CO 1accomandata
Incarto n. 35.2011.6
mm
Lugano 17 marzo 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 dicembre 2010 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Nel corso del mese di gennaio 2007, la ditta __________, datore di lavoro di RI 1, ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente lamentava dei disturbi all’udito (doc. 1/inc. I).
Accertamenti eseguiti nel prosieguo hanno messo in evidenza una anacusia a destra con assenza di qualsiasi risposta e una ipoacusia di tipo percettivo a sinistra più accentuata sui toni acuti (doc. 21/inc. I).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità siccome il danno uditivo è prevalentemente da ricondurre all’attività professionale (cfr. doc. 7/inc. I).
1.2. In data 24 gennaio 2008, RI 1 è scivolato su una lastra di ghiaccio ed è caduto sulla parte destra del corpo, riportando, secondo il verbale di PS dell’Ospedale di Circolo di __________, una contusione all’emitorace e al polso destro (doc. 1 e 3/inc. II). L’esame di RMN del 10 marzo 2008 ha mostrato l’esistenza di edemi a livello delle articolazioni acromio-clavicolare e sterno-clavicolare con lieve sublussazione verso craniale, come pure un assottigliamento dello spazio sotto-acromiale con alterazioni del segnale del tendine del sovraspinato con minimo versamento sotto-acromiale (doc. 18/inc. II).
L’CO 1 ha assunto anche questo secondo sinistro.
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 settembre 2010, RI 1 è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 22% a decorrere dal 1° dicembre 2009, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 35% (doc. 141/inc. II).
A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 147/inc. II), l’amministrazione, in data 15 dicembre 2010, ha parzialmente riformato la sua prima decisione nel senso che l’IMI è stata aumentata al 45% (cfr. doc. 95/inc. I).
1.4. Con tempestivo ricorso del 26 gennaio 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità del 50% almeno, oltre ad un’IMI del 60%.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha innanzitutto fatto valere - per quanto concerne l’entità della rendita di invalidità -, che i disturbi uditivi gli impedirebbero di svolgere a tempo pieno anche un’attività leggera adeguata (doc. I, p. 3: “Egli è però del parere che causa la perdita bilaterale molto pronunciata dell’udito (sordità a destra) egli non è in grado di svolgere una regolare attività lavorativa, anche leggera, a tempo pieno, ma soltanto a tempo ridotto, per un orario ancora da determinare. Ciò in quanto malgrado gli apparecchi acustici non solo la capacità uditiva è molto limitata, per cui solo a fatica riesce a comunicare sul lavoro, ma che egli inoltre soffre di marcate vertigini e di un forte senso di insicurezza che gli rendono molto difficili gli spostamenti. (…).”).
Per quanto attiene alla menomazione all’integrità, l’assicurato ha fatto valere che “… il calo della capacità uditiva del 70% ca. a sinistra, rispettivamente del 100% a destra è causato unicamente dall’esposizione ai rumori durante la carriera professionale nell’industria, …”, motivo per cui la riduzione operata dal medico di fiducia dell’CO 1 sarebbe ingiustificata (cfr. doc. I, p. 2).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è l’entità della rendita di invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurato.
2.3. Entità della rendita di invalidità.
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3. Dalle tavole processuali emerge che RI 1 presenta dei danni alla salute di natura diversa: da una parte, dei disturbi alla spalla destra, interessata dall’infortunio del 24 gennaio 2008 e, dall’altra, dei disturbi uditivi, relativamente ai quali l’amministrazione ha riconosciuto un’eziologia prevalentemente professionale.
A investigare l’assicurato dal profilo ortopedico, è stato il dott. __________ spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, in occasione della visita medica di chiusura del 7 settembre 2009, ha refertato una “… ottima mobilità della spalla con soltanto lieve deficit in postergazione, test isometrici con forza ben tenuta ma dolorosa, si nota ancora una certa debolezza al testing del muscolo bicipite.”.
Queste le sue considerazioni in merito all’esigibilità lavorativa:
" L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, può spesso sollevare e portare pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25 kg e mai più pesi superiori ai 25 kg.
L’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino ai 5 kg oltre l’altezza del petto e di rado pesi superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.
L’assicurato non ha limitazioni nel maneggio di attrezzi leggeri e di precisione, può spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti e non più attrezzi molto pesanti, l’assicurato non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione della mano.
L’assicurato può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione del tronco, e non ha limitazioni nell’assurgere la posizione seduta o in piedi e inclinata in avanti, non ha limitazioni nell’assurgere la posizione inginocchiata e non ha limitazioni nell’effettuare la flessione delle ginocchia.
L’assicurato non ha limitazioni nell’assumere la posizione seduta o in piedi e di lunga durata, egli non ha limitazioni nel camminare anche per lunghi tratti, non ha limitazioni nel camminare su terreno accidentato, non ha limitazioni nel salire le scale e può spesso salire su scale a pioli.”
(doc. 114, p. 3/inc. II)
In sostanza, per il medico di __________, l’assicurato potrebbe esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività alternativa a quella di operaio di fabbrica, fisicamente leggera per quanto concerne il sollevamento/trasporto di pesi e in cui non debba svolgere lavori al di sopra dell’orizzontale.
Si tratta, a ben vedere, degli stessi impedimenti che si riscontrano, normalmente, in assicurati che hanno lamentato un danno alle spalle e ai quali i tribunali (TCA e TF) fanno riferimento regolarmente (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e STCA 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte non ha quindi motivi per discostarsi dall’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso dal chirurgo ortopedico dott. __________, motivi che del resto nemmeno il ricorrente è stato in grado di individuare (cfr. doc. I).
Per quanto riguarda invece la problematica all’udito, con rapporto del 9 settembre 2010, il dott. __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria, attivo presso la __________ ha ritenuto che l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere delle attività leggere in posizione seduta, il cui esercizio non dipenda da informazioni acustiche (segnali o ordini - cfr. doc. 82/inc. I; in questo senso,si veda pure il doc. 93/inc. I).
Con la propria impugnativa, RI 1 sostiene che, a fronte dello stato dell’udito, egli non sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, nemmeno un’attività leggera adeguata, poiché “… solo a fatica riesce a comunicare sul lavoro …”, e che egli “… soffre di marcate vertigini e di un forte senso di insicurezza che gli rendono difficili gli spostamenti.” (doc. I, p. 3).
In proposito, questo Tribunale osserva che il dott. __________ ha ritenuto esigibili attività leggere da esercitare in posizione seduta, motivo per cui la pretesa presenza di vertigini e di un senso di insicurezza negli spostamenti, non può essere considerata rilevante ai fini della valutazione dell’esigibilità lavorativa. D’altro canto, al TCA appare plausibile che sul mercato generale del lavoro esistano delle attività semplici e ripetitive, che l’assicurato, una volta acquisito l’automatismo, potrebbe svolgere in maniera indipendente, nonostante lo stato di sordità quasi totale in cui versa.
In esito a quanto precede, questa Corte deve concludere che, dal punto di vista medico, l’assicurato non è più abile nella professione di operaio di fabbrica, precedentemente svolta, mentre egli sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico, da svolgere in posizione seduta e a livello dell’orizzontale, e che non dipenda da informazioni acustiche.
2.3.4. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2009 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fossero insorti i danni alla salute, un importo annuo di fr. 58'974 (cfr. doc. 128 e 129/inc. II).
Questo dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. nota a piè di pagina del doc. 128 e doc. 129/inc. II) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.3.5. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5 %. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.3.6. Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.3.5., per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando questi dati, l’assicurato, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'238.40.
L’assicurato, quale operaio presso la ditta __________, avrebbe guadagnato, nel 2009, fr. 58'974/anno per un’occupazione a tempo pieno.
Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella TA 1 2008, p.ti 29, 34, 35, livello di qualifica 4: fr. 5’161 riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 5'367.44 x 12 mesi = fr. 64'409.28 + adeguamento 2009 all'indice dei salari nominali = fr. 65’761.87).
Pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.3.5. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 61'238.40) va ridotto del 5.32%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la soglia del 5%), e si attesta pertanto a fr. 57'980.51 (risultato intermedio).
2.3.7. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Dal doc. 137/inc. II si evince che l’CO 1 ha operato una riduzione del 20% sul reddito statistico da invalido. Ricordato che la decurtazione massima ammessa dalla giurisprudenza è del 25%, l’agire dell’assicuratore resistente può essere tutelato dal TCA. Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta dunque a fr. 46'384.40 (80% di fr. 57'980.51).
2.3.8. In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 46'384.40 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 58'974 (cfr. consid. 2.3.4.) - risulta essere del 21.34%, arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).
A questo punto, ci si può chiedere se non siano dati gli estremi per una reformatio in pejus del provvedimento impugnato, visto che l’INSAI ha riconosciuto una rendita di invalidità del 22%.
Infatti, il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 20 cpv. 1 Lptca; art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).
Questa Corte, tuttavia, considerata l’esiguità della differenza, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA U 192/02 del 23 giugno 2003, U 334/02 del 22 aprile 2003, C 119/02 del 2 giugno 2003 e H 313/01 del 17 giugno 2003; DTF 119 V 249).
Per quanto attiene all’entità della rendita, la decisione su opposizione merita quindi di essere confermata.
2.4. Entità della menomazione all’integrità.
2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4.5. L’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico fiduciario, ha assegnato al ricorrente, con la decisione su opposizione del 15 dicembre 2010, un’IMI del 45% (cfr. doc. 96/inc. I).
Questa la valutazione dell’otorinolaringoiatra dott. , contenuta nel suo referto del 7 dicembre 2010, allestito alla luce della certificazione, datata 21 aprile 2009, della dott.ssa E. Scotti (doc. 86/inc. I):
" (…).
Artztbrief von Frau Dr. __________ vom 21.4.2009 (wahrscheinlich falsch datiert) zur Kenntnis genommen. Aus dem Bericht von Frau Dr. __________ geht hervor, dass der Versicherte seine Schädigung des Gehör vorwiegend während seiner berufliche Tätigkeit mit Exposition gegenüber gehörgefährdendem Lärm akquiriert hat. Sicherheitshalber hatte Frau __________ am 3.2.2009 ein Schädel-MRI veranlasst, das sich normal erwiesen hatte. Somit kann eine retrocochleäre Ursache der vorliegenden Schädigung des Gehörs mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Trotzdem ist aus ORL-ärztlicher Sicht grundsätzlich symmetrisch ist und eine einseitige Taubheit rechts nicht alleine durch die Berufslärmexposition erklärt werden kann. Was den berufslärmbedingten, entschädigungspflichtigen Integritätsschaden anbetrifft, so entspricht die gegenwärtige Schädigung des Gehörs einem Integritätsschaden von 50%. Da die oben gennante Schädigung des Gehörs wie oben ausgeführt nicht einer reinen Berufslärmschwerhörigkeit entspricht, so ergibt der berufslärmbedingte Anteil der vorliegenden Schädigung des Gehörs höchstens einen entschädigungspflichtigen Integritätsschaden von 45%. Diese Beurteilung stützt sich auf die Tabelle 12 der Integritätsentschädigungen.”
(doc. 93/inc. I)
Occorre segnalare che, per quanto riguarda la spalla destra, la menomazione all’integrità è stata valutata dal chirurgo ortopedico dott. __________ a margine della visita di chiusura del 7 settembre 2009. In quella sede, egli ha negato il diritto alla relativa indennità (doc. 114/inc. II: “Per quanto attiene ai postumi infortunistici, la sintomatologia lamentata dall’assicurato e lo stato locale sono al massimo da mettere in relazione con un’omartrosi di entità lieve per cui non sussiste diritto ad indennità per menomazione dell’integrità.”).
Con la propria impugnativa, l’insorgente ha preteso di avere diritto a un’IMI di un’entità superiore a quella riconosciutagli dall’Istituto resistente, contestando che il suo danno uditivo non sarebbe integralmente imputabile all’esposizione professionale al rumore. RI 1 non ha invece sollevato alcuna obiezione per quanto concerne il rifiuto di riconoscere un’IMI per il danno alla spalla destra (cfr. doc. I).
2.4.6. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.4.7. Preliminarmente il TCA rileva che, in base alla tabella n. 12 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI, alla perdita totale e bilaterale dell’udito corrisponde un grado di menomazione all’integrità (lordo) dell’85%.
Nella concreta evenienza, questo Tribunale non ritiene che l’apprezzamento enunciato dal dott. __________ adempia a tutti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza affinché a un rapporto medico possa essere riconosciuta piena forza probatoria.
In particolare, occorre rilevare che il suo referto del 7 dicembre 2010 fa riferimento alla certificazione 21 aprile 2009 (recte: 2010) della dott.ssa Scotti, la quale fa stato della situazione esistente fino al consulto del 29 marzo 2010 (cfr. doc. 86/inc. I). Con rapporto del 5 ottobre 2010, afferente alla visita di controllo del 20 settembre 2010, il medico curante specialista del ricorrente ha riferito di un ulteriore peggioramento del danno uditivo e, quindi, di una “sostanziale cofosi del paziente” (doc. 87/inc. I), ovvero di una perdita completa e bilaterale della funzione uditiva.
Ora, dalle carte processuali sembrerebbe che quest’ultimo documento sia stato sottoposto al dott. __________, unitamente a quello datato 21 aprile 2010 (cfr. il doc. 92/inc. I), dal suo apprezzamento 7 dicembre 2010 non risulta però che esso sia stato preso in considerazione (cfr. doc. 93/inc. I).
In esito a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata nella misura in cui all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 45%. Gli atti vengono retrocessi all’amministrazione affinché inviti il dott. __________ a prendere posizione sul contenuto del rapporto 5 ottobre 2010 della dott.ssa __________ e, in seguito, decisa nuovamente circa l’entità della menomazione all’integrità di cui il ricorrente è portatore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 45%.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda ai sensi del considerando 2.4.7. in fine.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 400 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti