Raccomandata
Incarto n. 35.2014.47
cr
Lugano 2 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 aprile 2014 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 maggio 2011 RI 1, nato nel 1971, di professione muratore, è stato vittima di un incidente della circolazione stradale mentre si trovava alla guida della propria moto, riportando un politrauma (doc. 2).
A seguito dell’evento, l’assicurato ha dovuto sottoporsi a degli interventi chirurgici e ha beneficiato di cure fisioterapeutiche sia in ambito ambulatoriale che stazionario.
L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, esperiti gli accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale dell’8 agosto 2013 - cresciuta in giudicato dopo il ritiro dell’opposizione da parte dell’avv. RA 1, rappresentante legale dell’assicurato (doc. 165 a) - l’CO 1 ha accordato all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità (di seguito: IMI) del 30% (doc. 155).
1.3. Inoltre, con decisione del 6 marzo 2014, per tenere conto degli impedimenti cagionati dall’infortunio del 5 maggio 2014, l’CO 1 ha accordato all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità del 19% a decorrere retroattivamente dal 1° dicembre 2013 (doc. 181).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato per il tramite dell’avv. RA 1, con decisione su opposizione del 10 aprile 2014, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.4. Con tempestivo ricorso del 26 maggio 2014, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione con la quale l’CO 1 gli ha accordato una rendita di invalidità del 19%, chiedendo che la stessa venga portata momentaneamente al 100%, analogamente a quanto deciso in ambito AI, in attesa di conoscere l’effettiva esigibilità lavorativa dell’interessato in attività adatte, oggetto di approfondimenti da parte dell’Ufficio AI (doc. I).
Il rappresentante legale dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente, il legale del ricorrente ha rimproverato all’assicuratore LAINF di avere anticipato i tempi procedendo al calcolo del grado di invalidità dell’assicurato, tenendo conto di una piena esigibilità lavorativa in attività leggere adeguate così come valutato dal medico __________ dell’CO 1, invece di attendere gli esiti dell’accertamento professionale predisposto dall’Ufficio AI presso IPT integrazione per tutti, proprio al fine di verificare le potenzialità professionali dell’interessato.
Il patrocinatore del ricorrente ha, quindi, chiesto al TCA, previo richiamo dell’intero incarto AI, di volere rinviare gli atti all’assicuratore LAINF affinché stabilisca nuovamente l’esatta esigibilità lavorativa dell’interessato, tenuto conto di tutti i suoi limiti e proceda ad un nuovo calcolo del grado di invalidità.
Il legale ha, infine, chiesto che venga predisposta una perizia specialistica, in lingua italiana, nel caso in cui questo Tribunale non dovesse considerare sufficiente la documentazione già acquisita agli atti (doc. I).
1.5. In data 11 giugno 2014, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. IV + 1/2).
1.6. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.7. In data 13 agosto 2014, il legale del ricorrente ha trasmesso al TCA la documentazione attestante l’avvio di un nuovo accertamento professionale predisposto dall’Ufficio AI con la consulenza del SIL (sostegno integrazione lavorativa).
Il patrocinatore ha evidenziato che dalla documentazione in questione emergono le enormi difficoltà riscontrate dall’assicurato nel processo di reinserimento professionale, motivo per il quale egli deve essere considerato totalmente inabile al lavoro sul mercato generale del lavoro (doc. IX + L-O).
1.8. Con scritto del 2 settembre 2014, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un nuovo certificato medico del dr. __________ (doc. XI + P).
1.9. In data 1° settembre 2014, il patrocinatore dell’assicuratore LAINF ha rilevato di avere preso atto degli intenti AI, ritenendo che lo stage predisposto dall’Ufficio AI sembrerebbe tener conto dell’esigibilità attestata dal medico (doc. XIII).
1.10. Con scritto del 25 settembre 2014, l’assicuratore convenuto ha trasmesso al TCA il parere con il quale il medico __________ dell’CO 1 ha confermato che le considerazioni espresse dal dr. __________ nulla mutano ai fini di causa (doc. XIV + bis).
1.11. In data 6 ottobre 2014, il patrocinatore del ricorrente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da presentare, preannunciando l’imminente trasmissione di nuova documentazione relativa agli esiti degli accertamenti professionali messi in atto dall’Ufficio AI (doc. XVI).
1.12. In data 2 dicembre 2014, il legale dell’assicurato ha trasmesso a questo Tribunale “la documentazione recentemente assunta agli atti dall’Ufficio AI nell’ambito della valutazione di un possibile percorso di reinserimento professionale del ricorrente”, il cui esito “è estremamente chiaro, tant’è che l’Ufficio AI ha ufficialmente richiesto alla CO 1 di rivalutare la pratica” (doc. XVIII + Q1-5).
1.13. Con scritto del 4 gennaio 2015, il patrocinatore dell’assicuratore convenuto ha comunicato al TCA che “l’AI ha già chiesto, come risulta dagli atti, una presa di posizione alla __________. Ritengo quindi che il competente servizio si esprimerà in merito quanto prima” (doc. XX).
Tale scritto è stato trasmesso al ricorrente (cfr. doc. XXI), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è unicamente l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul rapporto del 19 luglio 2013 stilato dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, medico __________ dell’CO 1, a margine della visita di chiusura del 16 luglio 2013.
Dal rapporto, emerge che RI 1 presenta uno “stato da incidente della circolazione con fratture instabili Th6 e Th8, frattura dello sterno, frattura della pelvi renale sinistra, ferite lacero-contuse alla spalla destra, ferite lacero-contuse al dorso della mano destra e sviluppo di plessopatia plesso brachiale medio e inferiore destro. Stato da corporectomia Th6 e Th7, posa di gabbia Synex anteriore tra Th5 e Th8 e strumentazione posteriore Th4 e Th9. Stato da sutura delle ferite lacero-contuse alla spalla destra e al dorso della mano destra. Stato da tenolisi degli estensori e asportazione di granuloma da corpo estraneo II raggio della mano destra il 29.8.2012. Stato da asportazione di ulteriori corpi estranei vitrei a livello della cicatrice della spalla destra nel dicembre 2011” (doc. 150 pagg. 5-6).
Il dr. __________ ha descritto l’esigibilità lavorativa nel seguente modo:
" (…)
Esigibilità del lavoro:
l’assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25 kg. Egli non può più sollevare pesi superiori ai 25 kg oltre l’altezza dei fianchi, l’assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza del petto e di rado pesi superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.
L’assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità e non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, l’assicurato non ha limiti nella rotazione manuale.
L’assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi e inclinata in avanti, non ha limitazioni nell’assumere la posizione inginocchiata e nemmeno nell’effettuare la flessione delle ginocchia.
L’assicurato può spesso assumere la posizione seduta o in piedi e di lunga durata, egli può molto spesso camminare fino a 50 m, può molto spesso camminare oltre i 50 m, talvolta camminare su terreno accidentato, egli può spesso salire le scale e talvolta salire su scale a pioli.
Nell’ambito di questa esigibilità l’assicurato può essere considerato abile al lavoro nella misura del 100%."
(Doc. 150 pagg. 6-7)
L’amministrazione ha quindi considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro nello svolgimento della sua ultima attività lavorativa, di natura pesante, ritenendolo per contro pienamente abile al lavoro in un’attività leggera (doc. 181).
Il patrocinatore del ricorrente ha contestato la piena esigibilità lavorativa in attività adeguate ritenuta dall’amministrazione, rilevando che l’amministrazione non ha minimamente preso in considerazione le difficoltà di apprendimento e di concentrazione che affliggono l’interessato.
A comprova di quanto asserito, il legale ha prodotto il referto del 20 maggio 2014 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, curante dell’assicurato, il quale, posta la diagnosi di “episodio depressivo di media entità, in parte emulato da verosimili sintomi somatoformi da dolore persistente”, ha osservato:
" (…)
Decorso
L’evoluzione ha comportato purtroppo un peggioramento delle condizioni psichiche con la manifestazione del disturbo depressivo associato a possibili disturbi funzionali, ciò che ha necessitato durante il mese di dicembre dello scorso anno l’instaurazione di un trattamento biologico antidepressivo (vedi sopra).
Recentemente il paziente, tramite Ufficio AI, ha iniziato un corso a __________, dovendolo interrompere dopo tre lezioni in quanto per contrastare il dolore egli si sarebbe dovuto ripetutamente alzare e camminare. Il signor RI 1 non ha capito di che corso si trattasse.
Prognosi
La prognosi si profila al momento riservata.
Valutazione
Si tratta di un caso piuttosto complesso.
L’infortunio subito dal paziente ha intaccato la sua integrità psicofisica, costituendo per lui, molto concreto e la cui forza personale è sempre stata essenzialmente fisica, un’importante ferita narcisistica con il vissuto di avere subito un danno permanente.
Alla problematica fisica si è sovrapposta quella psichiatrica, di tale entità da avere indotto il medico curante a prevedere una presa a carico specialistica e conseguente prescrizione di medicazione psicoattiva.
Il paziente tende a reagire in modo regressivo con contrazione delle social skills e quindi della capacità di interagire con gli altri, in particolare se estranei.
La compromissione della capacità di concentrazione determina per questo paziente già poco incline difficoltà di apprendimento rispetto a nuove nozioni.
Il sentimento di insicurezza nelle proprie risorse mina ulteriormente l’assunzione di responsabilità.
In questo momento dunque il paziente incontrerebbe notevoli difficoltà nel libero mercato del lavoro comunemente inteso.”
(Doc. H)
Il legale ha, inoltre, trasmesso un certificato medico del 26 agosto 2014, con il quale il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha attestato che “per i postumi di un infortunio subito il 13.5.2011 con molteplici fratture vertebrali-toracali, plessopatia bracciale destro con sindrome deficitaria C5-C6 a destra. Il paziente continua a necessitare di regolari sedute fisioterapeutiche a __________ e __________ onde poter migliorare la situazione funzionale dei movimenti toraco-bracciali e con scopo antalgico. Questo vale per ancora almeno un anno a partire dalla stesura di questa dichiarazione” (doc. P).
Con apprezzamento medico del 23 settembre 2014, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico __________ dell’assicuratore convenuto, preso atto del referto del dr. __________, ha osservato:
" (…)
Al certificato del dr. __________ che propone la necessità di regolari sedute fisioterapeutiche a __________ e __________ si può rispondere che questo certificato non porta nessuna nuova informazione medica che può cambiare le nostre decisioni precedenti. Da parte della CO 1 era già stato accettato di dare il benestare per 1-2 serie di fisioterapia all’anno per preservare la funzionalità per i movimenti toraco-brachiali per l’anno 2014 e 2015.”
(Doc. XIV/bis)
Il patrocinatore del ricorrente ha, inoltre, rilevato che, in ambito AI, l’assicurato è stato sottoposto ad accertamenti di natura professionale: l’Ufficio AI ha, infatti, assunto i costi per un accertamento professionale presso IPT Integrazione Per Tutti, dal 23 aprile 2014 al 22 maggio 2014 (doc. E) e, dal 28 luglio 2014 al 30 settembre 2014, un accertamento professionale quale aiuto selvicoltore organizzato da SIL Sostegno integrazione lavorativa (doc. L).
In data 2 dicembre 2014, il legale dell’assicurato ha comunicato al TCA gli esiti – negativi – degli accertamenti professionali predisposti dall’Ufficio AI, trasmettendo la seguente documentazione:
" Rapporto finale IPT del Signor RI 1: uomo, nazionalità __________, 43 anni, permesso B, divorziato, 1 figlia di 17 anni, residente a __________. L’assicurato è beneficiario di una rendita intera AI e di una rendita parziale da parte della CO 1 (19%).
Incontriamo il Signor RI 1 tramite un primo incontro conoscitivo/informativo in data 21.2.2014. In tale occasione, gli si presenta la misura di reinserimento, riscontrandone il suo vivo interesse. A seguito di questo primo incontro, l’Ufficio AI valuta opportuno offrire la possibilità al Signor RI 1 di aderire al percorso IPT, con l’obiettivo di frequentare il “modulo di gestione del cambiamento”.
Il mandato ha il suo inizio ufficiale in occasione dell’incontro tripartito tra il candidato, il consulente AI e IPT. In tale colloquio, si definisce la partecipazione del Signor RI 1 al modulo di formazione sopracitato, in base ai seguenti obiettivi: riprendere fiducia in se stesso, intravedere nuove prospettive professionali/personali, confrontarsi col gruppo, ritrovare socialità e valutare la ripresa del ritmo legata agli attuali limiti di salute fisici. Nel successivo colloquio individuale con il consulente IPT, il Signor RI 1 firma l’iscrizione al corso, insieme al documento di attese/aspettative circa i suoi contenuti. Oltre ai punti sopra esposti, il modulo rappresenta un banco di prova per valutare la sua tenuta a livello fisico. Infatti, il Signor RI 1 spiega che gli attuali problemi di salute a livello lombare e cervicale potrebbero limitarlo fortemente nel mantenere una posizione seduta. Per tale motivo, gli viene concessa la possibilità di alzarsi durante le ore di formazione, così da alternare le posture secondo le sue esigenze.
Il 29 aprile, il candidato inizia regolarmente il modulo “Gestione del Cambiamento”, dimostrando grande impegno e interesse nei confronti dei temi affrontati in aula. Si integra velocemente col gruppo ed evidenzia un’attitudine corretta, seria e rispettosa. Dopo i primi tre incontri, purtroppo, sorgono dolori fisici sempre più intensi. Per tale motivo, il candidato contatta immediatamente il consulente IPT per informarlo della delicata situazione. In occasione del colloquio del 12 maggio, il Signor RI 1 afferma di avere dolori articolari difficilmente sopportabili e gestibili. È spesso costretto ad uscire dall’aula per alternare le posture, camminando nell’atrio adiacente, questa strategia però non risulta sufficiente per poter contenere i dolori.
Inoltre, il viaggio in auto da e per __________ gli provoca ulteriori difficoltà, a causa delle sollecitazioni alla colonna vertebrale. Quando rientra a casa, dice di non avere più forze, se non per distendersi sino alla conclusione della giornata. Per tali ragioni, il Signor RI 1 chiede di poter interrompere il percorso.
A seguito di un colloquio tra IPT e consulente AI, si valuta opportuno concludere anticipatamente la misura di reinserimento. Purtroppo sono emerse difficoltà fisiche tali da non permettere al Signor RI 1 di frequentare il corso proposto, con una frequenza di due mezze giornate alla settimana. Nonostante l’interesse e la motivazione dimostrate dal candidato, si sono riscontrati dei limiti di salute che attualmente rendono difficilmente attuabile un percorso di reinserimento professionale seppure con le dovute misure di sostegno, flessibilità e supporto.
Seguito auspicato/proposte
IPT resta a disposizione del Signor RI 1 qualora la situazione di salute migliorasse e fosse interessato a riprendere il nostro percorso di reinserimento professionale.” (Doc. Q1, sottolineatura della redattrice)
" Stato di salute
caso infortunistico sel 5.5.2011 (v. visita di chiusura della CO 1 del 16.7.2013).
Nel documento sopra citato è posta la seguente diagnosi :
stato da incidente della circolazione con fratture instabili Th6 e Th8, frattura dello sterno, frattura della pelvi renale sinistra, ferite lacero-contuse alla spalla destra, ferite lacero-contuse al dorso della mano destra e sviluppo di plessopatia plesso brachiale medio e inferiore destro. Stato da corporectomia Th6 e Th7, posa di gabbia Synex anteriore tra Th5 e Th8 e strumentazione posteriore Th4 e Th9. Stato da sutura delle ferite lacero-contuse alla spalla destra e al dorso della mano destra. Stato da tenolisi degli estensori e asportazione di granuloma da corpo estraneo II raggio della mano destra il 29.8.2012. Stato da asportazione di ulteriori corpi estranei vitrei a livello della cicatrice della spalla destra nel dicembre 2011.
Esigibilità del lavoro (secondo la valutazione della CO 1):
può spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25 kg. Egli non può più sollevare pesi superiori ai 25 kg oltre l’altezza dei fianchi, l’assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza del petto e di rado pesi superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.
L’assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità e non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, l’assicurato non ha limiti nella rotazione manuale.
L’assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi e inclinata in avanti, non ha limitazioni nell’assumere la posizione inginocchiata e nemmeno nell’effettuare la flessione delle ginocchia.
L’assicurato può spesso assumere la posizione seduta o in piedi e di lunga durata, egli può molto spesso camminare fino a 50 m, può molto spesso camminare oltre i 50 m, talvolta camminare su terreno accidentato, egli può spesso salire le scale e talvolta salire su scale a pioli.
Nell’ambito di questa esigibilità l’assicurato può essere considerato abile al lavoro nella misura del 100%.
Formazione scolastica e professionale
Scuole dell’obbligo in __________, ha iniziato a lavorare come scalpellino e muratore.
L’A. è giunto in Svizzera nel 2004, ha trovato impiego dapprima come operaio presso delle ditte di lavorazione di granito, in seguito ha iniziato a lavorare quale muratore presso la __________ (2008), quindi presso la __________ (2009).
Impiegato presso la ditta __________ quale muratore dal 5.2010, il contratto di lavoro è stato sciolto a decorrere da fine ottobre 2011. L’attività lavorativa è stata interrotta in misura completa a seguito dell’infortunio occorso in data 5.5.2011.
Valutazione da parte della consulente AI
Dal riesame della situazione medica da parte della CO 1 è stata certificata un’abilità dell’A. in attività confacente e rispettosa delle limitazioni funzionali in maniera completa. Tale valutazione si basa su una valutazione medico-teorica.
In ragione della situazione complessa si è ritenuto indicato procedere ad una valutazione pratica al fine di individuare dei possibili campi di attività compatibili con lo stato di salute. Ci si proponeva in seguito di procedere ad un riallenamento lavorativo per permettere all’A. di ripristinare i ritmi lavorativi e la tenuta fisica favorendo in tal modo il suo reinserimento professionale.
Tenuto conto del lungo periodo di inattività professionale dell’A. e delle problematiche espresse anche dall’A., è stato dapprima proposto un corso di gestione del cambiamento c/o IPT che ha visto l’A. impegnato per alcune mezze giornate (aprile e maggio). Il corso in questione non è stato portato a termine in quanto l’A. lamentava delle problematiche fisiche (dolori), nonostante la possibilità di alzarsi e cambiare posizione secondo le sue necessità.
In assenza di elementi oggettivi si è optato comunque per dare avvio alla seconda fase al fine di valutare l’attività in un contesto pratico presso una ditta. Per questa seconda fase ci si è appoggiati ad un servizio (SIL) che consente delle condizioni particolarmente indicate ai fini della valutazione e del reinserimento; l’A. era infatti accompagnato e seguito a stretto contatto sul posto di lavoro dal sig. __________.
In un primo tempo (agosto) l’A. è stato inserito in aiuto ad un privato selvicoltore occupandosi dei lavori più leggeri legati alla manutenzione di giardini e riordino del magazzino. In un primo tempo è stata concordata una presenza di 3 giorni con il proposito di incrementare successivamente l’orario di lavoro, cosa che però non è avvenuta a causa delle limitazioni importanti riscontrate. Nel corso del mese di settembre l’A. è stato inserito c/o una fabbrica con il compito di controllare il prodotto finito, intervenendo ad eliminare eventuali parti eccedenti.
Conclusioni e osservazioni a seguito degli accertamenti professionali espletati
Le attività con le quali l’A. si è confrontato hanno messo in luce una situazione che è molto diversa (opposta) a quella definita dal lato medico-teorico.
L’A. pur avendo dimostrato impegno, costanza (secondo le sue possibilità fisiche) e motivazione nello svolgimento delle attività proposte, necessitava di pause frequenti, faticava sia a stare in piedi, sia seduto per troppo tempo, la tenuta era limitata ad un massimo di 3 ore. Ne consegue che il rendimento complessivo era molto ridotto e la presenza limitata sull’arco dell’intera giornata.
Durante il periodo di osservazione si è evidenziato come le limitazioni importanti non lasciavano intravvedere margini di miglioramento (in termini di presenza e di rendimento) nell’arco delle settimane, pertanto dopo i due mesi concordati inizialmente il provvedimento è stato portato a termine.
Su tale base, secondo quanto emerso dall’accertamento professionale (per i dettagli si rimanda al rapporto di valutazione finale del sig. __________ di ottobre presente nell’incarto) il rendimento, la tenuta, le problematiche connesse alle problematiche di salute dell’A. sono tali da non rendere possibile configurare un’attività lavorativa nel libero mercato del lavoro.
Proposte di chiusura del caso
In riferimento a quanto sopra indicato, la discrepanza tra la valutazione medico teorica e la valutazione pratica impongono una presa di posizione da parte della CO 1 alla luce degli elementi emersi.
Si attendono ulteriori chiarimenti al fine di poter definire il procedere.” (Doc. Q2, sottolineature della redattrice)
" (…)
L’assicurato ha dimostrato impegno e buona volontà, ma i suoi problemi fisici, così evidenti e marcati, gli hanno precluso l’attività lavorativa. Vive anche un disagio psicologico che manifesta attraverso forti stati di ansia. Questo fa pensare all’opportunità di prevedere un supporto psicologico.
Entrambi i percorsi lavorativi svolti attestano una capacità lavorativa dell’assicurato del 10% per rapporto ai requisiti richiesti dalle aziende verso i suoi dipendenti.
Il basso profilo, unitamente alle problematiche fisiche dell’assicurato, incidono rispetto ai settori professionali dove teoricamente si potrebbe riorientarlo. Il campo delle possibilità lavorative si riduce ad attività di fabbrica poco qualificate. L’elemento determinante è la problematica fisica, anche attività estremamente leggere non sono compatibili con lo stato di salute dell’assicurato.” (Doc. Q4, sottolineatura della redattrice)
Chiamato ad esprimersi in merito alla documentazione prodotta dal patrocinatore del ricorrente relativa agli esiti degli accertamenti professionali messi in atto dall’Ufficio AI, l’assicuratore resistente si è limitato ad osservare che “l’AI ha già richiesto una presa di posizione alla CO
Ad oggi, al TCA non è giunta alcuna presa di posizione da parte del competente servizio dell’assicuratore LAINF.
2.6. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.7. Chiamato a pronunciarsi in merito all’entità della rendita di invalidità corrisposta dall’assicuratore LAINF all’assicurato, il TCA ritiene di non potersi esprimere sugli aspetti economici senza che venga innanzitutto chiarita, dal profilo medico, la questione preliminare dell’esigibilità lavorativa dell’interessato.
Quest’ultima, infatti, non può dirsi definita in maniera esaustiva dalla visita medica di chiusura del 16 luglio 2013 eseguita dal dr. __________, ritenuto che dagli esiti degli accertamenti professionali predisposti dall’Ufficio AI e riportati per esteso al considerando 2.5., è emersa chiaramente l’impossibilità per l’assicurato di portare a termine i compiti affidatigli durante i periodi di osservazione concessi dall’amministrazione, a causa della presenza di importanti limitazioni di natura fisica.
E questo nonostante che gli accertamenti professionali messi in atto dall’Ufficio AI fossero del tutto rispettosi delle limitazioni funzionali indicate dal dr. __________ in occasione della visita medica di chiusura del 16 luglio 2013 (cfr. rapporto finale del consulente IP, doc. Q2, riportato per esteso al consid. 2.5.).
Alla luce, quindi, delle importanti discordanze emerse tra la valutazione dell’esigibilità lavorativa medico-teorica eseguita dal dr. __________ e le notevoli limitazioni fisiche riscontrate negli accertamenti pratici messi in atto dall’UAI, non si può prescindere, a mente di questa Corte, da un approfondimento di natura medica, atto a stabilire con precisione quali siano le limitazioni dell’assicurato.
Del resto, questo Tribunale rileva che lo stesso assicuratore convenuto, preso atto della documentazione prodotta dal legale del ricorrente e della richiesta di presa di posizione inviata dall’Ufficio AI alla CO 1, ha concordato sulla necessità di chiarimenti da parte dell’assicuratore LAINF, indicando che il competente servizio “si esprimerà in merito quanto prima” (doc. XX).
2.8. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nella presente fattispecie, la valutazione dell’esigibilità lavorativa non necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento.
Va però rilevato che l’CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere del dr. __________, suo medico di fiducia. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).
Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si giustifica dunque l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale con lo scopo di appurare quali siano le limitazioni funzionali dell’interessato e, di conseguenza, l’esigibilità lavorativa nello svolgimento di attività adatte e, alla luce dei relativi esiti, definire di nuovo il diritto a prestazioni dell’assicurato.
2.9. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata del 10 aprile 2014 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8. in fine.
L’CO 1 versarà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 26 maggio 2014.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti