Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2014.94
Entscheidungsdatum
28.01.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2014.94

cr

Lugano 28 gennaio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 settembre 2014 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 22 novembre 2012 RI 1, nato nel 1970, manovale, mentre stava sollevando una termopompa è scivolato e ha riportato una distorsione al ginocchio destro.

Dalla MRI del 5 dicembre 2012 è emerso un edema del legamento collaterale mediale; uno stiramento alla giunzione del menisco capsulare mediale; delle alterazioni di segnale da possibile fissura orizzontale del corno anteriore del menisco mediale; delle cisti di Baker e un possibile danno parziale del legamento crociato anteriore (doc. 24).

In data 13 giugno 2013, l’assicurato è stato sottoposto ad artroscopia con meniscectomia mediale parziale, abrasione delle zone condropatiche e resezione di una grossa plica (doc. 61).

L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 12 maggio 2014, l’amministrazione ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve durata a contare dal 31 maggio 2014 e rifiutato la corresponsione di prestazioni di lunga durata, in quanto i disturbi presentati dall’assicurato non sono più in relazione di causalità almeno probabile con l’infortunio del 22 novembre 2012, ma sono da attribuire esclusivamente a malattia (doc. 125).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 dello studio legale __________ per conto dell’assicurato (doc. 129), in data 5 settembre 2014 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 134).

1.3. Con tempestivo ricorso dell’8 ottobre 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1 dello studio legale __________, ha chiesto che gli vengano riconosciute le prestazioni assicurative anche dopo il 31 maggio 2014, fino al termine delle cure.

Il ricorrente ha contestato, dal profilo medico, le valutazioni svolte dall’amministrazione, criticando in particolare la tesi dell’assicuratore infortuni secondo la quale i disturbi accusati dall’interessato sarebbero ora da ricondurre a malattia.

La patrocinatrice del ricorrente ha infatti rilevato che, nel caso di specie, l’assicurato continua ad accusare importanti dolori al ginocchio destro, dei quali non aveva invece mai sofferto prima dell’infortunio del 22 novembre 2012.

La patrocinatrice del ricorrente ha poi aggiunto che, “anche nella più denegata e remota ipotesi in cui si dovesse ammettere che i disturbi al ginocchio destro non sono più dovuti all’infortunio ma esclusivamente di natura morbosa, è evidente che lo stesso ha sensibilmente aggravato le condizioni del signor RI 1”, con conseguente diritto alla corresponsione delle prestazioni a norma dell’art. 36 cpv. 1 LAINF.

Infine, la patrocinatrice del ricorrente ha sottolineato che la copertura della CO 1 permetterebbe di porre in essere delle misure fondamentali ai fini di migliorare la situazione clinica dell’assicurato, posto che la patologia al ginocchio destro impedisce allo stesso di poter svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa, rendendo verosimilmente necessari ulteriori interventi medici (doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 31 maggio 2014 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 22 novembre 2012.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano

un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno al ginocchio destro, sulla base del rapporto medico del 22 aprile 2014 concernente la visita medica __________ del 16 aprile 2014 eseguita dalla dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

La specialista in chirurgia ortopedica nonché medico __________ dell’amministrazione, dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni del paziente e i reperti, ha posto le diagnosi di “stato distorsivo al ginocchio destro del 22 novembre 2012. Stato dopo artroscopia del ginocchio destro del 13 giugno 2013 con lesione orizzontale periferica e inferiore del corno posteriore menisco mediale, condropatia di II grado condilo femorale mediale e piatto tibiale mediale come pure grossa e infiammata plica medio-patellare. Eseguita la meniscectomia mediale parziale del corno posteriore, l’abrasione condilo femorale e piatto tibiale mediale, la resezione della plica. Attualmente re-lesione meniscale su base degenerativa” (doc. 123).

La dr.ssa __________ ha quindi rilevato quanto segue:

" Aspetti medico assicurativi:

il trauma distorsivo del 22 novembre 2012 ha al massimo portato alla lesione meniscale inferiore, trattata in data 13 giugno 2013. L’edema osseo sottocondrale post-intervento è pure stato trattato ed in data odierna l’assicurato è asintomatico in tal senso, confermato con la risonanza magnetica del 12 marzo 2014. Vi è un sospetto di una relesione del menisco mediale corno posteriore su degenerazione apprezzabile nell’ultima risonanza magnetica, motivo per il quale ritengo giustificata l’estinzione del nesso causale in data odierna. A mio modo di vedere l’assicurato non può riprendere il suo lavoro prima della risoluzione della nuova problematica. Chiedo gentilmente che il caso venga annunciato alla Cassa malati.”

(Doc. 123)

La patrocinatrice dell’assicurato ha contestato questa valutazione del medico __________, trasmettendo un referto, datato 18 giugno 2014, del dr. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, del seguente tenore:

" È stato oggi visitato il paziente RI 1, nato il __________1970, affetto da esiti di infortunio del ginocchio destro avvenuto il 22.11.2012 trasportando una termopompa con rottura del menisco mediale, stiramento del legamento collaterale mediale, condropatia del condilo femorale mediale ed edema osseo del compartimento mediale, trattato con riposo, ginocchiera elastica e antiinfiammatori e operato di meniscectomia mediale e abrasione del condilo femorale mediale e del piatto tibiale mediale. In seguito è stato trattato con fisioterapia e Miacalcic spray nasale.

Dopo l’operazione ha continuato a lamentare dolore all’emirima articolare mediale e al comparto mediale, con limitazione della flessione attiva.

L’ultima RM del ginocchio è stata eseguita il 12.3.2014 con esito “scomparsa dell’edema osseo, lesione degenerativa del residuo meniscale mediale, condropatia del condilo femorale mediale e del piatto tibiale mediale”.

Obiettivamente il ginocchio presenta scarso versamento articolare, è mobile, con minima lassità in valgismo da esiti di stiramento del collaterale mediale, dolente alla pressione sul condilo femorale mediale e sulla emirima articolare mediale.

Dolente l’accovacciamento.

Il trofismo muscolare è conservato.

Non necessita di nuovo intervento artroscopico. Utile l’uso della bicicletta allo scopo di mantenere il trofismo muscolare.

A scopo antalgico è indicato ciclo di 3 infiltrazioni endoarticolari di Sinovial, previo appuntamento.”

(Doc. 131)

A fronte di tale referto medico la dr.ssa __________, con apprezzamento medico del 30 luglio 2014, ha confermato la sua precedente valutazione, rilevando che:

" Lo scritto del dott. __________ conferma la mia presa di posizione e descrive un ginocchio con sintomatologia degenerativa. Le lesioni gonartrosiche vengono trattate con infiltrazioni. Confermo quindi la mia presa di posizione del 16 aprile 2014.”

(Doc. 133)

In sede ricorsuale, la patrocinatrice del ricorrente ha ancora una volta contestato la valutazione dell’amministrazione, producendo nuovamente, a sostegno della sua tesi relativa alla persistenza del rapporto causale fra i disturbi al ginocchio destro e l’infortunio, il referto del 18 giugno 2014 del dr. __________ già prodotto in sede di opposizione.

2.7. L’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni, poiché, fondandosi sulle conclusioni della dr.ssa __________, ha ritenuto raggiunto lo status quo ante vel sine.

Il ricorrente, dal canto suo, sostiene invece che tra i problemi al ginocchio destro e l’infortunio del 22 novembre 2012 continui a sussistere un nesso causale, visto che prima dell’evento infortunistico egli non ha mai risentito di dolori a livello del ginocchio destro, mentre ne ha iniziato a soffrire dopo l’infortunio oggetto della presente vertenza (doc. I).

In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.8. Nella fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti

  • non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del 16 aprile 2014 della dr.ssa __________ (cfr. doc. 123) - poi confermato con apprezzamento del 30 luglio 2014 (doc. 133) - secondo cui i disturbi denunciati dall’assicurato non costituiscono più, dopo il 31 maggio 2014, una conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso il 22 novembre 2012.

La specialista, dopo avere personalmente visitato l’assicurato, ha chiaramente indicato che il trauma distorsivo del 22 novembre 2012 ha al massimo portato alla lesione meniscale inferiore, trattata in data 13 giugno 2013 e che l’edema osseo sottocondrale post-intervento è pure stato trattato ed è significativamente regredito, lasciando l’interessato asintomatico in tal senso, come confermato dalla risonanza magnetica del 12 marzo 2014. Ella ha rilevato solo la presenza di una sospetta patologia degenerativa al ginocchio destro.

Tale parere, del resto, è stato pure condiviso dal dr. __________, il quale, nel certificato medico del 18 giugno 2014, dopo avere confermato l’esistenza di una lesione degenerativa del residuo meniscale mediale, ha attestato che l’interessato non necessita di un nuovo trattamento artroscopico, ritenendo solo utile l’uso della bicicletta per riattivare il trofismo muscolare.

Quanto alla pretesa ricorsuale di riconoscere, anche dopo il 31 maggio 2014, il nesso causale tra i disturbi al ginocchio destro e l’infortunio del 22 novembre 2012, visto che prima dell’infortunio citato l’interessato non ha mai presentato dei dolori a livello del ginocchio destro, disturbi che sono invece insorti successivamente all’evento traumatico citato, questo Tribunale ribadisce che, come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni, la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI 1 il 22 novembre 2012 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da esso lamentati al ginocchio destro a far tempo dal 31 maggio 2014.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

7

Gerichtsentscheide

48
  • DTF 135 V 46528.10.2009 · 10.732 Zitate
  • DTF 134 V 10919.02.2008 · 4.565 Zitate
  • DTF 129 V 181
  • DTF 127 V 10201.01.2001 · 1.709 Zitate
  • DTF 126 V 360
  • DTF 125 V 195
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 121 V 6
  • DTF 119 V 31
  • BGE 119 V 33501.01.1993 · 3.911 Zitate
  • DTF 118 V 53
  • DTF 118 V 110
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  • DTF 117 V 361
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  • DTF 104 V 20901.01.1978 · 932 Zitate
  • 8C_216/200928.10.2009 · 10.732 Zitate
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  • 8C_725/201227.03.2013 · 166 Zitate
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