Raccomandata
Incarto n. 35.2015.27
cr
Lugano 10 giugno 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 gennaio 2015 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 marzo 2014 RI 1, nato nel 1982, di professione muratore, è scivolato sulle scale di una casa in costruzione, cadendo all’indietro e sbattendo il fondoschiena e la mano destra. A seguito di tale caduta, egli ha immediatamente sentito una fitta alla spalla destra.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 27 ottobre 2014, l’amministrazione ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve durata a contare dal 1° agosto 2014 e rifiutato la corresponsione di prestazioni di lunga durata, in quanto i disturbi presentati dall’assicurato non sono più in relazione di causalità almeno probabile con l’infortunio del 28 marzo 2014 (doc. 63).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 77), in data 22 gennaio 2015 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione, aggiungendo che “la CO 1 di __________ è pregata di riesaminare il calcolo dell’indennità giornaliera e di prendere posizione in merito agli argomenti esposti dall’assicurato nella propria opposizione” (doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 23 febbraio 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione su opposizione dell’amministrazione venga “riformata nel senso che al signor RI 1 vengano riconosciute le prestazioni assicurative a norma della LAINF anche oltre l’8 agosto 2014 e sino al termine delle cure” (doc. I).
Sostanzialmente la patrocinatrice del ricorrente ha contestato che i disturbi alla spalla destra risentiti dall’assicurato non sarebbero più in nesso causale con l’infortunio del 28 marzo 2014, come valutato dal medico __________ dell’assicuratore convenuto, rilevando come tale tesi sia stata smentita tanto dal dr. __________, quanto dal dr. __________.
Inoltre, ella ha rilevato come il parere del medico __________ dell’assicuratore LAINF sia stato pure criticato dal medico di fiducia dell’assicuratore malattia dell’interessato, il quale ha ritenuto l’apprezzamento del dr. __________ affrettato e non supportato da una valutazione sufficientemente approfondita.
La patrocinatrice del ricorrente ha quindi considerato che “per stabilire se sia stato effettivamente raggiunto lo status quo sine, la CO 1 dovrebbe predisporre una valutazione clinica approfondita del paziente ed esprimersi nuovamente in merito attraverso i necessari accertamenti”.
La legale dell’assicurato ha aggiunto che “anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse ammettere che i disturbi alla spalla destra non sono più dovuti all’infortunio ma esclusivamente di natura morbosa, è evidente che lo stesso ha sensibilmente aggravato le condizioni dell’interessato”, motivo per il quale egli avrebbe in ogni caso diritto alle prestazioni assicurative legali anche dopo il 1° agosto 2014, a norma dell’art. 36 cpv. 1 LAINF, in quanto le eventuali alterazioni o patologie degenerative preesistenti l’infortunio sono sicuramente state rese manifeste e aggravate dall’infortunio stesso.
L’avv. RA 1 ha poi evidenziato come vi siano ancora delle cure e delle misure atte a permettere un miglioramento della situazione dell’assicurato, che l’assicuratore infortuni deve prendere a proprio carico.
Infine, la patrocinatrice del ricorrente - dopo avere sottolineato come “per quanto concerne il calcolo dell’indennità giornaliera, non va contestato quanto deciso nella decisione impugnata, ovvero che “la CO 1 di __________ è pregata di riesaminare il calcolo dell’indennità giornaliera”” - ha ribadito quanto già indicato in sede di opposizione, chiedendo che vengano ripristinate le indennità giornaliere e che sia “corrisposta la somma corrispondente alla differenza di quanto dalla CO 1 versato per il periodo dal 31 marzo al 31 luglio 2014 calcolando come indennità giornaliera CHF 213.70 e non CHF 154.75” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 9 aprile 2015, la patrocinatrice del ricorrente ha trasmesso al TCA un nuovo referto del dr. __________ (doc. V + G).
1.6. Con osservazioni del 24 aprile 2015, il patrocinatore dell’Istituto assicuratore convenuto ha indicato che quanto prodotto da controparte “non muta la situazione così come è già stata valutata dalla CO 1 la quale si riconferma perciò nelle proprie allegazioni e domande” (doc. VII).
Questo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso al ricorrente (doc. VIII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 1° agosto 2014 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 28 marzo 2014.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla spalla destra, sulla base del parere espresso dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, nonché medico __________ dell’amministrazione.
Nel proprio referto del 24 luglio 2014 concernente la visita medica __________ dell’8 luglio 2014 il dr. __________, dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni del paziente e i reperti, ha posto la diagnosi di “infortunio professionale del 28.3.2014 con trauma contusivo distorsivo spalla dominante destra, terapia conservativa. Non lesioni traumatiche all’esame artro-RM della spalla destra del 10.6.2014” (doc. 46).
Il dr. __________ ha quindi rilevato quanto segue:
" Aspetti medico assicurativi:
assicurato capocantiere edile senza diploma ma con esperienza empirica, corsi di aggiornamento a __________, ditta __________ di __________. Lasciamo terminare all’assicurato la cura di fisioterapia in corso per migliorare ancora la funzionalità della spalla destra e parificarla a quella sinistra e volta alla riduzione dei dolori visto ancora il miglioramento in corso. Ho previsto la ripresa dell’attività lavorativa in misura totale del 100% a partire dalla fine del ciclo in corso di fisioterapia vale a dire a partire dal 1.8.2014. Assicurato d’accordo, terminerà ora la fisioterapia con gli esercizi a domicilio prescritti.
Se non ci saranno problemi il caso potrà essere chiuso dal punto di vista medico al 31.7.2014 con la visita presso il dott. __________. assicurato d’accordo.”
(Doc. 46)
Chiamato a rivalutare la capacità lavorativa dell’assicurato alla luce di quanto ritenuto nel referto del 31 luglio 2014 dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia – nel quale lo specialista prospettava un tentativo di ripresa del lavoro a tempo parziale a partire dal mese di settembre 2014 (doc. 47) - il dr. __________, nell’apprezzamento medico del 28 agosto 2014, ha ribadito che l’assicurato va considerato totalmente abile al lavoro a partire dal 1° agosto 2014, rilevando quanto segue:
" (…)
La situazione viene rivalutata, si ricorda il netto miglioramento della situazione e che in particolare l’esame artro-RM della spalla destra del 10.6.2014 non aveva evidenziato lesioni post-traumatiche. Ribadisco quindi la mia presa di posizione, vale a dire confermo con il seguente apprezzamento la ripresa dell’attività lavorativa in misura totale del 100% a partire dal 1.8.2014, l’assicurato si era dimostrato d’accordo con questa proposta. Sulla base dello scritto del collega dott. __________ sopramenzionata la mia capacità non viene quindi modificata.”
(Doc. 50)
Nel successivo apprezzamento medico del 23 settembre 2014 il dr. __________ ha ancora una volta ribadito la propria valutazione, indicando che:
" (…)
In base alla rivalutazione della mia visita medica __________ dell’8.7.2014 e valutazione dell’esame radiologico e strumentale sopramenzionato, dove ripeto non si presentano lesioni traumatiche o post-traumatiche, in base a tutti gli atti in nostro possesso incluso il rapporto del collega dott. __________ succitato, il nesso causale tra i disturbi lamentati dall’assicurato e l’infortunio del 28 marzo 2014 viene a cadere, il rapporto del dott. __________ non apporta nuovi elementi rispetto alla mia visita medica __________ dell’8 luglio 2014, sospensione quindi delle prestazioni CO 1/LAINF a partire dal 1° agosto 2014.”
(Doc. 61)
Nonostante la documentazione medica prodotta in sede di opposizione – e meglio il referto del 28 ottobre 2014 con il quale il dr. __________ ha osservato che non vi sia alcun dubbio che i disturbi dell’assicurato derivino dall’infortunio del 28 marzo 2014, ritenendo “evidente” il nesso causale (cfr. doc. 65) e il referto del 20 novembre 2014, con il quale il dr. __________, spec. in chirurgia ortopedica, ha constatato dall’esame di artro-risonanza della spalla destra l’esistenza di una “instabilità anteriore post-traumatica da elongazione capsulo-legamentosa antero-inferiore” (cfr. doc. 68) – con apprezzamento medico del 15 novembre 2011 il dr. __________ ha ancora una volta confermato il proprio parere, osservando:
" (…)
Vengono considerati i seguenti fatti:
durante la mia visita medico-circondariale dell’8.7.2014 con valutazione esame artro-RM succitato, clinicamente non erano presenti segni di instabilità della spalla destra. Esame artro-RM veniva sopradescritto, non si erano trovate sicure chiare lesioni post-traumatiche in particolar modo i legamenti gleno-omerali appaiono intatti, con rapporto vidimato dal prof. dott. __________, specialista FMH radiologia. Ho valutato direttamente le immagini in PACS. Nel suo rapporto del 28 ottobre 2014 neppure il dott. __________, spec. FMH ortopedia/traumatologia e chirurgia ortopedica rileva chiari argomenti per una instabilità confermando i miei reperti.
L’arto RM effettuata nel mese di giugno 2014 non rilevava nulla di particolare. Pur non essendoci lesioni traumatiche dimostrabili, clinicamente non chiari argomenti per instabilità, valutazione artro-RM che non rilevava nulla di particolare, il collega cita che non vi è alcun dubbio che l’attuale situazione derivi dall’infortunio 28.3.2014 con nesso causale evidente pur non rilevando alcun sospetto clinico di lesione traumatica o post-traumatica e l’esame artro RM normale. La valutazione del dott. __________ mostra clinicamente una mobilità normale in tutti i piani, segni di impingement negativo, esame contrastato manuale della forza normale, i test di instabilità sarebbero positivi. Contraddicendo la valutazione del prof. __________ il dott. __________ avrebbe valutato l’esame artro-RM del 10 giugno 2014 che secondo lui evidenzia una elongazione della capsula e della banda anteriore/inferiore del legamento gleno-omerale inferiore, diagnosticando una instabilità anteriore post-traumatica. Ora viene clinicamente trovata una instabilità non descritta alla visita clinica dal sottoscritto neppure il dott. __________ rilevava chiari argomenti per una instabilità e che l’esame artro-RM non rilevava nulla di particolare. In particolare il rapporto del dott. __________ non apporta elementi tali per inficiare quanto già espresso nel mio apprezzamento medico del 23.9.2014.
In particolare all’esame artro-RM non sono evidenti lesioni della capsula legamentare o delle strutture capsulo-legamentose. Può trattarsi di una lassità legamentare in assicurato di giovane età (classe 1982) senza lesione da strappo o rottura dei legamenti capsulo-legamentari come mostrato all’esame artro-RM.”
(Doc. 72)
2.7. In sede ricorsuale la patrocinatrice dell’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni da parte dell’assicuratore LAINF, trasmettendo nuovamente quanto già prodotto in sede di opposizione, e meglio il referto del dr. __________ del 28 ottobre 2014 e quello del dr. __________ del 20 novembre 2014 (cfr. doc. B e C), così come l’opposizione del 17 novembre 2014 contro la decisione del 27 ottobre 2014 interposta dalla Cassa malati dell’assicurato, secondo la quale “dopo esame del caso da parte del nostro medico di fiducia, effettuato in base agli atti allegati alla vostra decisione, siamo del parere che la vostra presa di posizione sia affrettata e non supportata da una valutazione sufficientemente approfondita. Infatti l’apprezzamento del vostro medico consulente dr. __________ del 26.9.2014 non concorda assolutamente con le constatazioni effettuate in stessa data dal dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica. Nel rapporto redatto da detto specialista si evince chiaramente come il decorso sia stato meno favorevole di quanto previsto dal dr. __________ e chiaramente attribuibile alla situazione post-traumatica, in misura tale da provocare persino un prolungo dell’inabilità lavorativa completa dell’assicurato” (doc. D).
In corso di causa, la patrocinatrice del ricorrente ha poi trasmesso a sostegno delle proprie pretese un nuovo referto, datato 24 febbraio 2015, col il quale il dr. __________, posta la diagnosi di “esiti di ricostruzione della cuffia dei rotatori alla spalla destra l’11.2.2015”, ha espresso le seguenti considerazioni:
" (…)
Valutazione:
in data odierna, a una settimana dall’intervento sopracitato, buona evoluzione con solo lievi dolori e ferite chirurgiche calme.
Ho spiegato al paziente che intraoperativamente si è ritrovata una Slap Lesion. Vi era infatti una lesione parziale del sovraspinato nonché una Slap Lesion. Questo spiega la incertezza diagnostica che avevamo col collega Dr. __________. Lui propendeva più per un problema di instabilità mentre che io per una patologia della cuffia dei rotatori.
Alla fine si è rivelato che il paziente aveva entrambe le lesioni. Ho effettuato una estesa documentazione fotografica e tramite video per la CO 1 e ho consegnato il dischetto al paziente.
Credo che non ci siano dubbi sulla natura traumatica della lesione. Abbiamo comunque optato per effettuare una ricostruzione della cuffia e, al posto di riparare la lesione Slap, ho optato per una tenotomia in quanto il bicipite era di qualità mediocre ma soprattutto la puleggia non era più competente.
Si tratta dunque ora di mantenere il tutore per altre 2 settimane ed in seguito di iniziare la riabilitazione. Ho fatto una prima prescrizione in questo senso e rivedrò il paziente fra 6 settimane circa.
Intanto l’inabilità lavorativa è sempre del 100%.” (Doc. G)
Nonostante questo nuovo referto medico-specialistico prodotto dal ricorrente, nelle osservazioni del 24 aprile 2015, senza previamente interpellare il medico di circondario dell’assicuratore, il patrocinatore dell’amministrazione ha - in maniera invero assai sorprendente - semplicemente indicato che quanto affermato dal dr. __________ “non muta la situazione così com’è già stata valutata dalla CO 1” (doc. VII).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA non può condividere il modo di agire dell’amministrazione.
A mente di questa Corte, infatti, i referti del 28 ottobre 2014 e del 20 novembre 2014 con i quali il dr. __________ e il dr. __________ hanno attestato l’indubbia natura infortunistica dei disturbi dell’assicurato sono senz’altro atti a sollevare fondati dubbi riguardo alle conclusioni alle quali è giunto il dr. __________.
Tale conclusione si giustifica a maggior ragione alla luce del referto del 24 febbraio 2015, prodotto in corso di causa, con il quale il dr. __________ - dopo avere spiegato che procedendo all’intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori ha potuto constatare che l’assicurato presentava anche un problema di instabilità come ritenuto dal dr. __________ - ha ribadito che “credo che non ci siano dubbi sulla natura traumatica della lesione”, aggiungendo di avere “effettuato una estesa documentazione fotografica e tramite video per la CO 1 e ho consegnato il dischetto al paziente” (doc. G).
Nonostante queste chiare indicazioni fornite dallo specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, l’assicuratore LAINF convenuto non ha ritenuto, incomprensibilmente secondo il parere di questa Corte, di dover sottoporre nuovamente il caso quantomeno al proprio medico fiduciario, ritenendo la fattispecie sufficientemente chiarita.
Il TCA non può concordare con la scelta dell’amministrazione e ritiene per contro imprescindibile la messa in atto di ulteriori accertamenti medici peritali in grado di chiarire la natura post-traumatica o meno dei disturbi risentiti dall’assicurato dopo il 1° agosto 2014.
2.8. Va rilevato che in una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA constata che l’CO 1 ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere del suo medico __________ (il dr. __________).
In un caso del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).
Per le ragioni esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata. L’Istituto assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (cfr. art. 44 LPGA) volto a definire l’esigibilità lavorativa.
Esperiti questi accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle prestazioni dell’assicurato.
L’amministrazione dovrà pure, come del resto già indicato nella decisione su opposizione impugnata, riesaminare il calcolo delle indennità giornaliere spettanti all’assicurato e prendere posizione in merito alle critiche sollevate sul tema dalla sua patrocinatrice.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata del 22 gennaio 2015 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8..
L’CO 1 verserà all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti