Raccomandata
Incarto n. 35.2015.57
mm
Lugano 30 luglio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 aprile 2015 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 marzo 2014, RI 1, nato nel , dipendente dell’ di __________ in qualità di massaggiatore medicale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, é caduto praticando lo sci e ha riportato, secondo il rapporto 26 marzo 2014 della dott.ssa __________, una contusione al pollice della mano sinistra (cfr. doc. 7).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di giugno 2014, il reumatologo dott. __________ ha diagnosticato la presenza di una sinovite post-traumatica dell’articolazione metacarpo-falangea del pollice sinistro (cfr. doc. 14).
Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione formale del 29 ottobre 2014, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 18 maggio 2014, in quanto la patologia diagnosticata nel giugno 2014 non costituirebbe una conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato (cfr. doc. 34).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 39), in data 27 aprile 2015, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A1).
1.3. Con tempestivo ricorso del 27 maggio 2015, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
In conclusione vorrei dire che il Dr. med. __________, medicina interna FMH, il Dr. med. __________ FMH reumatologia, medicina manuale SAMM, medicina dello sport SSMS, il Dr. med. __________, Facharzt für Innere Medizin, Rheumaerkrankungen FMH, che mi hanno visitato hanno attestato che il caso é dovuto solo all’infortunio occorsomi il 19 marzo 2014. Vedi varie attestazioni mediche. Mentre il referto del 4 aprile 2014 del Dr. med. __________ non é più da tenere in considerazione visto che é un referto solo parziale. Il parere del medico di CO 1 che non si sa né la qualifica né il nome non é da considerarsi valido. Per questo motivo invito CO 1, la mia assicurazione in caso d’infortunio, a risarcirmi l’infortunio in maniera completa e per tutta la durata di esso con le varie spese di medici specialisti addebitatemi tra i quali anche l’ergoterapia.
L’art. 6 cpv. 1, per quanto non previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso di infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Cpv. 3 L’assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all’infortunato durante la cura medica (art. 10).
(…).
Nel mio caso mi é stata prescritta la fisioterapia e quest’ultima é un personale paramedico vedi prescrizione di fisioterapia del 26 marzo 2014 da parte del Dr. __________. Quindi come attestano gli specialisti: il Dr. __________ di __________ in data 2 giugno 2014 e il Dr. __________ il 25 agosto 2014; la manipolazione di fisioterapia ed ultrasuoni in acqua avvenuta il 9 aprile 2015 fa parte del mio infortunio avvenuto il 19 marzo 2014 visti gli articoli di legge precedenti.”
(doc. I, p. 4)
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In corso di causa, l’insorgente ha precisato alcuni punti della risposta di causa e ha prodotto ulteriore documentazione, in parte già presente agli atti (doc. V + allegati).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 18 maggio 2014, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il capoverso 3 della disposizione appena citata recita che l’assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all’infortunato durante la cura medica (art. 10).
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore resistente ha negato il diritto alle prestazioni a far tempo dal 18 maggio 2014, per il motivo che “… il dr. med. __________ ha avuto modo di certificare che al 4 aprile 2014 l’assicurato non presentava alcuna instabilità sul pollice, per cui si é limitato a disporre un trattamento conservativo per 10 giorni. È solo in seguito ad una manipolazione in occasione di una seduta di fisioterapia che l’assicurato presenta una recrudescenza dei sintomi con infiammazione articolare. (…). Si deve decidere quindi, alla luce di quanto sopra, che lo status quo sine dell’assicurato é stato raggiunto al più tardi il 18 maggio 2014.” (doc. A1, p. 7 s.).
Questa Corte osserva che, in data 26 marzo 2014, il medico curante ha prescritto a RI 1 un ciclo di sei sedute di fisioterapia, a scopo analgesico e di recupero della funzione articolare (cfr. doc. A 2; si veda pure il doc. 12 in cui il dott. __________, chiamato a precisare le cure istituite, ha indicato “stecca, AINS, fisioterapia”
A margine del consulto del 1° aprile 2014, il dott. __________, Capo servizio di chirurgia della mano presso l’Ospedale regionale di __________, ha refertato l’assenza d’instabilità a livello del dito infortunato e ha consigliato di proseguire con il trattamento conservativo, mantenendo la stecca per ulteriori 10 giorni (cfr. doc. 8).
Il 9 aprile 2014, il ricorrente si é sottoposto a una seduta di fisioterapia con manipolazione e ultrasuoni in acqua, successivamente alla quale egli ha denuciato un peggioramento sintomatico con gonfiore e una limitata mobilità del pollice della mano sinistra (cfr. doc. 11 e doc. I, p. 2).
In data 2 giugno 2014, l’assicurato ha quindi consultato il reumatologo dott. __________, il quale ha diagnosticato una probabile sinovite post-traumatica dell’articolazione metacarpo-falangea del pollice sinistro, precisando che “dopo un primo miglioramento sintomatico circa 3 settimane dopo si é sottoposto a fisioterapia con manipolazione e ultrasuoni in acqua e ha avuto un netto peggioramento sintomatico. Porta un tutore e attualmente migliora molto lentamente ma persiste un’inabilità lavorativa.” (doc. 14; si veda pure il doc. 25 in cui lo stesso specialista ha attestato che, a suo avviso, “… la problematica del paziente é dovuta esclusivamente all’incidente del 19.03 e alla conseguente manipolazione eseguita 3 settimane dopo.”).
Interpellato dall’amministrazione, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha dichiarato che, vista l’assenza d’instabilità e di sinovite in occasione della prima visita presso il dott. __________, la patologia diagnosticata dal dott. __________ non può essere ritenuta conseguenza dell’infortunio del marzo 2014, ragione per la quale egli ha sostenuto che lo status quo sine sarebbe stato raggiunto, al più tardi, il 18 maggio 2014 (cfr. doc. 20; si veda pure il doc. 32, in cui il dott. __________ ha ribadito che, a suo avviso, il nesso causale naturale con l’evento traumatico assicurato si era estinto a partire dal 18 maggio 2014).
Con rapporto datato 25 agosto 2014, il dott. __________, spec. FMH in reumatologia interpellato dall’assicuratore d’indennità giornaliera di malattia, ha attestato che l’incapacità lavorativa certificata dal medico curante di RI 1 era credibile e riconducibile esclusivamente a conseguenze infortunistiche (cfr. doc. 29, p. 3).
2.7. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può senz’altro confermare la decisione dell’amministrazione di dichiarare estinto il nesso di causalità naturale con l’evento infortunistico del 19 marzo 2014, a contare dal 18 maggio 2014.
In effetti, con riferimento a quanto sostenuto dal dott. __________ (parere che sta alla base della decisione impugnata), se é vero che, a margine della consultazione del 1° aprile 2014, il chirurgo della mano dott. __________ non aveva refertato la presenza di sinovite a livello dell’articolazione metacarpo-falangea del pollice sinistro, é altrettanto vero che, da parte sua, il dott. __________ ha imputato la patologia da lui diagnosticata in occasione della visita del 2 giugno 2014 alle misure fisioterapiche a cui il ricorrente si era nel frattempo sottoposto (cfr. i doc. 14 e 25).
Del resto, non può essere ignorato che é stato l’assicurato stesso ad aver avvertito un netto peggioramento della sintomatologia successivamente alla seduta di fisioterapia del 9 aprile 2014.
Ora, qualora venisse accertato che la sinovite é insorta a causa della terapia prescritta dal medico curante dell’assicurato per la cura delle conseguenze dell’infortunio del marzo 2014, la CO 1 sarebbe chiamata a risponderne in virtù dell’art. 6 cpv. 3 LAINF.
Avendo l’assicuratore convenuto omesso di appurare un fatto rilevante dal profilo giuridico, il TCA ritiene che siano dati i presupposti per annullare la decisione su opposizione impugnata e per rinviargli l’incarto affinché abbia a ordinare un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto ad accertare quanto precede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione é annullata.
§§ L’incarto é retrocesso alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione circa il diritto a prestazioni a decorrere dal 18 maggio 2014.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il vicecancelliere
Daniele Cattaneo Maurizio Macchi