Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2017.116
Entscheidungsdatum
19.02.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2017.116

cr

Lugano 19 febbraio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 8 settembre 2017 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 11 giugno 2009 RI 1, nato nel 1954, direttore-carrozziere della __________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto dalla bicicletta, riportando una lussazione acromio-claveare alla spalla destra (doc. 1), poi trattata chirurgicamente in data 16 novembre 2009 (doc. 35).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Preso atto dei risultati della visita medica __________ di chiusura del 19 maggio 2010, eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. 68), il 26 maggio 2010 l’assicuratore LAINF ha comunicato all’interessato che per i soli postumi infortunistici alla spalla destra, egli era nuovamente abile al 100% a partire dal 28 maggio 2010, aggiungendo che la problematica alla spalla sinistra competeva all’assicuratore malattia (doc. 69).

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 9 febbraio 2012, poi confermato con decisione del 26 aprile 2012 (doc. 83), l’Ufficio AI, dopo avere indicato che l’assicurato, amministratore unico con diritto di firma individuale della __________ era da ritenere inabile al lavoro al 20% nella propria professione, ma ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate a partire dal 1° ottobre 2010, gli ha attribuito una rendita intera di invalidità dal 1° giugno 2010 (ma effettivamente versata dal 1° ottobre 2010 ex art. 29 cpv. 1 LAI) al 31 gennaio 2011 (doc. 79).

1.3. In data 5 ottobre 2013 l’assicurato ha annunciato una ricaduta, senza tuttavia fare valere alcuna inabilità lavorativa.

1.4. In data 16 gennaio 2015 l’assicurato ha annunciato una nuova ricaduta, per la quale il curante ha attestato un’inabilità al lavoro del 75% a decorrere dal 17 gennaio 2015.

A far tempo dal 17 gennaio 2015, l’amministrazione ha quindi ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a titolo di ricaduta del sinistro del 2009 (cfr. doc. 116).

1.5. In ambito AI, esperiti gli accertamenti del caso, in particolare una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (cfr. doc. 163) – il quale, tenuto conto dell’insieme delle problematiche dell’assicurato, interessanti, oltre alla spalla destra di competenza dell’assicuratore LAINF, anche aspetti di natura morbosa, a carico dell’assicuratore malattia (spalla sinistra e colonna vertebrale), ha ritenuto RI 1, a partire dal 1° febbraio 2013, abile al lavoro al 100% nello svolgimento della propria attività dirigenziale organizzativa presso la carrozzeria di cui, pur non essendo più amministratore unico, continua a mantenere invariata la funzione di direttore; inabile al lavoro al 40% nell’attività di carrozziere e verniciatore e, infine, abile al lavoro al 100% nello svolgimento di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 163, pag. 9-10) - con progetto di decisione del 21 gennaio 2015, poi confermato con decisione del 25 marzo 2015 (doc. 166/3-7), l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato un quarto di rendita di invalidità dal 1° maggio 2013 (ma effettivamente versata dal 1° gennaio 2014 ex art. 29 cpv. 1 LAI) al 30 novembre 2014 (doc. 165).

Con decisione del 12 febbraio 2016, inoltre, l’Ufficio AI ha rifiutato di entrare in materia sulla nuova richiesta di prestazioni dell’assicurato, osservando che il SMR “ha dichiarato che non vi sono nuovi atti con obiettività di modifiche significative delle limitazioni o con nuove diagnosi rispetto a quanto già noto al nostro ufficio” (doc. 166/1-2).

1.6. Preso atto dei risultati della visita medica __________ di chiusura del 16 novembre 2016, eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore - giusta il quale l'assicurato, il cui stato di salute è da considerarsi ormai stabilizzato, è abile in misura completa nell’attività dirigenziale di ufficio, ritenendo per contro l’attività di carrozziere e verniciatore non più esigibile in misura completa, concludendo che globalmente risulta abile in misura massima possibile a partire dal 1° gennaio 2017 nello svolgimento di attività rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 178)

  • il 29 novembre 2016 l’assicuratore LAINF ha comunicato all’interessato la sospensione a decorrere dal 1° gennaio 2017 delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, “considerati adeguatamente i postumi lasciati dall’infortunio è ancora ritenuta esigibile un’attività lucrativa nella misura completa” (doc. 179).

1.7. Con progetto di decisione del 9 maggio 2017, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2016 (cfr. doc. 202).

1.8. Con decisione formale del 5 luglio 2017, l’assicuratore LAINF, facendo riferimento alla comunicazione del 29 novembre 2016, ha negato all’assicurato il diritto a delle prestazioni di lunga durata, ritenendo, da un canto, che i postumi infortunistici dovuti alla ricaduta del 16 gennaio 2015 non influiscano in maniera apprezzabile sull’incapacità al guadagno (essendo l’attività amministrativa di direttore tuttora esigibile in misura completa e non avendo “le problematiche alla spalla destra peggiorato l’esigibilità medica del lavoro in vigore, prima della ricaduta, per le sole affezioni morbose”) e, d’altro canto, che non sussista alcuna menomazione importante e durevole dell’integrità fisica (doc. 213).

1.9. In data 4 settembre 2017 l’assicurato, per il tramite della RA 1, ha contestato la decisione dell’assicuratore LAINF, chiedendo che gli venga assegnata una rendita di invalidità, alla luce del discapito economico esistente tra quanto egli potrebbe ora conseguire nello svolgimento di attività adatte e quanto percepito prima della ricaduta nelle mansioni esecutive, non più possibili (doc. 225).

1.10. Con decisione su opposizione dell’8 settembre 2017, l’CO 1 ha ribadito che a giusta ragione l’assicuratore infortuni ha rifiutato di concedere all’assicurato prestazioni di lunga durata, in particolare una rendita di invalidità, sottolineando come già al momento dell’annuncio di ricaduta egli fosse inabile al lavoro nella misura del 75%, in quanto non era più in grado di espletare l’attività di carrozziere, ma solo i lavori amministrativi (doc. A).

1.11. Con tempestivo ricorso del 12 ottobre 2017 l’assicurato, sempre rappresentato dalla RA 1, ha postulato nuovamente l’attribuzione di una rendita di invalidità (doc. I).

Sostanzialmente la rappresentante del ricorrente ha ribadito che l’assicurato, a seguito dell’infortunio, non è stato più in grado di svolgere l’attività di carrozziere, ma unicamente l’attività dirigenziale, nella misura del 25%, senza possibilità di incrementare oltre tale percentuale ritenute le ridotte dimensioni dell’azienda e la presenza pure di una segretaria.

Secondo la sua rappresentante legale, dunque, non potendo l’interessato incrementare oltre la misura del 25%, da sempre dedicata agli aspetti dirigenziali-burocratici, la percentuale di lavoro ancora esigibile dal profilo medico all’interno della carrozzeria, egli subisce nel caso specifico una concreta perdita di guadagno.

La rappresentante del ricorrente ha poi contestato la valutazione fornita dall’amministrazione di una situazione identica a quella esistente prima della ricaduta, sottolineando come prima della ricaduta in oggetto l’assicurato fosse ancora parzialmente abile nell’attività di carrozziere, mentre successivamente egli non ha più potuto ripristinare una capacità lavorativa totale in queste mansioni (per le quali il dr. __________ lo ha ritenuto inabile al lavoro al 40% dal 1° febbraio 2013).

Per tali ragioni, secondo la rappresentante del ricorrente, l’Istituto assicuratore avrebbe dovuto procedere al calcolo del grado di incapacità al guadagno dell’assicurato applicando le percentuali di inabilità lavorativa dal profilo medico ad uno schema ripartitorio delle mansioni (25% attività dirigenziali e 75% attività esecutive), oppure, in via alternativa, procedendo ad un confronto dei redditi in un’attività adatta, utilizzando le schede DPL o i dati statistici federali (doc. I).

