Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2009.7
Entscheidungsdatum
22.06.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2009.7

rs

Lugano 22 giugno 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 dicembre 2008 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 26 gennaio 2004 RI 1 - nata nel 1972 e allora alle dipendenze, quale tecnico bruciatorista, della __________ di __________ -, è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale mentre viaggiava quale passeggera sul sellino posteriore di una moto in territorio di __________ (cfr. doc. 1, 12).

Più specificatamente la moto, mentre si trovava in fase di sorpasso di una colonna di auto sulla sinistra, ha colliso con un veicolo proveniente in senso inverso. L’assicurata è stata sbalzata dalla moto e ha riportato la frattura del piatto tibiale esterno della tibia sinistra (cfr. doc. 12, 5).

Il caso è stato assunto dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

1.2. Il 30 gennaio 2004 RI 1 è stata sottoposta a un intervento di osteosintesi del piatto tibiale esterno della tibia sinistra presso l’Ospedale __________ (cfr. doc. 13).

Inoltre il 7 settembre 2004 il Dr. med. __________, Medico aggiunto di ortopedia, ha proceduto all’asportazione dei mezzi di sintesi, come pure all’artroscopia del ginocchio sinistro con resezione di una plica infrapatellare (cfr. doc. 44).

Il 30 maggio 2007 l’assicurata è stata operata dal Prof. Dr. med. __________, il quale ha asportato una piccola cisti sebacea a livello mediale del ginocchio sinistro (cfr. doc. 269).

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, CO 1, il 17 aprile 2008, ha comunicato all’assicurata che, a partire dal 1° luglio 2008, sarebbe stata considerata abile al lavoro nella misura massima possibile e che a fare tempo da tale data avrebbe valutato il diritto a prestazioni di lunga durata (cfr. doc. 346).

1.4. Con decisione del 17 ottobre 2008 l’Istituto assicuratore resistente, per tenere conto degli impedimenti cagionati dal sinistro del 26 gennaio 2004, ha posto RI 1 al beneficio di una rendita di invalidità del 28% a decorrere dal 1° luglio 2008.

Alla stessa è, invece, stato negato il diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità (cfr. doc. 390).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata RA 1 (cfr. doc. 396, 398), l’assicuratore LAINF, il 17 dicembre 2008, ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).

1.5. Con tempestivo ricorso del 10 gennaio 2009 RI 1, sempre assistita dall’RA 1, ha contestato la decisione su opposizione del 17 dicembre 2008, chiedendone l’annullamento e rilevando quanto segue:

" (...)

La signora RI 1 è stata messa al beneficio di una rendita SUVA nella misura del 28% in seguito ai postumi dell’incidente del 26.1.2004. Ha rifiutato il versamento di una indennità per la menomazione dell’integrità, non raggiungendo la percentuale minima del 10%. In allegato trasmettiamo la perizia dettagliata da uno specialista __________, il Dr. __________ che sostiene che la nostra assistita abbia diritto all’indennità. Preso atto dell’incarto si ritiene giustificato il ricorso, in quanto si ritiene che la decisione di rendita emessa giustifichi anche il ricorso in oggetto. Si ricorda che in sede della CO 1 in precedenza, il medico aveva dichiarato alla signora RI 1 esattamente il contrario, cioè che aveva diritto all’indennità. La decisione della CO 1 ci sembra alquanto anomala, tenuto conto dei danni di salute subiti dal 2004. Non riteniamo pertanto la valutazione del medico della CO 1 corretta, mentre riteniamo che la valutazione del Dr. __________ sia più conforme allo stato di salute ef- fettivo e che quindi debba essere considerata ai fini del giudizio" (Doc. I)

1.6. L’avv. RA 2, patrocinatore CO 1, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.7. Il 23 febbraio 2009 il rappresentante dell’assicurata, per conto dell’assicurata, si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie e ha trasmesso un rapporto dell’8 marzo 2007 del Dott. __________ (cfr. doc. V + 1/2), peraltro già agli atti (cfr. doc. 352).

1.8. L’avv. RA 2 ha preso posizione al riguardo con scritto del 9 marzo 2009 (cfr. doc. VII).

1.9. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza RA 1 (cfr. doc. IX).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità spettante all’assicurata e alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era legittimato o meno a negarle il diritto a un’IMI.

2.3. L'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e regolante, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), si applica alla presente fattispecie.

In effetti l’evento infortunistico è avvenuto il 26 gennaio 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

I presupposti materiali per stabilire l’entità della rendita a cui ha diritto l’assicurata e l’eventuale diritto a un’IMI si determinano, in ogni caso, secondo il diritto svizzero.

Anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, la ricorrente era assicurata al momento della domanda di prestazioni, è CO 1, l'assicurata in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettata alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; nonché STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57).

Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.4. Rendita di invalidità

2.4.1 Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3. Dalle carte processuali si evince che il 26 gennaio 2004 RI 1 è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale in sella, quale passeggera, a una motocicletta (cfr. consid. 1.1.).

Essa ha riportato la frattura del piatto tibiale esterno della tibia sinistra (cfr. doc. 5).

Il 30 gennaio 2004 RI 1 è stata sottoposta a un intervento di osteosintesi del piatto tibiale esterno della tibia sinistra presso l’Ospedale __________ (cfr. doc. 13).

Inoltre il 7 settembre 2004 il Dr. med. __________, medico aggiunto di ortopedia, ha proceduto all’asportazione dei mezzi di sintesi, come pure all’artroscopia del ginocchio sinistro con resezione di una plica infrapatellare (cfr. doc. 44).

Il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, il 2 novembre 2006, ha rilevato una ipo e disestesia nel territorio di innervazione del nervo safeno sinistro, come pure la presenza di 3 noduli di cui 2 di piccole dimensioni e uno di dimensioni maggiori all’incirca lungo il percorso del nervo safeno sinistro. Il restante stato neurologico è risultato nella norma. Il neurologo ha puntualizzato che i dati ottenuti sembravano proprio orientare verso un blocco di conduzione per il nervo safeno sinistro nel suo tratto prossimale, presumibilmente a causa di neurinomi lungo il suo decorso (cfr. doc. 221).

Nel marzo 2007 l’assicurata è stata esaminata dal Dott. __________, medico chirurgo, spec. in ortopedia e medicina dello sport a __________. Dal relativo referto emerge quanto segue:

" (…)

Sintomatologia soggettiva ed es. obiettivo: ginocchio sin. asciutto, legg. Zoppia antalgica, vi è ipomiotrofia coscia sin con circonferenza a 10 cm soprarotulea = 39 cm e 40.5 cm a dx, si rileva moderato deficit articolare con flesso-estensione ginocchio sin = 0-140°, a dx = 0-160°. Alla flesso-estensione ginocchio sin si rileva moderato scatto mediale. Inoltre a sin il ginocchio in massima estensione appare moderatamente recurvato.Vi sono 3 piccole cicatrici ant. e med. in esiti di portali artroscopici, quella ant-mediale è molto dolente e si accentua alla palpazione. Vi è inoltre cicatrice est. ginocchio sin di circa 3 cm discretamente dolente e dolenti alla palpazione sono pure i compartimenti est. e soprattutto int. ginocchio sin. Si rileva S. Apley dolente e inginocchiamento molto dolente. Vi è inoltre ipo-disestesia a livello ginocchio sin. a livello nervo Safeno. Polsi pedini presenti.

CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI. OSSERVAZIONI

Nesso di causalità: Gonalgia sin. con legg. zoppia in esiti frattura piatto tibiale ginocchio sin. con importanti complicazioni neuropatiche in verosimile lesione nervo Safeno.

Valutazione medico legale: Si ritiene la sig.ra __________ guarita con postumi con un periodo di:

  1. ITT: 60gg

  2. IPT al 75%: 360 gg

  3. IPT al 50%: 100 gg

  4. IPT al 25%: 540 gg

  5. Danno biologico valutabile nel 16% (sedici per cento) equamente.” (Doc. 352 = V2)

Il Dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia e medico __________, il 26 marzo 2007, relativamente a una visita di chiusura del 28 febbraio 2007, ha indicato, da un lato, che oggettivamente la palpazione delle tumefazioni era dolente e la cicatrice presentava una depressione con scatto all’emirima articolare mediale del ginocchio sinistro. Dall’altro, che soggettivamente l’assicurata accusava dolore iperalgesico al ginocchio irradiato dai punti dolenti e incapacità a portare a termine otto ore lavorative, potendo al massimo arrivare a 4, durante le quali, però, a volte le capitava di dover eseguire sforzi comportanti dolore se il carico era elevato (cfr. doc. 249 pag. 6).

Il medico __________, circa l’esigibilità lavorativa dell’assicurata, ha espresso la seguente valutazione:

" Le lesioni riscontrate determinano le seguenti limitazioni: talvolta la paziente può sollevare pesi tra 25 e 45 kg sino all’altezza dei fianchi. Mai pesi oltre 45 kg.

Di rado può maneggiare attrezzi pesanti. Mai può assumere la posizione inginocchiata. Talvolta può assumere la posizione di lunga durata in piedi. Talvolta può camminare oltre i 50 metri. Di rado può camminare per lunghi tratti. Di rado può camminare su terreni accidentati. Di rado può salire le scale e le scale a pioli.” (Doc. 249 pag. 6)

Il Dr. med. __________ ha comunque precisato che prima di procedere alla definizione e chiusura del caso con valutazione dell’IMI, la ricorrente sarebbe stata inviata presso il Dr. med. __________ per verificare la possibilità di una revisione chirurgica della cicatrice dolorosa a livello del ginocchio (cfr. doc. 249 pag. 6).

Da un aggiornamento del 20 marzo 2007 risulta che il Dr. med. __________ ha consigliato un intervento sui noduletti cutanei. Lo specialista ha, invece, indicato che una correzione della cicatrice sulla testa della fibula non avrebbe portato a nulla (cfr. doc. 249 pag. 6; 248).

Il 30 maggio 2007 l’insorgente è stata operata dal Prof. Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia e traumatologia, il quale ha asportato una piccola cisti sebacea a livello mediale del ginocchio sinistro (cfr. doc. 269).

Il Prof. __________, il 6 dicembre 2007, ha attestato che lo stato del ginocchio sinistro dell’assicurata poteva essere considerato definitivo e al massimo suscettibile di miglioramenti spontanei. Egli ha, altresì, aggiunto che lo stesso poteva dirsi per le parti molli mediali, sia alla coscia distale che alla tibia prossimale che sono state soggette durante l’incidente di motocicletta a una grossa contusione, dalla quale sono poi esitati probabilmente i noduli e le iperpatie del nervo infrapatellare. Il chirurgo, in proposito, ha specificato che dal punto di vista istologico, uno dei noduli biopsiati ha mostrato una necrosi lipidica tipica della contusione. Egli ha sconsigliato assolutamente ulteriori misure di correzione del sottocute di una gamba che, nell’aspetto generale, appaiva normalmente configurata tranne che per le piccole cicatrici residue. Il Prof. __________ ha, infine, evidenziato che, dal punto di vista endoarticolare, la perfetta flessibilità del ginocchio, fino negli ultimi gradi di flessione, la stabilità legamentare e l’assenza di versamenti, facevano ben pensare per il futuro (cfr. doc. 305).

Dal rapporto dell’8 febbraio 2008 allestito dal Dr. med. __________, capo servizio di chirurgia della mano presso l’Ospedale __________, che ha visitato l’assicurata come richiestogli dall’CO 1 al fine di formulare una seconda opinione, emerge che:

" (…)

Ho discusso a lungo con la paziente che la maggior parte dei dolori riferiti al ginocchio sono legati all’incidente da lei riportato, con le conseguenze biomeccaniche conseguenti e all’intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi che ha portato nel tempo alla guarigione. La sintomatologia algica ora presente è chiaramente di natura osteoarticolare (intra-articolare). La difficoltà ad accovacciarsi e la clinica positiva per una condropatia femoro-rotulea (scrosci articolari compresi) sembrano confermare quanto sopra riportato.

Riguardo la presenza di neoformazioni in sede mediale, l’asportazione anche di una sola di esse ha portato a una sola parziale remissione della sintomatologia algica. Tale sintomatologia algica tuttavia è legata, a mio parere, a un neuroma del ramo infrapatellare del nervo safeno. Sconsiglio un intervento di réprise chirurgica, cauterizzazione del nervo con un intascamento propri per la coesistenza di una problematica più prossimale.

A scopo antalgico, avendo già fallito le strategie con le infiltrazioni locali e i cerotti di Neurodol, propongo l’esecuzione di un ciclo di Vibradol, apparecchio piuttosto utile in affezioni similari a carico dell’arto superiore. Per ciò che attiene ai dolori intra-articolari (problema principale) con scrosci alla mobilizzazione articolare, ho consigliato alla paziente di proseguire con l’utilizzo dei plantari, le corse su terreni morbidi, l’uso della cyclette e ginnastica in acqua per il rinforzo della muscolatura quadricipitale, tuttora ipotonica ed ipertrofica. Per ciò che riguarda la cicatrice anti-estetica sul lato esterno del ginocchio (sula testa della fibula) sconsiglio si eseguire una chelopolastica e l’esecuzione di un piccolo lembo di avanzamento “random pattern” perché si correrebbe il rischio di avere una nuova cicatrice ancor più lunga e ancor più anti-estetica. Tale reperto non infastidisce in modo importante la paziente e a maggior ragione non ritengo sia da toccare.” (Doc. 324)

Il 14 aprile 2008 ha avuto luogo una nuova visita medica __________.

Il Dr. med. __________ ha formulato la seguente diagnosi:

"

  • Diagnosi: frattura al piatto tibiale esterno, tibia sinistra. Il 30.1.2004

osteosintesi mediante due viti e il 7.9.2004 artroscopia diagnostica – resezione plica infra-patellare più AMO ginocchio sinistro da parte del dott. __________.

Residuano irregolarità lievi dello strato cartilagineo femoro-tibiale ed estesa zona cicatriziale a livello della parte laterale anteriore della tibia che interessa la pelle, il sottocute, l’inserzione dell’apparato capsulare alla tibia ma anche l’osso, in stato dopo asportazione delle viti. Successivo intervento di asportazione granuloma cicatriziale.” (Doc. 343 pag. 9)

Egli ha, poi, così apprezzato il caso dell’insorgente:

" Oggettivamente palpazione delle tumefazioni dolenti e depressione della cicatrice con scatto all’emirima articolare mediale del ginocchio sinistro.

Soggettivamente dolore iperalgesico al ginocchio irradiato dai punti dolenti.

Procedere terapeutico

La cura medica degli specialisti che l’hanno visitata è considerata terminata ad esclusione della FKT (è stata consigliata anche la corsa) e non è stato indicato utile eseguire ulteriori riprese chirurgiche)

Capacità lavorativa

Riprende in misura massima possibile

ESIGIBILITA’ DEL LAVORO

Le lesioni riscontrate determinano le seguenti limitazioni: talvolta la paziente può sollevare pesi tra 25 e 45 kg sino all’altezza dei fianchi; vista la costituzione e l’esilità della paziente, questo può anche considerarsi normale. Mai pesi oltre 45 kg (vedi sopra). Di rado può maneggiare attrezzi pesanti (vedi sopra). Mai può assumere la posizione inginocchiata. Può assumere la posizione inginocchiata talvolta ma piegando esclusivamente il ginocchio destro, evitando di piegare il ginocchio sinistro. Spesso può assumere la posizione di lunga durata in piedi. Spesso può camminare oltre i 50 metri. Talvolta può camminare per lunghi tratti. Di rado può camminare su terreni accidentati. Talvolta può salire le scale. Di rado le scale a pioli.” (Doc. 343 pag. 9)

Da un ulteriore rapporto del 1° dicembre 2008 del Dott. __________ si evince che:

" Trattasi di frattura piatto tibiale ginocchio sin. trattata con 2 viti. Quindi artroscopia controllo con sezione plica sinoviale e AMO. A tutto questo è seguito uno sviluppo di 1-3 neuromi anti-mediali ginocchio sin, a livello nervo Safeno con implicazioni neuropatiche molto dolorose, in particolare alla palpazione locale. Vi è inoltre moderato dolore tricompartimentale, per uno stato degenerativo cartilagineo specie femoro-rotuleo. Ciò causa moderato dolore alla deambulazione specie in discesa e all’accovacciamento. Tale situazione di deterioramento cartilagineo è verosimilmente in evoluzione peggiorativa post-traumatica come avviene generalmente nelle fratture articolari. Inoltre particolarmente dolorosa, la pressione a livello ant-med. ginocchio sin con limitazione della possibilità anche di assumere la posizione inginocchiata. Da rilevare che gli stati di condropatia seguenti a fratture articolari sono progressivi ed evolutivi in peggioramento nel tempo.

Nesso di causalità: Gonalgia sin., con legg. zoppia in esiti frattura piatto tibiale ginocchio sin. con importanti complicazioni neuropatiche in verosimile lesione nervo Safeno.

Valutazione medica: Si ritiene che la situazione clinica della sig.ra __________ causi una menomazione piuttosto importante e durevole dell’integrità fisica della stessa, che, considerando lo stato di discreta sofferenza cartilaginea, i disturbi dolorosi su base neurogena e i modesti esiti cicatriziali antiestetici ginocchio sin, possono nel complesso essere valutati almeno nel 10% (dieci per cento) equamente.” (Doc. 398 = A2)

2.4.4. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Pertanto i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Questo aspetto è stato ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:

" 3.3 Questa Corte non può tuttavia aderire alla tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott. I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non presuppone necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare, non si vede per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione dell'incapacità lavorativa in una concreta attività professionale debbano divergere a dipendenza che essi siano formulati da un medico __________ oppure __________. Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di prova (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266)."

E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.4.5. In concreto, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’apprezzamento enunciato dal medico __________, Dr. med. __________, che vanta una vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, relativo alle condizioni dell’arto inferiore sinistro dell’assicurata e alla sua capacità lavorativa (cfr. consid. 2.4.3.; doc. 343), possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (sul valore probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.").

Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In effetti la valutazione del Dr. med. __________ non contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier dell’assicurata comprensivo di tutti gli accertamenti medici effettuati, all’esame dei referti radiologici e a numerose visite di quest’ultima (cfr. doc. 179, 208, 233, 249, 304, 343).

I pareri formulati dal Dott. __________ non sono d’altronde tali da inficiare la valutazione del medico __________.

In particolare, nel rapporto relativo al consulto del marzo 2007 (cfr. doc. 352 = V2) il medico ha menzionato un’inabilità parziale temporanea con relative percentuali senza, però, fare accenno alcuno alle limitazioni funzionali concrete presentate dall’assicurata. Inoltre tale valutazione è stata espressa precedentemente al momento in cui le condizioni dell’arto inferiore sinistro sono state considerate stabilizzate (cfr. consid. 2.4.3.).

L’apprezzamento del dicembre 2008, poi, si riferisce più che altro alla menomazione dell’integrità fisica. Il medico non ha, al contrario, preso posizione circa l’esigibilità lavorativa dell’insorgente.

E’, altresì, utile evidenziare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

In simili condizioni, questa Corte non ha motivo di distanziarsi dal giudizio dell’CO 1 che, fondandosi sull’apprezzamento del Dr. med. __________, ha ritenuto l’assicurata in grado di esercitare a tempo pieno e con rendimento completo un’attività più leggera della sua occupazione abituale di tecnico bruciatorista.

Giova, infine, rilevare che le opportunità di reperire un'attività conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurata, non devono essere considerate nel caso presente irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3b e 1989, p. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 p. 67 consid. 5c).

In questo contesto, va rammentato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.; DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Certo, non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa comporterà per l’insorgente. Ciò nondimeno, essi non appaiono nè sproporzionati nè inesigibili, ricordato ancora che secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (obbligo di ridurre il danno cfr. STFA P 2/06 del 18 agosto 2006; DTF 123 V 96 consid. 4c; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti ivi citati).

Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).

Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua determinazione.

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione contro gli infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.4.6. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2008 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasta vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 63'197.70 (cfr. doc. 380, 385, 369, 286).

.

Questo dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dalla ditta __________ e non contestato dalla ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.4.7. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

2.4.8. Nel caso in esame per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata, l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque aziende ticinesi. CO 1 ha indicato che dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio il cablatore presso la __________ di __________, la cassiera di negozio do-it presso ____________________, l’operaia di fabbrica presso la ____________________, la programmatrice presso la ____________________ e l’operaia addetta alla fabbricazione di trapani presso la __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2008, un reddito annuo pari a fr. 45’808.-- (cfr. doc. 366).

D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurata, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 366 si evince che sono 85 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 29’249.-- e a fr. 65’819.--, e infine che quello medio è di fr. 43’384.--.

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF resistente (fr. 45'808.--) è superiore del 5.29% rispetto alla media dei salari medi (fr. 43'384.--).

In base alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

In una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

Inoltre questa Corte ritiene che i cinque posti di lavoro segnalati CO 1 rispettino le limitazioni funzionali presentate dalla ricorrente e descritte dal medico di __________ (cfr. doc. 343; consid. 2.4.3.).

In effetti, da una parte, tali impieghi richiedono soltanto una formazione empirica. Dall’altra, gli stessi implicano il sollevamento di pesi di al massimo 10kg e vanno svolti principalmente in posizione seduta (cfr. doc. 366).

Per quanto attiene all’attività di programattrice presso la __________, la quale prevede talvolta la posizione seduta e spesso la posizione in piedi, va osservato che in ogni caso il Dr. med. __________ ha indicato che la ricorrente può spesso assumere la posizione di lunga durata in piedi (cfr. doc. 343; consid. 2.4.3).

Ne discende che il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 45’808.--.

Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado di invalidità della ricorrente - stabilito confrontando i fr. 45'808.-- al reddito che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 63'197.70 (cfr. consid. 2.4.6.) - è del 27.52%, arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41.

Nella misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 28%, il suo ricorso deve essere respinto.

2.5. Indennità per menomazione dell’integrità

2.5.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

Questi concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel quale il Tribunale federale ha rilevato:

" Occorre poi ricordare al ricorrente, come già spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo (DTF 115 V 147 consid. 1; cfr. DTF 133 V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della menomazione all'integrità di cui è portatore."

2.5.3. Secondo l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

Al riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha rilevato:

" 3.4 La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________

  • qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15 pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au handicap du recourant."

2.5.5. Nel caso di specie l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del Dr. med. __________, ha negato all’assicurata il diritto a un’IMI.

Questa la valutazione che il medico __________ ha espresso in occasione della visita medica di chiusura del 14 aprile 2008:

" REFERTO

Diagnosi: frattura al piatto tibiale esterno, tibia sinistra. Il 30.1.2004 osteosintesi mediante due viti e il 7.9.2004 artroscopia diagnostica – resezione plica infra-patellare più AMO ginocchio sinistro da parte del dott. __________.

Residuano irregolarità lievi dello strato cartilagineo femoro-tibiale con cicatrice esterna del ginocchio affossata e riferita dolente ed esiti di successivo intervento di asportazione granuloma cicatriziale.

VALUTAZIONE

Non si arriva a un livello minimo per poter valutare una IMI.

GIUSTIFICAZIONE

La tabella Suva 5 considera, come lesione minima valutabile, un’artrosi media del ginocchio, che non è la condizione in cui si trova oggi la paziente.” (Doc. 342)

Come già esposto sopra (cfr. consid. 2.4.3.), il Dott. __________, nel marzo 2007, ha indicato che il danno biologico (concetto giuridico __________ corrispondente alla menomazione all’integrità fisica, mentale o psichica ai sensi della Lainf; cfr. STCA 35.2008.92 dell’11 marzo 2009 consid. 2.8.) era valutabile nel 16% (cfr. doc. 352 = V2).

Nel mese di dicembre 2008 egli ha poi attestato una menomazione importante e durevole dell’integrità fisica e che, considerando lo stato di discreta sofferenza cartilaginea, i disturbi dolorosi su base neurogena e i modesti esiti cicatriziali antiestetici del ginocchio sinistro, poteva nel complesso essere valutata almeno nel 10% equamente (Doc. 398 = A2).

Questa Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto ritiene che il medico __________ abbia reso il proprio referto sulla base di accertamenti approfonditi e completi in piena conoscenza dell’incarto.

Il Dr. med. __________ ha, inoltre, esposto dettagliatamente e in modo convincente i motivi per cui, nel caso concreto, il grado di menomazione durevole non raggiunge almeno il 5%.

In particolare, se si considera che la Tabella 5.2 allestita dall'CO 1 afferente alla menomazione all’integrità risultante da artrosi prevede che solo l’artrosi media del ginocchio giustifica l’attribuzione di un’indennità, la conclusione del Dr. med. __________ - secondo cui, residuando unicamente irregolarità lievi dello strato cartilagineo femoro-tibiale (cfr. RM del ginocchio sinistro del gennaio 2007, doc. 237), il grado di IMI non raggiunge il 5% (cfr. doc. 342) - può essere fatta propria dal TCA.

Inoltre, relativamente alla cicatrice esterna al ginocchio, la tabella 18 relativa alla menomazione all'integrità in caso di danni alla pelle indica che per cicatrici da bruciature si attribuisce, secondo la gravità e l'estensione, un'IMI dal 5% fino al 50%.

E’ specificato che per cicatrici sul volto o alle mani viene assegnata un’IMI più elevata rispetto ai casi di cicatrici in zone coperte del corpo.

In casu la cicatrice al ginocchio si trova in una zona del corpo poco visibile. La medesima è stata d’altronde definita dal Dott. __________ stesso come modesta (cfr. doc. 398 = A2).

Di conseguenza il fatto che per tale cicatrice non sia stata riconosciuta un’IMI non risulta censurabile.

A titolo di confronto è, altresì, utile segnalare che questa Corte, con sentenza 35.2003.53 del 1° marzo 2004, confermata dall’Alta Corte con giudizio U 102/04 del 20 settembre 2004, ha ritenuto adeguata un’IMI del 5% nel caso di un assicurato presentante una cicatrice sul viso, relativa a una ferita con una motosega, che si estendeva dalla radice del naso alla fronte sopra il sopracciglio sinistro.

La menomazione appena citata risulta più grave di quella lamentata dall’assicurata.

Del resto questo Tribunale non risulta confrontato con validi indizi concreti suscettibili di far dubitare della fondatezza della valutazione formulata dal Dr. med. __________.

Il Dott. __________ ha indicato che l’assicurato avrebbe diritto a un’IMI, quantificata dapprima nel 16% e poi ridotta al 10%, senza motivare dettagliatamente la sua affermazione, bensì limitandosi a fare riferimento a una discreta sofferenza cartilaginea, a esiti cicatriziali modesti e a disturbi dolorosi su base neurogena (cfr. doc. 398 = A2).

A quest’ultimo riguardo è utile osservare che il Dr. med. __________, già nel novembre 2006, aveva, però, rilevato uno stato neurologico nella norma, ad eccezione di una ipo e disestesia nel territorio di innervazione del nervo safeno sinistro presumibilmente dovuta a neurinomi lungo il suo decorso (cfr. doc. 221).

Il Prof. Dr. med. __________, che il 30 maggio 2007 ha operato l’assicurata, asportando una piccola cisti sebacea a livello mediale del ginocchio sinistro (cfr. doc. 269), il 6 dicembre 2007 ha altresì affermato che una lieve zona, alla percussione, provocava una lieve elettrizzazione: si trattava di una zona corrispondente al decorso del nervo infrapatellare (ramo del nervo safeno; cfr. STCA 35.2007.28 del 19 novembre 2007 confermata dal TF con giudizio 8C_820/2007 del 29 ottobre 2008), che comunque presentava una sensibilità intatta nella zona tuberositaria (cfr. doc. 305).

E’ vero che il Dr. med. __________, nel febbraio 2008, ha indicato che a suo parere la sintomatologia algica era legata a un neuroma del ramo infrapatellare del nervo safeno (cfr. doc. 324: consid. 2.4.3.).

E’ altrettanto vero, tuttavia, che il medico appena menzionato ha precisato che il problema principale era comunque connesso ai dolori intra-articolari (cfr. doc. 324; consid. 2.4.3.).

Inoltre, in ogni caso, per una simile diagnosi non è prevista un’IMI (cfr. Allegato 3 all’OAINF; tabelle allestite dall’CO 1).

Giova, infine, ribadire che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

In questo senso le sofferenze soggettive patite dall'assicurata, non possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità.

In simili condizioni, nel caso presente non si rivelano necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr. consid. 2.4.5.).

La decisione su opposizione del 17 dicembre 2008 merita di essere confermata anche nella misura in cui all’assicurata è stata negata un’IMI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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