Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2014.109
Entscheidungsdatum
18.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2014.109

cr

Lugano 18 maggio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 novembre 2014 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 6 ottobre 2007 RI 1, nata nel 1955, caporeparto presso __________ - e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - è rimasta vittima di un infortunio professionale, sbattendo la spalla contro una porta (doc. 1).

L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Dopo aver subìto in data 6 febbraio 2008 un intervento di sutura della cuffia rotatoria, tenotomia CLB e decompressione sottoacromiale (doc. 19), l’assicurata ha riacquistato una piena capacità lavorativa a partire dall’8 settembre 2008.

1.2. Nel mese di maggio 2009 l’assicurata ha annunciato una ricaduta (doc. 33.1), inizialmente assunta dalla CO 1 (doc. 43).

Esperiti gli accertamenti medici del caso, tuttavia, con decisione formale del 1° marzo 2012, l’assicuratore LAINF ha rifiutato integralmente la richiesta di prestazioni dell’assicurata dal 1° marzo 2010, in quanto i disturbi da ella presentati non sono più in relazione di causalità almeno probabile con l’infortunio del 6 ottobre 2007, ma sono da attribuire esclusivamente a malattia (doc. 132).

Contro tale decisione, in data 2 aprile 2012, l’avv. RA 1 ha interposto, per conto dell’assicurata, tempestiva opposizione (doc. 133).

Nel frattempo, con progetto di decisione del 19 giugno 2012, l’Ufficio AI ha stabilito che “dal 1° aprile 2009 l’assicurata ha diritto ad una rendita intera di invalidità (grado AI 100%) limitata al 31 agosto 2010, ovvero tre mesi dal perdurare del miglioramento dello stato di salute (art. 88a OAI). A questo momento la rendita non viene però versata in quanto la richiesta è tardiva. Dal 1° febbraio 2012, ha nuovamente diritto ad una rendita intera (grado AI 83%)” (doc. 138).

A seguito della presentazione di nuova documentazione medica da parte della patrocinatrice dell’assicurata, l’amministrazione ha ritenuto necessario interpellare nuovamente il proprio medico fiduciario, il quale ha espresso la propria valutazione conclusiva tramite lo scritto datato 31 dicembre 2012, ma giunto all’assicuratore LAINF solo in data 26 febbraio 2013 (doc. 160).

Ricevuto tale parere, in data 28 maggio 2013 l’assicuratore LAINF ha chiesto alla patrocinatrice dell’assicurata di comunicare se intendesse mantenere o meno l’opposizione (doc. 164), ottenendo in data 1° luglio 2013 risposta positiva (doc. 165).

Con decisione su opposizione del 6 novembre 2014 l’assicuratore LAINF - dopo avere indicato che “a seguito di problemi di ristrutturazione interna, per le cui conseguenze la CO 1 si scusa, il caso, che sarebbe dovuto essere affrontato dal Servizio giuridico centrale, si è trascinato per parecchi mesi fino a giungere nuovamente nelle mani del sottoscritto patrocinatore della CO 1, con l’onere di redigere la presente decisione su opposizione” - ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. A2).

1.3. Con tempestivo ricorso del 9 dicembre 2014, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, le venga riconosciuta una rendita di invalidità del 100% o che vengano ripristinate le indennità giornaliere e le spese di cura.

Sostanzialmente, la patrocinatrice della ricorrente ha ritenuto l’istruttoria della CO 1 lacunosa e superficiale e che la decisione sia stata “presa in modo del tutto sbrigativo (nonostante il lungo periodo trascorso), senza il necessario approfondimento”.

Secondo la rappresentante dell’assicurata, l’assicuratore infortuni non avrebbe dovuto accontentarsi di negare l’esistenza di un nesso causale sulla sola base dell’esame dell’incarto da parte del dr. __________ - il quale “senza visitare la paziente, senza predisporre esami specifici e senza rivedere le sue valutazioni” ha concluso che “non si può assolutamente dimostrare un nesso di causalità chiaro ed evidente tra l’infortunio iniziale e quanto manifestatosi negli anni successivi con correlazione eventuale di malattia degenerativa a livello del rachide cervicale” - ma avrebbe dovuto ordinare “una perizia approfondita per escludere o meno l’esistenza del nesso causale tra l’infortunio e il danno alla salute”.

La patrocinatrice della ricorrente ha sottolineato come “tutti i medici che ebbero a visitare la ricorrente indicano nelle loro diagnosi che l’affezione fisica è, comunque, dovuta all’infortunio del 2007. D’altra parte la ricorrente, prima di tale infortunio, non aveva mai avuto nulla” (doc. I).

1.4. La CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.5. Con scritto dell’11 febbraio 2015, la patrocinatrice della ricorrente – dopo aver indicato, quale teste, la dr.ssa __________ e avere ribadito la richiesta di perizia medica atta ad accertare il nesso di causalità tra l’infortunio e il danno alla salute della signora RI 1 - ha chiesto al TCA una proroga del termine per presentare nuovi mezzi di prova “in quanto sarebbe intenzione della mia mandante presentare ulteriore documentazione medica” (doc. VII).

Nonostante la proroga del termine concessa dal TCA (doc. VIII), ad oggi non è stata presentata da parte della ricorrente nuova documentazione medica.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure no, a negare a partire dal 1° marzo 2010 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’annunciata ricaduta dell’infortunio del 6 ottobre 2007.

Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano

un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

2.6. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla ricaduta annunciata nel mese di maggio 2009, in quanto i disturbi accusati dall’assicurata non derivano da problematiche di natura post-infortunistica a livello della spalla destra o da chiari segni correlabili con i postumi dell’intervento artroscopico del febbraio 2008, ma sono invece imputabili ad una brachialgia con amiotrofia della mano destra attribuibile ad alterazioni discali del rachide cervicale senza nesso di causalità con l’infortunio occorso in data 6 ottobre 2007.

Di avviso contrario la patrocinatrice della ricorrente, a mente della quale l’istruttoria eseguita dall’amministrazione è stata superficiale e non ha tenuto debitamente conto del fatto che tutti i medici che hanno visitato l’assicurata hanno indicato nelle loro diagnosi che l’affezione fisica è dovuta all’infortunio del 2007.

Chiamato a pronunciarsi, il TCA concorda con la decisione dell’amministrazione per i motivi che verranno qui di seguito esposti.

Va, innazitutto sottolineato che, come indicato nel rapporto del 31 dicembre 2012 dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia, consulente dell’assicuratore LAINF, l’infortunio del 6 ottobre 2007 aveva comportato una contusione diretta del cingolo omero-scapolare destro, senza che alcun altro tipo di trauma venisse dimostrato a livello della colonna cervicale (doc. 160).

Solo in seguito e meglio nel referto del 14 agosto 2009, il dr. __________, spec. FMH in fisiatria, ha indicato che “dal mese di aprile 2009 la paziente accusa nuovamente un incremento della sintomatologia dolorosa a livello dell’arto superiore destro e anche cervicale”, mettendo in evidenza l’esistenza di “un’ernia discale C5-C6 a destra” (doc. 42).

Nel rapporto del 30 ottobre 2009, il Prof. dr. __________, Medico aggiunto di ortopedia presso l’Ospedale __________ di __________ __________ (e autore dell’intervento di riparazione dei tendini della cuffia rotatoria alla spalla destra del 2008, n.d.r.), ha rilevato che “dopo l’intervento la paziente è stata sottoposta a diversi esami di RM che non dimostravano recidive della lesione né altre patologie significative a carico della spalla destra”, aggiungendo che “all’esame clinico la paziente mostra segni di dolore neuropatico con forte dolore alla compressione del cavo ascellare” (doc. 53).

Una TAC del torace a vuoto del 9 dicembre 2009 eseguita dalla dr.ssa __________, Vice Primario di radiologia dell’Ospedale __________ di __________, ha messo in evidenza, oltre ad un nodulo subpleurico a livello del segmento dorsale del lobo superiore destro, l’esistenza di “un quadro degenerativo a carico della colonna dorsale; un quadro degenerativo a carico dell’articolazione acromion-claveare sinistra; un quadro degenerativo a carico della colonna cervicale e a livello C6-C7 con restringimento del forame di coniugazione sinistro” (doc. 58.1).

In occasione della visita del 14 giugno 2010, inoltre, il Prof. __________, Primario di ortopedia presso la __________ __________ di __________, ha escluso un nesso di causalità tra l’infortunio e il decorso post-operatorio (cfr. doc. 79.1, che si conclude con la seguente affermazione: “Aus meiner Sicht kann ich keine Therapie anbieten glaube aber mit grosser Sicherheit sagen zu können, dass die von der Patientin geklagten Beschwerden nicht durch eine residuelle Schulterpathologie bedingt sind”).

Nel referto del 22 dicembre 2011, il Prof. dr. __________, Primario del Servizio di Neurologia dell’Ospedale __________ di __________, ha posto la diagnosi principale di “brachialgia cronica prossimale destra con/su amiotrofia a carico della muscolatura intrinseca della mano destra; EMG (28 ottobre 2010 e 24 gennaio 2011): sofferenza neurogena acuta e cronica nel territorio radicolare C8 a destra; RM cervicale (18 novembre 2010): ernia discale medio-laterale destra con probabile conflitto radicolare; stato da intervento ricostruzione cuffia dei rotatori di destra (2.2008); componente funzionale”, concludendo che l’assicurata è “affetta da brachialgia cronica, associata ad un’ipotrofia della muscolatura intrinseca della mano destra, riconducibile ad una sofferenza neurogena radicolare nel territorio C8-T1, comprovata dagli esami neurofisiologici e neuro radiologici” (doc. 123).

In data 31 dicembre 2012, il dr. __________, chiamato dall’assicuratore infortuni ad esprimersi in merito alla documentazione medica acquisita agli atti, ha osservato quanto segue:

" (…)

Valutazione:

l’incidente fu accettato come contusione diretta del cingolo omero-scapolare destro. Nessun altro tipo di trauma fu dimostrato a livello della colonna cervicale.

Dopo l’intervento effettuato a febbraio del 2008 vi fu un notevole miglioramento clinico con ripresa anche dell’attività lavorativa.

Solo in seguito sono subentrati dei problemi di tipo algico e sensitivo.

La valutazione del dr. Prof. __________ della Clinica __________ di __________ ha escluso un nesso causale tra quanto in seguito riscontrato a distanza di anni per altro e l’infortunio.

Pure il dr. __________ – FMH in chirurgia – del Servizio Medico Regionale (SMR) dell’Ufficio AI, con rapporto del 3.2.2011, riscontra un’affezione extra-infortunistica caratterizzata da brachialgia con amiotrofia della mano destra attribuibile ad alterazioni discali del rachide cervicale senza nesso di causalità con l’infortunio occorso in data 8.10.2007.

Anche il lasso di tempo trascorso tra l’infortunio e la manifestazione di sofferenza neurogena acuta e cronica nel territorio C8 destro verificata alla EMG del 28.10.2010 e 24.1.2011 depone assolutamente contro un nesso di causalità chiaro ed evidente tra una semplice contusione diretta della spalla e quanto riscontrato in seguito negli anni successivi.

In base a tutti questi parametri, non si può assolutamente dimostrare un nesso di causalità chiaro ed evidente tra l’infortunio iniziale e quanto manifestatosi nel corso degli anni successivi con correlazione eventuale di malattia degenerativa a livello del rachide cervicale.

Tutti gli esami, le perizie e le visite effettuate, non da ultimo dal Prof. __________ – Primario della Clinica __________ di __________ – sono eloquenti.

L’iter di indagine è stato ineccepibile da un punto di vista Lainf.

Resta ora di pertinenza della paziente dimostrare con documentazione medica e con esami radio-strumentali inconfutabili che ciò di cui soffre sia da ascrivere direttamente ad un problema sicuramente post-infortunistico.” (Doc. 160 pag. 3)

Il TCA condivide le considerazioni, ben motivate, espresse dal dr. __________, che, del resto, non sono state smentite tramite la presentazione di documentazione medico-specialistica in grado di dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi dell’assicurata e l’infortunio assicurato.

Tale non può essere considerato il referto del 2 aprile 2012 indirizzato all’avv. RA 1 con il quale la dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, ha indicato che l’assicurata “non è nelle condizioni cliniche, per infortunio, di poter effettuare dei lavori di tipo gravoso in misura totale e neanche parziale”, aggiungendo che “a causa del succitato infortunio la stessa ha riportato pesanti reliquati che le impediscono qualsiasi tipo di attività” e concludendo per una totale incapacità lavorativa “a causa dell’infortunio occorsole in data 6.10.2007” (doc. 133.2).

Tale referto, del tutto generico, non è infatti atto a dimostrare l’origine infortunistica delle patologie che affliggono l’assicurata.

Una presunta origine infortunistica dei disturbi dell’interessata non può nemmeno essere desunta, a mente del TCA, dalla circostanza invocata in sede ricorsuale “che tutti i medici che ebbero a visitare la ricorrente indicano nelle loro diagnosi che l’affezione fisica è dovuta all’infortunio del 2007” e che “d’altra parte la ricorrente, prima di tale infortunio, non aveva nulla” (doc. I).

Nella risposta di causa, l’amministrazione ha rilevato che tutti i medici che visitarono l’assicurata “nelle loro diagnosi hanno (perché non avrebbero agito in modo corretto se non l’avessero evocato) fatto un semplice cenno al dato anamnestico dell’infortunio e del problema alla spalla, poi operata con successo senza porre in relazione quell’evento al problema invalidante”, aggiungendo che “si prende atto che la ricorrente sostiene che prima dell’infortunio del 2007 non aveva mai avuto nulla; ciò però niente toglie al fatto che a distanza di parecchi mesi dall’infortunio sono stati accertati talmente tanti elementi degenerativi così invalidanti da considerarla ai fini della LAI ma non anche ai fini della LAINF invalida” (doc. V).

Al riguardo, questo Tribunale concorda con la considerazione espressa dall’amministrazione riguardo il carattere imprescindibile dell’indicazione, nell’elenco delle diagnosi che affliggono l’assicurata, anche del dato anamnestico dell’infortunio del 2007 e del conseguente intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori di destra del febbraio 2008, senza che da tale circostanza derivi automaticamente il riconoscimento dell’origine infortunistica della brachialgia con amiotrofia della mano destra presentata dall’assicurata.

Va infatti sottolineato che il fatto che la sintomatologia in questione possa essere fatta risalire, da un profilo anamnestico, all’infortunio del 2007, non è un argomento sufficiente a dimostrare che essa costituisca una conseguenza naturale dello stesso evento. In effetti, secondo la giurisprudenza federale, l’argomento sollevato è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …“).

Il TCA non può, inoltre, concordare con la critica sollevata in sede ricorsuale a proposito della mancanza di accertamenti approfonditi da parte dell’assicuratore LAINF, il quale si sarebbe accontentato del parere espresso in data 31 dicembre 2012 dal dr. __________, senza tuttavia visitare l’assicurata e senza predisporre esami specifici (cfr. doc. I).

Come visto, infatti, in data 31 dicembre 2012 il dr. __________ - il quale aveva già visitato l’assicurata in data 2 febbraio 2010 e in data 23 febbraio 2011 – ha formulato una valutazione conclusiva, tenendo conto di tutta una serie di valutazioni specialistiche (ortopediche e neurologiche) e di approfondimenti di natura strumentale (esami RM e EMG) eseguiti proprio al fine di acclarare l’origine dei disturbi che affliggono l’interessata.

Infine, il TCA rileva che all’origine dell’attribuzione di una rendita intera di invalidità da parte dell’Ufficio AI (cfr. decisione del 27 novembre 2012, doc. 159.1) vi è l’esistenza di patologie neurologiche di natura extra-infortunistica.

Nel rapporto del 3 febbraio 2011, infatti, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, dopo aver posto quale diagnosi principale quella di “brachialgia con amiotrofia mano destra” e quali ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “ernia C7-T1 con probabile conflitto radicolare; ernia cervicale C6-7; stato dopo rottura parziale del muscolo sovra-spinato destro con instabilità del capo lungo muscolo bicipite; stato dopo artroscopia spalla destra con sutura cuffia rotatori, tenotomia CLB e decompressione sottoacromiale nel febbraio 2008”, ha evidenziato che “dalla documentazione in nostro possesso si riscontra un’affezione extra-infortunistica caratterizzata da brachialgia con amiotrofia mano destra attribuibile ad alterazioni discali del rachide cervicale senza nesso di causalità con l’infortunio occorso in data 8 ottobre 2007. Tale affezione non ravvisa possibili provvedimenti terapeutici con influsso positivo sulla capacità lavorativa” (doc. AI 47-3).

Nel referto peritale del 16 aprile 2012 redatto su incarico dell’Ufficio AI, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro nella professione abituale ponendo le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. brachialgia prossimale destra cronica in stato dopo intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori nel febbraio 2008, dopo incidente alla spalla nel giugno 2007; 2. amiotrofia della mano destra in un contesto di radicolopatia cronica motoria C8 destra; 3. alterazioni degenerative diffuse alla colonna cervicale, con in particolare discopatia C7 Th1 e protrusione del disco con verosimile contatto alla radice C8 destra questo livello” e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “1. sindrome ansioso depressiva e sindrome da disadattamento con reazione ansioso depressiva prolungata; 2. ipertensione arteriosa; 3. dislipidemia” (doc. AI 75-12).

Rispondendo poi ad una precisa richiesta di chiarimenti da parte del SMR a proposito della residua capacità lavorativa dell’interessata in attività adatte, il dr. __________ ha osservato che “la valutazione della capacità residua lavorativa tiene conto della destrerità, delle capacità motorie e sensitive dell’assicurata, che sembrano non essere limitate a livello del braccio e mano sinistra, ma deve anche tenere conto della globalità dello stato generale, che nel contesto specifico viene profondamente limitato dalla patologia localizzata alla mano destra, continua e costante nella sua manifestazione. Nella fattispecie queste sofferenze sono di entità tale da essere significativamente limitanti riguardo la ripresa di una qualsiasi attività lavorativa in un contesto di libero mercato del lavoro. Questa affermazione potrebbe però anche venire mitigata da una diversa valutazione, effettuata da specialisti diversi, in quanto tale sofferenza espressa primariamente in modo soggettivo è difficilmente (e diversamente) oggettivabile. Per questo motivo non mi è possibile affermare con certezza una capacità lavorativa superiore al 20%, questa però potrebbe essere verificata empiricamente in un contesto operativo sul posto di lavoro, inserendo la paziente nella sua possibile mansione e valutandone in seguito quali sono le reali capacità lavorative residue. Ritengo che solo in questo modo si possa ottenere una valutazione il più oggettiva possibile della capacità lavorativa residua in un’attività adatta, che beninteso non richieda l’utilizzo della mano destra (come ad esempio un’attività di controllo)” (doc. AI 77-1).

Da tutto quanto sopra esposto, è dunque a ragione, a mente del TCA, che l’amministrazione ha concluso che i disturbi accusati dall’assicurata non derivano da problematiche di natura post-infortunistica a livello della spalla destra o da chiari segni correlabili con i postumi dell’intervento artroscopico del febbraio 2008, negando di conseguenza il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla ricaduta annunciata nel mese di maggio 2009.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

7

Gerichtsentscheide

41
  • DTF 134 V 10919.02.2008 · 4.565 Zitate
  • DTF 129 V 181
  • DTF 127 V 10201.01.2001 · 1.709 Zitate
  • DTF 126 V 360
  • DTF 125 V 195
  • DTF 121 V 6
  • DTF 119 V 31
  • BGE 119 V 33501.01.1993 · 3.911 Zitate
  • DTF 118 V 53
  • DTF 118 V 110
  • DTF 117 V 360
  • DTF 117 V 361
  • DTF 115 V 134
  • DTF 115 V 142
  • DTF 114 V 156
  • DTF 114 V 164
  • DTF 113 V 46
  • DTF 113 V 323
  • DTF 112 V 32
  • DTF 111 V 188
  • DTF 109 V 43
  • 8C_452/201112.03.2012 · 1.160 Zitate
  • 8C_725/201227.03.2013 · 166 Zitate
  • 8C_855/201011.07.2011 · 1.882 Zitate
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 116/00
  • C 341/98
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • H 407/99
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 122/00
  • U 133/02
  • U 162/02
  • U 347/98