1.12. Con risposta del 27 novembre 2017, l’CO 1 ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.13. In data 11 dicembre 2017 la rappresentante del ricorrente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da addurre, sottolineando tuttavia come solo a seguito della ricaduta occorsa all’assicurato i medici abbiano “statuito che l’attività di carrozziere non fosse più esigibile”, mentre in precedenza “il medico di __________ della CO 1 aveva ritenuto il signor RI 1 completamente abile al lavoro nella sua attività di riferimento” (doc. VII).

1.14. Con osservazioni del 15 dicembre 2017, l’assicuratore LAINF ha evidenziato che già prima della ricaduta l’attività di carrozziere non era più esigibile a causa di malattia (disturbi alla cuffia dei rotatori della spalla sinistra, oggetto anche di intervento chirurgico, e sindrome lombo-vertebrale) – disturbi per i quali l’assicurato ha beneficiato delle indennità giornaliere di malattia per tutto il periodo di diritto, dal 1° dicembre 2012 al 20 novembre 2014 – mentre lo era la parte amministrativa, peraltro ancora esigibile in maniera completa anche attualmente.

L’CO 1 ha pertanto ancora una volta rilevato che “la situazione attuale è identica a quella antecedente la ricaduta”, non avendo le problematiche alla spalla destra, come espressamente valutato dal medico di __________, “peggiorato l’esigibilità medica del lavoro in vigore prima della ricaduta, per le sole affezioni morbose” (doc. IX).

Queste considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. X), per conoscenza.

in diritto

2.1. L’oggetto della lite è circoscritto al diritto alla rendita d’invalidità a dipendenza dei postumi della ricaduta del gennaio 2015 dell’evento infortunistico del giugno del 2009.

2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4. Va inoltre aggiunto che, secondo l'art. 28 cpv. 3 OAINF, se la capacità lavorativa dell'assicurato era già ridotta in modo durevole prima dell'infortunio a causa di un danno alla salute non assicurato, per calcolare il grado d'invalidità si deve paragonare il salario che l'assicurato potrebbe realizzare tenuto conto dell'incapacità lavorativa ridotta preesistente con il reddito che potrebbe conseguire malgrado le conseguenze dell'infortunio e la menomazione preesistente (sul tema, si veda P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 130-132).

2.5. Nel caso concreto, l’amministrazione ha rifiutato di attribuire all’assicurato una rendita di invalidità, ritenendo che lo stesso, per i soli postumi infortunistici riguardanti la spalla destra, non subisca alcun tipo di pregiudizio dal profilo economico, essendo la sua situazione, dal lato medico, identica a quella presentata, prima della ricaduta oggetto della presente vertenza, a causa dell’esistenza di patologie di natura extra-infortunistica alla spalla sinistra e alla colonna lombovertebrale.

Di avviso opposto la rappresentante del ricorrente, a mente della quale, prima della ricaduta qui in esame, l’assicurato conservava una, seppur ridotta, capacità lavorativa residua nello svolgimento dell’attività di carrozziere-verniciatore, che, al contrario, non è più presente ora, a seguito della ricaduta dei disturbi interessanti la spalla destra.

A sostegno della propria tesi ricorsuale, la rappresentante dell’assicurato ha addotto il referto del 2 febbraio 2015, con il quale il dr. Suter ha attestato che l’interessato, a causa di una ricaduta dei disturbi alla spalla destra, non è più in grado di compiere sforzi fisici, ma solo eseguire i suoi lavori amministrativi, risultando quindi complessivamente inabile al lavoro al 75% a partire dal 17 gennaio 2015 (cfr. doc. 106).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Chiamato a pronunciarsi, dopo attento esame degli atti, il TCA non vede ragione per scostarsi da quanto valutato dall’assicuratore LAINF, non potendo, sulla base dei referti medici presenti nell’incarto, condividere le tesi addotte in sede ricorsuale.

Va qui rilevato che, effettivamente, come sostenuto dall’Istituto assicuratore, già prima della ricaduta annunciata dall’assicurato nel gennaio 2015, RI 1 era inabile al lavoro nella sua attività di carrozziere e verniciatore, per ragioni derivanti dai suoi disturbi di natura extra-infortunistica, mentre era totalmente abile al lavoro nello svolgimento di attività amministrative e dirigenziali, così come in altre attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Dagli atti emerge in maniera chiara che, alla chiusura del caso inerente l’infortunio assicurato del giugno 2009, interessante la spalla destra, l’assicurato aveva ritrovato una piena capacità lavorativa: in occasione della visita medica __________ del 19 maggio 2010, il dr. __________ aveva concluso che “per i soli postumi infortunistici, vale a dire per la spalla destra, l’assicurato può essere considerato abile al lavoro al 100% a partire dal 28 maggio 2010” (cfr. doc. 68 pag.3, sottolineatura della redattrice).

In seguito, tuttavia, a causa dell’accentuazione dei disturbi, di natura morbosa, presenti alla spalla sinistra – già segnalati dal dr. __________ nel referto della visita __________ del 19 maggio 2010, nel quale il medico aveva posto, quale diagnosi non di competenza CO 1, quella di “artrosi acromio-clavicolare sinistra e impingement sotto-acromiale alla spalla sinistra”, aggiungendo che “qualora egli decidesse di farsi operare la spalla sinistra, tale intervento e anche l’inabilità lavorativa ad esso legata andrebbero a carico della competente cassa malati. Stesso discorso vale per le condiliti e le tendiniti al polso a destra” (cfr. doc. 68 pag. 3, sottolineatura della redattrice) – l’assicurato era stato operato in data 28 giugno 2010 dal dr. __________, con una conseguente un’incapacità lavorativa.

Nel referto peritale reumatologico del 26 aprile 2011, redatto su incarico dell’Ufficio AI, il dr. __________ era giunto alla conclusione che, tenuto conto dell’insieme delle affezioni di natura morbosa (alla spalla sinistra e in sede lombo-vertebrale) e post-infortunistica (spalla destra), l’interessato fosse da considerare, nella precedente professione di carrozziere e verniciatore, inabile al lavoro al 20% a partire dalla fine del mese di febbraio 2011, mentre fosse totalmente abile al lavoro nelle attività di tipo amministrativo svolte presso la __________, così come in altre attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 158).

Successivamente, per ragioni sempre di natura morbosa (esacerbazione dei disturbi alla colonna lombo-vertebrale), come indicato nel referto peritale del 21 ottobre 2014 del dr. __________ – incaricato dall’Ufficio AI di eseguire una nuova perizia reumatologica - l’assicurato era stato nuovamente totalmente inabile al lavoro a partire dal mese di dicembre 2012, poi inabile al lavoro al 50% dal 1° febbraio 2013 e poi nuovamente nella misura del 100% dal 1° febbraio 2014, beneficiando delle prestazioni della competente cassa malati.

Nel rapporto peritale del 21 ottobre 2014, il dr. __________, sempre tenuto conto dell’insieme delle patologie dell’assicurato, di natura morbosa e post-infortunistica (vedi le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “periartropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla destra con leggera sintomatologia di impingement in stato dopo lussazione dell’articolazione acromio-clavicolare destra in data 11 giugno 2006 nonché intervento di ricostruzione anatomica dei legamenti toraco-clavicolari e acromio-clavicolari con trapianto tendineo del semi-tendinoso il 16 novembre 2009; periartropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla sinistra in stato dopo intervento chirurgico, il 28 giugno 2010, di rifissazione del labbro, tenotomia del capolungo del bicipite, ricostruzione della cuffia e resezione della clavicola laterale e decompressione sotto-acromiale per tendinopatia del sovraspinato, sfilacciamento del labbro, tendinosi del capolungo del bicipite ed artrosi acromio-clavicolare; sindrome lombovertebrale con componente spondilogena bilaterale altalenante su alterazioni degenerative plurisegmentali da L2 fino a L5 con osteocondrosi e spondilosi anteriore nonché disturbo di assimilazione lombo-sacrale”), ha considerato l’assicurato, dal punto di vista reumatologico complessivo, abile al lavoro nella forma completa, al più tardi dal 1° febbraio 2013, nella sua attività lavorativa dirigenziale-organizzativa presso la __________, ma inabile al lavoro al 40%, sempre a partire dal 1° febbraio 2013, con riferimento all’attività esecutiva di carrozziere e verniciatore. Quanto alla possibilità per l’interessato di svolgere attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, il dr. __________ ha indicato che “l’assicurato può essere considerato abile al lavoro nella forma completa sull’arco di un’intera giornata con redditività al 100% a partire dal 1° febbraio 2013, data della valutazione del dr. __________ per l’assicurazione __________” (cfr. doc. 163).

Anche da tale perizia reumatologica, pertanto, emerge che l’inabilità lavorativa dell’interessato nell’adempimento delle mansioni, pesanti, di carrozziere e verniciatore, è causata anche dalla presenza di affezioni invalidanti di natura morbosa alla spalla sinistra e alla colonna lombo-vertebrale.

Ancora, con certificato del 2 febbraio 2015, il dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna, ha sì attestato – come fatto valere dalla rappresentante del ricorrente - che l’assicurato “non può più svolgere sforzi fisici, ma solo eseguire i suoi lavori amministrativi”, indicando che egli è “complessivamente” inabile al lavoro al 75% a partire dal 17 gennaio 2015.

Tale incapacità lavorativa complessiva è dovuta, tuttavia, non solo alla presenza di disturbi alla spalla destra (di natura infortunistica), ma anche di disturbi alla spalla sinistra (di competenza, invece, della cassa malati competente).

Il dr. __________, infatti, quali diagnosi ha indicato quelle di “1. Piccola rottura trasmurale perinserzionale con importante lesione del sovraspinato spalla sinistra con importante sfilacciamento e stacco parziale del labbro anteriore superiore ed importante tendinosi del capo lungo del bicipite ed artrosi acromioclavicolare sintomatica su: artroscopia della spalla sinistra con refissazione del labbro con un’ancora chinsa; tenotomia del capo lungo del bicipite; ricostruzione della cuffia con resezione della clavicola laterale; decompressione sotto-acromiale in data 28 giugno 2010; 2. Lussazione acromeo-claveare a destra l’11 giugno 2009 grado III a IV secondo Rockwood: ricostruzione anatomica dei legamenti toraco-claveari e acromeo-claveari con trapianto tendineo e semi-tendinoso e fissazione con due viti riassorbibili il 16 novembre 2009 per persistenza della problematica malgrado la terapia conservativa; attualmente esacerbazione della situazione algica” (cfr. doc. 106, sottolineature della redattrice).

Inoltre, il TCA evidenzia che lo stesso dr. __________, in un successivo referto del 12 maggio 2016, dopo avere ripetuto le note diagnosi relative alla spalla destra e a quella sinistra già indicate nel referto del 2 febbraio 2015, ha espressamente osservato che “il problema consiste nel fatto che nel caso di questo paziente la sua limitazione non è guaribile visto il mestiere in quanto non riesce ad eseguire i lavori da carrozziere necessari per il suo mestiere senza infiammare la spalla sinistra, meno quella destra e per questo motivo resta incapace al lavoro nella misura determinata” (cfr. doc. 157, sottolineatura della redattrice).

Tutto ciò è stato poi confermato in occasione della visita medico-__________ di chiusura del 16 novembre 2016, allorquando il dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, poste la diagnosi di competenza CO 1 di “stato dopo lussazione acromio-claveare spalla destra in data 11 giugno 2006 nonché intervento di ricostruzione anatomica dei legamenti toraco-clavicolari con trapianto tendineo e semi-tendinoso il 16 novembre 2009. Tendinopatia cuffia dei rotatori, capo lungo bicipite omerale, impingement sub-acromiale spalla destra” e, quali diagnosi non di competenza CO 1 di “Tendinopatia cuffia rotatori spalla sinistra in stato dopo intervento chirurgico del 28 giugno 2010 con di rifissazione labbro glenoideo, tenotomia capolungo bicipite, ricostruzione cuffia rotatoria e decompressione sotto-acromiale per tendinopatia sovraspinato, tendinosi del capolungo del bicipite da artrosi acromio-clavicolare; sindrome lombovertebrale su alterazioni degenerative plurisegmentali da L2 fino a L5 con osteocondrosi e spondilosi anteriore”, ha considerato l’interessato “abile in misura completa nell’attività dirigenziale di ufficio”, aggiungendo che “l’attività assicurata di carrozziere e verniciatore non sia più esigibile in misura completa per questo assicurato, si redige pertanto un’esigibilità globale in risposta alla richiesta formulata dall’amministrazione”.

Il dr. __________ ha quindi espresso l’esigibilità lavorativa in attività adatte, elencando le limitazioni funzionali dell’assicurato e osservando che “tali limitazioni siano da ascrivere in parti uguali alla spalla destra (di competenza CO 1) e sinistra” (doc. 178, sottolineatura della redattrice).

Alla luce di quanto precede, il TCA giudica dunque accertato che, già prima della ricaduta del gennaio 2015, RI 1, a causa dei disturbi di natura morbosa presentati alla spalla sinistra e a livello lombo-vertebrale, risultava inabile al lavoro nella sua precedente professione di carrozziere e verniciatore, ma totalmente abile al lavoro nelle mansioni di tipo dirigenziale-amministrativo e nello svolgimento di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Tale situazione, come visto sopra, è rimasta invariata anche dopo la ricaduta interessante la spalla destra, continuando l’assicurato a presentare, come valutato dal dr. __________, nonostante le limitazioni funzionali da ascrivere in parti uguali alla spalla destra e a quella sinistra, una capacità lavorativa completa nello svolgimento di attività dirigenziali-amministrative e di altre attività adatte.

2.8. Viste le conclusioni a cui è giunta questa Corte nel precedente considerando, occorre ritenere che il peggioramento connesso alla ricaduta dell’infortunio, annunciata nel gennaio 2015, non ha influito sulla capacità lavorativa residua del ricorrente, e quindi sulla sua capacità di guadagno considerata già soltanto sulla base delle affezioni morbose (al riguardo, si vedano le STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 6.3 e U 310/06 del 5 gennaio 2007).

In effetti, malgrado il danno all’arto superiore destro, l’assicurato è stato giudicato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività sostitutive adeguate, così come già lo era antecedentemente alla ricaduta, tenuto conto dell’affezione alla spalla sinistra e alla colonna lombo-vertebrale.

Alla luce di tali circostanze, appare del tutto ininfluente l’obiezione - avanzata in sede ricorsuale al fine di dimostrare l’esistenza di un presunto discapito economico derivante dai disturbi oggetto di ricaduta – relativa al fatto che l’assicurato, concretamente, non ha la possibilità presso il suo datore di lavoro di incrementare ulteriormente la percentuale di attività lavorativa (del 25%) dedicata all’adempimento delle mansioni dirigenziali-amministrative (sia per le ridotte dimensioni della carrozzeria e la presenza di una segretaria, sia in ragione del fatto che egli non è più amministratore unico della stessa).

Ora, posto che, come illustrato diffusamente al precedente considerando (cfr. consid. 2.7.), l’esigibilità lavorativa non ha subito modifiche a seguito della ricaduta del danno alla spalla destra, non vi è alcuna ragione per dubitare che RI 1 sia in grado di conseguire un reddito pari a quello che egli avrebbe realizzato nel caso in cui non fosse insorta la ricaduta in questione, senza dovere procedere al raffronto dei redditi richiesto in sede ricorsuale.

In simili condizioni, risulta che l’insorgente, in ossequio all’art. 28 cpv. 3 OAINF, non ha diritto a una rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

8

CEDU

  • art. 6 CEDU

LAI

  • art. 28 LAI
  • art. 29 LAI

LAINF

  • art. 18 LAINF

LPGA

  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 44 LPGA

OAINF

  • art. 28 OAINF

Gerichtsentscheide

19