Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2024.31
Entscheidungsdatum
03.07.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2024.31

jv/gm

Lugano 3 luglio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 8 marzo 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1973, da ultimo (2012) attiva quale aiuto venditrice a tempo parziale e parallelamente al beneficio della pubblica assistenza dal dicembre 2007, il 24/26 febbraio 2014 ha presentato una (prima) domanda di prestazioni adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 2011 al 2014 a motivo di “un colon irritabile di partenza, un intervento laparoscopia ha causato grossi problemi funzionali […]” (docc. 1-5 incarto AI).

A fronte della documentazione medico-assicurativa pervenutale, l’amministrazione ha ritenuto necessario un approfondimento medico, conferendo mandato per una perizia in ambito psichiatrico al __________ nella persona della dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 32 incarto AI). La perizia è confluita nel rapporto peritale del 12 gennaio 2015 (doc. 34 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 33 incarto AI).

Poste le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:

" Sindrome mista ansioso depressiva (ICD10: F41.2) con su:

· disturbo di personalità misto (ICD10: F61)

· sindrome di somatizzazione (ICD10: F45.0)”

e rilevati i limiti funzionali, la perita ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

% IL in att. abituale*

% IL in att. adeguate*

% IL mansioni consuete (casalinga)

Periodi

100

100

0

26.03.2012-30.06.2013

50

50

0

01.07.2013-continua

riduzione presenza.

Con decisione del 22 maggio 2015 (doc. 43 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 41 incarto AI) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, avendo determinato, in applicazione del cosiddetto metodo misto per la graduazione dell’invalidità, un grado d’invalidità globale del 45% (incapacità lavorativa completa per la quota parte salariata del 45%; incapacità lavorativa nulla per la quota parte casalinga) dal 26 marzo al 30 giugno 2013 e dello 0% dal 1. luglio 2013. Siccome la domanda era tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita sarebbe insorto solo dal 1. agosto 2014 (art. 29 cpv. 1 LAI), ragione per cui la rendita non poteva più essere versata.

L’assicurata ha impugnato la decisione del 22 maggio 2015 ed il TCA, con pronunzia del 25 luglio 2016 (STCA 32.2015.106), l’ha confermata. La decisione del 22 maggio 2015 è quindi cresciuta in giudicato.

1.2. Con decisione del 22 settembre 2017 l’Ufficio AI non è entrato in materia sulla seconda domanda di prestazioni del 26 giugno 2017 (docc. 59 e 63 incarto AI). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.3. Il 17 aprile 2020 l’assicurata ha presentato una terza domanda di prestazioni (doc. 68 incarto AI). L’istruttoria è sfociata nella decisione del 19 novembre 2020 di rifiuto di prestazioni (doc. 95 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Il 3 dicembre 2021 l’assicurata ha inviato all’Ufficio AI nuova documentazione attestante “una grave limitazione […] anche nell’attività cosiddetta di casalinga”, chiedendo “che si proceda ad una nuova valutazione del suo grado d’invalidità” (doc. 99 incarto AI).

Trattando la nuova documentazione come una nuova domanda di prestazioni (docc. 100 e101 incarto AI), con decisione del 15 marzo 2022 (doc. 110 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 102 incarto AI), l’Ufficio AI non è entrato in materia.

Con sentenza del 5 luglio 2022 il TCA ha accolto il gravame dell’assicurata, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti all’amministrazione affinché procedesse ad un approfondimento medico (STCA 32.2022.25 del 5 luglio 2022) (docc. 116-120 incarto AI).

1.5. Contestualmente all’istruttoria di rinvio, l’Ufficio AI ha approfondito l’aspetto medico facendo esperire una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, reumatologico, gastroenterologico, endocrinologico, psichiatrico e cardiologico dal __________ (doc. 154 incarto AI), confluita nel rapporto peritale del 29 settembre 2023 (doc. 159 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 160 incarto AI).

Poste le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:

" Artrite reumatoide sieropositiva […];

disturbi statici della colonna vertebrale […];

colon allungato e convoluto […];

sindrome mista ansioso depressiva F41.2;

disturbo misto di personalità F61.0;

sindrome da somatizzazione F45.0.”

e rilevati i limiti funzionali, i periti hanno accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

% IL in att. abituale*

% IL in att. adeguate*

% IL mansioni consuete (casalinga)*

Periodi

0

0

20

19.11.2020

100

100

20

26.03.2012-30.06.2013

50

50

20

01.07.2013-18.11.2020

55

55

20

19.11.2020

*con ripercussioni sul rendimento e prognosi stazionaria.

Il 6 novembre 2023 si è svolta un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, confluita nel rapporto di medesima data e nel complemento del 26 gennaio 2024 con il quale il consulente ispettore ha accertato un grado d’invalidità globale del 19,87% (docc. 164 e 176 incarto AI).

Con rapporto del 12 dicembre 2023 la consulente SIP ha chiuso il mandato d’integrazione, individuando un ampio ventaglio di attività esigibili e constatando la volontà dell’assicurata di non voler partecipare a provvedimenti d’integrazione (doc. 172 incarto AI).

Con decisione del 29 febbraio 2024 (doc. 177 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 173 incarto AI), l’Ufficio AI ha nuovamente negato il diritto a prestazioni a fronte di un grado d’invalidità globale non pensionabile del 36.68%.

1.6. Con decisione dell’8 marzo 2024, annullando e sostituendo quella del 29 febbraio 2024, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita con grado d’invalidità del 40% dal 1. gennaio 2024 (doc. 181 incarto AI).

1.7. L’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione dell’8 marzo 2024, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto ad una rendita di invalidità “almeno del 50% dal 1.11.2021”.

Ha pure chiesto l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, producendo il relativo certificato municipale.

Censura la valutazione economica, adducendo in particolare che lo statuto lavorativo è quello di salariata a tempo pieno e non di persona con attività lavorativa a tempo parziale, ragione per cui in concreto la graduazione dell’invalidità andava effettuata tramite il metodo ordinario del confronto dei redditi e non, come fatto dall’amministrazione, fondandosi sul cosiddetto metodo misto.

1.8. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, rivalutata tutta la documentazione agli atti, ha concluso che se non fosse sopraggiunto il danno alla salute l’assicurata sarebbe divenuta una persona salariata in misura completa, ragione per cui per la graduazione dell’invalidità andava applicato il metodo ordinario del confronto dei redditi.

In ragione di ciò, l’Ufficio AI ha ricalcolato con il metodo ordinario l’evoluzione del grado d’invalidità dell’assicurata e proposto “l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento di una rendita con grado d’invalidità del 57% dal 20 novembre 2020 (momento della realizzazione dell’anno di attesa e dell’aggravamento dello stato di salute), l’aumento del grado d’invalidità al 64% dal 1. gennaio 2024 ed il versamento delle prestazioni dal 1. giugno 2022 in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI”.

1.9. Con scritto del 10 giugno 2024 la ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI (VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita presentata dall’assicurata nel dicembre 2021.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

" […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

  • modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

La cifra 9105 01/24 CIRAI prevede che:

" Le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’art. 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali).”

In casu, RI 1 non è mai stata al beneficio di una rendita AI (cfr. supra consid. 1.1.-1.3.). Inoltre, anche se le parti convengono sui periodi d’incapacità lavorativa accertata dai periti (cfr. supra consid. 1.5.) e sulla (nuova) graduazione dell’invalidità nel tempo (cfr. supra consid. 1.8. e 1.9.), avendo l’insorgente presentato la (quarta) domanda di prestazioni il 3 dicembre 2021 (cfr. supra consid. 1.4.), la stessa risulta tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI), ragione per cui l’eventuale diritto ad una rendita sarebbe insorto successivamente alla modifica legislativa di cui sopra.

Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40

Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.

Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

Va qui segnalato che dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo art. 27 cpv. 1 OAI. Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno un’attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n. 67 e seg. ad art. 16 LPGA con riferimenti; Kieser, Gemischte Methode – ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016, pag. 472; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

2.6. In concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI e condivisa dalla ricorrente.

In effetti, le circostanze che hanno indotto l’amministrazione a rivalutare lo statuto dell’insorgente, considerandola salariata al 100%, risultano debitamente documentate. Trattasi del fatto che ella è nubile e senza prole (doc. 68, pagg. 232 e 233 incarto AI), in assistenza dal 1. dicembre 2007 (doc. 73 incarto AI), non ha altre attività remunerate (docc. 68, 71 incarto AI; IV 1), non ha persone che la sostengono economicamente (doc. 164, pagg. 825, 827 e 828 incarto AI), ha cercato impieghi a tempo pieno almeno fino al febbraio 2008 (doc. 36; doc. 71, pag. 246 incarto AI), ha percepito negli anni 2002 e 2003 un reddito quasi equiparabile ad una retribuzione per attività a tempo pieno (IV 1) e che parallelamente a quanto guadagnava dall’ultimo datore di lavoro percepiva anche prestazioni assistenziali (le due entrate essendo complementari) (docc. 20 e 73 incarto AI). Inoltre, in sede d’inchiesta domiciliare la ricorrente ha dichiarato che se la salute glielo avesse permesso, avrebbe cercato di riprendere un’attività lavorativa a tempo pieno (doc. 164, pag. 826 incarto AI). Plausibile risulta altresì la spiegazione fornita dall’Ufficio AI riguardo al motivo per cui non sono documentate ricerche d’impiego successivamente al 2008 nonostante una capacità lavorativa del 50%, trattandosi di una conseguenza della cronicizzazione dei tratti somatici che fanno sentire l’insorgente completamente invalida (docc. 84 e 85; doc. 159, pag. 622 e doc. 172 incarto AI).

Inoltre, l’insorgente non ha contestato la graduazione dell’invalidità effettuata dall’Ufficio AI sulla base del corretto statuto e questo Giudice, valutate le tabelle di calcolo prodotte con la risposta di causa (IV 2-7), non ravvisa motivi per discostarsene.

Per il che, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va annullata e ad RI 1 va riconosciuto il diritto ad una rendita pari ad un grado d’invalidità del 57% dal 20 novembre 2020 e del 64% dal 1. gennaio 2024, con versamento dal 1. giugno 2022.

2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (pro multis DTF 124 V 301 consid. 6. e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione dell’8 marzo 2024 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del 57% dal 20 novembre 2020 e del 64% dal 1. gennaio 2024, con versamento dal 1. giugno 2022.

  1. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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