Raccomandata
Incarto n. 35.2009.43
rs
Lugano 15 giugno 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 marzo 2009 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 19 settembre 2007 RI 1 – dipendente del Comune di __________ quale fabbro presso i __________ , perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1 -, è rimasto vittima di un infortunio professionale, e meglio “una putrella, appoggiata su un cavalletto, si è girata e gli ha schiacciato il polso”.
Egli ha riportato lo schiacciamento del polso destro (cfr. doc. 1; I).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 1° ottobre 2008 l’assicurato ha annunciato una ricaduta del sinistro del settembre 2007, determinata dalla presenza di dolori al polso destro (cfr. doc. 2, 3).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, CO 1, con decisione formale del 28 novembre 2008, ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’ottobre 2008, poiché ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità naturale con l’evento infortunistico del 19 settembre 2007 (cfr. doc. 10).
A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 11), l’assicuratore LAINF resistente, dopo aver nuovamente interpellato il medico di __________, Dr. med. __________, il 4 marzo 2009 ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A).
1.4. Con tempestivo ricorso del 6 aprile 2009, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il conseguente versamento delle prestazioni LAINF anche per la ricaduta del mese di ottobre 2008 fino alla chiusura completa del caso infortunistico del 19 settembre 2007.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale essa ha, segnatamente, addotto che CO 1 non ha adeguatamente valutato quanto sostenuto dal Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia della mano e non ha quindi considerato la probabile lesione del legamento scafo-lunare. A mente dell’assicurato se tale lesione venisse confermata, sarebbe certamente da ricondurre all’evento assicurato, non essendoci altri fattori che possano aver portato a tale lesione. La stessa ha, pertanto, domandato che l’assicuratore infortuni prenda a carico l’artroscopia che secondo il Dr. med. __________ è necessaria per valutare il modo di procedere. L’insorgente ha precisato che, se dall’artroscopia dovesse emergere che non vi è alcuna lesione dei legamenti, l’CO 1 potrebbe in ogni caso rivalersi sul suo assicuratore malattia.
Infine la ricorrente ha evidenziato che il Dr. med. __________, nel suo rapporto stante alla base della decisione su opposizione, non ha preso posizione sulla possibile lesione del legamento scafo-lunato diagnosticata dal Dr. med. __________ e che secondo quest’ultimo sarebbe da ricondurre all’infortunio (cfr. doc. I).
1.5. In risposta, CO 1, rappresentato dall’avv. RA 2, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 25 maggio 2009 l’avv. RA 1 ha comunicato di ritenere necessario, vista la discordanza esistente tra i pareri dei medici che hanno visitato l’assicurato, assumere altre prove e quindi svolgere una perizia oppure richiedere un complemento ad uno dei medici che hanno esaminato l’insorgente, come ad esempio al Dr. med. __________, che non è il medico curante, bensì unicamente il medico specialista presso cui è stato inviato dal suo medico di famiglia Dr. med. __________ (cfr. doc. V).
1.7. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 2 (cfr. doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore infortuni resistente era legittimato o meno a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi al polso destro lamentati dall’assicurato e oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’ottobre 2008.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Secondo la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa.
Per contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35 consid. 1c e riferimenti).
2.6. Nella presente evenienza CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi al polso destro accusati dall’assicurato, oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’ottobre 2008, fondandosi sulla valutazione del Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia e medico di __________ (cfr. doc. 9, 22).
L’insorgente ha contestato tale conclusione, asserendo, sulla base delle attestazioni del Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, che non è stata adeguatamente valutata la probabile lesione del legamento scafo-lunare (cfr. doc. I).
Questa Corte rileva, preliminarmente, che dalla certificazione del 27 ottobre 2008, afferente al consulto di quel giorno, redatta dal Dr. med. __________, si evince che:
" (…)
All’esame clinico si impone dapprima una squisita dolenzia tutto attorno all’osso triquetro a destra e i movimenti del polso sono nettamente limitati flesso-estensione a destra 40-0-40° (sinistra 80-0-70°), duzione ulno-radiale 30-0-10° (sinistra 40-0.20°) e pronosupinazione 80-0-80°. La forza è di 40 Pounds a destra e 120 Pounds a sinistra.
Le radiografie convenzionali non evidenziano delle fratture ma nella duzione radiale la linea di gilula che unisce le superfici articolari prossimali del navicolare semilunare e triquetro è interrotta all’altezza del legamento lunotriquetrale.
La radiologia e la clinica parlano per una lesione del legamento lunotriquetrale al polso a destra.
(…)
Vi è, nelle radiografie, un’alterazione del processo stiloide dell’ulna ma in questa zona non vi è un correlato clinico dolente.
(…)” (Doc. 4)
L’artro-MRI del polso destro eseguita il 29 ottobre 2008 su indicazione del Dr. med __________ al fine di arrivare a una migliore diagnosi (cfr.doc. 4) ha posto in luce quanto segue:
" Artrosi tra radio e semilunato soprattutto nella porzione volare dell’articolazione con cisti ossea soprattutto nel radio ed edema osseo al radio distale. Alterazioni degenerative con cisti ossea anche a livello prossimale del capitato e a livello distale del navicolare. Non segno per rottura del legamento luno-triquetrale e non lesione dell’osso triquetro ma probabile lesione parziale del legamento scafo-lunare.” (Doc. 6)
Il 3 novembre 2008 il Dr. med. __________ ha attestato che l’artro-MRI del polso destro ha evidenziato delle patologie che non erano uguali a quelle della clinica. Egli ha precisato che vi era sì una lesione legamentare, ma il dubbio era quello di una lesione del legamento scafolunare con leggera versione volare dell’osso semilunare che si esteriorizza con una zona di impatto tra il semilunare e la testa del radio dove si evidenzia un edema osseo. Lo specialista ha osservato che il passaggio del mezzo di contrasto tra l’osso semilunare ed il navicolare lasciava quindi il dubbio di una lesione del legamento scafolunato al polso destro. Egli ha poi aggiunto di non pensare che l’osso triquetro avesse subito delle contusioni particolari, siccome non presentava edemi.
Il Dr. med. __________ ha, dunque, diagnosticato “esiti da trauma da schiacciamento del polso a destra al 19.09.07 con probabile lesione del legamento scafolunato e incipiente scivolamento verso volare dell’osso semilunare con sovraccarico sulla superficie articolare volare del radio rispetto all’osso semilunare al polso destro” (cfr. doc. 5).
Il 24 novembre 2008 il medico di __________, Dr. med. __________, ha indicato che non era dato un nesso causale tra la ricaduta e l’infortunio del settembre 2007. Al riguardo egli ha specificato che quale diagnosi risultava un’”artrosi radio-carpica dx senza segni di lesione traumatica e senza note di lesione legamentare formale” (Doc. 9).
Il Dr. med. __________, il 29 dicembre 2008, ha affermato di ritenere che la situazione di RI 1 a quel momento fosse una conseguenza del trauma da schiacciamento del polso destro del 19 settembre 2007. Egli ha ribadito di aver espresso, in occasione dell’ultima visita del novembre 2008, dubbi circa una possibile lesione del legamento scafo-lunare. A mente del medico sarebbe necessaria un’artroscopia per confermare o escludere tale lesione (cfr. doc. 13).
Il 16 febbraio 2009 è stata effettuata una RX al polso sinistro AP e laterale in massima adduzione radiale e ulnare. Dal relativo referto sono emerse delle strutture ossee regolari dei capi articolari, facce articolari congruenti e non lesioni traumatiche osteoarticolari (cfr.doc. 20).
Da un apprezzamento medico del 25 febbraio 2009 del Dr. med. __________ risulta, infine, che:
" L’assicurato il 26.9.2007 ha annunciato un infortunio-bagatella del 19.9.2007 ossia uno “schiacciamento del polso destro”. Mancano dei rapporti medici iniziali. Il 24.10.2008 viene annunciata una “ricaduta” da parte del curante, il quale diagnostica una sospetta lesione del legamento luno-triquetrale! Questo rapporto è stato stilato il 7.11.2008. Precedentemente, l’assicurato è stato esaminato dal dott. __________ (27.10.2008), il quale sospetta in base a un esame radiologico (interruzione della linea di Gilula) una lesione del legamento luno-triquetrale a destra. Un esame d’artro-RM del polso destro del 29.10.2008 ha evidenziato dei segni d’artrosi tra semilunare e radio con presenza di cisti ossee anche a livello del capitato e scafoide. Per contro non vengono trovati dei segni per rottura del legamento luno-triquetrale, ma si conclude per una “probabile lesione parziale del legamento scafo-lunare”. Una visione accurata della documentazione d’artro-RM del 29.10.2008 comunque non permette di diagnosticare una lesione strutturale, formale del legamento scafo-lunare. In base a questo referti, la “ricaduta” non ha potuto essere assunta quale conseguenza dell’infortunio del 19.9.2007.
Visto l’esame strumentale iconografico (artro-RM), il dott. __________ con il rapporto del 3.11.2008 cambia la diagnosi riprendendo il referto radiologico di “probabile lesione del legamento scafo-lunato”. Successivamente con il rapporto del 29.12.2008, il dott. __________, nutrendo dei dubbi su una possibile lesione del legamento scafo-lunare, propone un’artoscopia del polso destro.
A questo punto la CO 1 ha disposto per un esame radiologico dinamico del popolo contro-laterale a sinistra (16.2.2009), accertamento che ha evidenziato una configurazione identica rispetto a lato opposto, ossia pure a sinistra una interruzione della linea di Gilula e pure alle prese dinamiche un allargamento patologico dello spazio scafo-lunare (in duzione ulnare fino a 4 mm), nonché irregolarità della superficie articolare radiale.
In base a questi referti deve essere riconfermata l’assenza di una lesione strutturale, post-traumatica del polso destro, per cui non è data l’indicazione per un’artroscopia a carico dell’evento del 19.9.2007.” (Doc. 22)
2.7. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA ritiene che la documentazione agli atti non gli consenta né di ammettere né di escludere, con la necessaria tranquillità, che i disturbi al polso destro, notificati all’assicuratore LAINF resistente nel mese di ottobre 2008, si trovino in una relazione di causalità naturale con quanto accaduto in data 19 settembre 2007.
Questa Corte al riguardo osserva che, da una parte, il Dr. med. __________, peraltro specialista in chirurgia della mano, ha effettivamente espresso il dubbio circa la presenza di una probabile lesione del legamento scafo-lunare del polso destro di origine traumatica (cfr. doc. 5, 13).
Una probabile lesione parziale di tale legamento è stata, del resto, attestata pure dal Dr. med. __________, radiologo, che ha valutato il referto dell’artro-RM al polso destro esperita il 29 ottobre 2008 (cfr. doc. 6).
E’ vero che il Dr. med. __________, prima dell’artro-RM, aveva avanzato l’ipotesi di lesione del legamento lunotriquetrale a destra (cfr. doc. 4).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che lo specialista ha da subito indicato la necessità di eseguire un’artrorisonanza magnetica per poter giungere a una migliore diagnosi (cfr.doc. 4).
Giova, inoltre, ricordare che è proprio l’esame diagnostico dell’artro-RM che, in caso di sospetto di lesione del legamento scafo-lunato, può consentire una visualizzazione diretta della lesione. La stessa è affidabile nel 90% dei casi (cfr. www.artroscopiadipolso.it; Rosati/Paolicchi/Parchi/Fascetti/Lisanti, Diagnostica delle lesioni del legamento scafo-lunato, in Rivista di Chirurgia della Mano – Vol.45 (1) 2008, Organo uff. della Società italiana di chirurgia della mano).
Da un profilo probatorio, quanto appena esposto non è però sufficiente per considerare accertata, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), l’esistenza di tale danno alla salute e, ancor meno, l’esistenza di un nesso causale naturale tra quest’ultimo e l’evento infortunistico del settembre 2007 (cfr. STCA 35.2007.29 del 5 giugno 2008).
D’altra parte, il Dr. med. __________, a prescindere dalla circostanza fatta valere dal ricorrente che non l’abbia visitato (in proposito occorre ricordare che l’Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza esaminare personalmente l'assicurato; cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95), per negare un nesso casuale tra i disturbi annunciati nell’ottobre 2008 e il sinistro del settembre 2007, ha unicamente indicato che la RX dinamica del polso contro-laterale a sinistra del febbraio 2009 ha evidenziato un’identica configurazione rispetto al lato opposto (cfr. doc. 22, 20).
Ciò non fornisce alcuna informazione circa la presenza o meno della lesione del legamento scafo-lunato indicata come probabile da un esame diagnostico differente, ossia dall’artro-RM.
2.8. Dalle carte processuali nemmeno risulta che sia stata acclarata la questione concernente l’esistenza o meno di una sintomatologia ponte, benché, trattandosi di decidere in merito all’assunzione di una ricaduta, questo sarebbe stato uno degli aspetti da approfondire.
Secondo la giurisprudenza federale, infatti, una ricaduta viene assunta da un istituto assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia ponte fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, come ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2.; 3.3.).
Il TFA, in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, ha stabilito che l’assicuratore LAINF non era responsabile della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato cure, né condotto a un’inabilità lavorativa (cfr. anche STFA U 296/03 del 24 maggio 2004, consid. 2.1.1.).
In un ulteriore giudizio U 281/03 del 20 ottobre 2004, l’Alta Corte, pur non potendo ammettere il nesso di casualità naturale per altri motivi, ha indicato che tra i disturbi cervicali fatti valere nel 2001 da un assicurato e l’incidente della circolazione di cui era rimasto vittima nel 1997, di primo acchito, poteva essere dedotta l’esistenza di una sintomatologia “ponte”. Il TFA ha, in particolare, rilevato:
" (…) È infatti provato che l'assicurato, a partire dall'incidente, ha regolarmente indicato al proprio medico curante l'esistenza della problematica in esame e che quest'ultimo lo ha sottoposto alle cure del caso.
Al riguardo va precisato che il fatto che la notifica dei dolori non sia
avvenuta in occasione di ogni visita medica, non può comportare da solo, come ritenuto dal Tribunale cantonale, la negazione dell'esistenza di tale sintomatologia: concludere in tal senso appare eccessivamente formale.
In effetti, a mente di questa Corte non risulta in alcun modo dalle
dichiarazioni del prof. R.________ che, per essere riconosciuta quale
"sintomatologia ponte" tra infortunio e ricaduta, la presenza dei disturbi doveva essere ininterrotta. Dalle affermazioni dello specialista si deduce per contro che i sintomi devono essersi presentati perlomeno con una certa regolarità. Infatti egli ha espressamente affermato che il problema centrale era quello di stabilire se nel periodo dall'agosto 1997 al febbraio 2002 l'assicurato avesse presentato, eventualmente in forma attenuata, sintomi e/o segni compatibili con disturbi residui nel segmento cervicale.
Considerato poi che il ricorrente soffriva di diversi altri disturbi persistenti, anche importanti, non riguardanti l'infortunio, e che egli ha subito alcuni interventi chirurgici, è senz'altro verosimile che in alcuni momenti altre malattie fossero per il paziente del tutto prioritarie." (STFA U 281/03 del 20 ottobre 2004)
In concreto, da un lato, emerge che l’assicurato nell’ottobre 2008 ha indicato che il polso destro gli faceva sempre male (cfr. doc. 2).
Il Dr. med. __________, nel novembre 2008, ha altresì certificato che:
" Dopo un periodo in cui il paziente non lamentava dolori violenti attualmente recidiva del dolore al carico e saltuariamente anche al riposo.” (Doc. 7).
Il fatto che l’assicurato, prima dell’annuncio di ricaduta, non avesse lamentato dolori violenti non implica che egli non avesse comunque accusato sintomi regolari oggetto di cura.
Dall’altro, però, il Dr. med. __________, il 27 ottobre 2008, ha attestato che, dopo un periodo di terapia a seguito del sinistro del settembre 2007, il polso era andato abbastanza bene (cfr. doc. 4).
Il 3 novembre 2008 lo specialista ha poi indicato che per un anno il polso destro era rimasto silente (cfr. doc. 5).
2.9. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza concreta, ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore infortuni convenuto ha, pertanto, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.
Si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga accertamenti specialistici più approfonditi al fine di accertare l’esistenza o meno della lesione del legamento scafo-lunato del polso destro, nonché, se del caso, la relativa eziologia.
La parte resistente appurerà, inoltre, la questione afferente alla sintomatologia ponte, facendo riferimento avantutto alla cartella medica dell’assicurato allestita dal medico curante, Dr. med. __________ __________
CO 1, nel caso di assenza di disturbi “a ponte”, verificherà pure, se, nel caso di un’eventuale lesione del legamento scafo-lunato di origine infortunistica, la stessa può inizialmente restare ignorata, con segni clinici poco significativi.
2.10. L'assicurato, vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
CO 1 verserà, inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 1’200.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti