Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2014.7
Entscheidungsdatum
19.05.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2014.7

mp

Lugano 19 maggio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Massimo Piemontesi, giurista

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 novembre 2013 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 12 novembre 2007, RI 1, dipendente della __________, in qualità di carpentiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre stava lavorando in un cantiere ha perso l’equilibrio ed è caduto all’indietro riportando una lussazione alla spalla sinistra con riduzione spontanea. A seguito dell’evento, l’assicurato ha dovuto sottoporsi a otto interventi chirurgici, tra cui un intervento di artrodesi che ha permesso di stabilizzare definitivamente la spalla sinistra (cfr. doc. 263 pagg. 1-4).

L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, esperiti gli accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 3 settembre 2013, tenuto conto di tutte le sequele del sinistro, l’CO 1 ha accordato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità del 18% e un’indennità per menomazione all’integrità (di seguito: IMI) del 25% (cfr. doc. 251).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 253), con decisione su opposizione del 5 novembre 2013, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. III+1).

1.3. RI 1 ha tempestivamente impugnato tale decisione con due scritti datati 20 dicembre 2013 (cfr. docc. I e II), inviati erroneamente alla Divisione giuridica dell’CO 1, la quale gli ha in seguito trasmessi per competenza al TCA (cfr. doc. III).

A sostegno del suo atto di ricorso, l’assicurato ha allegato numerosi certificati medici, i cui contenuti saranno discussi nei considerandi in diritto (cfr. doc. I B1 e B2, doc. V).

Posto come l’atto ricorsuale del 20 settembre 2013 non ossequiava i requisiti minimi di cui all’art. 3 LPtca, questo Tribunale ha assegnato all’assicurato un termine di 15 giorni per completare il ricorso (doc. IV).

Con il complemento ricorsuale del 27 febbraio 2014, l’assicurato, nel frattempo rappresentato dal RA 1, ha chiesto che l’CO 1 sia condannato a riconoscergli una rendita di invalidità completa, contestando la decisione su opposizione impugnata “sia per quanto concerne gli esiti medici che per quanto attiene al calcolo del reddito esigibile”. Il ricorrente sostiene in particolare che i danni alla sua salute sarebbero tali da pregiudicare in modo completo e definitivo l’utilizzo del braccio sinistro e di non potere quindi svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno leggera, parificando la preclusione dell’utilizzo dell’arto alla perdita dello stesso (cfr. doc. IX).

1.4. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. XI).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto della lite è unicamente l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.

Infatti, attentamente esaminato l’atto ricorsuale (doc. IX), il TCA constata che, nonostante l’assicurato abbia chiesto l’annullamento della decisione su opposizione, le relative motivazioni e le sue conclusioni sono esclusivamente riferite a tale oggetto, senza alcun accenno alla questione dell’IMI.

Il TCA deve pertanto ritenere che la decisione su opposizione, per quanto riguarda l'IMI, è cresciuta in giudicato.

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul rapporto del 16 luglio 2013 stilato dal dott. ____________________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, medico di __________ dell’CO 1, a margine della visita di chiusura del 12 luglio 2013.

Dal rapporto, emerge che RI 1 presenta una “oggettivamente importante riduzione della mobilità al cingolo omeroscapolare sinistro dopo artrodesi scapolo-omerale, buona mobilità del gomito e della mano con buona forza residua. (…)”

L’assicurato è inoltre stato dichiarato non più in grado di riprendere il suo precedente lavoro di carpentiere (cfr. doc. 235 p. 5).

Il dott. __________ ha descritto l’esigibilità lavorativa nel seguente modo:

" (…)

Esigibilità del lavoro:

l’assicurato non ha limiti nel sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi e non può più portare pesi superiori ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, l’assicurato può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e non può più sollevare pesi superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto. L’assicurato non ha limiti nel maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, può spesso maneggiare attrezzi di media entità e non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, la rotazione manuale in assicurato destrimane non è impedita.

L’assicurato non può più eseguire lavori al di sopra della testa, può molto spesso effettuare la rotazione del tronco, può molto spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti e anche la posizione in piedi e inclinata in avanti, può molto spesso assumere la posizione inginocchiata e può molto spesso effettuare flessioni delle ginocchia. L’assicurato non ha limiti nell’assumere la posizione seduta o in piedi di lunga durata, l’assicurato non ha limiti nel camminare anche per lunghi tragitti, non ha limiti nel camminare su terreno accidentato, non ha limiti nel salire le scale e non può più salire le scale a pioli."

Il medico __________ ha concluso il rapporto della visita di chiusura segnalando che:

" l’assicurato si dichiara d’accordo con quanto valutato. Inoltre egli è portatore di un danno permanente che verrà quantificato a mezzo di apprezzamento medico separato. (…)” (cfr. doc. 235 pag. 6)

Con la propria impugnativa, RI 1 contesta l’apprezzamento della sua esigibilità lavorativa. Egli sostiene di non essere più in grado di svolgere attività lavorative anche leggere (cfr. doc. IX pag. 2).

A comprova di ciò, il ricorrente ha prodotto i certificati medici del dott. __________, medico chirurgo e del dott. __________, specialista in Ortopedia e Traumatologia (cfr. doc. IX C5 – C10, doc. V). Il primo medico curante nel suo referto ha segnalato che "(…) il paziente presenta una sintomatologia dolorosa che si accentua con il movimento e limitazione funzionale severa con marcata atrofia muscolare al cingolo scapolare che comporta una impossibilità a svolgere qualsiasi tipo di lavoro che preveda l’uso dell’arto sx. (…)" (doc. IX C9 e C10), mentre il secondo si è limitato a una descrizione dello stato oggettivo della spalla sinistra dell’assicurato (cfr. doc. IX C6: "(…) OBIETTIVAMENTE (…) All’ispezione caduta della spalla sinistra, presenza di tre ampie ferite chirurgiche, guarite per prima intenzione, sulla superficie anteriore, laterale e posteriore; ipomiotrofia del grande pettorale. Limitazione ai gradi iniziali di tutti i movimenti della scapolo-omerale (ab-adduzione; flesso-estenzione, rotazione interna ed esterna) con presenza di scroscio osseo. (…)").

Inoltre l’insorgente, ha prodotto le risultanze di ulteriori esami medici specialistici effettuati su indicazione del dott. __________ per valutare la causa e l’entità delle parestesie interessanti il braccio sinistro (cfr. doc. V+4 e doc. IX C7).

2.6. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.7. Chiamato a pronunciarsi, il TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di __________ dott. __________ a margine della visita di chiusura del 12 luglio 2013 (cfr. doc. 235 pag. 6) per le ragioni che seguono.

Secondo questo Tribunale, le certificazioni dei sanitari privatamente consultati dall’assicurato, i dottori __________ e __________ (cfr. allegati al doc. IX), non appaiono suscettibili di scalfire il valore probatorio attribuito al rapporto allestito dal fiduciario dell’__________.

In questo senso, occorre innanzitutto considerare che le limitazioni descritte dal dott. __________ sono quelle che si riscontrano, normalmente, in assicurati che hanno lamentato un danno alle spalle: in sostanza, si tratta dell’impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d’ingaggiare l’arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell’orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

D’altro canto, la valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico di __________ risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

In una sentenza inedita del 12 novembre 1996, il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA é pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

Infine, con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Parimenti inconcludente ai fini della valutazione dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato, appaiono gli esiti degli esami radiologici e neurofisiologici volti a stabilire le cause e l’entità delle parestesie accusate al braccio sinistro (cfr. doc. V+4 e doc. IX C7).

A prescindere dalla questione di sapere se tali disturbi neurologici costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato – ciò che è dubbio alla luce della dinamica dell’evento e del lungo tempo di latenza -, la documentazione prodotta non fornisce alcun nuovo elemento atto a mettere in dubbio la fondatezza della valutazione dell’esigibilità lavorativa. Infatti, il referto del dott. G. Albani a seguito dell’esame elettromiografico effettuato in data 10 gennaio 2014, evidenzia unicamente la presenza di una “(…) lieve sofferenza neurogena periferica di tipo cronico nel territorio C3-C4-C5-C6 sx.” (cfr. doc. V+4), mentre il referto dell’esame TAC della colonna cervicale eseguito in data 5 febbraio 2014 (cfr. doc. IX C7), nulla esprime in punto alla capacità lavorativa residua dell’assicurato.

Va inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2).“

(il corsivo è del redattore)

Posto come il danno alla salute infortunistico riportato dall’assicurato interessa unicamente il braccio sinistro, ovvero quello adominante, a maggior ragione torna applicabile la giurisprudenza appena citata nel caso in esame.

In esito a tutto quanto precede, il TCA deve dunque concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività lavorative che rispettino le limitazioni descritte nel rapporto del 16 luglio 2013 del dott. __________ (cfr. doc. 235 pag. 6).

2.8. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito da valido, secondo lCO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013 (su questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato - un importo annuo di fr. 58’001.00 (cfr. doc. 246).

L’istituto assicurativo è giunto a tale importo partendo dal salario minimo mensile previsto nel Contratto Collettivo di Lavoro per l’edilizia dell’anno 2013 per i lavoratori non qualificati, moltiplicandolo per tredici mensilità (cfr. doc. 246).

L’assicurato, seppure implicitamente, nell’impugnativa contesta il reddito da valido calcolato dall’__________. In effetti, nell’atto ricorsuale egli rinvia ai contenuti del suo parallelo ricorso interposto contro la decisione dell’Ufficio AI di soppressione della rendita di invalidità del 6 dicembre 2013, allegato C4 all’atto di ricorso che qui ci occupa (doc. IX a pag. 2). In detto scritto, l’assicurato contesta, tra le altre cose, il calcolo del reddito da valido, sostenendo che, sebbene al momento dell’infortunio fosse ancora nel periodo di prova, “(…) gli era già stato promesso un reddito superiore e corrispondente alla sua effettiva formazione e esperienza. (…)” (cfr. doc. IX C4 pag. 2). Pure nell’opposizione del 27 settembre 2013, il ricorrente ha contestato la quantificazione del reddito da valido. In quella sede l’assicurato ha osservato che:

" (…) il datore di lavoro che mi ha assunto a livello minimo mi aveva assicurato un lavoro in galleria con notevole aumento salariale. Anche durante questi anni avrei sicuramente potuto passare ad una classe superiore, il che corrisponderebbe un guadagno attuale di 4'824 fr mensili corrispondenti alla classe “lavoratore con conoscenze. (…)”

(cfr. doc. 253 pag. 2)

Ora, come già esposto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza costante della nostra massima Corte stabilisce che per determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Nel caso in esame, il ricorrente non ha comprovato minimamente la tesi da lui avanzata, secondo la quale, nel 2013, il suo reddito da valido sarebbe stato sostanzialmente superiore. Pertanto, le asserite promesse di promozione e di avanzamento in una classe salariale superiore, vanno considerate alla stregua di mere allegazioni di parte che non meritano di essere seguite.

Per questa ragione, iI TCA ritiene di non avere nessun valido motivo per discostarsi dal valore ritenuto dall’__________ quale reddito da valido, calcolato in fr. 58’001.--.

2.9. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

2.10. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività alternative che egli dovrebbe essere in grado di esercitare tenuto conto delle sequele infortunistiche e meglio, l’estrusore per stampaggio a iniezione presso la __________, l’operaio alla fabbricazione di trapani presso __________, il cassiere presso la __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2013, un reddito annuo pari a fr. 47’352.80 (cfr. doc. 246 pag. 1-2).

D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata (cfr. consid. 2.9.), l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dallo specchietto riassuntivo che figura allegato al doc. 246 a pag. 2, si evince che sono 53 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 31'850.-- e a fr. 68'900.-- e infine che quello medio è di fr. 47’741.--.

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 47'352.80) è assai vicino alla media dei salari medi (fr. 47'741.--), ragione per la quale non vi é motivo di dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è del resto pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa; si veda pure la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

In conclusione, assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali descritte dal dott.__________(cfr. consid. 2.6. e doc. 246 pag. 5-24), il reddito da invalido è stato correttamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 47'352.80.

Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 47'352.80 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 58'001.-- (cfr. consid. 2.8.) - è del 18.36% arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 18%, pari a fr. 712.35 mensili, indennità di rincaro comprese (cfr. doc. 251), il suo ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

7

CEDU

  • art. 6 CEDU

LAI

LAINF

LPGA

LPtca

  • art. 3 LPtca

OAINF

Gerichtsentscheide

40