Raccomandata
Incarto n. 35.2013.62
cr
Lugano 3 febbraio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 luglio 2013 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 24 maggio 2012, RI 1, nato nel 1963, mentre stava svolgendo un programma occupazionale organizzato dall’__________ – e per questo assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - è inciampato mentre stava camminando per posizionare un nastro di delimitazione dei lavori che stava eseguendo e, per evitare di cadere, ha fatto alcuni passi, scivolando e riportando una distorsione alla caviglia destra (doc. 1, doc. 11 e doc. 36).
Dalla radiografia svolta la sera stessa dell’infortunio presso l’Ospedale di __________ è stato possibile escludere la presenza di una frattura, come del resto indicato dal dr. __________ nella cartella medica dell’interessato (doc. 16).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione dell’11 aprile 2013, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 21 gennaio 2013, in quanto i disturbi presentati dall’assicurato non sono più in relazione di causalità con l’infortunio del 24 maggio 2012 ma sono da attribuire esclusivamente a malattia (doc. 66).
A seguito dell’opposizione interposta dallo studio legale dell’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 76), in data 25 luglio 2013 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 81).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13 settembre 2013, RI 1, sempre rappresentato dallo studio legale dell’avv. RA 1, ha chiesto che gli vengano riconosciute le prestazioni assicurative dal 21 gennaio 2013, fino alla sua completa guarigione.
Il ricorrente ha contestato, dal profilo medico, le valutazioni svolte dall’amministrazione, criticando in particolare la tesi dell’assicuratore infortuni secondo la quale “il male alla caviglia sia da imputare ad uno stato degenerativo preesistente, senza però portare a supporto delle prove concrete, segnatamente delle perizie o accertamenti medici per tale affermazione, oseremmo dire di comodo”.
Il patrocinatore del ricorrente ha rilevato che, nel caso di specie, l’assicuratore LAINF avrebbe potuto porre termine alle prestazioni solo qualora fosse stato ripristinato lo stato di salute esistente prima dell’infortunio, ciò che, tuttavia, non è accaduto nella fattispecie concreta, posto che l’assicurato continua ad accusare dolori alla caviglia, dei quali non aveva invece mai sofferto prima dell’infortunio del 24 maggio 2012.
Nemmeno si può, secondo il legale dell’interessato, ritenere che i dolori alla caviglia si sarebbero verificati anche senza il subentrare dell’infortunio, con l’evoluzione inevitabile dello stato morboso preesistente, trattandosi di una mera possibilità ventilata dall’amministrazione, che non raggiunge il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 14 ottobre 2013, il patrocinatore del ricorrente ha chiesto al TCA una proroga del termine per presentare ulteriori mezzi di prova (doc. V).
Nonostante la proroga di 30 giorni concessa dal TCA (doc. VI), ad oggi il legale non ha prodotto ulteriori mezzi di prova.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 21 gennaio 2013 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 24 maggio 2012.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla caviglia e al piede destro, sulla base del rapporto medico del 15 gennaio 2013 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano.
Lo specialista, dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni del paziente, lo stato locale e la radiologia ha posto la diagnosi in relazione all’evento del 24 maggio 2012 di “trauma distorsivo caviglia destra meso e retropiede a destra” (doc. 49).
Il dr. __________ ha aggiunto che, come è emerso chiaramente dall’esame RM del retro e mesopiede destro del 9 luglio 2012, l’assicurato presenta pure, quali diagnosi precedenti all’infortunio del 24 maggio 2012, delle “importanti alterazioni degenerative a livello dell’articolazione talo-navicolare con lesioni cistiche sottocorticali a livello del talo e in corrispondenza dell’articolazione talo-calcaneare” (doc. 49).
Lo specialista ha quindi rilevato quanto segue:
" (…)
Gli esami clinici, ortopedici e radiologici, in particolare la MRI del piede destro del 9.7.2012, non hanno rilevato lesioni traumatiche bensì importanti alterazioni degenerative a livello dell’articolazione talo-navicolare pre-esistenti all’infortunio anche se silenti dal punto di vista clinico sintomatologico. Questo è stato spiegato in maniera semplice anche dall’assicurato. Vista la situazione, sulla base anche dell’esame clinico odierno, si può passare all’estinzione del nesso causale fra piede-caviglia destra e l’infortunio del 24.5.2012. Le prestazioni CO 1/LAINF cesseranno a partire dal 21.1.2013, l’assicurato deve annunciarsi alla propria cassa malati privata e di nuovo alla Cassa disoccupazione __________ di __________. A partire dal 21.1.2013 cessano le prestazioni CO 1/LAINF, assicurato quindi da ritenersi abile al lavoro al 100% a partire da questa data.”
(Doc. 49)
A fronte delle critiche presentate dal patrocinatore dell’assicurato nei confronti della valutazione medica del medico __________ (doc. 54), il dr. __________, con apprezzamento medico del 23 gennaio 2013, ha puntualizzato:
" La documentazione inoltrata dopo la mia visita medico-__________ del 15.1.2013 non arreca nuovi elementi, si mantiene la posizione determinata e assunta dopo la visita medica suddetta, gli esami clinici ortopedici e radiologici, in particolare l’esame MRI del piede destro del 9.7.2012, non hanno rilevato lesioni traumatiche bensì importanti alterazioni degenerative a livello dell’articolazione talo-navicolare preesistenti all’infortunio anche se silenti dal punto di vista clinico sintomatologico.
L’evento infortunistico può aver reso sintomatica per un tempo ben determinato la problematica al piede destro, si ricorda che l’infortunio era avvenuto il 24.5.2012.
Passato questo tempo, si riconferma l’estinzione del nesso causale con l’infortunio citato con il piede e la caviglia destra, si riconferma che le prestazioni CO 1 Lainf cesseranno a partire dal 21.1.2013. L’assicurato era stato informato in modo semplice sul significato di estinzione di nesso causale alla fine della mia visita medica in __________.
Vista la cessazione di prestazioni CO 1 Lainf l’assicurato era quindi da ritenersi abile al lavoro al 100% dal 21.1.2013.”
(Doc. 60)
In sede ricorsuale, il patrocinatore del ricorrente ha nuovamente contestato la valutazione del dr. __________, producendo, tra l’altro, a sostegno della sua tesi relativa alla persistenza del rapporto causale fra i disturbi alla caviglia e al piede destro e l’infortunio, un referto del 3 aprile 2013 del dr. __________, spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:
" Come comunicatovi telefonicamente, sono d’accordo con quanto comunicano i colleghi della Clinica __________ di __________o, cioè che “il rapporto con l’infortunio può senz’altro esserci”, con o senza un’artrosi precedente, comunque mai manifestatasi prima.”
(Doc. 64a)
Nel referto del 12 dicembre 2012, il dr. __________ e il PD dr. __________ del reparto di ortopedia della Uniklinik __________ di __________ hanno osservato:
" (…)
Die vom Patienten beschriebenen Beschwerden lassen sich gut mit der talonaviculären Arthrose erklären. Der Zusammenhang mit dem Unfall kann durchaus bestehen. Es kann durch den Sprung zu einer Akzentuierung der Arthrose gekommen sein mit Ödembildung des Taluskopfes. Vor dem Unfall war der Patient völlig beschwerdefrei und direkt nach dem Unfall zeigte sich ein geschwollener Fuss.
In seiner Situation würden wir als einzige kausale Therapie eine Arthrodese des Talonavicularegelenkes durchführen. Bei entspr. Wunsch können wir diesen Eingriff in unserem Hause durchführen.” (Doc. 46)
Con apprezzamento medico del 25 giugno 2013, il dr. __________ ha ancora una volta rilevato:
" (...)
Rivalutazione della situazione, da notare la discrepanza della fattispecie dell’evento del 24.5.2012 nel rilevamento del 18.9.2012 da parte dell’ispettore esterno CO 1 signor __________ con domanda fatta direttamente all’assicurato, quest’ultimo stava effettuando dei buchi con un escavatore e lavori in genere, improvvisamente è inciampato e per non cadere ha fatto alcuni passi di corsa in una piccola discesa, è riuscito a non cadere a terra ma è scivolato riportando una distorsione della caviglia destra. Sul momento l’assicurato non ha dato troppo peso all’accaduto, ha lavorato per un certo periodo ancora dopo la pausa pranzo ma verso il primo pomeriggio ha dovuto abbandonare l’attività lavorativa poiché la caviglia destra era gonfia e dolente. Ha parlato anche a livello medico di trauma distorsivo della caviglia destra. Nel rapporto della visita specialistica ortopedica della Clinica __________ di __________ si parla di un salto dall’altezza di circa 1.5 metri.
Si ribadisce il reperto dell’esame artro-RM della caviglia destra retro e mesopiede destro: si notano importanti alterazioni degenerative a livello dell’articolazione talonavicolare con lesioni cistiche sottocorticali a livello del talo e in corrispondenza dell’articolazione talocalcaneare, reperti associati ad un edema del midollo osseo nella parte anteriore del talo. Versamento nell’articolazione tibiotalare e talocalcaneare senza evidenti lesioni della cartilagine o fratture. Nessun segno per tendinopatia, non si notano lesioni legamentarie. Ho di nuovo preso visione dell’esame menzionato della RM confermando quanto sopra riferito.
Bisogna analizzare ora se il trauma in parola ha portato a dei cambiamenti morfologici dell’articolazione che possa aver provocato un peggioramento direzionale dell’artrosi preesistente (per esempio se vi è stata una frattura con scomposizione della superficie articolare oppure se vi è stato un danno cartilagineo ulteriore provato dalle immagini a disposizione o altro ancora: rivalutando tutta la situazione e la documentazione medica, questo non è il caso, non si sono rilevate lesioni traumatiche alla valutazione degli esami strumentali a parte l’edema a livello del midollo osseo nella parte anteriore del talo.
Lo stato degenerativo talonavicolare è senz’altro preesistente all’infortunio del 24.5.2012 anche se la situazione era silente dal punto di vista clinico sintomatologico.
Si riconferma dunque quanto espresso nei miei precedenti apprezzamenti, ultimo del 17.6.2013 e sulla base della visita __________ da parte mia del 15.1.2013. La relazione con l’infortunio in parola è per conto mio solo possibile, questo anche valutando il rapporto citato della Clinica __________ di __________o (PD dr. med. __________, specialista ortopedia e chirurgia ortopedica FMH).”
(Doc. 80)
2.7. L’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni, poiché fondandosi sulle conclusioni del dr. __________ ha ritenuto raggiunto lo status quo ante vel sine, alla luce delle importanti alterazioni degenerative morbose preesistenti all’infortunio del 24 maggio 2012.
Il ricorrente, dal canto suo, sostiene invece che tra i problemi alla caviglia e al piede destro e l’infortunio del 24 maggio 2012 continui a sussistere un nesso causale, visto che prima dell’evento infortunistico egli non ha mai risentito di dolori a livello del piede destro, mentre ne ha iniziato a soffrire dopo l’infortunio oggetto della presente vertenza (doc. I).
In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.8. Nella fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti
Lo specialista ha chiaramente indicato che dopo l'infortunio del 24 maggio 2012, gli esami clinici ortopedici e radiologici effettuati non hanno rilevato la presenza di lesioni traumatiche (cfr. cartella clinica del 25 giugno 2012, doc. 16, laddove il dr. k, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha rilevato che “visto all’, fatte Rx che hanno escluso fratture”), ma hanno per contro messo in evidenza l’esistenza di importanti alterazioni degenerative preesistenti a livello talonavicolare e talocalcaneari, che non possono certo essere insorte nel breve periodo intercorso fra l’evento infortunistico e l’esame MRI del retro e mesopiede destro del 9 luglio 2012.
Alla luce di tali evidenze oggettive, a mente del dr. __________ l’infortunio del 24 maggio 2012 è quindi suscettibile di aver condotto ad un peggioramento solo temporaneo del quadro morboso preesistente – seppure sintomatologicamente silente dal punto di vista clinico - caratterizzato da “importanti alterazioni degenerative a livello dell’articolazione talo-navicolare con lesioni cistiche sottocorticali a livello del talo e in corrispondenza dell’articolazione talo-calcaneare”, come emerso dalla MRI del 9 luglio 2012 (cfr. doc. 49).
L'evento del 24 maggio 2012 non ha in ogni caso condotto a nessun sostanziale cambiamento del quadro funzionale oggettivabile, ritenuto che, come indicato dal dr. __________ nell’apprezzamento medico complementare del 24 giugno 2013, il trauma in parola non ha portato a dei cambiamenti morfologici dell’articolazione che possano aver provocato un peggioramento direzionale dell’artrosi preesistente, come ad esempio nel caso di una frattura con scomposizione della superficie articolare oppure in caso di danno cartilagineo. Tutto ciò non si è verificato nel caso di specie, come confermato dalla valutazione degli esami radiologici e di RM, che hanno solo mostrato un edema a livello del midollo osseo nella parte anteriore del talo.
A proposito della valutazione degli specialisti della Clinica __________ di __________, il dr. __________ ha sottolineato che i medici in questione hanno formulato il loro parere partendo dal presupposto - errato in quanto non corrispondente a quanto dichiarato dall’assicurato stesso all’ispettore esterno dell’assicuratore in occasione del colloquio del 18 settembre 2012 (doc. 36) - che l’interessato si sia fatto male a seguito di un salto da 1.5 metri. In realtà, come dichiarato dallo stesso ricorrente, l’infortunio si è verificato nel seguente modo, citiamo: “stavo effettuando dei buchi con un escavatore e lavori in genere. Verso le ore 11.30 erano giunti delle mamme con dei bambini e quindi mi sono recato a prendere un nastro per delimitare la zona. Improvvisamente sono inciampato e per non cascare ho fatto alcuni passi di corsa in una piccola discesa. Sono riuscito a non cadere a terra, ma sono scivolato riportando una distorsione della caviglia destra” (cfr. doc. 36).
Alla luce di quanto sopra, ribadita l’assenza di fratture immediatamente dopo l’infortunio e tenuto conto delle importanti alterazioni degenerative preesistenti, il dr. __________ ha considerato che “la relazione con l’infortunio in parola è per conto mio solo possibile, questo anche valutando il rapporto citato della Clinica __________ di __________” (doc. 80). Rapporto quest’ultimo che in effetti, partendo da un’anamnesi errata, riteneva comunque solo possibile l’esistenza di un nesso causale (doc. 46).
Il TCA concorda con queste considerazioni del dr. __________.
Infine, quanto alla pretesa ricorsuale di riconoscere, anche dopo il 21 gennaio 2013, il nesso causale tra i disturbi al piede destro e l’infortunio del 24 maggio 2012, visto che prima dell’infortunio citato l’interessato non ha mai presentato dei dolori a livello del piede destro, disturbi che sono invece insorti successivamente all’evento traumatico citato, questo Tribunale ribadisce che, come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni, la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI 1 il 24 maggio 2012 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da esso lamentati alla caviglia e al piede destro a far tempo dal 21 gennaio 2013.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti