Raccomandata
Incarto n. 35.2018.23
cr
Lugano 18 ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 dicembre 2017 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 febbraio 2012 RI 1, nato nel 1963, attivo presso la ditta __________ di __________, mentre stava svolgendo il proprio lavoro è stato colpito alla testa da un blocco di ghiaccio, riportando un trauma assiale cervicale.
Dall’esame neurologico effettuato dal dr. __________ non sono emerse particolarità.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’evoluzione è stata favorevole e l’assicurato ha gradualmente recuperato una piena capacità lavorativa nella propria professione.
1.2. In data 25 novembre 2015 l’assicurato, sempre sul posto di lavoro, è stato colpito alla testa (lato sinistro) da un tubo metallico dell’aria compressa, riportando, secondo quanto refertato dai medici del Pronto Soccorso che lo hanno visitato il giorno stesso dell’evento, un trauma cranico non commotivo e un trauma cervicale, oltre ad un ematoma e a delle ferite lacero-contuse.
Dopo avere esperito gli accertamenti del caso, con decisione del 12 settembre 2017, l’CO 1 ha ritenuto che i disturbi al capo ancora risentiti dall’assicurato non possono essere messi in relazione causale con il precedente infortunio del 2012, mentre il nesso causale con l’infortunio del 2015 è da considerarsi estinto a distanza di tre mesi dallo stesso. La sintomatologia ancora accusata dall’interessato è quindi da ricondurre esclusivamente ad uno stato morboso preesistente.
Per tali ragioni, dunque, l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni a decorrere dal 1° settembre 2017, osservando che “l’ulteriore incapacità lavorativa per i disturbi al capo e la cura medica non vanno più a carico dell’assicurazione infortuni ma a carico dell’assicurazione malattia” (doc. 116).
1.3. Con opposizione cautelativa del 25 settembre 2017 (doc. 122), poi motivata in data 7 dicembre 2017 attraverso la presentazione di un referto del dr. __________ del 9 ottobre 2017 (doc. 128), l’assicurato ha contestato le conclusioni alle quali è giunto l’assicuratore infortuni.
1.4. In data 15 dicembre 2017, l’CO 1 - dopo avere sottolineato che, con apprezzamento medico del 12 giugno 2017 e del 16 agosto 2017, il dr. __________ ha spiegato che le cefalee e le cervicalgie presentate dall’interessato non giocano più alcun ruolo causale a distanza di tre mesi dall’infortunio del 2015, mentre non hanno alcun nesso causale con quello del 2012 - ha confermato il contenuto della sua prima decisione.
Quanto al referto del dr. __________ prodotto dall’assicurato, l’amministrazione non ha ritenuto di dovere predisporre altri accertamenti “dato che il dr. __________ – che ben conosce gli antecedenti dell’assicurato – non pretende che la nevralgia di Arnold è in relazione di causalità con uno degli eventi presi a carico della CO 1” (cfr. doc. B).
1.5. Con ricorso del 23 marzo 2018 – la cui tempestività è stata espressamente confermata dall’CO 1 in sede di risposta di causa, posto che dal sistema track and trace risulta che la decisione del 15 dicembre 2017, spedita per posta “A plus”, è stata recapitata all’assicurato il 21 febbraio 2018 (cfr. documentazione allegata al doc. B) - RI 1, rappresentato dallo studio legale 1896, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano ritornati all’CO 1 al fine di esperire i dovuti accertamenti.
Sostanzialmente, l’avv. __________ dello studio legale 1896 ha messo in evidenza come l’amministrazione abbia emesso la propria decisione e successiva decisione su opposizione senza, tuttavia, preliminarmente, disporre di un’analisi chiara, completa e convincente della situazione medica dell’assicurato.
La patrocinatrice del ricorrente ha, infatti, evidenziato che “nella decisione su opposizione la CO 1 ha preso atto del rapporto medico del dr. __________ e si è limitata ad affermare che siccome il dottore non ha messo in relazione la nevralgia del nervo grande occipitale e i relativi dolori del punto di Arnold con gli infortuni dell’8 febbraio 2012 e del 25 novembre 2015, in sostanza non doveva farlo neppure lei”.
Tale modo di procedere, a mente della rappresentante dell’assicurato, non può essere considerato corretto, alla luce dell’obbligo di effettuare i dovuti accertamenti che incombe all’amministrazione ai sensi dell’art. 43 LPGA.
L’CO 1, a fronte della nuova diagnosi posta dal dr. __________, ignorata dalla valutazione del dr. __________, avrebbe, dunque, dovuto predisporre ulteriori approfondimenti, volti a chiarire l’eziologia della patologia in discussione.
Ciò che, tuttavia, non è avvenuto, motivo per il quale, secondo la patrocinatrice del ricorrente, la valutazione della situazione medica dell’assicurato operata dall’amministrazione non può che essere considerata incompleta e parziale (doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta – dopo avere richiesto una presa di posizione al proprio medico fiduciario (cfr. doc. V allegato 1) - ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.7. In data 4 giugno 2018, l’avv. RA 1 dello studio legale 1896 ha nuovamente contestato la decisione su opposizione dell’CO 1, producendo, a comprova dell’eziologia infortunistica dei disturbi ancora presentati dall’interessato, un nuovo referto del dr. __________ (doc. IX + 1).
1.8. Con osservazioni del 7 giugno 2018, l’CO 1 ha rilevato che il referto del dr. __________, così come lo scritto del legale di controparte, “non apportano alcun nuovo elemento fattuale o giuridico rilevante sul quale sia necessario prendere posizione. I due scritti si limitano a confermare precedenti prese di posizione” (doc. XI).
1.9. In data 6 settembre 2018, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA un ulteriore referto medico, stilato dal dr. __________, a dimostrazione del fatto che l’irritazione del nervo grande occipitale sinistro è di origine infortunistica (doc. XIII + 1).
1.10. Con osservazioni del 4 ottobre 2018 l’CO 1, dopo avere richiesto una presa di posizione al dr. __________ – il quale ha ritenuto che i referti medici del dr. __________ e del dr. __________ non apportano elementi tali da rimettere in discussione le conclusioni alle quali è pervenuta l’amministrazione (cfr. doc. XVII/1) - ha ribadito la propria posizione (cfr. doc. XVII).
Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XVIII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 1° settembre 2017 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 25 novembre 2015, escludendo nel contempo che i disturbi dell’interessato possano rappresentare una ricaduta dell’infortunio dell’8 febbraio 2012.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.7. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di negare, dal 1° settembre 2017, il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi risentiti dall’assicurato a livello del capo, sull’apprezzamento medico eseguito su incarico dello stesso assicuratore LAINF dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, attivo presso la __________ di __________.
Quest’ultimo, con valutazione del 12 giugno 2017, è giunto alla conclusione che il nesso causale tra i disturbi alla testa lamentati dall’interessato e l’infortunio del 25 novembre 2015 può, secondo verosimiglianza preponderante, essere considerato estinto tre mesi dopo l’evento dannoso.
Egli ha infatti osservato che:
" (…)
Hinsichtlich der das neurologische Fachgebiet betreffenden Beschwerden ergeben sich im vorliegenden Fall folgende Besonderheiten:
Am Unfalltag wurde anlässlich der Erstversorgung im Ospedale __________ di __________ eine Kontusion temporal links unter Einbezug der Region um das linke Ohr mit Hämatom und Weichteilschwellung festgestellt. Dieser Befund ist abgestützt auf die zur Verfügung stehende kraniale Computertomographie vom 25.11.2015 nachvollziehbar und kann bestätigt werden.
Eine intrakranielle Blutung oder eine traumatische Hirnverletzung zog sich der Versicherte durch den Unfall vom 25.11.2015 nicht zu.
An äusserlichen Verletzungszeichen wurde ein Hämatom festgestellt, eine Rissquetschwunde zog sich der Versicherte durch den Unfall nicht zu.
Neurologische Defizite im Bereich des Gesichtes, insbesondere Sensibilitätsstörungen der linken Gesichtshälfte, wurden anlässlich der Akutversorgung am Unfalltag und auch später nicht
festgestellt.
im Bereich der Halswirbelsäule bestehen nicht. Muskuloskelettale Zeichen als Hinweis auf eine Halswirbelsäulenverletzung bestanden zeitnah zum Unfall gemäss Dokumentation nicht.
Eine spezifische Diagnose hinsichtlich einer unfallbedingten Halswirbelsäulenverletzung liegt nicht vor.
Eine konsistente seitengenaue Zuordnung der Nackenbeschwerden kann aus der zur Verfügung
stehenden medizinischen Dokumentation nicht abgeleitet werden. Herr Dr. __________ hielt im Januar 2016 Nackenbeschwerden rechts fest. Herr Dr. __________ therapierte ab Dezember 2016 die linksseitigen Facettengelenke im Bereich der Halswirbelsäule.
Zusammenfassend kann damit festgestellt werden, dass sich der Versicherte durch den Unfall vom 25.11.2015 einen Kopfanprall links temporal und im Bereich des linken Ohrs durch einen Luftkompressorschlauch mit Hämatom und Weichteilschwellung in dieser Region zugezogen hat. Ausreichend zuverlässige Hinweise auf eine darüber hinaus erlittene Verletzung im Bereich der Halswirbelsäule ergeben sich nicht. Zweifellos können akute posttraumatische Kopfschmerzen (ICHD-III beta: 5.1) im Anschluss an das Ereignis angenommen werden [1]. Möglicherweise kam es durch den Unfall auch zu einer vorübergehenden Verschlechterung im Hinblick auf den Vorzustand im Bereich der Halswirbelsäule. Mit dem Abheilen der Weichteilverletzung und Resorption des Hämatoms
Iinks temporal und im Bereich des linken Ohrs kommt es erfahrungsgemäss zu einer Rückbildung der Kopfschmerzen. Ohne den Nachweis einer objektivierbaren residuellen Läsion im Bereich des zentralen oder peripheren Nervensystems kann im Hinblick auf die Kopfschmerzen ein persistierender posttraumatischer Kopfschmerz nicht mit dem notwendigen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Eine unfallbedingte Läsion der grossen Okzipitalnerven
kann nicht überwiegend wahrscheinlich angenommen werden.
Schlussfolgerung
Durch den Unfall vom 25.11.2015 mit Anschlagen eines Luftkompressorschlauches links temporal und im Bereich des linken Ohrs zog sich der Versicherte einen Kopfanprall mit Hämatom in dieser Region zu. Zweifellos können akute posttraumatische Kopfschmerzen im Anschluss an den Unfall angenommen werden. Spätestens zu einem Zeitpunkt 3 Monate nach dem Unfall können die Kopfund Nackenschmerzen des Versicherten auch unter Berücksichtigung einer vorübergehenden Vereines Vorzustandes im Bereich der Halswirbelsäule nicht mehr mit dem erforderlichen
Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit auf den Unfall vom 25.11.2015 zurückgeführt werden.
Beantwortung der Fragen
Akute posttraumatische Kopfschmerzen im Anschluss an den Unfall bis zu einem Zeitpunkt 3 Monate nach dem Unfall können angenommen werden. Úber diesen Zeitpunkt hinausgehende chronische Kopf- und Nackenschmerzen können hingegen nicht mit dem notwendigen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit kausal auf den Unfall vom 25.11.2015 zurückgeführt werden.
stabilizzata?
Entfällt.
Entfällt.” (Doc. 102)
Dato che nella propria valutazione il dr. __________ non aveva tenuto conto del precedente infortunio subito dall’assicurato in data 8 febbraio 2012, l’assicuratore LAINF lo ha nuovamente interpellato.
Con apprezzamento del 16 agosto 2017, il dr. __________ ha escluso l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi dell’interessato e il pregresso infortunio del febbraio 2012, rilevando che in occasione della valutazione neurologica del 16 marzo 2012 il dr. __________ non aveva oggettivato dei deficit neurologici (doc. 112).
In sede di opposizione, l’assicurato ha trasmesso all’amministrazione un referto del 9 ottobre 2017 redatto dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale, a proposito dei dolori al capo riferiti dall’interessato ha osservato quanto segue:
" (…)
Per quanto riguarda i dolori del capo, vi è effettivamente un dolore molto forte riferito dal paziente alla palpazione del punto di Arnold con ipoestesia nel territorio di innervazione del nervo grande occipitale sinistro. Questo dolore al punto di Arnold è piuttosto netto ed intenso, pare anche verosimile in quanto non è presente in nessun altro punto, il che fa pensare che alla base dei dolori accusati dal paziente al capo sinistro vi sia una nevralgia del nervo grande occipitale. Ho effettuato un’infiltrazione locale, unicamente con Lidocaina senza cortisone, che ha portato alla scomparsa del dolore per circa 12 ore, confermando che il problema molto probabilmente è proprio il nervo grande occipitale, ho prescritto del Tegretol CR 200 1-0-1, se il trattamento funziona andremo avanti per un paio di mesi almeno.” (Doc. 128)
A questo proposito, nella decisione su opposizione impugnata l’avv. __________ ha ritenuto di non dovere procedere con ulteriori approfondimenti, “dato che il dr. __________ – che ben conosce gli antecedenti dell’assicurato – non pretende che la nevralgia di Arnold è in relazione di causalità con uno degli eventi presi a carico dalla CO 1” (cfr. doc. B).
In sede ricorsuale, il legale del ricorrente ha contestato le conclusioni dell’CO 1, sostenendo, al contrario, che l’amministrazione avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti concernenti la nevralgia del nervo grande occipitale, attestata dal dr. __________, in merito alla quale nulla era stato osservato da parte del dr. __________.
Chiamato dalla patrocinatrice dell’CO 1, prima dell’emissione della risposta di causa, a prendere posizione riguardo alle valutazioni del dr. __________, il dr. __________, con apprezzamento del 4 maggio 2018, ha considerato che quanto indicato nel referto in questione non apportava nuovi elementi medici in grado di influire sulle proprie precedenti valutazioni del 12 giugno 2017 e del 16 agosto 2017.
Egli ha, in particolare, rilevato che “Abgestützt auf die Echzeitdokumentation kann jedenfalls eine Verletzerung am Hinterkopf im Bereich des Nervenaustrittspunkts des Nervus occipitalis major links mit unfallbedingter residueller Läsion dieses Nervens als Ursache linksseitiger Kopfschmerzen nicht angenommen werden” (doc. V allegato 1).
In corso di causa, il legale del ricorrente ha prodotto un ulteriore referto del dr. __________, attestante l’eziologia infortunistica della nevralgia di Arnold accusata dall’assicurato.
Con referto del 18 aprile 2018, infatti, il dr. __________ ha espressamente rilevato che:
" (…)
Dal lato eziologico ritengo inoltre che un nesso con l’infortunio del 25 novembre 2015 appare molto probabile tenendo conto del trauma proprio avuto nella regione occipitale sinistra tra l’altro anche di una certa importanza.” (Doc. IX/1)
Il legale ha poi trasmesso al TCA un referto del 26 giugno 2018, con il quale il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, posta la diagnosi di “irritazione del nervo grande occipitale sx”, ha rilevato quanto segue:
" (…)
Dal mio punto di vista oltre all’irritazione nevralgica ho trovato una possibile osteoperiostite a livello parieto occipitale sx con i muscoli pellicciai locali adesi alla teca cranica in un precedente infortunio che potrebbe aver generato un ematoma sottoperiosteo sopraelevandolo e distaccandolo dall’osso.
Non sono sicuro di tale diagnosi ma praticando un’infiltrazione a quel livello ho provato utilizzando l’ago lungo a permettere lo scorrimento delle due fasce e pare che la contemporanea introduzione di miscela ossigeno ozono abbia in ogni caso migliorato il quadro riferendomi il paziente il benessere durato per 8 giorni.
Sperando che il miglioramento continui ho per il momento terminato la terapia, mi chiamerà il paziente al bisogno. (…).”
(Doc. XIII/1 pag. 1)
Aggiornando poi la situazione medica dell’assicurato dopo la visita del 20 luglio 2018, il dr. __________ ha osservato:
" 20.7.2018: è stato bene per parecchio tempo, dopo il trattamento effettuato per risolvere delle probabili sinechie aderenziali sottocutanee. I dolori si sono ripresentati ma con caratteristiche molto più lievi e all’esame clinico la sensazione palpatoria è di un tessuto meno “cartone” ed è più trattabile.
L’evoluzione della situazione invita a ripetere il trattamento effettuando una anestesia a ventaglio con ago lungo della zona, e con lo stesso ago mosso anche lui a ventaglio, si cerca di scollare questo livello di tessuto infiltrando a diversi livelli una bolla di miscela O2/O3 per cercare di risolvere probabili aderenze. L’efficacia di questo tipo di terapia confermerebbe l’ipotesi di sintomatologia denerata da fibrosi aderenziale dei tessuti in sede di pregresso trauma probabilmente coinvolgente strutture sottostanti e coinvolgendo anche qualche ramuscolo nervoso per generare il dolore del paziente. Non si spiegherebbe in altro modo il miglioramento della sintomatologia.” (Doc. XIII/1 pag. 2)
Con apprezzamento medico del 5 ottobre 2018, il dr. __________, al quale sono stati sottoposti i referti del dr. __________ e del dr. __________, ha ancora una volta negato che gli stessi possano modificare la sua precedente posizione.
Il neurologo fiduciario dell’assicuratore ha, infatti, rilevato che:
" (…)
Schlussfolgerung
Selbst unter Berücksichtigung der nun vorgelegten Dokumente von Herrn Dr. __________ und von Dr. __________ ergeben sich keine Argumente, die Zweifel an den vorgängigen neurologischen Schlussfolgerungen aufkommen lassen. Sowohl Herr Dr. __________ und Herr Dr. __________ gehen bei der Beurteilung von Unfallfolgen entgegen der Echtzeitdokumentation von einem anderen Unfallhergang aus.
Beantwortung der fragen
Nein.
Nein.” (Doc. XVII/1)
2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti peritali specialistici, concordare con le conclusioni dell’amministrazione, dato che nel caso di specie, come riassunto al consid. 2.7., si è in presenza di opinioni specialistiche contrastanti a proposito dell’eziologia infortunistica – sostenuta dal dr. __________ e dal dr. __________
Alla luce di tali divergenti valutazioni medico-specialistiche, questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, escludere che, come sostenuto dal ricorrente, i disturbi che egli continua ad accusare siano ancora, anche dopo il termine di tre mesi dall’evento traumatico del 25 novembre 2015 valutato dal medico consulente dell’assicuratore LAINF, in nesso causale con tale infortunio, o che possano costituire una ricaduta del precedente infortunio del febbraio 2012.
Questa soluzione si giustifica tanto più tenuto conto dell’importanza che riveste il parere espresso dal dr. __________, il quale, come rilevato dall’avv. __________ in sede di risposta di causa, “ben conosce gli antecedenti dell’assicurato” - anche se tale considerazione era stata utilizzata, a quel momento, per negare la necessità di compiere ulteriori accertamenti, non avendo (allora ancora) il dr. __________ chiaramente attestato la natura infortunistica della nevralgia di Arnold (cfr. doc. B, n.d.r.).
Pertanto, per le ragioni che precedono, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che vi siano elementi sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la fondatezza della valutazione espressa dal dr. __________, posta alla base della decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e rendere imprescindibile la messa in atto, da parte dell’assicuratore LAINF, di un approfondimento peritale specialistico volto ad accertare se i disturbi attestati dal dr. __________ e dal dr. __________ possano essere ritenuti, oppure no – e nell’affermativa fino a quando - in nesso causale probabile con l’infortunio del 25 novembre 2015, rispettivamente, se del caso, con quello del febbraio 2012.
Gli atti devono, quindi essere rinviati all’amministrazione per la messa in atto di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr. STF 8C_370/2017 del 15 gennaio 2018; 8C_586/2017 del 20 dicembre 2017).
Sulla base delle relative risultanze peritali, l’assicuratore LAINF sarà poi chiamato a definire nuovamente il diritto alle prestazioni dell’assicurato, dal profilo materiale e temporale, a contare dal 1° settembre 2017.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 15 dicembre 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.7. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far tempo dal 1° settembre 2017.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti