Raccomandata
Incarto n. 35.2011.30
DC/sc
Lugano 19 settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sull’istanza del 16 giugno 2011 di
RI 1
chiedente la revisione della sentenza emessa il 23 marzo 2011 questo Tribunale (inc. n. 35.2011.1) nella causa promossa con ricorso del 10 gennaio 2011 da
CO 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 novembre 2010
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza del 23 marzo 2011 questo Tribunale ha annullato una decisione su opposizione del 25 novembre 2010 della RI 1 ed ha rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti, con le seguenti motivazioni:
" (…)
Alla luce delle indicazioni che l’assicurata ha fornito in occasione dell’udienza del 17 marzo 2011 e degli elementi che già emergevano dalla documentazione prodotta in causa, questa Corte ritiene che non sia possibile escludere l’eventualità che - antecedentemente all’episodio dello stiracchiarsi, dunque durante la giornata del
13 luglio 2010 -, a RI 1 sia occorso un evento assicurato, nella forma di un infortunio giusta l’art. 4 LPGA, subordinatamente, di una lesione parificata ad infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF (a quest’ultimo riguardo, va rilevato che è la CO 1 stessa ad aver riconosciuto che l’assicurata soffriva di una lesione del legamento gleno-omerale medio che, come tale, cade sotto la lett. g dell’art. 9 cpv. 2 OAINF - cfr. doc. 22, p. 4).
Sui danni alla salute insorti a seguito di sforzi compiuti da personale sanitario, esiste peraltro un'abbondante giurisprudenza (cfr. ad esempio STFA U 166/04 del 18 aprile 2005; STCA 35.2008.21 del 7 agosto 2008, STCA 35.2007.99 del 23 gennaio 2008, STCA 35.2006.78 del 24 gennaio 2007, STCA 35.2005.98 dell’8 marzo 2006).
In particolare, questo Tribunale segnala che in una recente sentenza 8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
Il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139).
Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no. U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma da lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e concernente il caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze giudicate nello stesso modo. Per esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il Tribunale federale (delle assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e affrettata.“
Secondo il TCA, tale eventualità non può in ogni caso essere negata nel caso concreto appellandosi al principio della priorità della dichiarazione della prima ora, secondo il quale, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Tale principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
In effetti, nel caso di specie, già in un primo tempo l’insorgente aveva riferito di uno sforzo compiuto nell’ambito della propria attività professionale, antecedente all’episodio dello stiracchiarsi (al riguardo, si veda il rapporto 26 luglio 2010 dell’__________ relativo alla consultazione del 14 luglio 2010 - doc. 7: “Ieri sul lavoro (aiuto infermiera) alza una pz. e avverte un dolore alla spalla dx.” nonché la risposta fornita alla domanda n. 1 contenuta nel questionario della CO 1 - doc. 12: “Questo probabilmente a causa di uno sforzo sostenuto in precedenza.” - il corsivo è del redattore), motivo per cui quanto da lei affermato in udienza non contraddice ma precisa o meglio completa le sue precedenti dichiarazioni.
L’eventualità in discussione, proprio perché di eventualità si tratta, deve comunque ancora essere verificata mediante l’audizione testimoniale della collega indicata dalla ricorrente, signora __________, attualmente attiva presso la sede di __________ della Casa per anziani Fondazione __________. A tale scopo, gli atti vengono quindi retrocessi alla RI 1, la quale avrà cura di concedere all’assicurata e alla sua rappresentante, la possibilità di prendere parte all’audizione (su quest’ultimo aspetto, cfr. la STCA 35.2006.102 del 31 maggio 2007, confermata dal TF con pronunzia 8C_360/2007 del 3 settembre 2008).
Nell’ipotesi in cui, a seguito dell’accertamento che l’assicuratore LAINF è chiamato a compiere, dovesse essere accertato che a RI 1 è effettivamente occorso un evento assicurato (nella forma di un infortunio oppure di una lesione parificata ad infortunio), occorrerà ancora verificare se tra quest’ultimo e il danno alla salute all’origine dell’incapacità lavorativa e della necessità di sottoporsi all’intervento del 24 settembre 2010, esiste una relazione di causalità naturale oppure no.
In effetti, presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Spetterà dunque, se del caso, all’assicuratore resistente pronunciarsi a proposito dell’eziologia, traumatica oppure morbosa, del danno alla salute riportato dalla ricorrente, dopo avere sottoposto la questione a uno specialista di sua fiducia.
In questo contesto, occorrerà considerare che se è vero che è l’assicurata stessa ad avere imputato la lussazione della spalla destra all’atto di stiracchiarsi (cfr. doc. VI, p. 2: “La sera, dopo avere spento la televisione e prima di addormentarmi, ho alzato le braccia e a quel punto l’osso è fuoriuscito. Ho chiamato mia sorella e insieme l’abbiamo fatto rientrare ma non totalmente.” - il corsivo è del redattore), è altrettanto vero che, sempre secondo l’insorgente, i primi disturbi alla spalla destra (“una fitta molto intensa”) sono apparsi durante l’operazione di trasferimento del paziente dal letto alla carrozzina e che proprio per alleviare tali disturbi a mezzogiorno essa era stata costretta ad assumere un antidolorifico (cfr. doc. VI, p. 2).
Infine, non potrà neppure essere ignorato che, in base alla certificazione 21 dicembre 2010 del dott. __________, “il tipo di lesione intraoperatoria riscontrato in ALPSA Lesion è per definizione una lesione traumatica …” (doc. F).”
1.2. L’assicuratore contro gli infortuni ha successivamente sentito __________ il 9 maggio 2011 (cfr. doc. B) ed ha preso atto di uno scritto di __________ del 10 maggio 2011, nel quale il Direttore della Fondazione __________ si è espresso su quanto dichiarato dall’assicurata in sede di udienza (cfr. doc. C), allegando pure diversi documenti.
1.3. Con istanza del 16 giugno 2011 la RI 1 ha chiesto la revisione della sentenza del TCA del 23 marzo 2001, rilevando:
" (…)
Nella misura in cui la sig.ra CO 1 ha dichiarato, in occasione dell'udienza del 17.03.2011, fatti che si sono rivelati totalmente inesatti e che ha firmato il relativo verbale d'udienza, la stessa si è resa colpevole di un delitto ai sensi dell'art. 251 CP. Questo fatto giustifica la richiesta di revisione conformemente all'art. 24 lettera b) Lptca.
A titolo sussidiario e in base ai fatti accertati successivamente alla sentenza, la RI 1 inoltra inoltre una domanda di revisione secondo l'art. 24 lettera a) Lptca." (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 12 luglio 2011 la patrocinatrice dell’assicurata ha chiesto di respingere l’istanza di revisione e ha sottolineato che l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare gli accertamenti ordinati dal TCA ed emettere una nuova decisione.
La rappresentante dell’assicurata ha poi preso dettagliatamente posizione sulla documentazione raccolta dalla RI 1.
In conclusione la patrocinatrice di CO 1 ha chiesto di porre l’assicurata al beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. Doc. V).
1.5. Il 22 agosto 2011 la RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto, trasmesso per conoscenza alla patrocinatrice dell’assicurata (cfr. doc. X), del seguente tenore:
" (…)
La RI 1 rileva che dopo la lettura degli atti trasmessi a sostegno della domanda di revisione, l'assicurata CO 1 ha nuovamente modificato la cronologia degli eventi in modo d'adattarla ai fatti accertati dalla documentazione. Sostiene d'avere una certa difficoltà nel ricordarsi le date e a indicarle correttamente. Le sue dichiarazioni sono chiaramente contraddittorie con i primi elementi riferiti nella denuncia di sinistro (doc. 2) e con le sua risposte del 10.08.2010 al questionario (doc. 12). Non e più possibile, a questo punto, conferire una qualsiasi credibilità alle sue successive spiegazioni.
Nel caso in cui questa Corte ritenesse che sussistono incoerenze o che esistono elementi di fatto ancora da dimostrare, la RI 1 è senz'altro d'accordo che le parti in causa siano nuovamente sentite.
Per il resto, ci permettiamo rinviare al nostro precedente scritto confermando inoltre le conclusioni già espresse." (Doc. IX)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
L'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
Secondo l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
L'art. 25 cpv. 2 Lptca stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura prescritta dalla presente legge.
In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Per costante giurisprudenza federale, quando un tribunale annulla una decisione su opposizione e rinvia gli atti all’amministrazione per prendere una nuova decisione, tutta la procedura riparte dall’inizio. In particolare l’annullamento della decisione su opposizione non ha l’effetto di fare rinascere la decisione iniziale, per cui l’amministrazione potrebbe limitarsi ad emettere una nuova decisione su opposizione.
Al riguardo, in una sentenza 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011, l’ Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 3.1En s'opposant à la décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution de l'administration et exprimé sa volonté de voir son droit réexaminé dans le cadre d'un acte administratif sujet à recours. Son opposition a eu comme effet d'empêcher l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 24 sv.). Au terme de la procédure d'opposition, l'office recourant a rendu une nouvelle décision le 30 août 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenu l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005 consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; Ulrich Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé la limite de l'état de fait déterminant du point du vue temporel (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004 a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du dispositif du jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes diagnostiques ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient pas de statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C-134/2010 du 2 juillet 2010 consid.4) dans le cadre toutefois des mesures d’instruction requises."
Nella sentenza 9C_6/2010 il Tribunale federale aveva rilevato che:
" 4.En l'occurrence, l'assurée s'est opposée en temps utile et dans les formes à la décision du 29 avril 2003. Elle a donc valablement manifesté son désaccord avec la solution de l'office recourant et exprimé sa volonté de voir ses droits réexaminés dans un acte administratif susceptible de recours empêchant de la sorte l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 24 sv. et les références). Une fois la procédure d'opposition diligentée, l'administration a rendu une nouvelle décision le 17 février 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenue l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005 consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; ULRICH MEYER-BLASER, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; HANSJÖRG SEILER, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé la limite temporelle de l'état de fait déterminant (ATF 131 V 242 consid. 1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). Il ressort donc de ce qui précède que le renvoi de la cause à l'office recourant par le Tribunal fédéral des assurances n'a pas fait renaître la décision initiale mais a mis à néant l'entier de la première procédure administrative, de sorte que la seconde devait repartir du début en utilisant les règles de procédure en vigueur, applicables immédiatement (ATF 132 V 93 consid. 2.2 p. 96, 130 V 1 consid. 3.2 p. 4, 215 consid. 3.2 p. 220 sv., 129 V 113 consid. 2.2 p. 115 et les références). Et sur ce point, la modification de la LAI du 16 décembre 2005 supprimant la procédure d'opposition devant les offices AI et les dispositions transitoires l'accompagnant, entrées en vigueur au 1er juillet 2006, ne légitiment pas une autre analyse. C'est en définitive ce que l'administration a fait en rendant le projet de décision du 30 novembre 2007 puis la décision du 22 avril 2008. Le renvoi à l'office recourant pour qu'il donne à l'intimée la possibilité de retirer son opposition viole donc le droit fédéral. Par conséquent, il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle tranche le litige sur le fond, la Cour de céans n'ayant pas la possibilité d'aller au-delà des conclusions des parties depuis le 1er janvier 2007 au contraire de ce qui est toujours possible dans le cadre de l'art. 61 let. d LPGA."
Sul tema cfr. anche la STCA 35. 2011.21 del 23 maggio 2011.
2.4. Nella presente fattispecie dopo avere compiuto ulteriori accertamenti, come ordinato dal TCA nella precedente sentenza (cfr. consid. 1.1), ma senza tuttavia rispettare pienamente il diritto di essere sentito dell’assicurata, l’assicuratore contro gli infortuni ha inoltrato un’istanza di revisione della sentenza 35.2011.1 del 23 marzo 2011.
Tale modo di procedere è errato. La RI 1 avrebbe invece dovuto emettere una nuova decisione formale impugnabile (cfr. consid. 2.3).
Tale soluzione si giustifica tanto più se si considera che, nella precedente sentenza, questo Tribunale non ha riconosciuto a CO 1 il diritto alle prestazioni LAINF per l’evento annunciato nel luglio del 2010 dal suo datore di lavoro. Gli atti sono stati invece rinviati all’assicuratore al quale è stato ordinato di effettuare nuove indagini, confrontando le affermazioni delle diverse parti coinvolte, al fine di verificare se si è trattato oppure no di un infortunio o di una lesione parificata (cfr. consid. 2.7 della sentenza del 23 marzo 2011: “non sia possibile escludere l’eventualità”; “l’eventualità (…) deve comunque ancora essere verificata mediante l’audizione testimoniale della collega indicata dalla ricorrente”).
Non siamo dunque in presenza di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 24 lett. b Lptca.
Inoltre, allo stato attuale, non è per nulla dimostrato che l’assicurata, firmando il verbale del 17 marzo 2011 (cfr. doc. VI inc. 35.2011.1) si sia resa colpevole di una falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CPS o eventualmente di altri reati, ad esempio quello di dichiarazione falsa di una parte in giudizio ai sensi dell’art. 306 - in relazione con l’art. 309 lett. a CPS - ragione per cui non è neppure dato il motivo di revisione della precedente sentenza, ai sensi dell’art. 24 lett. b Lptca.
In simili condizioni l’istanza di revisione deve essere respinta.
L’assicuratore contro gli infortuni, dopo avere garantito all’assicurata il diritto di essere sentita tenendo anche conto di quanto già sottolineato al riguardo dal TCA nella precedente sentenza (cfr. consid.1.1), emetterà una nuova decisione formale.
2.5. L’assicurata, vincente in causa, rappresentata da un avvocato ha diritto al versamento da parte della RI 1 di CHF 1’800.-- a titolo di ripetibili.
La costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003, e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
L’istanza di revisione è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La RI 1 verserà all’assicurata CHF 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti