Incarto n. 35.2016.106
mm
Lugano 10 aprile 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 ottobre 2016 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 luglio 2007, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di lavoratore edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolato su un muro e ha battuto l’addome e la spalla sinistra, riportando, secondo il rapporto 13 luglio 2007 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, contusioni alla spalla e all’emicostato sinistro (doc. 2).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. La vertenza sub judice trae origine dalla sentenza 8C_517/2012 del 1° novembre 2012, mediante la quale il Tribunale federale, annullata la pronunzia cantonale 35.2008.69 del 5 febbraio 2009, ha rinviato gli atti all’CO 1 affinché ordinasse una perizia esterna per chiarire l’eziologia dei disturbi ancora accusati dall’assicurato in coincidenza con la chiusura del caso (fine febbraio 2008) (cfr. doc. 135).
Dando seguito a quanto ordinato dall’Alta Corte, l’amministrazione ha disposto una perizia esterna ex art. 44 LPGA, affidandone l’esecuzione al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. 157).
Il perito amministrativo ha consegnato il proprio referto in data 28 gennaio 2016 (doc. 170).
1.3. Con decisione formale dell’11 aprile 2016, l’assicuratore LAINF ha confermato l’estinzione del diritto alle prestazioni a far tempo dal 1° marzo 2008, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in nesso di causalità naturale con l’evento traumatico del luglio 2007 (doc. 173).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 178 e 180), in 26 ottobre 2016, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 181).
1.4. Con tempestivo ricorso del 25 novembre 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, la condanna dell’CO 1 a riconoscergli le prestazioni di legge sino al 31 dicembre 2009 e, in via subordinata, il rinvio degli atti per complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente contesta che al rapporto peritale allestito dal dott. __________ possa essere attribuito pieno valore probatorio, e ciò alla luce delle considerazioni critiche espresse nel frattempo dal dott. __________ (cfr. doc. I, p. 3: “Queste conclusioni del Dr. __________ si fondano sul fatto che le valutazioni del Dr. __________ non considerano sufficientemente la possibilità (altrettanto plausibile) che la presenza di parecchio liquido e/o ematoma riscontrati nello spazio peritendineo con sonografia del 17.7.2007 (5 giorni dopo l’infortunio), nonché le alterazioni emerse nelle risonanze magnetiche, siano causate da aderenze formatesi tra la guaina del tendine e il periosto zona d’ancoraggio del percorso nel solco intertubercolare del tendine del caput longus del bicipite, ovvero in relazione causale diretta con la contusione di cui all’infortunio in parola. La scomparsa di questi dolori dopo l’intervento del 5.11.2009 (pure rilevata ed ammessa dal Dr. __________) è ulteriore dimostrazione di una alterazione non del tendine, ma della guaina e delle sue inserzioni a livello del periosto, ergo – secondo il Dr. __________ – riconducibile all’infortunio. Giova qui rilevare come le conclusioni del Dr. __________ circa l’estinzione del nesso causale in un momento successivo all’intervento del 5.11.2009 siano coerenti con le conclusioni formulate a titolo subordinato dal Dr. __________ secondo cui il nesso di causalità si sarebbe estinto per la fine del mese di dicembre 2009.”).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 12 gennaio 2017, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VII).
1.7. Il 9 febbraio 2017, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a prendere posizione sul contenuto del rapporto 6 settembre 2016 del dott. Simoni (doc. IX).
La risposta del perito amministrativo è pervenuta in data 22 febbraio 2017 (doc. X).
L’assicuratore convenuto ha formulato le proprie osservazioni il 2 marzo 2017 (doc. XII), mentre l’assicurato lo ha fatto in data 13 marzo 2017 (doc. XIII).
in diritto
2.1. L’oggetto litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 1° marzo 2008, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Nella concreta evenienza, dando seguito a quanto ordinato dal TF, il quale aveva ritenuto che la documentazione medica a disposizione non consentisse di dimostrare, con il grado di verosimiglianza preponderante richiesto, l’estinzione del nesso di causalità tra i disturbi e l’evento traumatico del luglio 2007, l’CO 1 ha ordinato una perizia esterna a cura del chirurgo ortopedico dott. __________ (cfr. doc.157).
Dopo aver ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (cfr. doc. 170, p. 1-5) e averne descritto lo status clinico e radiologico (cfr. doc. 170, p. 6-7), l’esperto amministrativo ha diagnosticato un deficit della mobilità al di sopra dell’orizzontale, diminuzione della forza e della resistenza agli sforzi spalla sinistra in presenza di uno stato dopo artroscopia, tenotomia del capolungo del bicipite, débridement del cercine glenoideo, débridement di una lesione sul versante superiore della cuffia dei rotatori e della superficie ossea, acromioplastica anteriore il 5.11.2009, uno stato dopo evento infortunistico con coinvolgimento della spalla sinistra il 12.7.2007, con successivi disturbi focalizzati in corrispondenza del tendine capolungo del bicipite, regrediti in seguito all’intervento del 5.11.2009 e uno stato dopo pregressa lesione del cercine glenoideo e della componente ossea della glena (lesione di Bankart) antecedenti all’evento del 12.7.2007 (doc. 170, p. 10 e 12).
Per quanto qui d’interesse, il dott. __________ ha dichiarato che le alterazioni flogistiche in sede antero-laterale, la tumefazione delle parti molli, l’edema sottocondrale a livello del tubercolo maggiore evidenziati dalla RMN del 23 agosto 2007, come pure il liquido riscontrato lungo il capolungo del bicipite all’esame ecografico del 17 luglio 2007, costituivano una probabile conseguenza del trauma occorso il 12 luglio 2007. Per contro, le alterazioni della cuffia rotatoria, il quadro artrosico acromio-clavicolare con impingement e i postumi residuali della lesione di Bankart vanno ritenuti in nesso causale con il succitato sinistro soltanto a titolo di possibilità (doc. 170, risposta al quesito n. 2).
Il perito ha quindi sostenuto che l’infortunio in questione ha comportato un peggioramento temporaneo dello stato preesistente a livello della spalla sinistra, con lo status quo sine raggiunto a decorrere dal 1° marzo 2008 (doc. 170, risposta ai quesiti n. 3 e 4).
D’altra parte, il dott. __________ ha segnalato l’esistenza d’incongruenze nella descrizione della dinamica dell’evento che ha visto vittima RI 1. In particolare, a partire da marzo 2012, negli atti non figura più la nozione di “scivolamento” e ha trovato invece spazio quella di “strattone” (si veda il rapporto 6 marzo 2012 del dott. __________ – doc. 125b, p. 1: “Il 12 luglio 2007, dopo aver terminato di gettare un muro in cemento armato, unitamente ad un compagno, il paziente si appresta a ritirare gli attrezzi di lavoro usati. Il compagno lo precedeva reggendo l’ago del vibratore mentre il paziente lo seguiva reggendo il motore del vibratore del peso di circa kg. 12. Il collega è successivamente inciampato strattonando il paziente, il quale ha perso l’equilibrio …” – il corsivo è del redattore).
Egli ha quindi sostenuto che se, dal punto di vista amministrativo, ci si fondasse sulla versione fornita in un secondo tempo, “…, in considerazione del tenore del rapporto del dr. __________ del 19.11.2010, una chiusura del caso senza postumi (scomparsa delle fitte dolorose) indennizzabili potrebbe ragionevolmente venir presa in considerazione 4-6 settimane dopo la tenotomia del capolungo del bicipite effettuata il 5.11.2009.” (doc. 170, p. 1).
Per maggiore comprensione, va precisato che il dott. Gehri, nel citato suo referto, aveva spiegato che un trauma con contusione diretta della spalla non è atto a causare una lesione Slap, mentre lo sarebbe, segnatamente, un trauma di trazione all’arto superiore (cfr. doc. 99, p. 2).
Con la decisione formale dell’11 aprile 2016, l’assicuratore convenuto ha fatto proprie le conclusioni del dott. __________, dichiarando pertanto estinto il proprio obbligo a prestazioni a partire dal 1° marzo 2008, data a partire dalla quale l’insorgente è reputato aver raggiunto lo status quo sine a margine del sinistro del 12 luglio 2007 (cfr. doc. 173).
Privatamente interpellato dall’assicurato, con apprezzamento del 6 settembre 2016, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia e medicina generale, è invece pervenuto alla conclusione che “… l’estinzione del nesso di causalità può essere considerata solo dopo l’avvenuto intervento operatorio del 5.11.2009.”. A sostegno del suo parere, egli ha argomentato segnatamente che “tenuto conto essersi consumata una contusione diretta e del fatto che la prima sonografia dimostrò la presenza di parecchio liquido e/o ematoma nello spazio peritendineo, nonché la circostanza secondo cui tutte le risonanze magnetiche dimostrarono comunque alterazioni, benché plausibili che radiologicamente potrebbero essere riconducibili a tendinite, in ugual misura non si può escludere che, clinicamente, potrebbero essere anche causate da aderenze formatesi fra la guaina del tendine ed il periosto zona di ancoraggio del percorso nel solco intertubercolare del tendine del caput longus del bicipite e pertanto in diretta connessione con la contusione diretta avvenuta nell’infortunio in causa o anche dalla contusione delle terminazioni nervose con componente cicatriziale della guaina del tendine e sugli ancoraggi delle fissazioni nel solco e non alterazione diretta dello stesso (se la guaina del tendine è alterata forma indubbiamente dei versamenti lungo il percorso del tendine stesso). Inoltre, la scomparsa di questi dolori – accertati e menzionati da tutti gli attori che hanno esaminato il paziente – dopo l’intervento del 5.11.2009 risultano più che eclatanti quale dimostrazione di una alterazione non del tendine medesimo ma della sua guaina e sue inserzioni a livello del periosto nel solco intertubercolare dell’omero sinistro dopo trauma diretto in questa sede con sintomatologia che si è prolungata nel tempo fino all’intervento di tenotomia del 2009. Or dunque la posizione di CO 1 non risulta obiettiva se non tiene conto delle circostanze sopra illustrate; in sostanza non si può parlare di peggioramento temporaneo poiché qui si è confrontati con un problema diretto a livello della guaina, inserzione della guaina, caput longus del bicipite derivante dal trauma, tanto è vero che la sintomatologia è sempre stata presente sino all’intervento di tenotomia.” (doc. 185 – il corsivo è del redattore).
In corso di causa, Questo Tribunale ha invitato il dott. __________ a esprimersi sul contenuto dell’apprezzamento elaborato nel frattempo dal dott. __________ (cfr. doc. IX).
Questo in particolare il tenore della risposta che egli ha fornito in data 20 febbraio 2017:
" (…).
Dopo un riscontro ecografico iniziale di “parecchio liquido nel capolungo del bicipite” (dr. __________ 17.7.2007), l’esame di risonanza magnetica eseguito il 23.08.2007 (6 settimane circa dopo l’evento) ha documentato in particolare la normalità del tendine del capolungo del bicipite con unicamente una minima peri-tendinite nel contesto per contro di importanti reperti flogistici diffusi.
Il tendine del capolungo del bicipite mostra quindi un processo evolutivo rapidamente favorevole, ben diverso dal resto della spalla, con presenza di un quadro flogistico diffuso 6 settimane dopo l’evento.
Il riscontro di distensioni della guaina del tendine del capolungo del bicipite in concomitanza con le risonanze magnetiche eseguite il 12.6.2008 e 3.6.2009 risulta essere aspecifico e non implica a priori la persistenza di un nesso di causalità con l’evento del 12.7.2007. Questo in considerazione non solo dell’evoluzione favorevole iniziale (vedi sopra), ma pure del coinvolgimento diretto del tendine capolungo del bicipite in una lesione SLAP.
Le ipotesi espresse dal dr. __________ a spiegazione dei disturbi accusati dal signor RI 1 (formazione di aderenze, contusione delle terminazioni nervose), non vengono suffragate da rispettivi reperti oggettivabili.
L’ipotesi in particolare di alterazioni strutturali contusive delle terminazioni nervose non trova inoltre neppure riscontro nella regressione dei disturbi accusati in seguito all’intervento di tenotomia non avendo quest’ultimo nessun effetto potenziale su dette terminazioni neurologiche lesionate.
Esso non trovano conferma neppure nel tenore delle considerazioni espresse dal dr. __________ che pone chiaramente l’origine dei disturbi accusati dal signor RI 1 a livello delle alterazioni della glena.
(…).
L’intervento di tenotomia del capolungo del bicipite comporta la sezione del tendine in corrispondenza della sua inserzione al bordo superiore della glena, togliendo quindi l’effetto di trazione sul labbro glenoidale, con o senza fissazione (a discrezione del chirurgo) nelle parti molli all’altezza del solco intertubercolare.
(…).
Contrariamente a quanto riferito dal dr. __________ nel rapporto del 6.9.2016, la regressione dei disturbi dopo la tenotomia (sezione) del capolungo del bicipite è da ricondurre alla ripercussione sul decorso intra-articolare del tendine, rispettivamente sulla sua inserzione in corrispondenza del bordo superiore della glena (assieme al labbro glenoidale).
L’intervento non esercita per contro degli effetti sul tendine nel suo tragitto nel solco intertubercolare a più forte ragione in caso di aderenze cicatriziali oppure di alterazioni strutturali delle terminazioni nervose: questa parte del tendine, situata a valle della sezione, risulta in effetti essere esposta in maniera praticamente invariata alle sollecitazioni delle contrazioni muscolari.
Le sollecitazioni di questo tratto tendineo potrebbero risultare de facto addirittura superiori nel caso di un reinserimento del tendine nelle parti molli all’altezza del solco (tenodesi).” (doc. X)
Con le proprie osservazioni del 13 marzo 2017, l’insorgente contesta che alla valutazione del perito amministrativo possa essere attribuito pieno valore probatorio, ritenendola non convincente. Egli ha del resto sottolineato che l’apprezzamento agli atti del dott. __________ sarebbe suscettibile di generare dei dubbi - anche se lievi basterebbe - circa la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto lo specialista incaricato dall’istituto assicuratore (cfr. doc. XIII).
2.6. Il ricorrente fa dunque innanzitutto valere che il parere del dott. __________ sarebbe atto a generare dei dubbi circa la fondatezza della valutazione enunciata dal chirurgo ortopedico dott. __________, precisato che, secondo la giurisprudenza federale, un lieve dubbio è sufficiente per negare il valore probatorio al rapporto allestito da un medico che si trova alle dipendenze dell’amministrazione (cfr. doc. XIII).
Chiamata a pronunciarsi al riguardo, questa Corte rileva che il dott. __________ non ha agito in qualità di medico fiduciario (interno) dell’CO 1 ma a titolo di perito esterno, incaricato dall’amministrazione in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Dalle carte processuali si evince in effetti che, in data 26 giugno 2014, l’istituto ha comunicato il nominativo del perito (il dott. __________ appunto) e il catalogo dei quesiti da sottoporre a quest’ultimo, accordando all’allora patrocinatore dell’assicurato un termine per determinarsi in merito “… - al principio della perizia, - al perito, - alle domande.” (doc. 155).
Il 14 luglio 2014, il rappresentante ha informato l’assicuratore di non avere “… obiezioni sui tre quesiti sollevati.” (cfr. doc. 156).
In queste condizioni, la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, richiamata dal ricorrente, non può dunque trovare applicazione nel caso di specie. Al referto peritale allestito dal dott. __________ va riconosciuta piena forza probatoria, sempre che esso risulti affidabile dal profilo del suo contenuto (cfr. U. Meyer, Ausgewählte Schriften, Verfahrensfragen/Die Beweisführung im Sozialversicherungsrecht, 2013; D. Cattaneo, Les expertises en droit des assurances sociales, in CGSS n. 44-2010, p. 119).
Fatta questa precisazione, tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento espresso dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa e che vanta un’ampia esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, secondo il quale RI 1 ha raggiunto lo status quo sine a margine del sinistro del luglio 2007, a far tempo dal 1° marzo 2008.
In questo senso, va sottolineato come lo specialista appena citato, interpellato dal TCA in corso di causa, abbia saputo rispondere alle obiezioni sollevate dal dott. __________ nella sua certificazione del 6 settembre 2016. Egli ha spiegato, fornendo al riguardo una convincente motivazione, le ragioni per le quali quanto sostenuto dal sanitario privatamente consultato dall’insorgente - peraltro a titolo di semplice ipotesi (cfr. doc. 185, p. 2: “… non si può escludere che, …”) – non risulta sostenibile dal punto di vista medico-scientifico (in proposito, cfr. supra, consid. 2.5.).
Questo Tribunale non ignora che, in via subordinata, il dott. __________ ha affermato che potrebbe giustificarsi una chiusura del caso a distanza di 4-6 settimane dall’intervento di tenotomia del 5 novembre 2009 (anziché dal 1° marzo 2008) qualora, dal profilo amministrativo, ci si fondasse sulla descrizione dell’evento infortunistico in cui si fa accenno all’insorgenza di un trauma da trazione interessante l’arto superiore sinistro (di per sé potenzialmente atto a causare una lesione SLAP) (cfr. doc. 170, p. 11). Tuttavia, il TCA non ritiene giustificato far capo a questa versione dei fatti, posto che essa è stata fornita, per la prima volta, dal dott. __________ nel suo rapporto del 6 marzo 2012 (cfr. doc. 125b, p. 1), allorquando, in precedenza, si è costantemente parlato di uno scivolamento con caduta e contusione diretta (segnatamente) dell’arto sinistro (si veda, in particolare, il rapporto allestito in occasione dell’audizione dell’assicurato del 17 ottobre 2007 - doc. 30, oppure il ricorso da lui stesso inoltrato al TF in data 28 giugno 2012 –doc. 131, p. 2 “In data 12 luglio 2007, RI 1 – (…) – è scivolato su un muro e ha battuto l’addome e la spalla sinistra.”).
Del resto, così come ha pertinentemente osservato il dott. __________, lo stesso dott. __________, nel suo apprezzamento del 6 settembre 2016, non ha più preteso che il ricorrente sarebbe rimasto vittima di un trauma da trazione (cfr. doc. 185).
In esito a tutto quanto precede, il Tribunale ritiene quindi dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il nesso di causalità naturale con l’evento traumatico del luglio 2007 si è estinto il 1° marzo 2008, data in cui è stato raggiunto lo status quo sine.
Il TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare una perizia medica giudiziaria, ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In queste condizioni, posto che l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a ulteriori prestazioni posteriormente al 29 febbraio 2008, la decisione su opposizione impugnata merita conferma in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti