Raccomandata
Incarto n. 35.2015.94
LG/sc
Lugano 30 novembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 agosto 2015 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 24 ottobre 2011 RI 1, disoccupata e assicurata contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduta dalle scale mobili del centro commerciale di __________, procurandosi una contusione alla spalla destra e al ginocchio sinistro, secondo il certificato medico del 16 novembre 2011 del Dr. __________ (cfr. doc. 1, 9).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. A margine della visita medica di chiusura del 5 settembre 2013 (doc. 207), l’CO 1 ha comunicato all’assicurata la sospensione del versamento delle prestazioni a titolo di spese di cura e d’indennità giornaliere dal 1° ottobre 2013, non essendo più necessaria una cura medica (doc. 209).
La chiusura del caso è stata poi posticipata al 30 aprile 2014 (cfr. doc. 233, 246).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 luglio 2015, l’CO 1 ha negato all’assicurata il diritto alla rendita d’invalidità, a fronte di un’incapacità al guadagno del 3%, ma le ha attribuito un’indennità per menomazione all’integrità del 15% (doc. 275).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurata (cfr. doc. 277), in data 12 agosto 2015 l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 282).
1.4. Con tempestivo ricorso del 10 settembre 2015, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha postulato in via principale il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità, mentre in via subordinata il rinvio degli atti all’CO 1 “perché valuti l’adozione di provvedimenti medici, segnatamente decretando la copertura dei costi di un nuovo intervento chirurgico, ed in seguito si esprima nuovamente sulla rendita d’invalidità dell’assicurata” (doc. I, pag. 9).
In buona sostanza, l’insorgente ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione che non ha dato peso alla valutazione della __________, per la quale un nuovo intervento chirurgico avrebbe potuto portare ad un miglioramento o addirittura ad un risanamento della situazione (cfr. doc. I, pag. 7/8).
Secondo l’avv. RA 1 inoltre l’CO 1 non ha accertato neppure se l’assicurata poteva riprendere la precedente attività di aiuto cuoca (cfr. doc. I, pag. 8).
Infine, il rappresentante dell’assicurata ha contestato l’esigibilità delle attività lavorative indicate dall’CO 1, “e se anche lo fossero, è contestato che le professioni ritenute dalla CO 1 per il proprio calcolo del reddito annuo conseguibile siano compatibili con le suddette attività esigibili” (cfr. doc. I, pag. 8).
1.5. Nella risposta del 26 ottobre 2015 l’avv. RA 2, per conto dell’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.6. Il 29 ottobre 2015 l’avv. RA 1 ha chiesto al TCA l’allestimento di una perizia medica volta alla verifica delle conclusioni dei sanitari della __________ (doc. VII)
Il doc. VII è stato inviato all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. VIII).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore era legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata al 30 aprile 2014 e a negare il diritto a una rendita di invalidità.
2.2. Stabilizzazione dello stato di salute infortunistico a decorrere dal 30 aprile 2014?
2.2.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.2.2. Nel caso di specie, l’amministrazione per sospendere le prstazioni a titolo di spese di cura e d’indennità giornaliera, ha fatto capo all’apprezzamento medico del 5 settembre 2013 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, il quale ha rilevato che alla luce delle visite ortopediche specialistiche e degli esami strumentali alla spalla destra (esame artro-RM del 15 febbraio e 28 giugno 2013, cfr. doc. 139, 190) la situazione è stabilizzata e non ci sono misure che possono portare un effettivo miglioramento.
Il Dr. __________ ha, in particolare, “sconsigliato vivacemente” un nuovo intervento chirurgico alla spalla destra “che con grande probabilità non porterebbe a un miglioramento notevole della situazione anzi, rischierebbe anche di ripeggiorare ancora maggiormente la situazione attuale” (doc. 207).
Queste conclusioni possono essere fatte proprie dal TCA.
L’insorgente ha lamentato la mancata presa in considerazione, da parte dell’CO 1, della valutazione dei sanitari della __________, i quali hanno preso in cura RI 1 per i problemi alla spalla destra e avevano indicato alla paziente la possibilità di un approccio chirurgico (cfr. doc. I, pag. 7).
Anche il medico curante dell’assicurata, Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, nello scritto del 15 luglio 2015 ha auspicato un intervento alla spalla destra (doc. 279).
Nella certificazione dell’11 febbraio 2015 il Dr. __________ e il Dr. __________ della __________ hanno preso posizione sulle opzioni terapeutiche, in particolare sulle possibilità di un intervento:
“(…)
In der heutigen CT Untersuchung konnten die klinisch ausgeprägten
Schmerzen nicht vollumfänglich erklärt werden. Neben einer beginnenden AC-Gelenksarthrose findet sich ein vergrösserter CSA von über 40°. Dies würde für eine subacromiale Schmerzsymptomatik sprechen. Jedoch hat eine Infiltration subacromial nur einige Tage eine 50% Beschwerdelinderung gebracht. Wir haben mit der Patientin ausführlich über das weitere Vorgehen gesprochen. Einerseits besteht die Möglichkeit einer erneuten Vorstellung bei einem Schmerztherapeuten zur medikamentösen Einstellung der massiven
Schmerzen. Andererseits könnte eine erneute Arthroskopie mit subacromialem Débridement sowie lateraler Resektion des Acromions zur Normalisierung des CSA's und eine AC-Gelenksresektion zur Linderung eines Teiles der Beschwerden beitragen. Jedoch kann dafür keine Garantie abgegeben
Werden. Die Patientin wird sich die verschiedenen Möglichkeiten überlegen und mit ihrem Hausarzt besprechen. Sie wird sich bei Bedarf wieder bei uns melden” (doc. 268, la sottolineatura è del redattore).
L’CO 1 ha interpellato nuovamente il Dr. __________ su questa indicazione chirurgica dei sanitari della __________ (doc. 270).
Il 18 maggio 2015 il medico di circondario ha espresso la seguente valutazione:
“(…)
Durante la visita medica di chiusura del caso succitato anche in base alla valutazione degli esami strumentali alla spalla destra fra cui artro-RM del 15 febbraio e 28 giugno 2013 si riteneva la situazione
stabilizzata, non si definivano misure che potevano portare un effettivo miglioramento della situazione alla spalla destra, la situazione dei dolori è credibile anche se moderatamente accentuata.
In particolar modo si sconsigliava vivacemente un ulteriore intervento chirurgico alla spalla destra che con grande probabilità non avrebbe portato o porterebbe ad un miglioramento notevole della situazione, anzi, sulla base della nostra vasta esperienza per la chirurgia della spalla rischierebbe anche di ripeggiorare ancora maggiormente la situzione attuale.
L'assicurata era stata informata in tal senso. Le diagnosi differenziali citate dal collega dott. med. __________ nei suoi rapporti di CRPS, spalla congelata, neurite del plesso brachiale e miotrofia nevralgica, sindrome di Parsonage-Turner evidenziano la non sicurezza di una spiegazione effettiva dei dolori, questo anche dopo le infiltrazioni sequenziali specifiche eseguite alla Clinica Universitaria __________ di __________. Anche l'esame TAC della spalla destra del 09.02.2015 non ha potuto chiarire in misura completa i dolori alla spalla destra dell’assicurata. Si consigliava la valutazione di un medico specialista nella cura dei dolori, veniva presa in considerazione anche una nuova artroscopia ma assolutamente senza garanzia di riuscita nel senso di riduzione dei dolori e miglioramento funzionale della spalla destra.
In base alla nuova valutazione della documentazione pervenuta nel frattempo incluso esami radiologico-strumentali e referti medici specialistici, ancora una volta, prendendo anche in considerazione la situazione psicologica dell'assicurata, confermo che un nuovo intervento chirurgico alla spalla destra con grande probabilità non porterebbe ad un miglioramento sostanziale della situazione attuale dell’assicurata.
Un ulteriore intervento rischierebbe anche di ripeggiorare maggiormente la situazione attuale.
Un ulteriore intervento chirurgico viene quindì da parte mia nuovamente sconsigliato (doc. 271).
Ora, alla luce di quanto precede, il TCA condivide la conclusione del medico dell’CO 1, visto poi che gli stessi specialisti della __________ non hanno fornito garanzie per questo intervento (doc. 268).
Di conseguenza, al più tardi a far tempo dal 30 aprile 2014, le cure prestate all’assicurata non miravano più a ottenere un sensibile miglioramento delle sequele organiche nel senso definito della giurisprudenza federale precedentemente menzionata (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3; a causa del danno alla salute somatico, ella non presentava un’incapacità lavorativa), motivo per cui, in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione era dunque legittimata a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata.
2.3. Diritto alla rendita di invalidità ?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3. Nel caso concreto, trattandosi della valutazione medica dell’esigibilità lavorativa, dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fatto capo all’apprezzamento medico del 5 settembre 2013 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, il quale ha diagnosticato:
" infortunio del 24.10.2011 con caduta, trauma contusivo diretto alla spalla destra e ginocchio sinistro.
Diagnosi di rottura del sovraspinoso, infraspinoso spalla destra (intraoperatoria), al 14.06.2012 ricostruzione del tendine sovraspinoso e infraspinoso, decompressione sottoacromiale spalla destra fecit dott. Ufenast, specialista chirurgia ortopedica FMH.
Dopo due settimane dall’intervento chirurgico nuovo trauma contusivo spalla destra e ginocchio destro, attualmente assolutamente nessuna problematica né al ginocchio sinistro né al ginocchio destro.” (doc. 207).
Il Dr. Michels ha quindi definito l’esigibilità lavorativa per la spalla destra dominante con capacità lavorativa nella misura massima possibile dal 1° ottobre 2013, in questi termini:
“(…)
portare e sollevare pesi: molto leggeri fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi senza limitazione, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all'altezza dei fianchi molto spesso, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all'altezza dei fianchi di raro. Fra i 25 e i 45 kg e oltre i 45 kg fino all'altezza
dei fianchi mai. Può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg e non superiore.
Maneggio di attrezzi leggeri di precisione e medi senza limitazione, lavoro pesante manuaIe e rozzo e lavoro molto pesante mai, Rotazione delle due mani e avambraccia possibile.
Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili. Rotazione del tronco, posizione seduta/inclinata in avanti e in piedi/inclinata in avanti senza limitazione come pure la posizione inginocchiata di flessione delle ginocchia. Posizione di lunga durata seduta/in piedi
o a libera scelta possibile senza limitazione. Spostamento fino e oltre 50 m per lunghi tratti su terreno accidentato senza limitazione, salire le scale molto spesso, su scale a pioli di raro. Uso delle due mani possibile. Non problemi di equilibrio o stare in equilibrio.
La situazione viene discussa al termine della visita con la case manager signora Lisa Bonvicini che si occupa dell'assicurata.
Per quanto riguarda la valutazione di menomazione dì integrità fisica IMI viene dettato un breve rapporto a parte a favore dell'amministrazione.” (doc. 207).
Chiamata a pronunciarsi - vista anche l’assenza di pareri medico-specialistici divergenti -, questa Corte ritiene che la valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal Dr. __________, possa validamente costituire da fondamento al presente giudizio.
L’insorgente ha contestato le conclusioni mediche dell’CO 1 sulla base della valutazione dei sanitari della __________ (cfr. doc. I, pag. 7 e referti medici doc. 268).
L’CO 1 ha interpellato nuovamente il medico di circondario anche per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa medico-teorica (doc. 270), il quale si è sostanzialmente riconfermato nella propria precedente valutazione (doc. 271).
In esito a quanto precede, questa Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal Dr. __________ (e fatta propria dall’amministrazione), ragione per la quale tenuto conto del danno infortunistico alla spalla destra, la ricorrente va ritenuta totalmente abile in attività leggere adeguate.
Questa Corte ritiene quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori accertamenti medici (cfr. doc. VII).
Il TCA non può scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico __________ anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.
Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).
In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Vedi infine anche la sentenza di questa Corte 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 nel caso di un falegname che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare ed è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/ trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Va inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:
“Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)." (il corsivo è del redattore)
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che la ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
2.3.4. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nella presente fattispecie, l’assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile dall’assicurata, mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio l’incassatrice-imballatrice presso la __________ di __________, l’addetto alla produzione di imballaggi presso la __________ di __________, l’impiegato alla logistica presso la __________ di __________, la riempitrice (impaccatrice) presso la __________ di __________ e, infine, la cassiera presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media un reddito annuo pari a fr. 42'825.80 (doc. 272).
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurata, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella di cui al doc. 272 si evince che sono 76 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 31’200 e a fr. 66'000, e infine che quello medio è di fr. 43’091.--
Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 42’825) è inferiore alla media dei salari medi (fr. 43’091), ragione per la quale non vi possono essere dubbi circa la rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
In conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute che entra in linea di conto, aspetto riguardo al quale l’insorgente non ha d’altronde sollevato alcuna specifica obiezione -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 42’825.--
Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
2.3.5. Per quanto concerne invece il reddito da valido, secondo l’CO 1, qualora non fosse accaduto l’infortunio assicurato, l'insorgente avrebbe guadagnato un importo annuo di fr. 44’291. Va rilevato che tale reddito è stato determinato in base ai salari previsti dal CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione, (cfr. doc. 274).
In proposito, questo Tribunale rileva che, secondo un’affermata giurisprudenza federale, è lecito determinare il reddito da valido sulla base di un contratto collettivo di lavoro (cfr. STF 8C_462/2014 del 18 novembre 2014 consid. 5.1, 8C_71/2014 del 12 giugno 2014 consid. 4.1 e 8C_90/2010 del 23 luglio 2010 consid. 6.2.1.2).
Nel caso concreto, ciò si giustifica tanto più se si considera che il reddito da invalido è stato determinato mediante il metodo delle DPL, in base dunque a dati salariali regionali riferiti al Canton Ticino.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il TCA non ha quindi ragioni per scostarsi dall’importo di fr. 44’291.-- calcolato dall’CO 1.
2.3.6. Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 42’825.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 44'291.--, risulta essere del 3,3%.
Accertato che il grado di invalidità non raggiunge la soglia minima del 10% fissata dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione ha correttamente negato a RI 1 il diritto alla rendita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti