Raccomandata
Incarto n. 35.2017.15
mm
Lugano 20 novembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 gennaio 2017 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 marzo 2014, RI 1, nato nel 1982, dipendente della ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolato sulle scale di una casa in costruzione e, per attutire la caduta, ha allungato all’indietro il braccio destro che ha così subito un contraccolpo (cfr. doc. 9, p. 2).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 ottobre 2014, poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 85), l’amministrazione ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve durata a contare dal 1° agosto 2014 e ha rifiutato la corresponsione di prestazioni di lunga durata, in quanto i disturbi presentati dall’assicurato non sarebbero più in relazione di causalità naturale almeno probabile con l’evento del 28 marzo 2014 (doc. 63).
1.3. Con sentenza 35.2015.27 del 10 giugno 2015, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso inoltrato nel frattempo dall’assicurato, nel senso che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti sono stati rinviati all’assicuratore LAINF affinché disponesse una perizia esterna volta innanzitutto a chiarire l’eziologia dei disturbi denunciati da RI 1 dopo il 1° agosto 2014 (cfr. doc. 107).
1.4. Riprendendo l’istruttoria, l’CO 1 ha ordinato una perizia esterna ex art. 44 LPGA, affidandone l’esecuzione al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 135 e 143).
L’esperto ha consegnato il proprio rapporto in data 22 luglio 2016 (doc. 152).
1.5. Con decisione formale del 18 ottobre 2016, l’amministrazione ha confermato l’estinzione a far tempo dal 1° agosto 2014 del nesso causale naturale con il sinistro del marzo 2014 (cfr. doc. 160).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 168 e 178), in data 25 gennaio 2017, l’CO 1 ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 179).
1.6. Con tempestivo ricorso del 27 febbraio 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto il ripristino del diritto alle prestazioni a decorrere dal 1° agosto 2014, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Il ricorrente ribadisce innanzitutto pure in questa sede le sue censure relative al nominativo del perito designato dalla CO 1. Quest’ultima ammette infatti che il Dr. __________, al quale è stata sottoposta la presente fattispecie, è stato dipendente CO 1 fino all’età del suo pensionamento.
La perizia del Dr. __________, per questo motivo, non può essere considerata quale perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA. La stessa va anzi considerata quale parere del medico fiduciario dell’assicuratore infortuni che, come già rilevato nella precedente sentenza di codesto lodevole Tribunale delle assicurazioni, non può fondare in modo oggettivo e difendibile il diniego della continuazione delle prestazioni in relazione all’infortunio del 28 marzo 2014 in particolare a fronte delle conclusioni dei referti allestiti dai medici curanti del ricorrente già esaminati da codesto lodevole Tribunale.
(…).
Innanzitutto il referto del Dr. __________, chiaramente legato alla CO 1, non può essere ritenuto a fondamento della sospensione delle prestazioni.
Inoltre la natura infortunistica dei persistenti disturbi in relazione all’infortunio del 28 marzo 2014 è documentata da tutti i medici curanti del ricorrente e dalla Clinica presso la quale lo stesso è stato degente. È perciò chiaramente dato il nesso di causalità naturale tra l’evento del 28 marzo 2014 e le conseguenze costituite dal danno alla salute e dai persistenti disturbi per i quali è prevista un’ulteriore visita il 28 marzo 2017 a __________.” (doc. I)
1.7. Nel mese di aprile 2017, il patrocinatore del ricorrente ha prodotto un rapporto, datato 11 aprile 2017, del Prof. dott. __________ (allegato al doc. VII), trasmesso all’CO 1 ai fini della risposta di causa (doc. VIII).
1.8. L’istituto assicuratore, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IX).
1.9. In corso di causa, il rappresentante dell’assicurato ha versato agli atti un ulteriore rapporto del dott. __________ (allegato al doc. XI).
L’assicuratore resistente si è espresso al riguardo in data 5 settembre 2017, producendo un apprezzamento del PD dott. __________ (doc. XXII + allegato).
Il 18 settembre 2017, l’avv. RA 1 ha domandato la traduzione in lingua italiana del rapporto del dott. Heim (doc. XXIV), richiesta alla quale l’CO 1 ha dato seguito in data 26 settembre 2017 (doc. XXVI + allegato).
1.10. In data 20 ottobre 2017, l’insorgente ha prodotto un parere medico-legale del dott. prof. __________ (doc. XXVIII + allegato), in merito al quale l’amministrazione si è pronunciata il 30 ottobre 2017 (doc. XXXI).
in diritto
2.1. Litigiosa è la questione di sapere se l’istituto resistente era legittimato a negare l’eziologia traumatica ai disturbi ancora denunciati dal ricorrente a contare dal 1° agosto 2014, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’istituto assicuratore ha fondato la decisione di negare ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 1° agosto 2014, sulle conclusioni contenute nel rapporto elaborato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 179, p. 5).
Dalle tavole processuali emerge in effetti che, in esecuzione di quanto ordinato dal TCA con la sentenza di rinvio 35.2015.27, nel corso del mese di giugno 2016, l’insorgente è stato visitato dallo specialista appena citato (cfr. doc. 152, p. 8).
Dopo aver minuziosamente ricostruito l’anamnesi del ricorrente (cfr. doc. 152, p. 2-9) e averne descritto lo status clinico e radiologico, il perito ha diagnosticato una limitazione della mobilità passiva della spalla destra dopo l’intervento artroscopico dell’11 febbraio 2015 con tenotomia del bicipite, reinserzione del sovraspinato, borsectomia sottoacromiale e acromio-plastica (doc. 152, p. 14).
Per quanto concerne l’aspetto eziologico, il dott. __________ lo ha valutato, procedendo a una discussione delle diverse diagnosi e delle indicazioni all’intervento artroscopico del febbraio 2015.
In merito alla pretesa instabilità, l’esperto ha osservato che sino al rapporto 22 novembre 2014 del dott. __________, nessun sanitario ha mai fatto accenno a una spalla instabile. Anzi, a margine della visita di controllo del 24 luglio 2014, il medico di circondario aveva refertato un apprehension-test negativo, ovvero una spalla stabile. Inoltre, egli ha sostenuto che l’evento infortunistico in discussione non ha provocato una lussazione della spalla, che la RMN del 10 giugno 2014 non ha mostrato i segni di un’avvenuta lussazione, né un’instabilità, né ancora un allungamento della capsula e che, intraoperativamente, non è stata menzionata la presenza di un’instabilità, né è stata descritta l’esecuzione di un test della stabilità. Il dott. Brandenberg è pertanto pervenuto alla conclusione che l’infortunio assicurato non ha causato, con verosimiglianza preponderante, un’instabilità della spalla destra (doc. 152, p. 19).
A proposito della pretesa lesione del sovraspinato, secondo il perito, né la RMN del giugno 2014 né le immagini registrate intraoperativamente evidenziano una patologia del tendine in questione. Del resto, anche la dinamica dell’infortunio non era atta a causare una lacerazione del tendine sovraspinato. È invece possibile che il trauma assiale riportato dall’assicurato nella caduta, abbia schiacciato il tendine contro il tetto acromiale, tuttavia i segni corrispondenti avrebbe dovuto essere visibili sulle immagini della RMN, ciò che non è invece stato il caso (doc. 152, p. 19 s.).
Per quanto concerne la lesione Slap, rispettivamente del capolungo del bicipite, il dott. __________ ha innanzitutto rilevato che nel rapporto operatorio si fa riferimento a una lesione Slap di natura degenerativa. Sempre a suo avviso, dalle immagini relative all’esame di RMN del 10 giugno 2014 non risulta alcuna lesione del capolungo del bicipite (le lacune riempite con il liquido di contrasto sulla superficie inferiore del labbro glenoidale, corrispondono a un recesso sublabbrale piuttosto che a una lacerazione recente). D’altro canto, le immagini intraoperatorie non documentano l’ancora bicipitale, né la postulata lesione Slap degenerativa. Il perito ha pertanto concluso che la pretesa lesione Slap, così come la sua riparazione chirurgica, non costituiscono, con verosimiglianza preponderante, una conseguenza dell’evento traumatico del 28 marzo 2014 (doc. 152, p. 20).
In tema di impingement sottoacromiale/borsite sottoacromiale/acromioplastica, il dott. __________ ha affermato che la dinamica dell’infortunio era suscettibile di provocare una contusione subacromiale, la quale poteva causare un gonfiore dei tessuti (nel caso di specie, assente sulle immagini della RMN del 10 giugno 2014) e/o un’irritazione della borsa sottoacromiale con incremento del liquido nella borsa stessa e, quindi, con impingement subacromiale. In proposito, l’esperto ha rilevato che la quantità di liquido leggermente aumentata evidenziata dalla RMN parla a favore di una borsite, la quale per esperienza guarisce spontaneamente trascorsi alcuni mesi. In effetti, a margine della visita fiduciaria dell’8 luglio 2014, il dott. __________ non aveva più riscontrato segni d’impingement (negatività del test di Neer). È vero che, in occasione dell’artroscopia, la borsa sottoacromiale è stata asportata, tuttavia, così spiega ancora il dott. __________, tale atto costituisce un passo necessario in ogni tecnica di sutura, anche quando la borsa è normale, per fare posto ai lavori nello spazio subacromiale. Trattandosi infine dell’eseguita acromioplastica, il perito ha ritenuto non data la relativa indicazione medica, posto che la RMN del giugno 2014 aveva mostrato una situazione di assoluta normalità a livello sia dell’acromion che della regione acromio-claveare (doc. 152, p. 20 s.).
Rispondendo ai quesiti sottopostigli dalle parti, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha quindi dichiarato possibile che la nota caduta abbia comportato un aumento di liquido nello spazio sottoacromiale. Per il resto, l’infortunio assicurato non ha causato, con verosimiglianza preponderante, alcun danno strutturale, il quale non risulta documentato, né clinicamente né radiologicamente, nel periodo immediatamente successivo al trauma (doc. 152, p. 22).
Da parte sua, l’insorgente contesta che alla perizia del dott. __________ possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente per derimere la presente vertenza.
Da un lato, egli osserva che l’esperto, ora pensionato, è stato medico fiduciario dell’amministrazione, ragione per la quale il suo rapporto non può essere trattato quale perizia amministrativa. Dall’altro, il ricorrente chiede che il TCA fondi il proprio giudizio sulle certificazioni dei medici curanti specialisti (dott. __________ e __________ – cfr. doc. I).
In corso di causa, l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica.
Nel rapporto di uscita 3 febbraio 2017 della Clinica __________ di __________ figura la diagnosi di “stato dopo intervento di ricostruzione sovraspinato e decompressione sottoacromiale della cuffia dei rotatori (…) dopo infortunio sul lavoro del 28.03.2014” (doc. B).
Con referto dell’11 aprile 2017, il Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha riferito che l’assicurato soffre di una cronica sindrome dolorosa della spalla destra dopo reinserzione del sovraspinato, in presenza di una cuffia rotatoria regolarmente consolidata e di un’ossificazione eterotopica a livello del legamento coracoacromiale. Per quanto concerne l’ulteriore procedere, lo specialista privatamente consultato dal ricorrente ha rilevato che entrerebbe in linea di conto un’artroscopia con rimozione dei fili di sutura e dell’ossificazione, nonché dei prelievi bioptici, la cui utilità terapeutica è però stata definita incerta (cfr. doc. E; dello stesso autore si veda pure il doc. F, allestito prima che venisse eseguito l’esame di risonanza magnetica il cui esito è stato commentato con il suddetto rapporto).
L’istituto assicuratore ha sottoposto la documentazione acquisita nel frattempo al PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia, per una presa di posizione.
Con apprezzamento del 4 settembre 2017, ha segnatamente sostenuto che “i tre referti ulteriormente presentati (Clinica __________, Prof. dott. med. __________ del 31.3.2017 e 11.4.2017) non fanno riferimento in alcun modo alla causalità dell’infortunio. Sono valutazioni cliniche di un decorso postoperatorio protratto dopo un intervento artroscopico alla spalla destra e prendono posizione sull’ulteriore procedere terapeutico. Non rappresentano quindi informazioni aggiuntive per l’apprezzamento della causalità dell’infortunio. Questa è trattata ampiamente nella perizia del 20.7.2016 dal dott. med. __________, (…). Nuove immagini diagnostiche: in sintesi, dopo un’ulteriore presa visione delle vecchie immagini RM e dopo il confronto con le nuove immagini RM della spalla destra, si può constatare che non si è verificata alcuna alterazione visibile alle immagini diagnostiche, fatta eccezione per l’assenza del tendine del capo lungo del bicipite (dopo tenotomia), l’ancoretta ossea di fissaggio del sovraspinato e la nuova ossificazione. La valutazione della lesione parziale permette di concludere che anche questa lesione, rilevata solo in sede intraoperatoria, non ha alcuna origine traumatica. La morfologia dell’articolazione acromio-claveare e dell’acromio stesso comporta una certa predisposizione al conflitto subacromiale, che è stato anche affrontato in sede operatoria. I documenti ulteriormente presentati e le nuove immagini diagnostiche non cambiano nulla all’apprezzamento del dott. med. __________. Con l’intervento dell’11.2.2015 sono stati affrontati reperti che certamente non erano in rapporto causale con l’infortunio del 28.3.2014.” (allegato al doc. XXVI, p. 12 – il corsivo è del redattore).
In data 20 ottobre 2017, il patrocinatore dell’insorgente ha ancora prodotto un parere medico-legale del Prof. dott. __________, specialista in ortopedia, medicina legale e delle assicurazioni a __________, per il quale “il nesso di causalità fra l’evento subito lesivo e documentato e la patologia in atto è avvalorato dalla dinamica dell’evento stesso: trauma ad alta energia con visualizzazione all’imaging di irregolarità del labbro al terzo superiore. Il trauma è avvenuto in rotazione esterna (arto esteso-abdotto) e il danno anatomo-clinico è stato dato da un violento impatto sulla testa dell’omero. Si precisa che l’accertamento del danno e le caratteristiche biomeccaniche dell’evento traumatico subito rendono compatibile il nesso di causalità. Trattasi, pertanto, di causa unica, esterna e violenta. Il quadro anatomo-clinico e funzionale è di sicura etiologia acquisita. Gli esami di radiologia tradizionale e l’imaging successivo (10/6/2014), escludono dismorfismi congeniti preesistenti, ma mostrano gli esiti post-traumatici del labbro glenoideo anteriore, produttivo di instabilità, causa dell’intervento dell’intervento chirurgico per via artroscopica di ricostruzione del sovraspinoso e decompressione sotto-acromiale. Si discorda dalle conclusioni del medico fiduciario CO 1 e dalle conclusioni del consulente del Tribunale di Lugano, in particolar modo sull’identificazione del danno subito: trattasi di trauma distorsivo alla spalla destra avvenuto con l’arto esteso e abdotto, procurando, di fatto, la lesione del labbro superiore, produttivo di sindrome dolorosa. Il Consulente del Tribunale di Lugano sostiene che l’infortunio non ha causato alcun danno, ma solo dei postumi inerenti l’intervento subito e che non è in probabile rapporto causale con l’infortunio. Di contro, si precisa che l’infortunio subito dal periziando ha procurato un trauma alla spalla destra produttivo di lesione del labbro glenoideo anteriore, con quadro anatomo-clinico compatibile di Slap Lesion, causa di instabilità e con necessità di intervento chirurgico di ricostruzione del sovraspinoso e decompressione sotto-acromiale.” (doc. H – il corsivo è del redattore).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva innanzitutto che, a seguito della sentenza cantonale di rinvio, l’amministrazione ha incaricato il dott. __________ di periziare l’assicurato (cfr. doc. 143), nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA (cfr. doc. 135).
Contro tale provvedimento, RI 1 non ha sollevato né motivi formali di ricusa del perito (ovvero quelli che sono suscettibili di generare dubbi circa la sua imparzialità), né motivi materiali contro la perizia in quanto tale oppure contro l’esperto designato, segnatamente per quanto riguarda la sua competenza professionale.
Stante ciò, l’insorgente è, in questa sede, malvenuto a sollevare dei dubbi circa l’imparzialità dell’esperto incaricato dall’istituto assicuratore (cfr. doc. I, p. 3: “Il ricorrente ribadisce innanzitutto pure in questa sede le sue censure relative al nominativo del perito designato dalla CO 1. Quest’ultima ammette infatti che il Dr. __________, al quale è stata sottoposta la presente fattispecie, è stato dipendente CO 1 fino all’età del suo pensionamento.”).
In queste condizioni, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465 non può dunque trovare applicazione nel caso di specie. Al referto peritale allestito dal dott. __________ va riconosciuta piena forza probatoria, sempre che esso risulti affidabile dal profilo del suo contenuto (cfr. U. Meyer, Ausgewählte Schriften, Verfahrensfragen/Die Beweisführung im Sozialversicherungsrecht, 2013; D. Cattaneo, Les expertises en droit des assurances sociales, in CGSS n. 44-2010, p. 119).
Fatta questa precisazione, tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento espresso dall’esperto amministrativo, specialista proprio nella materia che qui interessa e che vanta un’ampia esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, secondo il quale il sinistro occorso nel marzo 2014 non ha causato alcun danno strutturale a livello della spalla destra ma, tutt’al più, una borsite, affezione che guarisce spontaneamente nel giro di qualche mese.
In particolare, dalla documentazione agli atti non emergono indizi concreti suscettibili di sminuire il valore probatorio attribuito alla perizia elaborata dal dott. Brandenberg.
A proposito delle certificazioni dei dottori __________ e __________, è vero che, con la pronunzia del 10 giugno 2015, questo Tribunale le aveva giudicate suscettibili di generare dei dubbi circa la fondatezza dell’apprezzamento espresso dal medico di circondario (cfr. doc. 107, p. 10 s.: “A mente di questa Corte, infatti, i referti del 28 ottobre 2014 e del 20 novembre 2014 con i quali il dr. __________ e il dr. __________ hanno attestato l’indubbia natura infortunistica dei disturbi dell’assicurato sono senz’altro atti a sollevare fondati dubbi riguardo alle conclusioni alle quali è giunto il dr. __________.” – il corsivo è del redattore). È però altrettanto vero che è in ragione dell’impossibilità di stabilire a quale delle tesi in gioco attribuire un peso probatorio preponderante, che il TCA ha disposto l’esecuzione di una perizia amministrativa esterna (cfr. doc. 107, p. 13: “Per le ragioni esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata. L’istituto assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (cfr. art. 44 LPGA) …” – il corsivo è del redattore). Ora, dal referto peritale agli atti si evince che il chirurgo ortopedico dott. __________ ha preso in considerazione le valutazioni enunciate dai medici curanti specialisti dell’assicurato (così come l’apprezzamento del dott. __________) ma, dopo averle approfonditamente discusse, si è finalmente distanziato dalle relative conclusioni. Con rapporto del 26 agosto 2016 - successivo quindi alla perizia amministrativa – il dott. __________ si è semplicemente riconfermato nelle sue precedenti conclusioni (cfr. doc. 155).
D’altro canto, così come ha pertinentemente osservato il dott. __________ (cfr. supra, consid. 2.5.), né i sanitari della Clinica __________ (cfr. doc. B) né il dott. __________ (cfr. doc. E e F) si sono pronunciati in merito all’aspetto eziologico del caso, ragione per la quale i loro rispettivi referti non risultano atti a supportare le pretese dell’insorgente.
Trattandosi infine del rapporto elaborato dal dott. __________, medico legale e delle assicurazioni a __________, egli ha semplicemente espresso un diverso apprezzamento della fattispecie rispetto all’esperto amministrativo (per quanto concerne in particolare l’esistenza di una lesione del labbro glenoidale di origine traumatica - cfr. doc. H), partendo dalle medesime basi fattuali. Stante ciò, il TCA non ritiene che le conclusioni dello specialista privatamente consultato dal ricorrente possano assurgere a indizi concreti - dei semplici dubbi non sono sufficienti - suscettibili di minare l’attendibilità della valutazione del dott. __________.
In esito a tutto quanto precede, secondo il TCA, è dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che al momento in cui l’assicuratore convenuto ha posto fine alle proprie prestazioni (1° agosto 2014), il ricorrente non presentava più alcun postumo residuale dell’infortunio accaduto nel marzo 2014.
In queste condizioni, posto che l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a ulteriori prestazioni posteriormente al 31 luglio 2014, la decisione su opposizione impugnata merita conferma in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti