Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2017.64
Entscheidungsdatum
15.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 35.2017.64

PC/sc

Lugano 15 novembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 giugno 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 maggio 2017 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 13 settembre 2013, RI 1, nato il __________ 1957, affetto da obesitas permagna (BMI 42 - 130 kg/176 cm), dipendente della ditta __________ di __________, in qualità di operaio montatore di finestre, dal 1° giugno 2009, disoccupato dal 30 giugno 2013 per motivi congiunturali, e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre stava per prendere un grill dalla cantina verso le 21.00 è inciampato nello scalino che divide le cantine, riportando una distorsione/torsione del metatarso destro, senza alcuna frattura (cfr. doc. 3, 20, 22, 23, 24, 55, 112 e 173 inf. no. __________).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

In seguito alla diagnosi di "lesione e degenerazione del tendine del peroneo breve con retropeide in varo piede destro", RI 1 si è sottoposto il 25 marzo 2014 ad un intervento di "trasferimento del tendine peroneo breve al lungo con osteotemia di valgizzazione del calcaneo piede destro", ad opera del dr. med. __________, capoclinica di ortopedia dell'Ospedale __________ di __________ (doc. 42 inf. no. __________).

Preso atto dei risultati della visita medica __________ di chiusura del 12 maggio 2015, eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e della mano (doc. 112 inf. no. __________), il 15 giugno 2015 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° agosto 2015, ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato; nella medesima occasione esso ha pure puntualizzato che, considerati adeguatamente i postumi lasciati dall'infortunio, era ancora ritenuta esigibile un'attività lucrativa e, in particolare, che erano adatte le mansioni in cui non era richiesto il sollevare o trasportare pesi che superassero i 25 kg, in cui non fosse necessario lavorare accovacciati o inginocchiati e in cui non fosse richiesto il camminare su terreni accidentati o salire le scale (doc. 120 inf. no. __________).

1.2. In data 18 luglio 2015, RI 1, ancora disoccupato, e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, è caduto verso le 15.00 mentre stava scendendo le scale interne del palazzo dove abita (doc. 129 inf. no. __________ riferito all'inf. no. __________). La RM del ginocchio sinistro, eseguita il 12 agosto 2015, ha evidenziato una lacerazione parziale del menisco mediale in due posti (dapprima nel muro anteriore del corpo posteriore: lesione parziale ma sostanziale più complessa, la radice postero-interna rimane intatta ed il menisco stabile; seconda lesione parziale al corpo tipo a becco di pappagallo, lesione radiale), una modesta gonartrosi del compartimento interno e una degenerazione nella sostanza di entrambi i menischi, DD con condrocalcinosi (doc. 131 inf. no. __________ riferito all'inf. no. __________).

In data 28 agosto 2015, RI 1, ancora disoccupato, e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, non ha avuto il tempo materiale per fermare lo scooter sul quale stava viaggiando ed ha tamponato leggermente un taxi che lo precedeva, cadendo sul lato destro e urtando la spalla dx, il ginocchio dx, l'anca dx e la caviglia dx (doc. 129 inf. no. __________ riferito all'inf. ). Il 31 agosto 2015 si è recato in PS all' di __________ ove - dopo aver effettuato le radiografie alla spalla, all'anca e bacino e al ginocchio (tutte negative per fratture con artrosi evidente) - è stato dimesso con la diagnosi conclusiva di "trauma policontusivo" con una terapia antalgica (doc 19 inf. no. __________). La RM pelvica/coscia destra, eseguita il 16 settembre 2015, ha evidenziato una parziale e focale atrofia del muscolo retto del femore destro nella porzione latero-prossimale con tendini superficiale e profondo normali compatibile con uno stato dopo rottura moitendinea eccentrica o mio-necrosi in questa sede, un'eventuale associata neuropatia era difficile da stabilire date le limitazioni dell'imaging ma non vi erano segni per un'eventuale denervazione subacuta o cronica oppure alterazioni trofiche ed una lesione labbrale antero-superiore con distacco della base del labbro nell'anca destra (poco sintomatica; doc. 132 inf. no. __________ riferito all'inf. no. __________).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità per ambedue gli infortuni e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.3. Il 23 giugno 2016 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, ha eseguito la visita medica , ponendo la seguente diagnosi: "Stato dopo contusione delle ginocchia bilateralmente in due infortuni separati (luglio 2015 ed agosto 2015) in pangonartrosi destra e sinistra su ginocchio varo bilaterale in soggetto marcatamente sovrappeso. Diagnosi collaterale. Artralgia caviglia destra in stato dopo trauma in ipersupinazione con lesione sub-totale tendine peroneo breve e retropiede varo destro; il 25.03.2014 trasferimento peroneo breve su peroneo lungo con osteotomia di valgizzazione del calcagno piede destro. Parziale focale atrofia dei muscolo retto del femore destro. Diagnosi non di competenza CO 1. Adipositas permagna. Ipertensione arteriosa. Insufficienza venosa cronica con iperpigmentazione peri-malleolare". Dopo aver accertato "Deficit funzionale in ginocchio varo-artrosico bilaterale in soggetto marcatamente sovrappeso. Deficit funzionale caviglia destra già evidenziate e analizzate in occasione della precedente visita medico- ", il medico __________ ha osservato che "Per quanto riguarda le conseguenze dirette del trauma del luglio e agosto 2015 al momento non sono necessari ulteriori cure. Concordo con l'ortopedico curante dott. med. __________ sul fatto che se si dovesse porre un'indicazione operatoria di impianto protesico questa è condizionata all'ottenimento di un importante calo ponderale". Il medico fiduciario ha quindi concluso quanto segue: "Al momento dell'infortunio assicurato disoccupato, già a suo tempo redatta un'esigibilità al lavoro per il caso pregresso numero __________. Per quanto riguarda i due traumi contusivi del luglio e dell'agosto 2015 che hanno coinvolto le due ginocchia destra e sinistra dall'esame clinico e dagli accertamenti strumentali eseguiti non sono emersi elementi di carattere post-traumatico attuali. Sono emersi invece elementi degenerativi preesistenti consistenti in pangonartrosi, insistente sul ginocchio varo e in soggetto marcatamente sovrappeso. Possiamo pertanto ritenere che gli attuali disturbi non sono più in relazione causale prevalentemente probabile con i due infortuni del luglio e dell'agosto 2015 che hanno coinvolto il ginocchio sinistro e destro rispettivamente. Tali infortuni hanno soltanto peggiorato transitoriamente uno stato degenerativo preesistente. Possiamo quindi sostenere che gli attuali disturbi non sono più in relazione causale. Ulteriori cure ed eventuale inabilità lavorative andranno quindi a carico della rispettiva Cassa Malati. Peri soli postumi infortunistici dell'evento in oggetto, l'assicurato risulta abile nei limiti dell'esigibilità a suo tempo espressa." (doc. 71 inf. no. __________)

1.4. Preso atto dei risultati della precitata visita medica __________, il 5 luglio 2016 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato, con riferimento agli infortuni no. __________ e __________, la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 6 luglio 2016, ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, risultava che i disturbi ancora presenti alle ginocchia non erano più causati dall'infortunio, ma erano da attribuire esclusivamente a malattia; nella medesima occasione esso ha pure puntualizzato che l'ulteriore incapacità lavorativa e la cura medica dopo tale data non andavano quindi più a carico dell'assicurazione infortuni ma a carico dell'assicurazione malattia. Da ultimo, veniva puntualizzato quanto segue: "(…) su richiesta siamo disposti a rilasciare decisione formale suscettibile di opposizione" (doc. 73 inf. no. __________ e doc. 33 inf. no. __________).

1.5. Preso atto dei risultati della visita medica __________ di chiusura del 2 novembre 2016, eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 155 inf. no. __________) ed esperiti gli accertamenti amministrativi del caso - in particolare dopo aver raccolto dal datore di lavoro la documentazione necessaria a determinare l'evoluzione salariale 2015-2016 di RI 1 (doc. 165 e 167 inf. no. __________), l'estratto degli atti determinanti della cassa di disoccupazione __________ (incluse le busta-paga del periodo gennaio-giugno 2013 della __________ di __________ e l'attestato del 1° luglio 2013 del datore di lavoro), il calcolo del 14 febbraio 2017 del guadagno annuale, il riassunto dei dati determinanti per la fissazione della rendita e la valutazione del grado di invalidità, ambedue del 24 marzo (doc. 173-176 inf. no. __________) -, con decisione del 27 marzo 2017 l’Istituto assicuratore ha accordato a RI 1, per le conseguenze dell'infortunio del 13 settembre 2013, una rendita di invalidità del 15% [a fronte di un reddito "da valido" di fr. 67'173.- calcolato sulla base della TA1 2014, ramo 24-25 (metallurgia; fabbr. prodotti in metallo), livello 1, uomini, adeguato al 2016; e ad un reddito "da invalido" di fr. 67'119.24 determinato sulla base della TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2016 e operando successivamente una decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 57'051.-) dal 1° luglio 2016, visto che l'assicurato aveva continuato a percepire l'indennità giornaliera fino al 5 luglio 2016, e un'IMI del 10%. Nella medesima occasione l'CO 1 ha puntualizzato che l'"adiposità non è stata presa in considerazione in quanto non è da mettere in relazione causale con l'infortunio da noi assicurato. Eventuali richieste di prestazioni o incapacità lavorativa per tali affezioni sono da inoltrare direttamente all'assicuratore competente invalidità/malattia. Inoltre, confermiamo l'estinzione del nesso causale per gli infortuni del 18.07.2015 e 28.08.2015, come già comunicatole con decisione informale del 05.07.2016" (doc. 169 inf. no. __________).

1.6. L'opposizione interposta il 28 aprile 2017 dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato, è stata respinta con decisione su opposizione del 4 maggio 2017 dall'Istituto assicuratore, che ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 193 e 197 inf. no. __________).

1.7. Con tempestivo ricorso del 7 giugno 2017 RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita di invalidità totale (100%) e un'IMI del 50% (doc. I, pag. 9). Il patrocinatore del ricorrente contesta l'operato dell'CO 1 per non aver effettuato una valutazione complessiva del suo cliente, sommando le conseguenze dell'infortunio del 13 settembre 2013, data a partire dalla quale non vi è più stata alcuna ripresa dell'assicurato a livello di abilità al lavoro - alle sequele degli eventi infortunistici del 18 luglio e del 28 agosto 2015.

Il rappresentante dell'insorgente rileva che l'UAI ha negato al suo cliente la prospettata (dalla CO 1) integrazione professionale, in considerazione dell'età (60 anni) e dell'iter scolastico-socio-professionale dell'assicurato. Ciò che ora la CO 1 intende, implicitamente e senza confrontarvisi, misconoscere. A suffragio delle proprie argomentazioni produce il progetto di decisione del 31 gennaio 2017 nel quale l'UAI riconosce un grado di invalidità del 100% (doc. B).

Il legale dell'assicurato contesta l'operato dell'CO 1 per non aver tenuto conto delle note patologie deambulatorie come pure delle deabilitazioni alle spalle riconducibili agli infortuni del 18 luglio e del 28 agosto 2015, a livello di danno complessivo e di conseguente non reintegrabilità nel mercato del lavoro.

Il patrocinatore del ricorrente, dopo aver rilevato che la valutazione del medesimo danno in ambito LAI e LAINF dovrebbe condurre al medesimo grado di invalidità, rileva che nel caso concreto l'CO 1 (grado di invalidità del 15%) si è discostato dalle determinazioni rese dall'UAI (grado di invalidità del 100%), senza addurre alcun motivo pertinente.

Il rappresentante dell'insorgente osserva che i referti medici dell'CO 1 non riportano una valutazione medica completa e concludente. Non v'è alcun confronto con le conclusioni dell'UAI. È del tutto silente in merito. Nei rapporti CO 1 del 12 maggio 2015 e del 7 novembre 2016 non sono state prese minimamente in considerazione le conseguenze dei due infortuni alle spalle del 2015 nell'ambito della valutazione del danno complessivo subito dal suo cliente. Neppure l'obesità che in parte è da ricondurre alla mancata deambulazione e alle infiltrazioni alla schiena originatesi dal sinistro del 13 settembre 2013, come pure il danno muscolare scaturito dall'intervento chirurgico che si è reso necessario a seguito del medesimo infortunio, sono stati considerati nei rapporti medici CO 1.

Il legale dell'assicurato contesta l'operato dell'CO 1 che ha considerato unicamente al danno all'arto inferiore, allorquando il suo cliente ha subito danni sia ai due arti inferiori sia ai due arti superiori. Le conclusioni mediche della CO 1 hanno pure tralasciato di considerare le evidenze della dr.ssa med. __________, nel certificato medico del 23 settembre 2015 agli atti, ovvero che le menomazioni dell'arto inferiore destro si sono anche ripercosse sul bacino, sull'anca e la sacro-iliaca destra e sinistra come pure sull'arto e sul menisco di sinistra. Critica pure l'operato dei medici fiduciari della CO 1 per non essersi confrontati con le determinazioni della dr.ssa med. __________, giusta la quale il suo cliente può eseguire mansioni lavorative in posizione assisa al 50% mentre quelle in posizione eretta sono del tutto escluse. Per questi motivi le concludenze mediche della CO 1 non hanno valenza probatoria.

Il patrocinatore del ricorrente contesta pure la deduzione sociale del 15% che non tiene debitamente conto delle infermità del suo assistito (anche quella legata all'atrofia del muscolo femorale originatasi dall'intervento chirurgico del 2014), delle circostanze personali/professionali, della gravità delle menomazioni, del deficit scolastico-socio-professionale e dell'età del ricorrente. L'CO 1 non ha neppure reso plausibili i criteri per i quali sarebbe giustificata nel caso concreto una riduzione sociale del 15% in contrapposizione al grado di invalidità del 100% statuito dall'UAI. La percentuale contestata non considera che il suo cliente non è ricollocabile, neppure in un'attività a tempo parziale, a fronte delle defezioni nella deambulazione per le quali deve ricorrere all'ausilio di stampelle, dell'obesità (che denota evidenti problemi di salute), dell'età (60 anni), dell'assenza di diplomi e di specifiche qualifiche professionali (ex agente di sicurezza e montatore di serramenti senza diploma).

Il rappresentante dell'insorgente stigmatizza anche le valutazioni di natura economica operate dall'CO 1. Non contesta il reddito "da valido" di fr. 67'173.- calcolato sulla base della TA1 2014, ramo 24-25 (metallurgia; fabbr. prodotti in metallo), livello 1, uomini, adeguato al 2016. Per quanto invece concerne il reddito "da invalido" puntualizza che va considerato un guadagno di fr. 57'222.-, determinato sulla base della TA1 2014, ramo 79-82, livello 1, uomini, adeguato al 2016, e operando successivamente una riduzione del 50% per considerare la capacità di lavoro residua e una decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 20'027.-. A fronte di tali redditi, il grado di invalidità del suo assistito è dunque del 70.2 %.

Il legale dell'assicurato contesta anche l'IMI del 10% stabilita dall'CO 1. Chiede il riconoscimento di un'IMI del 50% visto che il suo cliente ha perso l'uso confacente di entrambe le gambe. Dal rapporto medico della dr.ssa med. __________ risulta infatti che le facoltà motorie del suo assistito sono gravemente compromesse, il che equivale a perdita parziale delle sue funzioni deambulatorie, segnatamente , secondo i dettami dell'allegato 3 cifra 2 all'OAIF, a perdita parziale delle gambe. Il tasso complessivo del 50% risulta giustificato dalla problematiche descritte nel certificato medico della dr.ssa med. __________, visto che il suo cliente ha caviglia, bacino, ginocchia e muscoli femorali estremamente mal ridotti e parzialmente fuori uso.

A suffragio delle proprie asserzioni il patrocinatore del ricorrente chiede: "interrogatorio, documenti, edizione documenti, testimoni, perizia; si richiama l'edizione da parte della CO 1, __________, dell'incartamento completo relativo al signor RI 1 (ni. __________); si richiama dall'Ufficio AI di Bellinzona, l'edizione dell'incartamento completo relativo al signor RI 1 (inc. no. ___________)".

1.8. Nella risposta del 27 giugno 2017 l'CO 1, rappresentato dall'avv. RA 1, dopo aver versato agli atti l'incarto no. __________, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, in particolare ribadendo che in discussione sono solamente le prestazioni di lunga durata per l'infortunio del 2013 visto che gli infortuni del 18 luglio e del 28 agosto 2015 sono stati chiusi il 5 luglio 2016 per causalità estinta (doc. III).

1.9. Il 2 ottobre 2017 il TCA ha richiamato dall'CO 1 gli incarti "- RI 1 / CO 1 (infortunio - caduta dalle scale - del 18 luglio 2015 n. __________ e infortunio - incidente in ciclomotore - del 28 agosto 2015 n. __________)" che sono stati versati agli atti il 5 ottobre 2017.

Il 12 ottobre 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine fino al 19 ottobre 2017 per visionare gli atti richiamati e per presentare eventuali osservazioni scritte al riguardo.

A tutt'oggi non è pervenuto a questo Tribunale alcun nuovo documento.

in diritto

2.1. L'oggetto della lite è circoscritto all'entità della rendita d'invalidità e dell'IMI spettanti all'assicurato.

Preliminarmente, il TCA osserva che, come riportato in narrativa ai consid. 1.3 e 1.4 e come correttamente indicato dall'CO 1, gli infortuni del 18 luglio (inf. no. __________) e del 28 agosto 2015 (inf. no. __________) sono stati chiusi a decorrere dal 6 luglio 2016, ritenuto come i disturbi allora ancora presenti alle ginocchia erano da attribuire esclusivamente a malattia e pertanto l'ulteriore incapacità lavorativa e la cura medica dopo tale data andavano a carico esclusivo dell'assicurazione malattia. Nonostante fosse puntualizzato quanto segue: "(…) su richiesta siamo disposti a rilasciare decisione formale suscettibile di opposizione" (doc. 73 inf. no. __________ e doc. 33 inf. no. __________), l'insorgente è rimasto silente. Motivo per il quale sono ora in discussione unicamente le prestazioni di lunga durata (rendita d'invalidità e IMI) per l'infortunio occorsogli il 13 settembre 2013 (inf. no. __________). A mero titolo abbondanziale il TCA osserva comunque che, sulla base della documentazione medica oggettiva agli atti (in particolare, doc. 131 inf. no. __________ riferito all'inf. no. __________; doc 19 inf. no. __________ e doc. 132 inf. no. __________ riferito all'inf. no. __________), non avrebbe avuto motivi - neanche lievi - per dubitare in merito alla conclusione a cui è giunto il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, al termine della visita medico __________ del 23 giugno 2016 ("Per quanto riguarda i due traumi contusivi del luglio e dell'agosto 2015 che hanno coinvolto le due ginocchia destra e sinistra dall'esame clinico e dagli accertamenti strumentali eseguiti non sono emersi elementi di carattere post-traumatico attuali. Sono emersi invece elementi degenerativi preesistenti (…). Possiamo pertanto ritenere che gli attuali disturbi non sono più in relazione causale prevalentemente probabile con i due infortuni del luglio e dell'agosto 2015 che hanno coinvolto il ginocchio sinistro e destro rispettivamente. (…). Possiamo quindi sostenere che gli attuali disturbi non sono più in relazione causale.": doc. 71 inf. no. __________) e sul cui parere si è fondata l'CO 1.

In via preliminare, il TCA rileva pure che, come riportato in narrativa al consid. 1.1, l'assicurato era affetto da obesità permagna BMI 42 - 130 kg: cfr. anamnesi remota di cui al rapporto medico del 18 novembre 2013 del medico curante: doc. 20 no. ) già al momento in cui è stato vittima del primo infortunio il 13 settembre 2013 e che il suo successivo aggravamento (153 kg: cfr. valutazione del potenziale funzionale del 17 novembre 2014 della Clinica di __________ di : doc. 90 no.; BMI 50 e oltre - 165 kg: cfr. visita medica del supplente medico __________ del 2 novembre 2015: doc. 20 inf. no. 25.19609.15.3 e 170 kg: cfr. visita medico- di chiusura del 2 novembre 2016: doc. 155 inf. no. __________) non correla, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343) con un danno infortunistico riconducibile segnatamente agli infortuni del 13 settembre 2013, del 18 luglio e del 28 agosto 2015.

Stante quanto precede, ai fini del giudizio, deve pertanto essere considerato unicamente il danno infortunistico all'arto inferiore destro (segnatamente alla caviglia) riconducibile all'infortunio del 13 settembre 2013, facendo astrazione dagli altri danni alla salute a carattere prettamente morbosi di cui soffre il ricorrente, così come correttamente effettuato dall'amministrazione.

2.2. Diritto a una rendita d’invalidità?

2.2.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.2.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.2.3. Nella concreta evenienza, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo alla valutazione espressa dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, al termine della visita medica __________ di chiusura del 2 novembre 2016, giusta il quale:

"(…) Aspetti medico-assicurativi Si conferma che l'attività quale montatore di finestre ed ex agente di sicurezza non sono più esigibili a questo assicurato. Si rivaluta l'esigibilità già a suo tempo espressa con capacità lavorativa nella misura massima possibile da subito.

Esigibilità del lavoro L'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi molto spesso, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all'altezza dei fianchi talvolta, pesi medi fra i 10 e i 25 kg, pesanti fra i 25 e i 45 kg fino all'altezza dei fianchi e molto pesanti oltre i 45 kg fino all'altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre all'altezza del petto pesi fino a massimo 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione senza limitazione e medio talvolta. Lavoro pesante, manuale e rozzo molto pesante mai. Non problemi di rotazione delle due mani. Lavori sopra la testa molto spesso, rotazione del tronco spesso, posizione seduta inclinata in avanti senza limitazioni e in piedi inclinata in avanti mai, posizione inginocchiata e di flessione delle ginocchia mai. Posizione seduta senza limita-zione, in piedi talvolta, posizione a libera scelta a predominanza seduto. Camminare fino a 50 metri possibile spesso camminare oltre i 50 m per lunghi tratti su terreno accidentato mai. Salire le scale di raro, su scale a pioli mai. Uso delle due mani possibile. Equilibrio o stare in equilibrio possibile a condizione. (…)" (doc. 155 inf. no. __________)

Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'assicurato andava considerata abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo) in un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico e, quindi, con decisione formale del 27 marzo 2017 (doc. 169 inf. no. __________), [a fronte di un reddito "da valido" di fr. 67'173.- calcolato sulla base della TA1 2014, ramo 24-25 (metallurgia; fabbr. prodotti in metallo), livello 1, uomini, adeguato al 2016; e ad un reddito "da invalido" di fr. 67'119.24 determinato sulla base della TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2016 e operando successivamente una decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 57'051.-], l'istituto assicuratore ha attribuito a RI 1 una rendita di invalidità del 15% dal 1° luglio 2016, e un'IMI del 10% rispettivamente con decisione su opposizione del 4 maggio 2017 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 197 inf. no. __________).

2.2.4. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri.

Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.2.5. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, doc. 19, 20, 22-24, 32, 42, 46, 67, 76, 84, 90, 99 e 131 inf. no. __________), questo Tribunale ritiene che il parere espresso nell'apprezza-mento medico del 2 novembre 2016 dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, e quindi nella materia che qui ci occupa - dettagliato, approfondito e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, ai quali, vanno dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.2.4.) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In effetti, i rapporti del 23 settembre e del 27 ottobre 2015 (doc. 133 e 135 inf. no.10.38942.13.8) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina fisica e riabilitazione, - che erano peraltro noti al medico fiduciario dell'CO 1 e che tengono conto dello stato generale dell'assicurato e, quindi, anche di elementi che non sono di competenza della CO 1 - non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza del referto allestito il 2 novembre 2016 dal dr. med. __________, con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal precitato medico fiduciario, come pure dell'esigibilità posta dal medesimo specialisti che peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.

Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario __________ risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori.

In una sentenza 35.2015.119 del 9 agosto 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione carpentiere, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto un manufatto di cemento posizionato a lato dei binari di un treno, riportando una frattura complessa della caviglia sinistra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro leggero dal punto di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da esercitare in posizione prevalentemente seduta e che non implichi (in particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e l’utilizzo di scale a pioli.

In una sentenza 35.2016.3 del 27 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione manovale, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III. metatarso con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura parzialmente dislocata del calcagno sinistro) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro in posizione prevalentemente seduta, che non implichi spostamenti frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su terreno sconnesso.

In una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione magazziniere, che, mentre stava percorrendo la strada cantonale alla guida del proprio ciclomotore ad una velocità di 15/30 km/h, è stato investito da una macchina in una rotonda, riportando la frattura intrarticolare metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura peroneale prossimale composta sinistra con conseguente un problema di limitazione funzionale stabile attorno al 90°) era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al ginocchio sinistro.

In una sentenza 35.2016.80 del 18 gennaio 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurata (di professione ausiliaria di cure che è caduta nella vasca da bagno riportando una contusione al ginocchio destro e successivamente è caduta dalle scale di casa a seguito al cedimento del medesimo ginocchio) era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al ginocchio destro.

Del resto, va anche segnalato che, in una recente sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di operaio montatore di finestre).

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

Da ultimo, va respinta la censura ricorsuale, giusta la quale il ricorrente non sarebbe più collocabile, in quanto 60enne al momento della decisione su opposizione avversata. A questo proposito, giova difatti ricordare che, come già esposto al consid. 2.2.2 e come correttamente rilevato dall'CO 1 nei propri allegati, giusta l'art. 28 cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

2.3. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2016 (data di decorrenza della rendita: 1° luglio 2016: doc. 73 inf. no. __________, doc. 33 inf. no. __________ e doc. 169 inf. no. __________).

2.4. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2016, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 67'173.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che non era più attivo professionalmente, conformemente alla giurisprudenza (STF 9C_501/2013 e 8C_842/2014 consid. 2.4.2 con i riferimenti; doc. 176 inf. no. __________).

Questo importo, desunto dalla tabella TA1 2014, ramo 24-25 "metallurgia; fabbr. prodotti in metallo", livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.4 ore e aggiornato al 2016 (doc. doc. 176 inf. no. __________) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte (STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 con riferimenti).

2.5. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.6. Dalle tavole processuali risulta che, dovendo quantificare il guadagno senza infortunio sulla base delle statistiche, visto che al momento dell'infortunio l'assicurato beneficiava delle prestazioni della cassa disoccupazione dal 1° luglio 2013 e non aveva alcun contratto di lavoro, "e per evitare un differente metodo di calcolo che mette a confronto dati nazionali con quelli regionali, tanto più che la giurisprudenza non permette in questo frangente il calcolo correttivo del Gap salariale (parallelismo), anche per il salario da invalido usiamo gli stessi dati statistici e nn il metodo DPL. In tal caso fa stato il valore totale medio, livello 1 " (doc. 176 e 197 inf. no. __________), l’CO 1 ha determinato in fr. 67'119.24 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2016 nonché riportato sulle 41.7 ore, e operando successivamente una decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 57'051.35, arrotondato a fr. 57'051.- (doc. 176 e 197 inf. no. __________).

Questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che nella citata STF 8C_842/2014 del 4 marzo 2015, nella quale il reddito "da valido" dell'assicurato è stato calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS, visto che non era più attivo professionalmente, il reddito "da invalido", confermato dall'Alta Corte, è stato determinato in base al metodo delle DPL (cfr., sull'argomento, STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017, consid. 2.13). Anche nel caso di specie, il reddito "da invalido" andava pertanto fissato, di principio, in base al metodo delle DPL.

Il TCA rileva che l’assicuratore convenuto poteva comunque correttamente rinunciare a quantificare il reddito da invalido in base alle DPL, in quanto il numero di schede entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità lavorativa tracciata dal medico __________ (21 – cfr. estratto di cui al doc. 176 inf. no. __________) va considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014 consid. 2.7 e la STCA 35.2016.57 del 9 gennaio 2017 consid. 2.7.3, cresciute incontestate in giudicato).

Utilizzando quindi i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.-.

Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr. 67'117.65.

2.7. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.8. Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla precitata giurisprudenza, una decurtazione del 15% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico da invalido, visto che l'unico criterio che entra in linea di conto nel caso di specie è quello dei postumi infortunistici (doc. 197 inf. no. __________).

Dal canto suo il rappresentante del ricorrente contesta la deduzione sociale del 15% che non tiene debitamente conto delle infermità del suo assistito (anche quella legata all'atrofia del muscolo femorale originatasi dall'intervento chirurgico del 2014), delle circostanze personali/professionali, della gravità delle menomazioni, del deficit scolastico-socio-professionale e dell'età del ricorrente, della non ricollocabilità, neppure in un'attività a tempo parziale, del suo assistito a fronte delle defezioni nella deambulazione per le quali deve ricorrere all'ausilio di stampelle, dell'obesità (che denota evidenti problemi di salute), dell'età (60 anni), dell'assenza di diplomi e di specifiche qualifiche professionali (ex agente di sicurezza e montatore di serramenti senza diploma: doc I, pag. 5 e 6).

Innanzitutto val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).

Ferma questa premessa, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia tenuto ampiamente conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica.

Val comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Stante quanto precede questo TCA non condivide le critiche mosse dal rappresentante del ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore per aver operato una riduzione sociale del 15%.

Il reddito da invalido di fr. 67'117.65 (cfr. consid. 2.6), tenuto conto di una decurtazione sociale del 15%, ammonta dunque a fr. 57'050.-.

2.9. Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. . 57'050.- annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute infortunistico, e cioè fr. 67'173.- annui (cfr. consid. 2.4.) - è del 15,07% arrotondato al 15% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

Visto che mediante la decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata riconosciuta una rendita di invalidità del 15% dal 1° luglio 2016 (ovvero dalla sospensione delle prestazioni di corta durata: cfr. doc. 73 inf. no. __________, doc. 33 inf. no. __________e doc. 169 inf. no. __________) a tempo indeterminato (cfr. doc. 197 inf. no. __________), essa merita conferma per quest'aspetto.

2.10. Diritto a un'indennità per menomazione all’integrità?

2.10.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.10.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.10.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.10.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.10.5. Nel caso di specie, dopo aver sentito il parere del 12 maggio 2015 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e della mano, giusta il quale l'assicurato è portatore di "importanti persistenti dolori, importante edema, e linfedema gamba caviglia piede destro e limitazione funzionale" e considerando che "viene valutata la tabella 2 del manuale per definizione integrità di menomazione fisica, l'importante limitazione funzionale della caviglia piede destro è paragonabile a stato dopo osteotomia del calcagno destro allo stato da frattura calcaneare con un'artrosi dell'articolazione talo-calcaneare. Un'artrodesi sub-talare darebbe diritto al 15%, visto che ci sono ancora anche se limitati movimenti attivi alla caviglia piede destro, viene detratto il 5%e si addiviene così ad un valore IMI netto del 10%" (doc. 113 inf. no. __________), l'CO 1 ha riconosciuto all'assicurato, con la decisione del 27 marzo 2017 (doc. 169 inf. no. __________), confermata con la decisione su opposizione del 4 maggio 2017 (doc. 197 inf. no. __________), un'IMI del 10% per il danno permanente alla caviglia destra.

Il legale dell'assicurato contesta l'IMI del 10% stabilita dall'CO 1 e chiede il riconoscimento di un'IMI del 50% visto che ha perso l'uso confacente di entrambe le gambe. Dal rapporto medico della dr.ssa med. __________ risulta infatti che le facoltà motorie del suo cliente sono gravemente compromesse, il che equivale a perdita parziale delle sue funzioni deambulatorie, segnatamente, secondo i dettami dell'allegato 3 cifra 2 all'OAINF, a perdita parziale delle gambe. Il tasso complessivo del 50% risulta giustificato dalla problematiche descritte nel certificato medico della dr.ssa med. __________, visto che il suo cliente ha caviglia, bacino, ginocchia e muscoli femorali estremamente mal ridotti e parzialmente fuori uso (doc. I, pag. 7 e 8).

Giova qua ribadire, come già fatto al considerando 2.1, che deve essere considerato unicamente il danno infortunistico all'arto inferiore destro (segnatamente alla caviglia) riconducibile all'infortunio del 13 settembre 2013, facendo astrazione da tutti altri danni alla salute a carattere prettamente morbosi di cui soffre il ricorrente.

Il TCA osserva non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata il 12 maggio 2015 dal dr. med. __________, specialista che ha personalmente visitato l'assicurato e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.

Tanto più che neppure il patrocinatore dell’assicurato è stato in grado di evidenziare motivi atti ad imporre al TCA di scostarsi dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente. D'altra parte la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere del rappresentante legale dell'assicurato che medico non è. Motivo per il quale ha il valore di una semplice dichiarazione di parte. Non può quindi essere condivisa dal TCA.

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente è stata riconosciuta un'IMI del 10% per il danno permanente all'arto inferiore destro (segnatamente alla caviglia).

2.11. Da ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove (in particolare quelle più volte genericamente richieste dal patrocinatore del ricorrente nel gravame: "documenti, edizione documenti, testimoni, perizia": cfr. doc. I), ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

Il legale dell'assicurata ha pure più volte chiesto nel gravame l'interrogatorio del suo cliente (cfr. doc. I). Ora, non essendo stata presentata una domanda esplicita di procedere a un’udienza pubblica (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti) ma soltanto una richiesta di audizione personale (al riguardo, si veda il doc. IX; cfr. SVR 2009 IV Nr. 22 p. 62; DTF 125 V 38 consid. 2), il TCA rinuncia all’audizione in quanto superflua ai fini dell’esito della vertenza.

L'incarto della CO 1 (no. __________), pure richiesto più volte in edizione nel ricorso (cfr. doc. 1), è stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr. consid. 1.8).

Per quanto concerne il richiamo/l'edizione dall'UAI di Bellinzona dell'incartamento completo relativo al signor RI 1 (inc. no. __________), la relativa richiesta è respinta, in quanto superflua ai fini dell’esito della vertenza, visto che l'UAI risponde anche dei significativi danni alla salute (fisici) extra-infortunistici, non di pertinenza dell'assicuratore resistente. Per il medesimo motivo è irrilevante ai fini del giudizio la circostanza che il grado stabilito in ambito AI differisce da quello determinato in ambito LAINF.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

10

ATSG

  • Art. 16 ATSG

CEDU

  • art. 6 CEDU

LAI

  • art. 28 LAI

LAINF

  • art. 18 LAINF
  • art. 24 LAINF
  • art. 25 LAINF

LPGA

  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA

OAINF

  • art. 28 OAINF
  • art. 36 OAINF

Gerichtsentscheide

70