accomandata
Incarto n. 35.2013.56
mm
Lugano 20 gennaio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 agosto 2013 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Nel corso del mese di giugno 2011, il Comune di __________ ha informato l’ICO 1 che il proprio dipendente RI 1, in data 16 giugno 2011, era stato assalito da un cane, il quale lo aveva morsicato al braccio sinistro (cfr. doc. 1).
Dal rapporto 18 giugno 2011 dell’Ospedale regionale di __________ risulta che, a causa di questo evento, l’assicurato ha riportato una ferita lacero-contusa alla fossa cubitalis sinistra con diverse lesioni muscolari, nonché una ferita lacero-contusa superficiale al gomito sinistro (cfr. doc. 8).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 giugno 2013, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici lamentati dall’assicurato, all’origine di una parziale inabilità lavorativa a decorrere dal 25 ottobre 2012 (doc. 46).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 48 e doc. 51), in data 2 agosto 2013, l’ ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 53).
1.3. Con tempestivo ricorso del 2 settembre 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscere la propria responsabilità a proposito della problematica psichica e, quindi, a versare le corrispondenti prestazioni di legge.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
Sulla base della casistica e classificazione degli infortuni del Tribunale federale, si rileva che la fattispecie in esame rientra negli infortuni di grado medio.
Secondo i suddetti criteri, nel caso di un infortunio di grado medio l’esame si estende ad ulteriori criteri, contenuti nelle decisioni giudiziarie e citate anche nella decisione querelata al punto 2.
Nel caso in esame, il ricorrente é tuttora in cura , a 2 anni di distanza dall’evento, con connessa incapacità lavorativa.
A parte questo, le vistose cicatrici, tuttora visibili, confrontano il ricorrente giornalmente con lo sfortunato e traumatico evento.
Trattandosi nel caso in specie di un infortunio medio-grave/medio, il ricorrente realizza le condizioni che permettono di affermare l’esistenza di un oggettivo nesso causale delle conseguenze, con l’aggressione da parte del cane.
(…).”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. In corso di causa, il ricorrente ha prodotto il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. VI + allegato).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi psichici, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i disturbi somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’Istituto assicuratore resistente ha negato che tra la problematica psichica e l’infortunio del giugno 2011, esista un nesso di causalità tanto naturale che adeguata.
Per negare l’eziologia traumatica alle turbe psichiche, l’amministrazione ha fatto capo all’apprezzamento 17 aprile 2013 della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 53, p. 5).
In quella sede, la psichiatra di fiducia dell’CO 1 ha in effetti rilevato che “la dinamica dell’aggressione ha sicuramente spaventato l’assicurato, ma non costituisce un avvenimento di natura eccezionalmente minacciosa o catastrofica tale da giustificare una diagnosi di sindrome post-traumatica da stress secondo l’ICD-10. Si può ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra la paura dell’assicurato dei cani “di una certa dimensione” e l’aggressione subita. Questo però non giustifica un’incapacità lavorativa in quanto l’assicurato nella sua attività di operaio generico non ha a che fare direttamente con questi animali. Secondo gli atti l’assicurato ha dichiarato di avere questa paura dei cani da quando ha subito l’aggressione, ma all’occasione della visita presso il Dr. __________ del 26.08.2012 ha dichiarato anche di lavorare al 100% a comprova del fatto che questa sua paura non gli impedisce di svolgere la sua attività lavorativa. Considerato il fatto che le sequele fisiche dell’aggressione sono molto lievi (l’assicurato stesso ha dichiarato all’occasione di un colloquio con il consulente CO 1 del 11.01.2013 di non avere più problemi al braccio a parte saltuari formicolii alla mano ed alle dita e di aver recuperato abbastanza bene la forza), la sintomatologia descritta dalla Dr.ssa __________, a più di 1 anno dall’aggressione, non può essere messa in relazione causale naturale con l’aggressione subita e quindi un’eventuale incapacità lavorativa da essa generata non é di competenza CO 1.” (doc. 41, p. 4s. - il corsivo é del redattore).
Dalle carte processuali si evince che, nel mese di luglio 2012, RI 1 é entrato in cura dalla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, con la diagnosi di “sindrome post-traumatica da stress dopo essere stato vittima di un’aggressione da parte di un cane lo scorso anno, …”.
Dal rapporto 20 dicembre 2012 della specialista appena citata si apprende che l’insorgente lamentava “... flash back, incubi notturni, insonnia intermedia, apprensione, evitamento dei contatti sociali con persone con cani per paura di essere nuovamente aggredito, disforia. La situazione é peggiorata nel luglio u.s. con sviluppo di grave ansia, insicurezza, chiusura in sé, evitamento dei contatti. In passato non ha mai presentato episodi depressivi, disturbi ansiosi o psicotici; negate patologie da dipendenza.” (doc. 30).
Con referto del 6 marzo 2013, la dott.ssa __________ ha invece riferito che, nonostante le cure nel frattempo intraprese, “… non si sono rilevati miglioramenti. In primo piano rimane una sintomatologia ansiosa d’allerta con disforia, astenia, facile esauribilità ed evitamento dei contatti sociali. Il paziente presenta ancora segni di ansia evidenti al colloquio, difficoltà di concentrazione e di attenzione imputabili al quadro depressivo, il tono dell’umore é mediamente deflesso senza idee suicidali, non presenta disturbi psicotici, presenta un’ideazione ossessiva sui motivi dell’aggressione”. Essa ha quindi dichiarato il ricorrente ulteriormente inabile al lavoro in misura del 50%, certamente sino al 30 aprile 2013 (doc. 38).
Con certificazione del 21 maggio 2013, la psichiatra curante ha sostenuto che i disturbi psichici presentati da RI 1 erano “in relazione diretta” con il trauma da lui subito nel giugno 2011 (doc. 45).
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale possa rimanere aperta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’CO 1 va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza, così come verrà meglio motivato qui di seguito.
2.6. Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
La dinamica del sinistro del 16 giugno 2011 é stata descritta dall’assicurato stesso nel questionario da lui compilato in data 5 luglio 2011:
" (…).
__________ (__________) zona chiamata __________.
Ore 14.00 circa del 16 giugno 2011.
Mi sono recato nella mia proprietà in zona __________ dove posseggo un ripostiglio annesso a terreno. Dalla parte opposta alla mia proprietà vi é un rustico di vacanza con 2000 mq circa di terreno non recintato. Ho parlato per 5 minuti con il proprietario di questo rustico e lui mi ha invitato a prendere un caffè al tavolo antistante l’abitazione.
Come ho messo il primo piede nel suo terreno il cane, era circa a 10 metri di distanza da me, si é liberato facilmente dalla sua padrona che lo teneva per il collare e ha puntato diritto verso di me. In un primo momento ho pensato avesse intenzioni bonarie e solo quando era a due o tre metri da me ho capito che non era così e non ho avuto la possibilità di evitare l’aggressione. Sono stato morso al braccio sinistro in modo serio.”
(doc. 10)
A causa di questo infortunio, l’insorgente ha riportato, secondo il rapporto di uscita 18 giugno 2011 dell’Ospedale regionale di __________, due ferite lacero-contuse a livello della fossa cubitalis sinistra e del gomito sinistro, la prima con interessamento dei muscoli biceps brachii, brachio-radialis, pronater teres e flexor carpi radialis, la seconda superficiale, lesioni che hanno reso necessario un intervento chirurgico di revisione e di miorrafia (doc. 8).
L’esame neurologico eseguito nell’agosto 2012 ha inoltre evidenziato la presenza di una moderata compressione del nervo mediano sinistro all’altezza del canale carpale (cfr. doc. 18).
RI 1 é stato in grado di riprendere il proprio lavoro già dal 5 luglio 2011.
A far tempo dal 25 ottobre 2012, la dott.ssa __________ lo ha dichiarato inabile in misura del 50% a causa della patologia psichica (cfr. doc. 29).
Ora, tenuto conto della dinamica del sinistro e delle lesioni riportate, nonché ricordato che si deve fare astrazione da come l'assicurato ha avvertito lo choc traumatico (cfr. RAMI 1999 U 335, p. 209 consid. 3b/bb), l'infortunio occorso al ricorrente non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un infortunio di media gravità in senso stretto.
A titolo di confronto, va segnalato che il TFA, in una sentenza U 290/02 del 7 agosto 2003 consid. 5.2, ha giudicato allo stesso modo l’infortunio in cui un’assicurata era stata assalita da un cane di razza Labrador di 4 anni, morsicata alla coscia destra e spinta contro la recinzione di un giardino. Secondo le indicazioni fornite dalla vittima, il cane le mordeva con tenacia la coscia, tanto che il marito della detentrice era riuscito ad allontanarlo con fatica e soltanto dopo alcuni tentativi. I sanitari avevano refertato tre ferite da morso sanguinanti a livello della coscia prossimale laterale destra, nonché una tumefazione molto dolente.
La medesima Corte federale, in una sentenza U 226/02 del 13 giugno 2003 consid. 3.3, ha invece classificato fra gli infortuni di media gravità ma al limite della categoria superiore, il sinistro in cui un’assicurata era stata attaccata da tergo da un pastore maremmano di grossa taglia, che a più riprese
Tutto ben considerato, secondo il TCA, l’infortunio sub judice va giudicato meno grave rispetto a quello occorso all’assicurata di cui alla STFA U 226/02 appena menzionata, posto che, in quest’ultima fattispecie, l’attacco del cane aveva colto di sorpresa l’interessata (visto che l’aggressione era avvenuta da tergo), ella era rimasta in balia dell’animale per un tempo relativamente lungo (una ventina di minuti), era stata fatta cadere a terra in due occasioni e aveva riportato morsicature in diverse parti del corpo (segno che il cane aveva infierito su di lei a più riprese).
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
Occorre preliminarmente osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Quanto accaduto a RI 1 va giudicato come particolarmente impressionante. Tuttavia, analogamente a quanto stabilito dal TFA nelle succitate pronunzie U 290/02 e U 226/02, tale criterio non può essere considerato soddisfatto con una particolare intensità.
Quelle riportate dal ricorrente - due ferite lacero-contuse con, per una di esse, interessamento della muscolatura - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.
Per quanto concerne le cicatrici residuate dall’assicurato, considerato che si trovano in una zona del corpo non particolarmente sensibile, che di norma risulta coperta da indumenti, esse non costituiscono delle lesioni atte, secondo l'esperienza, a determinare dei disturbi psichici (in questo senso, si veda la STF 8C_435/2011 del 13 febbraio 2012).
Dalle carte processuali neppure risulta che l'assicurato sia rimasto vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é soddisfatto, ricordato che entrano in linea di conto soltanto i postumi infortunistici di natura organica.
In effetti, dagli atti risulta che, ricevute le prime cure presso l’Ospedale regionale di __________, i trattamenti sono stati dichiarati chiusi già a far tempo dal 20 giugno 2011 (cfr. doc. 14). D’altra parte, RI 1 é stato in grado di riprendere il proprio lavoro a contare dal 5 luglio 2011 (cfr. doc. 13).
Se é vero che, nel corso della primavera 2012, i disturbi all’arto superiore sinistro si sono riacutizzati (cfr. doc. 21), é altrettanto vero che, in occasione della sua audizione del gennaio 2013, il ricorrente ha dichiarato di non avere “… più troppi problemi al braccio: saltuari fomicolii alla mano e alle dita, sopportabili, ed ho recuperato abbastanza bene la forza. Posso affermare che la situazione é recuperata.” e che “la terapia e l’inabilità lavorativa che é stata attestata dal 26.10.2012 nella misura del 50% é esclusivamente legata alla mia situazione di ansia.” (doc. 35, p. 2 - il corsivo é del redattore).
Questo Tribunale ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Per ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni anche se di una certa durata, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).
Nel caso concreto, la cura delle conseguenze somatiche a cui é stato sottoposto l’assicurato, non é stata né lunga né ha presentato quell’intensità richiesta dalla giurisprudenza federale.
In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa, poiché questi due criteri da soli non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi psichici di cui soffre l’assicurato, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 16 giugno 2011.
Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni al riguardo.
2.7. L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 3).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Da quanto é stato documentato si evince che l’insorgente - persona sola senza figli a carico - realizza dei redditi modesti grazie al proprio lavoro. Risulta però pure che egli possiede una cospicua sostanza, pari a fr. 384'643 di cui fr. 290'390 in titoli e capitali e fr. 20'000 in numerario, biglietti di banca, oro e altri metalli preziosi.
Ora, secondo la giurisprudenza federale, per stabilire l’indigenza di colui che domanda l’assistenza giudiziaria, occorre tener conto anche della sua sostanza, mobiliare e immobiliare. In effetti, egli é tenuto a intaccare il proprio patrimonio, prima di pretendere dallo Stato l’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 11 consid. 5).
Lo Stato non può tuttavia esigere che il richiedente utilizzi i propri risparmi, se essi rappresentano una cosiddetta "riserva di emergenza". La "riserva di emergenza" stabilisce quindi un limite inferiore al di sotto del quale la sostanza non può essere presa in considerazione per l’eventuale concessione dell’assistenza giudiziaria.
La determinazione della "riserva di emergenza", per una persona sola, dipende dall’apprezzamento delle circostanze del caso concreto e varia, secondo la giurisprudenza, dai 20'000 ai 40'000 franchi circa (cfr. STF 4P.158/2002 del 18 agosto 2002 consid. 2.2 e riferimenti ivi menzionati, giurisprudenza ancora richiamata di recente, ad esempio, nella STF 8C_1008/2012 del 24 maggio 2013 consid. 3.3.5).
Nella concreta evenienza, la sostanza mobiliare di cui dispone il ricorrente eccede largamente l’importo ammissibile a titolo di "riserva di emergenza", ragione per la quale appare esigibile che egli la intacchi per fare fronte alle spese legali legate alla presente procedura ricorsuale.
In esito a quanto precede, RI 1 non può essere dichiarato indigente e, di conseguenza, nemmeno essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti