Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2013.74
Entscheidungsdatum
08.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2013.74

mm/DC/sc

Lugano 8 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13 settembre 2013 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 14 ottobre 2010, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di falegname e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha subito l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Dal rapporto di uscita 11 gennaio 2011 dell’Unità di chirurgia della mano dell’Ospedale universitario di __________ si apprende che, inizialmente, presso l’Ospedale regionale di __________, era stato tentato di reimpiantare l’avambraccio destro, tentativo fallito a causa dell’insorgenza di complicazioni vascolari (cfr. allegato al doc. 4).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 22 luglio 2013, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 20% a contare dal 1° giugno 2013 e di un’indennità per menomazione all’integrità del 45% (cfr. doc. 264).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 266), in data 13 settembre 2013, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 269).

1.3. Con ricorso del 16 ottobre 2013, indirizzato contemporaneamente a questa Corte e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone di __________, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, la condanna dell’CO 1 a riconoscergli una rendita d’invalidità del 75% nonchè un’IMI del 60% e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali - per quanto riguarda innanzitutto l’entità dell’invalidità e, più concretamente, l’esigibilità lavorativa -, l’insorgente contesta che ai rapporti elaborati dai medici fiduciari dell’CO 1, il chirurgo ortopedico dott.ssa __________ e lo psichiatra dott. __________, possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio. A proposito dell’aspetto psichico, egli sostiene che almeno pari forza probatoria debba essere riconosciuta al referto 8 ottobre 2013 del dott. __________, il quale “… si fonda infatti su un esame completo della situazione, è stato approntato in piena conoscenza dell’incarto (anamnesi), si fonda su un esame completo, descrive chiaramente il contesto medico ed è ben motivato nelle proprie conclusioni. In presenza di referti medici contradditori, si chiede a codesto Tribunale di voler ordinare una perizia giudiziaria.” (doc. I, p. 7s.).

D’altro canto, per quanto concerne invece l’entità della menomazione all’integrità, l’assicurato rimprovera all’CO 1 di non aver “… tenuto sufficientemente conto delle conseguenze di natura psichiatricha dell’infortunio, le quali compromettono perlomeno parzialmente le funzioni psichiche …” (doc. I, p. 8).

Infine, RI 1 ha chiesto che il TCA proceda alla sua audizione, rispettivamente a indire un pubblico dibattimento (doc. I, p. 8 in fine).

1.4. Nel corso del mese di ottobre 2013, questo Tribunale ha chiesto all’avv. RA 1 di produrre copia del contratto che legava l’assicurato al suo datore di lavoro (doc. II), ciò che è stato fatto in data 22 ottobre 2013 (doc. III).

1.5. Il 19 novembre 2013, il TCA ha informato il patrocinatore che spettava all’assicurato scegliere presso quale dei due fori - quello della sede principale del datore di lavoro oppure quello della sua succursale - far valere le proprie pretese nei confronti dell’CO 1 e gli ha assegnato un termine per comunicare se egli intendeva mantenere il ricorso pendente presso di esso (doc. IV).

Con scritto del 21 novembre 2013, l’assicurato ha dichiarato di volersi prevalere del foro della succursale (Cantone Ticino) (doc. V).

1.6. In data 11 dicembre 2013, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. X + allegati).

1.7. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. XII).

1.8. Nel gennaio 2014, il ricorrente ha versato agli atti documentazione destinata a supportare la domanda di assistenza giudiziaria (doc. XV + allegati).

1.9. Il 29 gennaio 2014, l’assicuratore resistente si è espresso in merito alla documentazione medica prodotta nel frattempo dall’assicurato (doc. XVI + allegato).

1.10. In data 10 marzo 2014, RI 1 ha versato agli atti un nuovo rapporto del dott. __________ e si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XX + allegato).

Le osservazioni dell’Istituto assicuratore sono datate 15 aprile 2014 (doc. XXIV + allegato).

Il 4 maggio 2014, l’assicurato ha ribadito la richiesta di una perizia pluridisciplinare “… atta a determinare in che misura i danni alla salute fisica e psichica pregiudicano la capacità di guadagno …” (doc. XXVI).

1.11. Il 30 maggio 2014, il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto il rinvio dell’udienza di dibattimento disposta nel frattempo e ha domandato l’audizione testimoniale del dott. __________ (doc. XXVIII).

1.12. In data 4 settembre 2014 si é tenuto il pubblico dibattimento davanti al presidente del TCA (doc. XXX).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto all’entità della rendita d’invalidità e dell’indennità per menomazione all’integrità spettanti all’assicurato.

Il TCA prende atto del fatto che la presente fattispecie non pone questioni di causalità.

2.3. Entità della rendita d’invalidità.

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poichè l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perchè concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benchè invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 20%, facendo capo, trattandosi dell’esigibilità lavorativa, agli apprezzamenti espressi al riguardo dai propri medici __________.

L’aspetto psichiatrico è stato indagato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, in occasione della visita del 21 gennaio 2013.

Dal relativo rapporto, datato 28 gennaio 2013, si apprende che RI 1 soffriva di postumi residuali di un disturbo post-traumatico da stress, con ricordi intrusivi, stati ansiosi e strategie di evitamento, patologia giudicata non suscettibile di limitare una riformazione professionale o l’esercizio di un’attività adeguata dal profilo ortopedico/neurologico (doc. 221, p. 5s.: “Da un punto di vista medico-psichiatrico l’assicurato è stato seguito per alcuni mesi dalla dott.ssa __________ di __________ (da gennaio 2012 fino all’estate) che, secondo le dichiarazioni dell’assicurato, gli ha prescritto della Paroxetina. Nell’incartamento non ho trovato alcuna documentazione al riguardo. Dall’estate non ci sono più state altre sedute dalla psichiatra. L’assicurato si sente comunque migliorato e ha, a suo dire, “ritrovato il sorriso” e riscoperto il piacere nelle cose della vita. Per questo motivo non ritiene necessario un sostegno psicologico/psichiatrico. Si sente ben appoggiato dai fratelli, dagli amici e dalla famiglia-moglie e due figli di 17 e 13 anni che vivono nelle __________. Da un punto di vista medico-psichiatrico sussiste al momento attuale uno stato prevalentemente ansioso tuttavia ben controllato, con disturbi del sonno, sporadici ricordi intrusivi e strategie di evitamento che tuttavia non sono di entità tale da pregiudicare di per sè le attività ancora possibili dal profilo ortopedico-neurologico. Il decorso è senz’altro favorevole dal profilo psichico e non sono attualmente presenti dei disturbi affettivi, in particolare nessuna sindrome depressiva di entità clinico o altre comorbidità psichiatriche che potrebbero in qualche modo limitare una riformazione professionale o un’attività giudicata adatta dal profilo ortopedico.”).

Il 19 febbraio 2013 ha invece avuto luogo la visita medica di chiusura da parte della dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, la quale ha così descritto le limitazioni funzionali legate al danno alla salute ortopedico:

" (…).

Sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e tra 5 e 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione. Talvolta possibile sollevare e portare pesi medi tra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Mai più possibile sollevare e portare pesi pesanti e molto pesanti (oltre i 25 e i 45 kg). Nessuna limitazione per sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto. Mai più possibile sollevare pesi oltre i 5 kg oltre l’altezza del petto. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri e di precisione. Talvolta possibile il maneggio di attrezzi medi. Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti, lavoro manuale rozzo e il maneggio di attrezzi molto pesanti. Talvolta possibile la rotazione della mano. Talvolta possibile lavori sopra la testa. Nessuna limitazione per la rotazione del tronco, la posizione seduta/inclinata in avanti, la posizione in piedi/inclinata in avanti, la posizione inginocchiata e la flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per la posizione di lunga durata sia seduta che in piedi. Nessuna limitazione per lo spostamento, quindi per camminare fino e oltre i 50 m, camminare per lunghi tratti, camminare su terreno accidentato e salire le scale. Mai più possibile salire le scale a pioli. Impossibile l’uso delle due mani. Nessuna limitazione per l’equilibrio e lo stare in equilibrio.

L’assicurato è considerato abile nell’esigibilità al 100%.”

(doc. 227, p. 4)

Unitamente al ricorso, è stata prodotta una valutazione dello psichiatra dott. __________, in base alla quale l’assicurato lamenta un disturbo post-traumatico da stress con decorso continuo “… che ne determina una grave limitazione funzionale sociale e lavorativa ed un danno biologico permanente di natura psichica quantificato al 24%.” (doc. M).

Con complemento datato 25 novembre 2013, lo stesso dott. __________, preso atto degli esiti dei test MMPI-2 e CAPS eseguiti nel frattempo, ha confermato le sue precedenti conclusioni (cfr. doc. S, p. 3: “Possono essere confermati pienamente i contenuti e le conclusioni della precedente (08/10/2013) relazione psichiatrica sia per quanto riguarda la diagnosi di Disturbo Post Traumatico da Stress con decorso continuo che per quanto riguarda le ricadute funzionali relazionali, sociale e lavorativa.”).

Il contenuto dei rapporti dello psichiatra interpellato privatamente dall’insorgente è stato criticamente commentato dal dott. __________, il quale, dopo aver ricordato che lui stesso (così come del resto i sanitari della Clinica di riabilitazione di __________ aveva formulato la diagnosi di “disturbo post-traumatico da stress”, ha rilevato che i test MMPI-2 e CAPS “… non sono mai stati validati in un contesto medico-assicurativo e non permettono di definire l’esigibilità per una determinata attività lavorativa. Secondo l’interpretazione generalmente riconosciuta, si tratta di valutare, attraverso un esame clinico approfondito (come è stato fatto dal sottoscritto e dai medici della Clinica di __________), se è possibile attendersi da una persona che metta in atto un determinato comportamento, anche se questo può implicare fastidi e un certo sacrificio. (…). Il decorso è stato senz’altro favorevole dal profilo psichico, come peraltro confermato dal signor RI 1 nel colloquio che ha avuto con il case manager signor __________ il 21.01.2013 al termine della visita dal sottoscritto. In quell’occasione, si era concordato, di comune accordo, di verificare le possibilità di uno stage presso la fondazione __________ per permettere un reinserimento in una attività lavorativa adatta. (…) la nuova documentazione che è stata prodotta non modifica le conclusioni del mio rapporto peritale del 21.01.2013 e non descrive delle menomazioni concrete che potrebbero in qualche modo limitare una riformazione professionale o un’attività giudicata adatta dal profilo ortopedico.” (allegato al doc. XVI).

Nel corso del mese di febbraio 2014, il dott. __________ ha replicato alle considerazioni enunciate dallo psichiatra di fiducia dell’assicuratore, osservando in particolare che i test in questione “… sono notoriamente ben validati sia sotto il profilo clinico che psicopatologico. Nella fattispecie la CAPS è uno strumento forgiato e accreditato proprio nell’esplorazione dell’area psicotraumatica sulla base di quanto indicato dai sistemi nosografici internazionali più accreditati (ICD e DSM). Inoltre, il fondamento di ogni indagine medico assicurativa non può che risiedere nella valutazione medica, cioè nell’individuazione della sussistenza/insussistenza di una condizione patologica attraverso un processo di diagnosi. Quest’ultimo, in psichiatria, si configura attraverso i suoi strumenti che, nel caso di specie, sono appunto quelli utilizzati ed allo scopo validati. (…). La dichiarazione del dott. __________ appare generica e si rifugia in un richiamo alla credibilità professionale sua e della clinica di __________, che, per entrambi, non è in alcun modo messa in discussione pur non potendo di per sè rendere superflua l’adozione di riferimenti scientifici nelle proprie descrizioni nè assumere l’autorevolezza di rifiutare metodi diagnostici altamente, diffusamente e internazionalmente riconosciuti e adoperati. Si ribadisce che il sig. RI 1 era quando ciò fu diagnosticato dalla Clinica di __________, ancor prima ed è tutt’oggi affetto da Disturbo Post Traumatico da Stress il cui decorso non si è rivelato per niente favorevole alla valutazione effettuata con gli strumenti idonei e summenzionati dal sottoscritto.” (doc. T).

Invitato dal TCA a sottoporre al proprio Servizio medico le obiezioni sollevate dal dott. __________ (cfr. doc. XXIII), l’Istituto assicuratore ha prodotto un apprezzamento del chirurgo ortopedico dott.ssa __________, la quale ha negato che dai referti dello psichiatra in questione risultino elementi suscettibili di mettere in discussione la propria valutazione dell’esigibilità lavorativa, contenuta nel rapporto relativo alla visita __________ di chiusura (allegato al doc. XXIV, p. 4).

2.3.4. Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale, vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti, non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico dott.ssa __________ (e fatta propria dall’amministrazione), ragione per la quale - tenuto conto del solo danno infortunistico di natura ortopedica -, il ricorrente va ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Del resto, la valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).

In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

È vero che, nel caso di specie, l’infortunio ha interessato l’arto dominante dell’assicurato (quello destro). Ciò è tuttavia irrilevante alla luce della giurisprudenza federale.

In effetti, ad esempio in una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

In queste condizioni, il TCA ritiene che - per quanto riguarda l’aspetto ortopedico dell’esigibilità lavorativa -, non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere un approfondimento peritale (cfr. doc. XXX, p. 2).

Diverso è invece il discorso per la componente psichiatrica, così come verrà dimostrato nei considerandi che seguono.

2.3.5. A proposito dell’incidenza della problematica psichica sulla capacità lavorativa dell’assicurato, il parere espresso dal dott. __________ a margine del consulto del 21 gennaio 2013 è contestato dall’insorgente, il quale si rifà ai rapporti elaborati dallo psichiatra da lui consultato privatamente (cfr., ad esempio, il doc. XX, p. 3: “Il valore probante dei pareri medici della CO 1 è messo in discussione da una circostanziata analisi del dott. __________, analisi dalla quale questo Tribunale non può prescindere nel giudizio della fattispecie.”).

Al proposito, il TCA osserva che i pareri dei dottori __________ e __________ concordano per quanto concerne la diagnosi della patologia lamentata da RI 1 - un disturbo post-traumatico da stress (diagnosi che era peraltro già stata posta in occasione della degenza presso la Clinica di riabilitazione di __________ - cfr. doc. 100) -, mentre divergono a proposito della sua gravità e, quindi, dei suoi effetti sulla capacità lavorativa.

Secondo lo psichiatra di fiducia dell’CO 1, l’affezione in questione si trovava in remissione al momento della visita del gennaio 2013, lamentando l’assicurato ormai soltanto dei “residui segni di un disturbo post-traumatico da stress (F43.1) con ricordi intrusivi, stati ansiosi, strategie di evitamento.”, senza alcuna incidenza sulla sua capacità di svolgere professioni giudicate compatibili con i postumi infortunistici di natura ortopedica (cfr. doc. 221).

Il dott. __________ sostiene per contro che, sulla scorta delle risultanze dell’esame clinico e dei test diagnostici (MPPI-2 e CAPS) da lui eseguiti, l’assicurato soffre di un disturbo post-traumatico da stress con decorso continuo, atto a compromettere gravemente le sue funzioni sociale e lavorativa (cfr. doc. M, p. 12 e doc. S, p. 3).

2.3.6. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è nè l'origine del mezzo di prova nè la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sè scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantochè non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.3.7. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che dalle carte processuali e dall’istruttoria di causa emergano elementi di valutazione tali da non consentirle di fondare senz’altro il proprio giudizio sulla valutazione del dott. __________.

Innanzitutto, occorre rilevare che lo psichiatra fiduciario dell’CO 1 non si è confrontato con le risultanze dei test diagnostici praticati dal dott. __________ nell’ottobre/novembre 2013, le quali hanno confermato la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress da lui stesso formulata al termine di una valutazione clinica precedente, limitandosi a mettere in dubbio la loro validità nel contesto medico-assicurativo, senza peraltro specificare la fonte di tale affermazione (cfr. allegato al doc. XVI).

D’altro canto, non può essere ignorato che l’amministrazione ha sottoposto la replica del dott. __________, nella quale questo medico ha in particolare difeso la validità scientifica degli strumenti da lui utilizzati (cfr. doc. T), a una specialista in chirurgia ortopedica, la dott.ssa __________ (cfr. allegato al doc. XXIV), anzichè, come sarebbe stato logico fare, allo psichiatra dott. __________.

Del resto, non sorprende il fatto, evidenziato dal patrocinatore dell’CO 1 in occasione dell’udienza del 4 settembre 2014 (doc. XXX, p. 2), che il medico __________ abbia dichiarato che le obiezioni sollevate dal dott. __________ non erano atte a mettere in discussione la sua valutazione dell’esigibilità lavorativa, visto che esse si riferiscono all’aspetto psichiatrico dell’esigibilità lavorativa.

Secondo il TCA, in esito a quanto precede, nella presente fattispecie si è in presenza di dubbi ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465.

In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa fondandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare una perizia da parte di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.2).

2.3.8. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

Nel caso concreto, trattandosi di stabilire se e in quale misura la problematica psichica che presenta l’assicurato ha un’incidenza sulla sua capacità lavorativa in attività adeguate dal profilo ortopedico, tale aspetto non necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che l’CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere di un suo medico fiduciario (dott. __________). Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).

Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.3.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale psichiatrico, garantendo all’assicurato i diritti di partecipazione stabiliti dal Tribunale federale nelle DTF 137 V 210 e 139 V 349 e, sulla base delle relative risultanze, definire nuovamente il grado della rendita d’invalidità spettante a RI 1.

In questo contesto, l’assicuratore infortuni convenuto dovrà chiedere all’esperto incaricato di valutare, segnatamente, quale significato attribuire alla circostanza che l’insorgente ha volontariamente interrotto le visite presso la sua psichiatra curante e la terapia farmacologica da ella prescrittagli, già dalla primavera del 2012, consultando di nuovo uno specialista in psichiatria soltanto nel mese di ottobre 2013 (si veda, al riguardo, quanto è emerso in sede di udienza - doc. XXX, p. 2: “Rispondendo al presidente del TCA, l’assicurato conferma di avere fatto 5 o 6 sedute presso la dr.ssa __________. L’assicurato conferma che può essere effettivamente nei mesi immediatamente successivi all’uscita della Clinica di riabilitazione. La dottoressa mi ha prescritto dei medicinali abbastanza forti, che ho voluto togliere abbastanza presto visto che durante il giorno mi creavano dei problemi (…).”).

2.4. Entità dell’indennità per menomazione all’integrità.

2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.4.5. In concreto, l’assicuratore LAINF resistente, fondandosi sulla valutazione contenuta nel referto 19 febbraio 2013 della dott.ssa __________, ha posto il ricorrente al beneficio di un’IMI del 45%.

Questo il tenore dell’apprezzamento espresso dal medico di circondario:

" (…).

  1. Reperti

Come esiti importanti e durevoli abbiamo oggi uno stato da amputazione della mano dominante destra e della parte distale dell’avambraccio destro.

  1. Valutazione del danno all’integrità

45%

  1. Motivazione

Vedi la tabella 3.7.”

(doc. 226)

Da parte sua, questo Tribunale ritiene che il rapporto della dott.ssa __________ possa validamente servire da base al proprio giudizio. In effetti, ella ha correttamente applicato la tabella 3 edita dalla Divisione __________ (“Atteinte à l’intègritè rèsultant de la perte d’uno ou plusieurs segments des membres supérieurs”), figura 44, la quale prevede che all’amputazione distale dell’avambraccio (destro o sinistro) corrisponde una menomazione all’integrità del 45%.

Trattandosi del danno alla salute psichica, il dott. __________, nel rapporto relativo alla visita del 21 gennaio 2013, ha affermato che “… una risposta conclusiva può essere data solo a distanza di circa 5 anni.” (doc. 221, p. 6; si veda pure l’allegato al doc. XVI, p. 2), ciò che è stato ripreso dall’amministrazione nella decisione su opposizione (cfr. doc. 269, p. 7: “In concreto il dott. __________ ha rilevato, ribadendo in sostanza quanto enunciato nella tabella 19, punto 4, che il danno all’integrità dal lato psichico potrà essere determinato solo a distanza di 5 anni dall’infortunio. Questo significa che la __________ nell’ottobre 2015 esperirà un nuovo esame psichiatrico e al termine dello stesso rilascerà una nuova decisione formale suscettibile di opposizione.”).

Al riguardo, il TCA osserva che, secondo la giurisprudenza federale, turbe psicogene a seguito di infortunio conferiscono un diritto all’IMI qualora sia possibile porre a lunga scadenza una chiara prognosi escludente in sostanza per tutta la vita una guarigione o un miglioramento (cfr. DTF 124 V 29).

A questo proposito, la tabella n. 19 prevede che, di norma, ci si può pronunciare circa il carattere durevole di un danno alla salute psichica, solo dopo che sono trascorsi 5-6 anni dall’evento infortunistico (in questo senso, si veda pure Ph. Portwich, Die Integritätschädigung für psychische Unfallfolgen nach dem schweizerischen Bundesgesetz über die Unfallversicherung: Grundlagen und Hinweise für die gutachterliche Praxis, in SZS 2009, p. 343).

Sulla scorta di quanto precede, è dunque a ragione che l’Istituto assicuratore ha, da un lato, accordato un’IMI del 45% per la menomazione ortopedica e, dall’altro, posticipato la propria decisione per quanto concerne quella psichica, agire quest’ultimo che peraltro non pregiudica i diritti dell’assicurato.

2.5. Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un’importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).

Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta una rendita d’invalidità del 20%.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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