Raccomandata
Incarto n. 35.2011.50
mm
Lugano 26 marzo 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2011 di
contro
la decisione su opposizione del 27 luglio 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 luglio 2004, †__________ - dipendente di uno Studio medico in qualità di segretaria e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, è deceduta a causa del dissanguamento provocato da una ferita da coltello all’addome (situata circa tre centimetri al di sopra dell’ombelico).
1.2. Con decisione formale del 22 marzo 2005 (class. 1) - poi confermata in sede di opposizione (cfr. class. 1) -, l’assicuratore infortuni ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla morte dell’assicurata, ritenendo che quest’ultima si fosse procurata intenzionalmente il danno alla salute e che, al momento dell’atto, non fosse totalmente priva della capacità di discernimento.
1.3. Con giudizio del 2 agosto 2007, il TCA ha dichiarato irricevibile l’impugnativa presentata dal marito e dal figlio dell’assicurata, in ragione della sua incompetenza ratione loci, e ha quindi trasmesso gli atti al Tribunale delle assicurazioni del Cantone di __________, ovvero del Cantone in cui aveva il proprio domicilio la persona assicurata.
Con sentenza del 30 giugno 2008, l’autorità giudiziaria __________ ha anch’essa dichiarato la propria incompetenza in ragione del territorio.
Con sentenza 8C_769/2008 del 18 marzo 2009, il Tribunale federale ha ammesso la competenza ratione loci di questa Corte, alla quale ha rinviato la causa affinché entrasse nel merito del ricorso presentato contro la decisione su opposizione 4 luglio 2006 della CO 1 (cfr. doc. 1/class. 1).
1.4. Con pronunzia 35.2009.41 del 27 aprile 2009, il TCA ha annullato la decisione su opposizione impugnata e ha rinviato gli atti alla CO 1 affinché procedesse ai sensi dei considerandi (doc. 4/class. 1).
La sentenza appena citata é cresciuta in giudicato incontestata.
1.5. Riprendendo l’istruttoria, l’assicuratore LAINF ha disposto l’esecuzione di una perizia sugli atti a cura del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 25/class. 1), il quale ha consegnato il proprio referto nel corso del mese di novembre 2010 (doc. 43/class. 1).
1.6. In data 27 luglio 2011, la CO 1 ha emanato una decisione su opposizione mediante la quale ha respinto l’opposizione che gli eredi di __________ avevano interposto contro la decisione formale del 22 marzo 2005 (doc. 46/class. 1).
1.7. Con tempestivo ricorso del 13 settembre 2011, RI 1, rappresentati dall’avv. RA 1, hanno chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e la condanna dell’amministrazione a riconoscere loro una rendita per superstiti (cfr. doc. I).
1.8. La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.9. In corso di causa, il TCA ha chiesto all’assicuratore resistente di spiegare per quale ragione, a seguito della sentenza di rinvio 35.2009.41 del 27 aprile 2009, non ha rilasciato una decisione formale ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA (doc. VIII).
La risposta della CO 1 é pervenuta il 10 febbraio 2012 (doc. IX).
I ricorrenti hanno preso posizione al riguardo il 16 febbraio 2012 (doc. XI + allegati).
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, quando un tribunale annulla una decisione su opposizione e rinvia gli atti all’amministrazione per prendere una nuova decisione, tutta la procedura riparte dall’inizio. In particolare, l’annullamento della decisione su opposizione non ha l’effetto di fare rinascere la decisione iniziale, per cui l’amministrazione potrebbe limitarsi a emettere una nuova decisione su opposizione.
Al riguardo, in una sentenza 9C-236/2010 del 10 gennaio 2011, il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 3.1En s'opposant à la décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution de l'administration et exprimé sa volonté de voir son droit réexaminé dans le cadre d'un acte administratif sujet à recours. Son opposition a eu comme effet d'empêcher l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 24 sv.). Au terme de la procédure d'opposition, l'office recourant a rendu une nouvelle décision le 30 août 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenu l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005 consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; Ulrich Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé la limite de l'état de fait déterminant du point du vue temporel (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004 a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du dispositif du jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes diagnostiques ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient pas de statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C-134/2010 du 2 juillet 2010 consid.4) dans le cadre toutefois des mesures d’instruction requises.”
Nella sentenza 9C_6/2010 il TF aveva rilevato che:
" 4.En l'occurrence, l'assurée s'est opposée en temps utile et dans les formes à la décision du 29 avril 2003. Elle a donc valablement manifesté son désaccord avec la solution de l'office recourant et exprimé sa volonté de voir ses droits réexaminés dans un acte administratif susceptible de recours empêchant de la sorte l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 24 sv. et les références). Une fois la procédure d'opposition diligentée, l'administration a rendu une nouvelle décision le 17 février 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenue l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005 consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; ULRICH MEYER-BLASER, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; HANSJÖRG SEILER, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé la limite temporelle de l'état de fait déterminant (ATF 131 V 242 consid. 1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). Il ressort donc de ce qui précède que le renvoi de la cause à l'office recourant par le Tribunal fédéral des assurances n'a pas fait renaître la décision initiale mais a mis à néant l'entier de la première procédure administrative, de sorte que la seconde devait repartir du début en utilisant les règles de procédure en vigueur, applicables immédiatement (ATF 132 V 93 consid. 2.2 p. 96, 130 V 1 consid. 3.2 p. 4, 215 consid. 3.2 p. 220 sv., 129 V 113 consid. 2.2 p. 115 et les références). Et sur ce point, la modification de la LAI du 16 décembre 2005 supprimant la procédure d'opposition devant les offices AI et les dispositions transitoires l'accompagnant, entrées en vigueur au 1er juillet 2006, ne légitiment pas une autre analyse. C'est en définitive ce que l'administration a fait en rendant le projet de décision du 30 novembre 2007 puis la décision du 22 avril 2008. Le renvoi à l'office recourant pour qu'il donne à l'intimée la possibilité de retirer son opposition viole donc le droit fédéral. Par conséquent, il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle tranche le litige sur le fond, la Cour de céans n'ayant pas la possibilité d'aller au-delà des conclusions des parties depuis le 1er janvier 2007 au contraire de ce qui est toujours possible dans le cadre de l'art. 61 let. d LPGA.”
2.3. Nella concreta evenienza, dopo avere compiuto ulteriori accertamenti, come ordinato dal TCA con la sentenza di rinvio 35.2009.41 del 27 aprile 2009, l’assicuratore LAINF ha emanato una decisione su opposizione ex art. 52 cpv. 2 LPGA, mediante la quale ha respinto l’opposizione che era stata interposta contro la decisione formale del 22 marzo 2005 (cfr. doc. 46/class. 1).
Interpellata a proposito del suo agire (cfr. doc. VIII), in data 10 febbraio 2012, l’amministrazione ha dichiarato che “in base al riscontro telefonico e scritto, conseguente all’esame della perizia, risultava chiaro che gli attori mantenevano la pretesa illimitata alle prestazioni per i superstiti e non accettavano il rifiuto pronunciato da CO 1 (annesso 45 della risposta al ricorso). Per questo motivo in data 27 luglio 2011 CO 1 ha emesso direttamente la decisione su opposizione (annesso 46 della risposta al ricorso). Gli attori non hanno avuto nulla da eccepire.” (doc. IX).
Al riguardo, gli insorgenti - per quanto qui di interesse -, hanno precisato che “una soluzione extragiudiziale é stata presentata oralmente, ma nuovamente respinta. In tal merito, é stata emessa una nuova decisione su reclamo con la quale é stata rifiutata ai ricorrenti la procedura d’opposizione. I ricorrenti non vi hanno rinunciato né espressamente né per atti concludenti. Sulla base dell’ordinamento legale vigente e della giurisprudenza, tale rifiuto risulta infondato.” (doc. XI).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte constata che il modo di procedere scelto dall’assicuratore resistente é contrario alla giurisprudenza esposta al considerando 2.2.. La CO 1 avrebbe infatti dovuto rilasciare una nuova decisione formale impugnabile mediante opposizione.
Al riguardo, va precisato che lo scritto del 26 maggio 2011, mediante il quale l’assicuratore ha trasmesso ai ricorrenti copia della perizia psichiatrica del dott. Eichhorn (cfr. doc. 44), non può essere in alcun modo considerato alla stregua di una decisione formale ex art. 49 cpv. 1 LPGA.
In queste condizioni, il ricorso del 13 settembre 2011 va dichiarato irricevibile.
Il provvedimento del 27 luglio 2011, erroneamente denominato “decisione su opposizione”, va trattato quale decisione formale ex art. 49 cpv. 1 LPGA e il ricorso quale atto di opposizione ex art. 52 cpv. 1 LPGA.
Gli atti vengono quindi trasmessi alla CO 1, la quale dovrà pronunciare la decisione su opposizione entro un termine adeguato (cfr. art. 52 cpv. 2 LPGA).
Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, p. 350) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 4 cpv.1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell’art.31 Lptca del 23 giugno 2008).
2.4. Visto che l’irricevibilità dell’impugnativa presentata da RI 1 e RI 2 é la conseguenza diretta di un errore procedurale commesso dall’amministrazione, gli insorgenti, patrocinati da un avvocato, hanno diritto al versamento da parte della CO 1 di un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono trasmessi alla CO 1 affinché esamini l’opposizione di RI 1 e RI 2 e rilasci una decisione su opposizione.
La CO 1 verserà ai ricorrenti l’importo di fr. 500 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti