Raccomandata
Incarto n. 35.2013.82
mm
Lugano 12 giugno 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 dicembre 2010, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di tutto-fare e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, é rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa di questo sinistro, egli ha riportato la frattura pluriframmentaria scomposta dell’epifisi prossimale della tibia destra con infossamento e scomposizione dell’emipiatto tibiale esterno e la fratura pluriframmentaria dell’epifisi prossimale del perone destro (cfr. doc. 14).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Nel corso del mese di maggio 2012, l’assicurato é stato sottoposto a un intervento di asportazione del materiale di osteosintesi con artroscopia diagnostica del ginocchio destro (cfr. doc. 78).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 giugno 2013, la CO 1 ha posto termine al versamento delle prestazioni di corta durata a decorrere dalla fine del mese di maggio 2013 (fatta eccezione per due cicli di fisioterapia/anno onde garantire il mantenimento dello stato di salute) e ha accordato all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità del 25%. Per contro, a RI 1 é stato negato il diritto alla rendita, posto che il suo grado di invalidità non raggiunge la soglia minima fissata dalla legge (cfr. doc. 126).
A seguito dell’opposizione interposta dalla Cassa malati __________ (doc. 133) e dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 135 e 137), in data 11 ottobre 2013, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 140).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13 novembre 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto, in via principale, che venga accertata la prematura definizione del caso da parte dell’assicuratore convenuto e che gli atti gli vengano quindi rinviati per rivalutare il diritto alla rendita una volta raggiunta la stabilizzazione del suo stato di salute infortunistico e, in via subordinata, la condanna della CO 1 a riconoscergli una rendita d’invalidità del 24%.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente rimprovera innanzitutto all’amministrazione di avere prematuramente dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera), quando, a detta degli specialisti consultati, le condizioni del ginocchio infortunato potrebbero ancora migliorare grazie all’impianto di una protesi (cfr. doc. I, p. 9-12: “Non é dunque possibile ritenere che l’impianto di una protesi non garantisca un incremento della capacità lavorativa residua dell’assicurato in mansioni leggere svolte in posizione prevalentemente seduta, aspetto che la CO 1 avrebbe dovuto verificare prima di emanare la sua decisione.”).
A proposito degli aspetti economici legati alla determinazione del diritto alla rendita - specificatamente per quanto attiene all’entità del reddito da invalido (quello da valido non é contestato) -, il ricorrente fa valere che il reddito statistico dovrebbe essere ridotto del 20% per tenere conto del discapito di rendimento nell’esercizio di attività lavorative adeguate, del 16.51% a titolo di gap salariale, nonché del 25% per fattori personali (cfr. doc. I, p. 14-18).
In merito alla menomazione all’integrità, facendo capo alla valutazione del chirurgo ortopedico dott. __________, l’assicurato pretende aver diritto a un’indennità del 40% (cfr. doc. I, p. 19: “Il quadro clinico dell’assicurato, le limitazioni a cui egli é sottoposto e gli importanti dolori che lamenta, che potrebbero persistere per sempre o addirittura peggiorare ulteriormente col tempo, giustificano un grado di menomazione dell’integrità di almeno il 40%.”).
1.4. In data 25 novembre 2013, l’avv. __________ ha informato il TCA di non più rappresentare l’insorgente (doc. IV).
1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. Con decisione del 16 dicembre 2013, questa Corte ha respinto l’istanza tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (doc. VIII).
1.7. Nel mese di gennaio 2014, l’avv. RA 1 ha comunicato di avere nel frattempo assunto il patrocinio dell’assicurato (doc. IX).
1.8. Il 13 marzo 2014, la patrocinatrice ha preannunciato che, all’inizio di maggio 2014, avrebbe avuto luogo un nuovo consulto specialistico presso il dott. __________ (doc. XI).
1.9. In data 18 aprile 2014, al TCA é pervenuta documentazione destinata a supportare la domanda di assistenza giudiziaria (doc. XII + allegati).
1.10. Il 15 maggio 2014, questo Tribunale ha invitato l’avv. RA 1 a produrre copia del referto relativo alla visita 7 maggio 2014 presso il dott. __________ (doc. XIII), ciò che ella ha fatto in data 22 maggio 2014 (doc. XIV + allegato).
L’assicuratore resistente si é espresso al riguardo il 28 maggio 2014 (doc. XVI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é, in primo luogo, la questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 31 maggio 2013, oppure no.
Nell’affermativa, il TCA dovrà valutare il diritto alla rendita di invalidità e l’entità della menomazione all’integrità di cui é portatore il ricorrente.
2.3. Stato di salute stabilizzato a contare dal 31 maggio 2013?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
In una sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei termini seguenti:
" Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio 2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung" e "sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art. 19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano, così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001, consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“
2.3.2. Chiamato a pronunciarsi a proposito della stabilizzazione dello stato del ginocchio destro e, quindi, in merito all’estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata in ossequio all’art. 19 cpv. 1 LAINF, il TCA constata che su questo aspetto l’assicuratore resistente ha fatto capo al parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 141, p. 5).
In effetti, con il complemento peritale del 28 maggio 2013, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, ha dichiarato che dalla continuazione della cura medica non vi era più da attendersi un notevole miglioramento dello stato di salute infortunistico dell’assicurato, precisando che “l’eventuale intervento protesico al ginocchio destro non é sicuramente dal punto di vista medico esigibile in quanto essendo il paziente stato affetto da un infetto vi é il rischio di una notevole infezione della protesi.” (doc. 122, p. 3). Egli ha inoltre consigliato l’esecuzione di due cicli di fisioterapia all’anno, con lo scopo di “… evitare un ulteriore peggioramento e mantenere durevolmente la sua capacità di guadagno residua.” (doc. 122, p. 4).
Dalle carte processuali emerge che l’intervento d’impianto di una protesi del ginocchio era stato prospettato al ricorrente dal dott. __________, Vice-primario di ortopedia presso l’Ospedale regionale di __________.
Ad esempio, in occasione della visita di controllo del 26 settembre 2012, che ha avuto luogo dopo l’asportazione del materiale di osteosintesi (31 maggio 2012), lo specialista appena citato ha disposto la continuazione della cura conservativa, riservandosi però di valutare l’indicazione per l’impianto di una protesi del ginocchio “nel caso in cui i dolori dovessero (…) persistere e creare al paziente una chiara limitazione, …” (doc. 83).
Chiamato dall’amministrazione a esprimersi a proposito delle considerazioni sull’ulteriore procedere terapeutico espresse dal dott. __________ a margine della visita peritale del 30 gennaio 2013 (cfr. doc. 105, p. 5: “Per quanto riguarda invece la problematica del ginocchio vi é una certa discrepanza tra il reperto quasi negativo dell’esame artroscopico diagnostico e gli attuali disturbi ciò che forse mi fanno pensare che la problematica non é squisitamente intra-articolare ma ancora peri-articolare cosa che forse non potrebbe anche qui essere sostanzialmente modificata dall’impianto protesico. Mi chiedo quindi se non sia opportuno sottoporre il paziente ad una visita specialistica riabilitativa da parte del Dr. __________ alla clinica di __________ con un eventuale trattamento stazionario o in day hospital (…) prima di eventualmente proporre l’impianto protesico che non penso possa garantire al paziente un importante cambiamento dell’attuale situazione.”), il dott. __________ ha affermato di essere d’accordo che i disturbi risentiti dall’assicurato non hanno un’origine esclusivamente ortopedica ma di ritenere che “… con l’impianto di una protesi si possa migliorare, non solo la stabilità e la mobilità dell’articolazione, ma anche la qualità di vita del paziente.” (doc. 107).
Con referto del 14 maggio 2013, il reumatologo dott. __________, terminato il periodo di riabilitazione in day-hospital, ha ritenuto che “… con trattamenti conservativi più di quello fin’ora effettuato non si riesca a guadagnare ulteriormente …. Il paziente potrebbe unicamente trarre ancora beneficio da un drastico calo ponderale, (…), mentre le possibilità di un netto miglioramento sono limitate dalle patologie internistiche. Lascio aperta la possibilità della posa di una protesi al ginocchio, valutazione da fare da parte dei chirurghi ortopedici.” (doc. 114).
Unitamente alla propria impugnativa, RI 1 ha prodotto una perizia di parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
A proposito della stabilizzazione dello stato di salute e dell’ulteriore procedere terapeutico, questo sanitario ha sostenuto che “il quadro clinico del signor RI 1 non é assolutamente da ritenersi stabilizzato, anzi dal mio punto di vista é in via di lento e graduale peggioramento.”, che “l’utilizzo di impianto della protesi totale a livello del ginocchio destro sicuramente potrebbe migliorare il quadro clinico presentato dal paziente, in particolare sul piano algico e sul piano della qualità di vita.” e inoltre che “per quanto concerne una valutazione dell’invalidità ritengo opportuno che questa venga presa in considerazione a seconda di quale sarà il procedere terapeutico e ribadisco il concetto se vi sarà un procedere conservativo, il paziente rimane inabile sicuramente al 50% per quanto concerne i lavori di forza, lavori che necessitano di usare le scale e marcia su terreni sconnessi e sollevamento di pesi a livello delle ginocchia e l’utilizzo della stazione eretta prolungata per più di 4 ore. Ribadisco il concetto che a seconda dell’evoluzione post-operatoria di un impianto di chirurgia protetica tutta l’inabilità lavorativa sarà da rivalutare.” (doc. D).
In corso di causa, questa Corte ha chiesto alla rappresentante legale dell’assicurato di produrre copia del referto del dott. __________, relativo alla consultazione del 7 maggio 2014 (cfr. doc. XIII).
Da questo documento risulta che nel frattempo è intervenuto un evidente miglioramento soggettivo dei disturbi, tanto che “il paziente é persino in grado di camminare senza l’ausilio delle stampelle e inoltre effettua una passeggiata di almeno 1 ora, tutte le sere. L’assunzione di antidolorifici si rende necessaria solo occasionalmente.”, ragione per la quale il dott. __________ ha dichiarato non esservi “… l’indicazione per procedere con l’impianto di una protesi del ginocchio.” (doc. G).
2.3.3. Attentamente vagliata la documentazione medica riassunta al precedente considerando, il TCA ritiene che la CO 1 era legittimata a dichiarare stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche di RI 1 e, quindi, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, a porre termine alle prestazioni di corta durata a partire dalla fine del mese di maggio 2013.
Innanzitutto, a prescindere dal fatto che dal referto del dott. __________ non emerge in maniera sufficientemente chiara se il prospettato intervento di protesi del ginocchio comporterebbe un miglioramento (anche) a livello della capacità lavorativa dell’assicurato, tale aspetto é in definitiva irrilevante, posto che, già tenuto conto dello stato attuale (ossia senza protesi), in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, facendo capo al mercato generale del lavoro, l’amministrazione ha correttamente negato il diritto alla rendita d’invalidità, così come verrà diffusamente dimostrato in seguito.
D’altro canto, le considerazioni espresse dal chirurgo ortopedico privatamente consultato dall’insorgente appaiono di fatto superate dall’ultima certificazione del dott. __________, per il quale, a fronte del miglioramento intervenuto nel frattempo a livello del ginocchio infortunato, non vi é più l’indicazione medica a sottoporre il ricorrente al prospettato intervento chirurgico (cfr. doc. G).
In esito a quanto precede, questo Tribunale può quindi procedere, qui di seguito, all’esame delle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e indennità per menomazione all’integrità).
2.4. Diritto alla rendita di invalidità.
2.4.1. Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3. Nella concreta evenienza, il TCA constata che il ricorrente non solleva alcuna specifica obiezione in merito all’esigibilità lavorativa ritenuta dall’amministrazione fondandosi sull’apprezzamento enunciato dal dott. __________ (cfr. doc. 122, p. 4 e doc. 124), se non quella secondo cui avrebbero dovuto essere considerate anche “… le limitazioni causate dai problemi al cuore e ai bronchi (grave broncopatia cronica ostruttiva) …” (doc. I, p. 16).
Al riguardo, questa Corte si limita a rilevare che nella valutazione dell’esigibilità lavorativa entrano in linea di conto unicamente quei disturbi che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con l’infortunio assicurato, ciò che non é evidentemente il caso per le problematiche evocate dal ricorrente.
Tutto ben considerato, il TCA non vede quindi alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione del medico interpellato dalla CO 1, per cui RI 1 deve essere ritenuto in grado di svolgere un’attività lavorativa leggera in posizione seduta, con la possibilità di alzarsi e di sgranchire le gambe per circa 10 minuti ogni ora (6 ore/settimana), ciò che corrisponde a una riduzione del rendimento - arrotondando per eccesso - di circa il 20% (su quest’ultimo aspetto, si veda la STFA U 76/05 del 26 agosto 2005 consid. 3.3 e la STCA 35.2011.18 del 10 maggio 2012 consid. 2.3.4).
Il TCA non ignora che, al momento della decorrenza dell’eventuale rendita (1° giugno 2013), RI 1 65 anni, e che perciò non esisterebbe di fatto più possibilità realistica di mettere a frutto la capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro supposto equilibrato. Tuttavia, torna qui applicabile l’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. il consid. 2.4.2.), cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere determinato mediante i redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che avrebbe percepito un assicurato di mezza età, intorno ai 42 anni (cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).
2.4.4. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto concerne il reddito da valido, secondo la Generali, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 41'028.60 (cfr. doc. 141, p. 5).
Questo dato non é contestato dall’assicurato (cfr. doc. I, p. 13: “Su tale importo non si ha niente da obiettare”) e può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.4.5. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.4.6. Dalle decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 39'051 il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4 (fr. 62'270.35), e operando successivamente una decurtazione del 12.9% a titolo di gap salariale, del 20% per tenere conto della riduzione della capacità lavorativa e del 10% a titolo di deduzione sociale (doc. 141, p. 6s.).
L’assicurato contesta il dato ritenuto dall’Istituto assicuratore, sostenendo che il reddito derivante dall’applicazione della tabella TA 1 andrebbe invece ridotto del 20% in ragione del discapito di rendimento, del 16.51% a titolo di gap salariale, nonché del 25% per fattori personali (cfr. doc. I, p. 14-18).
Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'693.59.
L’assicurato, quale tutto-fare presso un esercizio pubblico (night-club), avrebbe guadagnato, nel 2013, fr. 41'028.60/anno per un’occupazione a tempo pieno.
Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 56 “Attività di servizi di ristorazione”, livello di qualifica 4: fr. 3’895 riportato su 42.2 ore/settimana = fr. 4’109.22 x 12 mesi = fr. 49'310.64 + adeguamento all'indice dei salari nominali = fr. 50’592.71).
Pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.4.5. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 62'693.59) va ridotto del 13.9%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la soglia del 5%), e si attesta pertanto a fr. 53'979.18.
Questo Tribunale non può seguire il ricorrente allorquando pretende che il gap salariale venga determinato applicando il punto 81 della TA 1 “Attività di servizi per edifici e paesaggi”, anziché il punto 56, in quanto presso il night-club egli fungeva da “tutto-fare e manutentore” (cfr. doc. I, p. 15). In effetti, ciò che importa é che, a prescindere dalle mansioni concrete svolte, egli lavorava nel settore della ristorazione (si veda, del resto, quanto indicato dal datore di lavoro sull’annuncio d’infortunio del 28 dicembre 2010 - doc. 4)
Posto che la capacità lavorativa in attività alternative adeguate é limitata all’80% (cfr. consid. 2.4.3.), il reddito statistico deve essere ulteriormente ridotto del 20% ed é quindi pari a fr. 43'183.34 (risultato intermedio).
2.4.7. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza, l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 10% sul reddito statistico da invalido, per tenere conto delle limitazioni funzionali al ginocchio destro e dell’età dell’assicurato (doc. 140, p. 6).
Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 10%, la Generali non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
In effetti, fatta eccezione per quelle relative al danno alla salute e al tipo permesso di soggiorno (cat. B - cfr. STFA I 677/03 del 28 maggio 2004 consid. 2.4.2), le peculiarità del caso di specie non giustificano alcuna ulteriore riduzione del reddito statistico da invalido.
In merito al fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
Il fatto che egli possa svolgere un’attività adeguata sull’arco dell’intera giornata con un discapito di rendimento del 20%, di per sé non giustifica una riduzione del reddito statistico (cfr. la STF 8C_673/2012 del 16 maggio 2013 consid. 5.2 riguardante il caso di un assicurato per il quale, come nel caso di specie, era necessario introdurre delle rilevanti pause supplementari, e la STF 9C_40/2011 del 1° aprile 2011 consid. 2.3.1), come non la giustificano la sua limitata scolarità e la scarsa conoscenza della lingua italiana (cfr. STFA I 92/06 del 16 agosto 2006 consid. 6.3).
Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta quindi a fr. 38'865 (90% di fr. 43'183.34).
2.4.8. In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 38'865 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 41'028.60 -, risulta essere del 5.27%, arrotondato al 5% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).
Posto che il suo grado d’invalidità non raggiunge la soglia minima fissata dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, all’insorgente non può essere accordata la rendita.
2.5. Entità della menomazione all’integrità.
2.5.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.5.5. Dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui é portatore RI 1 é stata eseguita dal chirurgo ortopedico dott. __________.
Questo il tenore del suo apprezzamento 28 maggio 2013:
" (…).
Il paziente presenta come menomazione importante e durevole una leggera gonartrosi del ginocchio destro con problematiche neuropatiche, gonfiore all’arto inferiore destro, leggera limitazione funzionale e persistenti dolori.
Valuto quindi una IMI del 25%.
Motivazione: secondo la tabella 5.2 suva un’artrosi media viene indennizzata tra il 10% e il 30% ed un’artrosi grave tra il 30% e 40%.
Una resezione dell’articolazione o un’artrodesi viene indennizzata con il 25%.
In questo caso ci troviamo di fronte ad un’artrosi oggettivabile relativamente leggera indennizzabile quindi con il 10%.
Considerando la possibilità di una eventuale evoluzione in senso negativo questa percentuale potrebbe essere elevata al 15%.
Se oltre al problema dell’artrosi si aggiunge anche il gonfiore della gamba ed i problemi neuropatici penso che un indennizzo del 25% sia giustificato.”
(doc. 122, p. 5)
In sede di ricorso, l’assicurato pretende di aver diritto a un’indennità del 40% almeno (doc. I, p. 19), facendo capo al parere del dott. __________, il quale ha dichiarato che “… in base alle tabelle a mia disposizione ritengo che la stessa in caso di artrosi deve essere portata almeno al 40%, in particolare tutto dipenderà dall’esito di un intervento futuro di chirurgia protetica.” (doc. F).
Chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione del medico di fiducia della CO 1, specialista proprio nella materia che qui interessa e che vanta una vasta esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, il quale ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, il grado di menomazione durevole ammonta al 25%.
Il TCA non ignora che, secondo lo specialista privatamente consultato dal ricorrente, la menomazione all’integrità sarebbe invece almeno del 40%. Tuttavia, il suo referto non é suscettibile di scalfire il valore probatorio attribuito alla perizia amministrativa elaborata del dott. __________, ritenuto che la conclusione ivi contenuta non appare sufficientemente motivata e, in ogni caso, fatta dipendere dall’esito di un intervento chirurgico, la cui indicazione medica, per il momento, non é ancora stata posta (cfr. il consid. 2.3.3.).
Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche nella misura in cui a RI 1 è stata assegnata un’IMI del 25%.
2.6. Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RI 1.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In concreto, risulta dagli atti di causa che l’assicurato - divorziato senza figli a carico - può contare su entrate mensili pari a fr. 2’226 (cfr. allegati al doc. XII).
Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr. 1'200 quale importo base mensile per la persona che vive da sola.
Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).
Sulla scorta di quanto é stato documentato, vi é poi da computare la pigione mensile di fr. 790 e il premio di cassa malati (fr. 430/mese), per un ammontare globale di fr. 2’420/mese.
Ora, già considerando queste sole voci di uscita, senza aggiungere all’importo base mensile il supplemento del 15-25% stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004), il ricorrente presenta un ammanco mensile di fr. 194 e deve pertanto essere dichiarato indigente.
Visto che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria é accolta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti