Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2011.67
Entscheidungsdatum
12.03.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

RA 1accomandata

Incarto n. 35.2011.67

mm

Lugano 12 marzo 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 ottobre 2011 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 24 luglio 2010, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di venditore/magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, é caduto da una scala a pioli - e ha battuto a terra il capo e la colonna lombo-sacrale (doc. 1).

L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 marzo 2011, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° aprile 2011, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi lamentati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in una relazione di causalità naturale con il sinistro del luglio 2010 (cfr. doc. 45).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avvRA 1 per conto dell’assicurato (doc. 55), in data 4 ottobre 2011, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 70).

1.3. Con tempestivo ricorso del 7 novembre 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a versare le prestazioni di legge anche dopo il 31 marzo 2011.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato in particolare le considerazioni seguenti:

" (…).

Il signor RI 1 si é infortunato il 24 luglio 2010 scivolando da una scala a pioli procurandosi dolori lombari e cervicali.

In seguito a questo trauma é stato ed é tuttora in cura presso il dr. RA 1, medico generalista, __________ e presso la dr. __________, medicina fisica e riabilitazione, __________o.

Il ricorrente era effettivamente portatore di anterolistesi L5-S1 già accertata in occasione di precedenti esami radiologici eseguiti in seguito a eventi traumatici avvenuti nel 1992.

Ciononostante tali affezioni non hanno per nulla ridotto la capacità lavorativa dell’interessato, il quale ha sempre lavorato senza interruzioni dal 1992 al 2010, sino a quando é capitato l’evento qui in disamina.

La caduta del 2010 ha costituito l’elemento scatenante che ha fatto insorgere i dolori lombari e che hanno condotto ad una totale inabilità lavorativa la quale perdura tuttora nonostante le cure ricevute.

Inizialmente l’interessato é stato visitato dal dr. __________ e dal 31 agosto 2010 dal dr. __________.

È stato trattato con analgesia, antinfiammatori e rilassanti muscolari.

Unica questione di fatto da risolvere é l’esistenza del nesso di causalità tra l’evento del 2010 ed i disturbi di cui l’interessato é attualmente portatore e che gli precludono l’esercizio di un’attività lavorativa.

La CO 1 adduce infatti che le cure che lo stato di salute richiede sono da porre in relazione esclusivamente con la patologia strutturale della cerniera lombosacrale di natura morbosa con alterazioni degenerative secondarie.

L’assicurazione nega pertanto la sussistenza di un nesso di causalità naturale con il trauma del 2010.

Il ricorrente ritiene invece il contrario, vale a dire che la relazione di causalità esista e che non vi sono concause che hanno determinato l’attuale stato invalidante.

(…).”

(doc. I)

1.4. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.5. In data 2 gennaio 2012, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica e ha chiesto che il TCA ordini una perizia medica specialistica (doc. VII + allegati).

La CO 1 si é pronunciata al riguardo l’11 gennaio 2012 (doc. IX).

1.6. Nel corso del mese di febbraio 2012, RI 1 ha versato agli atti due nuovi rapporti medici, l’uno del dott. __________, l’altro della Clinica di riabilitazione di __________ (doc. XI + allegati).

Le osservazioni dell’amministrazione sono datate 2 marzo 2012 (doc. XIII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se i disturbi denunciati da RI 1 al rachide lombo-sacrale costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 24 luglio 2010, anche dopo il 31 marzo 2011.

2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Dagli atti processuali si evince che, in data 24 luglio 2010, RI 1 é caduto da una scala a pioli, riportando contusioni a livello del capo e della colonna lombo-sacrale. L’esame radiologico eseguito il giorno stesso presso l’Ospedale regionale di __________ non ha mostrato fratture ma una lisi a livello del corpo vertebrale di L5 bilateralmente con listesi di L5 su S1 (cfr. doc. 6). Dal rapporto 4 febbraio 2011 del dott. __________ si apprende che, con certificazione del 10 agosto 2010, il medico curante dott. __________ aveva diagnosticato un trauma contusivo della colonna cervicale e lombosacrale (doc. 44, p. 2).

Con referto del 5 ottobre 2010, il dott. __________ ha riferito che l’ultima consultazione aveva avuto luogo il 13 settembre 2010 e che, in quell’occasione, persistevano disturbi al rachide lombo-sacrale su contusione in paziente con nota spondilolistesi L5-S1 (doc. 10, p. 3).

Nel prosieguo, l’assicurato é entrato in cura presso il dott. __________, spec. FMH in medicina generale, rispettivamente presso la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina fisica e riabilitazione.

In data 9 settembre 2010, egli é stato sottoposto a una RMN della colonna lombare, esame che ha evidenziato la presenza di una spondilolisi di L5 con anterolistesi L5-S1 e bulging diffuso e contatto con L5 bilaterale, nonché di una leggera osteocondrosi multisegmentale da L2 a S1 con bulging diffuso e senza conflitti radicolari (doc. 12).

Con rapporto del 15 novembre 2010, la dott.ssa __________ ha diagnosticato degli esiti da trauma da caduta con ematoma paravertebrale L3-S1 a sinistra con edema percepibile sottocutaneo. Per quanto riguarda la causalità, essa ha precisato che “la compresenza dell’anterolistesi ha solo potuto aggravare il quadro clinico.” (doc. 25).

Nel corso del mese di dicembre 2010, il ricorrente ha privatamente consultato il dott. __________, Viceprimario del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________. Dal relativo referto risulta segnatamente che “dal 1992 il signor Berhe presenta delle lombalgie con irradiazione dolorosa nell’arto inferiore sin con una discopatia ed un restringimento su un anterolistesi L5/S1 con spondilolisi. (…). L’evoluzione clinica é stata caratterizzata dal persistere della sintomatologia dolorosa lombare, tuttavia ben controllata negli anni, ma scompensata tre mesi fa in seguito ad una caduta da una scala.” (doc. 31).

In data 2 febbraio 2011, l’assicurato é stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, per conto dell’assicuratore resistente.

Per quanto qui di interesse, lo specialista appena citato ha diagnosticato una sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in/con lisi vera di L5 con olistesi di I° du S1, alterazioni degenerative plurisegmentali, più nette in L5/S1 (osteocondrosi e protusione discale) con possibile instabilità segmentale (doc. 44, p. 4).

Questa la sua valutazione dell’aspetto eziologico:

" (…).

Il paziente é portatore di una patologia strutturale della cerniera lombosacrale di natura morbosa con alterazioni degenerative secondarie (per lo meno nel segmento L5/S1). L’evento traumatico subito in luglio del 2010 é all’origine di un’esacerbazione temporanea della sofferenza senza che la dinamica del trauma abbia modificato in maniera direzionale lo stato quo ante. A distanza di più di 6 mesi dall’evento del 24.07.2010 lo stato quo sine può essere considerato raggiunto.

La sintomatologia attuale e le cure che essa richiederà in futuro sono in relazione alla patologia morbosa preesistente.”

(doc. 44, p. 6 - il corsivo é del redattore)

Con la decisione formale dell’8 marzo 2011, la CO 1 ha fatto proprie le conclusioni del dott. __________ e ha pertanto dichiarato estinto il nesso di causalità naturale tra i dolori lombo-sacrali e l’infortunio assicurato, a far tempo dal 1° aprile 2011 (cfr. doc. 45).

Nell’ambito della procedura di opposizione, l’insorgente ha prodotto una certificazione, datata 15 marzo 2011, della dott.ssa __________, secondo la quale egli é “… portatore di anterolistesi L5-S1 aggravatasi recentemente dopo un trauma da caduta 24.07.2010. Tale anterolistesi era già nota da precedenti esami radiologici eseguiti in occasione di precedenti eventi traumatici nel 1992. L’osservazione e la misurazione delle immagini radiografiche (confrontando le immagini del 1992 e le immagini del 2010) evidenziano un aggravamento del quadro iconografico, l’anterolistesi L5-S1 é progredita, si può ipotizzare che il trauma nel quale é intercorso il paziente nel mese di luglio 2010 abbia aggravato questo quadro.” (doc. 51 - il corsivo é del redattore).

Da parte sua, con rapporto del 20 ottobre 2011, il dott. __________ ha dichiarato di non volersi pronunciare “… in merito alla questione della causalità in quanto non sono in grado di giudicare se si tratta di un caso di infortunio o di malattia. Al momento é anche in valutazione dal Dottor __________ (specialista medicina del Dolore all’__________) e non appena riceverò una sua lettera ve la inoltrerò per rinforzare la mia valutazione di Malattia.” (doc. 73).

In corso di causa, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, specificatamente i rapporti dei dottori __________, Viceprimario presso il Centro per la terapia del dolore __________ (doc. B4 e B2), __________, spec. FMH in neurochirurgia (doc. B1 e C2) e della Clinica di riabilitazione di __________ (doc. C1).

Attentamente esaminati, questi documenti non contengono elementi utili per decidere in merito alla persistenza di un nesso di causalità naturale al di là del 31 marzo 2011.

2.6. Conformemente alla dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare e 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative, cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46; cfr. pure STFA U 193/98 del 4 giugno 1999 consid. 3c).

Al riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid. n. 2.2, il TFA ha precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:

" Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

2.7. Nel caso di specie, dalla documentazione medica a disposizione emerge in modo chiaro che il reperto oggettivato - la anterolistesi L5/S1 e le alterazioni degenerative plurisegmentali (cfr. referto RMN lombare del 9 settembre 2010, doc. 12) -, é verosimilmente preesistente all’evento infortunistico del luglio 2010 e, in quanto tale, ha un’eziologia morbosa (cfr. doc. 10: “… in pz. con nota spondilolistesi L5-S1, doc. 25, doc. 31: “Dal 1992 il signor RI 1 presenta delle lombalgie con irradiazione dolorosa nell’arto inferiore sin con una discopatia ed un restringimento su un anterolistesi L5/S1 con spondilolisi.”, doc. 44, p. 5: “Il paziente é portatore di una patologia strutturale della cerniera lombosacrale di natura morbosa con alterazioni degenerative secondarie (per lo meno nel segmento L5/S1).” e doc. 51: “Tale anterolistesi era già nota da precedenti esami radiologici eseguiti in occasione di precedenti eventi traumatici nel 1992.” - il corsivo é del redattore).

Per quanto concerne l’eventuale intervento di un aggravamento significativo e duraturo del preesistente stato morboso, questo Tribunale prende atto che la dott.ssa __________, confrontando le immagini radiografiche del 1996 con quelle del 2010, ha riscontrato una progressione della anterolistesi L5/S1, affermando che “… si può ipotizzare che il trauma nel quale é incorso il paziente nel mese di luglio 2010 abbia aggravato questo quadro.” (doc. 51).

Ora, ammesso che la progressione della olistesi sia stata effettivamente accertata, ciò che non é dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza é che essa sia stata causata dal sinistro, relazione che per la specialista curante stessa può soltanto essere ipotizzata (ciò che equivale ad affermare che essa é semplicemente possibile). D’altro canto, non é nemmeno dimostrato che l’esacerbazione della sintomatologia correli con la progressione della olistesi. In questo senso, il TCA segnala che, secondo la dottrina medica, quando i dolori vengono scatenati da un trauma, questi ultimi non sono praticamente mai l’espressione di una progressione del processo di scivolamento (olistesi), ma bensì la conseguenza di uno scompenso, a livello del segmento interessato oppure ad altri livelli della colonna vertebrale (cfr. Morscher/Chapchal, op. cit., p. 184).

Da quanto precede occorre dunque concludere che le alterazioni oggettivate non possono essere state né causate (donde la loro preesistenza), né peggiorate in modo duraturo dall’evento traumatico in questione.

Ne consegue che quest’ultimo può avere tutt’al più scompensato transitoriamente il preesistente stato (morboso) del rachide, come ha del resto sostenuto l’assicurato in sede di ricorso (cfr. doc. I, p. 2: “La caduta del 2010 ha costituito l’elemento scatenante che ha fatto insorgere i dolori lombari e che hanno condotto ad una totale inabilità lavorativa, …” - il corsivo é del redattore).

Secondo la dottrina medica e la giurisprudenza citate al considerando 2.6. di questo giudizio, le conseguenze di un trauma che ha interessato la regione lombare si estinguono trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative.

In concreto, la CO 1 ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino al 31 marzo 2011, dunque per oltre otto mesi, ciò che appare conforme ai principi appena citati.

In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il preesistente stato del rachide lombare é stato soltanto transitoriamente aggravato dall’infortunio del 24 luglio 2010 e che - trascorsi oltre otto mesi da quest’ultimo -, i relativi disturbi non ne costituivano più una conseguenza naturale.

In conclusione, la decisione su opposizione del 4 ottobre 2011 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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