Raccomandata
Incarto n. 35.2010.23
CI
Lugano 30 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 marzo 2010 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 29 gennaio 2007 RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di pizzaiolo e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto a __________, cadendo dal proprio scooter e riportando contusioni multiple e la traumatizzazione di un’artrosi preesistente significativa all’articolazione sottotalare. L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e versato le prestazioni di legge fino al 15 settembre 2008 (cfr. doc. A3).
1.2. Il 12 novembre 2008 RI 1 - ancora dipendente della ditta __________ in qualità di pizzaiolo ed ancora assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - è rimasto vittima di un secondo incidente della circolazione stradale avvenuto pure a __________, cadendo nuovamente dal proprio scooter e riportando contusioni al gomito, alla spalla e al ginocchio sinistri.
Subito dopo l’incidente, egli si è recato da solo al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 1, doc. 12, doc. 51).
1.3. Il 31 dicembre 2008 l’assicurato ha terminato il rapporto di lavoro con la __________. Visto il persistere di dolori al ginocchio sinistro, il 19 gennaio 2009 l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di meniscectomia parziale del menisco laterale del ginocchio sinistro presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 44).
1.4. Dopo aver esperito alcuni accertamenti medico-amministrativi, con scritti del 1° aprile 2009 la CO 1 ha comunicato all’assicurato ed al suo ex datore di lavoro di aver assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge (cfr. doc. 88, doc. 89).
1.5. Dal 14 aprile al 4 maggio 2009 l’assicurato è stato degente presso la Clinica __________ di __________ (cfr. doc. 95, doc. 102, doc. A24).
1.6. Sulla scorta delle risultanze della degenza a __________ e di un rapporto redatto il 23 giugno 2009 dal Dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica (cfr. doc. A3), con decisione formale del 13 luglio 2009 l’assicuratore LAINF ha chiuso il caso, dichiarando l’assicurato totalmente abile all’attività di pizzaiolo e non più bisognoso di ulteriori cure mediche a contare dal 12 maggio 2009 (cfr. doc. A2).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, in quel momento rappresentato dalla __________ (cfr. doc. A4), con decisione su opposizione del 10 marzo 2010 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A1).
1.7. Con ricorso del 21 aprile l’assicurato ha richiesto l’annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del diritto all’indennità giornaliera dal 12 maggio 2009. A sostegno delle pretese ricorsuali, l’assicurato ha addotto il sussistere di disturbi psichici a seguito dell’evento del 12 novembre 2008, disturbi caratterizzati da sintomi negativi quali la depressione timica, l’isolamento sociale e l’assenza di esame di realtà, come dimostrato da certificati medici prodotti in sede di procedura di opposizione. In via subordinata, l’insorgente ha richiesto ulteriori accertamenti medici intesi a valutare il suo stato di salute (cfr. doc. I).
1.8. In risposta l’assicuratore, tramite il proprio rappresentante, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, rilevando come i vari accertamenti medici abbiano permesso di determinare il raggiungimento dello status quo sine, dato che i problemi lamentati dall’assicurato non risultano oggettivabili (cfr. doc. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era o meno legittimato a chiudere il caso a partire dal 12 maggio 2009.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.
La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i disturbi somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Al riguardo cfr. STF 8C_991/2009 del 6 maggio 2010, consid. 4.3. e 7; STCA 35.2009.111 del 31 maggio 2010, consid. 2.6.
In questo contesto è utile segnalare che, nella DTF 134 V 109, il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità dell’infortunio, devono eventualmente essere considerati nella valutazione dell’adeguatezza.
L'Alta Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo psichico abnorme post-infortunistico (cfr. DTF 134 V 109, consid. 6.1 e STF 8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).
2.6.4. Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid. 4a).
2.7. Dagli atti dell’incarto emerge che il 12 novembre 2008, subito dopo l’incidente della circolazione occorsogli in sella al proprio scooter, l’assicurato si è recato da solo al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 12, doc. 51). In quell’occasione il Dr. med. __________, assistente in chirurgia, ha certificato un’incapacità lavorativa dal 12 al 16 novembre 2008 (cfr. doc. 3).
Visto il persistere dei dolori al ginocchio sinistro lamentati dall’assicurato ed in seguito ad una risonanza magnetica effettuata il 23 dicembre 2008, la quale aveva evidenziato una lesione obliqua con contatto con la superficie meniscale inferiore del corno posteriore e della parte intermedia del menisco laterale su menisco parzialmente discoide (cfr. doc. 58), il 19 gennaio 2009 l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di meniscectomia parziale del menisco laterale del ginocchio sinistro ad opera del capo-clinica Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 48). Secondo il rapporto di uscita redatto il 22 gennaio 2009 dal vice-primario Dr. med. __________, dal capo clinica Dr. med. __________ e dal medico assistente Dr.ssa med. __________, il paziente lamentava dolori alla mobilizzazione del ginocchio sinistro e deambulava con l’ausilio di una stampella, senza riferire di altri disturbi. Sia l’intervento che il decorso si sono svolti senza complicazioni. L’assicurato è stato dimesso il 20 gennaio 2009 in buone condizioni generali con ferite calme (cfr. doc. 59).
In seguito all’intervento di meniscectomia l’assicurato, su prescrizione dei sanitari dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 59), ha svolto cicli di fisioterapia a scopo analgesico e di recupero della funzione articolare e muscolare (cfr. doc. 63, doc. 77, doc. 83, doc. 85).
Perdurando, a partire dal 12 novembre 2008, la completa incapacità lavorativa dell’assicurato, attestata da certificati medici prodotti dall’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 3, doc. 32, doc. 59, doc. A22) e dal curante Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia (cfr. doc. A10-A20), l’assicuratore LAINF ha sottoposto RI 1 ad una visita specialistica presso il medico di fiducia Dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica (cfr. doc. 66). A seguito della visita, avvenuta il 20 marzo 2009, il Dr. __________ si è in particolare così espresso:
" (…) VALUTAZIONE
(…) il 26.02.08 il Dr. __________ era stato colpito dal contrasto esistente tra le lamentele dell’assicurato, lo stato oggettivo del suo piede e l’assenza completa di atrofia muscolare al membro inferiore sinistro. Ora, a più di 4 mesi da una nuova caduta poco chiara dallo scooter all’origine di ulteriori contusioni multiple con questa volta dei disturbi persistenti al ginocchio sinistro ci troviamo confrontati con lo stesso genere di situazione, cioè la presenza di disturbi residuali al ginocchio sinistro nettamente ipervalutati in quanto privi di un riscontro oggettivo attendibile. Spiccano, invece, importanti segni di apprensione e l’incapacità di poter rilassare la muscolatura per poter consentire la mobilizzazione passiva della rotula.
La pratica assicurativa concernente l’infortunio del 2007 era stata chiusa col 15.09.08 per raggiungimento dello status quo sine e, seppur ritenuta giustificata dal punto di vista medico, l’ulteriore incapacità lavorativa del 50% riconducibile ad un’artrosi sottoastragalica di gran lunga preesistente all’infortunio era stata ritenuta di competenza della cassa malati.
(…) l’intervento artroscopico del 07.01.09 (recte: del 19.01.09) aveva consentito di sanare correttamente una rottura meniscale probabilmente in parte di origine degenerativa (come suggerito dalla presenza di una cisti parameniscale di ca. 5 mm di diametro al passaggio dal corno anteriore alla parte intermedia del menisco) in un ginocchio altrimenti risultato normale all’esame IRM del 07.01.09. Il decorso del banale intervento artroscopico del 19.01.09 avrebbe quindi dovuto essere semplice con possibilità di poter riprendere “normalmente” alcune settimane dopo l’attività di cuoco-pizzaiolo già ridotta al 50% per le pregresse patologie morbose del piede omolaterale. Ma, contrariamente a quanto normalmente prevedibile, il medico curante Dr. __________ indicava 9 giorni dopo l’intervento che il ginocchio era ancora gonfio, caldo e doloroso e quasi 5 settimane dopo l’intervento, più precisamente il 23.02.09, prescriveva un ulteriore ciclo di fisioterapia solo per il ginocchio. Anzi, all’occasione del CM-Call LAINF assicurato dell’11.03.09 la CO 1 era venuta a sapere che il ginocchio era ancora gonfio e doloroso sia di giorno che di notte al punto che il paziente non aveva ancora potuto mettersi alla ricerca di un nuovo posto di lavoro. Ma, alla mia visita del 20 marzo verso le 11.00 il ginocchio mi era risultato perfettamente calmo, stabile e ben mobile ma difficilmente esaminabile nell’ambito di un’ovvia ipervalutazione con importanti manifestazioni di apprensione. Tuttavia, contrariamente a quanto osservato dal Collega perito Dr. __________ nel febbraio 2008, spiccava un’atrofia muscolare al membro inferiore sinistro dell’ordine di 2 cm alla coscia e 1,5 cm alla gamba.
Tutto sommato, il paziente continua ad accusare dolori invalidanti nella regione del retropiede sinistro in rapporto con la nota artrosi sottoastragalica e la sovrapposizione di questi disturbi già ipervalutati in precedenza a quelli del ginocchio insorti all’occasione della contusione del 12.11.08 poi ulteriormente ipervalutati è attualmente all’origine di un circolo vizioso (dolore -> ansia -> aumento del dolore -> ecc.) con molto probabilmente un inizio di cronicizzazione.
In tali condizioni è molto difficile stabilire il ruolo effettivo della patologia del ginocchio rispetto a quella del piede nella costituzione della sintomatologia dolorosa del membro inferiore sinistro ora segnata da un’atrofia muscolare significativa.
A questo punto, prima di chiudere la pratica assicurativa si ritiene opportuno ricoverare l’assicurato in un istituto specializzato nella riabilitazione dell’apparato locomotore per un periodo di osservazione e di cure intensive di almeno 2-3 settimane. (…)
CONCLUSIONI
(…)
Oltre alle cure del caso si aspetta dai Colleghi della Clinica di __________ una seconda opinione riguardo l’esistenza o meno di una discrepanza tra le lamentele dell’assicurato e le constatazioni oggettive, eventualmente suffragata da un consulto psichiatrico in clinica.
Non si esclude di poter esimersi di riconvocare il paziente e di poter definire la pratica assicurativa solo sulla base del rapporto di degenza. (…)" (cfr. doc. 80)
L'assicurato è stato degente presso la Clinica __________ di __________ dal 14 aprile al 4 maggio 2009. Nel loro rapporto del 5 maggio 2009 il Dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, il Dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, reumatologia, fisiatria e riabilitazione, ed il Dr. med. __________, specialista FMH in fisiatria e riabilitazione, hanno in particolare rilevato quanto segue:
" Situazione e valutazione
(…) Attualmente il paziente riferisce di dolori a livello del piede sinistro presenti giorno e notte, insorti al primo incidente; i dolori aumentano al carico. Lamenta inoltre dolori a livello del ginocchio sinistro prevalentemente carico-dipendente (ma anche la notte), e riferisce che sarebbe spesso tumefatto e caldo, nega blocchi o cedimenti. Lamenta dolori cervicali insorti in seguito al secondo incidente con sensazione di non poter sopportare il peso della testa ad irradiazione alle spalle bilateralmente ed alla colonna dorsale, sensazione blocco della colonna cervicale.
(…) Al ginocchio sn mobilità pari a 120/0/0 con dolori through e EOR. Evidente ipotonotrofia prossimale sm.
(…) Esame obiettivo della caviglia sn, assenza di segni infiammatori, flessione dorso-plantare 10/0/30°, e dolore alla palpazione fibulo-talare e tibio-calcaneare.
Esame neurologico normale in particolare non deficit motori e sensitivi, ROT normovivi agli arti superiori ed inferiori. (…)
Sempre durante la degenza veniva effettuato un IPN-test il cui risultato è nettamente sotto la media, come pure una valutazione CYBEX inconcludente a causa della difficoltà a fare eseguire il test al paziente stesso. I valori ottenuti di 16 N/m per l’arto inferiore sn e di 83 N/m a ds non risultano compatibili con la valutazione neurologica eseguita al momento della dimissione dove, fatta eccezione per un M4 verosimilmente antalgico al quadricipite sn, non si evidenziano deficit motori evidenti.
Quadro clinico alla dimissione
Soggettivamente: il paziente lamenta persistere di sintomatologia dolorosa al ginocchio sn ed un dolore persistente alla caviglia omolaterale, invariati rispetto a quanto descritto al momento dell’ammissione.
Obiettivamente: (…) Al ginocchio sn flesso/estensione attiva 120/0/0° con importanti dolori a fine range of motion. Flesso/estensione passiva 120/0/0° pure con dolori vivaci. Importante accentuazione della sintomatologia dolorosa nelle manovre in varo/valgo stress-test. (…)" (cfr. doc. A24)
Nel corso della degenza presso la Clinica di __________, il 24 apri-le 2009 l’assicurato è stato visitato anche dal Dr. med. , specialista FMH in psichiatria e psicoterapia presso il Servizio di __________ () di __________. Quest’ultimo sanitario ha attestato uno status psicopatologico apparentemente silente (cfr. doc. 116).
Il 23 giugno 2009 l’insorgente è stato nuovamente visitato dal Dr. __________, il quale è giunto alle seguenti conclusioni:
" A prescindere dalla valutazione psichiatrica ambulatoriale più approfondita che il Dr. __________ sta svolgendo e che dovrebbe consentire di inquadrare meglio la “tendenza al dolore cronico” indicata nelle diagnosi principali all’inizio del rapporto d’uscita della Clinica di __________ del 05.05.09, si rileva che i contrasti tra dati soggettivi ed oggettivi constatati dal Dr. __________ nel dicembre 2007 e nel febbraio 2008 nonché dal sottoscritto nel marzo 2008 (recte: 2009) sono stati riconfermati dai medici della Clinica __________ di __________ che hanno avuto l’occasione di osservare l’assicurato per ben 3 settimane.
Non risulta chiaro, dal punto di vista psichiatrico, se tale contrasto rileva di una nevrosi appetitivi o di qualche altra patologia.
Comunque sia, dal punto di vista ortopedico si può affermare con certezza che non vi sono al ginocchio sinistro dei fattori preesistenti sfavorevoli suscettibili di influenzare negativamente il decorso della contusione subita il 12.11.08 e che in seguito ad un banale intervento artroscopico di meniscectomia laterale parziale come quello subito il 19.01.09 l’assicurato avrebbe dovuto essere in grado di riprendere la pregressa attività di pizzaiolo-cuoco nella misura vigente prima dell’infortunio (ridotta al 50% per motivi morbosi) entro 2-3 settimane, al massimo 5-6 settimane.
Secondo l’assicurato stesso il licenziamento dal Ristorante-Pizzeria __________ di __________ con effetto al 31.12.08 non avrebbe nessuna influenza sulle sue capacità valetudinarie in quanto gli piace molto lavorare, non avrebbe nessuna difficoltà a trovare un posto di lavoro e verrebbe probabilmente riassunto dal precedente datore di lavoro.
Non si possono escludere interazioni sfavorevoli tra i dolori del piede riconducibili all’artrosi sottoastragalica, senza rapporto con gli infortuni assicurati dalla CO 1, e la sintomatologia dolorosa persistente accusata al ginocchio, non meglio giustificabile dalle conseguenze dirette dell’infortunio del 12.11.08, che potrebbero giustificare l’unico reperto veramente oggettivabile consistente in un’atrofia significativa della muscolatura del membro inferiore sinistro dell’ordine di 4 cm alla coscia e 2 cm alla gamba secondo le misurazioni fatte alla Clinica di __________ il giorno della dimissione il 04.05.09.
Comunque sia, dal punto di vista ortopedico si può affermare con certezza che nelle condizioni precitate l’assicurato avrebbe potuto riprendere l’attività di cuoco-pizzaiolo nei giorni seguenti la dimissione da __________, al più tardi l’11.05.09.
La responsabilità della CO 1 riguardo l’infortunio del 12.11.08 potrà quindi venire considerata definitivamente estinta con l’assunzione delle spese sia di cura presso la Clinica di __________ che dei chiarimenti psichiatrici in corso dal Dr. __________ presso il Servizio di __________ di __________." (cfr. doc. A3)
Con certificato medico del 27 ottobre 2009 il Dr. __________ ha descritto lo stato psichiatrico dell’assicurato a partire dal primo consulto, avvenuto durante la degenza a __________. Così si è in particolare espresso il sanitario del __________:
" In occasione del primo colloquio, oggettiviamo essenzialmente un’importante inibizione psicomotoria: il paziente risponde unicamente alle domande che gli vengono poste mediante cenni col capo. La timia appare massicciamente appiattita. Decidiamo di instaurare un trattamento biologico antidepressivo e di rivedere il paziente dopo la dimissione, proposta da lui accettata.
A livello ambulatoriale emerge sempre più chiaramente un quadro depressivo importante con serrata tendenza all’isolamento sociale ed all’inerzia, come confermato dai familiari. Ingenti le sofferenze a livello reumatologico che, a esclusione della natura somatica, assumono una dimensione funzionale. Sussiste una pseudodemenza con drastica coartazione delle funzioni cognitive.
Entra ora in linea di conto eventualmente un trattamento psichiatrico stazionario oltre che alla somministrazione di testistica psicologica per una precisazione psicodiagnostica.
Visto a posteriori il summenzionato incidente stradale, apparentemente non così grave a livello fisico, sembra costituire a livello psichico un fattore traumatico scatenante, tale da slatentizzare conseguentemente un importante disturbo depressivo, per il quale al momento valutiamo il paziente inabile al lavoro al 100% dal mese di aprile a continua.
La prognosi con certo ottimismo potrebbe risultare infine, anche grazie alla presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica, positiva con miglioramento del quadro psicopatologico iniziale e ripresa lavorativa benché al momento essa si profila riservata." (cfr. doc. 140)
Con ulteriore certificato medico del 19 gennaio 2010 il Dr. __________, insieme alla Dr. med. __________, medico capo servizio __________, ha confermato quanto già espresso nella precedente attestazione, rilevando che, dopo aver approfondito - mediante un test di Rorschach effettuato il 24 novembre 2009 - la psicodiagnostica del paziente, si può finalmente certificare il sussistere di un nesso causale tra l’incidente del 12 novembre 2008 e la patologia psichica che si oggettiva al momento (cfr. doc. 150).
2.8. Nella decisione su opposizione impugnata la CO 1, dopo avere constatato che non esistono riscontri medici che permettano di ricondurre ad un danno alla salute oggettivamente dimostrabile le sintomatologie algiche dell’assicurato, ha ritenuto RI 1 completamente abile al lavoro dall’11 maggio 2009, negandogli pertanto ogni ulteriore prestazione assicurativa.
Da questo profilo la decisione su opposizione deve essere confermata.
Infatti, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.
Nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può così che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA 35.2009.111 del 31 maggio 2010; 35.2002.4 del 22 settembre 2003; 35.2003.26 del 28 luglio 2003; 35.2002.49 del 25 novembre 2002, confermata dal TFA con sentenza U 14/03 del 28 luglio 2004; 35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003; 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del 13 marzo 2001; 35.1998.61 del 22 febbraio 1999; 35.1998.10 del 19 febbraio 1999; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).
Per negare il nesso di causalità naturale tra un infortunio ed i disturbi lamentati da un assicurato non è dunque necessario che sia diagnosticata, quale causa dei problemi di salute, una patologia totalmente estranea a un evento traumatico (cfr. STFA del 19 luglio 2001 nella causa E., U 126/00).
2.9. Ora, alla luce delle chiare conclusioni del Dr. __________ (cfr. doc. 80, doc. A3) e dei sanitari della Clinica di __________ (cfr. doc. A24), questa Corte, nel caso in esame, ritiene dimostrato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che la sintomatologia accusata dal ricorrente, per quanto riguarda i disturbi somatici, non ha potuto essere spiegata con un danno organico oggettivabile di natura infortunistica, per cui la CO 1 era legittimata a cessare di erogare le proprie prestazioni.
In simili condizioni non è necessario procedere a ulteriori atti istruttori, segnatamente agli accertamenti medici postulati dall’assicurato (cfr. doc. I).
Al riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
D’altro canto, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr., pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19 aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).
2.10. Per quanto concerne l’affermazione dell’insorgente, secondo cui le lesioni da lui subite sono idonee a dar origine a disturbi psichici e pertanto un nesso di causalità adeguata sarebbe dato (cfr. doc. I), il TCA rileva quanto segue.
A proposito della causalità naturale, agli atti risultano due certificati medici del Dr. __________. In entrambi gli attestati lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha rilevato che l’incidente, visto a posteriori, ha di fatto slatentizzato un profondo disturbo psichico. Sulla scorta di questa considerazione sussiste, a mente del Dr. __________, un nesso causale tra l’incidente e la patologia psichica riscontrata (cfr. doc. 140, doc. 150).
Tale questione non deve essere ulteriormente approfondita del TCA, in quanto non è comunque realizzato il presupposto della causalità adeguata.
Nell’apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341, p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
D’altro canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il modo in cui esso è stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).
Nel valutare l’adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente (cfr. consid. 2.6.).
Nel caso concreto l’assicurato, il 12 novembre 2008, è caduto a terra col proprio scooter senza l’influsso di altre persone o veicoli o di qualsivoglia ostacolo sulla carreggiata (cfr. doc. 1).
Alla luce della dinamica dell’incidente e del fatto che il ricorrente ha riportato semplici contusioni al gomito, alla spalla e al ginocchio sinistri, e considerando inoltre che egli si è potuto recare da solo al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 1, doc. 12, doc. 51), l’infortunio occorso a RI 1 deve essere classificato fra gli infortuni di grado medio al limite di quelli leggeri o insignificanti.
A titolo di confronto, questo Tribunale ricorda che il TF ha ritenuto di grado medio (senza essere classificato al limite della categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso ad un assicurato che, mentre circolava con la propria motocicletta su una strada principale in condizioni di forte pioggia, entrò in collisione frontale ad una velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la strada; la violenza della collisione fu tale che l’assicurato, in stato di elevata dispnea, fu intubato sul luogo dell’incidente ed elitrasportato all’ospedale. In quell’occasione l’Alta Corte ha ammesso il criterio della particolare spettacolarità. Considerato però che l’infortunio non ha avuto conseguenze durature, la spettacolarità dell’incidente non è stata comunque ritenuta tanto particolare da essere, da sola, idonea a provocare disturbi psichici di rilevante durata ed intensità. L’infortunio è stato ritenuto di grado medio, senza essere classificato al limite della categoria degli eventi gravi (STF U 78/07 del 17 marzo 2008, consid. 5).
Anche di grado medio e non al limite della categoria degli eventi gravi è stato considerato l’infortunio occorso ad un motociclista che stava utilizzando, ad una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata al trasporto pubblico per superare dalla parte sinistra una colonna di veicoli fermi, quando un’autovettura uscì improvvisamente dalla colonna, provocando il tamponamento da parte del centauro, il quale si procurò due fratture al femore destro. Pure in questo caso il TFA non ha ritenuto soddisfatto il criterio della particolare spettacolarità dell’incidente (STFA U 115/05 del 14 settembre 2005, consid. 2.4.).
Del medesimo livello di gravità (medio e non al limite della categoria degli eventi gravi) è stato ritenuto l’infortunio occorso ad un’assicurata la cui moto si scontrò con un camion, si incastrò sotto il paraurti anteriore dell’automezzo e fu spinta, con l’assicurata ancora in sella, per oltre nove metri. L’assicurata si procurò una lussazione all’anca, una frattura del bacino, un’abrasione alla gamba sinistra e varie contusioni. Anche in questo caso il criterio della particolare spettacolarità dell’incidente non è stato ritenuto idoneo a provocare, da solo, i disturbi psichici lamentati dall’assicurata (STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002, consid. 3.3.2.).
Infine, il TF ha giudicato della stessa rilevanza (grado medio e non al limite della categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso ad un assicurato che si era procurato una frattura trasversale al femore dopo essersi scontrato, a bordo della propria motocicletta, con un’autovettura. Anche in questo caso l’Alta Corte non ha ritenuto una particolare spettacolarità dell’incidente (STF 8C_949/2008 del 4 maggio 2009, consid. 4.1. e 4.2.1.).
Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.2..
Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.3.).
In concreto, in considerazione del fatto che i disturbi lamentati dal ricorrente, non avendo potuto trovare sufficiente correlazione sul piano oggettivo, non erano più in relazione di causalità naturale a partire dall’11 maggio 2009 con il sinistro del 12 novembre 2008, non vi sono criteri che potrebbero eventualmente entrare in linea di conto.
Non si può infatti ritenere particolarmente drammatico l’evento subito dall’assicurato, ed anche volendo ritenerlo tale, ciò non basterebbe per ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che tale criterio non sarebbe in ogni caso realizzato in modo particolarmente incisivo (cfr. la sentenza U 78/07 del 17 marzo 2008, consid. 5).
Nemmeno gli altri criteri (cfr. consid. 2.6.3.) sono realizzati.
L’assicurato non ha lamentato lesioni che, per gravità o particolare caratteristica, risultino idonee, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici. Non è data una durata eccezionalmente lunga della cura medica, infatti l’assicurato è stato dichiarato totalmente abile al lavoro già dall’11 maggio 2009. Non è riscontrabile né un grado, né una durata particolare dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche. Né la cura medica, nel caso concreto, è stata errata aggravando notevolmente gli esiti dell’infortunio. Non è stato rilevato un decorso sfavorevole della cura o complicazioni rilevanti, né sono oggettivabili dei disturbi somatici persistenti.
Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione del 10 marzo 2010 emanata dalla CO 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti