Raccomandata
Incarto n. 35.2012.34
mm
Lugano 15 maggio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 aprile 2012 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 luglio 2008, RI 1
1.2. Con decisione formale del 16 giugno 2009 - poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 32) -, laCO 1 ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a contare dal 30 giugno 2009, ritenuto che, a partire da quella data, l’assicurato non avrebbe più presentato disturbi in relazione di causalità naturale con l’evento del mese di luglio 2008 (cfr. doc. 27).
1.3. Con sentenza 35.2009.81 del 21 luglio 2010, questa Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato gli atti alla CO 1 affinché disponesse un approfondimento specialistico e, sulla scorta delle relative risultanze, decidesse di nuovo circa il diritto a prestazioni al di là del mese di giugno 2009 (cfr. doc. 44).
La pronunzia appena citata é cresciuta in giudicato incontestata.
1.4. Dando seguito a quanto ordinatogli dal TCA, l’Istituto assicuratore ha disposto l’allestimento di una perizia medica, affidandone l’incarico al dott. __________ (cfr. doc. 45).
La perizia del neurologo appena citato é datata 26 aprile 2011 (doc. 52).
1.5. Con decisione formale del 24 maggio 2011, la CO 1 ha confermato l’estinzione del proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 30 giugno 2009 (cfr. doc. 53).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 56 e 62), l’assicuratore LAINF, in data 24 aprile 2012, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 63).
1.6. Con tempestivo ricorso del 30 maggio 2012, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che il TCA accerti l’esistenza di un nesso causale (naturale e adeguato) tra i disturbi da lui denunciati (in ogni caso la meralgia parestetica) e l’infortunio del luglio 2008, e che l’assicuratore convenuto venga perciò condannato a riconoscergli le prestazioni di legge.
Queste, in particolare, le considerazioni sviluppate dall’insorgente a sostegno delle proprie pretese:
" (…).
La perizia del dr. __________ é stata sottoposta dallo scrivente legale al dr. __________, il quale, invero dopo diversi richiami, con lettera del 16 marzo 2012 (doc. D) ha confermato il suo precedente rapporto del 16 aprile 2010 (doc. E), di fatto quindi smentendo la perizia del dr. __________. In ogni modo, lo scrivente legale é in attesa di ricevere una presa di posizione più circostanziata del dr. __________, al quale é stata appunto sottoposta la perizia __________.
In ogni modo, la valutazione del dr. __________ é del tutto contestata. A parte il fatto che l’assicurato presenta dei disturbi ben superiori a quelli descritti dal dr. __________, si prende almeno atto del fatto che il medico incaricato dalla parte avversa ritiene “probabile che effettivamente il paziente presenta una meralgia parestetica destra” (cfr. perizia, pag. 11). Come si vedrà tuttavia, __________ contesta perfino questa constatazione del loro stesso medico …
Sia come sia, relativamente alla perizia del dr. __________ si contesta invece il fatto, asserito dal dr. __________, che i dolori del signor RI 1 (dolori che erano stati del resto ben spiegati dal dr. __________, e che si riconfermano) non siano in nesso con la meralgia parestetica. Si contesta pure l’assenza del nesso di causalità fra la meralgia parestetica e l’evento infortunistico come asserito dal dr. __________: i dolori del paziente, che sono del resto stati ben spiegati dal dr. __________ (doc. E, e che si riconfermano) sono dovuti (con certezza o almeno con probabilità preponderante) alla meralgia parestetica, come aveva ben spiegato il dr. __________ nella sua valutazione del 16 aprile 2010 (che si richiama, ritenuto che lo scrivente legale é in attesa di una nuova valutazione del dr. __________ che verrà prodotta a breve).
La quale meralgia parestetica é in nesso di causalità naturale e adeguato con l’evento infortunistico, e ciò con certezza o almeno con probabilità preponderante. Del resto il dr. __________ (specialista neurologo e del quale si attende come detto un ulteriore rapporto medico) aveva ben specificato che il rapporto di causalità tra la meralgia parestetica e l’incidente é praticamente sicuro!! (pag. 2) e ne aveva spiegato nel dettaglio i motivi (che il dr. __________ non é riuscito a smentire, fornendo solo una sua valutazione dei fatti, senza confrontarsi con la perizia del dr. __________).
Fra l’altro l’__________, pur di negare tutto, ha perfino contestato l’esistenza della meralgia parestetica (che il dr. __________ ammette …), cfr. decisione su opposizione impugnata, punto 2.11.. Ciò la dice lunga circa l’approccio di __________ al problema, e riesce perfino a sostenere, in modo francamente assurdo, che il tutto sarebbe dovuto all’asserita (quanto contestata) adiposità dell’assicurato.
(…).
Fra l’altro si precisa che nemmeno lo status quo ante o quo sine possono dirsi raggiunti in effetti, spiega il dottor __________ (doc. E), la patologia é sempre presente, anche se meno sintomatica, ed é sicuramente un motivo di limitazione funzionale in una attività pesante, come quella avuta dal paziente in precedenza.
(…).”
(doc. I)
1.7. L’Istituto assicuratore, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.8. In data 28 agosto 2012, l’assicurato ha versato agli atti un rapporto, datato 13 giugno 2012, del dott. __________ (doc. IX + allegato).
Invitata a formulare delle osservazioni al riguardo, l’amministrazione é rimasta silente.
1.9. In corso di causa, il TCA ha interpellato il reumatologo dott. __________, al quale é stato chiesto di precisare la valutazione contenuta nel suo referto peritale del 17 maggio 2009 (cfr. doc. XIII).
La sua risposta é pervenuta il 27 febbraio 2013 (doc. XIV).
L’amministrazione si é pronunciata in merito il 5 marzo 2013 (doc. XVI), mentre l’assicurato lo ha fatto in data 27 marzo 2013 (doc. XIX + allegato).
1.10. In data 22 aprile 2013, questo Tribunale ha chiesto all’avv. RA 1 di produrre documentazione destinata a supportare la sua domanda di assistenza giudiziaria gratuita (cfr. doc. XXII).
Il termine assegnato é nel frattempo scaduto infruttuoso.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti; sul tema, si veda pure la STF 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4).
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Con la sentenza 35.2009.81 del 21 luglio 2010, il TCA ha annullato la decisione su opposizione impugnata e rinviato gli atti alla CO 1 affinché disponesse un approfondimento peritale con lo scopo di chiarire in sostanza l’origine dei disturbi denunciati da RI 1. Queste le ragioni alla base del rinvio:
" (…).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte osserva che il neurologo privatamente consultato dall’assicurato nel mese di aprile 2010 ha diagnosticato la presenza di una meralgia parestetica destra su lesione del nervo cutaneo laterale del femore (cfr. doc. B1, p. 1). Il dott. __________ ha fatto dipendere proprio da questa patologia (“…, unicamente per quel che concerne il problema neurologico.”) l’applicazione (in caso di riacutizzazione dei disturbi) di ulteriori provvedimenti terapeutici e l’esistenza di un’incapacità lavorativa del 33.3% nell’attività di assistente di cure (doc. B1, p. 5).
Interpellato dall’amministrazione in corso di causa, il dott. __________ non ha sollevato dubbi circa la diagnosi ritenuta dal dott. __________, ma ha sottolineato che “… in occasione delle altre valutazioni mie e degli altri medici coinvolti, sia su incarico dell’Assicurazione ma anche in qualità di medici curanti (…), non vi erano gli estremi per porre con sicurezza questa diagnosi, in presenza di una sintomatologia algica diffusa e non caratteristica.” (doc. 34, p. 2 - il corsivo è del redattore).
La possibilità che RI 1RI 1 soffrisse di una meralgia parestetica era invero già stata evocata proprio dal medico fiduciario della CO 1, in occasione della visita di controllo del 17 novembre 2008, il quale aveva perciò auspicato l’esecuzione di un approfondimento neurologico, nel caso in cui la (prevista) valutazione dell’ortopedico dott. __________ non avesse consentito di giungere a risultati convincenti circa la diagnosi (cfr. doc. 11, p. 3: “È ancora attualmente disturbato da dolori nella regione della coscia dx, che sulla base della clinica attuale ritengo siano da interpretare piuttosto nel senso di una meralgia parestetica, …”). Tuttavia, tale diagnosi non era stata confermata dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, per il quale l’origine dei dolori andava invece ricercata “… in ambito reumatologico-ortopedico.”, in assenza di deficit neurologici significativi (doc. 24). A sua volta, il reumatologo dott. __________ aveva diagnosticato una periartropatia all’anca destra (…) (doc. X bis, p. 10).
In esito a quanto precede, il TCA non è in grado di stabilire, con la dovuta tranquillità, se la meralgia parestetica diagnosticata dal dott. __________ nell’aprile 2010, era già conclamata nel periodo determinante (oppure se essa è insorta soltanto in seguito, quale postumo tardivo del sinistro del 14 luglio 2008) e, dunque, nemmeno se l’Istituto assicuratore era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a far tempo dal 30 giugno 2009, visto che la necessità di ulteriori cure mediche e l’esistenza di un’inabilità lavorativa sarebbero dipese, per il neurologo privatamente consultato dall’insorgente (di diverso avviso il dott. __________
In questo ordine di idee, va inoltre segnalato che il dott. __________, Primario della Clinica di riabilitazione di __________, in occasione della consultazione del luglio 2009, oltre a non avere diagnosticato la presenza di una meralgia parestetica, aveva refertato una regressione della sintomatologia algica a livello della coscia destra e, d’altra parte, il persistere di una sintomatologia algica dorso/lombare con irradiazione del dolore a livello dell’emicostato destro e, a quest’ultimo riguardo, aveva ritenuto indicato un ricovero stazionario di tre settimane “… mirato alla mobilizzazione del tratto dorso/lombare e delle articolazioni costo-vertebrali da D9 a D12 e alla riduzione della nota contrattura muscolare.” (doc. 33, p. 2).”
(doc. 44)
2.6. Dando seguito a quanto ordinatogli da questa Corte, l’assicuratore infortuni ha affidato l’incarico di peritare l’assicurato al dott. __________, spec. FMH in neurologia (cfr. doc. 45).
Dal relativo suo referto, datato 26 aprile 2011, lo specialista interpellato dall’amministrazione ha innanzitutto confermato la diagnosi di meralgia parestetica destra, già posta dal neurologo dott. __________ (doc. 52, p. 11: “…, ritengo probabile che effettivamente il paziente presenta una meralgia parestetica destra, la quale spiega l’ipoestesia e le parestesie accusate dal paziente a livello della coscia antero-laterale destra, nel suo caso ben spiegata anche dall’aumento della sintomatologia mantenedo la posizione seduta tenendo conto di una leggera obesità del paziente con ventre prominente e tutt’ora portando delle mutande abbastanza strette. Ribadisco quindi che da parte mia la diagnosi di meralgia parestetica destra sia probabile.” - il corsivo é del redattore).
D’altro canto, il dott. __________ ha dichiarato di ritenere semplicemente possibile, ma non probabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra la patologia in questione e il sinistro del 14 luglio 2008, avendo peraltro cura di motivare questa sua valutazione (cfr. doc. 52, p. 12: “Per quanto riguarda il nesso della meralgia parestetica destra con l’incidente del 14.7.2008, teoricamente una lesione traumatica del nervo con l’incidente é possibile, in questo caso ci si immaginerebbe una lesione diretta del nervo a livello della spina iliaca antero-superiore destra dove decorre superficialmente. (…). Non vedo invece nessun nesso con l’ematoma organizzato descritto alla MRI dell’anca destra del 25.11.2008 in quanto l’ematoma era focalizzato nella fascia del muscolo gluteo massimo destro ossia in una zona dove il nervo femoro-cutaneo laterale non decorre. D’altra parte, contro un nesso della meralgia parestetica con l’infortunio parla il fatto che si tratta di una patologia abbastanza frequente senza causa traumatica, il paziente presenta alcuni fattori predisponenti come la lieve obesità e la tendenza ad indossare indumenti stretti, in più in caso di un danno del nervo femoro cutaneo laterale destro su trauma diretto del nervo mi sarei aspettato di trovare anomalie all’esame EMG del nervo ed in particolare una bassa ampiezza del potenziale sensitivo che invece risulta nella norma paragonandolo col lato sinistro dove l’ampiezza del potenziale sensitivo é addirittura minore rispetto la contro laterale. Inoltre in caso di una lieve lesione diretta traumatica del nervo si dovrebbe assistere ad una completa restituitio ad integrum entro qualche mese dal danno subito. Tenendo conto di tutti questi aspetti ritengo un nesso della meralgia parestetica con l’incidente del 14.7.2008 come possibile ma non probabile.” - il corsivo é del redattore).
Infine, il neurologo ha relativizzato l’incidenza della meralgia parestetica destra sulla capacità lavorativa dell’insorgente (cfr. doc. 52, p. 12: “…, non vedo nessuna incapacità lavorativa legata alla meralgia parestetica destra del paziente, si tratta di una neuropatia lieve del nervo, piuttosto intermittente e che unicamente causa delle parestesie (formicolio) nonché una ipoestesia sulla coscia laterale destra, situazione che può essere fastidiosa ma migliora con i cambiamenti posizionali e non giustifica alcuna incapacità lavorativa né nel lavoro di assistente di cura né per qualsiasi altra professione.”).
Il dott. __________ ha inoltre precisato che la diagnosticata problematica neurologica non é atta a spiegare il dolore che l’insorgente risente nella regione pretrocanterica destra irradiato lungo l’inguine destro e la parte mediana dell’arto inferiore destro, posto che “… un dolore di questo tipo non fa parte della patologia, presentando inoltre un’irradiazione anatomicamente non possibile con una neuropatia del nervo femoro-cutaneo laterale destro.”. A suo avviso, tali disturbi sono compatibili con la periartropatia dell’anca destra, diagnosticata dal dott. __________ a margine della consultazione del maggio 2009 (doc. 52, p. 11s.).
2.7. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.8. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, tutto ben considerato, non ha motivi per scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo il quale i disturbi denunciati dall’assicurato - nella misura in cui sono imputabili a una meralgia parestetica destra -, non costituiscono una (almeno probabile) conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso il 14 luglio 2008.
Invitato dall’avv. RA 1 a pronunciarsi sulle conclusioni del sanitario interpellato dall’amministrazione, il neurologo dott. __________, in un primo tempo, ha affermato trattarsi di “… una “battaglia” legale dove io non posso più aggiungere niente.” (doc. D). Successivamente, con rapporto del 13 giugno 2012, lo stesso specialista ha indicato, per quanto riguarda l’aspetto eziologico, che il rapporto causale tra infortunio e meralgia parestetica é probabile, precisando al riguardo che “… prima dell’evento traumatico il paziente non aveva mai accusato disturbi a livello della coscia destra.” (doc. F).
Tutto ben considerato, secondo il TCA, il parere espresso dal dott. __________ non é suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito alla perizia elaborata dallo specialista consultato dall’amministrazione. Al riguardo, va evidenziato che il dott. __________ ha motivato la sua conclusione, concretamente ha esposto gli argomenti a favore e contro l’esistenza di un legame causale naturale con l’evento del luglio 2008, giungendo alla conclusione che questi ultimi prevalgono. Da parte sua, il dott. __________, da un lato, ha omesso di confrontarsi con la valutazione espressa dal suo collega e, dall’altro, si é pronunciato a favore di una probabile eziologia traumatica, per il motivo che prima dell’infortunio l’insorgente non aveva mai accusato disturbi localizzati alla coscia destra. Ora, secondo una costante giurisprudenza, la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. Il Tribunale federale ha, infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (cfr. SVR 2010 UV Nr. 10 p. 40 consid. 3.2; DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
Sempre a proposito del contenuto del referto 13 giugno 2012 del dott. __________, questo Tribunale rileva che il fatto che il dott. __________u potrebbe aver riscontrato una diversa situazione clinica (nel senso di un miglioramento dei disturbi), non ha alcuna rilevanza relativamente alla questione eziologica, tenuto anche conto che il neurologo interpellato dalla CO 1 ha avuto a sua disposizione tutta la pregressa documentazione medica (cfr. doc. 52, p. 1-7).
In base alla perizia del dott. __________, la meralgia parestetica destra non correla con una parte della sintomatologia denunciata da RI 1, specificatamente con il dolore localizzato nella regione pretrocanterica destra irradiato lungo l’inguine destro e la parte mediana dell’arto inferiore destro. A suo avviso, tale dolore é invece compatibile con la periartropatia dell’anca destra diagnosticata dal dott. __________ nel maggio 2009 (cfr. doc. 52, p. 11s.).
In corso di causa, il TCA ha interpellato il reumatologo appena citato, al quale é stato chiesto di precisare le sue conclusioni in merito all’eziologia della diagnosticata periartropatia dell’anca, contenute nella perizia da lui allestita nel maggio 2009 per conto della ÖKK (cfr. doc. XIII).
Con rapporto del 25 febbraio 2013, il dott. __________ ha dichiarato che l’infortunio assicurato costituisce una soltanto possibile causa o concausa della patologia in questione (cfr. doc. XIV: “Riprendendo atto dello scritto peritale redatto il 17.5.2009, posso confermarle che la periartropatia all’anca destra é in nesso di causalità possibile con l’evento del 14.7.2008; sulla questione sollevata nel suo scritto del 19.2.2013, posso confermarle che l’infortunio in questione é una possibile concausa della periartropatia all’anca destra”. - il corsivo é del redattore).
Ora, come visto (cfr. consid. 2.3) ciò non basta, dal profilo probatorio, per ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale (cfr. il consid. 2.3.).
Con referto datato 27 marzo 2013, il dott. __________ ha ribadito, per quanto qui d’interesse, che “i disturbi all’anca destra, da quanto afferma l’Assicurato, non erano presenti prima dell’incidente motociclistico del 14.7.2008, (…).”, per concludere che (anche) la periartropatia rappresenta una conseguenza naturale del sinistro del luglio 2008 (cfr. allegato al doc. XIX).
A prescindere dal fatto che, in quanto neurologo, il dott. __________ non può essere considerato come particolarmente qualificato a pronunciarsi su una questione di pertinenza del reumatologo, il TCA deve sottolineare, una volta ancora, che l’argomento da lui sollevato é insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …“).
In esito a quanto quanto precede, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, a far tempo dalla data di chiusura del caso (giugno 2009), RI 1 non presentava più alcuna sequela dell’infortunio del 14 luglio 2008, di modo che la CO 1 era legittimata a porre fine al proprio obbligo a prestazioni.
2.9. L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 4).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
La procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è retta dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, Lugano 1993, p. 240), come del resto quelle relative alle assicurazioni sociali (SVR 1/1998 UV 1 p. 1s.). Tuttavia, nel caso in cui l’interessato si limita a dichiarare di non poter pagare le spese di patrocinio, ma non prova in alcun modo lo stato di bisogno e omette di fornire qualsiasi indicazione atta a renderlo verosimile, l’istanza va respinta (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240). Di conseguenza, quindi, nel caso in cui il richiedente non fa fronte al proprio obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti, deve sopportarne le conseguenze (SVR 1/1998 UV 1 succitata).
In concreto, nel mese di aprile 2013, il TCA ha chiesto esplicitamente al patrocinatore di RI 1 d’inviare la documentazione necessaria a decidere circa l'ammissione all'assistenza giudiziaria (cfr. doc. XXII).
L'assicurato non ha tuttavia fatto pervenire al TCA la documentazione atta a comprovare il suo preteso stato di indigenza, e ciò sebbene questa Corte gli abbia dato la possibilità di farlo.
In tali circostanze, in virtù della giurisprudenza suesposta, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti