Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2017.88
Entscheidungsdatum
08.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 35.2017.88

mm

Lugano 8 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 giugno 2017 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 19 agosto 2014, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità d’apprendista di commercio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1, è inciampato mentre stava trasportando delle bacinelle e ha battuto il ginocchio destro contro delle sbarre di ferro.

Il suo medico curante ha attestato una piena inabilità lavorativa per gonalgia a destra.

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Da notare che, nell’ottobre 2010, lavorando alle dipendenze della ditta __________ di , RI 1 era già rimasto vittima di un infortunio interessante il ginocchio destro (cfr. doc. __________ 9 – inc. 35.2017.145). Il sinistro appena citato era stato assunto dall’, il quale aveva finalmente dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° settembre 2012, ritenendo stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche (cfr. doc. __________ 114 - inc. 35.2017.145).

Da rilevare inoltre che i disturbi al ginocchio destro insorti nell’agosto 2014, sono stati annunciati pure all’__________ a titolo di ricaduta dell’evento infortunistico dell’11 ottobre 2010 (cfr. doc. doc. __________ 140 - inc. 35.2017.145). Con decisione formale del 23 aprile 2015, l’__________ ha negato la propria responsabilità al riguardo (cfr. doc. __________ 149 - inc. 35.2017.149). La successiva opposizione è stata dichiarata irricevibile in quanto tardiva (cfr. doc. __________ 157 - inc. 35.2017.149).

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 agosto 2016, CO 1 ha posto termine dal 1° marzo 2016 al proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del 19 agosto 2014 (cfr. doc. A 64).

A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (cfr. doc. A 68), in data 21 giugno 2017, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A 1).

1.3. Con tempestivo ricorso del 28 agosto 2017, RI 1, rappresentato dal RA 1, ha chiesto in via principale che venga accertata l’esistenza di un nesso causale naturale con l’infortunio assicurato anche dopo il 29 febbraio 2016 e, quindi, la condanna di CO 1 a ripristinare il diritto alle prestazioni, in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga un approfondimento peritale volto ad accertare “… la diagnosi, la causalità con il trauma del 19.08.2014, la eventuale causalità con il trauma del 11.10.2010 di probabile competenza __________, ed infine a proporre le misure di cura.”.

A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:

" (…).

A giudizio del servizio medico, il quadro di dolore attuale è nella sua interezza da collegare alla condizione clinica pregressa, che sussisteva già. In realtà, prima dell’evento del 2014, vi erano dei disturbi, ma non della portata e della gravità attuale, tant’è che il ricorrente ha svolto attività lavorativa come commesso. Egli ha peggiorato sensibilmente la sua condizione clinica solo dopo l’evento di agosto 2014 e da allora la sintomatologia e le limitazioni fisiche sono vieppiù aumentate. Il ginocchio destro andò a sbattere contro delle sbarre di ferro e dunque l’atto fu tale da comportare un danno irreversibile e duraturo e comporta perlomeno una modifica direzionale dello stato di salute che l’CO 1 non ha ben valutato e ponderato, quindi non ha portato la prova dell’assenza di responsabilità. Certamente tra il primo ed il secondo trauma vi era un quadro di dolore cronico, che peraltro aveva giustificato il cambio d’occupazione e la necessità di reintegrazione professionale, ma in ogni caso non era tale da comportare il quadro clinico attuale che comporta limitazioni anche in attività di tipo medio leggero.

D’altro canto, il Dr. __________, nella sua valutazione del 12.08.2015, descrive quale diagnostica dell’evento del 2010, un’alterazione a livello del corno posteriore del menisco, con lesione comminuta post-traumatica, mentre per dopo l’evento di agosto 2014, descrive una lesione trasversale corno anteriore del menisco con ciste meniscale. Dunque si tratta di una lesione diversa e più estesa e di conseguenza non ci sembra che la diagnosi sia sovrapponibile.

(…).

D’altro canto, gli esami radiografici descrivono delle lesioni da trauma. Come può essere possibile che nessuno dei due assicuratori, oppure entrambi, si prende a carico gli attuali postumi infortunistici. Tra la __________ e la CO 1 occorrerebbe perlomeno una valutazione coordinata giacché la separazione per sistema non fa altro che arrecare danno al ricorrente. In questo senso, subordinatamente facciamo anche azione di chiamata in causa alla __________ e contestualmente istanza di revisione processuale all’assicuratore (con riserva di ritirare il/i provvedimenti alla luce di eventuale sviluppi assicurativi), in virtù del rapporto __________, benché a nostro giudizio la copertura per i disturbi attuali va a carico dell’CO 1 siccome si tratta di danni intervenuti dopo e un peggioramento seguente dell’evento di agosto 2014.” (doc. I)

1.4. CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. In corso di causa, il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia dell’opposizione da lui nel frattempo interposta contro la decisione formale 25 settembre 2017 dell’__________ (mediante la quale era stata respinta la domanda di revisione processuale della decisione del 23 aprile 2015 - doc. V + allegati).

1.6. In data 9 novembre 2017, il rappresentante dell’CO 1 ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare (doc. VI).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se CO 1 era legittimata a negare a contare dal 1° marzo 2016 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio accaduto il 19 agosto 2014, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a far tempo dal 1° marzo 2016, facendo capo essenzialmente al parere dei propri consulenti medici (cfr. doc. A 1, p. 5).

In occasione della visita fiduciaria del 12 agosto 2015, esprimendosi in merito all’eziologia dei disturbi al ginocchio destro, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha formulato le seguenti considerazioni:

" (…).

senza la visione della documentazione radiografica antecedente a quella di gennaio 2015 (14.4.2011, 26.3.2012) da poter esaminare e sottoporre a valutazione allo specialista radiologo, non è possibile esprimersi compiutamente riguardo la causalità.

Senza dubbio già in occasione dell’infortunio 11.10.2010 di pertinenza __________ vi è stata una distorsione del ginocchio destro con lesione anche del muscolo del semimembranoso e assottigliamento del corno anteriore compatibile sia con una meniscopatia degenerativa avanzata o con lesione comminuta post-traumatica. Già in quel mentre gli specialisti della clinica __________ di __________ collegavano in parte i dolori a questa lesione meniscale e già in quel frangente (4.5.2011) si menzionò l’eventuale mobilizzazione in narcosi e artroscopia.

Ora è stata posta l’indicazione effettiva di artroscopia diagnostica del ginocchio destro ed il paziente riferisce essere prevista per la fine settembre – inizio ottobre all’Ospedale __________ di __________.

(…).” (doc. M 26, p. 5)

Dalle carte processuali risulta che, nonostante fosse stata posta l’indicazione medica a sottoporvisi, l’intervento artroscopico al ginocchio destro non ha in realtà mai avuto luogo (al riguardo, si vedano in particolare i doc. A 57, M 47 e M 48).

Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore resistente ha ancora sottoposto intera documentazione (comprensiva delle immagini relative alle RMN del 14 aprile 2011 e 26 marzo 2012 – cfr. doc. A 73 e A 74) al dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha sostenuto che il trauma contusivo riportato nell’agosto 2014 è suscettibile di avere temporaneamente peggiorato lo stato preesistente a livello del ginocchio destro, con lo status quo sine vel ante raggiunto a distanza di tre mesi al massimo dall’evento medesimo:

" (…).

La lesione orizzontale del menisco laterale evidenziata nella RM del 09 gennaio 2015, collegata a cisti gangliari, è già evidente nella RM del 26 marzo 2012, di conseguenza non è in diretto rapporto causale con l’evento del 19 agosto 2014. Una ulteriore indagine RM del 14 aprile 2011 indica che nel corno meniscale anteriore laterale è evidente una alterazione del segnale corrispondente ad una meniscopatia con lesione. Nello spazio temporale tra l’incidente primario dell’11 ottobre 2010 (assicurato __________) e il nuovo evento del 19 agosto 2014 sono state svolte numerose indagini al ginocchio dx (tra cui 2 RM il 14 aprile 2011 e il 26 marzo 2012). Da questo si può dedurre che già prima dell’evento datato 19 agosto 2014 il ginocchio dx soffrisse di un quadro di dolore cronico.

Una contusione del ginocchio come da evento del 19 agosto 2014 è, per natura biomeccanica, inappropriata a causare una lesione meniscale. Va inoltre aggiunto che una lesione orizzontale del menisco laterale va normalmente interpretata come una conseguenza di una modifica strutturale degenerativa del menisco.

La causa di una lesione meniscale di natura traumatica va ricercata in un episodio distorsivo con tipica lesione longitudinale o radiale, ma nella fattispecie non è questo il caso. Il quadro attuale del ginocchio destro è, dal punto di vista scientifico, privo di diretta correlazione causale all’evento del 19 agosto 2014, bensì si basa su un evento precedente, come già identificato in modo chiaro nell’indagine RM del 14 aprile 2011 e che con molta probabilità si relaziona all’evento assicurato __________ del 2010.

(…).

Nell’evento del 19 agosto 2014 si è trattato di una contusione di grado medio-leggero del ginocchio dx, che può provocare dolori locali temporanei i quali, in base all’esperienza, dovrebbero risolversi nell’arco di 3 mesi max. Il quadro di dolore attuale è, nella sua interezza, da collegare alla condizione pregressa, che peraltro sussisteva sin da prima dell’incidente dell’11 dicembre 2013 (si è trattato di un incidente stradale con trauma d’accelerazione cervicale, in cui non è rimasto coinvolto il ginocchio destro, n.d.r.).” (il corsivo è del redattore)

Il medico consulente dell’amministrazione ha peraltro affermato che la documentazione a sua disposizione era sufficiente “… per escludere una compartecipazione dell’evento del 19 agosto 2014 alla situazione attualmente lamentata.” (doc. M 49).

Dall’incarto __________ si evince che circa l’eventuale nesso di causalità naturale tra l’infortunio dell’ottobre 2010 e i disturbi interessanti il ginocchio destro a partire dall’agosto 2014, si è pronunciato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, il quale ne ha negato l’esistenza senza motivare oltre il suo parere (cfr. doc. __________ 145 - inc. 35.2017.149).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie - vista anche l’assenza di motivate certificazioni specialistiche -, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sulla valutazione espressa dal chirurgo dott. Häuptli, specialista proprio nella materia che qui interessa.

Del resto, quanto sostenuto dal consulente medico di CO 1 trova piena conferma in letteratura specialistica, dalla quale si evince che le lesioni meniscali sono solitamente causate da traumi indiretti. Il più delle volte si tratta di movimenti di torsione con il ginocchio piegato. Quale esempio classico viene menzionata la rottura meniscale insorta al momento di rialzarsi repentinamente dalla posizione accovacciata (cfr. E. Baur/H. Nigst (ed.), Versicherungsmedizin, 2a ed., p. 207 ss., J. Jerosch/J. Heisel/A.B. Imhoff (ed.), Fortbildung Orthopädie – Traumatologie, Band 12: Knie, 2007, p. 40, www.chirurgie-toulouse.fr: “Dans les lésions isolées du ménisque, on distingue le mécanisme de flexion forcée associée ou non à une certaine rotation externe forcée. La position en flexion forcée prolongée du genou diminue temporairement les qualités mécaniques du ménisque (diminution de sa lubrification). Lorsque le sujet se relève brutalement, la corne postérieure du ménisque médial est alors comprimée entre fémur et tibia et en même temps les insertions capsulaires le tirent vers l'avant: le ménisque se déchire (mécanisme de relèvement après une position accroupie prolongée). L'autre mécanisme de survenue d'une lésion méniscale est un mouvement de rotation externe du tibia sur un genou légèrement fléchi, pied fixé en appui au sol. Cela favorise un conflit entre le condyle médial et la corne postérieure du ménisque médial, responsable d'une déchirure de celui-ci. (…). Lors de lésions du ligament croisé antérieur, une translation antérieure violente et soudaine du tibia peut entraîner une lésion de la corne postérieure du ménisque médial (qui normalement contribue à limiter la translation antérieure du tibia). D'autre part, la répétition de mouvements anormaux de translation antérieure excessive, sans forcément de nouveaux accidents d'entorse, entraîne progressivement une rupture du ménisque médial. Il s'agit souvent de lésions très périphériques réalisant une désinsertion capsulo-méniscale“ e www.clinique-arthrose.fr, in cui si legge tra l’altro che la rottura meniscale traumatica è sovente una rottura verticale e mobile nel ginocchio, per contro la lacerazione meniscale degenerativa è orizzontale oppure detta talvolta complessa con plurime mini lacerazioni ed è talora accompagnata da un inizio di artrosi).

In esito a quanto precede, questo Tribunale ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio del 19 agosto 2014 ha aggravato soltanto transitoriamente il preesistente stato del ginocchio destro, con lo status quo sine vel ante raggiunto, al più tardi, al momento in cui l’assicuratore convenuto ha posto termine alle proprie prestazioni (marzo 2016) (su quest’ultimo aspetto, si veda segnatamente la STF 8C_178/2015 del 28 luglio 2015 consid. 4.2, in cui l’Alta Corte ha confermato il parere espresso dal medico consulente dell’assicuratore in questione, secondo il quale, nel caso di una contusione del ginocchio, lo status quo sine vel ante si ritiene di regola raggiunto trascorse due, massimo quattro settimane dall’infortunio medesimo), senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Al ricorrente che pretende sussistere un legame causale naturale con l’evento traumatico dell’agosto 2014 anche dopo il 29 febbraio 2016, per il semplice fatto che, posteriormente a tale sinistro, egli ha denunciato maggiori disturbi, va segnalato che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

Pertanto, la decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’istituto assicuratore resistente ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° marzo 2016, deve essere confermata.

Visto l’esito della parallela procedura ricorsuale contro l’INSAI (cfr. STCA 35.2017.149 del 19 febbraio 2018), il TCA può esimersi dal dare seguito alla domanda di chiamata in causa di quest’ultimo assicuratore (cfr. doc. I, p. 2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

2

CEDU

  • art. 6 CEDU

LAINF

  • art. 6 LAINF

Gerichtsentscheide

38
  • DTF 135 V 46528.10.2009 · 10.732 Zitate
  • DTF 129 V 181
  • DTF 127 V 10201.01.2001 · 1.709 Zitate
  • DTF 126 V 360
  • DTF 125 V 195
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 122 V 160
  • DTF 121 V 6
  • DTF 119 V 31
  • BGE 119 V 33501.01.1993 · 3.911 Zitate
  • DTF 118 V 53
  • DTF 118 V 110
  • DTF 117 V 360
  • DTF 117 V 361
  • DTF 115 V 134
  • DTF 115 V 142
  • DTF 114 V 156
  • DTF 114 V 164
  • DTF 113 V 46
  • DTF 113 V 323
  • DTF 112 V 32
  • DTF 111 V 188
  • DTF 104 V 20901.01.1978 · 932 Zitate
  • 8C_178/201528.07.2015 · 7 Zitate
  • 8C_216/200928.10.2009 · 10.732 Zitate
  • 8C_230/201722.06.2017 · 101 Zitate
  • 8C_245/201708.08.2017 · 95 Zitate
  • 8C_725/201227.03.2013 · 166 Zitate
  • 8C_862/201402.04.2015 · 359 Zitate
  • C 116/00
  • C 341/98
  • H 407/99
  • I 673/00
  • I 811/03
  • U 133/02
  • U 162/02
  • U 259/02