Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2013.21
Entscheidungsdatum
21.08.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2013.21

LG//DC/sc

Lugano 21 agosto 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 marzo 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 febbraio 2013 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 5 febbraio 2008, RI 1 – dipendente della __________, __________, in qualità di gruista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni pressoCO 1 – scendendo da un cassero ha appoggiato male il piede a terra riportando un trauma distorsivo alla caviglia sinistra (doc. 1).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, in particolare a seguito della visita medica di chiusura del 9 febbraio 2012 (doc. 188), l’amministrazione – con comunicazione del 21 febbraio 2012 – ha considerato stabilizzata la situazione dal lato medico e ritenuto l’assicurato abile in misura massima possibile dal 1° maggio 2012 sospendendo le proprie prestazioni (doc. 189).

Con la decisione formale del 3 settembre 2012 l’assicuratore LAINF ha quindi riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 23% a decorrere dal 1° maggio 2012, nonché un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% (doc. 212).

A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1, per conto dell’assicurato, in data 27 settembre 2012 / 8 gennaio 2013 (doc. 215, 223), l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 228).

1.3. Con tempestivo ricorso del 5 marzo 2013, Attilio Cadenazzi, sempre rappresentato dal RA 1, ha postulato l’annullamento del provvedimento adottato e l’attribuzione di una rendita d’invalidità del 42% a decorrere dal mese di maggio 2012 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 30% (doc. I).

Secondo il ricorrente il danno alla salute è notevolmente maggiore a quanto riconosciuto dall’CO 1, “in quanto portatore di una notevole limitazione funzionale a carico dell’arto inferiore sinistro, non soltanto a livello dell’articolazione tibio-tarsica, ma della caviglia intera, indennizzabile con un’indennità per menomazione dell’integrità fisica del 30%” (doc. I).

Il ricorrente sostiene inoltre che anche in attività confacenti vi è una diminuzione della capacità lavorativa almeno del 25% che conduce, dopo il raffronto dei redditi, ad una perdita del 42% (doc. I).

1.4. Con scritto del 12 marzo 2013 il RA 1 ha prodotto la relazione medico-legale del Dr. __________ (doc. III), trasmessa dal TCA all’CO 1, ai fini della risposta di causa (doc. IV).

1.5. L’assicuratore resistente, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.6. Il 2 maggio 2013 il RA 1 ha trasmesso al TCA lo scritto dell’11 aprile 2013 del Dr. __________, nonché il referto elettromiografico del Centro ortopedico e fisioterapico di __________ (doc. IX+ C1, C2).

I doc. IX e gli allegati C1 e C2 sono stati inviati all’CO 1 per osservazioni (doc. X).

1.7. L’avv. RA 2, per conto dell’CO 1, si è riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc. XI).

I doc. X e XI sono stati inviati al RA 1 per conoscenza (doc. XII).

1.8. Il TCA – in data 20 giugno 2013 – ha inviato la relazione medica del Dr. __________ (doc. B), il certificato del Dr. __________ (doc. C1) e l’elettromiografia (doc. C2) al Dr.__________ per una sua presa di posizione (doc. XIII).

1.9. Il Dr. __________ ha espresso il proprio parere il 25 giugno 2013 (doc. XIV+bis).

I doc. XIII, B, C1-2 e XIV+bis sono stati inviati al RA 1 e all’avv. RA 2 per osservazioni (doc. XV).

1.10. L’avv. RA 2 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc. XVI), mentre il RA 1, oltre a riconfermarsi nei propri allegati, il 4 luglio 2013 ha allegato un nuovo referto neurologico dell’Ospedale __________ (doc. XVII+D).

Lo scritto del RA 1 con il relativo referto sono stati inviati all’avv. RA 2, sentito il medico __________, per osservazioni scritte (doc. XVIII).

1.11. L’avv. RA 2 ha risposto il 25 luglio 2013 producendo la presa di posizione del Dr. __________ (doc. XXI+bis).

I doc. XVIII, XXI+bis sono stati inviati al RA 1 per osservazioni (doc. XXII).

1.12. Il RA 1 – in data 6 agosto 2013 – ha comunicato di mantenere il ricorso (doc. XXIII).

I doc. XXII e XXIII sono stati inviati all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. XXIV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L’oggetto della lite é il diritto alla rendita di invalidità e l’entità dell’IMI spettante all’assicurato.

2.3. Diritto alla rendita d’invalidità

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che l’esigibilità lavorativa è stata valutata dal Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a margine della visita medica di chiusura del 9 febbraio 2012.

In quell’occasione, il medico __________ appena citato, dopo aver posto la diagnosi di “stato da trauma distorsivo della tibiotarsica sinistra con lesione del fibulotalare anteriore e parte del legamento deltoide avvenuto il 05.02.2008. Stato da stabilizzazione della caviglia sinistra, osteotomia valgizzante del calcagno sinistro resezione di osteofiti alla tibiotarsica sinistra il 11.05.2009. Stato da artroscopia alla tibiotarsica sinistra, débridement di lesioni cartilaginea alla troclea, osteotomia del calcagno e neurotomia del nervo surale sinistro il 06.10.2010” (doc. 188), si é espresso nei seguenti termini:

" (…)

Esigibilità del lavoro:

l’assicurato non ha limiti nel sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, può spesso sollevare e portare pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 10 ai 25 kg e mai più pesi superiori ai 25 kg.

L’assicurato non ha limiti nel sollevare pesi fino ai 5 kg oltre l’altezza del petto e può molto spesso sollevare pesi superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.

L’assicurato non ha limitazioni nel maneggio di attrezzi leggeri e di precisione, può spesso maneggiare attrezzi di media entità e non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, non vi sono limitazioni nella rotazione manuale.

L’assicurato non ha limiti nell’effettuare lavori al di sopra della testa, non ha limiti nell’effettuare la rotazione del tronco e non ha limiti nell’assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, egli può talvolta assumere la posione in piedi e inclinata in avanti, molto spesso la posizione inginocchiata e può di rado effettuare la flessione delle ginocchia.

L’assicurato non ha limitazioni nell’assumere la posizione seduta e di lunga durata e può spesso assumere la posizione in piedi e di lunga durata.

L’assicurato non ha limitazioni nel camminare fino a 50 m, può spesso camminare oltre i 50 m, può di rado camminare per lunghi tragitti, non può più camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale e talvolta salire le scale a pioli.

L’assicurato è portatore di un danno permanente e questo verrà valutato a mezzo apprezzamento medico separato” (doc. 188).

Per quanto concerne la patologia cutanea (dermatite) la Dr.ssa Irene Kunz-Vondracek nella valutazione del 20 giugno 2010 – non contestata – ha ritenuto esigibile un’attività pulita, asciutta, senza esposizione a polveri e senza sovraccarico meccanico alla cute (doc. 71).

L’amministrazione, sulla base di questi accertamenti ha ritenuto stabilizzata la situazione medica e considerato l’assicurato abile al lavoro nella misura massima possibile dal 1° maggio 2012, sospendendo così le prestazioni di breve durata (doc. 189)

Con la decisione formale del 3 settembre 2012 l’assicuratore LAINF – dopo gli accertamenti economici – ha quindi riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 23% a decorrere dal 1° maggio 2012.

Da parte sua l’insorgente ha prodotto la relazione medica del 14 dicembre 2012 del Dr. __________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni e in medicina del lavoro, il quale ha ritenuto “ormai stabilizzato” il quadro clinico, caratterizzato da una anchilosi in posizione sfavorevole della tibiotarsica e della sottoastragalica sinistra con deficit neurologico periferico sensitivo-motorio causato dalla lesione del nervo surale che determina sia una persistente e intensa fenomenologia algica, sia deficit motori estesi all’avampiede sinistro con perdita di motilità delle dita e deficit sensitivo sul lato esterno. Inoltre, la vite di osteosintesi al calcagno sinistro in esiti di duplice osteotomia condiziona ulteriormente la fenomenologia algica irradiata in alto al tendine di Achille fino al polpaccio (doc. 223).

Il Dr. Legrenzi ha ritenuto il quadro clinico assimilabile ad una grave artrosi di tutta la caviglia che rende impossibile in maniera totale la precedente attività lavorativa di muratore nell’edilizia e limita di oltre ¼ l’attività in occupazioni alternative di tipo medio-leggero (doc. 223).

Sulla relazione medica del Dr. __________ ha preso posizione il medico fiduciario dell’INSAI che si è riconfermato nella propria valutazione escludendo, sulla base dell’esame radiologico e clinico, la presenza di un’anchilosi della tibiotarsica. Non vi è inoltre – sempre a mente del perito – una particolare instabilità, presentando la sottoastragalica una mobilità ancora più che accettabile (cfr. visita medica __________ del 29 gennaio 2013, doc. 227).

Nella successiva relazione medica del 7 marzo 2013 (doc. B) il Dr. __________ si è distanziato su due punti dalla valutazione del Dr. __________. Egli ha confermato la presenza di un’anchilosi della sottoastragalica con impossibilità di supinazione e lamentato la mancata presa in considerazione – da parte dell’CO 1 – della menomazione che coinvolge l’avampiede sinistro, secondaria alla neurotomia del nervo surale praticata nel corso dell’intervento del 2010 (doc. B).

Il Dr. __________ ha quindi ribadito le proprie considerazioni relative alla limitazione per oltre ¼ per attività adeguate (doc. B).

Il ricorrente ha prodotto anche il referto dell’11 aprile 2013 del Dr. __________, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, il quale riferendosi al referto elettromiografico dell’8 aprile 2013 ha evidenziato un “area artrosica della tibio-tarsica soprattutto a livello mediale tra astragalo e malleolo interno” e una “sub achilosi della tibio-tarsica con vivo dolore alla palpazione in sede perimalleolare interna. Dolore anche alla palpazione permallolare esterna. Buona l’articolarità della sottoastragalica. Parestesie apicali” (doc. C1).

Invitato dal TCA a prendere posizione sulla relazione medica del Dr. __________ del 7 marzo 2013, sul certificato medico del Dr. __________ dell’aprile 2013, nonché sul referto neurologico del 19 giugno 2013 dell’Ospedale __________ (cfr. doc. D), il Dr. __________ si è riconfermato nelle proprie precedenti valutazioni (doc. XIV+bis, doc. XXI bis).

2.5. Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non ha motivo di dubitare della correttezza dell’apprezzamento espresso dallo specialista interpellato dall’CO 1, per il quale l’assicurato sarebbe in grado di svolgere un’attività leggera adeguata.

Le certificazioni che l’insorgente ha prodotto in corso di causa, non appaiono atte a sminuire il valore probatorio attribuito ai referti del Dr. __________.

Il medico dell’CO 1 ha ritenuto sbagliate e inesatte le conclusioni cui è giunto il Dr. __________. Per quanto riguarda l’anchilosi della sottoastragali­ca, secondo il Dr. __________ essa non è coinvolta, “infatti l'osteotomia del calcagno è un'osteotomia extra-articolare e non coinvolge l'articolazione tra calcagno e astragalo”. Inoltre, se è vero che l'assicurato presenta una certa pronazione questa è dovuta ad un varismo del retro piede congenito e non ad un infortunio (doc. XIV+bis).

Il Dr. __________ ha spiegato che dopo la storta e la lesione dei legamenti, per proteggere la plastica dei legamenti e per evitare che il paziente subisse ulteriori traumi distorsivi si è deciso anche di correg­gere il varismo congenito del retro piede e per questo si è fatta l’osteotomia del calca­gno. Da questo però – sempre secondo il medico dell’CO 1 – non si deve concludere che il varismo residuo del retro piede e quindi la pronazione di tutto il piede debba essere considerata un postumo infortunistico (doc. XIV+bis).

Il perito ha poi criticato le conclusioni del Dr. __________, laddove il medico enfatizza il disturbo di sensibilità al bordo laterale del piede. Il Dr. __________ riconduce questo disturbo alla neurotomia del nervo surale che innerva proprio quella parte del piede. Si tratta comunque di un nervo prettamente sensibile senza nessuna funzione motoria. La mancanza di sensibilità provata dal paziente non ha nessuna ripercussione funzionale (doc.XIV+bis).

Il Dr. __________ ha quindi preso posizione anche in relazione al referto dell’11 aprile 2013 del Dr. __________ rilevando che le conclusioni del medico interpellato da RI 1 non apportano nessun nuovo elemento. La sofferenza del nervo surale evidenziata dal Dr. __________ è infatti già ben nota. Il fatto che il nervo surale sinistro non conduca più o abbia una conduzione ridotta è infatti dovuto alla neurotomia del nervo surale che è stata effettua­ta e che non ha nessuna influenza funzionale.

L’eventuale lieve disturbo di conduzione del nervo tibiale non è da ricondurre al trauma, ma semplicemente alla distorsione della tibiotarsica con lesione dei legamenti laterali. Secondo il perito questo tipo di trauma non porta mai ad una lesione del ner­vo tibiale (doc.XIV+bis).

Inoltre, il medico dell’CO 1 rileva che la constatazione di una mobilità normale della sottoastragalica (cfr. doc. C1) conferma le sue conclusioni e contraddice quanto scritto dal Dr. __________ che indica invece un'anchilosi anche della sottoastragalica (doc. XIV+bis).

Non permette una diversa valutazione della fattispecie neppure il referto del 19 giugno 2013 dell’Ospedale __________.

Il Dr. __________ rilevando che la diminuzione della mobilità non è stata neppure quantificata dai sanitari del __________ ha confermato la correttezza delle proprie misurazioni dell’escursione articolare (doc. XXIbis).

A corroborare la conclusione cui è giunta l’amministrazione vi è inoltre il referto del 17 febbraio 2012 del Dr. __________ e del Dr. __________ del Servizio di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale regionale di __________ che riferivano di una difficoltà nell’ obiettivare i dolori riferiti dal paziente ed escludendo che l’artrosi all’articolazione tibio-tarsica fosse la causa di tali dolori (doc. 186).

Del medesimo tenore anche il referto dell’8 giugno 2011 del Dr. __________ dell’Ospedale di __________ (cfr. doc. 157).

Alla luce dei dettagliati apprezzamenti del Dr. __________, in particolare delle convincenti spiegazioni fornite il 25 giugno 2013 (doc. XIVbis) e il 23 luglio 2013 (doc. XXIbis), questa Corte non può che confermare le conclusioni dell’CO 1 in merito alle attività ancora esigibili dall’assicurato.

2.6. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.6.1. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1 l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2012, qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 69'303.50 ( cfr. doc. 204).

Questo dato, non contestato e desunto da informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 183), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.6.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.6.3. Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 53'267.56 il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4 (fr. 62'667.72), e operando successivamente una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale (doc. 204, p. 2).

L’assicurato non ha contestato i dati statistici applicati dall’amministrazione (doc. I).

Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'109.29 mensili oppure a fr. 61'311.51 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2012 fr. 62'420.01 (+1,0% nel 2011; +0,8% nel 2012).

L’assicurato, quale operaio nel ramo costruzioni, avrebbe guadagnato, nel 2012, fr. 69'303.50 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.1.).

Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 66'428.10, cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “Costruzioni”, livello di qualifica 4, fr. 5'310.-- X 12 mesi = 63’720.-- riportato su 41.7.).

Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.

2.6.4. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico da invalido, “…per considerare le problematiche personali e professionali dell’interessato” (doc. 212).

Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 53'057.00 (85% di fr. 62'420.01).

In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 53'057.00 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 69'303.50 risulta essere del 23,4%, arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita d’invalidità proprio del 23%, il suo ricorso deve essere respinto.

2.7. Diritto all’indennità per menomazione all’integrità

2.7.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.7.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.7.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.7.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.7.5. Nel caso di specie l’assicuratore LAINF, tenuto conto del parere del Dr. __________ ha riconosciuto all’assicurato un’IMI del 20%, in considerazione del fatto che la Tabella 5.2. dell’INSAI “Atteinte à l’intégrité résultant d’arthrose” fissa l’artrosi media tra 5-15% e l’artrosi grave tra 15-30% e Attilio Cadennazzi presenta un’artrosi di entità da media a grave (doc. 187).

Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non vede motivi che gli impongano di scostarsi dall’apprezzamento del 9 febbraio 2012 del medico dell’CO 1, il quale ha rilevato che:

" Come esiti importanti e durevoli siamo in presenza di un disturbo alla caviglia sinistra dopo vari interventi in stato da distorsione della tibiotarsica. Vi sono dolori residui e difficoltà nel camminare, l’assicurato deve assumere regolarmente medicamenti contro i dolori, il tutto paragonabile a quanto si potrebbe avere in caso di artrosi della tibiotarsica di entità da media a grave” (doc. 187)."

Nelle prese di posizione del 29 gennaio 2013 (doc. 227) e del 25 giugno 2013 (doc. XIV+bis) il Dr. __________ ha ribadito che – contrariamente a quanto sostiene il ricorrente – “non si può sostenere che l'assicurato sia portatore di un'artrosi della tibiotarsica di grave entità per cui non ritengo giustificata l'assegnazione di una IMI del 30% infatti un'artrosi di grave entità significherebbe una anchilosi praticamente totale dell'articolazione, una scomparsa radiologica dello spazio articolare ed un'assunzione molto più massiccia di medicamenti antalgici, non essendo il caso in questo assicurato questa patologia così grave non può essere ritenuta ma si può al massimo ritenere che i disturbi presentati dallo stesso siano paragonabili ad un'artrosi di entità media” (doc. 227).

Di conseguenza l'assegnazione di un'IMI del 20% - sempre secondo il medico dell’INSAI – è già da considerarsi molto generosa, in quanto non vi sono lesioni radiologiche grossolane. L’assicurato inoltre ha dichiarato di poter camminare per alcuni chilometri e assume sol­tanto una pastiglia di Aulin alla sera (doc. XIV+bis).

Considerazioni che il Dr. __________ ha ribadito nella scritto del 23 luglio 2013 (doc. XXI bis).

Chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica il TCA sottolinea in primo luogo che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

Ai fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto) soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più a una valutazione astratta e egualitaria di una menomazione all’integrità.

Questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione del medico di fiducia dell’CO 1, Dr. Dotti, specialista proprio nella materia che qui interessa, il quale ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, i disturbi presentati dall’assicurato paragonabili ad un'artrosi di entità media danno diritto ad un’IMI del 20%.

Nella misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 20%, la decisione su opposizione del 7 febbraio 2013 merita quindi di essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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