entro 10 giorni eventuali mezzi di prova, ha scelto di rimanere silente.

In siffatte circostanze, la censura di violazione del diritto di essere sentito va dunque disattesa. Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

Nel merito

2.2. Questo Tribunale constata che con decisione del 6 giugno 2016 la CO 1 ha stabilito che una "componente causale naturale come pure adeguata può dunque essere ammessa, transitoriamente, al massimo fino al 31.12.2014. Dal 01.01.2015 il tutto competerà al suo assicuratore contro le malattie (cassa malati) che qui è contemporaneamente informato. L'evento del settembre 2015 deve essere annunciato al nuovo assicuratore LAINF, la __________ di __________ per il tramite del datore di lavoro". Come già riportato in narrativa (cfr. consid. 1.3), quale rimedio giuridico è stata indicata la possibilità di inoltrare un'opposizione. Questa decisione è nel frattempo cresciuta in giudicato. Non è stata infatti interposta alcuna opposizione contro il provvedimento appena citato.

Con la decisione su opposizione del 27 marzo 2018 la CO 1 - dopo aver negato la restituzione del termine per interporre opposizione all'assicurato - ha respinto la richiesta di revisione, innanzitutto, in quanto le argomentazioni che discendono dall'intervento artroscopico del 14 giugno 2016 e dalla certificazione del 9 gennaio 2017 dello specialista curante potevano essere invocati prima della crescita in giudicato della decisione del 6 giugno 2016 e, secondariamente, perché la perizia medica dello specialista operatore non apportava nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova relativamente all'aspetto litigioso della causalità (doc. Z-66).

2.3. Occorre ora esaminare innanzitutto se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine ex art. 41 LPGA per interporre opposizione alla decisione del 6 giugno 2016.

2.3.1. Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Di analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016, consid. 2.4; STCA 35.2017.56 del 31 agosto 2017, consid. 2.4).

2.3.2. Nel caso di specie, tutto ben considerato, il TCA ritiene che non sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine all'insorgente per inoltrare opposizione avverso la decisione del 6 giugno 2016.

In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile il fatto che l'assicurato non ha inoltrato opposizione (per lo meno, cautelativa) avendo avuto a disposizione 30 giorni di tempo per farlo.

Come rettamente rilevato dalla CO 1, il termine per interporre opposizione ha cominciato a decorrere in concomitanza con la degenza ospedaliera del ricorrente, che è iniziata dopo la ricezione formale della decisione formale della CO 1 ed è stata di breve durata. Al momento del ricovero l'assicurato era a conoscenza della decisione LAINF appena emessa ed era stato debitamente informato dei rimedi di diritto (e dei termini) a lui disponibili. Ciò che non è peraltro contestato dall'assicurato.

Ne discende che, nonostante il breve ricovero dovuto all'opera-zione, all'assicurato rimaneva ancora abbastanza tempo per eventualmente nominare un legale (cosa che ha poi effettivamente fatto in seguito, ovvero il 14 novembre 2016), comunicare il proprio disaccordo con la decisione (in particolare, in merito al fatto che la CO 1 non aveva riconosciuto la propria responsabilità e, quindi, non avrebbe corrisposto le prestazioni di legge rispettivamente che si era fondata sula parere fiduciario di un medico specialista in medicina interna e non ortopedico o traumatologo, come poi sostenuto in seguito) e/o notificare alla CO 1 l'intervento chirurgico come pure l'intenzione di voler attendere la decisione dell'__________ in merito all'assunzione del danno infortunistico da lui patito, indicando che avrebbe motivato la sua opposizione in un secondo momento (opposizione cautelativa).

Il ricorrente pretende che quanto emerso dall'intervento chirurgico del 14 giugno 2016 e riportato nella perizia del dr. med. __________ del 9 gennaio 2017 sia un fatto tale da fondare un'incapacità di agire nel termine d'opposizione.

Anche in questa evenienza, il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile il fatto che l'assicurato non ha inoltrato opposizione (per lo meno, cautelativa), avendo avuto a disposizione 30 giorni di tempo per farlo.

Determinante ai fini del giudizio è difatti la circostanza che RI 1 è stato operato il 14 giugno 2016 dal dr. med. __________ e che i contenuti della perizia medica del 9 gennaio 2017 redatta dallo specialista operatore avrebbero potuto essergli forniti (su sua richiesta diretta e/o di un suo rappresentante) e, quindi, resi noti, al più tardi già nei giorni immediatamente successivi all'operazione del 14 giugno 2016, giustificando anche in questo caso l'inoltro, per lo meno, di un'opposizione cautelativa.

A pag. 4 del gravame il rappresentante dell'insorgente ha sostenuto che "il ricorrente riteneva, perché così indotto a credere dai funzionari e dai medici fiduciari della CO 1, che causa del sinistro fosse l'infortunio del settembre 2015, per il quale avrebbe risposto la __________", chiedendo in sostanza che la buona fede del suo assistito venga tutelata.

A questo proposito il TCA osserva che il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. (“Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.”), che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza (cfr. DTF 143 V 341, consid. 3.6.2, STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3 e STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2015, consid. 5), sono cumulativamente adempiuti:

  1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

  2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

  3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

  4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

  5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; STCA 38.2016.38-39 del 15 maggio 2017, consid. 2.9).

La tutela della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative. In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; STF H 1/07 del 6 marzo 2008 consid. 6.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b; STCA 38.2016.38-39 del 15 maggio 2017, consid. 2.9).

Chiamata ad esprimersi in merito alla contestazione sollevata dal patrocinatore dell'assicurato, la CO 1 ha puntualizzato che né lei né il medico fiduciario avevano volutamente cercato di indurre in errore il ricorrente.

Nel caso in esame l’assicurato, ad una semplice lettura del dispositivo della decisione del 6 giugno 2016 ["componente causale naturale come pure adeguata può dunque essere ammessa, transitoriamente, al massimo fino al 31.12.2014. (…). L'evento del settembre 2015 deve essere annunciato al nuovo assicuratore LAINF, la __________ di __________ per il tramite del datore di lavoro"], poteva e doveva avere ben chiaro che la CO 1 rispondeva per l'infortunio del 29 marzo 2014 sino al 31 dicembre 2014. Certo nella decisione in questione la CO 1 ha pure ripreso quanto attestato dal medico fiduciario, ovvero che la situazione attuale era più verosimilmente da ricondurre all'ultimo evento traumatico del settembre 2015 con caduta in rampichino (cfr. pag. 3 della decisione in questione: doc. Z-41). D'altra parte però nel dispositivo l'Istituto assicuratore LAINF si è anche limitato a indicare che l'infortunio del settembre 2015 doveva essere annunciato al nuovo assicuratore LAINF, la , per il tramite del datore di lavoro. A ragione, dato che un assicuratore sociale, in particolare un assicuratore LAINF, non ha potere decisionale a proposito di un altro assicuratore di medesimo rango (cfr. STF U 186/00 del 12 gennaio 2001, consid. 3 c; DTF 120 V 489, consid. 1 a e rinvii ivi citati). In siffatte circostanze, non può essere riconosciuta la buona fede dell'assicurato, di cui il suo patrocinatore chiede la tutela. Ferma questa premessa, anche volendo ammettere - per pura ipotesi di lavoro - che l'assicurato fosse stato indotto a credere dai funzionari e/o dai medici fiduciari della CO 1 che l' (ovvero un terzo) avrebbe assunto il caso - egli avrebbe dovuto in ogni caso dubitare della correttezza di tale indicazione (l'assunzione da parte di un terzo, nemmeno interpellato, della responsabilità del suo caso) e avrebbe dovuto chiedere ragguagli in merito alla CO 1 o, quantomeno, all'. In casu non troverebbe quindi applicazione la tutela della sua buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost., visto che l’inesattezza dell'asserita indicazione (circa l'assunzione da parte di un altro assicuratore, segnatamente dell', del danno infortunistico) da parte dei funzionari e dei medici della CO 1 - che, giova ribadire, era comunque incompetente a vincolare un altro assicuratore sociale LAINF - sarebbe stata in ogni caso facilmente riconoscibile usando la dovuta diligenza (cfr. STF 9C_809/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 3.4.3; STCA 38.2017.178 del 9 aprile 2018, consid. 2.6).

Stante quanto precede, in siffatte circostanze, a giusta ragione la CO 1 non ha restituito il termine all'insorgente per inoltrare opposizione avverso la decisione del 6 giugno 2016.

2.4. Ne discende che nel caso di specie - a fronte di una decisione cresciuta incontestata in giudicato ed in assenza di una restituzione del termine all'insorgente per inoltrare opposizione ex art. 41 LPGA - entrano in linea di conto soltanto i rimedi straordinari di diritto, ovvero un'eventuale revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA rispettivamente un'eventuale riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA.

Con espresso riferimento a quest'ultima, il TCA prende atto del fatto che, con la decisione su opposizione del 27 marzo 2018, l’istituto convenuto si è implicitamente rifiutato di entrare nel merito di un’eventuale riconsiderazione della propria decisione del 6 giugno 2016. Per costante giurisprudenza federale (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo 2007), questa Corte non è pertanto legittimata a esaminare questo aspetto (cfr. STCA 35.2017.145 dell'8 marzo 2018, consid. 2.1; STCA 35.2017.53 del 5 ottobre 2017, consid. 2.6 e 2.7).

Non resta, dunque, che da valutare l'eventualità di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA.

In presenza di una decisione formale cresciuta in giudicato, l'angolo di giudizio di questa Corte è difatti limitato (nel caso di specie) all’esistenza di un fatto nuovo o di un nuovo mezzo di prova.

2.4.1. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

L'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205; STCA 35.2017.53 del 5 ottobre 2017, consid. 2.5).

2.4.2. Con decisione del 6 giugno 2016 la CO 1 ha informato l'assicurato che una "componente causale naturale come pure adeguata può dunque essere ammessa, transitoriamente, al massimo fino al 31.12.2014. Dal 01.01.2015 il tutto competerà al suo assicuratore contro le malattie (cassa malati) che qui è contemporaneamente informato. L'evento del settembre 2015 deve essere annunciato al nuovo assicuratore LAINF, la __________ di __________ per il tramite del datore di lavoro" (doc. Z-41).

Il 9 gennaio 2017 il dr. med. __________ ha allestito una perizia medica. Lo specialista - dopo aver rilevato di aver riscontrato intraoperativamente il 14 giugno 2016 una lesione del labbro anteriore, una piccola lesione del labbro posteriore, una artrosi postero inferiore alla glena omerale ed una borsite infiammatoria subacromiale - ha puntualizzato che all'età del paziente non esistono lesioni degenerative della glena ma solo di origine traumatica, che la lesione della cartilagine alla glena può essere intercorsa effettivamente durante la caduta in bicicletta del settembre 2015, eventualmente potrebbe essere intercorsa durante un altro trauma della spalla sinistra e che durante l'incidente degli anni '90 è poco probabile che il paziente si sia procurato la rottura della glena, in quanto sarebbe diventato sintomatico molto prima (doc. Zm-19).

Contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinatore dell'assi-curato, tale circostanza non costituisce un fatto nuovo atto a modificare la decisione del 6 giugno 2016 della CO 1.

Infatti, in quell'occasione l'Istituto assicuratore si è basato sul parere del medico fiduciario, dr. med. __________, che - dopo aver peraltro osservato che l'assicurato aveva subito "innumerevoli traumi alle spalle in pratica sportiva di hockey nel passato con riferiti anche traumi fratturativi ai polsi risoltosi conservativamente" - ha puntualizzato quanto segue: "l'attuale visita medica funzionale e la valutazione degli atti portati dal paziente e messi a disposizione della CO 1, permettono di obiettivare una significativa limitazione della funzionalità della spalla sinistra in obiettività radiologica compatibile con problematica condropatica della glena omerale riconducibile ad infortunio e sospetta lesione della cuffia rotatoria in lesione cronica del tendine bicipitale. Trattamento infiltrativo intrarticolare ha portato ottimo transitorio beneficio con riapparizione sia delle algie sia della limitazione funzionale. Si impone quindi come già ben considerato dall'ortopedico curante, un trattamento invasivo sia diagnostico sia terapeutico. A distanza di 3-6 mesi dall'infortunio del 29.03.2014 si giustifica il raggiungimento dello status quo ante basandosi sulla documentazione reumatologica del dr. med. __________ del 14.11.2014 e della riferita ripresa sportiva in rampichino da parte del paziente che ha sfortunatamente portato alla caduta riferita sulla spalla sinistra in settembre 2015 ed all'ulteriore diagnostica radiologica e cure ortopediche. Riguardo al nesso di causalità con l'evento del 29.03.2014 posso così esprimermi basandomi

  • sull'obiettività dei documenti (annuncio infortunistico solo il 16.03.2016, certificazione della dr.ssa med. curante __________ del 10.05.2016 con prima visita del 23.10.2014, con asseriti dolori ad entrambe le spalle "non ricordava infortuni e perciò nessuna denuncia in questo contesto", obiettività dell'esame clinico reumatologico del Dr. med. __________ del 14.11.2014, descrizione di decorso clinico nella documentazione) e
  • quanto riferito dal paziente in visita (negli ultimi anni vi è stato un progressivo aumento dei dolori alla spalla sinistra senza poter definire obiettivamente un inizio con datazione precisa, in ripresa sportiva di rampichino dopo il trauma del 29.03.2014). I pregiudizi alla salute adesso presenti sono dati in rapporto di causalità solo possibile con l'evento del 29.03.2014 per le ragioni sopraesposte. Si osserva che la situazione attuale è più verosimilmente da ricondurre all'ultimo evento traumatico del settembre 2015 con caduta in rampichino" (doc. Zm-15; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice). La CO 1 ha quindi ritenuto che una "componente causale naturale come pure adeguata può dunque essere ammessa, transitoriamente, al massimo fino al 31.12.2014 " (doc. Z-41).

Ora, su questo aspetto, la perizia medica del 9 gennaio 2017 del dr. med. __________ non apporta nessun nuovo elemento. Infatti, lo specialista operatore - dopo aver osservato che è difficile stabilire una relazione di causalità preponderante e verosimile fra la rottura della glena e la caduta in bicicletta intervenuta nel mese di settembre 2015 - ha puntualizzato che "La lesione della cartilagine alla glena può essere intercorsa effettivamente durante la caduta in bicicletta del settembre 2015, eventualmente potrebbe essere anche intercorsa durante un altro trauma della spalla sinistra" (n.d.r.: il corsivo e la sottolineatura sono della redattrice).

Ne discende che secondo lo specialista operatore, il danno infortunistico alla spalla dell'assicurato è in relazione causale solo possibile (e non secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali: cfr. DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti) con l'evento del marzo 2014, proprio come ritenuto dal medico fiduciario della CO 1.

Il fatto poi che il dr. med. __________ sia arrivato a questa conclusione sulla base di argomentazioni mediche differenti rispetto a quelle dello specialista operatore è irrilevante. Decisiva è difatti la circostanza che ambedue i medici in questione sono arrivati alla medesima conclusione, ovvero che il danno infortunistico alla spalla dell'assicurato è in relazione causale solo possibile (e non secondo il grado della verosimiglianza preponderante) con l'evento del marzo 2014.

In siffatte circostanze il TCA non può condividere l'argomentazione del patrocinatore del ricorrente, giusta la quale "solo con la perizia del prof. __________ si è avuto la certezza che anche il sinistro del 2014 fosse in relazione di causalità più che verosimile con il trauma subito dal ricorrente" (cfr. doc I, pag. 5; n.d.r.: le sottolineature non sono della redattrice).

Da notare, tra l'altro, che lo stesso legale dell'assicurato il 1° febbraio 2017 - oltre a presentare l'istanza di revisione della decisione del 6 giugno 2016 alla CO 1 oggetto del presente giudizio - ha inoltrato un'istanza anche all'__________, chiedendo all'Istituto assicuratore di rivedere la decisione di rifiutare l'assunzione del suo caso e di riconoscerlo a titolo di infortunio ricoperto dalla LAINF, sulla base della perizia medica del 9 gennaio 2017 del dr. med. __________, rispettivamente, qualora non vi fosse disponibilità, di emanare una decisione formale contro la quale si sarebbe aggravato con i rimedi giuridici che avrebbe avuto a disposizione, rilevando in particolare - come già riportato in narrativa al consid. 1.10 - che "(…), secondo il Dr. __________, la causa della rottura della glena può essere stata unicamente di origine traumatica, non evidenziando il mio Cliente altre affezioni patogene tali da poter aver cagionato quella rottura. Conclude quindi il professor __________ che la causa più probabile e verosimile della rottura della glena deve essere vista nella caduta in bicicletta intervenuta nel mese di settembre 2015, eventualmente nell'infortunio sciatorio precedente intervenuto nel mee di marzo 2014. Esclude per contro il professor __________, in modo categorico, l'opinione contraria del vostro consulente Dr. __________, per cui tale rottura possa essere addirittura connessa con un incidente avvenuto negli anni '90, ritenuto come un simile evento sarebbe diventato sintomatico molto prima di quanto non sia avvenuto" (doc. Z-60; n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice).

Di conseguenza, la perizia medica del 9 gennaio 2017 del dr. med. __________ non è atta a mettere in discussione ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA la decisione del 6 giugno 2016 (doc. Z-41), che non è stata contestata dall'assicurato davanti ai Tribunali.

2.5. In questa sede il patrocinatore del ricorrente ha postulato - oltre all'edizione dell'incarto dalla CO 1 (che, come riportato in narrativa, è stato versato agli atti il 5 giugno 2018 con la risposta di causa, in merito alla quale è stata data facoltà al rappresentante dell'insorgente di presentare eventuali altri mezzi di prova; cfr. doc. VI) - il richiamo dell'incarto concernente l'assicurato dalla __________ e l'esperimento di una perizia medica giudiziaria neutrale.

In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, al richiamo dell'incarto concernente l'assicurato dalla __________ e l'esperimento di una perizia medica giudiziaria). Il TCA può segnatamente esimersi dal dare seguito alle precitate richieste del patrocinatore dell'assicurato, in quanto superflue ai fini dell'esito della vertenza (cfr. STF I/472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

2.6. In esito alle considerazioni che precedono la decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata ed il ricorso deve quindi essere respinto.

2.7. Stante quanto precede, il TCA può esimersi dal dare seguito alla richiesta di sospensione della procedura in attesa della decisione su opposizione dell'__________ presentata il 4 ottobre 2018 dalla CO 1 (doc. XIII), in quanto inifluente ai fini del presente giudizio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è respinto.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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