Raccomandata
Incarto n. 35.2015.17
LG/sc
Lugano 2 giugno 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 dicembre 2014 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 novembre 2004, RI 1, dipendente della __________, è caduto nella vasca da bagno procurandosi una distorsione alla spalla destra, oltre a contusioni alla testa, alla caviglia destra e ai gomiti (doc. 1, 2, 118).
Il caso è stato assunto dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Ritenuta la situazione post-infortunistica stabilizzata, in data 11 novembre 2009, l’CO 1 ha informato l’assicurato che non essendo più necessaria una cura medica, le prestazioni a titolo di spese di cura venivano sospese. Le indennità giornaliere sono state protratte, in un primo tempo, fino al 31 gennaio 2010 per dare all’assicurato la possibilità di reintegrarsi nel mondo del lavoro (doc. 223), poi sino al 30 giugno 2010 (doc. 279). Successivamente l’assicurato ha beneficiato di provvedimenti professionali dell’AI che si sono conclusi il 31 luglio 2012 (doc. 370).
1.3. Nel frattempo, nell’ambito della procedura sfociata con sentenza 35.2014.95 del 17 dicembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha confermato la decisione dell’CO 1 di negare l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi alla mano destra e il successivo infortunio del 2011 (l’assicurato era scivolato su un cantiere picchiando, sullo spigolo del muro, la mano sinistra).
1.4. In ambito AI, con la decisione del 20 marzo 2013, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicurato è stato messo al beneficio di una mezza rendita intera d’invalidità, a far tempo dal 1° novembre 2007 al 30 aprile 2008 e a una rendita intera dal 1° maggio 2008 al 28 febbraio 2010 (doc. 324).
1.5. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con la decisione formale del 7 agosto 2014, l’amministrazione ha, da una parte, rifiutato di versare all’interessato una rendita di invalidità, in quanto dal confronto dei redditi risulta un’incapacità al guadagno che non permette l’erogazione di una rendita d’invalidità e, dall’altra, accordato all’assicurato un’IMI del 7,5% (doc. 365).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 364, 367), in data 5 dicembre 2014 l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 370).
1.6. Con tempestivo ricorso del 26 gennaio 2015 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1 ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto a una rendita d’invalidità e di un’IMI del 10% (doc. I).
L’insorgente non è entrato nel merito delle considerazioni mediche rilevando che “unicamente resta da determinare l’influenza dei postumi infortunistici sulla capacità al guadagno” (doc. I, pag. 4).
L’avv. RA 1 ha quindi contestato l’agire dell’CO 1 che in un primo momento aveva indicato di voler riprendere il discapito economico calcolato dall’UAI (cfr. colloquio del 27 agosto 2013, doc. 330), ma successivamente se ne è distanziata (doc. I, pag. 5/6).
Il ricorrente ha quindi contestato il tasso IMI del 7,5% (doc. I, pag. 6)
1.7. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è innanzitutto l’entità della rendita d’invalidità spettante a RI 1.
In secondo luogo, il TCA dovrà valutare se l’entità della menomazione all’integrità stabilita dall’CO 1 può ritenersi corretta oppure no.
2.2. Entità della rendità d’invalidità.
2.2.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.2.3. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore ha fatto capo al rapporto del 22 luglio 2011, a margine della visita medica circondariale del 12 luglio 2011, e a quello del 10 giugno 2014 (visita medica di chiusura del 3 giugno 2014).
Nel rapporto del 22 luglio 2011 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico __________, ha posto la diagnosi di “- Stato dopo trauma contusivo della spalla destra. - Stato dopo intervento di artroscopia sinoviectomia parziale e riparazione SLAP con ancora mitek della spalla destra. - Stato dopo artroscopie e débridement SLAP e tenodesi bicipite - brachiale con AMO delle ancore mitek e infiltrazione gomito destro e sinistro con cortico-steroidi in presenza di due corpi liberi intraarticolari ossificati nel solco” (doc. 294, pag. 6/7).
Il medico __________ ha poi descritto l’esigibilità lavorativa dell’assicurato nel seguente modo:
" (…)
nessuna limitazione per quanto riguarda il sollevamento di pesi fino a 10 kg all’altezza dei fianchi.
Può spesso sollevare pesi fino a 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Di rado fino a 45 kg ma mai pesi superiori. Può spesso sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg. Di rado può sollevare pesi anche superiori.
L’assicurato non ha nessuna limitazione per quanto riguarda l’effettuazione di lavori leggeri e di precisione. Può spesso fare lavori medi. Di rado lavori pesanti ma mai lavori molto pesanti.
La rotazione della mano non presenta limitazioni.
L’assicurato non può mai fare lavori continuativi sopra la testa, non ha nessuna limitazione per quanto riguarda la rotazione, la posizione seduta e inclinata in avanti così come la posizione in piedi e inclinata in avanti. Anche per la posizione inginocchiata e con ginocchia in flessione non vi sono limitazioni.
La posizione seduta e in piedi può essere mantenuta senza problemi. Nessun problema di spostamento.” (doc. 294, pag. 7/8)
Nel successivo rapporto del 10 giugno 2014 il Dr. __________ ha confermato l’esigibilità espressa nel rapporto del 22 luglio 2011 “modificando tuttavia la possibilità di sollevare oltre l’altezza del petto pesi oltre i 5 kg da di rado a talvolta considerato il miglioramento della funzionalità evidenziato” (doc. 353, pag. 13).
Essendo il quadro clinico dell’assicurato incontestato, è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti (cfr. doc. I, III).
Controversa è invece la questione se l’assicuratore infortuni poteva distanziarsi dal calcolo economico svolto dall’assicuratore invalidità.
2.2.4. Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Con la decisione su opposizione del 5 dicembre 2014 l’CO 1 ha negato all’assicurato la rendita d’invalidità a fronte di un discapito economico, dopo il consueto raffronto dei redditi, del 9,46% (doc. 370).
L’insorgente, da parte sua, ha concluso che non vi sono ragioni per discostarsi dal calcolo eseguito dall’Ufficio AI che ha ritenuto invece un grado d’invalidità dell’11% (doc. I, pag. 5/6).
La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).
In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
Il TFA ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
La recente giurisprudenza federale ha ancora stabilito che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6, vedi anche la STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013).
Nel caso concreto, per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2012 (su questo aspetto si veda la DTF 128 V 174) – qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato – un importo annuo di fr. 77’860.-- (cfr. doc. 360).
Questo importo è stato calcolato sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro, la __________ (cfr. scritti del 18 dicembre 2009, del 12 aprile 2010 e del 4 settembre 2012, doc. 241, 250, 314) ed è composto dal salario base di fr. 5'500 x 13 mensilità (fr. 71'500.--), oltre a fr. 3'000.-- annui di ore supplementari, e fr. 3'360.-- di indennità di picchetto.
L’Ufficio AI, da parte sua, ha calcolato un reddito da valido nel 2010 di fr. 82'215.-- (cfr. decisione UAI del 20 marzo 2013, doc. 324) corrispondente a fr. 6'851.25 mensili.
Alla luce delle risposte dettagliate del datore di lavoro, il TCA non ha ragioni per scostarsi dall’importo calcolato dall’Istituto assicuratore.
Del resto, come sostiene anche l’CO 1, l’AI non ha fornito un calcolo dettagliato sull’importo da lei utilizzato (doc. 370, pag. 5).
2.2.5. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.2.6. Dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 70'471.-- il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1 2012, p.to 24-25 “Metallurgia; fabbr. prodotti in metallo”, livello di competenza 2 (fr. 5'674.-- (moltiplicati per 41.4/40 ore per 12 mesi).
LCO 1 ha infatti quantificato il reddito post-infortunistico sulla base del salario che egli avrebbe potuto conseguire seguendo la riqualifica come disegnatore metal costruttore, questo in virtù dell’obbligo di ridurre il danno (doc. 370).
Questa procedura è stata seguita anche dall’assicurazione invalidità (doc. 324, 370) e non è stata contestata dal ricorrente (doc. I).
Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione nel ramo economico 24-25 (“Metallurgia; fabbr. prodotti in metallo”), livello 2, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'674.--.
Riportando questo dato su 41.4 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'872.59 mensili oppure a fr. 70'471.-- per l'intero anno (fr. 5'872.59 x 12).
L’assicurato, avesse continuato a lavorare in qualità di operaio edile, avrebbe guadagnato, nel 2012, fr. fr. 77’860.-- (cfr. doc. 360) per un’occupazione a tempo pieno.
Tale reddito si situa leggermente al di sopra della media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA 1 2012, p.to 41-43 “Costruzioni”), livello di qualifica 2: fr. 5’874.-- riportato su 41.5 ore/settimana = fr. 6'094.27 x 12 mesi = fr. 73'131.30), pertanto, non entra in linea di conto nessuna decurtazione del reddito statistico a titolo di gap salariale (cfr. consid. 2.2.5. in fine).
2.2.7. Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 70'471.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 77’860.--, risulta essere del 9.49%.
Accertato che il grado di invalidità non raggiunge la soglia minima del 10% fissata dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione ha correttamente negato a RI 1 il diritto alla rendita.
2.3. Entità della menomazione all’integrità derivante dall’infortunio del 26 novembre 2004.
2.3.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.3.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.3.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.3.5. Nella concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del Dr. __________, ha assegnato al ricorrente un’IMI del 7,5% (cfr. doc. 353, 362, 370).
Questa la valutazione del medico __________ contenuta nel referto afferente alla visita medica di chiusura del 3 giugno 2014:
" 1. Reperti
L'assicurato è portatore di postumi infortunistici a seguito di un trauma della spalla destra con lesione SLAP. Stato dopo interventi di refissazione SLAP, asportazione delle ancore Mitek e sinoviectomia. Persiste ancora un modico calo della funzionalità. Persistenti dolori a livello della zona di tenotomia del capo lungo del bicipite.
7.5%.
Secondo la tabella 1.2 una periartrite omero scapolare leggera non viene indennizzata con IMI. In caso della stessa di grado medio l'assicurato ha diritto ad un 10%. Secondo sempre la stessa tabella una limitazione funzionale fino a 30° oltre l'orizzonte dà diritto ad una IMI del 10%.
In questo caso abbiamo una funzionalità leggermente superiore e migliore rispetto ai 30° oltre l'orizzonte ciò che giustifica una IMI leggermente inferiore al 10%. Anche per quanto riguarda la pe-riartrite omero scapolare ritengo che siamo in una situazione leggermente migliore rispetto ad una periartrite di grado medio. Ritengo quindi giustificato che l'assicurato venga messo a beneficio di una IMI del 7.5%.” (doc. 354).
Da parte sua, il ricorrente ha contestato il tasso IMI del 7,5%, senza tuttavia oggettivare le proprie censure (cfr. doc. I, pag. 9).
Chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, questa Corte ritiene di non aver validi motivi per scostarsi dall’apprezzamento del medico __________ dell’CO 1, tenuto conto anche che l’insorgente non ha saputo sollevare alcun argomento di carattere medico, suscettibile di creare dei dubbi circa la fondatezza della sua valutazione.
Del resto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
Sulla scorta di quanto precede, questa Corte deve confermare la decisione su opposizione impugnata, anche nella misura in cui l’assicuratore ha posto l’insorgente al beneficio di un’IMI del 7,5%.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti