Incarto n. 32.2024.78
cr/DC
Lugano 3 febbraio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 settembre 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. In data 6 maggio 2012 RI 1, nato nel 1965, a quel momento attivo in qualità di autista, ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, giustificata dalle sequele dell’infortunio del quale è rimasto vittima il 28 giugno 2009, allorquando, nello svolgimento della propria attività di bagnino alle dipendenze della __________, era stato colpito al viso con un pugno da parte di un bagnante, riportando una commotio cerebri con ferita lacero-contusa occipitale e una contusione facciale (doc. 6).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, in particolare dopo aver disposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica) presso il __________, con decisione formale del 26 ottobre 2015, l’Ufficio AI (UAI) ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. doc. 94).
A seguito delle contestazioni dell’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ e vista la proposta dell’Ufficio AI di procedere alla retrocessione degli atti per espletare ulteriori accertamenti medici, con decreto 32.2015.172 del 7 gennaio 2016 il TCA ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione, che è stata omologata.
1.3. Con comunicazione del 13 aprile 2016, poi confermata con decisione incidentale del 12 maggio 2016, l’Ufficio AI ha informato l’assicurato della propria intenzione di sottoporlo ad una serie di esami di decorso da svolgersi presso il __________ (doc. 133).
L’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. __________, ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, chiedendo che venisse imposto all’Ufficio AI di procedere all’assegnazione di un nuovo mandato peritale con il metodo aleatorio.
Con sentenza STCA 32.2016.53 del 23 giugno 2016, questo Tribunale, dopo avere rilevato che la perizia __________ ordinata dall’UAI non potesse essere considerata una perizia di decorso, ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché attribuisse un nuovo mandato peritale (doc. 135).
1.4. Dopo avere ordinato una perizia psichiatrica affidata al __________ e una perizia neurologica, con progetto di decisione del 19 giugno 2017 (doc. 176), poi confermato con decisione del 25 ottobre 2017, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 46%) a partire dal 1° gennaio 2014 (doc. A).
Con STCA 32.2017.209 del 10 settembre 2018, questo Tribunale, accogliendo parzialmente il ricorso dell’assicurato ha stabilito che dal 1° novembre 2012 (6 mesi dopo l’inoltro della domanda [art. 29 cpv. 1]) l’insorgente ha diritto ad ¼ di rendita, da aumentare poi ad una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° aprile 2014 (art. 88a cpv. 2 OAI).
1.5. Ricevuto il contratto di lavoro dell’11 giugno 2020 stipulato dall’assicurato, a tempo determinato, in qualità di bagnino con il __________, l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio. Ritenuto il parere del dr. __________ del SMR (il quale ha suggerito una revisione a distanza di 24 mesi, cfr. doc. 256), in data 21 gennaio 2021 l’amministrazione ha comunicato (attraverso procedura semplificata) che “dalla verifica del grado di invalidità non abbiamo constatato alcun cambiamento in riferimento alla rendita erogata. Continuerà pertanto a beneficiare della medesima rendita di invalidità ottenuta finora (grado di invalidità del 52%)” (cfr. doc. 259).
1.6. Nel mese di ottobre 2022 l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova revisione d’ufficio.
Effettuati gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 13 settembre 2023, l’Ufficio AI, ritenuta la capacità lavorativa residua del 70% in ogni ambito lavorativo, ha proceduto ad un nuovo calcolo del grado di invalidità, confrontando, per il 2020, il reddito da valido di fr. 63’093.25 (importo calcolato, così come stabilito da questo Tribunale nella precedente STCA 32.2017.209 del 10 settembre 2018, sommando i redditi statistici relativi alle abituali attività di bagnino, divisione economica 90-93 (fr. 63'956.23), da considerare nella misura di 2/3 (=fr. 42'637.49); cameriere, divisione economica 55 (53’341.76), rapportato nella misura di 1/6 (=fr. 8'890.29) e di traduttore, divisione 74 (69'392.79), pure rapportato nella misura di 1/6 (=fr. 11'565.47)) con quello da invalido di 45'853.80 (calcolato secondo i dati delle tabelle RSS, valori federali, settore maschile, pari a fr. 68'953.09, ridotti del 30% per tenere conto della capacità lavorativa residua del 70% in attività adeguate e ulteriormente ridotti del 5% per la necessità di svolgere unicamente attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari), giungendo ad un grado di invalidità del 27%, il quale, giusta l’art. 28 LAI, preclude il diritto ad una rendita di invalidità. Per tali ragioni, l’Ufficio AI ha stabilito la soppressione della rendita di invalidità in corso, aggiungendo che “dalla presa di posizione espressa dal Servizio Integrazione Professionale (SIP) si evince che non ci sono i presupposti per l’applicazione di misure reintegrative per il tramite dell’UAI” (doc. 292).
Con rapporto del 7 settembre 2023, difatti, il consulente IP incaricato, dopo avere riassunto le percentuali di inabilità lavorativa stabilite dal profilo medico, ha espresso le seguenti considerazioni:
" (…) Analisi della reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza (ri)formazione specifica
Come riportato dai rapporti medici e dalla documentazione all’incarto l’assicurato risulta abile nella sua attività abituale di bagnino ad una percentuale totale del 70%.
Inoltre l’attività secondaria come interprete è esigibile nella stessa percentuale.
In queste due professioni l’assicurato ha il minor discapito economico.
Chiusura del caso o applicazione di provvedimenti d’integrazione: motivare la chiusura del caso o il diritto a provvedimenti d’integrazione comprensivo di eventuale calcolo CGR al termine del provvedimento
Visto l’iter della pratica ritengo che non ci sono i presupposti per attuare provvedimenti professionali in quanto non permetterebbero un aumento della capacità lavorativa, visto che le professioni in cui è reintegrabile sono nell’attività abituale.
L’assicurato ha la possibilità di accedere a queste professioni autonomamente, come già dimostrato con il nuovo contratto di lavoro presso __________ e il lavoro di interprete.” (Doc. 291)
A fronte delle obiezioni dell’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 (doc. 300 e 303), dopo avere interpellato per gli aspetti psichici il dr. __________ del SMR – il quale ha confermato la correttezza della valutazione peritale del dr. __________
" Osservazioni al progetto
Nelle osservazioni al progetto del 16 ottobre 2023 e dell’8 novembre 2023 è stato in buona sostanza ribadito che per l’assicurato è esigibile unicamente lo svolgimento di attività lucrative adeguate nella misura del 50%.
Al riguardo, per quel che concerne le censure di ordine medico, teniamo a rilevare che la pratica dell’assicurato è stata dapprima nuovamente sottoposta al vaglio dello psichiatra del Servizio medico regionale (di seguito: SMR). Detto specialista, nell’annotazione del 17 novembre 2023, ha indicato come nelle osservazioni non siano stati presentati degli oggettivi elementi medici idonei a mettere in discussione l’esito della perizia psichiatrica e neuropsicologica. In merito, lo psichiatra del SMR ha altresì evidenziato che la perizia è stata svolta mediante una procedura probatoria strutturata e conformemente alle linee guida per le perizie psichiatriche in ambito AI.
Per gli aspetti di ordine somatico, abbiamo invece proceduto ad un aggiornamento dei referti di ordine reumatologico e a sottoporre l’assicurato ad una visita in sede da parte di uno specialista ortopedico del SMR. Nel rapporto successivo alla visita dell’11 giugno 2024, il citato specialista del SMR ha indicato che vi è da ritenere un’inabilità lavorativa aggiuntiva del 10% nell’attività lavorativa di bagnino, integrata parzialmente alla percentuale del 30% precedentemente assegnata, mentre – in un’attività adeguata e sedentaria (come quella di interprete) – vi è un’integrazione completa all’inabilità di ordine psichico.
Questa variazione dello stato di salute è però stata ritenuta dal Servizio di integrazione professionale non influente sull’esigibilità di svolgimento delle attività abituali (come da rapporto dell’11 luglio 2024). In proposito, evidenziamo che – per ossequiare all’obbligo di ridurre il danno – reputiamo che l’assicurato possa intraprendere l’attività adeguata di interprete e quella di bagnino come da soglie stabilite nelle RSS qui di seguito riportate:
Reddito da invalido (Ri)
Divisione economica 90-93 (attività di bagnino, visto l’evolversi del quadro somatico esigibile in misura di 1/3 della capacità medico teorica residua)
Salario 2020 = CHF 63’956.23
Valore economico rapportato nella misura di 1/3 = CHF 21'318.74
Divisione economica 74 (attività di interprete, visto l’evolversi del quadro somatico esigibile in misura di 2/3 della capacità medico teorica residua)
Salario 2020 = CHF 69’392.79
Valore economico rapportato nella misura di 2/3 = CHF 46'261.86
Per determinare il reddito da invalido complessivo, la somma di fr. 67'580.60 (21'318.74+46’261.86) va poi successivamente ridotta del 35% per la capacità lavorativa residua e del 10% per le riduzioni al reddito statistico da invalido (motivate dalla necessità di svolgere attività leggere). Da ciò ne discende che, malgrado il danno alla salute, l’assicurato può ancora concretamente guadagnare CHF 39'534.651.
Relativamente alle riduzioni al reddito da invalido, va rimarcato che le stesse sono state determinate in base al diritto anteriore alla revisione della LAI del 1° gennaio 2022 (cfr. DTF 126 V 80 e la lettera c delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020) e che la percentuale qui ammessa è più elevata rispetto a quella ritenuta dal Tribunale cantonale delle assicurazioni al consid. 2.9 della sentenza del 18 settembre 2018.
Alla luce delle nuove informazioni acquisite, si impone l’effettuazione di un nuovo calcolo della capacità al guadagno residua.
Confronto dei redditi
Reddito senza l’invalidità CHF 63'093.25
Reddito con l’invalidità CHF 39’543.651
Perdita di guadagno CHF 23'549.599
Grado di invalidità 37.32%
A titolo abbondanziale, l’UAI rileva che il reddito con invalidità acquisito è in linea con il reddito concretamente percepito dall’assicurato risultante dall’estratto conto individuale del 20 giugno 2024.
Nel 2023 risulta infatti l’acquisizione di salari pari a CHF 36'463 (ovvero CHF 16'954 per l’attività di bagnino e CHF 19'509 per l’attività di interprete).
Alla luce di quanto precede, è dunque d’uopo la conferma del progetto di decisione. “(Doc. A2)
1.7. Con tempestivo ricorso del 16 ottobre 2024 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, nella misura in cui il TCA non possa procedere ad una nuova decisione, che gli atti vengano restituiti all’amministrazione per complemento istruttorio.
Sostanzialmente la patrocinatrice ha contestato la valutazione medica della capacità lavorativa residua dell’interessato effettuata dall’Ufficio AI, criticando, in particolar modo, l’apprezzamento – a suo parere lacunoso e quindi bisognoso di un complemento peritale - degli aspetti psichici, giudicati (in modo superficiale) risolti dal dr. __________.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, la legale ha sottolineato come l’assicurato continui a non poter lavorare in misura superiore al 50%, come del resto attestato dalla curante, dr.ssa __________, a fronte della persistenza e recrudescenza del morbo di Bechterew, la cui esistenza è pure stata confermata dal dr. __________ (doc. I).
1.8. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della decisione impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).
1.9. Dopo aver chiesto (cfr. doc. VI) e ottenuto dal TCA (cfr. doc. VII) una proroga del termine per presentare nuovi mezzi di prova, in data 5 dicembre 2024 la patrocinatrice dell’insorgente ha chiesto che venga esperita una reale perizia psichiatrica atta ad accertare lo stato di salute effettivo dell’assicurato, tenendo conto in particolare del suo atteggiamento negatorio della malattia.
L’avv. RA 1 ha aggiunto che, nel rispetto dell’obbligo di ridurre il danno, l’interessato ha lavorato dal mese di aprile 2024 al 28 novembre 2024 quale traduttore su chiamata presso la __________, “ma che il rapporto di lavoro è stato interrotto con effetto immediato, si presume per il suo stato psichico”.
Infine, la legale ha segnalato un peggioramento della neuropatia che affligge l’assicurato, la quale pure merita un aggiornamento peritale prima di poter correttamente valutare il grado di incapacità lavorativa dello stesso e, di conseguenza, il suo grado di invalidità (dc. VIII).
1.10. Con osservazioni del 13 dicembre 2024 l’Ufficio AI ha ribadito che gli accertamenti medici effettuati sono stati completi, motivo per il quale non è necessaria l’acquisizione di una perizia bidisciplinare. L’amministrazione ha aggiunto di “non reputare dirimente ai fini del presente contenzioso – in quanto posteriore alla decisione impugnata – la generica affermazione stante cui il lavoro di interpretariato su chiamata svolto per diverse ore al giorno e diversi giorni a settimana per la __________ dal mese di aprile al 28 novembre 2024 sarebbe stato interrotto con effetto immediato si presume in ragione dello stato psichico” (doc. X).
Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XI), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l'Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita d’invalidità sin lì percepita dall’assicurato, visto il miglioramento della sua capacità lavorativa e, di conseguenza, della capacità lucrativa.
2.2. Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Giusta la lett. c delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica legislativa prevede che “Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore”.
L’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita fin dal 2012 e al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa in questione aveva già compiuto 55 anni (essendo del 1965).
Visto quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).
Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze appena citate il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
Nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad una rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria strutturata che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7. Nel caso di specie, come ricordato al consid. 1.4., l’assicurato è stato posto al beneficio di ¼ di rendita di invalidità dal 1° novembre 2012, poi aumentata ad una mezza rendita a decorrere dal 1° aprile 2014, così come stabilito da questa Corte con STCA 32.2017.209 del 10 settembre 2018.
In quell’occasione, il TCA - dopo avere confermato la valutazione medica, incontestata tra le parti, riassunta nel rapporto finale SMR del 1° marzo 2017 [tenendo conto della valutazione peritale psichiatrica della dr.ssa __________ e del dr. __________ del __________, i quali concludevano per un’inabilità lavorativa del 50% nella sua attività di cameriere e bagnino e del 35% come traduttore (cfr. doc. 156) e di quella neurologica del dr. __________, il quale considerava che dal punto di vista neurologico non vi fossero limitazioni della capacità lavorativa di origine neurologica (cfr. doc. 157)], stabilendo che l’interessato abbia presentato un’incapacità lavorativa del 100% a partire dal 28 giugno 2009, del 25% dal 1° gennaio 2010 e del 50% a partire dal 1° gennaio 2012 in qualsiasi attività – ha esaminato nel dettaglio gli aspetti economici, controversi.
In tale ambito, il TCA ha considerato non corretto il calcolo del reddito da valido operato dall’amministrazione, giudicando che la scelta di far ricadere l’attività di bagnino nella categoria professionale 55 di cui all’ISS non potesse essere seguita, ma andasse invece ricompresa nella categoria 90-93.
Quanto poi alla ripartizione da operare tra le diverse attività svolte dall’assicurato prima del danno alla salute, il TCA aveva stabilito che quella di bagnino rivestisse un ruolo preponderante e avrebbe dovuto essere presa in considerazione nella misura dei 2/3, mentre la rimanente percentuale di 1/3 andasse equamente ripartita per tenere conto sia delle attività di cameriere e custode tuttofare rientranti nella categoria 55 dell’ISS (nella misura di 1/6), sia dell’impiego di traduttore di cui alla categoria 74 dell’ISS (nella misura di 1/6).
Il TCA ha invece confermato la validità del calcolo del reddito da invalido, ottenuto facendo capo ai dati statistici inerenti i diversi settori di attività e con livello di competenza 1 e non 2 come, invece, preteso dal patrocinatore dell’assicurato.
2.8. Al fine di verificare l’evoluzione dello stato di salute dell’interessato, in sede di revisione l’Ufficio AI ha incaricato il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, di effettuare una valutazione peritale.
Con referto peritale dell’8 agosto 2023 il dr. __________ ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di:
" F45.4 sindrome somatoforme da dolore persistente.
La riferita dolorabilità del cranio, già inquadrata entro tale codifica, risulta presente ancora nell’attualità e impone di conservare la diagnosi precedente, laddove il profilo dei sintomi riferiti dal periziando è risultato onesto, sulla base del test effettuato.
Per contro non è più presente alcun segno che possa legittimamente consentire la diagnosi codificata di una sindrome post traumatica con andamento cronico. La constatazione attuale del perito è coerente con le ricerche sui PTSD; secondo la letteratura scientifica, i traumi singoli nelle persone ben strutturate caratterialmente, con il tempo tendono a risolversi nella stragrande maggioranza dei casi.” (Doc. 282 pag. 19)
Venendo alla valutazione della capacità lavorativa residua, il dr. __________ ha considerato l’assicurato abile al lavoro nella misura del 70% sia nella precedente attività di bagnino, sia in qualsiasi altra attività, da giugno 2020 (doc. 282).
Il perito psichiatra ha aggiunto che, rispetto alla situazione precedente, vi sono stati dei miglioramenti funzionali elencati secondo MINI-ICF, precisando che “a livello di diagnosi non vi sono più segni di alcuna sindrome da stress post-traumatico. Le abilità di fronteggiamento e gestione, rispetto alle limitazioni causate dai dolori somatoformi residui, sono lievemente migliorate nel corso degli anni” (doc. 282 pag. 23).
A seguito delle obiezioni presentate dal legale dell’insorgente contro il progetto di soppressione della rendita del 13 settembre 2023 (alla luce di un grado di invalidità del 27%) - facendo valere, da un canto, le imprecisioni della perizia psichiatrica e, dall’altro, che l’assicurato non possa lavorare oltre alla percentuale del 50% attestata dalla curante, dr.ssa ________, la quale ha sottolineato “un peggioramento dei dolori su nota spondiloartropatia anchilosante, M. di Bechterew” (doc. 262) - l’Ufficio AI ha ritenuto necessario richiedere una presa di posizione al proprio servizio medico.
Per quanto concerne gli aspetti psichici, il dr. __________ del SMR, con annotazioni del 17 novembre 2023, ha rilevato come l’assicurato non abbia contestato la valutazione del dr. __________ attraverso la presentazione di documentazione medico specialistica in grado di metterne in dubbio l’attendibilità, motivo per il quale la stessa va considerata pienamente probante (doc. 306).
Quanto agli aspetti somatici, il dr. __________ del SMR, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, con annotazioni del 5 dicembre 2023, ha invece ritenuto corretto convocare l’assicurato per una visita medico-assicurativa volta ad appurare l’evoluzione dello stato di salute con riferimento alle problematiche afferenti all’apparato osteo-legamentare e al loro influsso sulla capacità lavorativa, con determinazione delle limitazioni funzionali (cfr. doc. 307).
Eseguita la visita in questione, con referto del 29 maggio 2024 il dr. __________, poste le diagnosi di “spondiloartrite assiale (spondilite anchilosante Bechterew), HLA B27 positiva con sindrome panvertebrale cronica, sindrome sacroiliaca bilaterale, sintomatologia algica articolare cronica arti superiori e inferiori (prevalenza a mani e ginocchia) in trattamento conservativo; minime alterazioni degenerative lombari caudali (spondilartrosi attivate L4-L5, piccola protrusione discale L5-S1 mediana); disturbi statici della colonna vertebrale (appiattimento della cifosi dorsale, iperlordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare); decondizionamento e sbilancio muscolare”, ha posto la seguente valutazione:
" Valutazione/conclusione
Sulla scorta dell’esame obiettivo odierno, dalla storia clinica e dalla documentazione agli atti appare chiaro come l’assicurato sia attualmente affetto da uno stato di dolori cronici al rachide in toto, alle articolazioni sacro-iliache, alle mani, ai gomiti e alle ginocchia, dolori presenti sia a riposo, ma che aumentano sotto carico e nei movimenti dopo immobilismo e con debolezza, tutti sintomi che si manifestano con sintomatologia oggettiva che ho documentato precedentemente.
Il decorso clinico delle terapie effettuate non risulta positivo, l’attuale cura riabilitativa e la terapia farmacologica su base programmatica produce un miglioramento dei sintomi algico-disfunzionali solo temporaneo ed interrompendo il recupero fisioterapico anche solo per 15 gg l’assicurato nota un peggioramento dei bloccaggi e dolori articolari.
La sintomatologia soggettiva lamentata dall’assicurato (sindrome cervicale, dorsale e lombare, dolore alle articolazioni sacro iliache, alle mani ed alle ginocchia sinistra movimento e carico dipendente con debolezza) è compatibile con i deficit funzionali riscontrati anche durante l’esame obiettivo e la documentazione agli atti.
Ora l’assicurato assume solo farmaci antiinfiammatori su base programmatica oltre ad un farmaco su base programmatica mensile di Simponi, un anticorpo monoclonale su base mensile.
È sicuramente auspicabile che il signor RI 1 continui un costante equilibrio di condizionamento della muscolatura del rachide in toto, delle articolazioni sacro iliache, delle mani e delle ginocchia per evitare il peggioramento della funzionalità, tono muscolare e articolarità dei vari distretti anatomici e per mantenere la capacità residua di guadagno senz’altro attuabile a margine delle ore lavorative: le misure terapeutiche citate sono in grado di migliorare la qualità di vita dell’assicurato ma non necessariamente la sua capacità funzionale e di carico.
In virtù delle limitazioni funzionali riscontrate durante la visita e della sintomatologia algica riportata, l’ultima professione di bagnino dallo strettissimo punto di vista ortopedico è esigibile solo in misura ridotta.
I sintomi accusati dall’assicurato e i deficit funzionali riferiti durante l’esame clinico sono in gran parte spiegabili con le alterazioni strutturali finora riscontrate; vi è una conseguenza tra le limitazioni nello svolgimento delle attività di tutti gli ambiti della vita e affini e sono state eseguite terapie idonee a trattare i sintomi descritti.
Dal punto di vista ortopedico il problema rilevante presentato dall’assicurato è complesso, rappresentato sia da una problematica articolare su base degenerativa diffusa ove a medio-lungo termine, sotto l’influsso dell’invecchiamento, la problematica al rachide lombare e alle mani in particolare potrebbe peggiorare, e dal lato terapeutico diventerebbe ancora più complicato trarre successo dal trattamento finora eseguito.
Dal lato strettamente ortopedico l’assicurato presenta dei limiti funzionali e di carico descritti nell’esigibilità lavorativa in basso, tenuto unicamente conto delle patologie strutturalmente spiegabili ma non di conseguenze dirette di fattori non assicurati: i limiti funzionali risultano validi sia durante l’attività professionale che durante il tempo libero.
L’assicurato, dal lato strettamente ortopedico, presenta risorse fisiche, sebbene limitate, in grado di reinserirlo nel processo lavorativo.
In un lavoro adatto allo stato di salute giudico come lavoro idoneo alle condizioni attuali un’attività che tenga pienamente conto dei limiti funzionali e di carico descritti nei limiti funzionali riportati in basso.
In un lavoro adatto allo stato di salute giudico, dal punto di vista del sistema osteo-legamentare, l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata normale di 8-9 ore, ma con una riduzione del rendimento del 10%, specificando la possibilità o di eseguire o un lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 10% (non elevazione di carichi superiori ai 5 kg) oppure una combinazione tra tempo ridotto e rendimento ridotto: sarebbe auspicabile trovare un lavoro sedentario, di ufficio leggero, facendo attenzione a sollevare carichi limitati e gestione del tempo del lavoro, dove eviti di eseguire gesti che prevedano movimenti di presa continua con le mani e carichi degli arti superiori; a questo potrebbe aggiungersi una posizione di lavoro comoda ed ergonomica che consenta pochi carichi assiali.
Da ulteriori trattamenti medici non è possibile migliorare in misura rilevante la capacità lavorativa in attività adeguate, ma mediante l’attuazione di provvedimenti come la neuromodulazione, l’ozonoterapia per il trattamento dei disturbi rachidei e un trattamento analgesico farmacologico su base programmatica anche utilizzando farmaci del secondo scalino si potrà migliorare la qualità di vita.” (Doc. 313)
Tenuto quindi conto della perizia psichiatrica del dr. __________ e della valutazione del dr. __________, con rapporto SMR finale dell’11 giugno 2024, il dr. __________ e il dr. __________ del SMR, effettuando una valutazione d’insieme, hanno concluso che, globalmente, l’assicurato risulta inabile al lavoro al 30% dal 1° giugno 2020 nell’attività abituale di bagnino e al 35% dal 1° febbraio 2021 (cfr. doc. 314 pag. 6)., mentre nell’attività di traduttore, come in altre attività adeguate, egli sia inabile al lavoro al 30% dal 1° giugno 2020 (cfr. doc. 314 pag. 6-7).
I medici del SMR hanno giustificato tali percentuali indicando, quali osservazioni conclusive, quanto segue:
" La IL del 10% come bagnino si integra parzialmente alla percentuale del 30% precedentemente assegnata, mentre in attività sedentaria adeguata, quale quella di interprete, si integra completamente alla percentuale del 30%.” (Doc. 314)
2.9. Attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non ritiene di poter confermare la decisione impugnata, nella misura in cui l’Ufficio AI, basandosi sulle valutazioni mediche riassunte nel rapporto finale SMR dell’11 giugno 2024, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 35% nella sua attività lavorativa abituale di bagnino e al 30% in altre attività adatte.
Questa conclusione non può essere avallata dal TCA.
Se, da un lato, questa Corte considera ben motivata e quindi pienamente probante (anche perché non contestata attraverso la presentazione di documentazione medico specialistica in grado di smentirla tramite la presentazione di elementi concreti, come opportunamente rilevato dal dr. __________ del SMR, cfr. doc. 306) la valutazione peritale psichiatrica del dr. __________ – il quale ha spiegato in maniera argomentata le ragioni per le quali, a suo modo di vedere, rispetto al passato vi è stato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato, il quale non presenta più alcun segno che possa legittimare la diagnosi precedentemente posta di sindrome post traumatica con andamento cronico (cfr. doc. 282) - altrettanto non può invece dirsi, d’altro canto, con riferimento all’apprezzamento degli aspetti somatici eseguito dal dr. __________ del SMR.
Innanzitutto, questo Tribunale rileva che dal referto del 29 maggio 2024 del dr. __________ del SMR, riprodotto per esteso al considerando precedente, risulta che “l’ultima professione di bagnino dallo strettissimo punto di vista ortopedico è esigibile solo in misura ridotta”, mentre in altre attività adatte l’assicurato è da ritenere abile al lavoro sull’arco di una giornata di 8-9 ore, ma con una riduzione del rendimento del 10%, specificando che possa trattarsi di un lavoro a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto del 10%, oppure una combinazione tra tempo ridotto e rendimento ridotto (cfr. doc. 313, corsivo della redattrice).
Ora, di tutta evidenza, in assenza di ulteriori precisazioni e di una concreta indicazione della percentuale corrispondente al vago concetto di esigibilità definita “solo in forma ridotta”, il TCA non può far proprie le conclusioni del dr. __________ e del dr. __________ del SMR, i quali, nella valutazione complessiva riportata nel rapporto finale SMR dell’11 giugno 2024, hanno concluso che l’assicurato è da ritenere inabile al 10% come bagnino (cfr. doc. 314).
Tale conclusione, non corrispondente a quanto indicato dallo stesso dr. __________ nel referto del 29 maggio 2024 – nel quale la riduzione del 10% è stata espressamente indicata riguardare lo svolgimento di attività adatte, contrapposte a quella di bagnino - necessita imperativamente di essere ulteriormente approfondita, al fine di determinare in maniera chiara e motivata quale sia la capacità lavorativa residua dell’assicurato nella professione abituale di bagnino, tenuto conto, in particolare, dei limiti di carico specificati nella descrizione dell’esigibilità lavorativa.
Tale questione riveste un’importanza fondamentale, anche alla luce del fatto che gli stessi specialisti del SMR hanno riconosciuto che la percentuale di inabilità lavorativa per ragioni somatiche nella professione di bagnino “si integra parzialmente” alla percentuale del 30% precedentemente assegnata per ragioni psichiche (cfr. doc. 314, corsivo della redattrice).
A tale proposito, questo Tribunale evidenzia che, al di là dell’impossibilità di considerare corretta la valutazione di un’incapacità lavorativa del 10% come bagnino per ragioni somatiche, va in ogni caso rilevato che la valutazione complessiva dell’incapacità lavorativa avrebbe dovuto coinvolgere il perito psichiatra, dr. __________ (cfr., per analogia, la giurisprudenza federale concernente la necessità, nei casi nei quali occorre stabilire il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie tramite perizie bi- e pluridisciplinari, di far capo ad un giudizio globale dopo discussione tra tutti gli esperti interessati, cfr. STF 9C_211/2016 del 10 ottobre 2016; 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).
Inoltre, il TCA rileva che determinare quale sia l’effettiva capacità lavorativa residua dell’assicurato nella professione abituale di bagnino appare tanto più essenziale, ritenuto che l’amministrazione - rifacendosi alla presa di posizione espressa dal Servizio Integrazione Professionale (SIP) in data 7 settembre 2023 (cfr. doc. 291) e poi ancora in data 11 luglio 2024, dopo la nuova determinazione della percentuale di incapacità lavorativa al 35% stabilita dal SMR (cfr. doc. 316) - ha concluso non essere dati i presupposti per l’applicazione di misure reintegrative per il tramite dell’UAI, potendo l’interessato continuare ad esercitare la propria attività abituale di bagnino, la quale richiederebbe secondo il consulente IP “principalmente una mansione di sorveglianza” (cfr. doc. 316), sfruttando le sue già acquisite competenze nella professione.
A tale riguardo, il TCA rileva che nel caso di specie, avendo l’assicurato già compiuto i 55 anni (essendo nato nel 1965), torna applicabile la giurisprudenza di cui alla DTF 145 V 209, nella quale, al consid. 5.1, il TF ha affermato che per le persone che beneficiano della rendita da almeno 15 anni o che hanno già 55 anni e la cui rendita viene ridotta o soppressa in via di revisione, la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie all'introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di integrazione professionale.
L’assicurato appartiene quindi alla categoria di persone per le quali occorre presumere che, a causa della loro età, non possono di principio intraprendere di loro iniziativa tutto quello che può ragionevolmente essere preteso da loro per sfruttare la loro capacità lavorativa medico-teorica per reinserirsi nel mercato del lavoro (cfr. da ultimo 8C_141/2024 del 3 settembre 2024; 8C_808/2023 del 4 ottobre 2024; 9C_291/2023, STF 9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.2; STF 9C_663/2020 dell'11 agosto 2021, consid. 4.2).
Conformemente alla giurisprudenza federale risulta, pertanto, indispensabile svolgere un esame approfondito circa la reale sfruttabilità della capacità lavorativa residua dell'assicurato (cfr. anche sentenza 9C_211/2021 del 5 novembre 2021; STCA 32.2024.25 del 12 agosto 2024, 32.2021.60 del 21 febbraio 2022, consid. 2.12; STCA 32.2021.104 del 14 febbraio 2022, consid. 2.14; STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021, consid. 2.14).
Inoltre, il TCA ritiene che l’apprezzamento del dr. __________ del SMR non possa essere considerato esaustivo neppure con riferimento alla valutazione della residua capacità lavorativa (da egli valutata nella misura del 90%) concernente lo svolgimento di attività adatte.
Nel referto del 29 maggio 2024, il dr. __________ del SMR non ha spiegato le ragioni per le quali non possa essere condiviso quanto attestato dalla curante, dr.ssa __________, nel rapporto medico del 5 gennaio 2023, indicando che si assiste ad “un peggioramento dei dolori su nota spondiloartropatia anchilosante, M. di Bechterew”, per il quale l’assicurato è ora in cura presso il dr. __________, ritenendo che l’assicurato non possa lavorare in misura superiore al 50% (doc. 262).
La conferma della riattivazione dell’attività infiammatoria legata alla spondilite anchilosante Bechterew è stata attestata dal dr. __________ nel referto del 15 marzo 2021, (cfr. pagg. 1096-1098 inc. AI). Da notare che tale referto è stato citato dal dr. __________ e dal dr. __________ del SMR nel rapporto finale SMR dell’11 giugno 2021 quale riferimento per datare l’inabilità lavorativa del 35% a partire dal 1° febbraio 2021 nell’attività di bagnino (cfr. doc. 314 pag. 6).
Il dr. __________, tuttavia, non si è espresso riguardo al tema della capacità lavorativa residua. Al contrario, contattato dall’UAI al fine di ottenere delle informazioni, con referto del 7 febbraio 2023, dopo avere rilevato di seguire l’assicurato dal 1° febbraio 2021, ha espressamente indicato di non avere mai dovuto chinarsi sulla questione dell’abilità lavorativa (doc. 268).
Il dr. __________, nonostante abbia rilevato l’importanza del problema ortopedico complesso presentato dall’assicurato, con ripercussioni funzionali e di carico che incidono sia sull’attività lavorativa, sia nella vita di tutti i giorni, e pur riconoscendo, di fatto, il peggioramento in corso – osservando che “sulla scorta dell’esame obiettivo odierno, dalla storia clinica e dalla documentazione agli atti appare chiaro come l’assicurato sia attualmente affetto da uno stato di dolori cronici al rachide in toto, alle articolazioni sacro-iliache, alle mani, ai gomiti e alle ginocchia, dolori presenti sia a riposo, ma che aumentano sotto carico e nei movimenti dopo immobilismo e con debolezza, tutti sintomi che si manifestano con sintomatologia oggettiva che ho documentato precedentemente” (cfr. doc. 313) - non ha poi debitamente motivato le ragioni per le quali la diffusa sintomatologia riscontrata incida “solo” nella misura del 10% sullo svolgimento di attività adeguate.
Un approfondimento della questione si impone, tanto più alla luce del fatto che dall’attento studio dell’incarto emerge che già in occasione della precedente valutazione peritale pluridisciplinare eseguita dal __________ nel 2015, su incarico dell’Ufficio AI, si era proceduto all’esame (anche) degli aspetti reumatologici, visti i dolori alla colonna vertebrale lamentati da anni dall’assicurato (cfr. doc. 57).
In quell’occasione lo specialista incaricato, dr. __________, aveva ritenuto probabile che l’assicurato avesse avuto, come valutato dal dr. __________, “una sacroileite bilat., ciò che potrebbe confermare la diagnosi di un M. di Bechterew, attualmente comunque senza particolare attività bio-umorale”. Passando alla determinazione della capacità lavorativa residua, il dr. __________ aveva valutato che per lo svolgimento di una professione fisicamente medio-leggera, che non implicasse particolari sforzi per la colonna vertebrale, così come nell’attività di bagnino, l’interessato andasse considerato abile al lavoro nella misura del 70%, mentre in attività pesanti di cantiere (mai esercite) la capacità era al massimo del 40% e che la capacità lavorativa come cameriere era del 50% (cfr. pagg. 241-247 inc. AI allegate al doc. 57).
In seguito, in occasione della perizia neurologica di decorso ordinata conformemente a quanto disposto dal TCA nella STCA 32.2016.53 del 23 giugno 2016 (cfr. supra consid. 1.3.), nel referto peritale neurologico del 10 febbraio 2017, il dr. __________ aveva sottolineato che per quanto concerneva “l’eventuale ripercussione sulla capacità di lavoro dovute alla M. di Bechterew diagnosticata in passato da un reumatologo, rimando alla valutazione dello specialista” (cfr. doc. 157 pag. 35).
Nel caso di specie, nell’ambito della procedura di revisione riguardante un assicurato affetto, tra le altre cose, anche da una patologia reumatologica, considerata invalidante nella misura del 30% nello svolgimento di attività medio-leggere in occasione della perizia __________ del 2015 (cfr. doc. 57), ora riattivatasi rendendo necessaria una cura da parte del dr. __________ e tale da giustificare un’inabilità lavorativa del 50% secondo le indicazioni della dr.ssa __________ (doc. 262), il dr. __________ del SMR avrebbe dovuto, nell’ambito del proprio apprezzamento, confrontarsi anche espressamente con tale problematica, esponendo in maniera dettagliata e motivata quale sia stata l’evoluzione di tali disturbi e della relativa capacità lavorativa rispetto alla precedente valutazione reumatologica del 2 febbraio 2015 del dr. __________ eseguita nell’ambito della perizia __________ del 2015 (al riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, i confini dell’area di competenza dell’ortopedico e del reumatologo non sono sempre assolutamente netti, ma possono anche sovrapporsi, cfr. STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011 consid. 5.2 e che il dolore (cronico) dell'apparato muscolo-scheletrico è oggetto sia della reumatologia che dell'ortopedia, cfr. sentenze 9C_320/2015 del 25 agosto 2015 c. 3.3.3; 9C_270/2012 del 23 maggio 2012 c. 4.2; 9C_547/2010 del 26 gennaio 2011 c. 4.1)).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale non può con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano forniti i chiarimenti e gli approfondimenti del caso, ritenere completa ed esaustiva la valutazione del dr. __________ del SMR – la quale, come ricordato in precedenza, è stata posta non sulla base degli atti (come invece avvenuto, ad esempio, nel caso oggetto della STF 8C_322/2024 del 18 dicembre 2024), bensì al termine della visita medica eseguita di persona in data 11 gennaio 2024 (cfr. doc. 313) - la quale necessita, quindi, di un complemento volto a chiarire gli aspetti controversi sopra dettagliatamente messi in rilievo.
2.10. Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.9., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché il dr. __________ del SMR, dopo avere preso contatto con gli specialisti curanti, esegua gli accertamenti complementari necessari al fine di stabilire quali siano, dal profilo somatico, le patologie che affliggono l’assicurato, la loro evoluzione nel tempo e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa residua sia come bagnino e interprete, sia in altre attività, indicando quali siano le limitazioni funzionali. Il dr. __________ dovrà debitamente motivare le proprie conclusioni e confrontarsi espressamente con le criticità messe in evidenza al considerando precedente.
Secondo il TCA, una volta chiariti gli aspetti somatici, occorrerà che il dr. __________ e il dr. __________, autore della perizia psichiatrica, procedano ad una ponderata valutazione complessiva della capacità lavorativa dell’interessato, che tenga conto sia delle limitazioni derivanti dai disturbi psichici stabilite dal dr. __________, sia di quelle causate dalle affezioni osteo-articolari e reumatologiche, le quali - come visto - vanno almeno parzialmente cumulate.
In seguito, facendo capo alle risultanze degli accertamenti esperiti, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle prestazioni (per un caso recente in cui la Corte federale non ha giudicato sufficientemente affidabile il parere del medico SMR [il quale si era limitato a riprendere le indicazioni, troppo lacunose, dell’oncologa curante], rinviando gli atti all’amministrazione per complemento istruttorio, si veda la STF 8C_55/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 7, riguardante un’assicurata, affetta da malattia tumorale, alla quale era stato soppresso il diritto alla rendita in ragione di un preteso miglioramento dello stato di salute).
Questo Tribunale sottolinea, inoltre, che nel caso in cui dovesse risultare un grado di invalidità tale da non consentire più la continuazione del versamento di una rendita di invalidità, l’Ufficio AI dovrà necessariamente - avendo l’assicurato, come visto al considerando 2.9., più di 55 anni - procedere pure all'esame dell'autointegrazione rispettivamente dell'effettiva idoneità lavorativa del ricorrente e, quindi, dell'eventuale necessità di introdurre provvedimenti integrativi, ai sensi della succitata giurisprudenza.
Solo al termine di questo esame e della messa in atto di eventuali misure di reintegrazione nel mercato del lavoro l'amministrazione potrà definitivamente decidere in merito ad un’eventuale soppressione della rendita (STF 9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.3; STF 9C_92/2016 del 29 giugno 2016, consid. 5.3; per casi simili cfr. STCA 32.2024.25 del 12 agosto 2024; 32.2021.60 del 21 febbraio 2022, consid. 2.12; STCA 32.2021.104 del 14 febbraio 2022, consid. 2.14; STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021; STCA 32.2014.53 del 15 dicembre 2014; STCA 32.2012.142 del 14 dicembre 2012 e 32.2010.222 del 12 ottobre 2010).
2.11. Per quel che riguarda gli aspetti economici, il TCA si limita in questa occasione a ricordare che, per costante giurisprudenza federale, per determinare il reddito da invalido è determinante, in prima battuta, la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 143 V 295 consid. 2.2 p. 296; DTF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; DTF126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76, come pure sentenze STF 8C_829/2023 del 13 luglio 2024, consid.5.1.1; 9C_355/2019 del 7 ottobre 2019, consid. 3.2.1; 9C_338/2019 del 2 dicembre 2019). Solo qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 148 V 174 consid. 6.2; DTF 143 V 295 consid. 2.2; DTF 135 V 297 consid. 5.2; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Spetterà all’Ufficio AI, una volta stabilita la capacità lavorativa residua dell’assicurato, determinare nuovamente il suo grado di invalidità, valutando se nell’esercizio delle sue attività abituali di bagnino e traduttore egli stia sfruttando al meglio la sua capacità residua, come ritenuto dal consulente incaricato nei suoi rapporti del 7 settembre 2023 (cfr. doc. 291) e dell’11 luglio 2024 (cfr. doc. 316) - nel quale caso il reddito da invalido deve essere fissato tenendo conto del salario concreto percepito in tali attività - oppure, motivando per quali ragioni ciò non fosse il caso, sulla base dei dati statistici afferenti al mercato equilibrato del lavoro (cfr. consid. 1.4. e 1.6. e STF 8C_829/2023 del 12 luglio 2024, consid. 6.3, nella quale l’Alta Corte, contrariamente all'opinione del giudice di grado inferiore, si è discostata dal reddito effettivamente percepito nonostante l’invalidità, a fronte dell'ampia discrepanza (di 15'000 fr.) rispetto a quanto potrebbe ancora percepire sul mercato equilibrato del lavoro in considerazione dei dati statistici).
2.12. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti), l’Ufficio AI verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 12 settembre 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita.
Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato, patrocinato da un legale, fr. 2’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti