Raccomandata
Incarto n. 35.2017.27
mm
Lugano 2 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 marzo 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 marzo 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 maggio 2016, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operatrice sociosanitaria (con un pensum del 50%) e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento), avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa di questo sinistro, ella ha riportato, secondo il rapporto 15 giugno 2016 dei sanitari della Clinica __________ di __________, un trauma distrattivo a livello cervicale e dorsale (cfr. doc. 18).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Dalle carte processuali si evince che la CO 1 ha pagato indennità giornaliere del 100% sino al 31 agosto 2016 e del 50% a far tempo dal 1° settembre 2016.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 7 dicembre 2016, l’amministrazione ha riconosciuto indennità giornaliere del 50% sino al 30 novembre 2016 e ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a contare dal 1° dicembre 2016, posto che, da quella data in poi, i disturbi denunciati da RI 1 non si sarebbero più trovati in relazione causale naturale con l’evento traumatico del maggio 2016 (cfr. doc. 56).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 57), in data 22 marzo 2017, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 69).
1.3. Con tempestivo ricorso, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 venga condannata a versarle indennità giornaliere corrispondenti a una totale incapacità lavorativa, pari a un importo di almeno fr. 100, dal 17 maggio 2016 sino a data da stabilirsi, oltre alle prestazioni sanitarie.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente contesta che ai rapporti del medico fiduciario dell’amministrazione possa essere attribuito pieno valore probatorio, e ciò tenuto conto che egli “… - è un medico generalista; - ha visitato la ricorrente soltanto una volta in data 26 luglio 2016; - ha sentenziato, senza fornire la benché minima spiegazione, che i dolori alla spalla della signorina RI 1, sono “da mettere in relazione con un quadro morboso di pertinenza non infortunistica”, rispettivamente che sono in relazione “alla problematica della spalla sinistra” e non “con traumi da accelerazione/decelerazione della colonna vertebrale”. In sostanza questo rapporto è a dir poco lacunoso e semplicistico. Lo stesso non può pertanto avere alcuna valenza probatoria degna di questo nome. Le argomentazioni e le considerazioni esposte dallo specialista dr. __________ nei suoi vari rapporti sono ben più circostanziate e logiche. Del resto, la letteratura medica è particolarmente copiosa in merito ai disturbi causati da un cosiddetto “colpo di frusta”, così come la giurisprudenza in materia (…).”.
L’assicurata contesta pure le modalità secondo le quali l’istituto convenuto ha calcolato l’importo dell’indennità giornaliera corrispostale (fr. 72/giorno). A suo avviso, “considerato che lo stipendio della ricorrente varia sensibilmente l’indennità giornaliera andava calcolata sul salario mensile lordo dell’ultimo anno, ovvero dal mese di maggio 2015 al mese di aprile 2016. Operando il dovuto calcolo l’indennità giornaliera in questione in caso di incapacità lavorativa completa ammonta ad almeno fr. 100.- e non certo a fr. 72.-.” (doc. I).
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare estinto il nesso causale naturale tra i disturbi ancora denunciati dalla ricorrente e l’infortunio del maggio 2016 a far tempo dal 1° dicembre 2016, nonché a ritenere l’assicurata abile al lavoro nella misura del 50% a decorrere dal 1° settembre 2016, oppure no.
Questa Corte dovrà pure verificare se l’assicuratore convenuto ha correttamente stabilito l’importo dell’indennità giornaliera versata a RI 1.
2.3. Causalità naturale estinta dal 1° dicembre 2016?
2.3.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine);
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.3.2. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.3.3. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° dicembre 2016 l’obbligo a prestazioni dipendente dal sinistro del 17 maggio 2016, facendo capo alla valutazione del proprio consulente medico (cfr. doc. 56, p. 2: “Orbene, dopo aver preso atto dell’inserto sottopostogli da parte nostra, il medico-consulente dr. med. __________ mantiene e conferma integralmente la sua precedente valutazione e la prognosi in essa espressa, negando peraltro il nesso causale tra i disturbi insorti alla spalla sinistra e l’evento del 17 maggio 2016. Questi ultimi sono di natura degenerativa. Quanto ai sintomi fatti valere in sede cervicale, non v’è alcuno riscontro clinico e strumentale che possa obiettivarli.” – il corsivo è del redattore).
Questa Corte constata che, con rapporto del 16 novembre 2016, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha sostenuto che, a quel momento, la sintomatologia algica riguardava soprattutto la spalla sinistra, a livello della quale la RMN del 16 settembre 2016 aveva evidenziato la presenza di un quadro morboso, estraneo all’infortunio occorso il 17 maggio 2016. Rispondendo ai quesiti sottopostigli dall’amministrazione, il fiduciario ha quindi affermato che “i disturbi somatici sono in relazione alla problematica alla spalla sinistra e non in relazione a traumi da accelerazione/decelerazione della colonna cervicale”, che “è inverosimile che un’infiammazione alla spalla sinistra di tale entità sia stata scatenata dall’infortunio del 17.05.2016”, che l’insorgente “… necessita di una presa a carico reumatologico-ortopedica per la cura del morbo alla spalla sinistra” e, infine, che “nella sua attività di operatrice socio-sanitaria con il morbo che presenta alla spalla sinistra, la RI 1 risulta verosimilmente inabile al 100%, …” (doc. 51).
D’altro canto, agli atti figurano diverse certificazioni del medico curante specialista dell’assicurata, dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica.
In particolare, in quella datata 1° dicembre 2016, prendendo posizione sulle considerazioni espresse dal fiduciario dell’amministrazione, lo specialista appena citato ha fatto valere che “contrariamente a quello scritto, oltre ai dolori cervicali, la paziente si è dall’inizio lamentata di un’irritazione non ben sistematizzata nella spalla sinistra, sindrome dolorosa che si è aggravata progressivamente. Le diverse investigazioni, a sapere una RM cervicale ed anche una RM della spalla si sono rivelate per fortuna normali. (…). Per quello che concerne la sindrome algica a livello della spalla sinistra, si tratta effettivamente e contrariamente a quanto detto dal Dr. __________, di una problematica ortopedica frequente più del 90% nei traumi cervicali che spesso concerne non solo una spalla ma anche le due spalle. La problematica è una sindrome da contrazione e d’infiammazione di tutta la muscolatura della cintura scapolare, in questo caso per fortuna solo a sinistra, ben conosciuta e documentata. In più il fatto di una RM perfettamente normale conferma l’assenza di antecedenti ed il fatto che i dolori sono irradianti e dipendono dalla problematica a livello cervicale. Di conseguenza la sintomatologia a livello della spalla è al 100% la conseguenza dell’infortunio del 17 maggio e questo contrariamente a quello sostenuto da parte dell’assicurazione, …” (doc. 65).
2.3.4. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.5. Tutto ben considerato, secondo il TCA, il referto agli atti del dott. __________ non può senz’altro costituire da valido supporto probatorio al presente giudizio.
In effetti, questo Tribunale ritiene che il contenuto del referto 1° dicembre 2016 del chirurgo ortopedico dott. __________ sia atto a generare dei dubbi circa la fondatezza della conclusione a cui è pervenuto il fiduciario della CO 1 - sintomatologia denunciata dall’assicurata imputabile allo stato della spalla sinistra, il quale non costituisce una conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso nel mese di maggio 2016 (cfr. doc. 51) -, e ciò nella misura in cui il medico curante specialista ha invece sostenuto che i disturbi trovano origine, non già a livello della spalla sinistra (che, di per sé, è risultata priva di particolarità di rilevanza clinica), ma a livello del rachide cervicale e, come tali, sono ancora ascrivibili al trauma distorsivo riportato in occasione del noto incidente della circolazione (cfr. doc. 65).
Del resto, è utile sottolineare che l’affermazione del dott. __________, secondo la quale disturbi alle spalle si presentano frequentemente in caso di traumi cervicali, trova pieno riscontro nella dottrina medica (cfr. A.M. Siegel/D. Fischer, Die neurologische Begutachtung, vol. 1, 2004, p. 170 s.: “Nach einem HWS-Beschleunigungstrauma klagen die Verlezten häufig über Schulterschmerzen. So gaben 36% bis 49% der Verletzten Schulterschmerzen und 12% bis 20% interskapuläre Schmerzen an. Schulterschmerzen sind gewöhnlich eng mit Nackenschmerzen verbunden und können gleichzeitig episodisch oder permament auftreten. Schulterschmerzen können sich auch erst mit einer gewissen Verzögerung einstellen. In einer Studie entwickelten 53% der Verletzten ein periartikuläres Schulterschmerzsyndrom. Eine Studie, welche die Häufigkeit von Schmerzen zwei Jahre nach dem Unfall untersuchte, zeigte, dass noch etwa 13% bis 25% der Verletzten unter Rückenschmerzen litten.” – il corsivo è del redattore; in questo senso, si veda pure H. Schmidt/J. Senn (ed.), Schleudertrauma – neuester Stand: Medizin, Biomechanik, Recht und Case Management, Zurigo 2004, p. 24).
Dal profilo patogenico, è pure ammesso che dolori alle spalle possono effettivamente derivare da un’irradiazione dei dolori cervicali (cfr. Siegel/Fischer, op. cit., p. 171: “Pathogenetisch können Schulterschmerzen direck durch Schulterverletzungen (bedingt durch Sicherheitsgurte), durch fortgeleitete Nackenschmerzen oder Schmerzen bei Diskushernien, Impingement- oder Rotatorenmanschetten-Syndrom bedingt sein.” – il corsivo è del redattore).
Questa Corte non è quindi in grado di derimere, con la necessaria tranquillità, la questione riguardante l’eziologia dei disturbi a partire dal 1° dicembre 2016, sulla base della sola documentazione a disposizione, ragione per la quale s’impone un approfondimento peritale.
2.3.6. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere del proprio medico consulente (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Del resto, in possesso del rapporto 1° dicembre 2016 dello specialista curante dell’assicurata, il quale ha in quella sede sollevato delle obiezioni, puntualmente motivate, circa la tesi sostenuta dal dott. __________, l’amministrazione, ancora nell’ambito della procedura di opposizione, avrebbe dovuto sottoporre il nuovo documento (perlomeno) al medico fiduciario per una sua presa di posizione.
Riguardo allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, occorre rilevare che l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2; sul tema, si veda pure la STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4)
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3, il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, e ha rilevato:
" (…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.3.5., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire l’eziologia dei disturbi accusati da RI 1 a far tempo dal momento in cui il nesso di causalità naturale con il sinistro del maggio 2016 è stato dichiarato estinto (dicembre 2016).
2.4. Assicurata abile al lavoro nella misura del 50% dal 1° settembre 2016?
2.4.1. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.4.2. Nel caso concreto, fondandosi su quanto stabilito dal consulente medico a margine della visita di controllo del 26 luglio 2016, l’assicuratore convenuto ha dichiarato l’insorgente abile al lavoro in misura del 50% a contare dal 1° settembre 2016 (cfr. doc. 56, p. 2).
Dal referto relativo alla consultazione appena menzionata si evince in effetti che, secondo il dott. __________, l’assicurata risultava “… in inabilità lavorativa completa in ragione di un trauma da accelerazione/decelerazione della colonna cervicale dal 17.05.2016 a tuttora ed ancora fino a fine agosto, dal 01.09.2016 sarà abile al 50% per indicativamente un mese, per poi passare a partire dal 01.10.2016 abile in forma completa in qualità di assistente di cura.” (doc. 28, p. 3).
Tale valutazione è stata contestata dal medico curante specialista, il quale ha costantemente confermato l’esistenza di una totale incapacità a svolgere la professione di operatrice sociosanitaria (cfr. doc. 33, doc. 41 e 43).
Chiamato ora a pronunciarsi, vista la conclusione a cui è pervenuto al considerando 2.3.6. in fine e tenuto conto che, con rapporto del 16 novembre 2016, lo stesso medico fiduciario della CO 1 ha ammesso che, a fronte della problematica alla spalla sinistra, “… la RI 1 risulta verosimilmente inabile al 100% …” (doc. 51, p. 3), il TCA ritiene che la decisione su opposizione impugnata non possa essere senz’altro confermata, nemmeno nella misura in cui vi si dichiara l’insorgente abile al lavoro in misura del 50% dal 1° settembre 2016.
Anche questa questione dovrà quindi essere sottoposta al perito esterno incaricato.
2.5. Importo dell’indennità giornaliera.
2.5.1. A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2 stabilisce che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il medesimo art. 15, al suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo (lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione (lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d).
Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 3 OAINF prevede, nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.
Derogando al principio posto dagli artt. 15 LAINF e 22 OAINF, l'art. 23 OAINF definisce il salario determinante per l’indennità giornaliera in alcuni casi speciali.
Per quanto qui d'interesse, il cpv. 3 dell'art. 23 OAINF prevede che se l'assicurato non esercita regolarmente un'attività lucrativa o il suo salario è sottoposto a forti fluttuazioni, ci si deve basare su un medio salario giornaliero ponderato.
2.5.2. Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha spiegato le modalità con le quali ha calcolato l’importo dell’indennità giornaliera versata a RI 1, nel suo scritto del 27 dicembre 2016, indirizzato al patrocinatore dell’assicurata, e meglio:
" (…).
… trattandosi di un salario fluttuante, si è proceduto alla somma del reddito lordo AVS conseguito nei 12 mesi precedenti l’infortunio, ossia da aprile 2015 ad aprile 2016:
La somma del salario lordo AVS per l’anno 2015 ammonta a = CHF 21'059.75
La somma del salario lordo AVS per l’anno 2016 ammonta a = CHF 11'780.75
Totale somma salariale annua = CHF 32'840.50
da cui l’indennità giornaliera ((32'840.50 : 365) x 80%) = CHF 72.00”
(doc. 60, p. 2)
In sede di risposta di causa, l’istituto assicuratore ha precisato di avere in realtà “… preso il salario da maggio 2015 a quello di aprile 2016”, per un ammontare appunto di fr. 32'840.50 (doc. III, p. 7).
Con la propria impugnativa, la ricorrente contesta il calcolo operato dalla CO 1, facendo valere che “considerato che lo stipendio della ricorrente varia sensibilmente l'indennità giornaliera andava calcolata sul salario mensile lordo dell’ultimo anno, ovvero dal mese di maggio 2015 al mese di aprile 2016.” (doc. I, p. 4).
Il TCA constata che entrambe le parti riconoscono che il salario percepito dall’assicurata alle dipendenze della ditta Curasuisse, era soggetto a fluttuazioni piuttosto rilevanti - ciò che in effetti emerge dai conteggi di salario versati agli atti (cfr. doc. 10.1 – 10.5) - di modo che può qui trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 23 cpv. 3 OAINF, la quale, in deroga al principio posto dagli artt. 15 LAINF e 22 OAINF, prevede che determinante ai fini del calcolo dell’indennità giornaliera è un “medio salario giornaliero ponderato”.
Le parti sono pure concordi nel ritenere che il salario medio giornaliero vada stabilito in base ai salari percepiti nei dodici mesi precedenti l’infortunio, procedere in effetti contemplato dalla raccomandazione n. 3/84 della Commissione ad hoc sinistri LAINF (cfr. A.P. Holzer, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, SZS 2010, p. 217).
In queste condizioni, il TCA non vede alcuna valida ragione per discostarsi dal calcolo effettuato dall’amministrazione, motivo per cui la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata limitatamente all’importo dell’indennità giornaliera (fr. 72/giorno in caso d’incapacità lavorativa totale).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui la CO 1 ha dichiarato estinto dal 1° dicembre 2016 il nesso causale naturale tra i disturbi denunciati dalla ricorrente e l’infortunio del maggio 2016 e nella misura in cui ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 50% dal 1° settembre 2016.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 1’800.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti