Raccomandata
Incarto n. 32.2024.49
jv/sc
Lugano 30 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sull’istanza del 12 giugno 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 19 settembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, da ultimo attiva quale casalinga e dal dicembre 2017 al beneficio dell’assistenza sociale, il 28/30 maggio 2018 ha presentato una domanda di prestazioni AI a motivo di “dolori forti muscolari, cervicali, perdita di memoria, perdita di vista, dolori forti addominali, … depressa” da luglio 2012, allegando della refertazione medica (docc. 1, 4-6 incarto AI).
Esperita l’istruttoria di rito, con decisione del 2 ottobre 2019 (doc. 52 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 44 incarto AI), l’Ufficio AI ha rifiutato la domanda di prestazioni.
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 13 aprile 2021 il curante dr. __________ (specialista in chirurgia) ha inviato all’Ufficio AI della documentazione medica afferente all’assicurata (doc. 56 incarto AI).
Ritenuta giustificata l’entrata in materia (docc. 57 e 58 incarto AI), su richiesta dell’Ufficio AI il 13 maggio 2021 l’assicurata ha inviato una seconda domanda di prestazioni, indicando un’incapacità lavorativa “80% <…” da agosto 2012 a maggio 2021 ed una situazione valetudinaria peggiorata rispetto all’ultima valutazione da parte dell’amministrazione (doc. 62 incarto AI).
Esperita l’istruttoria di rito, inclusa una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, psichiatrico e reumatologico (doc. 101 incarto AI), con decisione del 19 settembre 2023 (doc. 179 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 112 incarto AI), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, l’assicurata presentando un grado d’invalidità non pensionabile del 30% al termine dell’anno d’attesa.
1.3. L’assicurata ha impugnato la decisione del 19 settembre 2023 ed il TCA, con pronunzia dell’8 marzo 2024 (STCA 32.2023.109), l’ha confermata.
Il ricorso interposto contro il giudizio cantonale è stato dichiarato inammissibile da Tribunale federale (STF 9C_204/2024 del 16 maggio 2024).
La decisione del 19 settembre 2023 è quindi cresciuta in giudicato.
1.4. Con scritto del 12 giugno 2024 l’assicurata ha presentato un’istan-za di revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della STCA 32.2023.109 dell’8 marzo 2024 chiedendo, tra l’altro e per quanto dato di capire, “di retrocedere, annullare entrambi incarti al UAI […]”, l’assistenza giudiziaria con designazione di un avvocato, il beneficio del gratuito patrocinio e l’esenzione dalle spese di procedura.
Contesta la valutazione dello stato valetudinario operata dall’Ufficio AI, rimproverandogli di non aver mai debitamente considerato le vicissitudini da lei sofferte, riconducibili ad errori amministrativi e a “più negligenze mediche di alta gravità” di servizi sociali medici, autorità amministrative e giudiziarie a cui contesta un comportamento penalmente rilevante.
Produce le pagine 21 e 22 della STCA 32.2023.109, una chiave USB contenente documentazione medico-assicurativa e frammenti di corrispondenza.
1.5. Con scritto del 13 giugno 2024 l’assicurata ha precisato alcuni errori di datazione ed ortografici, producendo la copia integrale della STCA 32.2023.109 ed il ricorso datato 11 aprile 2024 interposto al Tribunale federale (II).
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha avversato l’istanza di revisione processuale. Rileva che la documentazione prodotta dall’istante era per quest’ultima solo parzialmente non nota e poteva quindi già essere prodotta nelle procedure amministrative precedenti, circostanza che già di per sé determina l’intempestività dell’istanza. Sostiene inoltre che la documentazione prodotta non apporta oggettivi elementi giustificanti la revisione della pronunzia dell’8 marzo 2024, osservando come l’istante sia limitata in sostanza a riproporre le medesime tesi ed argomentazioni di cui alle precedenti procedure amministrative e giudiziarie (V).
1.7. Con scritto del 19 luglio 2024 l’insorgente ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste e censure (VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Se contro un giudizio cantonale viene interposto ricorso al Tribunale federale, l’istanza cantonale è competente a giudicare sull’istanza di revisione processuale se, tra l’altro, il Tribunale federale non ha emanato una decisione di merito, rispettivamente se l’Alta Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile (DTF 138 II 386 consid. 6.1. e 6.2.; Ackermann/Kieser, Aus Erfahrung wird man (vielleicht) klug – Diskussion von begangenen/entdeckten Verfahrensfehlern, in: Kieser (Hrsg.), November Tagung zum Sozialversicherungsrecht 2021, 2022, pagg. 110-112; Bollinger, BSK-ATSG, 2020, n. 105 ad art. 62 LPGA; e contrario Sentenza KK.2021.00036 del 19 novembre 2021 del Tribunale delle assicurazioni di Zurigo, consid. 2.2. e seg.).
In concreto, RI 1 ha interposto ricorso al Tribunale federale contro la STCA 32.2023.109 dell’8 marzo 2023.
Con la STF 9C_204/2024 la nostra Massima Istanza non è entrata nel merito dell’impugnativa, giudicandola manifestamente inammissibile per carenza di presupposto processuale. In sintesi, il ricorso era stato giudicato meramente appellatorio, non contenendo, tra l’altro, “le conclusioni, le motivazioni e l’indicazione dei mezzi di prova”, la ricorrente non avendo neppure spiegato in modo chiaro e conciso perché la pronunzia cantonale violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti.
Con istanza del 12 giugno 2024 RI 1 ha adito il TCA chiedendo la revisione processuale della pronunzia dell’8 marzo 2023.
Visto quanto precede, in applicazione della surriferita giurisprudenza e dottrina il TCA è competente a statuire sull’istanza di revisione.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la documentazione prodotta e le argomentazioni sviluppate dall’istante impongono una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA (rispettivamente art. 24 Lptca) della STCA 32.2023.109.
2.4. Giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (v. anche art. 61 cpv. 1 lett. i. LPGA).
Giusta l’art. 24 Lptca, contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione se sono stati scoperti fatti nuovo o nuovi mezzi di prova (lett. a) o se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio (lett. b).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi è valutata allo stesso modo sia che si tratti di una revisione processuale di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), sia che si tratti di revisione di una pronunzia cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di una revisione di una decisione del Tribunale federale (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.1. e STF C 223/06 del 16 gennaio 2008 consid. 3.2.; Flückiger, BSK-ATSG, n. 21 ad art. 53 LPGA).
Un fatto è considerato nuovo se si realizza allorquando nella procedura principale erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, ma esso non era noto al richiedente malgrado tutta la sua diligenza: trattasi di pseudonova (STF 9C_21/2019 del 10 aprile 2019 consid. 3. e DTF 144 V 245 consid. 5.2.). Non è inoltre necessario che i nuovi fatti fossero sconosciuti a tutte le parti: è sufficiente che il richiedente non li conoscesse (STF 8C_658/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.).
Un nuovo fatto è considerato rilevante se è di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e a condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto a favore o a sfavore del richiedente (DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF 8C_720/2009 consid. 5.1. e seg.). Per contro, non sono considerati nuovi i fatti che al momento della decisione sono stati trascurati o che conducono semplicemente ad un nuovo apprezzamento di fatti conosciuti: è infatti necessario che l’errato apprezzamento che ha condotto all’errata decisione sia stato causato proprio dalla mancata conoscenza del fatto (Flückiger, op. cit., n. 21 e 23 ad art. 53 LPGA con riferimenti).
Circa i nuovi mezzi di prova, il Tribunale federale ha sancito che essi assurgono a motivo di revisione solo se dimostrano in modo chiaro (ted. eindeutig oder mit überlegenen Gründen) l’errore della precedente decisione (STF 8C_797/2011 del 15 febbraio 2012 consid. 5.2. con riferimenti). Decisivo è che il mezzo di prova non serva solo ad un (diverso) apprezzamento della fattispecie ma alla sua ricostruzione (STF 197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2.; STF 9C_682/2017 del 6 settembre 2018 consid. 4.3.1. con rinvii giurisprudenziali). Sono necessari nuovi elementi fattuali in grado di dimostrare che la decisione resa era oggettivamente viziata. Una prova è quindi considerata concludente se idonea a modificare la precedente decisione (STF 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 3.1.).
I mezzi di prova sono considerati nuovi se al momento dell’emanazione della decisione da sottoporre a revisione erano già esistenti ma chi li produce dimostra di non essere stato in grado di invocarli in quella procedura pur esercitando tutta la sua diligenza (STFA H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.1. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Nuovi sono anche i mezzi di prova (come ad esempio una perizia) allestiti successivamente alla decisione di cui si chiede la revisione (Flückiger, op. cit., n. 26 ad art. 53 LPGA).
Nel valutare se si è in presenza di un nuovo mezzo di prova va applicato un rigore accresciuto, atteso che la revisione, quale rimedio giuridico straordinario, non ha quale scopo quello di colmare leggerezze procedurali successivamente all’emanazione della decisione di cui si chiede la revisione (STF 8C_197/2013 del 28 maggio 2013 consid. 2.2. e 8C_523/2012 del 7 novembre 2012 consid. 3.3.1. con molteplici rinvii giurisprudenziali).
La revisione processuale può essere iniziata d’ufficio o su richiesta e l’assicuratore non dispone di un margine d’apprezzamento, nel senso che esso deve procedere in tal senso non appena viene a conoscenza di nuovi fatti rilevanti o di nuovi mezzi di prova, a prescindere dal fatto che vi sia stata un’esplicita richiesta di revisione (Flückiger, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA con rinvii dottrinali; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 36 ad art. 53 LPGA).
Per costante giurisprudenza, i fatti nuovi e nuovi mezzi di prova devono essere fatti valere, di principio, entro novanta giorni dalla loro scoperta (termine relativo), rispettivamente entro dieci anni dalla notifica della decisione (termine assoluto); trattasi di termini di perenzione. Il termine di novanta giorni inizia a decorrere con la conoscenza certa del fatto nuovo o del nuovo mezzo di prova secondo il principio della buona fede ed è salvaguardato se il richiedente presenta una richiesta di revisione processuale o se l’assicuratore emana una decisione entro tale termine (nell’assicurazione invalidità è sufficiente il preavviso) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.2. e seg.; Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrechts, in: RBS 2021, n. 14 e 16 ad art. 53 LPGA; Flückiger, op. cit., n. 47-54 ad art. 53 LPGA; Kieser, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA e Mächler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n. 1 e seg. ad art. 67 PA).
2.5.
2.5.1. In concreto, con giudizio dell’8 marzo 2024 il TCA aveva confermato la valutazione medica effettuata dall’Ufficio AI, conferendo piena valenza probatoria alla perizia pluridisciplinare che ha accertato un’incapacità lavorativa del 20% dal 2 ottobre 2019 ad agosto 2020 e del 30% da settembre 2020 (STCA 32.2023.109 consid. 1.3., 2.6.1.-2.6.3.). Il ricorso interposto dall’assicurata contro la citata sentenza cantonale è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale (cfr. supra consid. 1.3.).
L’assicurata ha presentato un’istanza di revisione della pronunzia cantonale, adducendo circostanze e producendo mezzi di prova che, a mente sua, ne giustificano la correzione.
Questo Giudice, chiamato a verificare se con l’istanza del 12 giugno 2024 RI 1 ha provato l’esistenza di motivi di revisione, non ravvisa alcun motivo per mettere in dubbio la STCA 32.2023.109.
2.5.2. L’istante censura la valutazione del suo stato di salute operata dai medici e dall’Ufficio AI, producendo i seguenti documenti:
la STCA 32.2023.109 dell’8 marzo 2024 (I, allegato A1 e II, allegato B2) ed il ricorso al Tribunale federale interposto contro la citata pronuncia del TCA (II, allegato B1);
la quarta pagina delle osservazioni del 24 settembre 2019 al progetto di decisione del 10 luglio 2019 (I, allegato A3/6; docc. 44 e 50 incarto AI) e le osservazioni del 21 aprile 2023 al progetto di decisione del 20 gennaio 2023 (I, allegato A3/7; docc. 112 e 164 incarto AI);
la risoluzione del 18 settembre 2019 dell’ARP __________ di __________ con la quale l’assicurata è stata posta al beneficio di una curatela d’amministrazione di sostegno, quella del 23 ottobre 2019 con la quale l’assicurata è stata posta al beneficio di una curatela più incisiva (rappresentanza con amministrazione del reddito, del patrimonio e della corrispondenza con contestuale privazione dell’accesso ai conti bancari e/o postali) ed il verbale dell’8 novembre 2019 della discussione avvenuta tra l’assicurata, la curatrice e l’allora presidente dell’ARP __________ di __________ (I, allegato A3/4);
la copia cartacea dell’articolo pubblicato sul portale www.tio.ch il 15 luglio 2021 (I, allegato A3/1);
la procura del 26 aprile 2012 a favore della Fondazione __________ e le procure del 9 marzo 2016 e 7 febbraio 2017 con le quali l’assicurata autorizzava __________ del Servizio __________ di __________ (__________) al disbrigo delle pratiche sociali e finanziarie e la procura (I, allegato A3/1);
la procura del 6 ottobre 2023 (poi revocata) e la corrispondenza intercorsa tra la __________ e l’assicurata (I, allegato A3/5);
la quarta pagina della domanda d’indennità di disoccupazione del 24 marzo 2016 (I, allegato A3/6; doc. 209 incarto AI);
la cartella clinica del __________ (I, allegato A3/1);
la nota di decorso __________ dal 28 luglio 2014 al 27 agosto 2019 (I, allegato A3/2);
l’estratto del decorso clinico per tutto il periodo in cui l’assicurata era stata in cura dal dr. __________ (specialista in medicina interna generale) (I, allegato A3/3).
Si rileva innanzitutto che – come rettamente rilevato dall’Ufficio AI nella risposta di causa (V, p.to 5.) – le tesi ed argomentazioni addotte da RI 1, ossia asserite inadempienze di medici, servizi sociali, autorità amministrative e giudiziarie in punto alla determinazione del suo stato valetudinario e quindi del suo diritto ad una rendita d’invalidità, sono una riproposizione delle censure sollevate nelle precedenti procedure amministrative e giudiziarie (cfr. I e docc. 50, 94, 96, 113, 120, 123, 132, 136, 137, 141, 143, 144, 150, 164, 165, 175, 176, 180, 196 e 202 incarto AI). Argomenti e tesi, queste, che il TCA aveva già ritenuto essere inconferenti per rapporto alla valutazione medica e al diritto a prestazioni.
Ne consegue che la riproposizione delle medesime tesi ed argomentazioni in questa sede non può, di per sé, condurre ad un giudizio diverso, a meno che la documentazione prodotta oggettivi un vizio nella precedente procedura giudiziaria cantonale. Quest’ultima ipotesi, come si vedrà in appresso, in casu non si realizza.
Mal si comprende come la STCA 32.2023.109 possa assurgere a motivo di revisione, trattandosi della sentenza che ha smentito la ricorrente in sede giudiziaria, rispettivamente confermato l’agire dell’Ufficio AI in punto alla valutazione medica.
Con il ricorso al Tribunale federale (dal contenuto sostanzialmente identico all’istanza che ci occupa) la ricorrente si è limitata ad esporre un mero dissenso soggettivo – e dunque irrilevante –, come accertato dall’Alta Corte che con la citata STF 9C_204/2022 ha sancito l’inammissibilità del ricorso:
" considerando:
[…]
che a fondamento della sua domanda, l’insorgente censura la valutazione della situazione valetudinaria, in sintesi contesta l’accertamento dei fatti operato dal Tribunale cantonale, adducendo la presenza di errori medici gravi che sarebbero accaduti nel 2012, rispettivamente dichiara che i veri problemi di salute sarebbero stati evitati o sottovalutati rispetto alla loro gravità, sostiene altresì che quasi tutti gli incarti AI sarebbero stati modificati a far tempo dal 2019, come pure censura l’operato di taluni medici del SMR, rispettivamente di certi membri dei servizi coinvolti, quali i Servizi __________ (__________) di __________ o l’Autorità regionale di protezione (ARP), sostenendo persino abusi di potere,
che la ricorrente si limita dunque a esporre la propria opinione, formulando in sostanza critiche di natura meramente appellatoria […], pertanto in termini inammissibili in questa sede, senza dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni dei periti del SAM e del SMR, sia sullo stato valetudinario che sulle conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa,
che nemmeno lo scritto integrativo […] sorregge la ricorrente, in quanto si limita a ribadire essenzialmente in modo del tutto generico di avere già scritto le proprie “conclusioni-argomentazioni” e avere già apportato prove a sufficienza […].”
Le osservazioni del 24 settembre 2019 e del 21 aprile 2023 con le quali l’assicurata ha contestato i preavvisi del 10 luglio 2019 e 20 gennaio 2023, non costituiscono motivo di revisione, trattandosi di fatti, rispettivamente mezzi di prova noti alle parti (cfr. STCA 32.2023.109 consid. 1.1. e 1.5.), già vagliati nell’ambito della precedente procedura giudiziaria cantonale.
Irrilevanti risultano altresì le procure a favore della Fondazione __________, del __________ e della __________ con relativa corrispondenza intercorsa tra quest’ultima e l’assicurata.
Per quanto concerne la documentazione relativa all’ARP __________ di __________, si rileva che la risoluzione del 18 settembre 2019 era già agli atti e quindi a conoscenza delle parti (doc. 54 incarto AI). Essendo stata prodotta oltre il termine di novanta giorni dalla sua conoscenza e non avendo l’istante invocato validi motivi che le hanno impedito di produrre tempestivamente la risoluzione nella procedura giudiziaria ordinaria (STCA 32.2023.109), non occorre chinarsi su tale mezzo di prova. Medesimo discorso trova applicazio ne alla risoluzione del 23 ottobre 2019 e al verbale dell’8 novembre 2019. Quest’ultimo, oltre ad essere stato prodotto tardivamente, si limita a riportare il dissenso tra l’allora curatrice e l’istante circa l’opportunità di impugnare la decisione dell’Ufficio AI di rifiuto di prestazioni, ciò che in casu è irrilevante.
L’articolo pubblicato sul portale www.tio.ch non costituisce un motivo di revisione processuale, trattandosi di un mero resoconto fornito da RI 1 circa le sue vicissitudini. Inoltre, essendo stato pubblicato il 15 luglio 2021, l’articolo è stato prodotto tardivamente.
La quarta pagina della domanda di indennità di disoccupazione del 25 marzo 2016, oltre a non fornire alcuna indicazione suscettibile di modificare la pronunzia del TCA del 2024, era già agli atti (doc. 209 incarto AI) e risulta in ogni caso essere stata prodotta tardivamente.
Per quanto attiene alla cartella clinica del __________, si rileva che essa è stata inviata all’istante nell’agosto del 2019 (doc. 206, pag. 1017 incarto AI), ragione per cui la produzione di tale documento in questa sede, avvenuta ben oltre i novanta giorni dalla conoscenza del mezzo di prova, risulta intempestiva, l’istante non avendo neppure addotto motivi che le hanno impedito di produrre la cartella clinica nella precedente procedura giudiziaria cantonale.
Medesimo discorso vale anche per la nota di decorso __________: a prescindere dal fatto che l’istante non ha neppure addotto (validi) motivi per cui non ha prodotto tale documento nella precedente procedura ricorsuale, non si ravvisa alcun elemento (e l’istante neppure lo adduce, violando il dovere processuale di collaborazione delle parti, STCA 32.2023.109 consid. 2.6.3.) che permette un diverso apprezzamento della fattispecie e tantomeno una diversa ricostruzione dei fatti. Trattasi infatti di note dei medici del , senza alcun confronto con la valutazione medica operata dall’Ufficio AI, ritenuto che i medici dell’ hanno visitato per l’ultima volta l’istante il 3 marzo 2017, ossia ben prima della prima domanda di prestazioni AI (cfr. supra consid. 1.1.) senza esprimersi sulla capacità lavorativa. A titolo abbondanziale si rileva che invece che supportare le sue tesi, il documento di cui si prevale le smentisce, giacché anche i medici del __________ hanno messo in risalto uno stato psico-fisico tutto sommato buono, evidenziando piuttosto le problematiche socio-economiche dell’assicurata.
Infine, l’estratto del decorso clinico presso lo Studio __________ relativo al periodo dall’8 gennaio 2013 al 7 ottobre 2019 era stato inviato all’istante per raccomandata dell’8 ottobre 2019 direttamente dal dr. __________, ragione per cui la produzione di tale documento per la prima volta in questa sede risulta manifestamente tardiva. A titolo abbondanziale, si rileva che, come rettamente osservato dall’Ufficio AI (V, p.to 3. in fine), la presa a carico da parte del citato medico era limitata all’aspetto somatico e non a quella psichiatrico. L’amministrazione era a conoscenza di tale circostanza, il dr. __________ avendo accertato una capacità lavorativa completa per l’aspetto fisico nel rapporto medico del 18 giugno 2018 (doc. 12 incarto AI). In ogni caso, il citato documento anziché supportare le tesi dell’istante, le pregiudicano, come desumibile da quanto riportato dal dr. __________ il 26 settembre 2019: “Oggi diverse telefonate con la paziente. Essa mi chiama per lamentarsi che io avrei agito alle sue spalle definendola nel formulario AI di qualche anno fa abile al 100%. Spiego alla paziente che avevo scritto fisicamente abile al 100% e che questo ad ogni modo non influiva sull’aspetto psichiatrico. Riferisce che per colpa mia non avrebbe ricevuto una rendita. Tento ancora di spiegare che in base alle mie informazioni a disposizione nel momento in cui avevo compilato il formulario, io ritenevo che fosse abile fisicamente a svolgere un lavoro come per esempio di venditrice o cassiera nella misura del 100% e che ancora ora confermo tale convinzione. Spiego che ad ogni modo essa può presentare indipendentemente da ciò una patologia psichiatrica importante che giustifichi eventualmente una rendita. Rimando pertanto allo psichiatra curante. Le consiglio di vedere avanti […] il suo curante e […] dr. __________ reumatologo. Spiego che ho sempre agito secondo scienza e coscienza e che anche ora come sempre ho le migliori intenzioni nei suoi confronti e resto a disposizione per aiutarla nella misura del possibile con il suo attuale curante dr. __________. Inizialmente chiede cartella clinica completa accusandomi di non aver consegnato tutto. Spiego che non abbiamo nulla che lei non abbia già ricevuto se no le nostre note personali/decorsi.”
Di tutta evidenza, le tesi ed argomentazioni addotte, rispettivamente la documentazione prodotta con l’istanza, oltre a risultare intempestivi, non costituiscono né nuovi fatti rilevanti, né nuovi mezzi di prova ex artt. 53 cpv.1 LPGA e 24 Lptca.
A ben vedere, l’agire dell’istante suggella la correttezza delle conclusioni dei periti del SAM, i quali avevano evidenziato come “le vicissitudini correlate all’eredità che consisteva soprattutto in debiti, con coinvolgimento di numerosi attori tra banche, avvocati, fiduciarie e l’ufficio esecuzione, ha lasciato una profonda ferita nell’A., con convincimento di essere vittima di ingiustizie varie da parte di varie istituzioni, con convinzione che sia in corso un complotto ai suoi danni. È inoltre convinta di essere stata vittima di un errore medico correlato all’intervento ginecologico del 2012 per cui ha sporto denuncia penale/querela in settembre 2020. Il decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero Pubblico in data __________, contro il quale ha inoltrato ricorso senza successo, ha ulteriormente acuito la propria percezione di essere vittima d’ingiustizia” (doc. 101, pag. 448 incarto AI). Ciò trova conferma in ulteriori constatazioni peritali, quali un racconto “fortemente interpretativo per cui diversi eventi vengono riportati in chiave di vissuto soggettivo” con “decorso […] spesso incentrato sulla sua difficile situazione sociale e sulle presunte ingiustizie subite” (doc. 101, pagg. 466, 54 incarto AI), “la tendenza anche dimostrata ai test psicologici a cui è stata sottoposta ad amplificare i sintomi” (doc. 101, pag. 491 incarto AI), ma anche nel successivo atteggiamento dell’istante (vedasi a titolo esemplificativo la mail del 2 febbraio 2023 inviata all’Ufficio AI, doc. 123 incarto AI).
Visto tutto quanto precede, l’istanza di revisione della STCA 32.2023.109 va respinta.
2.6. Come accennato (cfr. supra consid. 1.4.), l’istante ha chiesto l’assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato, il gratuito patrocinio e, per quanto è dato di capire, l’esonero dalle spese.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Giusta l’art. 28 cpv. 1 Lptca, quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffda a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio. L’art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG] nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2011.
Nel caso in disamina, oltre a quanto esposto al consid. 2.9. della STCA 32.2024.109, si rileva che quest’ultima è stata notificata all’assicurata il 13 marzo 2024 e che quest’ultima ha interposto tempestivo ricorso al TF il 12 aprile 2024 (STF 9C_204/2024 pag. 2), dimostrando di aver compreso i termini della procedura. Con l’impugnativa ella ha contestato il procedere di medici, servizi sociali, avvocati, istituzioni ed autorità che si sono occupate del suo caso, descrivendo le vicissitudini che a suo modo di vedere imponevano una riforma del giudizio cantonale nel senso di conferirle il diritto ad una rendita, producendo i relativi mezzi di prova e formulando un petitum comprensibile. Il TF, accertato come con il ricorso e lo scritto integrativo RI 1 si era limitata a manifestare un dissenso soggettivo circa l’operato dell’Ufficio AI e del TCA, ha rilevato a proposito della mancanza rappresentanza da parte di un avvocato che “[…] un allegato ricorsuale lacunoso non è sufficiente per riconoscere un’incapacità di stare in giudizio […], ogni parte in causa essendo di principio responsabile dell’adempimento delle esigenze legali nei propri allegati, ritenuto che un’incapacità di stare direttamente in giudizio è ammessa solo a condizioni restrittive, segnatamente quando una parte appare del tutto sprovveduta nella procedura in questione (sul tema cfr. sentenza 8C_349/2022 del 9 giugno 2022), circostanza per di più già appurata non realizzarsi anche dal Tribunale cantonale al consid. 2.9 della sentenza impugnata […]” (STF 9C_204/2024, pag. 4).
Successivamente l’assicurata ha presentato un’istanza di revisione processuale della pronunzia cantonale, indicando correttamente sia la base legale cantonale che pertiene la revisione processuale (art. 24 Lptca), sia le fattispecie contemplate dal disposto (I, pag. 1 e seg.). Nella presente procedura la ricorrente ha altresì prodotto (per lo più tardivamente) della documentazione che in parte non era (ancora) acclusa all’incarto AI, dimostrando di aver compreso il concetto di nuovi mezzi di prova (cfr. anche VII).
Tutto bene considerato, questo Giudice constata che la ricorrente ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi senza che si rendesse necessaria la nomina di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (in tema STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.1. con molteplici rinvii giurisprudenziali).
Pertanto, la richiesta di designazione di un avvocato d’ufficio va respinta.
Per quanto attiene all’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, non essendo la ricorrente patrocinata in causa, essa va intesa quale esenzione dalle spese processuali (cfr. supra consid. 1.4. e art. 3 cpv.1 LAG).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (art. 29 cpv. 3 prima frase Cost.; artt. 2 e 3 cpv. 3 LAG; DTF 124 V 301 consid. 6.).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario (STF 2C_849/2013 del 30 dicembre 2013 consid. 4.2. con rinvii giurisprudenziali), sulla base degli atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.4.-2.5.2., la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all’insuccesso.
In tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
L’istanza di revisione processuale è respinta.
La richiesta di designazione di un avvocato d’ufficio è respinta.
L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’istante.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni