Raccomandata
Incarto n. 35.2011.35
DC/sc
Lugano 28 settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 24 maggio 2011 la CO 1 ha negato a RI 1 il diritto alle prestazioni LAIF in quanto il 2 marzo 2011 non è avvenuto né un infortunio né una lesione parificabile ai postumi d’infortunio (cfr. Doc. III 1).
1.2. Il 20 luglio 2011 l’assicuratore contro gli infortuni ha trasmesso al TCA (cfr. doc. II) uno scritto con il quale RI 1 ha contestato la decisione su opposizione (cfr. doc I).
1.3. Il 25 luglio 2011 CO 1 ha chiesto al TCA di dichiarare irricevibile il ricorso, argomentando:
"(…)
La decisione su opposizione è stata inviata al Signor RI 1 in data 24 maggio 2011 (prova: doc. A) e ritirata allo sportello della posta il 31 maggio 2011 (prova: doc. B). Il termine di 30 giorni per un ricorso è dunque iniziato a decorrere il 1° giugno ed è scaduto il
30 giugno 2011. Il ricorso del ricorrente del 10 luglio 2011 invece è stato interposto solo in data 17 luglio 2011 (prova: busta, in possesso di codesto Tribunale) 2011.
Anche nel caso in cui il ricorso fosse stato interposto il 10 luglio 2011, il presente ricorso non sarebbe tempestivo." (Doc. VI)
Il 27 luglio 2011 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte (cfr. doc. VII).
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Questa Corte deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato dal ricorrente.
Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.3. Nella concreta evenienza la decisione su opposizione impugnata del 24 maggio 2011 è stata inviata per raccomandata il medesimo giorno (cfr. doc. VI/1) ed è stata ritirata il 31 maggio 2011 (cfr. doc. VI/2).
Il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 1° giugno ed é giunto a scadenza il giovedì 30 giugno 2011.
Entro quella data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l’impugnativa a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero (cfr. STF 9C_448/2009 del 28 agosto 2009).
Consegnato alla Posta, per contro, solo il 19 luglio 2011 esso è pervenuto il 20 luglio 2011 all’amministrazione, che l’ha prontamente inviato al TCA, (cfr. Doc. II; Doc. I e busta allegata).
2.4. Occorre ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Il TCA constata che, dallo scritto dell'assicurato, datato 10 luglio 2011, non emerge alcun motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.
Il ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti