Raccomandata
Incarto n. 35.2015.29
mm
Lugano 3 giugno 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 febbraio 2015 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 giugno 2006, RI 1, dipendente della __________ di __________ in qualità di aiuto-muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolato ed è caduto di schiena su un sasso, riportando, secondo il rapporto 13 settembre 2006 del dott. __________, una contusione al fianco destro con importante ematoma intraddominale destro e cutaneo (cfr. doc. 8).
L’esame TAC del 13 luglio 2006 ha evidenziato la presenza di fratture a livello della spina iliaca postero superiore dell’osso iliaco di destra, dei processi trasversi di destra di L2/L3, L4 e L5, nonché dei processi spinosi di L5 e L4 (doc. 15).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 30 gennaio 2007, l’amministrazione ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro in misura completa a far tempo dal 29 gennaio 2007 (cfr. doc. 51).
Il provvedimento appena citato è cresciuto in giudicato, dopo ritiro dell’opposizione da parte dell’assicurato.
1.3. Nel corso del mese di aprile 2014, l’assicurato ha annunciato all’assicuratore una ricaduta dell’evento traumatico del giugno 2006 (doc. 79). Con referto del 15 ottobre 2013, la dott.ssa __________ ha attestato che RI 1 soffre di una “… disfunzione articolare sacro-iliaca presente nel bacino (…) che con molta probabilità deriva dall’evento traumatico che nel lontano 2006 ha determinato le varie fratture summenzionate.” (doc. 80).
1.4. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 settembre 2014, l’assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta (doc. 92).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 95), in data 4 febbraio 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 107).
1.5. Con tempestivo ricorso del 23 febbraio 2015, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità intera e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente contesta che al rapporto allestito dal medico __________ dell’CO 1 possa essere attribuito pieno valore probatorio, in quanto sarebbe “grossolanamente” lacunoso (cfr. doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, postula che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In corso di causa, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (cfr. doc. V + allegati).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la propria responsabilità per i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’aprile 2014, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.7. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla ricaduta annunciata nel mese di aprile 2014, fondandosi sul parere enunciato in proposito dal medico __________ (cfr. doc. 107, p. 5s.).
In effetti, con apprezzamento del 7 gennaio 2015, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha negato che i disturbi denunciati dall’assicurato possano essere ricondotti al trauma subito in data 7 giugno 2006, in quanto risultanti da patologie di origine morbosa:
" (…).
Da notare che anche per l’infortunio nel 2006 non era mai descritta una frattura che coinvolgeva l’articolazione sacro-iliaca né a sinistra, né a destra. Le conseguenti fratture nell’infortunio sono guarite nella parte della cresta iliaca e anche nei processi trasversi a destra e nel processo spinoso L4/L5. La dolorabilità nella zona del muscolo quadrato non può essere causata da una situazione ossea stabile e sicuramente guarita più di sei anni dopo l’infortunio (processi trasversi a destra e anche la cresta sacro-iliaca stabili e non mostrano nessuna lesione dell’osso né alla articolazione IS). L’articolazione sacro-iliaca é delle più stabili nel nostro corpo come pure i legamenti dello stesso che non permettono un movimento dinamico. In più si nota lo stesso osteofita anche nella parte superiore dell’articolazione S1 a sinistra, parte che non era stata coinvolta nell’infortunio. (…).
La dott.ssa __________ nell’esame clinico non ha evidenziato nessun deficit neurologico come hanno mostrato anche le RM recentemente. In riassunto di tutti gli esami e della problematica presente odierna non siamo confrontati con una conseguenza dell’infortunio ma con una più importante degenerazione, osteocondrosi e spondilartrosi presenti nella parte sinistra della colonna lombare con fusione delle ultime vertebre, con sacralizzazione e degenerazione in un 65enne che non può essere considerata di origine infortunistica ma di origine morbosa. Si consiglia di valutare anche la problematica renale nella parte destra che può essere all’origine dei dolori menzionati dall’assicurato, problematica che non è tuttavia di origine infortunistica. (…). La dolorabilità muscolare nel fianco destro può essere causata ugualmente da una disfunzione che l’assicurato cerca di compensare con l’importante degenerazione della colonna lombare a sinistra, sforzando il muscolo quadrato lomborum. Questo fatto non era stato nemmeno preso in considerazione. (…).”
(doc. 106, p. 3s. - il corsivo è del redattore).
Agli atti figurano alcune certificazioni degli specialisti privatamente consultati da RI 1, i quali hanno espresso un’opinione diversa circa l’eziologia dei disturbi localizzati all’articolazione sacro-iliaca destra, rispetto a quella del fiduciario dell’CO 1.
Dal referto 15 ottobre 2013 della dott.ssa __________, spec. FMH in fisiatria e riabilitazione, si apprende che, a causa di algie al fianco destro, l’insorgente si é sottoposto a esami strumentali che hanno mostrato “… un’alterazione nell’ala sacrale anteriore destra con presenza di edema da stress. (…). Ad un controllo RMN di completamento eseguito il 09.10.2013 dopo aver effettuato delle terapie riabilitative mirate a livello sacro-iliaco destro si nota la regressione dell’edema delle parti molli retro sacrali e anche la regressione dell’edema spongioso nell’ala sacrale destra …”. A suo avviso, ciò dimostrerebbe l’esistenza di “… una disfunzione articolare sacro-iliaca presente nel bacino del signor RI 1 che con molta probabilità deriva dall’evento traumatico che nel lontano 2006 ha determinato le varie fratture summenzionate. Questa disfunzione articolare causerebbe un’atrito tra le strutture ossee che genera la formazione dell’edema spongioso all’ala sacrale destra e nelle parti molli retrosacrali che era evidente alla RMN del 25.07.2013 e appare regredita dopo le terapie alla RMN del 09.10.2013.” (doc. 80).
Nel mese di marzo 2014, l’assicurato ha consultato la dott.ssa __________, Caposervizio di neurochirurgia presso il __________. Dal relativo rapporto, datato 4 marzo 2014, risulta che l’esame TAC effettuato nel frattempo aveva evidenziato “… la già conosciuta degenerazione nell’articolazione sacro-iliaca ds, come residuo dell’incidente del 2006.” (doc. 82 - il corsivo é del redattore).
Con certificazione dell’11 febbraio 2015, la dott.ssa __________ ha preso posizione in merito alle considerazioni contenute nell’apprezzamento 7 gennaio 2015 del medico __________, esprimendosi nei seguenti termini:
" (…).
Il Dr. __________ sottolinea che secondo un mio personale parere l’edema osseo è da attribuirsi al precedente trauma subito dal paziente.
È indubbio che i 6 anni intercorsi siano un tempo considerevole, ma é altresì indubbio che il Sig. RI 1 ha subito un unico trauma in sede lombare e guarda caso le fratture sopra elencate e l’edema osseo sono proprio localizzati in quella sede (quindi si tratta di dati obiettivi, non di un mio personale parere).
Nell’infortunio del 2006 non é stata segnata nessuna frattura che coinvolgeva l’articolazione sacro iliaca perché non vi era frattura nell’articolazione, ma frattura alla spina iliaca postero superiore e non fu eseguita una RMN, unico esame che avrebbe potuto evidenziare il bone marrow edema (peraltro anche le fratture ai processi trasversi e alle spinose delle vertebre L4-L5 furono viste a ben 1 mese di distanza dal trauma) …”.
Non é mai stata posta in discussione la stabilità dell’articolazione sacro-iliaca, ma la sua sollecitazione anormale, che é innegabile sia avvenuta con il trauma da impatto, trauma che ha generato le fratture suesposte e che non può non aver determinato uno spostamento dell’asse sacro-iliaco da destra verso sinistra (frattura SIPS + edema sacrale superiore destro).
Il movimento dinamico dell’articolazione sacro iliaca é documentato (nutazione e contro-nutazione; vedi __________).
I deficit in questione non sono neurologici ma bensì meccanici, deficit che hanno a loro volta aggravato in maniera significativa l’insorgenza della fisiologica degenerazione ossea e articolare, tradotti con la presenza odierna di manifestazioni spondiloartrosiche nella parte sinistra, che é stata accelerata dalla spinta traumatica ricevuta da destra verso sinistra (destra sede di fratture).”
(doc. A 2)
Con referto datato 28 aprile 2015, la fisiatra curante ha in sostanza ribadito la propria posizione (cfr. doc. B 1).
2.8. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.9. Nella concreta evenienza, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che le considerazioni contenute nei rapporti agli atti della dott.ssa __________ (così come il referto 4 marzo 2014 della dott.ssa __________), siano atte a creare almeno lievi dubbi circa la fondatezza della valutazione espressa dal medico __________ (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2).
In particolare, va osservato che la fisiatra curante, prendendo posizione sulle considerazioni contenute nel referto 7 gennaio 2015 del dott. __________, ha sollevato degli argomenti che al TCA non appaiono a priori destituiti di ogni fondamento (si veda il consid. 2.7.).
Confrontata a una questione di natura squisitamente medica, questa Corte non é quindi in grado di derimere, con la necessaria tranquillità, la presente vertenza sulla base della sola documentazione agli atti, ragione per la quale s’impone un approfondimento peritale.
2.10. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere del proprio medico __________ (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni esposte al considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre una perizia esterna (cfr. art. 44 LPGA) volta a chiarire l’eziologia dei disturbi denunciati dall’assicurato nella regione dell’articolazione sacro-iliaca destra e, sulla base delle relative risultanze, definire nuovamente il diritto a prestazioni a dipendenza dell’annuncio di ricaduta dell’aprile 2014.
2.11. Il ricorrente ha chiesto di essere esonerato dal pagamento (e/o anticipo) delle spese e tasse di giustizia (cfr. doc. I, p. 3).
Al riguardo, il TCA rileva che tale domanda è in realtà priva di oggetto in quanto la procedura giudiziaria in materia LAINF è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti