Raccomandata
Incarto n. 35.2011.49
mm
Lugano 29 febbraio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 agosto 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 ottobre 2008, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di gerente di bar e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1 -, è caduto dalle scale e ha riportato, secondo il certificato 18 ottobre 2008 del dott. __________, una contusione alla caviglia sinistra (doc. 45).
L’esame di RMN della caviglia sinistra, eseguito il 16 ottobre 2008, ha evidenziato, citiamo: “dei segni di artrosi nell’articolazione talo-calcaneare con alterazioni sull’omonimo legamento, con segni di enhancement nell’ambito di una sindrome del sinus e del canale trasale e con presenza di un ganglion intraosseo a livello dell’incisura calcaneare e di una capsulo-sinovialite a livello del processo posteriore del talo con due piccoli gangli anche a questo livello.” (doc. 47).
L’assicuratore LAINF ha preso a carico il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 13 febbraio 2009 - poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 22) -, CO 1 ha interrotto il versamento delle prestazioni a far tempo dal 1° marzo 2009, siccome, da tale data, si sarebbe estinto il nesso di causalità naturale con il sinistro dell’ottobre 2008 (doc. 10).
1.3. Con sentenza 35.2009.66 del 5 ottobre 2009, il TCA ha annullato la decisione su opposizione impugnata e ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse accertamenti specialistici più approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi localizzati all’arto inferiore sinistro (doc. 29).
La pronunzia appena citata é cresciuta in giudicato incontestata.
1.4. Riprendendo l’istruttoria, l’assicuratore LAINF ha ordinato una perizia presso il Fusszentrum della Clinica __________.
Gli specialisti hanno consegnato il loro referto nel corso del mese di agosto 2010 (cfr. doc. 80).
1.5. Mediante la decisione formale del 21 gennaio 2011, la CO 1 ha informato RI 1 che il suo diritto a prestazioni si é estinto a contare dal 1° marzo 2009 (doc. 41).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 42), l’amministrazione, in data 4 agosto 2011, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 44).
1.6. Con tempestivo ricorso del 12 settembre 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via preliminare, che venga accertata la ritardata giustizia in cui é incorso l’assicuratore convenuto nella trattazione della sua pratica e, nel merito, che la CO 1 venga condannata a versargli ulteriori prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° marzo 2009 oltre gli interessi di mora, in subordine, che essa valuti il diritto alla rendita di invalidità e all’indennità per menomazione all’integrità.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha in particolare espresso le considerazioni seguenti:
" (…).
…, la posizione di rifiuto assunta da CO 1 si scontra con le inequivocabili risultanze contenute nei rapporti specialistici allestiti dalla __________, alla quale CO 1 aveva demandato il compito di procedere agli accertamenti specialistici ordinati da codesto Tribunale.
Al riguardo giova evidenziare quanto segue.
… La diagnosi posta dalla CO 1 é quella di “Chronifizierter Schmerzzustand von neuropathischem Charakter des linken Fusses bei Status nach Trauma am 05.10.2008” (cfr. perizia, doc. 5, pag. 8);
… secondo il precitato istituto peritale, “leidet der Patient an einem ausgeprägten neuropathischen Schmerz im Rahmen des Unfalls vom 05.10.2008. Der Patient ist durch seine Schmerzen stark beeinträchtigt” (cfr. perizia, doc. 5, pag. 9);
… l’incapacità lavorativa del ricorrente é totale. In effetti, a mente del referto peritale “in seiner angestammten Tätigkeit ist der Patient 100% arbeitsunfähig. Auch bei einer dem Leiden angepassten Tätigkeit, schätzen wir den Patienten als 100% arbeitsunfähig ein aufgrund des ausgeprägten Ruheschmerzen, welcher sowohl die Konzentrationsfähigkeit als die Nachtruhe beeinträchtigt.” (cfr. perizia, doc. 5, pag. 9);
… non sussistono fattori extra-infortunistici oppure disturbi preesistenti idonei a giustificare i dolori alla caviglia sinistra del ricorrente accertati dalla __________. In effetti, “ Herr RI 1 beklagte vor dem Unfall vom 05.10.2008 keine Schmerzen oder Probleme des linken Fusses, insbesondere nicht nach dem ersten erlittenen Unfall von Ende 2007” (cfr. perizia, doc. 5, pag. 10);
… la lesione all’arto inferiore sinistro é con probabilità preponderante da porre in relazione con l’evento del 5 ottobre 2008: “Unseres Erachtens ist die von uns festgestellten Gesundheitsschädigung des linken Fusses mit überwiegender Wahrscheinlichkeit Folge des besagten Unfalles vom 05.10.2008.” (cfr. perizia, doc. 7, pto. 1.1);
… fattori estranei non sono rilevanti: “Wir sehen keine unfallfremde Faktoren” (cfr. perizia, doc. 7, pto. 2);
… “ist der Unfall vom 05.10.2008 ursächlich für die von dem Patienten angegebenen Beschwerden” (cfr. perizia, doc. 7, pto. 4).
… Orbene, si vorrà concedere che la perizia della ____________________ conclude a favore della sussistenza di un nesso di causalità adeguata secondo il principio della probabilità preponderante. Le inequivocabili, lineari e convergenti risultanze peritali non sorreggono in qualsivoglia maniera le tesi dell’istituto assicuratore, al quale, ripetasi, incombe l’onere di dimostrare che l’infortunio non é più la causa naturale ed adeguata degli attuali disturbi lamentati dal ricorrente.
Tale onere probatorio non é stato soddisfatto da CO 1 nel caso di specie, la quale ha tentato - invano - di arrampicarsi sui vetri a fronte delle inequivocabili risultanze peritali da essa stessa predisposte al fine di sottrarsi ai propri obblighi assicurativi.
Di tale atteggiamento ostruzionistico e defatigatorio dovrà tenerne debitamente conto codesto Tribunale nell’assegnazione a favore del ricorrente di congrue ripetibili.”
(doc. I, p. 10s.)
1.7. L’amministrazione, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.8. Nel corso del mese di ottobre 2011, il ricorrente ha formulato alcune osservazioni sul contenuto della risposta di causa presentata dalla CO 1, rilevando in particolare che i medici della __________ “… hanno chiaramente riscontrato delle lesioni a livello dei nervi cutanei dorsali intermedi, come pure una iposensibilità nella regione dei nervi surale, tibiale e peroneale (corrisponde in effetti alla regione dei dolori). Per queste patologie sono state consigliate le relative cure mediche conservative quali Lyrica, agopuntura, eventuali sedute fisioterapiche e terapia neurale sebbene la prognosi per dolori di tipo neuropatico sia negativa a corto medio termine.” (doc. VII).
L’assicuratore LAINF si é espresso in proposito il 18 novembre 2011 (doc. XI).
1.9. Il 23 g__________ Schulthess Klinik per ottenere una precisazione in merito agli esiti dell’esame elettrofisiologico del 27 luglio 2010 (doc. XIII).
La risposta dei dottori __________ e __________ é pervenuta l’8 febbraio 2012 (doc. XIV).
La CO 1 si é espressa al riguardo in data 14 febbraio 2012 (doc. XVI), mentre l’assicurato lo ha fatto il 17 febbraio 2012 (doc. XVII).
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Con la propria impugnativa, in via preliminare, RI 1 ha chiesto al TCA di accertare che la CO 1 si é resa colpevole nei suoi confronti di una ritardata giustizia ex art. 56 cpv. 2 LPGA (cfr. doc. I, p. 6s.).
Nella concreta evenienza, la censura di ritardata giustizia si rivela intempestiva e ormai priva di oggetto, avendo l’assicuratore LAINF convenuto nel frattempo rilasciato la richiesta decisione su opposizione (cfr. doc. 44).
In proposito, è utile segnalare che, in una sentenza pubblicata in SVR 2005 IV 26, p. 101ss., il TFA ha stabilito che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 56 cpv. 2 LPGA, é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni (cfr. SVR 2001 UV 38, p. 109s. a proposito dell’art. 106 cpv. 2 vLAINF).
Questa prassi trova il proprio fondamento nel principio secondo cui l’accoglimento di un ricorso per ritardata, rispettivamente denegata giustizia, comporta il rinvio della causa all’autorità amministrativa inadempiente (cfr. F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. edizione, Berna 1983, p. 226; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, cifra 507 e 516).
Gli stessi principi continuano peraltro a valere anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 56 cpv. 2 LPGA, cfr. STFA I 328/03 del 23 ottobre 2003 consid. 4.2.
Visto quanto precede, nella misura in cui si chiede che venga constatata l’esistenza di una ritardata giustizia, il ricorso va dichiarato irricevibile.
2.3. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se i disturbi denunciati da RI 1 costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 5 ottobre 2008, anche dopo il 1° marzo 2009.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Con la sentenza 35.2009.66 del 5 ottobre 2009, questo Tribunale ha annullato la decisione su opposizione del 15 maggio 2009 e ha ordinato alla CO 1 di disporre l’allestimento di una perizia medica specialistica, posto che i referti a disposizione - concretamente quelli elaborati dal fiduciario dell’assicurazione e dai medici curanti dell’assicurato -, non presentavano un sufficiente grado di affidabilità riguardo alla questione dell'eziologia dei disturbi all’arto inferiore sinistro:
" (…).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che la documentazione agli atti non gli consenta né di ammettere né di escludere, con la necessaria tranquillità, che il nesso di causalità naturale tra i disturbi all’arto inferiore sinistro e l’evento infortunistico del 5 ottobre 2008 (e con esso l’obbligo a prestazioni della CO 1) si sia estinto a decorrere dal 1° marzo 2009.
Questa Corte constata che tanto il dott. __________ quanto il PD dott. __________, entrambi specialisti in chirurgia ortopedica, hanno formulato, quale diagnosi principale, quella di insufficienza del tibiale posteriore (cfr. doc. 34, 39 e 43).
Il dott. __________, nel suo referto del 13 marzo 2009, ha inoltre precisato che la patologia in questione ha un’eziologia traumatica (doc. 43).
Ora, a prescindere dal fatto che l’apprezzamento dell’aspetto eziologico effettuato dal dott. __________ in occasione della visita di controllo del 13 gennaio 2009, non brilla certo per chiarezza, nella misura in cui questo specialista ha dichiarato che, a quel momento, la causalità naturale stava iniziando a scemare, senza alcuna ulteriore precisazione (in realtà la causalità naturale o è data o non è data, cfr. consid. 2.4), occorre rilevare che la diagnosi di insufficienza del tibiale posteriore a sinistra non figura tra quelle enumerate dal medico fiduciario (cfr. doc. 42, p. 3: atrofia dell’arto inferiore sinistro, nonché alterazioni degenerative a carico degli assi del ginocchio e della caviglia come pure a livello talo-calcaneare e talo-navicolare), motivo per cui alla sua valutazione non può essere senz’altro riconosciuto un pieno valore probatorio.
Secondo il TCA, prima di negare il proprio obbligo a prestazioni, l’amministrazione avrebbe perlomeno dovuto invitare il dott. __________ a prendere posizione sulla diagnosi in discussione, in particolare a precisare se quest’ultima è o no suscettibile di modificare in qualche modo le conclusioni contenute nel suo referto del 19 gennaio 2009.”
(doc. 29)
2.7. La CO 1 ha affidato l’incarico di peritare RI 1 al Fusszentrum della Clinica __________.
L’esame clinico del ricorrente, eseguito dai dottori __________ e __________, rispettivamente Primario e Capo-clinica, ha avuto luogo il 16 giugno 2010. RI 1 è inoltre stato sottoposto il 27 luglio 2010 a un esame elettrofisiologico da parte del dott. __________ (cfr. allegato al doc. 80).
I sanitari __________ hanno diagnosticato uno stato da dolore cronico di carattere neuropatico interessante il piede sinistro dopo trauma del 5 ottobre 2008, come pure un piede piatto valgo bilaterale (doc. 80, p. 8).
Gli specialisti incaricati dall’amministrazione hanno spiegato che, dal profilo radiologico e strumentale per immagini, i disturbi denunciati dall’assicurato non hanno trovato alcuna correlazione. In particolare, essi non sono imputabili né al diagnosticato ganglioma calcaneare, né alla presenza di un piede piatto valgo bilaterale. Per i dottori __________ e __________ la sintomatologia non trova quindi alcuna spiegazione sul piano ortopedico (cfr. doc. 80, p. 9: “Aus orthopädischer Sicht findet sich also keine Erklärung für die angegebenen Schmerzen.”).
A loro avviso, l’insorgente soffrirebbe invece di un dolore neuropatico, e ciò tenuto conto che soggettivamente sussiste una iposensibilità nel territorio dei nervi surale, tibiale e peroneo superficiale, ovvero laddove si concentrano i dolori, e del fatto che il paziente risponde positivamente alla medicazione con il Lyrica (doc. 80, p. 9: “In der elektrophysiologischen Untersuchung konnte eine axonale betonte Läsion des N. cutaneus dorsalis intermedius links dokumentiert werden. Subjektiv besteht eine Hyposensibilität im Versorgungsgebiet des N. suralis, des N. tibialis und des N. peroneus superficialis. In diesem Bereich werden auch die ausgeprägten Schmerzen angegeben. Unseres Erachtens leidet der Patient an einem ausgeprägten neuropathischen Schmerz im Rahmen des Unfalls vom 05.10.2008.”).
Per quanto qui di interesse, rispondendo ai quesiti delle parti, gli specialisti in questione hanno ribadito che una parte dei disturbi può essere spiegata con un dolore neuropatico (doc. 80, risposta al quesito n. 3), che prima dell’infortunio dell’ottobre 2008, l’assicurato non presentava alcun dolore o problema al piede sinistro (doc. 80, risposta al quesito n. 4) e, infine, che i disturbi da lui denunciati sono difficilmente oggettivabili, per cui essi sono stati costretti a riferirsi alle sue dichiarazioni (anche se la risposta al Lyrica rafforza il sospetto di disturbi di carattere neuropatico) (doc. 80, risposta al quesito n. 8: “Die von dem Patienten angegebenen Beschwerden sind schwierig objektivierbar und wir sind auf die Angaben des Patienten angewiesen. Die Tatsache, dass er auf die Lyrica angesprochen hat, verstärkt unsere Verdachtsdiagnose eines neuropathischen Charakters und belegt auch die Glaubhaftigkeit des Patienten.”).
Con il complemento peritale del 2 novembre 2010 (doc. 82), i dottori __________ e __________ hanno affermato che il danno alla salute constatato a livello del piede sinistro costituisce, con verosimiglianza preponderante, una conseguenza dell’evento traumatico assicurato, posto che, prima dell’infortunio, RI 1 non lamentava alcun disturbo ed era abile al lavoro al 100% (“Unseres Erachtens sit die von uns festgestellte Gesundheitsschädigung des linken Fusses mit überwiegender Wahrscheinlichkeit Folge des besagten Unfalles vom 05.10.2008. Herr RI 1 war vor diesem Unfall von Seiten des linken Fusses absolut beschwerdefrei und konnte seiner Tätigkeit zu 100% nachgehen.”). D’altro canto, essi hanno negato che l’infortunio abbia provocato un peggioramento solo transitorio dei dolori (“Es kam nicht zu einer vorübergehenden unfallbedingten Verschlimmerung der Schmerzen. Die Schmerzen sind seit dem Unfall eher zunehmend.”).
In corso di causa, questa Corte ha interpellato il dott. __________, al quale é stato chiesto di precisare se e in quale misura i disturbi interessanti il piede sinistro correlano con il reperto oggettivato grazie all’esame elettrofisiologico del luglio 2010 (cfr. doc. XIII).
Questo il tenore della risposta datata 2 febbraio 2012:
" (…).
Bezugnehmend auf Ihren Brief vom 23.01.2012 möchte ich nochmals verifizieren, dass die Beschwerden des Patienten im Rahmen eines neuropathischen Schmerzes zu sehen sind. Neurologisch konnte eine axonal betonte Läsion des N. cutaneus dorsalis intermedius festgestellt werden. Nun besteht subjektiv eine Hyposensibilität im Versorgungsgebiet des N. suralis, des N. tibialis und des N. peroneus superficialis. In diesem Bereich werden auch die ausgeprägten Schmerzen angegeben. Durch die axonal betonte Läsion des N. cutaneus dorsalis intermedius können diese Beschwerden nicht erklärt werden.” (doc. XIV - il corsivo é del redattore)
2.8. Attentamente esaminata la perizia allestita dal Fusszentrum della Clinica __________ (compreso il complemento peritale del 2 novembre 2010 e la precisazione fornita al TCA in data 2 febbraio 2012), appare evidente come i disturbi di cui soffre RI 1 al piede sinistro, siano stati approfonditamente indagati, da tutti i profili possibili.
Non vi é pertanto da attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori mettano in luce nuovi e rilevanti elementi di valutazione.
Questa Corte osserva innanzitutto che le conclusioni a cui sono pervenuti gli esperti zurighesi smentiscono di fatto la valutazione espressa a suo tempo dai chirurgi ortopedici dottori __________ e __________, i quali avevano entrambi diagnosticato un’insufficienza del tibiale posteriore (cfr. doc. 51, 56 e 57).
I dottori __________ e __________ hanno infatti affermato che i disturbi denunciati non trovano giustificazione sul piano ortopedico (cfr. doc. 80, p. 9).
D’altro canto, il TCA prende atto che i sanitari della __________ hanno sospettato (cfr. doc. 80, p. 10: „…, ergibt sich der Verdacht eines neuropathischen Geschehens.“ - il corsivo é del redattore) la presenza di dolori di carattere neuropatico, diagnosi formulata in base alle indicazioni fornite dall’assicurato medesimo (doc. 80, p. 11: „Die von dem Patienten angegebenen Beschwerden sind schwierig objektivierbar und wir sind auf die Angaben des Patienten angewiesen.“ - il corsivo é del redattore), in quanto i dolori non hanno potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante RMN (doc. 80, p. 10: „Die Beschwerden des Patienten sind im Rahmen eines neuropathischen Schmerzes zu sehen, was neurologisch oder im MRI nicht nachgewiesen werden kann.“ - il corsivo é del redattore).
Secondo la giurisprudenza federale, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.
Nei casi in cui i dolori lamentati non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. In effetti, qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (in vedano, in questo senso, la STCA 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.2002.49 del 25 novembre 2002, confermata dal TFA con sentenza U 14/03 del 28 luglio 2004, 35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19 febbraio 1999; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - il corsivo è del redattore).
Ora, il TF ha precisato che per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_310/2011 del 5 settembre 2011 consid. 4.1, 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
Ad esempio, la Thoracic-outlet-Syndrom oppure reperti miofasciali, tendinosici, rispettivamente miotendinosici, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi.
Nella concreta evenienza, l’esame elettrofisiologico del 27 luglio 2010 ha sì consentito di oggettivare, a sinistra, una lesione assonale del nervo cutaneo dorsale intermedio (allegato al doc. 80, p. 2). Interpellati al riguardo, i sanitari della __________ hanno però dichiarato che non vi é correlazione tra questo reperto e la sintomatologia presentata da RI 1 (cfr. doc. XIV: “Durch die axonal betonte Läsion des N. cutaneus dorsalis intermedius können diese Beschwerden nicht erklärt werden.” - il corsivo é del redattore).
Per il resto, null’altro può essere considerato oggettivato ai sensi della giurisprudenza appena menzionata. In questo senso, non può bastare che l’insorgente abbia segnalato la presenza di una zona di ipoestesia proprio laddove si concentrano i dolori (cfr. doc. 80, p. 7: “Der Fussrücken und der laterale Fussrand inkl. der Fussohle weisen eine eindeutige Hyposensibilität auch im Vergleich zum rechten Fuss auf.”), come non può bastare che lo stesso assicurato abbia riscontrato un miglioramento a seguito dell’assunzione del farmaco Lyrica (cfr. doc. 80, p. 10: “Aus der Anamnese und aus dem klinischen Untersuchung und der tatsache, dass der Patient positiv auf die Medikation mit Lyrica angesprochen hat, …” - il corsivo é del redattore), visto che la diagnosi del problema viene fatta dipendere da come, a detta dell’interessato, il dolore è stato influenzato dalla terapia posta in atto, quindi da un giudizio puramente soggettivo.
In esito a quanto precede, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'insorgente, al più tardi a far tempo dalla data di chiusura del caso da parte della __________ (marzo 2009), non presentava più alcun postumo organico oggettivabile dell'infortunio del 5 ottobre 2008.
Va inoltre segnalato che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid. 2.1., il TFA ha chiarito che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse siano estinte.
Il TCA non ignora che, in sede di complemento peritale, i dottori __________ e __________ hanno sostenuto esservi una probabile relazione causale naturale tra i dolori e il sinistro assicurato (cfr. doc. 82). La loro conclusione si rivela tuttavia in contrasto con la giurisprudenza secondo la quale, nell’assicurazione contro gli infortuni, i disturbi sono rilevanti soltanto nella misura in cui correlano con un danno alla salute oggettivabile (il quale deve essere conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio).
Tutto ben considerato, la decisione su opposizione mediante la quale la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° marzo 2009, merita quindi di essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti