omandata
Incarto n. 35.2015.115
mm
Lugano 18 aprile 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 ottobre 2015 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 agosto 1993, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ quale apprendista e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale e ha riportato fratture da compressione/distrazione di L1 e L2 senza deficit neurologici.
Nel prosieguo, egli è stato sottoposto a una stabilizzazione dorsale da D12 a L2 mediante fissatore interno (17 agosto 1993), a una stabilizzazione ventrale da D11 a L2 (20 agosto 1993) e, infine, alla rimozione del materiale di osteosintesi (26 agosto 1994).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 20 gennaio 1995, l’amministrazione ha riconosciuto un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (cfr. doc. 62).
Mediante la decisione formale del 10 giugno 1996, l’CO 1 ha invece negato il diritto alla rendita d’invalidità (cfr. doc. 104).
1.3. In data 30 gennaio 2014, il dott. __________ ha informato l’assicuratore che dall’ottobre 2013 RI 1 lamentava dolori alla regione dorso-lombare. Una RMN eseguita nel frattempo aveva peraltro evidenziato delle formazioni erniarie con protusione posteriore mediana L4 – L5 (cfr. allegato al doc. 119).
1.4. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 luglio 2015, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del mese di gennaio 2014 (cfr. doc. 154).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 155), in data 9 ottobre 2015, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 161).
1.5. Con tempestivo ricorso del 6 novembre 2015, RI 1 ha chiesto che gli atti vengano retrocessi all’assicuratore affinché emani una nuova decisione che tenga conto “dell’obbligo di erogazione dell’indennità completa oltre il 2013 e sino al termine della riabilitazione; dell’obbligo di assunzione dei costi della riabilitazione da stazionario presso la Clinica di __________ e altri consigliati dai professionisti della salute.”, argomentando in particolare che “… l’CO 1 ha sicuramente violato il diritto laddove ha deciso di sospendere la menomazione all’integrità e successivamente laddove ha rifiutato la ricaduta dell’infortunio, RI 1 a contare dal 1994 ha sofferto di importanti dolori che lo hanno reso completamente inabile al lavoro, anche per attività leggere; il quadro delle affezioni si è ulteriormente aggravato durante gli anni di lavoro come meccanico, le cure con corticosteroide e delle infiltrazioni, riconosciuta dai referti medici. È pertanto evidente che rifiutare la ricaduta dell’infortunio professionale risulta in tutto e per tutto arbitraria e non poggia su alcuna obiettiva premessa di fatto. (…). La presenza di eventuali fattori degenerativi preesistenti non giustifica le conseguenze estreme alle quali giunge la CO 1; non esiste infatti alcuna prova del fatto che, in assenza di infortunio, RI 1 accuserebbe oggi il medesimo quadro globale di incapacità. E nemmeno possiamo ulteriormente tollerare che l’evento infortunistico venga continuamente ed ulteriormente banalizzato.” (doc. I).
1.6. L’istituto assicuratore, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. In corso di causa, l’insorgente ha prodotto una certificazione del suo psichiatra curante e si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V + allegato).
L’CO 1 si è espresso in proposito in data 16 dicembre 2015 (doc. VIII).
in diritto
2.1. L’oggetto litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del gennaio 2014, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
2.7. Nel caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che la decisione dell’CO 1 di non riconoscere la propria responsabilità in relazione ai disturbi lombari oggetto dell’annuncio di ricaduta, è fondata sul parere espresso dai suoi medici fiduciari (cfr. doc. 161, p. 5).
In effetti, con apprezzamento del 29 agosto 2014, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha sostenuto che i disturbi in questione non sono, con verosimiglianza preponderante, in relazione causale naturale con l’evento dell’agosto 1993.
In particolare, egli ha rilevato che l’insorgente presenta degli esiti di spondilodesi da D11 a L1, ciò che significa che i segmenti mobili D11/D12 e D12/L1 sono stati fissati. In base alle immagini radiografiche, l’artrodesi risulta consolidata, come pure la frattura, della quale non esistono più le immagini.
A suo avviso, “una spondilodesi breve, ben consolidata, e fratture dei corpi vertebrali ben guarite non causano sintomi dopo la guarigione. In particolare, questo tipo di fusioni, che è stato necessario effettuare a causa delle fratture vertebrali, danno complessivamente risultati migliori rispetto alle spondilodesi causate da alterazioni degenerative o successivamente a interventi per ernia del disco. In questa zona non sono riconoscibili nuove lesioni.”.
Il dott. __________ ha inoltre spiegato che, per motivi meccanici, “… i segmenti che si trovano immediatamente al di sopra e al di sotto di un’artrodesi (in inglese “adjacent segments”) subiscono maggiori sollecitazioni; (…). Dato che nel caso concreto, come detto sopra, la spondilodesi è situata in una zona a ridotta mobilità, la spondilodesi da D11 a L1 ha un’azione minore rispetto a quella che avrebbe in un segmento di colonna vertebrale naturalmente mobile, come ad esempio a metà del rachide cervicale o lombare. Per questo motivo, il sovraccarico compensatorio dei segmenti vicini D10/11 e L1/2 è minimo.”
Il medico fiduciario dell’CO 1 ha infine indicato quelle che, a suo avviso, potrebbero essere le cause dei disturbi: da una parte, le sequele di una malattia di Scheuermann di cui l’assicurato ha sofferto in gioventù (come lo dimostra la presenza di noduli di Schmorl a livello dorsale e lombare), dall’altra, le protusioni mediane dei dischi L4/5 e, in minor misura, L3/4, che costituiscono delle “… classiche alterazioni degenerative della mezza età, …” e che “…, nettamente distanti dalle alterazioni della spondilodesi, non possono essere descritte come adjacent segments.” (doc. 142).
Nel mese di maggio 2015, RI 1 ha consultato gli specialisti del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________. Dal relativo referto risulta che i sanitari hanno diagnosticato uno stato dopo pregressa stabilizzazione D11-L1 su frattura traumatica del 1993 con successiva rimozione dei mezzi di sintesi posteriore e fusione anteriore con innesto da cresta iliaca autologa. Essi hanno quindi sostenuto che “alla luce di tutti gli esami pregressi e vista l’impossibilità alla risoluzione del dolore e alla non presenza di concausa che spieghino tale sintomatologia, nonché alla corretta fusione della pregressa frattura, bisogna supporre che la sintomatologia del paziente sia attribuibile e correlabile al pregresso intervento di stabilizzazione del 1993.” (doc. 148, p. 2).
Prima di procedere all’emanazione della decisione formale, l’amministrazione ha ancora interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano. Egli ha precisato che “dallo studio della documentazione medico-radiologica, non sono presenti cambiamenti della problematica dopo l’apprezzamento ortopedico e traumatologico del 29.08.2014 e succitato da parte del dott. med. __________ di __________. La documentazione medica ulteriormente entrata dopo questo apprezzamento non modifica la nostra precedente posizione, i disturbi accusati dall’assicurato e per i quali si rende necessaria una riabilitazione stazionaria sono gli stessi che hanno portato al rifiuto della ricaduta (rifiuto di causalità) dell’08.09.2014. Questa situazione viene confermata.” (doc. 153, p. 2).
2.8. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’apprezzamento enunciato dal dott. __________ (e confermato dal dott. __________), chirurgo ortopedico che vanta una vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, in base al quale i dolori lombari annunciati nel gennaio 2014 non sono imputabili all’evento infortunistico del 17 agosto 1993, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
Oltre agli argomenti sviluppati dal medico di fiducia dell’CO 1, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia ponte fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, come ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2.; 3.3.).
Il TCA constata che agli atti figura un rapporto, datato 16 ottobre 1998, del dott. __________, dal quale si evince che l’assicurato lo aveva consultato nell’ottobre 1997 a causa dell’insorgenza di dolori cervico-toracali. In quel contesto, il curante aveva prescritto l’applicazione di Voltaren Gel® e l’esecuzione di un ciclo di fisioterapia (cfr. doc. 113).
Da allora e sino alla certificazione 25 novembre 2013 del dott. __________ (cfr. doc. 118) – trascorsi circa sedici anni - non risulta che RI 1 sia stato costretto a consultare un medico, rispettivamente a interrompere la propria attività lavorativa in ragione di problemi al rachide dorso-lombare (si veda del resto il referto 17 dicembre 2013 del dott. __________, il quale ha indicato che il dolore lombare era apparso “da circa 1 anno” – cfr. doc. 127).
Secondo questo Tribunale, non può quindi essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi della giurisprudenza appena citata. L’Alta Corte ha ad esempio deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non é stato giudicato responsabile della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1.).
Questa Corte non ignora che, secondo i medici del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, bisognerebbe “…supporre che la sintomatologia del paziente sia attribuibile e correlabile al pregresso intervento di stabilizzazione del 1993.”, e ciò in considerazione dell’impossibilità di risolvere il dolore, dell’assenza di concause e della corretta fusione della pregressa frattura (cfr. doc. 148). Tuttavia, nella misura in cui essi hanno formulato una semplice ipotesi (“… bisogna supporre …” – il corsivo è del redattore), la loro opinione non appare atta a sminuire il valore probatorio attribuito all’apprezzamento del dott. __________.
Del resto, il medico fiduciario appena citato ha ben spiegato i motivi per i quali, nel caso di specie, i dolori non sono imputabili alla spondilodesi e, d’altra parte, ha indicato quali possono invece essere le cause della sintomatologia denunciata dal ricorrente (cfr. doc. 142). Al quest’ultimo riguardo, deve comunque essere segnalato che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid. 2.1, l’Alta Corte federale ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse siano estinte.
In esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale naturale tra i problemi al rachide lombare annunciati all’CO 1 nel mese di gennaio 2014 e l’infortunio occorso all’assicurato il 17 agosto 1993.
Questo Tribunale prende atto che, a far tempo dall’11 settembre 2015, l’assicurato è in cura presso il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, in ragione di uno “… stato depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) con una forte componente di somatizzazione algica.” (cfr. doc. B).
D’altra parte, esso constata che su questo aspetto l’amministrazione non si è ancora pronunciata con una decisione.
Ora, visto che nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione (cfr. DTF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a p. 414 con riferimenti; cfr. pure la STF 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4), il TCA non è legittimato a statuire sulla questione di sapere se la problematica psichica è di pertinenza dell’assicuratore LAINF, oppure no.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti