Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2013.41
Entscheidungsdatum
15.01.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2013.41

mm

Lugano 15 gennaio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 maggio 2013 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 13 marzo 2012, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di capocantiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, stava tirando un grosso cavo su un cantiere quando, camminando all’indietro, é caduto dentro uno scavo profondo una cinquantina di centimetri.

A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 24 aprile 2012 del dott. __________, un trauma distorsivo lombare con apparizione di una sindrome lombare (cfr. doc. 15).

1.2. Nel corso del mese di ottobre 2012, il dott. __________ ha refertato la presenza di dolori a livello della spalla destra (cfr. doc. 56, p. 2).

L’esame sonografico funzionale del 21 novembre 2012 ha evidenziato, a quel livello, una rottura transmurale totale del tendine del muscolo sovraspinato (doc. 60).

Questo reperto é stato confermato dall’artro-RMN del 12 aprile 2013 (cfr. doc. 99).

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10 aprile 2013, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità a proposito del danno diagnosticato alla spalla destra, ritenuto non trovarsi in una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico del marzo 2012 (doc. 97).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 100), in data 29 maggio 2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 103).

1.4. Con tempestivo ricorso del 25 giugno 2013, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’Istituto assicuratore venga condannato ad assumere il danno alla spalla destra e, in via subordinata, che l’incarto gli venga rinviato per complemento istruttorio.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente rimprovera all’assicuratore convenuto di aver deciso in merito all’eziologia della nota rottura della cuffia rotatoria “… in maniera puramente formale, senza invece ed in particolare esaminare quale relazione possa esserci stata tra lo stato precedente della spalla del ricorrente e l’affezione da lui presentata, quale possa essere quindi la natura dell’affezione e le cause che di regola la generano, senza tener conto soprattutto della dinamica dell’infortunio, …”.

A suo avviso, in primo luogo, la natura dell’affezione non ne escluderebbe l’origine traumatica e, quindi, la dinamica dei fatti così come da lui riferita.

D’altro canto, sempre secondo l’assicurato, una persona che “… cade sulla schiena mentre cammina all’indietro ed é intento con entrambe le mani a tirare un grosso cavo, é ben probabile che urti non solo la schiena e il fianco, ma anche ed anzi prima di queste parti del corpo, le spalle o la spalla su cui cade!”.

Infine, egli sostiene di essere una “… persona che tende a minimizzare ed in generale é molto resistente al dolore e nella circostanza concreta era molto sofferente per la contusione lombare; il ricorrente, peraltro, non ha mai avuto alcun problema o disturbo alla spalla destra, precedentemente all’infortunio, cosa che può escludere cause intrinseche alla lesione tendinea; …” (doc. I).

1.5. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. In corso di causa, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, peraltro già presente nell’incartoCO 1 (doc. V + allegati).

L’ CO 1 si é espresso al riguardo in data 13 settembre 2013 (cfr. doc. VII + allegato).

Il 7 ottobre 2013, RI 1 ha preso posizione sull’apprezzamento 12 settembre 2013 del medico __________ dell’ CO 1 (doc. IX).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto della lite é la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla spalla destra, oppure no.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi alla spalla destra e l’evento infortunistico del marzo 2012, facendo capo al parere espresso al riguardo dalla dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

In effetti, con nota del 20 marzo 2013, il medico __________ __________ appena citato ha sostenuto quanto segue a proposito dell’eziologia della problematica in questione:

" (…).

L’infortunio é successo il 13.3.12. Nella prima vmc del 13.8.12 non erano accusati disturbi alla spalla. L’età dell’assicurato di per sé basta per spiegare una lesione della cuffia. Solo alla vm del dott. __________ si nota un test di Jobe, per cui procede all’eco che ci dà la diagnosi di rottura della cuffia (da notare a distanza di 7 mesi dopo l’infortunio).”

(doc. 91)

In corso di causa, con l’apprezzamento dell’11 settembre 2013, la stessa dott.ssa __________ ha avuto modo di precisare le ragioni che l’hanno indotta a negare l’eziologia infortunistica alla nota rottura della cuffia rotatoria:

" (…).

L’infortunio é successo il 13.03.2012. Sia nell’annuncio d’infortunio del 21.03.2012 come pure nel certificato medico LAINF del 24.04.2012 e in più nel referto dell’ispettore signor __________ del 21.05.2012 come pure alla visita medico-__________ del 13.08.2012, l’assicurato non riferisce mai di aver avuto una lesione o un disturbo alla spalla destra. Solo a distanza di otto mesi post-infortunistici viene riferita una dolenzia alla spalla destra, motivo per il quale il dott. __________ effettuava un’ecografia e diagnosticava la rottura transmurale totale del sovraspinato. Alla visita medico-__________ del 13.02.2013 la spalla destra non era menzionata nell’apprezzamento, visto che non si trattava di una lesione post-traumatica che inoltre viene postulato con l’ultimo accertamento diagnostico (artro-RM) del 12.904.2013: si tratta di una severa omartrosi, che vuol dire una degenerazione importante della spalla destra, accompagnata da infiammazione ed altri segni degenerativi (corpi liberi intrarticolari, lesione inserzionale anteriore del tendine del sovraspinato).

Riassumendo tale accertamento conferma una volta in più che non si tratta di una lesione post-infortunistica della spalla destra, ma di una malattia, la quale si sa che si può riacutizzare a tempo indeterminato.”

(allegato al doc. VII)

Il medico curante dell’assicurato, dott. __________, spec. FMH in medicina generale, si é invece espresso in senso contrario nella sua certificazione del 16 aprile 2013:

" (…).

Il 13.3.2012 il summenzionato cadeva sulla schiena mentre stava lavorando in uno scavo. Contusione dorso-lombare e spalla destra. prima di allora mai avuto nessun disturbo alla spalla destra. Da allora, sebbene non focalizzato inizialmente progressione di algie omero scapolari destre ingravescenti e sempre più invalidanti.

Artro MRI 12.4.13 (referto allegato) evidenzia lesione inserzionale anteriore a tutto spessore del tendine del sovraspinato dx.

Ritengo questo riscontro compatibile con quanto dichiarato dal paziente. A mio avviso la causalità con l’infortunio, visto quanto sopra, é seriamente da considerare. Il sig. __________, molto sofferente per la contusione lombare, e in genere resistente ai dolori, che tende a minimizzare, aveva omesso di segnalare inizialmente l’insorgenza del problema alla spalla, da lui considerato banale, che però, a poco a poco, é passato in primo piano.”

(doc. 98)

2.7. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.8. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal chirurgo ortopedico dott.ssa __________, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Va innanzitutto rilevato che, secondo una costante giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013 consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno 2009 consid. 2; STF U 60/07 del 17 gennaio 2008 consid. 2; STFA U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1).

In questo senso, ad esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, l’Alta Corte ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi di un assicurato, vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al polso, braccio e spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati refertati, per la prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella fattispecie, il TFA ha giudicato che il lungo tempo di latenza trascorso sino alla constatazione anamnestica di tali disturbi, costituiva un importante indizio a favore dell’assenza di una causalità con l’infortunio. Inoltre, esso ha rilevato che nessuno dei medici curanti aveva refertato un qualsiasi reperto oggettivo (ad esempio, contusioni, stiramenti oppure abrasioni) atto a giustificare il quadro clinico in questione (il Tribunale federale é giunto a questa stessa conclusione nella STF 8C_783/2011 del 6 gennaio 2012 consid. 5.2.2.2, riguardante un assicurato i cui disturbi alla spalla sinistra erano stati documentati a distanza di 8 mesi dall’infortunio, come pure nella STF 8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid. 4.1, in cui il tempo di latenza era di alcune settimane: “Aufgrund der fehlenden initialen Beschwerden in diesem Bereich und der asymptomatischen Latenzzeit von mehreren Wochen sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nach einer AC-Gelenksdistorsion in der Regel von einer raschen Genesung auszugehen sei, könne die Unfallkausalität nicht bejaht werden. Hätte der Versicherte von Anfang an eine ACG-Symptomatik aufgewiesen, wäre dies durch den erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder im Spital X.________ festgestellt worden.“).

Nel caso di specie, questa Corte constata che disturbi alla spalla destra sono stati refertati, per la prima volta, soltanto a margine della consultazione del 9 ottobre 2012 presso il reumatologo dott. __________ (cfr. doc. 56, p. 2), quindi a distanza di circa sette mesi dall’evento infortunistico assicurato.

In precedenza, né da parte del ricorrente, né da parte dei sanitari che lo hanno visitato (il medico curante e il medico __________ dell’CO 1), é mai stato fatto accenno all’esistenza di problemi a quella parte del corpo.

Dalla notifica d’infortunio del 21 marzo 2012 risulta infatti che l’assicurato ha lamentato un danno alla “schiena sinistra” (cfr. doc. 2).

Con rapporto del 24 aprile 2012, il dott. Genini ha refertato una sindrome lombare acuta persistente senza chiari segni radicolari (cfr. doc. 15).

In occasione della sua audizione da parte di un funzionario dell’CO 1, avvenuta in data 21 maggio 2012, l’assicurato ha dichiarato di avere “… battuto la regione lombare proprio sul bordo dello scavo, in maniera intensa, perché con le mani stavo ancora trattenendo il cavo e non avevo avuto il tempo di accennare a dei movimenti di difesa. Avevo pure battuto l’anca sinistra, o meglio la protesi che mi era stata applicata nel 2009.”, nonché di continuare a lamentare dolori alla regione lombare e dell’anca (cfr. doc. 23 - il corsivo é del redattore).

In data 13 agosto 2012, ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo da parte della dott.ssa __________. In quella sede, RI 1 ha riferito, in particolare, che “dopo l’incidente avverte una rigidità lombare. Il lavoro di mattina va abbastanza bene, nel pomeriggio i movimenti sono limitati per questa rigidità lombare. Inoltre, riferisce un formicolio sul piede dorsale di sinistra. Dopo l’incidente é stato inabile al lavoro al 50% in qualità di elettricista, effettuando soprattutto lavori d’ufficio, per lo più occasionalmente lavori di elettricista di montaggio. Quando assume una posizione sia in piedi, sia seduta per un tempo prolungato, riferisce questa rigidità che viene descritta come se qualcosa “si chiudesse”.” (doc. 39, p. 2 - il corsivo é del redattore).

Ora, tenuto conto del tempo di latenza relativamente lungo e della circostanza che nessuno dei sanitari che ha esaminato il ricorrente immediatamente dopo l’evento, ha constatato la presenza di reperti oggettivi (come, ad esempio, un ematoma) nella regione della spalla destra suscettibili di giustificare in qualche modo il danno successivamente diagnosticato, il TCA non può che concludere che l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e la rottura della cuffia dei rotatori, non é dimostrata con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza.

Secondo l’insorgente, la natura stessa della lesione da lui riportata - una rottura della cuffia rotatoria - basterebbe per riconoscerne l’origine traumatica (cfr. doc. I, p. 4s.).

Al riguardo, questa Corte rileva che, in una sentenza 35.2001.1 del 30 ottobre 2002, essa ha affrontato il tema della rottura della cuffia dei rotatori. In quella procedura, il TCA aveva ordinato una perizia medico-giudiziaria, affidandone il mandato alla Clinica di ortopedia e di chirurgia dell'apparato locomotore dell'Ospedale universitario di Ginevra. I periti giudiziari avevano sottolineato che con l'invecchiamento la cuffia dei rotatori è sottoposta a un processo degenerativo, sviluppando le seguenti considerazioni a proposito della genesi della rottura dei tendini della cuffia dei rotatori:

"(…).

La question si une rupture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule directement liée à un événement accidentel ou si celui-ci a été aggravé à une condition dégénérative déjà préexistante est une des plus difficiles dans le domaine des expertises orthopédiques. II est évident que pour le patient, comme dans le cas de Monsieur A., la causalité entre la rupture avec apparition de douleurs immédiates et le traumatisme est clair.

La réponse à la question de savoir si et sous quelle forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui satisfont aux conditions requises à leur prise en charge est basée sur des connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme, microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes intrinsèques tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au vieillissement naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du phénomène naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le vieillissement biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est néanmoins admis de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe s'accroissent avec l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et leur étendue. Sur le plan microscopique, ce processus de dégénération débute déjà avant l'âge de 30 ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35 à 40 ans mais leur nombre s'accroît dans la 5ème décennie pour aboutir après 50 ans aux pertes de substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même chez des sujets asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des cas de pertes de substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs. Cette solution de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais s'installe de façon graduelle et progressive au fil des mois et des années. Cette dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une atrophie continuelle du tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut être accentuée par des facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses (ostéophytes au niveau acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet de type III).

(…).”

(STCA 35.2001.1 succitata - il corsivo é del redattore)

Quanto precede - specificatamente le considerazioni concernenti coloro che appartengono alla fascia d’età compresa tra i cinquanta e i sessant’anni (come é il caso di RI 1, 61 anni al momento dell’infortunio) -, dimostrano che la tesi difesa dall’assicurato é scientificamente infondata. Del resto, non può neppure essere ignorato che l’artro-RMN del 12 aprile 2013 ha mostrato, a livello dell’articolazione della spalla destra, l’esistenza di un quadro degenerativo molto avanzato (cfr. doc. 99), così come ha pertinentemente segnalato la dott.ssa __________ (cfr. doc. 98).

Sempre secondo il ricorrente, la dinamica stessa del sinistro confermerebbe il coinvolgimento della spalla destra (cfr. doc. I, p. 5).

A questo proposito, il TCA osserva che l’interessamento della spalla destra nell’infortunio non appare dimostrata con un sufficiente grado di verosimiglianza, vista principalmente la mancata refertazione di un qualsiasi reperto oggettivo a quel livello. Se, come lo pretende l’assicurato, cadendo all’indietro, avesse effettivamente battuto la spalla destra contro un mucchio di terra e sassi posto appena fuori dallo scavo (cfr. doc. 101), quella parte del corpo avrebbe dovuto presentare un qualche segno giustificante un trauma tanto violento da aver provocato la rottura della cuffia dei rotatori.

D’altro canto, in occasione della sua audizione del 21 maggio 2012, RI 1 ha dichiarato di aver battuto, oltre alla regione lombare, anche l’anca sinistra (cfr. doc. 23, p. 1; si veda pure il doc. 2, da cui risulta che la parte del corpo lesa é stata la schiena sinistra). Quindi, se nella caduta fosse rimasta coinvolta una spalla, visto quanto precede, questa avrebbe dovuto essere piuttosto quella sinistra.

L’assicurato fa inoltre valere di essere una persona con una soglia del dolore molto alta, a giustificazione del fatto che soltanto quando i dolori erano ormai divenuti insopportabili, egli ne ha denunciato la presenza ai sanitari (cfr. doc. I, p. 5).

Questo argomento non convince, poiché a monte, per le ragioni già diffusamente esposte in precedenza, non vi é la prova che la spalla destra sia effettivamente rimasta coinvolta nell’infortunio.

RI 1 sottolinea infine di non avere mai lamentato disturbi alla spalla destra, prima dell’infortunio in questione (cfr. doc. I, p. 5).

Al riguardo, é utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, l’argomento da lui sollevato é insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …“).

In esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19 settembre 2005; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I - 1996 p. 225), si deve concludere che il danno alla spalla destra dell’assicurato non costituisce una conseguenza naturale dell’infortunio del 13 marzo 2012.

Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità in proposito (e, con essa, il proprio obbligo a prestazioni).

In conclusione, la decisione su opposizione del 29 maggio 2013 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

6

Gerichtsentscheide

55
  • DTF 135 V 46528.10.2009 · 10.732 Zitate
  • DTF 129 V 181
  • DTF 129 V 406
  • DTF 127 V 10201.01.2001 · 1.709 Zitate
  • DTF 126 V 360
  • DTF 125 V 195
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • DTF 121 V 6
  • DTF 119 V 31
  • BGE 119 V 33501.01.1993 · 3.911 Zitate
  • DTF 118 V 53
  • DTF 118 V 110
  • DTF 117 V 360
  • DTF 117 V 361
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  • DTF 113 V 46
  • DTF 113 V 323
  • DTF 112 V 32
  • DTF 111 V 188
  • DTF 109 V 43
  • 8C_175/200926.06.2009 · 15 Zitate
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  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 116/00
  • C 192/04
  • C 341/98
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • H 407/99
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 133/02
  • U 162/02
  • U 168/02
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