Raccomandata
Incarto n. 35.2015.45
mm
Lugano 10 agosto 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 marzo 2015 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 aprile 2005, RI 1, dipendente dell’omonima impresa di costruzioni di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto mentre stava lavorando e ha riportato, secondo il rapporto 4 maggio 2005 dell’Ospedale __________ di __________, una contusione delle costole sul lato destro e la frattura della porzione laterale della clavicola sinistra (cfr. doc. 3).
Nel prosieguo, è pure stata diagnosticata una lussazione dell’articolazione sterno-clavicolare (cfr., ad esempio, doc. 15).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha ritrovato una capacità lavorativa parziale (50%) a contare dal 20 giugno 2005 (doc. 14).
1.2. La visita medica di chiusura ha avuto luogo in data 4 dicembre 2006 (cfr. doc. 53).
L’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata a partire dal 1° luglio 2009 (cfr. doc. 75).
Successivamente, all’assicurato sono stati riconosciuti degli anticipi sulla rendita d’invalidità (cfr. doc. 175).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 gennaio 2014, RI 1 è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 33% a decorrere dal 1° settembre 2009 e di un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 7.5% (doc. 172).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 178), in data 3 marzo 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 192).
1.4. Con tempestivo ricorso del 24 aprile 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 52% almeno e un’IMI superiore al 7.5%.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa innanzitutto valere che ai rapporti medici a cui ha fatto capo l’amministrazione per determinare l’esigibilità lavorativa, non possa essere attribuito pieno valore probatorio e pretende quindi che il TCA disponga l’esecuzione di una perizia ortopedica (cfr. doc. I, p. 3 s.: “L’CO 1 pretende nella decisione 03.03.2015 che gli accertamenti medici dovuti in questo caso (art. 43 LPGA) siano stati fatti debitamente con il rapporto medico del dott. __________. Come è già stato fatto valere, il ricorrente non ha mai visto questo rapporto del dott. __________. Un rapporto medico che viene scritto senza avere esaminato personalmente il ricorrente non può assolutamente adempiere l’art. 43 LPGA. L’CO 1 avrebbe dovuto fare esaminare il ricorrente da un perito medico indipendente (art. 44 LPGA). Inoltre il ricorrente dovrebbe essere esaminato da un medico ortopedico e non da un medico neurologo. Il Lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve dunque ordinare una perizia giudiziaria (art. 18 Lptca) e fare esaminare il ricorrente da un perito giudiziario ortopedico indipendente. (…). Inoltre il ricorrente ha fatto valere durante la procedura amministrativa di avere subito un peggioramento della salute, visto che l’incidente grave è avvenuto già nel 2005. Nella decisione su opposizione dell’CO 1 del 03.03.2015 non viene preso in considerazione questo peggioramento della salute. I diversi rapporti medici del medico __________ dott. __________ dell’CO 1 e il rapporto del dott. __________ del 22 maggio 2014 non adempiono l’art. 43 LPGA. Come già detto, il Lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non può assolutamente prendere in considerazione i rapporti medici citati e deve ordinare una perizia giudiziaria.”).
D’altro canto, egli contesta l’entità del reddito da invalido considerato dall’amministrazione, in quanto quest’ultimo non corrisponderebbe “… ai fatti medici ed economici, come si evince anche dall’incarto dell’CO 1. Il ricorrente da tanti anni lavora unicamente all’incirca al 50% e guadagna all’anno CHF 39'300, come ha già fatto il suo legale presso l’CO 1 tramite lettera del 16 dicembre 2013. Al ricorrente non è assolutamente possibile svolgere un’attività a tempo pieno, come preteso dall’CO 1.” (doc. I, p. 4).
Per quanto riguarda la menomazione all’integrità, l’assicurato sostiene che l’indennità riconosciuta dall’istituto non corrisponderebbe ai fatti medici (doc. I, p. 4).
RI 1 ha infine chiesto che il TCA indica un pubblico dibattimento (cfr. doc. I, p. 4).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Nel mese di maggio 2015, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione, medica e non, preannunciando che, il 1° giugno 2015, sarebbe stato visitato presso la Clinica __________ di __________ (doc. V e doc. VI + allegati).
In data 15 luglio 2015, al TCA sono pervenuti tre rapporti della Clinica __________ (doc. VII + allegati).
Su richiesta dell’CO 1, questa Corte ha richiamato la documentazione relativa all’esame venoso e arterioso degli arti superiori eseguito nel 2014 dal dott. __________ (cfr. allegato al doc. XII).
L’assicuratore si è pronunciato sulla documentazione acquisita nel frattempo in data 21 ottobre 2015 (doc. XVI + allegati).
Il 9 novembre 2015, l’insorgente ha formulato le proprie osservazioni sui rapporti elaborati dai medici fiduciari dell’CO 1 (doc. XX).
1.7. In data 3 dicembre 2015, l’assicurato ha versato agli atti la documentazione relativa all’esame di RMN cervicale dell’11 novembre 2015 (doc. XXII + allegati).
Nel mese di febbraio 2016, a questo Tribunale sono pervenuti i referti afferenti ad accertamenti effettuati presso la Clinica __________ (doc. XXV + allegati).
Il 6 aprile 2016, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica e ha informato il TCA circa l’intenzione dell’Ufficio AI di ordinare una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. XXVIII + allegati).
La presa di posizione dell’amministrazione è datata 20 maggio 2016 (doc. XXXIV + allegato).
1.8. In corso di causa, questo Tribunale ha appurato che l’UAI ha conferito il mandato peritale al Servizio di accertamento medico (SAM) di __________ (cfr. doc. XXXIX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. L’oggetto litigioso è circoscritto all’entità della rendita d’invalidità e della menomazione all’integrità.
Preliminarmente, questa Corte è però tenuta a esaminare se l’istituto assicuratore era legittimato a valutare le prestazioni di lunga durata prendendo in considerazione unicamente i disturbi residuali localizzati alla spalla sinistra, quali erano stati refertati in occasione della visita __________ di chiusura (e successive visite di controllo del 2009 e 2011).
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nel caso di specie, dalle carte processuali si evince che l’amministrazione ha determinato la rendita d’invalidità e l’IMI, facendo capo essenzialmente al rapporto elaborato dal dott. R. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a margine della visita medica di chiusura del 4 dicembre 2006.
In quell’occasione, l’allora medico __________ ha riscontrato la persistenza di una lussazione ventrale dell’articolazione sterno-clavicolare sinistra non riduttibile, ha dichiarato che lo stato di salute infortunistico non poteva essere migliorato con ulteriori provvedimenti terapeutici e ha infine tracciato l’esigibilità lavorativa (cfr. doc. 53, p. 2).
Successivamente, ovvero in occasione delle visite di controllo del 9 marzo 2009 e del 17 novembre 2011, lo stesso medico __________ ha constatato che nel frattempo non erano intervenute modifiche di rilievo nelle condizioni di salute dell’assicurato, di modo che ha confermato che l’esigibilità era rimasta quella che aveva descritto nel dicembre 2006 (cfr. doc. 73, p. 2: “Sia soggettivamente che ogettivamente la situazione è esattamente sovrapponibile a quanto valutato il 4.12.2006 per cui l’esigibilità allora espressa mantiene la sua validità.” e doc. 128, p. 4: “i problemi soggettivi e i reperti oggettivi sono esattamente sovrapponibili a quelli valutati in occasione delle due visite mediche precedenti (4 dicembre 2006 e 9 marzo 2009). L’esigibilità espressa nel 2006 mantiene quindi tutto il suo valore.”).
Per quanto riguarda la menomazione all’integrità, il dott. __________ ha quantificato la relativa indennità nel 7.5% in applicazione della tabella 5.2 edita dalla __________ dell’CO 1, rilevando che “i disturbi lamentati dall’assicurato sono paragonabili a quelli che si possono presentare in occasione di un’omartrosi …” (doc. 52).
Nell’ambito della procedura di opposizione, su invito dell’avv. RA 1, il quale aveva fatto valere un notevole peggioramento dello stato di salute infortunistico (cfr. doc. 168, p. 1 e 2 e doc. 178), l’assicuratore ha chiesto un resoconto ai diversi medici curanti dell’assicurato (cfr. doc. 182).
In particolare, con certificazione datata 22 ottobre 2013, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, ha riferito di aver operato l’insorgente nel dicembre 2012 per una sindrome del tunnel carpale a destra. Alcuni mesi dopo, erano però ricomparse delle parestesie bilaterali (con predominanza sul lato sinistro non operato), in presenza di parametri neurofisiologici normali. Non potendo escludere un’origine cervicale del disturbo, il dott. __________ ha disposto un consulto presso il dott. __________, spec. FMH in neurologia (cfr. doc. 183).
Da parte sua, con referto del 22 maggio 2014, il dott. __________ ha rilevato che la TAC dell’apertura toracica eseguita il 13 marzo 2014 era risultata nella norma (cfr. doc. 187, p. 2-3), mentre il duplex venoso e arterioso effettuato dall’angiologo dott. __________, aveva invece lasciato “ancora il dubbio di qualche anomalia circolatoria” (cfr. doc. 187, p. 4). Egli ha quindi concluso affermando di non avere “… una spiegazione neurologica dei disturbi accusati dal paziente a livello degli arti superiori.” (doc. 187, p. 1).
Con la decisione su opposizione impugnata, come detto, l’amministrazione si è fondata sull’esigibilità lavorativa definita dal dott. __________ nel dicembre 2006, ritenendo che non fosse stato dimostrato l’intervento di un peggioramento dello stato di salute, tenuto conto che, secondo il neurologo dott. __________, i disturbi denunciati dal ricorrente non trovavano alcuna spiegazione medica (cfr. doc. 192, p. 6).
Pendente causa, RI 1 si è sottoposto di sua iniziativa a ulteriori accertamenti medici.
Il 1° giugno 2015, egli ha consultato il Prof. dott. __________, responsabile della chirurgia della spalla presso la Clinica __________ di __________. Dal relativo referto risulta che l’assicurato soffre di femomeni parestetici alle due mani e di lievi disturbi legati alla nota sublussazione sternoclavicolare a sinistra. Lo specialista ha inoltre rilevato che l’insorgente è disturbato dall’artrosi sternoclavicolare e dalla sublussazione, ma che non intende assumersi il rischio di un’operazione. Per quanto riguarda i disturbi parestetici, egli ha disposto un approfondimento neurologico, precisando che, qualora vi fosse il sospetto di una stenosi posteriore alla clavicola, il successivo passo diagnostico sarebbe stato un’angiografia (doc. D 2).
Il giorno stesso, il ricorrente è stato visitato dagli specialisti in neurologia della __________, i quali, dopo averlo sottoposto ad esami elettrofisiologici, hanno escluso che i disturbi potessero risultare da una sindrome del tunnel carpale oppure da una neuropatia del nervo ulnare a livello del gomito. Essi hanno peraltro consigliato l’esecuzione di una RMN cervicale per escludere la presenza di una stenosi del canale spinale (cfr. doc. D 4).
Sempre il 1° giugno 2015, ha avuto luogo anche una visita presso il Prof. dott. __________, responsabile della chirurgia dell’anca presso la Clinica __________. In quell’occasione, egli ha formulato la diagnosi di coxartrosi secondaria a destra (cfr. doc. D 3). L’insorgente ha esplicitamente riconosciuto che tale patologia non è imputabile all’evento traumatico dell’aprile 2005 (cfr. doc. XX, p. 2 pto. 3).
L’amministrazione ha sottoposto la documentazione acquisita nel frattempo al proprio servizio medico.
Con apprezzamento del 30 settembre 2015, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha osservato che dal referto 9 giugno 2015 dei dottori __________ e __________ (doc. D 4), non emergono reperti o diagnosi riconducibili all’infortunio assicurato (cfr. doc. XVI 2).
Prendendo innanzitutto posizione sul sospetto di sindrome dello stretto toracico, contenuto nel rapporto 4 febbraio 2014 dell’angiologo dott. __________, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha rilevato che “… l’esame angio-TCA eseguito poi il 13 marzo 2014 ha concluso all’assenza d’alterazioni vascolari. Di conseguenza, anche in esiti di frattura claveare e di lussazione sterno claveare e di lussazione sternoclaveare sinistra, non ci sono nel caso specifico argomenti per una compressione vascolare capace di spiegare i disturbi lamentati dall’assicurato, essendo chiaro che la sensibilità e la specificità di un esame di angio-TAC è superiore a quello di un esame duplex.”. (doc. XVI 1, p. 3).
D’altro canto, per quanto concerne il rapporto del Prof. __________, il medico fiduciario appena citato ha affermato che in quel documento vengono “… riferiti i disturbi lamentati dal signor RI 1 a livello sternoclaveare sinistro, senza indizi per una modifica della sintomatologia rispetto a quanto valutato dal dott. __________ in precedenza. Per gli altri disturbi, non sembra che lo specialista sia stato informato delle investigazioni eseguite nel 2014, in particolar modo dell’esame angio-TAC.” (doc. XVI 1, p. 4).
Il dott. __________ ha quindi concluso che “… l’esigibilità definita nel 2006, poi confermata nel 2009 e nel 2011 appare sempre valida.” (doc. XVI 1, p. 4).
L’esame di RMN del rachide cervicale effettuato l’11 novembre 2015 ha mostrato un’osteocondrosi con spondilolisi, un’artrosi uncovertebrale e una protusione discale a livello di C5-C6, con conseguente “… moderata stenosi foraminale più importante a sinistra, con probabile schiacciamento della radice C6 a sinistra.” (doc. F 1).
Il 7 dicembre 2015 ha avuto luogo un nuovo consulto presso i dottori __________ e __________, neurologi attivi presso la __________, i quali hanno dichiarato che le immagini afferenti alla RMN del novembre 2015 evidenziano una lieve protusione discale a livello di C5/C6, senza elementi per una significativa stenosi del canale spinale cervicale o compressione del midollo quale causa delle parestesie (cfr. doc. G 1).
Il 22 dicembre 2015, RI 1 è stato visitato dal PD __________, primario di chirurgia vertebrale presso la Clinica __________, il quale, in base all’esame clinico, ha sospettato la presenza di una sindrome dello stretto toracico (cfr. doc. G 2).
In data 18 febbraio 2016, è stato eseguito un duplex venoso e arterioso succlavie da parte del dott. __________. Dal relativo rapporto si evince che la situazione riscontrata “… è similare al 2014 dove identificavo un TOS a sinistra sull’arteria succlavia e un lieve TIS (Thoracic inlet syndrome) sulla vena succlavia dx soprattutto compressa dai pettorali.” (doc. I 2).
Dall’esame elettroneurografico eseguito dal neurologo dott. __________ il 10 marzo 2016 è emerso, a destra, una peggiorata “… conduzione segmentale sensitiva antidromica del n. mediano nel canale carpale, latenza distale invariata rispetto all’esame del nervo del 2011, …” e, a sinistra, “… invariata la conduzione motorica, leggermente migliorata la sensitiva antidromica segmentale, ancora leggermente patologica per l’età.”. Egli ha precisato che la conduzione motoria prossimale normale e simmetrica, con potenziali di sommazione ampi e invariati da prossimale per i nervi mediani, “… depone contro un Thoracic Outlet per i tronchi nervosi.” (doc. H 1).
Con apprezzamento del 19 maggio 2016, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha sostenuto che la nuova documentazione non contiene elementi suscettibili di cambiare la conclusione espressa dal dott. __________ nel suo rapporto dell’8 ottobre 2015 (doc. XXXIV 1).
Agli atti figura pure una comunicazione dell’UAI, datata 7 marzo 2016, in base alla quale l’assicurato sarebbe stato sottoposto a un accertamento peritale pluridisciplinare (medicina interna, reumatologia, neurologia e angiologia) per chiarire il suo diritto alle prestazioni (cfr. doc. L 3).
2.7. Con la propria impugnativa, l’assicurato rimprovera in sostanza all’CO 1 di aver fondato la propria decisione di rendita (e di IMI) su documentazione medica inaffidabile. Al riguardo, egli fa presente di essere stato visitato dal medico __________, l’ultima volta, nel novembre 2011 e che, da quella data in poi, il suo stato di salute infortunistico sarebbe peggiorato in maniera rilevante. Per questa ragione, egli ritiene che l’esigibilità allora espressa non possa costituire una valida base di giudizio (cfr. doc. I).
Chiamato a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte constata che l’ultima visita di controllo, a margine della quale il dott. __________ aveva dichiarato che l’esigibilità da lui stesso descritta nel dicembre 2006 manteneva tutta la sua validità non essendo nel frattempo subentrato alcun peggioramento, ha effettivamente avuto luogo il 14 novembre 2011, mentre la decisione di rendita è stata emanata soltanto nel gennaio 2014 (cfr. doc. 172; quella su opposizione addirittura nel marzo 2015 – doc. 192).
Il TCA rileva tuttavia che gli esiti degli approfondimenti che si sono svolti nel frattempo su iniziativa dello stesso ricorrente, non appaiono atti a dimostrare, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l’intervento di un peggioramento delle condizioni di salute imputabile all’infortunio del 20 aprile 2005 (cfr. il consid. 2.4.), circostanza che è stata evidenziata anche dai medici fiduciari dell’amministrazione (cfr. doc. XVI 1 e 2, nonché il doc. XXXIV 1).
D’altra parte, nonostante quanto appena indicato, non può essere ignorato che, come comunicato dal patrocinatore del ricorrente il 6 aprile 2016, l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare presso il SAM di __________, comprendente degli accertamenti di medicina interna, di reumatologia, di neurologia e di angiologia (cfr. doc. XXVIII e l’allegato doc. L 3, nonché il doc. XXXIX).
Ora, questo Tribunale non può, con sufficiente tranquillità, escludere che dalle risultanze peritali possano emergere elementi di valutazione tali da supportare la tesi ricorsuale secondo la quale, rispetto alla situazione refertata dal medico di circondario ancora nel mese di novembre 2011, è intervenuto un peggioramento nello stato di salute infortunistico, suscettibile d’incidere sull’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa (e, dunque, sull’entità del grado dell’invalidità) e pure sulla valutazione della menomazione all’integrità di cui è portatore il ricorrente.
Sulla scorta di tali considerazioni, per il TCA sono dati i presupposti per rinviare gli atti all’istituto assicuratore convenuto affinché, una volta acquisito il rapporto peritale elaborato dal SAM per conto dell’Ufficio AI, ne sottoponga le risultanze al proprio servizio medico fiduciario, il quale dovrà allora determinare se dalle medesime emergono elementi attestanti l’insorgenza di un peggioramento delle condizioni di salute infortunistiche e, nell’affermativa, valutare nuovamente l’esigibilità lavorativa, così come l’entità della menomazione all’integrità.
2.8. Con la propria impugnativa, l’insorgente ha chiesto che venisse indetto un pubblico dibattimento.
Confrontato con una richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di principio darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti dall’art. 6 § 1 seconda frase CEDU, ossia quando la domanda é abusiva, quando appare chiaramente che il ricorso é infondato, irricevibile o, al contrario, manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47 consid. 3b).
Nella DTF 136 I 279 consid. 3, il Tribunale federale ha precisato che non é possibile rinunciare al pubblico dibattimento per il motivo che la procedura scritta sarebbe più adeguata per discutere una questione di natura medica, anche se l’oggetto del litigio verte essenzialmente sul confronto di pareri specialistici riguardanti lo stato di salute e l’incapacità lavorativa di un assicurato in materia di assicurazione per l’invalidità.
Nel caso di specie, essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 § 1 seconda frase CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare seguito alla richiesta dell’assicurato.
Considerato l’esito della vertenza, questo Tribunale può pure esimersi dall’esaminare se, omettendo di sottoporre all’insorgente la certificazione 22 maggio 2014 del dott. __________ prima dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore abbia o meno violato il diritto di essere sentito di RI 1.
2.9. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, rappresentato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti