Raccomandata
Incarto n. 35.2007.83
mm
Lugano 7 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 agosto 2007 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 gennaio 2006, RI 1, dipendente della __________, società di gestione del Ristorante __________ di __________ in qualità di cuoca e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è scivolata su una lastra di ghiaccio ed è caduta a terra.
A causa di questo sinistro, essa ha riportato, secondo la dott.ssa __________, traumi contusivi alla testa (in particolare, alla regione occipitale), all’osso sacro, nonché al polso sinistro (cfr. doc. 4).
L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Con certificato del 5 luglio 2006, la dott.ssa __________ ha attestato una piena capacità lavorativa dal 16 giugno 2006 e ha dichiarato chiusa la cura medica (doc. 12).
1.2. Nel corso del mese di agosto 2006, è stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico assicurato, con inabilità lavorativa totale a decorrere dal 4 agosto 2006 (doc. 14), relativamente alla quale l’amministrazione ha ammesso la propria responsabilità (doc. 18).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicuratore infortuni, con decisione formale del 29 maggio 2007, ha negato il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 30 gennaio 2007, ritenuto che, a contare da tale data, l’assicurata avrebbe raggiunto lo status quo sine a margine del sinistro del 30 gennaio 2006 (doc. 76).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 80), la CO 1, in data 17 agosto 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 86).
1.4. Con tempestivo ricorso del 30 agosto 2007, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a corrisponderle le prestazioni di legge a dipendenza dell’infortunio del 30 gennaio 2006.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente, posto che l’esistenza di una relazione di causalità naturale non sarebbe contestata dall’assicuratore infortuni convenuto, sostiene che i disturbi localizzati nella regione lombo-sacrale costituirebbero pure una conseguenza adeguata del sinistro del gennaio 2006 (doc. I, p. 5s.: “È evidente che una caduta sul ghiaccio come quella verificatasi, dove si picchia malamente la schiena, è secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita atta a provocare dolori e patologie come quelle di cui soffre la ricorrente.”).
La ricorrente rimprovera inoltre alla CO 1 di non avere dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, il raggiungimento dello status quo sine a far tempo dal 30 gennaio 2007.
Da un lato, essa non avrebbe mai sofferto di disturbi in sede lombo-sacrale prima di restare vittima dell’evento in questione (doc. I, p. 7s.: “In questo senso non si può accettare la tesi di controparte la quale sostiene che sia raggiunto lo status quo sine. Dato che la ricorrente non soffriva di tali disturbi prima dell’infortunio, non si può ragionevolmente sostenere che, ora che soffre di questi disturbi, la sua situazione è come quella anteriore all’infortunio, o che in ogni caso oggi la ricorrente si trova nella situazione in cui si sarebbe trovata secondo un corso normale degli eventi, quindi senza infortunio. Questa tesi è inaccettabile.”).
Dall’altro, l’amministrazione avrebbe fatto capo a una perizia di parte (doc. I, p. 9).
1.5. L’assicuratore infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, richiamando gli argomenti già sviluppati in sede di decisione su opposizione 17 agosto 2007 (doc. IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore infortuni era legittimato a negare la propria responsabilità a far tempo dal 30 gennaio 2007, oppure no.
Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.6. Dalle tavole processuali emerge che la decisione della CO 1 di negare il proprio obbligo a prestazioni a contare dalla fine del mese di gennaio 2007, è stata presa facendo capo alla valutazione espressa del dott. __________, spec. FMH in medicina interna e in reumatologia.
Il medico fiduciario appena menzionato ha visitato personalmente RI 1 il 1° dicembre 2006.
In quell’occasione, egli ha diagnosticato una sindrome toracovertebrale cronica su disturbi statici del rachide e decondizionamento muscolare, una sindrome lombospondilogena cronica con possibile componente radicolare irritativa L5 a sinistra su condrosi L4/5 e condrosi dorsale L5/S1, disturbi statici del rachide e decondizionamento muscolare, esiti da trauma contusivo della colonna vertebrale il 30 gennaio 2006, nonché un’epicondilopatia omeroulnare a sinistra (doc. 31, p. 1 e 7).
Per quanto concerne l’eziologia dei disturbi lamentati dall’assicurata, il reumatologo ha dichiarato di potersi determinare in merito, soltanto dopo avere preso conoscenza degli esiti della prevista RMN lombare, della documentazione medica relativa all’incidente della circolazione occorso all’assicurata nel 1991, nonché di quella riguardante la malattia comiziale (doc. 31, p. 7: “L’origine degli attuali disturbi non è ancora definitivamente chiarita; l’assicurata verrà prossimamente sottoposta ad un esame di risonanza magnetica del rachide lombare; tutta la documentazione radiologica realizzata prima e dopo l’infortunio del 30.1.2006 compresi gli atti LAINF (cartacei e radiografie) riguardanti l’infortunio del 1991, allorché la paziente era stata ricoverata dopo un incidente della circolazione, per la durata di almeno 10 giorni presso l’Ospedale __________ di __________, con conseguenti dolori al rachide durante almeno 2 anni, mi potranno in seguito essere trasmessi per la definizione del caso in particolare per una presa di posizione a riguardo del nesso di causalità con l’infortunio del 30.1.2006. A questo proposito bisognerà pure richiedere al neurologo curante Dr. __________ di __________ di inviare un resoconto per quanto riguarda la malattia comiziale appurando se vi siano state crisi epilettiche durante gli ultimi anni.”).
La RMN lombare è stata eseguita in data 6 febbraio 2007 e ha mostrato, a livello di L4-L5, un disco intersomatico fissurato in sede mediana e paramediana a destra, dove sporge lievemente e può essere a contatto con la radice di L5 e, a livello di L5-S1, un disco intersomatico disidratato, lievemente assottigliato che sporge lievemente in sede paramediana a destra, a contatto con la radice di S1, nonché cisti radicolari D10 a destra, S2 a sinistra e S3 a destra (doc. 47).
Quindi, nel corso del mese di aprile 2007, l’amministrazione ha di nuovo consultato il reumatologo dott. __________, al quale è stata sottoposta la documentazione raccolta nel frattempo, ossia il rapporto 22 gennaio 2007 del dott. __________, coordinatore del Centro per la terapia del dolore dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 40) e il referto relativo alla risonanza magnetica del 6 febbraio 2007 (cfr. doc. 58).
Con rapporto del 30 aprile 2007, il fiduciario ha sostenuto che l’insorgente è reputata avere raggiunto lo status quo sine a decorrere, al più tardi, dal 30 gennaio 2007, trascorso un anno dall’infortunio in questione (doc. 70).
Il dott. __________ ha confermato il proprio apprezzamento anche dopo aver preso visione dell’incarto riguardante l’infortunio del 1991, assicurato presso la Cassa malati __________ (cfr. doc. 72).
2.7. La ricorrente afferma che l’amministrazione avrebbe ammesso l’esistenza del nesso di causalità naturale, di modo che in discussione vi sarebbe soltanto l’adeguatezza (cfr. doc. I, p. 5).
È vero che l’assicuratore LAINF convenuto ha riconosciuto l’eziologia infortunistica dei disturbi localizzati al rachide lombo-sacrale, in occasione dell’annuncio sia del caso iniziale (sulla base della valutazione del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, cfr. doc. 18, p. 2) che della ricaduta dell’agosto 2006.
Tuttavia, ciò che la CO 1 non riconosce è la persistenza del nesso causale naturale oltre la fine del mese di gennaio 2007, questione, quella dell’estinzione della causalità naturale, che è appunto oggetto della procedura sub judice.
Fatta questa premessa, il TCA, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, ritiene che il parere espresso dal reumatologo dott. __________ (cfr. doc. 31, 70 e 72), possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
In tale contesto, va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Questo Tribunale osserva che la conclusione a cui é pervenuto lo specialista interpellato dalla CO 1 é conforme alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).
Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1, STFA U 125/97 del 31 dicembre 1997, consid. 4c, e STFA inedita del 4 settembre 1995, consid. 4a; cfr., inoltre, STFA U 131/96 del 6 giugno 1997, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata U 194/94 del 3 aprile 1995, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
Al riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:
" Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
(cfr. STFA citata, consid. n. 2.2)
Nella concreta evenienza, l’infortunio in discussione - una semplice caduta dalla posizione eretta - non appare idoneo ad avere causato delle lesioni strutturali a livello del rachide, e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, in una perizia da lui elaborata per conto di questa Corte nella causa 35.1998.78, concernente un assicurato che era rimasto vittima, nel 1989 e nel 1997, di due cadute dalle scale con contusione, segnatamente, del rachide lombo-sacrale.
In sintesi, a mente del perito giudiziario, traumi alla colonna vertebrale quali quelli riportati dall’assicurato in occasione dei succitati due eventi infortunistici, provocano tutt’al più delle lesioni alle parti molli ma non sono idonei a causare né delle lesioni definitive alla colonna vertebrale, né un aggravamento direzionale di preesistenti segni degenerativi dei dischi intervertebrali:
" Ein Sturz aus dem Stand auf das Gesäss bewirkt aus biomechanischer Sicht in Prinzip eine nur geringgradige Traumatisierung der LWS. Die Krafteinwirkungen sind relativ gering in Relation zu den grossen Kräften, die schon normalerweise im Alltag auf die Wirbelsäule einwirken. Entsprechend entstehen mehr oder weniger ausgeprägte Weichteilverletzungen, wie das auch bei Herrn L. der Fall war. Eine ossäre Läsion oder Bänderzerreissungen mit Wirbelkörperverschiebungen oder Gelenksluxationen konnten radiologisch ausgeschlossen werden. Solche Weichteilverletzungen, die zu einem akuten Lumbovertebralsyndrom führen, wie das auch von den Aerzten diagnostiziert wurde, heilen in der Regel im einem zeitlichen Rahmen von zwei bis sechs Wochen ab.
(…).
Beim zweiten Unfall vom 06.03.1997 muss derselbe Unfallmechanismus angenommen werden, obwohl vorerst Knie- und Flankenschmerzen im Vordergrund standen. Es ist aber sicher denkbar, dass auch dieses Mal eine gewisse Traumatisierung der LWS stattfand und wieder verstärkt Kreuzschmerzen auslöste. Es handelt sich aber auch in diesem Fall um eine geringe Traumatisierung. Es traten keine knöchernen Läsionen auf. Der Patient konnte sich selbständig fortbewegen, und die Rückenschmerzen standen anfänglich sogar eher im Hintergrund.
Ein solches Wirbelsäulentrauma, das nur zu Weichteilverletzungen führt, ist nicht geeignet, eine definitive Schädigung der Wirbelsäule zu bewirken. Es ist ebenfalls nicht geeignet, eine vorbestehende, degenerativ veränderte Bandscheibe in richtunggebender Weise zu verschlechtern."
Da quanto precede ne discende che le alterazioni oggettivate grazie all’esame di risonanza magnetica del 6 febbraio 2007, non possono essere state né causate (donde la loro preesistenza), né aggravate in modo duraturo dall’evento traumatico del gennaio 2006.
In questo contesto, è irrilevante la circostanza che, antecedentemente al sinistro del 30 gennaio 2006, RI 1 non avrebbe mai sofferto di disturbi in sede lombo-sacrale.
In effetti - a prescindere dal fatto che dalla documentazione relativa all’evento del 1991 risulta l’esatto contrario -, il già citato neurochirurgo dott. __________, in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa 35.2002.40, concernente un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente della circolazione stradale, alla quale erano state diagnosticate delle alterazioni degenerative a livello C3-C6, ha spiegato che le alterazioni degenerative del rachide si sviluppano frequentemente durante il secondo e il terzo decennio di vita, che in base all’esperienza possono rimanere lungamente asintomatiche e che nella maggior parte dei casi si manifestano in occasione di un evento bagattella:
" (…).
Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand überführt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer, die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."
(perizia 23.5.2001 del dott. __________, p. 8s.)
In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi denunciati dall’insorgente a livello lombo-sacrale, trascorso un anno dall’infortunio, non costituivano più una conseguenza naturale di quest’ultimo.
2.8. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, come da lei richiesto (cfr. doc. I, p. 9s.).
2.8.1. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).
Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L'art. 3 della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente, prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:
" (…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,
alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."
(STFA succitata)
In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr. DTF 130 V 320, consid. 2.1.).
Questa Corte ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, p. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, p. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce della LAINF e della giurisprudenza federale pubblicata nella Raccolta ufficiale, sul sito www.bger.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In particolare, come esposto ai considerandi precedenti, il patrocinatore dell’assicurata avrebbe potuto e dovuto rendersi immediatamente conto che l’apprezzamento dello specialista consultato dall’amministrazione circa la natura dei disturbi lombo-sacrali trascorso un anno dalla data del sinistro, era conforme alla dottrina medica dominante e alla giurisprudenza.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti