Raccomandata
Incarto n. 35.2016.9
mm
Lugano 6 luglio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 gennaio 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 novembre 2014, RI 1, all’epoca apprendista di vendita e assicurata contro gli infortuni presso la CO 1, è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale alla guida della propria autovettura, accaduto in territorio del Comune di __________.
A causa di questo sinistro, ella ha riportato, secondo il rapporto 23 novembre 2014 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, una lesione della cuffia dei rotatori a destra in fase di accertamento (cfr. allegato al doc. C).
L’istituto assicuratore ha inizialmente assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Il 21 gennaio 2015, l’assicurata è stata sottoposta a un intervento di ricostruzione capsulo-legamentosa antero-inferiore e postero-inferiore (doc. 6).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 giugno 2015, l’assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni ab initio, rinunciando però a pretendere la restituzione delle prestazioni corrisposte nel frattempo (cfr. doc. B, p. 3).
__________ per conto dell’assicurata ha interposto opposizione contro la decisione appena citata.
1.3. Nel corso del mese di dicembre 2015, la CO 1 ha informato l’assicurata circa la possibilità che la decisione formale del 9 giugno 2015 venisse riformata a suo detrimento, nel senso che, in caso di mantenimento dell’opposizione, le sarebbe stata richiesta la restituzione delle prestazioni indebitamente versatele (cfr. doc. B, p. 6).
RI 1 ha mantenuto la propria opposizione.
1.4. Con decisione su opposizione del 6 gennaio 2016, l’assicuratore LAINF ha confermato il rifiuto del caso ab initio e ha chiesto all’assicurata di restituire l’importo di fr. 15'526.40 (cfr. doc. B).
1.5. Con tempestivo ricorso del 27 gennaio 2016, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscere il diritto alle prestazioni in relazione al sinistro occorsole il 22 novembre 2014 nonché a rinunciare alla restituzione delle prestazioni.
A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente ha fatto valere in particolare che “… gli accertamenti della parte avversa sono del tutto contestati e non fedefacenti. In effetti gli stessi si basano su una perizia biomeccanica errata (quella dell’ing. __________) e su un parere (se così si può chiamare …) del dr. __________ il quale si basa solo sulla perizia biomeccanica dell’ing. __________. Del resto la parte avversa, come già detto, ben si è guardata dal sottoporre al dr. __________ la perizia biomeccanica dell’ing. __________. La parte avversa poi, in modo del tutto inaccettabile, contesta la perizia dell’ing. __________ in quanto ritiene che la stessa si basi su una velocità errata, basandosi sulle dichiarazioni dell’assicurata circa la sua velocità (e sulle quali ci si è già espressi, e si ribadisce quindi che l’assicurata viaggiava non a 30 km/h, ma ad una velocità di 22 km/h (mentre la signora Governali viaggiava ad una velocità superiore a quanto dichiarato ed a quanto valutato dall’ing. __________, cfr. perizia __________, pag. 6 – e si noti che la parte avversa non spende una parola su questo fatto). (…). Sulla causalità, la parte avversa stessa ammette poi di fatto che il riscontro dell’esame radiologico ha condotto all’esecuzione dell’intervento chirurgico del 21 gennaio 2015. Il nesso di causalità è quindi evidente. Peraltro, e come ammesso dalla parte avversa stessa e come del resto risulta dagli atti, dopo l’operazione del 2008 la spalla aveva recuperato completamente, ed i dolori e le lesioni (oggettive) che hanno poi condotto all’intervento operatorio del 21 gennaio 2015 sono invece comparsi poche ore dopo (2/3 ore dopo) l’incidente del novembre 2014. Anche l’aspetto “temporale” è quindi dato, e non si dimentichi che le lesioni sono oggettive e sono state oggettivate. (…). Peraltro, (…), nemmeno sono dati i presupposti per una riconsiderazione. Non siamo in ogni caso di fronte ad una decisione (quella di erogare le prestazioni, non quella qui impugnata) manifestamente errata.” (doc. I).
1.6. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.7. In corso di causa, l’assicurata ha in particolare prodotto un complemento alla perizia bio-meccanica allestita dall’ing. M. __________ e ha chiesto l’audizione testimoniale dello stesso ing. __________ e dell’ing. __________, come pure il pubblico dibattimento (doc. IX).
L’assicuratore convenuto si è espresso in proposito il 25 aprile 2016 (doc. XI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Nella concreta evenienza, con la decisione formale del 9 giugno 2015, l’assicuratore resistente ha negato ab initio il proprio obbligo a prestazioni relativamente all’evento traumatico occorso in data 22 novembre 2014, pretendendo (in un secondo tempo) la restituzione delle prestazioni corrisposte nel frattempo.
In proposito, occorre rilevare che, con la DTF 130 V 380 (=SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53), l’Alta Corte ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). È solo nel caso in cui pretenda la restituzione di prestazioni assicurative, indebitamente versate, che esso deve richiamarsi a un tale motivo.
In quella fattispecie, il caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.
Nella citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.
Con la DTF 133 V 57 (= SVR 2007 UV Nr. 13), la nostra Massima Istanza ha, inoltre, deciso che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In particolare, è stato precisato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione.
In quel caso, il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato non si trovavano più in relazione di causalità con l’evento traumatico, a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF aveva posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio 2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.
È utile sottolineare che successivamente a queste date non erano comunque più state erogate prestazioni di corta durata, ragione per la quale non si poneva il problema di un’eventuale restituzione.
Nel caso di specie, il TCA deve innanzitutto stabilire se la CO 1 era legittimata a negare ab initio il proprio obbligo a prestazioni, oppure no.
Nell’affermativa, si tratterà di esaminare se sono date le condizioni per pretendere la restituzione delle prestazioni che l’assicuratore ha pagato nel frattempo.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In concreto, dalla decisione su opposizione impugnata, si evince che la CO 1 ha negato ab initio il diritto alle prestazioni, sostenendo, in base a una perizia bio-meccanica elaborata dall’ing. __________ per conto della __________ (assicuratore RC) e a un parere del proprio medico consulente, che l’instabilità antero- e postero-inferiore diagnosticata alla spalla destra, che è poi stata oggetto dell’intervento del gennaio 2015, non sarebbe addebitabile all’infortunio del 22 novembre 2014 (cfr. doc. B, p. 11: “In base alla perizia dell’ing. __________ e alla conseguente consulenza del dr. __________, è stato possibile accertare la mancanza di un nesso causale naturale tra l’evento del 22 novembre 2014 ed i disturbi lamentati dall’assicurata. Infatti, come si è visto, la dinamica infortunistica, ricostruita nei minimi dettagli dalla perizia dell’ing. __________, ha constatato che non è verosimile che nella circostanza infortunistica la conducente della __________ abbia potuto subire un impatto diretto alla spalla/braccio destro contro delle strutture rigide all’interno del veicolo.”).
Questa Corte osserva che dall’analisi del sinistro dell’ing. __________ risulta segnatamente che “durante la collisione con la __________, la __________ è stata accelerata lateralmente senza effettuare rotazioni di rilievo (verosimilmente solo l’asse posteriore si è spostato di alcuni centimetri sulla sinistra). La sua accelerazione media era compresa tra 0,5 e al massimo 2 g. Il delta-v della __________ provocato dalla collisione della __________ era compreso tra 2 e 6 km/h. In seguito all’impatto, le occupanti della __________ si sono mosse leggermente verso la fiancata destra della vettura (e leggermente in avanti) con un angolo di circa 70° rispetto all’asse longitudinale dell’auto. Viste le bassissime sollecitazioni, da punto di vista tecnico non è verosimile che in queste circostanze la conducente della __________ abbia potuto subire un impatto diretto della spalla/braccio destro contro delle strutture rigide all’interno del veicolo.” (doc. 4, p. 11 – il corsivo è del redattore).
Interpellato dall’amministrazione, la quale ha messo a sua disposizione la documentazione, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale, ha dichiarato che “un nesso di causalità tra il riscontro op. 21.1.15 e l’incidente del 22.11.14 è solo possibile. L’accelerazione subita dall’autovettura della pz. è stata ricostruita tra 2 e 6 km orari, non idonea a cagionare alcuna lesione.” (nota manoscritta - doc. 5).
Da parte sua, RI 1 contesta la fondatezza della valutazione espressa dall’ing. __________ (come pure di quella del dott. __________) e, in proposito, produce una relazione tecnica, datata 2 luglio 2015, dell’ing. __________. Da questo documento risulta in particolare che “il calcolo (…) indica una rotazione impressa dall’impatto alla __________ nella collisione, di 100° circa che si produrre alla riguardevole velocità di 93°/s. Trattasi quindi di una rotazione rilevante e di tutto rispetto. Noto inoltre che il senso di questa nuova rotazione è inverso a quella, di lieve entità, che il veicolo aveva nel percorrere la rotatoria. Siamo quindi confrontati anche con un’inversione del precedente senso di rotazione, elemento questo pure meritevole di qualche considerazione (equilibrio). Considerando questa rotazione e le conseguenti sollecitazioni dinamiche sul corpo della conducente che per forza di cose guidando è ancorata con le braccia al volante, è evidente che tale rotazione genera un allontanamento della spalla sinistra che risulta scaricata, compensato da un avvicinamento del volante alla spalla destra. Quest’ultimo si traduce in un aumento di carico (compressione della spalla dx). Su questo punto di froza (spalla dx – volante) va ad aggiungersi, gravandola ulteriormente, la spinta dovuta all’accelerazione laterale (due volte il peso). Poiché la parte inferiore del corpo è trattenuta dalla fascia addominale della cintura, si deve mettere in conto anche una torsione del tronco verso la parte centrale del veicolo. Il Medico ne vorrà tenere conto …”.
L’esperto interpellato dall’assicurata ha inoltre precisato che, a suo avviso, la relazione peritale __________, essendo perizia tecnica, è incompetente per definire il grado di lesività dell’impatto. La stessa avrebbe dovuto indicare i valori determinanti sopra citati (…) ma, considerando erroneamente monodirezionale quell’urto chiaramente laterale, il rilevante parametro della rotazione è stato taciuto. La conseguente valutazione medica non ne ha quindi tenuto conto.” (doc. 7).
Invitato dall’insorgente a pronunciarsi sulle obiezioni sollevate dalla CO 1 in risposta di causa, l’ing. __________ ha confermato integralmente le conclusioni contenute nella sua consulenza tecnica del 2 luglio 2015 (cfr. doc. E 2).
Agli atti figura pure un rapporto, datato 26 giugno 2015, della dott.ssa __________, Capoclinica presso il Servizio di chirurgia dell’arto superiore dell’Ospedale regionale di __________, in cui ella ha sostenuto che “considerando (…) il completo recupero della spalla destra ottenuto dopo il primo intervento eseguito nel 2008 e la ricomparsa di nuova sintomatologia d’instabilità dopo l’evento traumatico del novembre 2014, possiamo affermare che il nuovo episodio di instabilità è senz’altro da mettere in relazione all’incidente stradale riferito.” (doc. 6).
2.7. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata che il laconico apprezzamento del dott. __________ si fonda esclusivamente sulle risultanze della valutazione bio-meccanica elaborata dall’ing. __________ (cfr. doc. 5), le quali risultano contestate dall’esperto incaricato dalla ricorrente (ing. __________).
Ora, questa Corte può esimersi dall’approfondire la questione di sapere a quale delle due valutazioni bio-meccaniche debba essere attribuito maggiore valore probatorio (e, quindi, pure dal dare seguito all’atto istruttorio chiesto dalla ricorrente, ovvero l’audizione testimoniale degli ing. __________ e __________), poiché, secondo un’affermata giurisprudenza, le perizie bio-meccaniche non costituiscono in ogni caso una base sufficiente per la valutazione della causalità naturale (cfr. STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008 consid. 6.1 e la RAMI 2003 U 489 consid. 3.2; si veda pure H.-J. Mosimann, Der Stellenwert von Unfallanalyse und Biomechanik für die Rechtsprechung, in SZS 2011, p. 549 ss.).
D’altro canto, visto quanto precede, nella misura in cui il medico fiduciario della CO 1 si è limitato semplicemente a riprendere le conclusioni della perizia tecnica __________, al suo parere non può essere riconosciuto un valore probatorio sufficiente per derimere la presente vertenza, ragione per la quale s’impone un approfondimento peritale.
2.8. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).”
(DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul parere del proprio medico fiduciario, a sua volta fondato su basi inadeguate alla valutazione della causalità naturale (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire l’eziologia dei disturbi che RI 1 ha denunciato alla spalla destra a seguito dell’incidente stradale del 22 novembre 2014. Sulla scorta delle relative risultanze, la CO 1 sarà poi chiamata a definire nuovamente il diritto alle prestazioni e, se del caso, a esaminare se sono adempiuti i presupposti per pretendere la restituzione delle prestazioni erogate.
2.9. Con la propria impugnativa, l’insorgente ha chiesto che venisse indetto un pubblico dibattimento.
Confrontato con una richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di principio darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti dall’art. 6 § 1 seconda frase CEDU, ossia quando la domanda é abusiva, quando appare chiaramente che il ricorso é infondato, irricevibile o, al contrario, manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47 consid. 3b).
Nella DTF 136 I 279 consid. 3, il Tribunale federale ha precisato che non é possibile rinunciare al pubblico dibattimento per il motivo che la procedura scritta sarebbe più adeguata per discutere una questione di natura medica, anche se l’oggetto del litigio verte essenzialmente sul confronto di pareri specialistici riguardanti lo stato di salute e l’incapacità lavorativa di un assicurato in materia di assicurazione per l’invalidità.
Nel caso di specie, essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 § 1 seconda frase CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare seguito alla richiesta dell’assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti