Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2011.77
Entscheidungsdatum
28.03.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2011.77

mm/DC/sc

Lugano 28 marzo 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 novembre 2011 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 10 settembre 2007, RI 1 - a beneficio dell’indennità di disoccupazione e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 -, é scivolato e ha battuto a terra il ginocchio destro.

A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 10 ottobre 2007 del dott. __________, una sospetta lesione meniscale (cfr. doc. 5).

La RMN del ginocchio destro del 17 ottobre 2007 ha in particolare evidenziato la rottura del corno posteriore del menisco mediale (cfr. doc. 8).

Il 6 dicembre 2007 l’assicurato é stato sottoposto a un intervento artroscopico di meniscectomia mediale parziale (doc. 16), il 17 novembre 2008 a un’osteotomia di valgizzazione del ginocchio destro (doc. 71).

L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Nel corso del mese di aprile 2009, nell’uscire dalla vasca da bagno, RI 1 ha picchiato la spalla destra contro il bordo della vasca stessa (doc. 1/fasc. 3).

L’esame di risonanza magnetica del 28 agosto 2009 ha mostrato una tendinosi del sovraspinato verosimilmente su impingement con artrosi acromio-clavicolare e borsite sub-acromiale-sub deltoidea associata, nonché uno smussamento del labbro inferiore con irregolarità corticale associata della base ossea e piccola irregolarità corticale anche a livello del tubercolo maggiore (doc. 12/fasc. 3).

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 7 settembre 2010, all’assicurato é stato negato il diritto a una rendita di invalidità e a un’indennità per menomazione all’integrità (doc. 173).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 175 e 193), l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 211).

1.4. Con tempestivo ricorso del 12 dicembre 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità del 16% a decorrere dal 1° aprile 2010 nonché un’IMI del 10% almeno e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione “… perché abbia a determinarsi ai sensi dei considerandi.”.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente contesta l’attendibilità della valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dai medici fiduciari dell’Istituto, e ciò alla luce del contenuto dei rapporti dei reumatologi dottori __________ e __________, per i quali egli sarebbe portatore anche di una gonartrosi di media entità al ginocchio destro (patologia che non sarebbe stata invece rilevata dai medici dell’CO 1).

Per quanto riguarda l’entità del reddito da valido, l’assicurato rileva che, anziché interpellare alcune ditte del settore (in considerazione del fatto che l’ultimo datore di lavoro, la ditta __________ SA, é nel frattempo fallito), l’amministrazione avrebbe dovuto adeguare l’ultimo salario da lui percepito nel 2004 all’indice dei salari nominali (donde un reddito senza invalidità pari a fr. 37'208.75).

In merito al reddito da invalido, RI 1 fa valere innanzitutto che il reddito statistico non avrebbe dovuto essere riportato su 41.7 ore/settimana “… poiché in realtà RI 1 lavorava comunque soltanto 40 ore al mese [recte: a settimana] ed il salario da valido era ritenuto sulla scorta di detto importo e non altro.” (doc. I, p. 3). Egli sostiene inoltre che il gap salariale ammonterebbe al 29% (34% meno la franchigia del 5%) e che pertanto il reddito da valido andrebbe aumentato in proporzione. Sempre a detta dell’insorgente, sul reddito statistico da invalido andrebbe applicata una deduzione complessiva del 25% (15% per motivi personali e 10% per tenere conto che le attività sostitutive che entrano in linea di conto sono leggere e presentano svariate limitazioni).

Per quanto concerne l’IMI, in sostanza l’assicurato rimprovera all’CO 1 di non aver adeguatamente considerato la gonartrosi diagnosticata dai dottori __________ e __________ (doc. I, p. 4: “… i dr. __________ e __________ accertano che l’artrosi al ginocchio é ben presente e sostanziale. Inoltre accertano che é progredente. Ne discende essere assodato che esiste e che peggiora. Secondo la giurisprudenza a noi nota é necessario che il medico avanzi una valutazione prognostica e la calcoli, essendo dati tutti gli elementi.”).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. In data 30 gennaio 2012, il ricorrente ha formulato delle precisazioni a proposito delle modalità secondo cui andrebbero determinati i redditi da raffrontare (doc. V).

L’assicuratore resistente si é espresso al riguardo il 10 febbraio 2012 (doc. VII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Sempre in ordine, questo Tribunale deve esaminare la tempestività del ricorso presentato da RI 1.

Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

Nella concreta evenienza, la decisione su opposizione del 9 novembre 2011 é stata notificata all’assicurato il giorno successivo, ossia il 10 novembre 2011 (cfr. doc. I, p. 1). In ossequio all’art. 38 cpv. 1 LPGA, il termine di cui all’art. 60 cpv. 1 LPGA ha dunque iniziato a decorrere l’11 novembre 2011 ed é giunto a scadenza il 10 dicembre 2011. Siccome si trattava di un sabato, in virtù dell’art. 38 cpv. 3 LPGA, il termine é scaduto il primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 12 dicembre 2011.

Il timbro postale apposto sulla busta contenente l’atto di ricorso reca la data del 13 dicembre 2011 (cfr. allegato al doc. B).

Il patrocinatore dell’assicurato ha però prodotto una dichiarazione, datata 12 dicembre 2011, di __________, il cui tenore é il seguente:

" (…).

La sottoscritta __________, __________1945, residente in via … __________, conosce l’avv. RA 1.

Questa sera mi ha richiesto di recarmi con lui alla Posta di __________ (quella più vicina alla sua abitazione) alfine di testimoniare l’avvenuto invio di una lettera.

Tale lettera, inviata al Tribunale Cantonale delle assicurazioni di __________, corredata dalla presente dichiarazione, é stata imbucata alle 19:20 circa del 12.12.2011 (lunedì) presso la posta di __________”

(doc. B)

Secondo dottrina e giurisprudenza, il termine ricorsuale può essere rispettato imbucando l’invio non raccomandato nella buca delle lettere prima della mezzanotte. La prova del rispetto del termine incombe al ricorrente. Essa può essere fornita mediante testimonianza (cfr. STFA I 645/03 del 22 dicembre 2004 consid. 1.4 e i riferimenti ivi citati).

Nel caso di specie, l’avv. RA 1 ha prodotto una dichiarazione testimoniale attestante che l’atto di ricorso é stato imbucato presso l’Ufficio postale di __________ il 12 dicembre 2011 alle ore 19:20 circa, ossia l’ultimo giorno del termine prima della mezzanotte, di modo che l’impugnativa deve essere dichiarata tempestiva.

Nel merito

2.3. Litigioso é il diritto alla rendita di invalidità e all’IMI.

2.4. Diritto alla rendita di invalidità

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3. Nella concreta evenienza, questa Corte constata che la visita medica di chiusura ha avuto luogo nel mese di gennaio 2010.

In quell’occasione, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, si é così espresso a proposito dell’esigibilità lavorativa:

" (…).

Per quanto concerne il ginocchio destro, l’assicurato sarebbe abile al 100% per dei lavori leggeri e medio-leggeri. Non riesce a lavorare bene sul terreno sconnesso e non può più portare pesi superiori a 10-15 kg.

(…).

Per quanto concerne le spalle, l’assicurato é abile al lavoro per lavori leggeri e medio-pesanti. Deve non spesso lavorare sopra l’orizzontale delle spalle e non può alzare pesi oltre i 5-10 kg sopra l’orizzontale.”

(doc. 143, p. 2)

Nel quadro della procedura di opposizione, é stato prodotto un referto, datato 22 settembre 2010, del dott. __________, spec. FMH in reumatologia. Questa la sua valutazione dell’esigibilità lavorativa:

" (…).

Per quanto riguarda la capacità lavorativa il paziente é da ritenere a mio avviso inabile al lavoro in misura completa e definitiva per attività pesanti a mediamente pesanti nonché per attività che implichino la posizione inginocchiata o movimenti ripetitivi di flessione e estensione delle ginocchia in carico come anche per lavori che richiedano lunghi spostamenti a piedi o spostamenti ripetuti, particolarmente su terreni accidentati. Questo soprattutto a causa dei problemi alle ginocchia ma anche, in misura minore, dei problemi alle spalle.

In un’attività leggera e adatta che rispetti i criteri precedentemente elencati l’assicurato può essere ritenuto abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 20%.”

(doc. 185

  • il corsivo é del redattore)

Nel corso dell’estate 2010, l’assicurato é stato sottoposto a una perizia pluridisciplinare presso il Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona.

Per quanto qui di interesse, l’apparato locomotore é stato indagato dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione.

Lo specialista appena citato ha diagnosticato una periartropatia omero scapolare tendinopatica prevalentemente sul lato sinistro con leggera sintomatologia d’impingement in stato dopo artroscopia nel settembre 2003, delle gonalgie bilaterali ed iniziale gonartrosi ed artrosi femoro-patellare sul lato destro con interessamento del compartimento mediale, nonché uno stato dopo artroscopia del ginocchio sinistro con meniscectomia mediale nell’agosto 2006, meniscectomia mediale al ginocchio destro nel dicembre 2007 e osteotomia della testa della tibia laterale nel novembre 2008 (allegato al doc. 206, p. 8).

Il dott. __________ ha quindi dichiarato RI 1 inabile in misura dell’80% in attività pesanti, segnatamente in quella da lui precedentemente svolta (addetto alle pulizie). Per contro, l’assicurato presenta una capacità lavorativa “nella forma completa” in un’attività che gli consenta “… di lavorare prevalentemente in posizione seduta, che gli permetta di evitare di inginocchiarsi, di salire e scendere le scale ripetutamente e di dover svolgere dei tratti prolungati su terreni sconnessi ed anche in piano, evitando di alzare dei pesi superiori ai 15 kg fino all’orizzontale e sopra l’orizzontale evitando pesi superiori ai 4-5 kg, nonché evitando movimenti ripetitivi di abduzione ed elevazione del braccio o di fare forza con le braccia bilateralmente soprattutto a sinistra, utilizzando le braccia con forza o contro resistenza, …” (allegato al doc. 206, p. 11).

2.4.4. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale considera che, dal punto di vista medico, il caso di specie sia compiutamente delucidato grazie alla documentazione che figura agli atti e che non si debba perciò procedere a ulteriori atti istruttori.

Con la propria impugnativa, l’assicurato chiede che il TCA si discosti dall’apprezzamento del medico di circondario dell’CO 1, definito incompleto e scorretto, e si fondi invece su quella del dott. __________, il quale ha rilevato (e considerato nella valutazione dell’esigibilità lavorativa) pure la presenza di una gonartrosi (doc. I, p. 2).

Al riguardo, questa Corte osserva che anche il dott. __________, autore di una perizia muscolo-scheletrica nell’ambito degli accertamenti pluridisciplinari disposti dall’assicurazione per l’invalidità, ha refertato la presenza di artrosi a livello del ginocchio destro ma, nonostante ciò, ha attestato una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate (cfr. allegato al doc. 206), così come lo ha fatto il dott. __________ a margine della visita medica di chiusura. Il dott. __________ ha del resto omesso di spiegare perché in un’attività leggera, da esercitare a livello del piano di lavoro e in posizione prevalentemente seduta, il rendimento dell’assicurato risulterebbe ridotto.

Tutto ben considerato, il TCA ritiene quindi che il parere discordante del reumatologo privatamente consultato dal ricorrente, non sia atto a mettere in discussione l’affidabilità delle conclusioni a cui sono giunti i dottori __________ e __________.

In esito a quanto precede, occorre dunque concludere che, alternativamente alla precedente professione di addetto alle pulizie, non più esigibile, RI 1 sarebbe pienamente in grado di esercitare un’attività fisicamente leggera dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e del maneggio di attrezzi, da svolgere all’altezza del piano di lavoro e in posizione prevalentemente seduta.

È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

2.4.5. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per determinare il reddito da valido, visto che nel frattempo l’ex datore di lavoro dell’assicurato é fallito, l’CO 1 ha chiesto a due ditte del settore (la __________ SA di __________ e la __________ Sagl di __________) di fornire i dati relativi all’evoluzione salariale di un uomo alle pulizie durante il periodo 2006-2010 (cfr. doc. 157 e 158).

In base ai dati raccolti, esso ha stabilito che, qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni assicurati, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2010 un importo annuo di fr. 36'400 (cfr. doc. 163).

Il ricorrente contesta le modalità utilizzate dall’amministrazione e sostiene che il reddito senza invalidità vada determinato adeguando all’indice dei salari nominali l’ultimo salario da lui percepito presso la ditta __________ SA, ovvero fr. 16.50/ora. In base a questo calcolo, il reddito da valido ammonterebbe a

fr. 37'208.75 (anno di riferimento 2010 - cfr. doc. I, p. 2s.)

Il TCA segnala che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.1, vista l’impossibilità di interpellare l’ultimo datore di lavoro dell’assicurato, l’Alta Corte ha stabilito il reddito da valido utilizzando le medesime modalità applicate dall’CO 1 nella presente fattispecie.

La questione non merita tuttavia più ampi approfondimenti poiché, anche nell’ipotesi in cui si applicasse il reddito da valido indicato dall’insorgente (fr. 37'208.75), l’esito non potrebbe comunque essere quello da lui auspicato.

2.4.6. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.4.7. Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando precedente, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Pertanto, il ricorrente, esercitando nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.

Riportando questo dato su 41.6 ore, esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2010 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'778.16.

Riguardo all’obiezione ricorsuale secondo la quale il reddito statistico non andrebbe “… adeguato alle 41.7 ore al mese poiché in realtà RI 1 lavorava comunque soltanto 40 ore al mese …” (doc. I, p. 3), questa Corte rileva che l’adattamento all’orario lavorativo settimanale medio nelle imprese nonostante che il reddito da valido sia calcolato su un tempo pieno di “sole” 40 ore, é conforme alla giurisprudenza federale (cfr., ad esempio, STFA U 230/01 e U 232/01 del 17 marzo 2003 consid. 3.2 e 3.3, parzialmente pubblicata in DTF 129 V 283).

L’assicurato, quale uomo delle pulizie, avrebbe guadagnato, nel 2010, fr. 37'208.75/anno per un’occupazione a tempo pieno.

Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella TA 1 2008, p.to 93, livello di qualifica 4: fr. 3’774 riportato su 42.1 ore/settimana = fr. 3'972.13 x 12 mesi = fr. 47'665.56 + adeguamento 2009-2010 all'indice dei salari nominali = fr. 49’000.19).

Pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.3.6. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 61'778.16) va ridotto del 19.07%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la soglia del 5%), e si attesta pertanto a fr. 49'997.06 (risultato intermedio).

2.4.8. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’Istituto assicuratore ha decurtato del 15% il reddito statistico da invalido (cfr. doc. 211, p. 5).

Da parte sua, l’insorgente pretende invece che venga applicata la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza (25% - cfr. doc. I, p. 3).

Questa Corte ritiene che la questione relativa all’entità della riduzione di cui alla DTF 126 V 80 possa restare aperta, visto che, anche qualora si volesse applicare la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza (25%), il grado di invalidità di RI 1 non raggiungerebbe la soglia per aver diritto a una rendita di invalidità (10%). Infatti, confrontando i fr. 37'497.79 (fr. 49'997.06 - 25%) al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 37'208.75, risulta che l’assicurato non lamenta alcun discapito economico.

In esito a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata, perlomeno nella misura in cui l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.

2.5. Diritto all’indennità per menomazione all’integrità

2.5.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.5.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.5.5. Con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF resistente ha negato al ricorrente il diritto all’IMI (cfr. doc. 211, p. 7).

Da parte sua, il ricorrente pretende, alla luce delle certificazioni dei dottori __________ e __________ attestanti (a suo dire) l’esistenza di un’artrosi di media gravità al ginocchio destro, di avere diritto a un’IMI del 10% almeno (cfr. doc. I, p. 4).

Il TCA constata che, con rapporto del 22 settembre 2010, il reumatologo dott. __________ ha diagnosticato, al ginocchio destro, una gonartrosi di media importanza e, a quello sinistro, un’incipiente gonartrosi (doc. 185).

Secondo il dott. __________ (perizia del 28 giugno 2010), l’insorgente é invece portatore, al ginocchio destro, di una “… gonartrosi iniziale del compatimento mediale con radiologicamente una riduzione della rima articolare (…), nonché alterazioni di tipo iniziale osteofitico alle eminenze intercondiliche”. Egli ha inoltre precisato che “la prognosi per quanto riguarda le patologie muscolo-scheletriche é da considerarsi favorevole. Un peggioramento dei dolori al ginocchio destro é possibile negli anni, ma non in periodi brevi.” (allegato al doc. 206, p. 9 e 11 - il corsivo é del redattore).

Chiamato dall’amministrazione a pronunciarsi, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, ha dichiarato che “al momento attuale valutando l’iniziale gonartrosi ed artrosi femoropatellare al ginocchio destro con interessamento specialmente del compartimento mediale, trattandosi appunto di una patologia iniziale, questo, secondo la tabella nr. 5, la menomazione d’integrità fisica non dà diritto ad una IMI, la definizione per la concessione di una IMI parla di artrosi di media gravità o artrosi grave, ciò che non é il caso del nostro paziente, sia per il ginocchio destro e ancora in misura minore per il ginocchio sinistro. Questo appunto allo stato attuale della situazione, bisognerà seguire naturalmente lo sviluppo a medio-lungo termine. Come già specificato nel mio apprezzamento medico del 31.8.2011 e 14.6.2010 sulla base degli atti, una IMI alla spalla destra con i fattori degenerativi summenzionati, é da rifiutare.” (doc. 210).

Tutto ben considerato, questa Corte ritiene infondata la pretesa del ricorrente di beneficiare di un’IMI del 10% almeno in ragione della menomazione al ginocchio destro.

L’esistenza di un’artrosi di media entità al ginocchio destro é stata esclusa, non soltanto dai dottori __________ e __________ (cfr. allegato al doc. 206 e doc. 210), ma pure dal dott. __________ stesso, il quale, in una certificazione dell’8 giugno 2010 indirizzata al dott. __________, ha fatto stato proprio di una “… incipiente gonartrosi mediale a ds. con edema sottocondrale e stato da osteotomia valgizzante alla tibia ds. …” (cfr. perizia SAM del 10 settembre 2010, p. 7 - il corsivo é del redattore).

Ora, in ossequio alla Tabella n. 5 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI, una lieve (incipiente) artrosi non dà diritto a indennità di sorta, così come ha giustamente precisato il medico di circondario dell’CO 1.

RI 1 fa inoltre valere che l’artrosi al ginocchio sarebbe progrediente, cosicché “… é necessario che il medico avanzi una valutazione prognostica e la calcoli, essendo dati tutti gli elementi.” (doc. I, p. 4).

A proposito dell’art. 36 cpv. 4 OAINF, il Tribunale federale ha stabilito che aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento é probabile. Per contro, non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

Nel caso concreto, la documentazione medica agli atti non dimostra che la situazione a livello delle ginocchia subirà probabilmente in futuro un aggravamento. Il dott. __________ ha anzi affermato che „la prognosi per quanto riguarda le patologie muscolo-scheletriche é da considerarsi favorevole.” e che “un peggioramento dei dolori al ginocchio destro é possibile negli anni, … “ (cfr. allegato al doc. 206, p. 11). D’altro canto, il fatto che il dott. __________ abbia segnalato la necessità di “… seguire (…) lo sviluppo a medio-lungo termine.” (doc. 210), non significa certo che egli abbia ammesso la probabilità di un peggioramento.

Visto non é possibile formulare una prognosi attendibile riguardo all’evoluzione del quadro artrosico, in caso di futuro peggioramento, RI 1 potrà presentare una nuova domanda (cfr. consid. 2.5.3. in fine).

Preso atto che l’insorgente non solleva alcuna obiezione in merito al fatto che, secondo il medico fiduciario dell’CO 1I (cfr. doc. 208 e 2010), non si giustifica il riconoscimento di un’indennità per la menomazione alla spalla destra, il TCA non può che confermare la decisione impugnata anche per quanto attiene all’IMI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

11

Gerichtsentscheide

38