Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2014.36
Entscheidungsdatum
21.07.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2014.36

MP/MM

Lugano 21 luglio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Massimo Piemontesi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 aprile 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 marzo 2014 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 19 agosto 2011, RI 1 dipendente della ditta di trasporti __________, in qualità di autista di mezzi pesanti e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre stava scaricando della merce dal camion è scivolato sulla ghiaia e cadendo a terra si è procurato un trauma distorsivo al ginocchio destro. A seguito dell’evento l’assicurato ha riportato uno stiramento del legamento crociato e del legamento collaterale interno con lesione dei tendini della zampa d’oca mediamente alla testa tibiale. Nessun intervento chirurgico è stato ritenuto necessario (cfr. doc. 111, p. 6 e 7).

L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, esperiti gli accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale dell’11 novembre 2013, l’CO 1 ha valutato un grado di invalidità di RI 1 pari al 5.69%, pertanto insufficiente per l’ottenimento di una rendita ai sensi della LAINF (cfr. doc. 132, p. 2).

RI 1, rappresentato dal patronato RA 1, l’11 dicembre 2013 ha trasmesso all’CO 1 una richiesta di riesame della predetta decisione, trasmettendo a sostegno della sua domanda un referto medico redatto dal suo medico curante, dott. __________, specialista in chirurgia ortopedica e in medicina dello sport (cfr. doc. 139 e doc. 144).

A seguito di tale richiesta, l’11 febbraio 2014 l’istituto assicurativo ha reso una seconda decisione (che annullava e sostituiva la precedente) con la quale è stato riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità dell’11% a partire dal 1° settembre 2013, pari a fr. 433.05 mensili (cfr. doc. 150).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1 (cfr. doc. 253), con decisione su opposizione del 21 marzo 2014, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua decisione (cfr. doc. I A2).

1.3. RI 1 ha tempestivamente impugnato tale decisione con ricorso del 24 aprile 2014, chiedendo che l’CO 1 venga condannata a riconoscergli una rendita di invalidità pari almeno al 50% (cfr. doc. I).

L’assicurato ha contestato la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ CO 1, dott. __________ a margine della visita di chiusura del 1° luglio 2013 (cfr. doc. 111). A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha prodotto un ulteriore certificato medico allestito dal dott. __________, in cui è contestata la valutazione conclusiva del medico fiduciario (cfr. doc. I, p. 2).

1.4. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto della lite è unicamente l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.

Il TCA prende atto che la decisione di rifiuto dell’indennità per menomazione dell’integrità (di seguito: IMI), emanata dall’CO 1 l’11 novembre 2013 (doc. 132), è cresciuta in giudicato e che RI 1 provvederà a inoltrare all’assicuratore un’istanza di revisione chiedente la concessione dell’IMI, sulla base degli accertamenti medici del dott. __________ (cfr. doc. I, p. 2).

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul rapporto del 2 luglio 2013 stilato dal dott. __________, specialista FMH in chirurgia generale e della mano, medico di __________ dell’CO 1, a margine della visita di chiusura del 1° luglio 2013 (doc. 111).

Dal relativo rapporto, emerge che RI 1 presenta una “(…) leggera zoppia alla marcia, importanti dolori mediali alla deambulazione sulla punta delle dita dei piedi e sui talloni. Affossamento mediale a livello della testa della tibia mediamente all’apofisi tibiale sul ginocchio destro. Ginocchia stabili, nessun versamento. Flessione attiva massima ginocchio destro 130°, sinistro 125°estensione completa”.

Il dott. __________ ha ritenuto che non vi fosse la necessità di sottoporre l’assicurato a ulteriori terapie o esami ortopedici. L’assicurato è stato dichiarato non più in grado di riprendere il suo precedente lavoro di autista di mezzi pesanti.

Il medico di __________ CO 1 ha però ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura massima possibile, a partire dal 1° agosto 2013, in attività compatibili con il danno alla salute infortunistico, descrivendo l’esigibilità lavorativa dell’assicurato nel seguente modo:

" (…)

Sollevare e portare pesi: l’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazioni, pure senza limitazioni il sollevamento di pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi e medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta, pesi molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Con le limitazioni sovra espresse l’assicurato può sollevare oltre all’altezza del petto pesi fino e oltre 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri di precisione medi senza limitazione, lavoro pesante manuale e rozzo talvolta, molto pesante mai. Non problemi di rotazione delle due mani.

Posizione e mobilità:

lavori sopra la testa senza limitazione, rotazione del tronco senza limitazione, posizione seduta/inclinata in avanti senza limitazione, posizione inginocchiata di raro, di flessione delle ginocchia di raro.

Posizione di lunga durata:

posizione seduta e in piedi possibile, lavoro variato che permetta di cambiare spesso posizione da seduto a stazione eretta senza dovere percorrere lunghe distanze a piedi ed evitando tutte le posizioni che mettano in tensione i tendini che formano la zampa d’oca destra. Posizione quindi a libera scelta.

Spostamento:

camminare fino e oltre 50 m senza limitazione, per lunghi tratti talvolta, su terreno accidentato mai. Salire le scale spesso, su scale a pioli di raro. Uso delle due mani possibile, al momento attuale non problemi di equilibrio o stare in equilibrio, talvolta sensazione di cedimento al ginocchio destro, l’assicurato non può lavorare in altezza e su impalcature. La valutazione degli esami strumentali, la valutazione clinica odierna e lo studio del dossier con le visite dei vari colleghi specialisti in ortopedia in sostanza non danno diritto all’attribuzione di una menomazione d’integrità fisica IMI (…)”

(cfr. doc. 111, p. 8 e 9)

Con l’impugnativa, il ricorrente contesta l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa effettuata dal dott. __________, in base al certificato medico del dott. __________, nel quale viene evidenziato che l’assicurato “(…) potrebbe, per lavori confacenti al proprio stato di salute, mantenere una moderata esigibilità lavorativa lucrativa residua. Tali lavori sarebbero tuttavia limitati, in quanto non dovrebbero necessitare di spostamenti se non modesti, obbligare a posizioni di lavoro continue, sia seduta che in piedi ed essere esenti da necessità di sollevamento di carichi e/o di salire e scendere le scale. Qualunque tipo di lavoro leggero, necessita per essere effettuato, almeno parzialmente, di alcune delle situazioni di lavoro di cui sopra.

Pertanto anche lavori leggeri (addetto al controllo merci, edicolante, addetto a call center, cassiere, operaio addetto all’elaborazione di minuterie ecc.), il sig. RI 1 non potrà svolgere tale lavoro in modo completo per tutto il giorno, necessitando di periodi di riposo e cambi di posizione frequenti. (…)” (cfr. doc. I A3, p. 3).

Il medico privatamente consultato dal ricorrente ha concluso il suo referto sostenendo che RI 1, sarebbe in grado di svolgere attività lavorative confacenti al suo stato di salute soltanto a tempo parziale, nella misura del 50% (cfr. doc. I A3, p. 4).

A sostegno dell’atto ricorsuale, l’assicurato eumera inoltre le critiche espresse dal dott. __________ sulla valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita dal medico fiduciario CO 1 (cfr. doc. I, p. 2) e sostiene quanto segue:

" (…)

Data la presenza di aree condromalaciche rotulee dx (artroRM 19.01.2012) con stiramento del LCM e LCA oltre al distacco Zampa d’Oca dx ed a uno stato lombalgico, il Dott. __________ definisce “piuttosto difficile” per il Sig. RI 1 la possibilità di sollevare e portare senza limitazioni pesi fino a 25 Kg come invece afferma il Dott. __________;

Per quanto riguarda svolgere lavori in posizione inginocchiato ed in flessione delle ginocchia, il Dott. __________ reputa la cosa “veramente difficile, direi impossibile per pazienti con tale patologia”;

Il Dottor __________ definisce come posizione di lunga durata possibile la posizione seduta ed in piedi evitando tutte le posizioni che mettono in tensione i tendini della zampa d’oca. Il Dott. __________ critica questa conclusione in quanto “una posizione in piedi richiede l’uso, come antagonisti dell’antagonista Quadricipitale, dei muscoli flessori della coscia. È pertanto impossibile svolgere un lavoro di lunga durata in piedi per tale motivo, in quanto non si possono mettere a riposo tali gruppi muscolari se non in posizione seduta”;

Ultima critica, viene valutata possibile la marcia fino ed oltre a 50 m senza limitazione, con limiti solo per lunghi tratti e su terreno accidentato, ritenendo possibile salire e scendere le scale (“spesso”). Il Dott. __________ afferma che questa “è un’attività molto stressante per le ginocchia con tale patologia (condromalcia rotulea, lesione tendini Zampa d’Oca e sofferenza LCA e LCM). Viene ribadito poi che la possibilità di lavorare in altezza non è contestata per motivi labirintici ma solo per “possibili cedimenti ed instabilità del ginocchio dx…"

(cfr. doc. I, p. 2)

2.6. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.7. Chiamato a pronunciarsi, il TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________ a margine della visita di chiusura del 1° luglio 2013 (cfr. doc. 111).

Occorre infatti sottolineare che la valutazione del medico fiduciario, è fondata - oltre che sull’insieme dei referti medici allestiti dai dottori specialisti che hanno seguito RI 1 a seguito dell’infortunio del 18 agosto 2011- sulle risultanze dell’esame delle capacità funzionali (di seguito: EFL) al quale si è sottoposto l’assicurato il 16/17 maggio 2013, presso la __________.

In quell’occasione i sanitari che hanno eseguito i test funzionali, hanno constatato un’importante autolimitazione da parte dell’assicurato nello svolgere ogni tipo di attività a carico del ginocchio destro, e meglio, l’esternazione di dolore al ginocchio da parte dell’assicurato prima ancora di aver raggiunto il massimo carico possibile o di aver raggiunto un limite funzionale riconoscibile (cfr. art. 105, p. 9 e 11).

Inoltre, dall’esame EFL è emersa un’importante discrepanza tra lo stato di salute oggettivabile e la sintomatologia espressa dal ricorrente, come pure tra le autolimitazioni dell’assicurato e le capacità funzionali osservate durante il test, ovvero:

" (…)

Ulteriori discrepanze tra status clinico/diagnosi e capacità/deficit funzionali osservati: nel sollevare e spostare orizzontalmente solleva meno che nel portare un tratto più lungo orizzontalmente. I tendini della zampa d’oca a dx dovrebbero essere più sollecitati nella rotazione in piedi verso sx che in altri test.

Discrepanza tra l’entità di quanto affermato nel questionario di autovalutazione della capacità di rendimento (PACT-Test) e le capacità funzionali osservate.

Discrepanze tra la velocità della marcia durante il test del camminare e l’osservazione della marcia spontanea. (…)” (cfr. doc. 105, p. 10)

Il rapporto medico stilato nell’ambito di tale accertamento, sottolinea anch’esso un importante discordanza “tra quanto obiettivamente evidenziabile, quanto oggettivato agli esami strumentali e quanto riferito dal paziente. (…)” (cfr. doc. 105, p. 5 e 6).

Il predetto rapporto evidenzia quindi un’estensione della sintomatologia da parte dell’assicurato non riscontrabile in maniera oggettiva nella documentazione clinica e radiologica.

Al termine della valutazione EFL, gli specialisti della __________ hanno ritenuto l’assicurato non più in grado di svolgere la sua precedente attività di camionista, ma abile al 100% ad eseguire un’attività lavorativa leggera che permetta di alternare spesso la posizione (da seduto a eretta), evitando tutte le posizioni che mettano in tensione i tendini della zampa d’oca destra (cfr. doc. 105, p. 5 e 6). Nel rapporto conclusivo i sanitari hanno poi dichiarato che l’assicurato ha dimostrato un impegno insufficiente a causa delle numerose autolimitazioni, che i risultati dei test non sono sempre concordanti con le osservazioni dell’assicurato e mancano di consistenza e che “Vi è tendenza chiara di aggravazione dei sintomi (vedi allegato 1)” (cfr. doc. 105, p. 3).

Ora, conformemente a una costante giurisprudenza, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile, di modo che, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono invece trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA 35.2005.94 del 24 aprile 2006, 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19 febbraio 1999).

In simili condizioni, secondo questo Tribunale, le certificazioni del sanitario privatamente consultato dall’assicurato, il dott. __________ (cfr. doc. I A3 e doc. 144), non appaiono quindi suscettibili di scalfire il valore probatorio attribuito al rapporto allestito dal fiduciario dell’CO 1, il quale, come già esposto, appare solidamente fondato sugli accertamenti clinici, radiologici e sugli esiti dell’esame EFL. Le numerose autolimitazioni e discrepanze riscontrate durante quest’ultimo accertamento, non possono che giocare a sfavore dell’assicurato.

Giova inoltre segnalare che, in una sentenza U 191/99 del 24 gennaio 2001, il TFA ha giudicato in grado di svolgere a tempo pieno un’attività adeguata - leggera, in posizione alternata (prevalentemente in quella seduta) e senza necessità di sollevare/trasportare ripetutamente pesi sopra i 10-15 kg -, un assicurato che accusava una neuropatia post-traumatica del nervus digitalis plantaris communis II a sinistra in stato dopo frattura non dislocata alla base del metatarsale III a sinistra, nonché una sindrome lombovertebrale cronica.

L’Alta Corte è pervenuta a questa medesima conclusione, ovvero piena abilità con rendimento completo in attività ergonomicamente idonee che non richiedessero il sollevamento di pesi superiori ai 15 kg, che permettessero il frequente cambiamento della posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale e senza estensione prolungata del rachide e, infine, che non comportassero l'utilizzo a più riprese delle scale o dei lavori su terreni sconnessi, in posizione accovacciata o inginocchiata, trattandosi di un assicurata affetta da sindrome cervicospondilogena a destra e lombovertebrale cronica, gonartrosi tricompartimentale con valgismo a destra e insufficienza legamentare dell'articolazione tibioastragalica a sinistra (cfr. STFA I 653/05 del 30 maggio 2006).

Va anche osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

In questo contesto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

In esito a tutto quanto precede, il TCA deve quindi concludere che RI 1, nonostante il danno infortunistico ortopedico, sarebbe in grado di esercitare un’attività lavorativa adeguata – fisicamente leggera per quanto concerne il sollevamento e il trasporto di pesi, che non vada a sollecitare oltre misura i tendini della zampa d’oca, da svolgere in posizione prevalentemente seduta, con possibilità di alzarsi con regolarità – a tempo pieno e con rendimento completo.

2.8. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito da valido, secondo lCO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013 (su questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato - un importo annuo di fr. 56'905.-- (cfr. doc. I A2, p. 5 e doc. 135).

Questo dato, non contestato dall’assicurato, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.9. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.10. Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 49'924 il reddito da invalido nell’anno 2013, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4 (fr. 62'856.95), e operando successivamente una decurtazione del 6.56% a titolo di gap salariale e del 15% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. 146, p. 2 e doc. I A2, p. 4 e 5).

Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti da questa tabella (doc. 146, p. 5), l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. doc. 146, p. 5), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo adeguamento all’evoluzione nominale dei salari si giunge per il 2013 ad un reddito annuo di fr. 62'856.95 (cfr. doc. 146, pag. 5 in fondo).

L’assicurato, quale autista di mezzi pesanti, avrebbe guadagnato, nel 2013, fr. 56’905/anno per un’occupazione a tempo pieno.

Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella TA 1 2010, p.to 49 “Trasporto terrestre e mediante condotte”, livello di qualifica 4: fr. 4’895 riportato su 42.3 ore/settimana = fr. 5'176.45 x 12 mesi = fr. 62'117.55 + adeguamento all'indice dei salari nominali = fr. 63'428.10).

Pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.9. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 62'856.95) va ridotto del 6.56%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la soglia del 5%), e si attesta pertanto a fr. 58’733.55 (risultato intermedio).

2.11. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% (cfr. doc. 146, pag. 7 e doc. I A2, pag. 5). L’CO 1 ha quantificato la percentuale della deduzione sociale tenendo conto, quali circostanze specifiche, dei postumi dell’infortunio e dello statuto di frontaliero dell’assicurato.

Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazioni (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3.), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, lCO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, considerato peraltro che l’insorgente non ha al riguardo sollevato obiezioni di sorta.

Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 49'923.50 (85% di fr. 58'733.55).

In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 49'924 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 56’095 - risulta essere dell’11%.

Posto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto ad RI 1 una rendita di invalidità proprio dell’11%, pari a fr. 433.05 mensili (cfr. doc. I A2 e doc. 150), il suo ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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