Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2013.69
Entscheidungsdatum
12.02.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2013.69

cr/sc

Lugano 12 febbraio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 settembre 2013 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 agosto 2013 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 6 luglio 2000, RI 1, nato nel 1975 - dipendente della __________ in qualità di fattorino e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - si trovava alla guida della propria automobile quando è stato tamponato da un’autovettura, procurandosi una contusione cervicale (doc. 1).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato ha ripreso la propria attività lavorativa il 17 luglio 2010.

Con apprezzamento medico del 4 maggio 2001, il dr. __________, medico di circondario dell’assicuratore LAINF, ha sconsigliato, a quel momento, l’intervento operatorio di fissazione chirurgica della sublussazione dell’articolazione sterno-clavicolare sinistra prospettato in data 12 ottobre 2010 dal dr. __________, vista la funzione e l’entità dei dolori fatti valere dall’interessato, preannunciando l’esecuzione di un esame computer-tomografico (doc. 7.1.).

Con comunicazione del 25 maggio 2001, l’CO 1 ha informato l’assicurato che “considerato l’ottimo risultato dell’esame computer-tomografico del 10.5.2001, non è data l’indicazione per il previsto intervento operatorio. Consideriamo pertanto il suo caso chiuso” (doc. 8.1).

Negli anni successivi, l’assicurato ha annunciato tre ricadute, nel 2002, 2006 e 2009 (doc. 10e; doc. 18; doc. 25).

1.2. In data 22 agosto 2011, l’assicurato ha annunciato all’assicuratore LAINF una nuova ricaduta (doc. 61).

Il 7 ottobre 2011, egli è stato operato alla spalla sinistra dal dr. __________ (doc. 64).

Nel decorso post-operatorio, egli è caduto uscendo dalla piscina dopo la riabilitazione, riportando un trauma alla spalla operata senza lesione dei tessuti molli periarticolari (doc. 87).

Vista la persistenza della sintomatologia dolorosa, in data 4 ottobre 2012 l’assicurato è stato sottoposto ad artroscopia della cuffia dei rotatori effettuata dal dr. __________ (doc. 150), seguita da cure fisioterapiche mirate.

Il decorso è stato favorevole, tanto da permettere all’interessato di recuperare una capacità lavorativa del 50% dal 1° maggio 2013 e del 100% dal 7 maggio 2013 (doc. 164 e 174).

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso e dopo avere sentito, in particolare, il parere del dr. Michels (doc. 180), con decisione formale del 10 giugno 2013 l’CO 1 ha rifiutato di corrispondere le prestazioni assicurative per i disturbi al rachide cervicale, ritenuto che “la causalità tra l’infortunio e i disturbi notificati non è sicura, né data secondo il criterio della probabilità preponderante” (doc. 183).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (doc. 185) e dopo avere richiesto una nuova presa di posizione al dr. __________ (doc. 188), in data 22 agosto 2013 l’CO 1 ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. A).

1.4. Con tempestivo ricorso del 15 settembre 2013, RI 1 ha postulato il riconoscimento del nesso causale tra i disturbi a livello cervicale e l’infortunio del 6 luglio 2000, ritenuto che egli non ha mai accusato dei disturbi a livello cervicale prima dell’evento infortunistico citato.

Egli ha sottolineato di essere stato “violentemente tamponato quando ero in colonna da un’auto che mi ha urtato ad una velocità di circa 80 km/h”, aggiungendo che “il tamponamento ha coinvolto altre tre automobili davanti alla mia, ma ovviamente essendo stata la mia la prima autovettura, il colpo più pesante e forte è stato inflitto alla mia persona”, obbligandolo a portare un collare cervicale per più di un mese (doc. I).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a rifiutare il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne i disturbi al rachide cervicale lamentati dall’assicurato, oppure no.

Più concretamente occorre verificare se le suddette affezioni si trovano o meno in una relazione di causalità naturale e adeguata con il sinistro del luglio 2000.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Nell’evenienza concreta, il 6 luglio 2000 RI 1, alla guida della propria automobile, è stato tamponato da un veicolo che lo seguiva mentre egli si trovava fermo in colonna (doc. 1).

Secondo il rapporto del 4 maggio 2001 inerente al visita medica circondariale eseguita dal dr. , spec. FMH in chirurgia, il giorno stesso dell’infortunio l’assicurato è stato visto al Pronto Soccorso dell’, dove è stata diagnosticata una “contusione cervicale”, precisando che “dal lato radiologico inizialmente vengono eseguite unicamente delle radiografie della colonna cervicale (senza rilevare delle alterazioni osteotraumatiche; piccolo nucleo apofisario all’angolo inferiore di C6 costituisce un fattore costituzionale)” (doc. 7.1).

Alla visita medica del 4 maggio 2001, il dr. __________ ha poi riscontrato che “risulta completa e simmetrica la mobilità della colonna cervicale, senza reazione antalgica” (doc. 7.1).

Nell’ambito del terzo annuncio di ricaduta fatto valere dall’interessato, con nota del 14 settembre 2009, il dr. __________, spec. FMH in medicina fisica e riabilitazione e medico di circondario della CO 1 di __________, ha negato l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi a livello cervicale fatti valere dall’assicurato e l’infortunio del luglio 2000, con la seguente motivazione:

" Gegenwärtig werden wieder unspezifische Beschwerden im Nackenbereich und im Bereich der linken Schulter angegeben. Im Bereich der linken Schulter war auch eine Subluxation sternoklavikulär unfallbedingt eingetreten, so dass hier Beschwerden weiterhin als unfallkausal gelten dürften und ein Rückfall anzunehmen ist. Im Bereich der HWS hat es keine nachweisbaren traumatischen Läsionen gegeben. Dennoch sind sowohl offensichtlich ohne diese Differenzierung bei den ersten beiden Rückfällen (Mai 2002 und Mai 2006) die HWS-Beschwerden ebenfalls “en passant” im Rückfall mit übernommen worden. Bei initial fehlenden unfalltraumatischen Läsionen kann ich doch Rückfallkausalität für zervikale Beschwerden in diesem Fall nicht erklären und würde dies einfach trennen. Da administrativerseits aber bereits mehrere Rückfälle übernommen worden sind, weiss ich nicht, ob dies administrativ noch möglich ist.” (Doc. 26)

Nell’ambito della nuova ricaduta annunciata dall’assicurato nell’agosto 2011, visto lo scritto del 24 aprile 2012 con il quale il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha dissentito con la decisione dell’assicuratore infortuni di negare il “nesso di causalità tra problematiche relative alla lussazione della clavicola e il trauma distorsivo cervicale” (doc. 118), nell’apprezzamento medico del 3 maggio 2012, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, dopo avere riassunto il decorso secondo gli atti, ha osservato:

" (…)

  1. Apprezzamento

Viene quindi confermata la negazione della causalità tra i disturbi accusati alla colonna vertebrale cervicale e l’infortunio del luglio 2000, viene accettata e quindi si prosegue con la cura per la problematica alla spalla sinistra. Contrariamente a quanto affermato dal dr. __________, specialista FMH medicina interna sul suo scritto del 24.4.2012, non vengono eliminate o meglio non viene eliminato il nesso di causalità con le problematiche relative alla spalla sinistra, ma solo per la colonna vertebrale cervicale." (Doc. 120)

L’assicurato si è quindi sottoposto in data 7 febbraio 2013 ad una visita specialistica presso il dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, il quale, posta la diagnosi di “cervicalgia cronica” e dopo avere rilevato che “una RM della colonna cervicale del 5.11.2012 documenta un mantenimento della curvatura cervicale. In C3/C4, C4/C5, ma soprattutto C5/C6 sono presenti discopatie, senza apprezzare comunque stenosi foraminali o compressione di strutture nervose”, ha concluso che “ritengo la sintomatologia algica in parte legata alle discopatie evidenziate dalla risonanza magnetica ed in parte eventualmente alimentata da una importante contrattura della muscolatura cervicale e latero-cervicale sinistra che comportano anche una cefalea tensiva”, proponendo un trattamento fisioterapico a lungo termine (doc. 170).

Il caso dell’assicurato è stato quindi sottoposto ad un’ulteriore valutazione da parte del dr. __________, il quale, in data 17 maggio 2013, ha confermato il rifiuto di un nesso di causalità tra i disturbi alla colonna vertebrale cervicale e l’infortunio del luglio 2000 (cfr. doc. 180).

Presa di posizione poi nuovamente confermasta dal dr. __________ nell’apprezzamento del 5 agosto 2013, richiesto dall’assicuratore LAINF in sede di opposizione, nel quale il medico di circondario ha rilevato quanto segue:

" (…)

  1. Apprezzamento

Le argomentazioni dell’assicurato sulla sua lettera citata non apportano nuovi elementi di giudizio atti ad invalidare la nostra presa di posizione, si conferma il rifiuto della causalità per quanto riguarda la colonna vertebrale cervicale e l’infortunio del 2000 in questione.

Gli esami strumentali avevano rilevato fenomeni degenerativi con discopatie nelle zone C3/C4 e C4/C5 e soprattutto C5/C6 senza elementi traumatici o post-traumatici, questo anche se la sintomatologia derivante da questi aspetti degenerativi era stata silente secondo l’assicurato sino all’infortunio del 6.7.2000.”

(Doc. 188)

2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.8. Questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti - non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del 3 maggio 2012 del dr. __________ (cfr. doc. 120), poi confermato dallo stesso specialista con apprezzamenti medici del 16 maggio 2013 (doc. 180) e del 5 agosto 2013 (doc. 188).

Come ben spiegato dal dr. __________, infatti, l’assicurato – il quale, occorre ribadirlo, dopo l’infortunio del 6 luglio 2000 aveva riportato una “contusione cervicale”, “senza alterazioni osteotraumatiche” e con un “piccolo nucleo apofisario all’angolo inferiore di C6 costituisce un fattore costituzionale” (cfr. doc. 7.1) – presenta, come risulta dalla RM del 5 novembre 2012, dei fenomeni degenerativi con discopatie nelle zone C3/C4 e C4/C5 e soprattutto C5/C6, senza elementi traumatici o post-traumatici (doc. 188).

La valutazione del dr. __________ riprende, del resto, quanto già stabilito dal dr. __________, nell’apprezzamento del 14 settembre 2009, nel quale era stata ritenuta estinta la causalità con riferimento ai disturbi alla colonna vertebrale cervicale, dato che non erano state dimostrate delle lesioni traumatiche a livello cervicale dopo l’infortunio del luglio 2000 (doc. 26).

Tale conclusione è del resto conforme alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

In una sentenza 8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 - il TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale (STF 8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere, in via di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.

Quanto alla critica ricorsuale secondo la quale l’interessato non avrebbe mai sofferto di disturbi al rachide cervicale prima dell’infortunio, ma solo successivamente all’incidente (doc. I), il TCA rileva che la regola “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

Alla luce di quanto sopra esposto, l’assicuratore resistente era quindi legittimato a rifiutare il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne i disturbi al rachide cervicale lamentati dall’assicurato.

La decisione su opposizione del 22 agosto 2013 impugnata deve, pertanto, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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