Raccomandata
Incarto n. 35.2016.65
PC/sc
Lugano 16 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 luglio 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 giugno 2016 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 dicembre 1987, RI 1, nato il __________ 1964, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di "montatore elettricista" e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l', a seguito di una caduta si è ferito alla mano destra con un vetro, riportando una lesione del nervo mediano. L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Con decisione su opposizione del 26 novembre 1991, cresciuta incontestata in giudicato, l’Istituto assicuratore ha assegnato a RI 1 una rendita d’invalidità degressiva del 25% dal 1° luglio 1990 e del 15% dal 1° luglio 1993 per una durata indeterminata (cfr. STCA 35.1998.31 del 23 novembre 1998: incarto AI: pag. 183-187). Con sentenza del 1° febbraio 1995, questa Corte ha tutelato la decisione del 15 novembre 1993 mediante la quale l’ aveva respinto un’istanza di revisione presentata dall’assicurato, il quale pretendeva il mantenimento di una rendita d’invalidità del 25% anche dopo il 1° luglio 1993. Con sentenza del 23 novembre 1998, il TCA ha tutelato la decisione del 28 gennaio 1998 mediante la quale l’__________ aveva respinto un’istanza di revisione presentata dall’assicurato, visto che il suo stato di salute era rimasto - almeno da un punto di vista oggettivo - assolutamente immutato nel corso degli anni e che il peggioramento denunciato dall’assicurato - in quanto puramente soggettivo - non poteva essere considerato (cfr. STCA 35.1998.31 del 23 novembre 1998: incarto AI: pag. 183-187).
1.2. In data 15 gennaio 2000, RI 1, allora dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di "aiuto giardiniere", è caduto mentre sciava, riportando una distorsione al ginocchio destro (doc. M 1 e M 7).
L’Istituto assicuratore (in casu: __________) ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2 agosto 2005, tenuto conto di ambedue gli infortuni subiti dall'assicurato in virtù di quanto disposto dall'art. 100 cpv. 3 OAINF, l’assicuratore ha comunicato la sospensione, a far tempo dal 1° maggio 2005, delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato; nella medesima occasione esso ha pure attribuito all'assicurato una rendita d’invalidità del 38% dal 1° maggio 2005 oltre a un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% (doc. A 61).
A seguito dell'opposizione parziale (poiché oggetto di contestazione era unicamente la valutazione della rendita di invalidità) interposta l'8 agosto 2005 dall'assicurato (doc. A 62), sono stati esperiti ulteriori accertamenti amministrativi, a seguito dei quali è stata conclusa la convenzione transattiva del 12 giugno 2006, mediante la quale l’assicurato è stato posto a beneficio di una rendita d'invalidità del 50%, sempre a decorrere dal 1° maggio 2005 (doc. A 72).
1.3. Nel frattempo, in ambito LAI, esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 13 aprile 2006 l'amministrazione ha attribuito all'assicurato una rendita d’invalidità con grado del 50% a decorrere dal 1° ottobre 2003. A seguito dell'opposizione interposta l'8 maggio 2006 dall'assicurato, rappresentato dall'avv. __________, __________, sono stati esperiti ulteriori accertamenti medico-amministrativi (tra cui, la perizia pluridisciplinare - in ambito psichiatrico, neurologico e reumatologico - del 31 marzo 2008 del SAM, incarto AI: pag. 538-573; è stato pure raccolto il parere del 14 aprile 2008 del medico SMR, dr. med. __________, incarto AI: pag. 581-582); a fronte di un grado d'invalidità del 55% e ritenuto quindi che, dopo il peggioramento verificatosi nel maggio 2007, l'assicurato continuava ad aver diritto al mezza rendita d'invalidità, in data 3 marzo 2009, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A 81).
1.4. Sempre in ambito LAI, a seguito di una revisione avviata su domanda dell'assicurato, per il tramite del dr. med. __________ del 22 marzo 2011, esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo aver raccolto il parere del 23 luglio 2012 del medico SMR, dr. med, __________, che - a fronte di una sindrome ansiosa generalizzata di lieve - media gravità (F 41.1), disturbo di personalità emotivamente instabile (F 60.3), una sindrome panvertebrale cronica con leggere turbe statiche e incipienti alterazioni degenerative su più livelli, una gonartrosi a ds. dopo ricostruzione del legamento crociato anteriore nel 2002 e una pregressa lesione del nervo mediano ds. all'avambraccio nel 1987 con lesione residuale - ha concluso per una IL del 70 % nella sua attività di elettricista rispettivamente per una IL del 30% in attività ritenute adeguate ergonomicamente, ritenendo "giustificato a livello medico considerare ancora vincolanti le esigibilità poste nel SAM del 2008. Lo stato clinico globalmente non appare peggiorato significativamente ai fini di evt. deterioramento ulteriore delle esigibilità residuali. (…). Prognosi di stabile compromissione sul lungo periodo"; cfr. incarto AI: pag. 678), con decisione del 13 marzo 2013 (incarto AI: pag. 698-700), preceduta dal progetto di decisione del 22 gennaio 2013 (incarto AI: pag. 685-687), l'UAI, in assenza di una modifica dello stato di salute con impatto sulla capacità lavorativa residua, ha confermato il grado di invalidità del 55%, che giustificava l'ulteriore diritto a mezza rendita, così come versata dal 1° ottobre 2003.
1.5. In ambito LAINF, ad CO 1 - che nel frattempo, dopo aver preso atto della decisione su opposizione del 3 marzo 2009 dell'UAI (cfr. doc. A 81), aveva adeguato, con comunicazione del 23 novembre 2009, la rendita LAINF, fissandone il grado al 55% - è stata annunciata il 3 settembre 2012 una ricaduta dell’evento del 7 dicembre 1987 (doc. A 86). Il 16 settembre 2012 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha attestato l'aumento della sintomatologia dolorosa alla mano destra dell'assicurato, presente da alcuni mesi annunciando la visita presso il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia della mano e chirurgia generale (doc. M 54). Il 5 ottobre 2012 il precitato chirurgo ha indicato che all'esame clinico la situazione si presentava analoga a quella indicata dal dr. med. __________, pure specialista FMH in chirurgia della mano, nell'ultima visita specialistica del 2007, ad eccezione del recente insorgere di una epicondilopatia ulnare correlata con diminuzione della forza di presa, riconducibile alle conseguenze dell'infortunio del 7 dicembre 1987 (doc. M 55).
1.6. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 7 settembre 2015, la CO 1, ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta, in quanto già "nella sua valutazione dell'11.2.2014, il nostro medico consulente era giunto alla conclusione che dall'inizio della rendita in data 1.5.2005 non risulta documentato alcun peggioramento quantificabile o rilevante direttamente connesso all'infortunio per quanto concerne lo stato dell'articolazione del ginocchio destro. Per quel che riguarda l'avambraccio destro e la mano, nel frattempo si è verificato un ulteriore peggioramento in seguito ad un'epicondilite mediale. La situazione può tuttavia essere ripristinata attraverso adeguati provvedimenti medici. La naturale causalità con l'evento del 1987 è data solo con un grado di prova della probabilità. Relativamente ai sintomi della paralisi nervosa nella mano destra, dall'inizio della rendita non è stato denotato un peggioramento. Oltre alla sintomatologia appena indicata, nel frattempo si è sviluppata anche una periartrite scapolo omerale dolorosa e con limitazione funzionale che chiaramente non ha alcun rapporto di causalità naturale con il sinistro del 1987, bensì deve essere considerata come conseguenza di un processo patologico degenerativo. Lo stesso vale per le cervicalgie lamentate. Alla luce di queste considerazioni non risulta alcun peggioramento significativo dello stato di salute riconducibile all'infortunio, e pertanto non si configura alcun motivo di revisione" (doc. A 138).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato per il tramite dell'RA 1 di __________ (doc. + 140), in data 20 giugno 2016, l’assicuratore ha confermato la sua prima decisione, ribadendo in sostanza che "il peggioramento dello stato di salute dell'assicurato può essere solo possibilmente posto in relazione causale con i sinistri presi a carico dell'assicuratore, essendo più probabile l'origine degenerativa di tali patologie. Dal punto di vista assicurativo infortunistico non si è dunque in presenza di un sensibile e oggettivabile peggioramento dello stato di salute. Non si giustifica pertanto un aumento della rendita." (cfr. doc. A allegato al gravame).
1.7. Nel frattempo, in ambito LAI, l’assicurato, sempre per il tramite dell'RA 1 di __________, ha chiesto il 9 dicembre 2015 la revisione della rendita d'invalidità a seguito di un peggioramento del suo stato di salute con conseguente compromissione della residua capacità lavorativa (incarto AI: pag. 705). Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo aver raccolto il parere dell'8 settembre 2016 del medico SMR, dr. med. __________, giusta il quale l'"attuale doc. a dossier permette di giustificare le medesime limitazioni come fino ad ora in stato globalmente da ritenersi invariato. In considerazioni delle patologie presenti non sono da aspettarsi variazioni significative delle esigibilità nel futuro per cui ulteriori revisioni sono indicate solo sul lungo periodo ed ai fini puramente amministrativi", cfr. incarto AI: pag. 749, ed il parere del 17 ottobre 2016 del medesimo medico SMR, giusta il quale l'"attuale doc. a dossier (inclusa LAINF) permette di giustificare le medesime significative limitazioni come fino ad ora in stato globalmente da ritenersi invariato.", cfr. incarto AI: pag. 754), con progetto di decisione del 18 ottobre 2016 (incarto AI: pag. 755-757), l'UAI, ha preannunciato all'assicurato che, in assenza di una modifica dello stato di salute con impatto sulla capacità lavorativa residua, avrebbe confermato il grado di invalidità del 55% che giustificava l'ulteriore diritto a mezza rendita, così come versata sino ad allora.
A seguito delle osservazioni inoltrate l'11 novembre 2016 dall’assicurato, sempre per il tramite dell'RA 1 di __________, (incarto AI: pag. 767-778) e su richiesta del 21 novembre 2016 del medico SMR, dr. med. __________ (incarto AI: pag. 837-838), in data 22 dicembre 2016 l'UAI ha conferito mandato, come indicato dal sistema informatico SuisseMED@P (incarto AI: pag. 832), al SAM di __________ di allestire una perizia pluridisciplinare nei seguenti ambiti: medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia e, da ultimo, reumatologia (incarto AI: pag. 832-836, 840-841).
1.8. In ambito LAINF, con tempestivo ricorso del 22 luglio 2016 RI 1, sempre rappresentato dall'RA 1 di __________, ha postulato l’annullamento della già citata decisione su opposizione del 20 giugno 2016 di CO 1 e il riconoscimento di "una rendita d'invalidità almeno nella misura del 70% dal settembre del 2012" rispettivamente "il grado di invalidità dal 1.5.2005 al 30.8.2012 è portato dal 50% al 60%." (doc. I, pag. 8).
Il patrocinatore dell'insorgente stigmatizza l'operato del medico consulente di CO 1, dr. med. __________, per non aver visitato personalmente il suo assistito e per non aver tenuto in debita considerazione tutte le indicazioni e le richieste del dr. med. __________, risultanti dall'esame peritale eseguito il 27 maggio 2014 presso l'Ospedale universitario di __________, valutando ed approfondendo la tematica tramite una perizia pluridisciplinare.
Il rappresentante del ricorrente sottolinea che sostenere, come ha fatto la CO 1 nella decisione avversata (p.to 2.5 a pag. 9), che le conclusioni degli specialisti da lei interpellati si rifanno allo stato di salute accertato nella valutazioni del SAM e del dr. med. __________, è significativo della superficialità con cui l'Istituto assicuratore ha approfondito gli aspetti medici legati alla richiesta di aumento del grado di invalidità del suo assistito, visto che neppure il dr. med. __________ ha visitato l'assicurato. Tant'è che, anche in ambito LAI, è in corso una richiesta di revisione del grado di invalidità per sopraggiunto peggioramento.
A suffragio delle proprie argomentazioni, il patrocinatore del ricorrente produce 4 certificati/rapporti medici del dr. med. __________ (del 4 luglio 2016) del dr. med. __________ (del 30 giugno 2016), del dr. __________ (del 6 luglio 2016) e del dr. med. __________ (del 12 luglio 2016) che riconfermano le loro precedenti valutazioni già agli atti.
Il rappresentante dell'insorgente sottolinea in particolare come - a fronte di una richiesta di revisione basata su un'ampia documentazione specialistica e riferita alle problematiche post infortunistiche al braccio destro, al ginocchio destro e alla zona lombare - la valutazione dell'CO 1 si basa esclusivamente sulla perizia del dr. med. __________ che si è limitato a valutare la problematica al braccio destro senza avere a disposizione la completa documentazione medica (mancava, difatti, quella dal 1987 al 2000) che è stata esaminata dal proprio medico consulente (non specialista) che non ha mai fisicamente visto l'assicurato. La CO 1 ha pure fatto riferimento alla valutazione del dr. med. __________ del SMR che risale al luglio 2012 e che, oltre a non aver visitato l'assicurato, non si è basata su alcuna perizia medica aggiornata. In siffatte circostanze, la decisione avversata si basa su rapporti medici (quelli del dr. med. __________ e del dr. med. __________) che non rispettano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza per essere considerati con pieno valore probante.
Da ultimo, il patrocinatore del ricorrente ritiene che, come peraltro proposto dal dr. med. __________, andrebbe riesaminato il grado di invalidità iniziale.
Protesta, infine, spese e ripetibili.
1.9. Nella risposta del 26 settembre 2016 la CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, in particolare richiamando dall'UAI l'intero incarto AI che riguarda l'insorgente (doc. V).
1.10. In data 28 settembre 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. VI).
1.11. In data 7 ottobre 2016 il rappresentante del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.12. In data 10 ottobre 2016 il TCA ha assegnato al patrocinatore di CO 1 un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte in merito al doc. VII (doc. VIII).
1.13. In data 11 ottobre 2016 il rappresentante di CO 1 si è limitato a riconfermarsi nelle proprie tesi e domande, "contestando ad ogni buon conto le ulteriori allegazioni esposte da controparte nelle osservazioni 07.10.2016" (doc. IX).
Il doc. IX è stato inviato al rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. X).
1.14. In data 15 novembre 2016 l'avv. RA 2 ha versato agli atti il progetto di decisione del 18 ottobre 2016 con cui l'UAI, ha preannunciato a RI 1 che, in assenza di una modifica dello stato di salute con impatto sulla capacità lavorativa residua, avrebbe confermato il grado di invalidità del 55% che giustificava l'ulteriore diritto a mezza rendita, così come versata sino ad allora, ribadendo le proprie tesi e domande (doc. XI+1).
1.15. In data 16 novembre 2016 il TCA ha assegnato al rappresentante dell'insorgente un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte in merito al doc. XI e a relativo allegato (XI/1; doc. XII).
1.16. In data 21 novembre 2016 il patrocinatore del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti riguardanti il doc. XI e XI/1, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIII).
Il doc. IX è stato inviato al rappresentante dell'CO 1 per conoscenza (doc. XIV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure no, a negare l’aumento della rendita d’invalidità in vigore (cfr. doc. I).
Dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esula dalla presente procedura la generica contestazione ricorsuale mossa dal rappresentante del ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore, in merito alla determinazione del grado d'invalidità iniziale, sulla quale non è quindi necessario dilungarsi oltre, e la corrispondente richiesta avanzata col gravame ("il grado di invalidità dal 1.5.2005 al 30.8.2012 è portato dal 50% al 60%") è pertanto inammissibile in questa sede.
2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subìto sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'INSAI, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.3. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Secondo la giurisprudenza federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).
2.4. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.5. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.7. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.8. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.9. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che la posizione dell’assicuratore convenuto ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta, in quanto già "nella sua valutazione dell'11.2.2014, il nostro medico consulente era giunto alla conclusione che dall'inizio della rendita in data 1.5.2005 non risulta documentato alcun peggioramento quantificabile o rilevante direttamente connesso all'infortunio per quanto concerne lo stato dell'articolazione del ginocchio destro. Per quel che riguarda l'avambraccio destro e la mano, nel frattempo si è verificato un ulteriore peggioramento in seguito ad un'epicondilite mediale. La situazione può tuttavia essere ripristinata attraverso adeguati provvedimenti medici. La naturale causalità con l'evento del 1987 è data solo con un grado di prova della probabilità. Relativamente ai sintomi della paralisi nervosa nella mano destra, dall'inizio della rendita non è stato denotato un peggioramento. Oltre alla sintomatologia appena indicata, nel frattempo si è sviluppata anche una periartrite scapolo omerale dolorosa e con limitazione funzionale che chiaramente non ha alcun rapporto di causalità naturale con il sinistro del 1987, bensì deve essere considerata come conseguenza di un processo patologico degenerativo. Lo stesso vale per le cervicalgie lamentate. Alla luce di queste considerazioni non risulta alcun peggioramento significativo dello stato di salute riconducibile all'infortunio, e pertanto non si configura alcun motivo di revisione" (doc. A 138), sulla base dei pareri del 10 settembre 2013 (doc. M 59), dell'11 febbraio 2014 (doc. M 64), del 10 febbraio 2015 (doc. M 69), del 16 giugno 2015 (doc. M 76) e dell'11 agosto 2015 (doc. M 77) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico consulente della CO 1, rispettivamente sulla base della perizia del 15 gennaio 2015 del PD dr. med. __________, stv. Klinikdirektor, Facharzt für Plastische, Aestetische und Rekonstruktive Chirurgie und Facharzt für Handchirurgie, della Klinik für Plastische Chirurgie und Handchirurgie dell'Universitätspital di __________ (doc. M 68).
Da parte sua, il rappresentante del ricorrente fa sostanzialmente valere che i disturbi di cui soffre il suo assistito, che hanno provocato un notevole peggioramento dello stato di salute come pure della residua capacità lucrativa, sono causati dagli eventi infortunistici del 7 dicembre 1987 e del 15 gennaio 2000 (doc. I), sulla base di svariata documentazione medica allestita, in parte, dal medico di famiglia e, in parte, dagli specialisti in materia a cui si è rivolto previamente il suo patrocinato (doc. M 54-58, 60-63, 70-75 e 78).
2.10. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.11. Il TCA constata innanzitutto che il 16 settembre 2012 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale e interna, ha attestato l'aumento della sintomatologia dolorosa alla mano destra dell'assicurato, presente da alcuni mesi annunciando la visita presso il dr. med. __________ (doc. M 54).
Il 4 ottobre 2012 RI 1 è stato visitato dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e della mano. Nel relativo rapporto del 5 ottobre 2012 lo specialista, dopo aver osservato che l'ultima visita specialistica in chirurgia della mano risaliva al 2007 con il dr. med. __________, ha sottolineato che "rispetto alla visita del 2007 si constata un'epicondilopatia ulnare di recente insorgenza. A mio avviso l'epicondilopatia può essere ricondotta alle conseguenze dell'infortunio per seguenti ragioni: l'inutilizzo delle dita "insensibili" obbliga il paziente a lavorare soprattutto con il pollice dito cinque e questo sovraccarica i muscoli a livello dell'epicondilo. La seconda ragione è dettata dalla lesione muscolare volare che ingloba il gruppo dei pronatori e dei flessori. Il terzo argomento a favore dell'origine post-traumatica dell'epicondilopatia è l'utilizzo diverso dell'intero arto superiore nel quadro delle lesioni note. Sull'epicondilopatia non propongo misure chirurgiche ma misure conservative quali le eventuali infiltrazioni, per il quale per il momento il paziente si dichiara ancora piuttosto scettico, e una terapia con onde d'urto. Non vedo soluzioni chirurgiche miracolose né per migliorare la situazione della sensibilità né tantomeno per la forza. Nel quadro della prossima revisione dell'AI è da considerare una lesione del nervo mediano con sensibilità protettiva senza sensibilità discriminativa stabilizzata. È altresì da considerare una chiara diminuzione della forza di presa anch'essa stabilizzata nel tempo. È da considerare un'epicondilopatia ulnare con tendenza alla cronicità non ancora stabilizzata e meritevole di terapia conservativa" (doc. M 55; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Il 22 aprile 2013 RI 1 è stato visitato dal dr. med. __________, medico chirurgo e specialista FMH in reumatologia, il quale, nel relativo rapporto del 27 maggio 2013, ha sottolineato che: "si riscontrano pluripatologie tra loro integrate tra infortunio e malattia per cui diventa difficile capire quanto sia dovuto ad infortunio e quanta dovuto a malattia senza avere a disposizione la pratica completa. Con questi limiti la diagnosi che pongo è: CERVICALGIA E LOMBALGIA CON SINDROME DEL M. PIRAMIDALE A DESTRA E COXALGIA SINISTRA. CONELITTO PROBABILE SUBACROMIALE SPALLA DESTRA CON SCATTI E SCROSCI CAPSULO TENDINEI, ESITI INTERVENTO DI PLASTICA LCA GINOCCHIO SX CON LIMITAZIONE ALLA FLESSIONE MASSIMA E ARTROSI SOITOROTULEA, ESITI SEZIONE NERVO MEDIANO AVAMBRACCIO DX CON IPOTROFIA RESIDUA EMINENZA TENAR MANO DX. in paziente che ha subito un infortunio iI 7.12.1987 (doc. M 57 e 58; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Nel parere medico del 10 settembre 2013 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico consulente della CO 1, ha osservato che: "Eine messbare- oder ins Gewicht fallende unfallkausale Verschlechterung bezüglich des Zustandes der rechten Hand und des rechten Kniegelenkes ist seit Rentenbeginn am 01.05.2005 nicht dokumentiert. (…). In der Zwischenzeit sind krankhaft degenerative Probleme aufgetreten, die nicht in Zusammenhang mit den Unfallereignissen von 1987 und 2000 stehen. Es handelt sich dabei um die neulich erwähnte Diskushernie. Der Versicherte klagte schon lange vor dem Ereignis des Jahres 2000 über lumbospondylogene Schmerzen. Als krankhaft degenerativ hinzuge-kommen sind weitere Leiden. Es handelt es sich dabei um eine Epicondylalgie am rechten medialen Ellbogen, um eine zervikospondylogene Schmerzsymptomatik, eine Schulteraffektion rechts im Sinne einer Impingement-Symptomatik sowie eine linksseitige Koxalgie. Gesamthaft gesehen ist es wohl möglich, dass diese nicht unfallkausalen Beschwerden einen negativen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit haben. (…).Unfallbedingte Verschlechterung innerhalb der letzten Jahre liegt nicht vor. Eine Verschlechterung aufgrund der oben erwähnten krankhaft degenerativen Veränderungen ist anzunehmen. An der bisherigen unfallkausalen Arbeitsfähigkeit ändert sich nichts. (…)." (doc. M 59; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Il 17 dicembre 2013 RI 1 è stato nuovamente visitato dal dr. med. __________, medico chirurgo e specialista FMH in reumatologia, il quale, nel relativo rapporto di medesima data, ha sottolineato che: "dal punto di vista prettamente patologico locale, la sintomatologia lamentata al rachide non trova giustificazione apparentemente dalle condizioni cliniche del paziente, ma, eseguendo una valutazione posturologica e verificando deambulazione appoggi e posizionamento di arti inferiori e bacino, si nota un importante sbilanciamento del bacino con deambulazione condizionata in maniera importante dagli esiti chirurgici al ginocchio che hanno comportato quel problema biomeccanico segnalato anche dal Dr. __________. Alterata postura, marcia condizionata da una situazione biomeccanica anomala derivata dai postumi del duplice intervento di sostituzione legamento crociato anteriore con atteggiamento compensativo di bacino e di conseguenza anche della colonna a tutti i livelli arrivando sino alla cerniera altooccipitale, questo può giustificare in maniera probabile la sintomatologia accusata dal paziente e risentita a livello della colonna e del muscolo piramidale di destra con coxalgia sinistra. (…) Questo alla fine si configura come artrosi precoce secondaria." (doc. M 61; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Il 16 gennaio 2014 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e della mano, ha puntualizzato che: "Contrariamente a quanto scrive il medico dell'CO 1 non credo che questa diminuzione di forza oggettivabile sia da iscrivere ad alterazioni degenerative. Allo stesso modo mi sono già espresso su quella che credo essere una conseguenza indiretta dell'infortunio nella forma e non concordo che si escluda a priori la relazione causalità come sembra effettuare il Dr. __________ nel suo scritto del 10 settembre 2013, gli argomenti in questo favore sono già dettagliati nel mio scritto del 05.10.2012. " (doc. M 62; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Il 10 gennaio 2014 RI 1 è stato visitato dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ed esperto di medicina sportiva, il quale, nel relativo rapporto del 13 gennaio 2014 rispettivamente nella cartella clinica ad esso allegata, ha sottolineato che: "strano che non è venuto prima da me perché mi sembrava effettivamente una patologia che sicuramente doveva esacerbare molto più presto, comunque vi è sicuramente un peggioramento della situazione a livello del ginocchio destro (…). (…) io mi sono occupato solamente del ginocchio (…). (…) Non riesce ad accovacciarsi, ha forti dolori a livello della muscolatura del quadricipite che non riesce a rinforzare. Il ginocchio in sé è stabile (…). Non danni cartilaginei o meniscali a livello della MR1, però c'è una forte atrofia muscolare a quadricipite vasto medialo e dei flessori che portano anche dolori a livello del cinto pelvico destro appena sforza un po'. (…). Diagnosi: gonatralgia destra esacerbata per malposizionamento del trapianto LCA in stato dopo intervento nel 2002, patella bassa, forte insufficienza muscolare del cinto pelvico destro Hamstring's del quadricipite e con ciò anche mal postura di tutti gli arti inferiori destri. " (doc. M 63; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Nel parere medico dell'11 febbraio 2014 il dr. med. __________ ha osservato che: "Die neuen Berichte führen nicht zu neuen Erkenntnissen. Die Beurteilung von Dr. __________ ist für mich nachvollziehbar, was das Kniegelenk betrifft. Es ist nachvollziehbar, dass die Situation am rechten Arm zu einer zusätzlichen Leistungsminderung führt. Allerdings bezieht sich die Situation am rechten Arm nicht auf das uns interessierende Unfallereignis im Jahre 2000, sondern geht zurück auf einen Unfall im Jahre 1987, für den die __________ aufzukommen hätte. Die Beurteilung von Dr. __________ ist nicht nachvollziehbar. Einerseits bestand bereits vor dem Ereignis im Jahre 2000 eine lumbo-spondylogene Schmerzsymptomatik. Andererseits gilt es aufgrund der allgemeinen Erfahrung und aufgrund der Literatur als erwiesen, dass ein Hinken allenfalls kurzfristig und ohne langfristige Auswirkung oder Verschlimmerung eine lumbale Schmerzsymptomatik auslösen kann. Bezüglich eines hinkenden Gangs oder einer Gangunsicherheit im Sinne eines Schonhinkens kommt es erwiesenermassen zu keinen Auswirkungen auf die Becken- und LVVS-Region. Die Krafteinwirkungen bleiben symmetrisch und führen zu keinen Ausweichreaktionen des Beckens, so dass allein aufgrund eines Schonhinkens keine vermehrten Rückenschmerzen zu erwarten sind. Sowohl die Situation am rechten Arm als auch die lumbo-spondylogene Schmerzsymptomatik und die schon früher festgehaltene zerviko-spondylogene Schmerzsymptomatik sind durchaus geeignet, den Gesamtzustand dieses Versicherten bezüglich Leistungsfähigkeit zu verschlechtern. Dies aber nicht zu Lasten des Ereignisses vom 15.01.2000. Es liegt mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine Verschlechterung des Gesamtzustands vor, wobei diese Verschlechterung aber nicht im Zusammenhang mit dem Unfallereignis vom 10.01.2000 steht, sondern im Zusammenhang mit Vorzuständen am rechten Ellbogen und krankhaft degenerativen Veränderungen am Achsenskelett. Aus meiner Sicht sind bezogen auf die uns interessierende Situation am rechten Knie keine weiteren Abklärungen notwendig. (doc. M 64; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Il 27 maggio 2014 RI 1 è stato visitato dal PD dr. med. __________, stv. Klinikdirektor, Facharzt für Plastische, Aestetische und Rekonstruktive Chirurgie und Facharzt für Handchirurgie, della Klinik für Plastische Chirurgie und Handchirurgie dell'Universitätspital di __________, il quale, nella relativa perizia del 15 gennaio 2015, dopo aver sottolineato che "uns zur Verfügung stehenden medizinischen Berichte das Unfallereignis an der Hand nicht vollständig dokumentieren, d.h. erst ab Januar 2000 vorhanden sind, zum Zeitpunkt, als sich der Patient am Knie verletzte" e che "Im Weiteren werde ich nur die Akten erwähnen, die die Handproblematik betreffen. Die Akten, die sich auf das Knie beziehen, sind nicht Teil dieses Gutachten. (…)", ha posto la seguente diagnosi (mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit): "Kraft- und Sensibilitätsminderung Hand rechts bei Zustand nach Verletzung Nervus medianus rechts am proximalen Unterarm. Epicondylitis humeri medialis rechts, Schulterarthrose rechts, Kniearthrose rechts; Rückenschmerzen. Depression". Il perito ha poi specificato, con epresso riferimento allo stato della mano destra, rispetto al 2005, che "Leider liegen nicht alle Berichte vor, aber was wir in den vorhandenen Unterlagen finden können, ist nur eine Epicondylitis humeri medialis Ellenbogen rechts aufgetreten, diese hat eine Reduktion der Belastbarkeit und der Kraft nach sich gezogen".
Con espresso riferimento alla causalità naturale, il perito ha rilevato quanto segue: "Die Kniebeschwerden stehen mit Sicherheit in Zusammenhang mit dem Unfall vom 15.1.2000. In Bezug auf die Rückenbeschwerden kann ich mich nicht festlegen; die Schulterbeschwerden stehen nicht in Zusammenhang mit dem Unfall vom 7.12.1987. Die Epicondylitis humeri medialis Ellenbogen rechts steht teilweise in Zusammenhang mit dem Unfall vom 7.12.1987. Diese Diagnose ist deutlich seltener als die Epicondylitis humeri lateralis. Die Epidemiologie zeigt, dass Männer häufiger betroffen sind als Frauen, dies in der 4. od. 5. Dekade und häufiger auf der dominanten Seite. Aus diesem Grund denke ich, dass es sich mind. zur Hälfte um eine degenerative Problematik handelt und die andere Hälfte wurde durch die geschwächte und vernarbte Beugemuskulatur begünstigt. Deshalb steht die Epicondylitis humeri medialis zu 50% höchst-wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem Unfall vom 7.12.1987." Dopo essersi espresso in merito all'"Arbeitsunfähigkeit und Zumutbarkeit" e all'"Heilbehandlung", il perito ha concluso che: "Meiner Meinung nach müsste für eine globale Evaluation der Restzumutbarkeit ein multidisziplinäres Gutachten durchgeführt werden, d.h. handchirurgisch, orthopädisch, rheuma-tologisch und psychiatrisch, um das Gewicht der verschiedenen Problematiken besser beurteilen zu können. Betreffend die rechte Hand ist die Prognose ungünstig. Wenn der Patient keine konsequente Therapie durchführt, ist betreffend die Epicondylitis humeri medians eine Verschlechterung zu erwarten. Die Sensibilität und Beweglichkeit der Hand wird dadurch nicht beeinträchtigt, aber die Kraft." (doc. M 68; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Nel parere medico del 10 febbraio 2015 il dr. med. __________ ha osservato che: "Jetzt liegt ein Gutachten der Klinik für Plastische Chirurgie und Handchirurgie des USZ, datiert vom 15.1.2015 vor. Ich habe dieses Gutachten, das sich ausschliesslich mit der Situation an der rechten Hand und am rechten Vorderarm befasst überprüft. (…). Die Unfallkausalität dieser medialen Epicondylitis wird im Gutachten mit maximal 50% beurteilt. (…). Dies aufgrund der Tatsache, dass solche Epicondylitiden auch ohne vorgängige Unfaller-eignisse in der Altersgruppe des Versicherten und insbesondere bei Männern auf rein krankhaft degenerativer Basis bekannt sind, andererseits wird im Gutachten darauf hinge-wiesen, dass aufgrund der muskulären Verletzungen, die der Versicherte anlässlich des Unfalls von 1987 erlitten hat, eine muskuläre Vernarbung und damit Verkürzung der Beu-gemuskulatur aufweist, was wiederum klar das Auftreten einer medialen Epicondylitis begünstigt. Ich zweifle allerdings an dieser zweiten Entstehungsmöglichkeit, nachdem trotz seit 1987 bestehender muskulärer Verkürzung der Beugemuskulatur nicht viel früher eine entsprechende Symptomatik im Sinne einer Epicondylitis medialis äufgetreten ist. Zusammenfassend komme ich zum Schluss, dass die natürliche Kausalität in Bezug auf das Ereignis von 1987 nur mit dem Beweisgrad der Möglichkeit gegeben ist. Bezüglich Nerven-ausfallssymptomatik im Bereiche der rechten Hand hat sich zwischenzeitlich seit Renten-beginn 2005 keine Verschlimmerung eingestellt. (…). Zusätzlich zu der vorgängig genannten Symptomatik ist es zwischenzeitlich aber auch zu einer schmerzhaften - und die Beweglichkeit des Schultergelenkes einschränkenden Periarthritis humero-scapularis gekommen, die eindeutig nicht in natürlichen Kausalzusammenhang mit dem Unfallereignis von 1987 zu stellen ist sondern als krankhaft degenerativ betrachtet werden muss und den Einsatz des rechten Armes zusätzlich behindert. Dasselbe gilt für die geklagten Cervicalgien. Zusammengefasst ergibt sich aus der Kumulation der bekannten Verletzungsfolgen, die auf das Ereignis von 1987 zurückzuführen sind und die zusätzlich neu hinzugekommenen und überwiegend wahrscheinlich krankhaft degenerativen Veränderungen im Sinne einer Epicondylitis medialis humeri rechts und einer rechtsseitigen Periarthritis humero-scapularis rechts gesamthaft eine Verschlechterung der Funktionsfähigkeit des rechten Armes, wobei aber diese Verschlechterung nicht auf die Unfallfolgen von 1987 zurückzuführen sind son-dern viel eher krankhaft degenerativ verursacht werden. Eine unfallkausale Verschlechterung erachte ich nur möglicherweise als gegeben, sofern man die Epicondylitis medialis humeri als sekundär unfallkausal betrachten würde. Die Gutachter schätzen die Kausalität bei 50% ein (…). Das Tätigkeitsprofil, (…), ist für mich nachvollziehbar. " (doc. M 69; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Il 14 aprile 2015 il dr. med. __________ ha contestato la conclusione a cui è giunto il medico di fiducia dell'CO 1 (ovvero che l'epicondilite mediale è di origine degenerativa) "in quanto RI 1 non ha più svolto alcuna attività con l'arto destro ma ha avuto come noxa patogena originante, lo status muscolo fibrotico creatosi nel post infortunio e inoltre, dall'insorgenza dei problemi al gomito il paziente ha effettuato numerose terapie compresi interventi di toeletta chirurgica e ultimamente anche cicli di terapia infiltrativa ma senza risolvere il problema e pertanto la situazione al momento, escludendo eventuali proposte chirurgiche, è da considerarsi cronicizzata e che questo stato di infiammazione cronicizzata a livello del gomito (…) ed è sufficiente uno squilibrio di questo tipo a condizionare un'ascesa a cascata inversa della sindrome dolorosa. (…) Questo squilibrio chiaramente si riflette su tutta la dinamica funzionale del cingolo scapolare e cervicale e se esistono contratture da una parte, l'organismo cerca di compensare con controtrazioni dall'altra parte. Il voler considerare tutto ciò degenerativo in un paziente che dopo l'infortunio ha risparmiato muscoli e articolazioni, appare secondario all'ipotesi che siano queste limitazioni da considerare come postumi di tale infortunio. Oltretutto, come nei precedenti rapporti, viene dimenticata (…) ginocchio destro con ricostruzione plastica del legamento crociato anteriore che (…) presentava e presenta tuttora un importante problema biomeccanico oggettivo (…). Pertanto tra esiti al ginocchio destro e arto superiore destro, lo status si arricchiva di problemi biomeccanici posturali che hanno concausalmente contribuito a indurre uno stato di contrattura miofasciale che si è generalizzata. (…) il peggioramento è ben evidente ed è solo da quantizzare percentualmente con una valutazione (…) che tenga conto dell'arto superiore e anche dell'arto inferiore e di ciò che si è destabilizzato in seguito a questi esiti cronicizzati." (doc. M 70; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Il 17 aprile 2015 anche il dr. med. __________ ha contestato la precitata conclusione a cui è giunto il medico di fiducia dell'CO 1, sottolineando che: "In quanto alla faccenda dell'epicondilite radiale destro per me è chiaro che si tratta di un problema dipendente dall'infortunio e non dall'età per il semplice fatto che il paziente in tutti questi anni, ma innanzitutto negli ultimi anni, non ha più potuto fare lavori o altre attività stressando il braccio. li fatto che senza adeguato stress, sforzo o trauma abbia sviluppato in un braccio neurologicamente già gravemente pregiudicato una epicondilite radiale si spiega soltanto per il fatto del loco di minore resistenza ossia perché la situazione neuromotoria del braccio sinistro si trovava pregiudicato in una situazione di continuo disbalancio. Normalmente una epicondilite radiale si sviluppa dopo delle attività di sforzi ripetuti e più o meno intensi che rendono dopo necessaria l'abbandono di queste attività almeno temporaneamente. Il paziente non può abbandonare nessuna particolare attività causante l'epicondilite perché non li faceva già. Nello scritto del Dr. med. __________ si parla soltanto dell'arto superiore destro e non della situazione post traumatico del ginocchio destro (infortunio del 15.01.2000). Vi è attualmente un chiaro peggioramento della situazione del ginocchio destro che si esprime in zoppie, insicurezza deambulando con cadute (già avvenute) e recidivanti dolori locali." (doc. M 71; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
L'11 maggio 2015 anche il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale ed esperto di medicina sportiva, ha ritenuto l'infortunio del 1987 causale alla sintomatologia di "epitrocleite gomito dx recidivante e resistente alla terapia conservativa" ("Questa problematica ben spiega l'insorgenza tardiva di un'epitrocleite che è molto più rara dell'epicondilite classica, che parla quindi per una causa dovuta alle problematiche in seguito all'infortunio"; doc. M 72; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Nel parere medico del 16 giugno 2015 il dr. med. __________ ha osservato che: "Insbesondere die Stellungnahme von Dr. __________ vermag insofern zu überzeugen, dass bezüglich des rechten Arms tatsächlich eine Verschlimmerung eingetreten ist. Ich habe diese Verschlimmerung nicht verneint, aber lediglich darauf hingewiesen, dass die mediale Epicondylitis zu einer zusätzlichen Behinderung führt. Aufgrund der gutachterlichen Beurteilung im __________ wurde die diesbezügliche Unfallkausalität mit 50% bezeichnet, was für mich einem Beweisgrad der Möglichkeit entspricht. (…). Die in den Arztberichten festgehaltene Vermutung, die ebenfalls behindernden Schulterbe-schwerden seien aufgrund kaskadenartiger Veränderungen ebenfalls auf die Situation des rechten Vorderarms zurückzuführen, erscheint mirals weither geholt und eher als Konstrukt, insbesondere da dieser rechte Arm gemäss diesen Arztberichten weitgehend funktionslos ist. (…). Bezüglich des Kniegelenks habe ich mich nach den Angaben von Dr. __________ in seinem Bericht vom 13.01.2014 gerichtet, in welchem er unter anderem festhält, dass die gegenwärtige Berentung bezüglich des Kniegelenks ausreichend sei (…). Es bleibt noch zu bemerken, dass der Zustand des rechten Kniegelenks nicht stationär ist und dass sich an diesem Kniegelenk eine posttraumatische Arthrose entwickelt, die im weiteren Verlauf progredient werden dürfte und die Behinderung verstärken könnte." (doc. M 76; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Il 20 maggio 2015 RI 1 si è sottoposto ad un'ecografia del polso destro. Nel relativo referto di medesima data, il dr. med. __________, specialista FMH in radiologia medica, ha posto le seguenti conclusioni: "Nervo mediano : non compressione a livello del polso. Compressione del Nervo che risulta compresso a livello della cicatrice dell'avanbraccio. Rizartrosi ed ispessimento della puleggia in V1 (dito a scatto)." (doc. M 75; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Il 23 giugno 2015 il dr. med. __________ ha puntualizzato che la precitata ecografia "segnala che coesiste anche una compressione del nervo mediano a livello cicatrice avambraccio dx, rizoartrosi ed ispessimento della puleggia in V1 (Pollice a scatto) che peggiorano la capacità lavorativa residua con diminuzione della forza prensile." (doc. M 73 e 74; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Nel parere medico dell'11 agosto 2015 il dr. med. __________ - dopo aver ricordato i contenuti degli scritti del 17 aprile 2015 del dr. med. __________ (doc. M 71), del 13 maggio 2015 (recte: 12 maggio 2015) del rappresentante dell'assicurato (doc. A 57) e del 23 giugno 2015 del dr. med. __________ (doc. M 73 e 74) - ha osservato che: "Diese zuvor genannten ärztlichen Feststellungen belegen aus meiner Sicht wohl eine Verschlechterung des Zustandes am rechten Arm. Dies im Sinne der zusätzlichen Diagnosen einer Epitrochleitis und einer Entrapment-Neuropathie des Nervus medianus im ehemaligen Narbenbereich. Da aber bereits zu einem viel früheren Zeitpunkt ebenfalls von den involvierten Ärzten bescheinigt wurde, dass der rechte Arm aufgrund der unfallbedingten muskulären und neumlogischen Ausfälle praktisch nicht mehr funktionsfähig und damit für Arbeiten nicht einsatzfähig sei, ändert diese Verschlimmerung die Einsatzfähigkeit des Armes nicht oder nur minimal. Zusätzlich wird die rechtsseitige Schultersymptomatik im Sinne einer PHS von den behandelnden Ärzten als zusätzliche Folge der 1987 erfolgten rechtsseitigen Vorderarmverletzung interpretiert. Es wird von einer kaskadenförmigen, vom Vorderarm ausgehenden Beeinflussung auf das Ellbogengelenk und das Schultergelenk gesprochen. Eine nachvollziehbare medizinisch-wissenschaftliche Begründung fehlt. Es ist überwiegend wahrscheinlich davon auszugehen, dass es sich bei der zur Diskussion stehenden Schultersymptomatik um ein degeneratives Geschehen handelt, wie es in der Altersgruppe des Versicherten auch ohne Traumatisierung und ohne mittelbare Beeinflussung durch Unfallfolgen häufig anzutreffen ist. Dazu sei wiederum erwähnt, dass bereits zu einem früheren Zeitpunkt von einer praktisch vollständigen Unbrauchbarkeit des rechten Arms gesprochen wurde, aufgrund der initialen Verletzungsmuster am Vorderarm, und dass aus diesem Grunde die bestehenden Schulterschmerzen bezüglich Einsatzfähigkeit des rechten Armes zu vernachlässigen sind. Was das rechte Kniegelenk betrifft, verweise ich auf die eingehende Beurteilung durch Dr. __________ vom 10.01.2014. Er weist darauf hin, dass aufgrund einer posttraumatisch verursachten Patella passa (wahrscheinlich aufgrund der dortigen Transplantentnahme) eine Einschränkung der Flexionsfähigkeit auf 120° bestehe und dass daneben chronische Schmerzen bestehen. Eine kürzlich durchgeführte MRI-Untersuchung zeige zudem eine intakte Gelenkknorpelsituation. Rein vom Knie her gesehen, sei die gegenwärtige Berentung von 55% gerechtfertigt. Des Weiteren wird über chronische lumbo-spondylogene Schmerzen geklagt. Von den behandelnden Ärzten werden diese aufgrund des offenbar chronischen Hinkganges interpretiert und damit als unfallkausal beurteilt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Versicherte bereits vor dem Ereignis vom 15.01.2000 über lumbo-spondylogene Schmerzen geklagt hat und es sei darauf hingewiesen, dass bezüglich hinkenden Ganges und Beinlängendifferenzen reichlich Literatur besteht. Es wird in dieser Literatur darauf hingewiesen, dass wohl Fehlbelastungen im lumbo-sakralen Übergangsbereich resultieren können, dass diese aber praktisch immer temporär begrenzt sind und dadurch bedingte Spätfolgen nicht signifikant nachweisbar sind. Aufgrund all dieser zuvor festgehaltenen Befunde und Überlegungen komme ich zum Schluss, dass vorliegend wohl, insbesondere den rechten Arm betreffend, von einer Verschlimmerung auszugehen ist, dass Anteile davon möglicherweise in einem natürlichen Kausalzusammenhang zu den Unfallfolgen bezüglich des Ereignisses von 1987 stehen, dass diese objektivierabren Verschlechterungen aber nicht zu einer zusätzlichen funktionellen Beeinträchtigung des rechten Arms führen, da dieser auch zuvor kaum einsatzfähig gewesen ist." (doc. M 77; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Il 23 dicembre 2013 (recte: 2015) il dr. med. __________ ha ribadito la propria posizione volta all'aumento del grado di rendita a favore del suo paziente, puntualizzando, tra l'altro, che "i disturbi a cascata esistono in quanto l'essere umano è costituito da sistemi fisici aperti e non chiusi e autonomi, si ricorda la "sindrome spalla mano". (…)". (doc. M 78; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
2.12. Nel caso di specie, tutto ben considerato, il TCA non può confermare la decisione dell’amministrazione di ritenere in sostanza che "il peggioramento dello stato di salute dell'assicurato può essere solo possibilmente posto in relazione causale con i sinistri presi a carico dell'assicuratore, essendo più probabile l'origine degenerativa di tali patologie. Dal punto di vista assicurativo infortunistico non si è dunque in presenza di un sensibile e oggettivabile peggioramento dello stato di salute. Non si giustifica pertanto un aumento della rendita." (cfr. doc. A allegato al gravame). In effetti, riguardo alla questione di sapere a quale causa imputare i disturbi (al ginocchio destro, al gomito destro, la periartrite scapolo-omerale, le cervicalgie, le ernie discali) denunciati dall’insorgente (e, di conseguenza, a quella inerente la sua capacità lavorativa), agli atti di causa figurano certificazioni specialistiche contraddittorie che non gli consentono di decidere con la necessaria tranquillità.
Al proposito, occorre constatare che, secondo il dr. med. __________, i disturbi ("rechtsseitige Schultersymptomatik" e "lumbo-spondylogene Schmerzen") che presenta il ricorrente - fatta eccezione per il ginocchio destro (per il quale ritiene giustificata l'attuale rendita del 55%) e per la "Epitrochleitis und einer Entrapment-Neuropathie des Nervus medianus im ehemaligen Narbenbereich" (che, a sua mente, presenta una causalità naturale solo possibile con l'infortunio del 1987) derivano da alterazioni degenerative localizzate, le quali non costituiscono però una conseguenza naturale degli infortuni assicurati (7 dicembre 1987 e 15 gennaio 2000). In ogni caso, non ravvisa un'ulteriore limitazione funzionale del braccio destro, dal momento che già prima esso non veniva praticamente utilizzato. Pertanto, a suo avviso, a fronte del solo stato di salute infortunistico, la situazione dell'insorgente è rimasta invariata.
D’altro canto, va rilevato che il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale e interna, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e della mano, il dr. med. __________, medico chirurgo e specialista FMH in reumatologia, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ed esperto di medicina sportiva e il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale ed esperto di medicina sportiva, hanno sostenuto, ognuno con argomentazioni dettagliate con espresso riferimento ai dolori che rientrano nella propria specialità, che i disturbi (al ginocchio destro, al gomito destro, la periartrite scapolo-omerale, le cervicalgie, le ernie discali) correlano invece con i postumi residuali dei danni alla salute riportato in occasione degli infortuni del 7 dicembre 1987 e del 15 gennaio 2000, ammettendo che, tenuto conto delle sequele infortunistiche, la capacità lavorativa residua dell'assicurato è peggiorata.
Va inoltre osservato che agli atti figura pure la valutazione del 15 gennaio 2015 allestita dal PD dr. med. __________, stv. Klinikdirektor, Facharzt für Plastische, Aestetische und Rekonstruktive Chirurgie und Facharzt für Handchirurgie, della Klinik für Plastische Chirurgie und Handchirurgie dell'Universitätspital di __________ - che tuttavia non aveva a disposizione tutti gli atti dell'incarto (cfr. "uns zur Verfügung stehenden medizinischen Berichte das Unfallereignis an der Hand nicht vollständig dokumentieren, d.h. erst ab Januar 2000 vorhanden sind, zum Zeitpunkt, als sich der Patient am Knie verletzte" e che "Im Weiteren werde ich nur die Akten erwähnen, die die Handproblematik betreffen. Die Akten, die sich auf das Knie beziehen, sind nicht Teil dieses Gutachten. (…)" ) - il quale ha accertato che l'epicondelite omero mediale del gomito destro ha tratto seco una riduzione della caricabilità e della forza dell'arto superiore in questione, si è espresso - senza tuttavia aver a disposizione, giova ribadirlo, tutti gli atti dell'incarto - in merito alla causalità naturale dei disturbi (ginocchio, gomito, scapola) lamentati dall'assicurato (fatta eccezione per i dolori alla schiena) ed in merito all'incapacità lavorativa ed all'esigibilità, queste ultime con esclusivo riferimento alla problematica dell'arto superiore destro (cfr. "Zu erwähnen ist, dass die Kniebeschwerden zusätzlich zu berücksichtigen sind und diese das grösste Problem darstellen. Diese müssten separat beurteilt werden."), per poi concludere che: "Meiner Meinung nach müsste für eine globale Evaluation der Restzumutbarkeit ein multidisziplinäres Gutachten durchgeführt werden, d.h. handchirurgisch, orthopädisch, rheumatologisch und psychiatrisch, um das Gewicht der verschiedenen Problematiken besser beurteilen zu können. Betreffend die rechte Hand ist die Prognose ungünstig. Wenn der Patient keine konsequente Therapie durchführt, ist betreffend die Epicondylitis humeri medians eine Verschlechterung zu erwarten. Die Sensibilität und Beweglichkeit der Hand wird dadurch nicht beeinträchtigt, aber die Kraft." (doc. M 68).
Il TCA rileva altresì che, come peraltro già riportato in narrativa (cfr. consid. 1.2 e 1.5), l'CO 1 ha concluso la convenzione transattiva del 12 giugno 2006 mediante la quale l'assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 50% a decorrere dal 1° maggio 2005 (cfr. allegato di risposta a pag. 8: "Vale per contro la pena di riallacciarsi alla procedura AI, nell'ambito della quale sono state eseguite le perizie pluridisciplinari del 2000 (SAM), del 2005 (SAM), del 2008 (SAM) e del 2013 (SMR), e dalla quale emerge con chiarezza che lo stato di salute dell'assicurato non ha subito peggioramenti, rispetto al momento in cui è stata fissata/adeguata per l'ultima volta la rendita LAINF. (…), si rammenta che nel calcolo della rendita LAINF, era stato dapprima considerato un grado di invalidità del 38% (decisione LAINF 02.05.2005), fondato in buona sostanza sulla perizia 2005 del Sam, oltre che sugli accertamenti del dr. __________ (…). Soltanto a seguito dell'opposizione di controparte e della decisione AI 11.10.2005 di attribuzione di una 1/2 rendita (con grado di invalidità del 50%), è stata sottoscritta la convenzione 25.05/12.06.2006 (…) con la quale all'assicurato è stato riconosciuto anche in ambito LAINF un grado di invalidità del 50%") e che, con comunicazione del 23 novembre 2009, ha adeguato la rendita LAINF, fissandone il grado al 55%, dopo aver preso atto della decisione su opposizione del 3 marzo 2009 con cui l'UAI che, a fronte di un grado di invalidità del 55% da ricondurre al peggioramento dello stato di salute verificatosi nel maggio 2007 accertato mediante la perizia pluridisciplinare in ambito psichiatrico, neurologico e reumatologico del 31 marzo 2008 del SAM, aveva confermato il diritto dell'assicurato a mezza rendita (cfr. decisione su opposizione avversata a pag. 1: "In esito agli accertamenti svolti nell'ambito della procedura AI, è stato riconosciuto un aggravamento del 5% del grado di invalidità. Con comunicazione 23.11.2009 l'assicuratore ha pertanto adeguato la rendita LAINF fissandone il grado al 55%"; doc. A; cfr. altresì allegato di risposta a pag. 9: "Di conseguenza in ambito AI è stata confermata la 1/2 rendita (con grado di invalidità del 55%), mentre in ambito LAINF, sulla scorta di tale grado di invalidità, a far stato dal 2007 la rendita di invalidità è stata aumentata dal 50% al 55%. Per fare questo, nuovamente, l'assicuratore si è fondato sugli accertamenti medici dell'AI". A seguito di una successiva revisione d'ufficio dell'AI, il SMR ha ritenuto ancora vincolante le esigibilità poste nella perizia SAM 2008. L''UAI ha dunque emesso la decisione AI 13.03.2013 ritenendo immutato il diritto alla rendita, in assenza di un sostanziale peggioramento dello stato di salute. Dunque, sulla scorta degli accertamenti svolti dall'AI, è incontestabile che dal 2007 fino al 2013 non sono stati riscontrati dei sensibili e duraturi peggioramenti nello stato di salute dell'assicurato"). Sinora l'assicuratore resistente si è quindi sostanzialmente basato sugli accertamenti medici ed economici dell'UAI. Dopo che il patrocinatore di CO 1 ha chiesto nell'allegato di risposta il richiamo dall'UAI l'intero incarto AI che riguarda l'insorgente (doc. V), in data 15 novembre 2016 l'avv. RA 2 ha versato agli atti il progetto di decisione del 18 ottobre 2016 con cui l'UAI, aveva preannunciato al ricorrente che, in assenza di una modifica dello stato di salute con impatto sulla capacità lavorativa residua, avrebbe confermato il grado di invalidità del 55% che giustificava l'ulteriore diritto a mezza rendita, così come versata sino ad allora (doc. XI+1). In data 21 dicembre 2016 il TCA ha richiamato l'incarto AI completo riguardante l'insorgente, che è stato versato agli atti dall'UAI in data 5 gennaio 2017 (doc. XV e doc. XVI). In data 10 gennaio 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine scadente il 30 gennaio 2017 per visionare l'incarto AI e presentare osservazioni scritte in merito (doc. XVII). A tutt'oggi, non sono pervenute osservazioni a questo Tribunale.
Fatta questa precisazione, è solo consultando l'incarto AI completo che il TCA è venuto a conoscenza del fatto che il 22 dicembre 2016 l'UAI - su richiesta del medico SMR (dr. med. __________) del 21 novembre 2016 (incarto AI: pag. 837 e 838) - ha conferito mandato, come indicato dal sistema informatico SuisseMED@P (incarto AI: pag. 832), al SAM di __________ di allestire una perizia pluridisciplinare nei seguenti ambiti: medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia, e reumatologia (incarto AI: pag. 832-836, 840-841). L'entrata al SAM dell'assicurato è stata fissata al 23 febbraio 2017 (incarto AI: pag. 842).
Da notare che i problemi psichiatrici di cui soffre l'assicurato non risultano essere in relazione causale naturale con gli infortuni del 7 dicembre 1987 e del 15 gennaio 2000. Tant'è che questo aspetto non è contestato in questa sede.
In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.2).
2.13. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha in sostanza fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere di un proprio medico consulente (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2), ritenuto come al parere del consulente esterno non può essere attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.10) già solo per il fatto che il perito non aveva a disposizione, per sua stessa ammissione, tutti gli atti dell'incarto.
2.14. Per le ragioni già esposte al considerando 2.12, si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché, fondandosi - come sempre fatto sinora (cfr. consid. 2.12) - sugli accertamenti medici dell'UAI (ed, in particolare, sulle risultanze dell'ultima perizia del SAM, che - stante quanto precede (cfr. consid. 2.12) - dovrebbe essere attualmente già in fase di allestimento), disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire, da una parte, se i disturbi denunciati dall’insorgente (al ginocchio destro, all'arto superiore destro, la periartrite scapolo-omerale, le cervicalgie, le ernie discali; esclusi i problemi psichiatrici di cui soffre che, come già rilevato al consid. 2.12, non risultano essere in relazione causale naturale con gli infortuni del 7 dicembre 1987 e del 15 gennaio 2000) - sono imputabili ad un peggioramento dello stato di salute in relazione causale naturale con gli infortuni in questione e, dall’altra, il grado di capacità lavorativa a fronte dell'eventuale riscontrato peggioramento dei soli postumi residuali di tali eventi. Sulla scorta delle relative risultanze, la CO 1 sarà poi chiamata a definire il diritto alle prestazioni e, quindi, a emanare una nuova decisione formale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti