Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2015.9
Entscheidungsdatum
28.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

omandata

Incarto n. 35.2015.9

MM/MP

Lugano 28 maggio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 gennaio 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 novembre 2014 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 17 novembre 2011, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ quale tecnico di ascensori e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre si trovava in vacanza in __________, è caduto nella vasca da bagno e ha riportato una contusione lombare e ai glutei, avvertendo un dolore lombo-sciatalgico (cfr. docc. 2 e 7).

L’esame di RMN lombare, effettuato in __________, ha evidenziato una discopatia cronica L4/5 e L5/S1 accentuata in L5/S1 con una sclerosi dei piatti vertebrali e la presenza di un’ernia L4/5 lussata caudalmente, mentre una TAC del rachide lombare ha confermato la presenza di un’ernia L4/5 a sinistra con un lussato caudale e una chiara compressione radicolare (cfr. doc. 19).

L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 marzo 2014, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 20 gennaio 2014, ritenendo che da quella data in poi i disturbi ancora presentati da RI 1 non fossero più in relazione causale naturale con l’infortunio del novembre 2011 (cfr. doc. 143).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato per il tramite dell’RA 1 (di seguito: RA 1), in data 24 novembre 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 159).

1.3. Con tempestivo ricorso dell’8 gennaio 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto sia condannato a corrispondergli ulteriori prestazioni, argomentando quanto segue:

" (…).

L’assicurato sig. RI 1 è stato vittima di un infortunio riconosciuto dalla CO 1 nel periodo in cui era in forza presso la ditta __________ di __________.

In seguito all’infortunio il signor RI 1 non è più stato in grado di svolgere attività lucrativa, ma si è sottoposto a interventi chirurgici, ma gli stessi non gli hanno consentito di riprendere l’attività lucrativa.

A tal proposito l’AI con scritto 4.11.2014 ha emanato un progetto di decisione con riconoscimento di una rendita d’invalidità e meglio come al progetto doc. A.

Sussistendo il nesso di causalità che la CO 1 invece vorrebbe negare, senza giustificazione la % di rendita AI dovrebbe essere riconosciuta all’assicurato fermo restando eventuali sovrassicurazioni. (…)”

(doc. I)

1.4. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

1.5. Il 6 febbraio 2015, il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova. Sia il ricorrente che l’CO 1 non vi hanno dato seguito (cfr. doc. VII).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 20 gennaio 2014, oppure no.

2.2. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.3. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.4. Secondo la giurisprudenza federale, la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009 consid. 2, 8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).

In una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999 - in seguito confermata (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c) -, riguardante un assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, la Massima Istanza ha esplicitamente fatto proprio il parere della dottrina medica dominante riguardo all’eziologia delle ernie discali cervicali.

Quest'ultima subordina il riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il segmento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006, p. 343).

I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006).

Qualora un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione.

Va precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“

(STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il corsivo é del redattore)

In tale ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.

Le conseguenze di un’eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U 170/00 del 29 dicembre 2000 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate).

2.5. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che il 17 novembre 2011 RI 1, mentre si trovava in vacanza in __________, è scivolato uscendo dalla vasca da bagno ed è caduto all’indietro urtando il lato sinistro della schiena sul bordo della vasca e poi i glutei sul fondo della stessa (cfr. docc. 2 e 28).

Immediatamente dopo la caduta, egli ha avvertito dolore nella zona lombare e, a breve distanza, l’apparizione di un dolore alla natica sinistra irradiante lungo la gamba fino alle dita del piede sinistro. Egli si è quindi recato presso l’ospedale di __________ e, successivamente, presso l’ospedale di __________, dove si è sottoposto a un esame di RMN (cfr. doc. 28, p. 2).

Al suo rientro in Svizzera, il 19 gennaio 2012, l’assicurato è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, il quale, fondandosi sulla RMN effettuata in __________ e su una TAC del rachide lombare, ha diagnosticato una “… sindrome algica e deficitaria L5 a sx per ernia del disco L4/5 a sx lussata caudalmente manifestatasi dopo un trauma subito il 17.11.11 in presenza tuttavia di una patologia degenerativa discale L4/5 e L5/S1.” (cfr. doc. 19, p. 2).

A causa dell’inefficacia della terapia conservativa a cui era stato sottoposto l’assicurato, lo specialista curante ha ritenuto indicato un intervento chirurgico decompressivo (cfr. doc. 21).

L’CO 1 ha quindi interpellato il proprio medico di __________, dott. __________, per stabilire se l’intervento chirurgico proposto dal dott. Liverani fosse in relazione con l’infortunio assicurato, oppure no. Al riguardo, considerata, da una parte, la presenza di una discopatia degenerativa preesistente e, dall’altra, la relativa banalità dell’accaduto, il fiduciario ha affermato di non poter ammettere senz’altro la causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute. Per questa ragione, egli ha ritenuto indicato presentare il caso al Servizio di medicina assicurativa di __________ (cfr. doc. 22).

Il 5 maggio 2012, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, dopo aver esposto la dottrina medica in materia di ernie discali, ha concluso che l’ernia discale diagnosticata all’insorgente, come tale preesistente, era stata semplicemente scatenata dall’evento infortunistico in questione e che, considerato che lo status quo sine non era ancora stato raggiunto, l’amministrazione avrebbe dovuto farsi carico dei costi dell’intervento prospettato dal dott. __________ (doc. 32, p. 6)

Nel luglio 2012, il dott. __________ ha ritenuto indicato risottoporre il paziente a una RMN per valutare lo stato dell’ernia discale a distanza di più di 8 mesi dall’ultimo esame radiologico (cfr. doc. 37). L’esame strumentale ha confermato la presenza di una discopatia L4/5 e L5/S1 senza evidenti conflitti radicolari e, d’altra parte, ha mostrato un completo riassorbimento dell’ernia del disco. In considerazione di tale referto, il curante ha ipotizzato che i dolori al piede sinistro potessero essere dovuti a una problematica antalgica e non ad una paresi e ha quindi proceduto a una nuova infiltrazione cortisonica, a dipendenza del cui esito avrebbe valutato se intervenire chirurgicamente oppure no (cfr. doc. 39).

Il 26 luglio 2012 il dott. __________ ha di nuovo visitato l’assicurato. Viste le risultanze della risonanza magnetica e considerato l’esito dell’infiltrazione, lo specialista ha escluso una problematica di tipo radicolare. Egli ha, quindi, effettuato un’ulteriore infiltrazione della faccetta L4/5 e L5/S1 a sinistra, con l’avvertenza che qualora anche questa infiltrazione non avesse influenzato positivamente la sintomatologia, si sarebbe reso necessario un approfondimento neurologico con EMG (cfr. doc. 48).

Il 12 novembre 2012 l’assicurato è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, il quale ha eseguito un’ EMG. L’accertamento non ha evidenziato segni a favore di una sofferenza radicolare L5-S1 o del tronco sciatico sinistro (cfr. doc. 64).

Tenuto conto di ciò, il dott. __________ ha ipotizzato che i dolori fossero riconducibili a una problematica di tipo muscolare (e non radicolare). Di conseguenza, egli ha escluso la necessità di un intervento chirurgico decompressivo e ha prescritto un ciclo di terapia riabilitativa stazionaria (cfr. doc. 67).

Ulteriori accertamenti radiologici, effettuati presso la __________ di __________, hanno confermato la presenza di discopatie L4/5 e L5/S1 con alterazioni osteocondrosiche L5/S1 di grado I e irritazione recessale della radice L5 a sinistra. I medici della clinica __________, a margine della visita del 6 settembre 2013, hanno certificato quanto segue:

" (…)

Herr RI 1 leidet unter einem therapie-refraktärem lumboradikulärem Schmerz und leichtem sensomotorischem Ausfalls-Syndrom L5 links. Das radiologische Korrelat hierfür ist nicht sehr ausgeprägt. Wir empfehlen eine neurologiche und entsprechende elektrophysiologische Beurteilung. (…)” (cfr. doc. 112).

In data 29 ottobre 2013, l’assicurato é stato sottoposto a un ulteriore esame neurologico ed elettrofisiologico a cura del dott. __________, spec. FMH in neurologia. Considerato che i risultati degli esami effettuati erano compatibili con una lesione parziale della radice di L5 a sinistra, egli ha consigliato l’esecuzione di un intervento di fissazione dinamica L4/5 e L5/S1 (cfr. doc. 123, p. 4 e 5).

L’CO 1 ha, quindi, nuovamente interpellato il proprio Centro di competenze in medicina assicurativa.

Dato per acquisito che le discopatie e l’ernia discale diagnosticate successivamente all’infortunio del 17 novembre 2011, non erano state né provocate né aggravate strutturalmente da questo stesso evento, il quale, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, aveva soltanto reso sintomatico uno stato morboso preesistente, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha espresso le seguenti considerazioni a proposito dell’eziologia dei disturbi e dell’ulteriore procedere terapeutico:

" (…).

In riassunto, l’intervento proposto (comunque dal neurologo e non dal neurochirurgo) non mi pare indicato (assenza di compressione chiara, dubbio sul livello sintomatico) dal punto di vista medico e non sarebbe ogni modo a carico della CO 1, poiché atta a trattare uno stato lesivo non dovuto all’infortunio, ma soltanto reso sintomatico da esso tempo fa.

(…).

CONCLUSIONI

A secondo i criteri di verosimiglianza preponderante, i disturbi algici ancora accusati dall’assicurato non possono essere più ricondotti alle conseguenze dell’evento infortunistico subito dal signor RI 1 il 17 novembre 2011.

A due anni d’evoluzione di una radiculopatia irritativa e deficitaria L5 sinistra, in esiti di due infiltrazioni infruttuosi e dopo costatazione del riassorbimento del sequestro erniario al livello L4/L5, le possibilità di migliorare questa sintomatologia tramite decompressione chirurgica appaiono assai scarsi, nello stesso tempo che esiste un rischio non indifferente di peggiorare la sintomatologia lombalgica e pure quella radicolare.

Nell’assenza di misure terapeutiche da considerare per la cura delle conseguenze dell’infortunio, si propone una visita dell’assicurato presso il servizio medico d’agenzia per chiusura del caso.”

(doc. 127, p. 3).

Il 13 gennaio 2014, l’assicurato si è sottoposto alla visita medica di chiusura eseguita dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano. In quell’occasione, il medico di circondario ha proposto la chiusura del caso con estinzione del nesso causale naturale, nel senso di un raggiungimento dello status quo sine, a far tempo dal 20 gennaio 2014. Il dott. __________ ha affermato che, secondo il criterio di verosimiglianza preponderante, i dolori ancora denunciati dall’assicurato non erano più riconducibili alle conseguenze dell’infortunio del 17 novembre 2011 e che, di conseguenza, a partire dal 20 gennaio 2014, cessava l’obbligo per l’CO 1 di versare all’assicurato prestazioni (cfr. doc. 136).

RI 1 ha contestato la decisione dell’CO 1 di porre fine al proprio obbligo a prestazioni a contare dal 20 gennaio 2014, ritenendola ingiusta e lesiva dei suoi interessi. Egli ha precisato che a causa dei forti dolori è stato nuovamente visitato dal suo medico curante e che dovrà subire un intervento chirurgico. L’assicurato ha fatto valere che, a suo avviso, i dolori invalidanti lombari e alla gamba sinistra, si troverebbero in relazione di causalità naturale con l’evento infortunistico del novembre 2011 (cfr. doc. 149).

In sede di ricorso, egli ha inoltre segnalato che, a seguito dell’infortunio e della conseguente inabilità lavorativa, l’assicurazione per l’invalidità ha emanato un progetto di decisione di rendita favorevole (cfr. doc. I).

Nel frattempo, in data 27 giugno 2014, RI 1 é stato sottoposto a un intervento chirurgico alla colonna vertebrale con ALIF L5/S1 e protesi discale L4/L5 (cfr. docc. 155 e 156).

2.6. Chiamata a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte, attentamente vagliata la documentazione agli atti, non ravvisa valide ragioni per scostarsi dalle conclusioni ritenute dall’amministrazione.

Innanzitutto, va rilevato che, sin dalle prime indagini radiologiche effettuate a pochi giorni di distanza dall’infortunio, è emersa in maniera chiara (e incontestata) la preesistenza di una patologia degenerativa a livello di L4/5 e di L5/S1 (cfr. doc. 19, p. 2).

D’altro canto, il chirurgo ortopedico dott. __________, facendo riferimento ai criteri diagnostici di Krämer, ha escluso in modo senz’altro convincente che la diagnosticata ernia discale L4/5 a sinistra fosse stata causata (in senso stretto) oppure peggiorata direzionalmente dall’evento del 17 novembre 2011, essendo il trauma subito in quell’occasione (caduta nella vasca da bagno) inadeguato, secondo l’esperienza medica e gli studi biomeccanici eseguiti in tale ambito, a provocare una lesione discale. Egli é quindi pervenuto alla conclusione che l’ernia in questione era preesistente e che era stata soltanto resa manifesta dall’evento infortunistico (cfr. doc. 32 e doc. 127).

Tale conclusione non è peraltro mai stata messa in discussione da altri medici specialisti, neppure dal medico curante del ricorrente. Inoltre, pur asserendo nell’impugnativa che il danno alla salute da lui sofferto e la conseguente inabilità lavorativa sarebbero in relazione causale naturale con l’infortunio del 17 novembre 2011, l’assicurato non ha minimamente dimostrato questa sua tesi mediante atti medici specialistici .

In esito a quanto precede, questa Corte deve dunque concludere che l’evento traumatico del novembre 2011 può avere aggravato soltanto transitoriamente il preesistente stato (morboso) della colonna lombare, così come sostenuto dagli specialisti interpellati dall’Istituto assicuratore resistente.

Secondo la dottrina medica e la giurisprudenza, le conseguenze di un infortunio che ha interessato la colonna vertebrale si estinguono - in assenza di fratture traumatiche dei corpi vertebrali oppure di lesioni strutturali al rachide -, trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3; si veda pure Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali, nonché E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

In concreto, alla luce di questi principi, l’amministrazione era legittimata a ritenere che - trascorsi oltre due anni dall’evento infortunistico (novembre 2011 - gennaio 2014), le sue conseguenze a livello lombare si erano ampiamente estinte, avendo RI 1 ritrovato lo status quo sine (per dei casi analoghi decisi da questo Tribunale, si vedano la STCA 35.2013.39 del 12 maggio 2014, confermata dal Tribunale federale con la pronunzia 8C_455/2014 del 17 febbraio 2015, la STCA 35.2011.65 del 3 maggio 2012 e la STCA 35.2010.64 del 27 gennaio 2011).

Il TCA non ignora che il ricorrente dal giorno dell’evento traumatico è inabile al lavoro a causa della sintomatologia interessante il rachide lombare e la gamba sinistra. Tuttavia, essendo stati tali disturbi in relazione di causalità naturale con l’infortunio soltanto fino al gennaio 2014, momento in cui é stato raggiunto lo status quo sine, l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF si é estinto a quella data (per un caso in cui, a causa dell’estinzione della causalità naturale, un assicuratore infortuni é stato ritenuto legittimato a negare l’assunzione dei costi di un’operazione di ernia discale resa semplicemente manifesta da un evento infortunistico, si veda la STF 8C_32/2014 del 22 dicembre 2014).

Parimenti irrilevante ai fini del presente giudizio é la circostanza che l’assicurazione per l’invalidità ha nel frattempo emanato un progetto di decisione di rendita favorevole (cfr. doc. I, p. 2). In effetti, trattandosi di un’assicurazione finale, l’AI versa le proprie prestazioni indipendentemente dall’eziologia del danno alla salute presentato dall’assicurato.

Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata in questa sede.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gerichtsentscheide

39
  • DTF 129 V 181
  • DTF 127 V 10201.01.2001 · 1.709 Zitate
  • DTF 126 V 360
  • DTF 125 V 195
  • DTF 121 V 6
  • DTF 119 V 31
  • DTF 118 V 53
  • DTF 118 V 110
  • DTF 117 V 360
  • DTF 117 V 361
  • DTF 115 V 134
  • DTF 115 V 142
  • DTF 114 V 156
  • DTF 114 V 164
  • DTF 113 V 46
  • DTF 113 V 323
  • DTF 112 V 32
  • DTF 111 V 188
  • 8C_1003/201022.11.2011 · 354 Zitate
  • 8C_124/200817.10.2008 · 301 Zitate
  • 8C_314/201112.07.2011 · 72 Zitate
  • 8C_32/201422.12.2014 · 71 Zitate
  • 8C_416/201029.11.2010 · 132 Zitate
  • 8C_455/201417.02.2015 · 3 Zitate
  • 8C_562/201003.08.2011 · 157 Zitate
  • 8C_679/201010.11.2010 · 95 Zitate
  • 8C_735/200902.11.2009 · 32 Zitate
  • 8C_902/201110.02.2012 · 24 Zitate
  • C 116/00
  • C 341/98
  • H 407/99
  • U 133/02
  • U 162/02
  • U 170/00
  • U 193/98
  • U 194/05
  • U 218/04
  • U 312/05
  • U 94/01