Incarto n. 32.2023.51
jv/gm
Lugano 7 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 25 aprile 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1964, di formazione impiegata di commercio (con AFC) e da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie (50%) e casalinga (50%), il 19/24 febbraio 2015 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI nell’ambito di un intervento tempestivo, adducendo un “Forte dolore al ginocchio destro” ed un’incapacità lavorativa totale dall’11 settembre 2014 (docc. 1-3, 6, 11 e 54 incarto AI).
Esperita l’istruttoria, l’Ufficio AI ha emanato la decisione del 12 ottobre 2015 di rifiuto di prestazioni (doc. 44 incarto AI), cresciuta in giudicato (docc. 45-51 incarto AI).
1.2. Il 17 ottobre/7 novembre 2019 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni in intervento tempestivo, adducendo un’incapacità lavorativa totale dal 3 giugno 2019 a causa di una gonartrosi (docc. 55-58 e 61 incarto AI). Ritenuta giustificata l’entrata in materia (doc. 57 incarto AI), richiamato l’incarto dalla __________ (quale assicurazione privata per perdita di guadagno in caso di malattia) (docc. 56, 73, 77-80 e 147-184 incarto AI), il questionario per il datore di lavoro (doc. 63 incarto AI), il rapporto medico del curante dr. __________ (specialista in medicina interna) (doc. 81 incarto AI), i rapporti medici del curante dr. __________ (specialista in psichiatrica e psicoterapia) (docc. 85 e 111 incarto AI), il rapporto medico del curante dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia) (doc. 109 incarto AI), il rapporto medico del curante dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia) (doc. 112 incarto AI), svolto il corso di formazione informatica quale misura in intervento tempestivo (docc. 64-69 incarto AI) chiudendo poi il mandato IT a causa della situazione valetudinaria dell’assicurata (docc. 71 e 72 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 75 incarto AI). Quest’ultimo, dopo aver visitato l’assicurata il 17 febbraio 2022 (doc. 119 incarto AI), ha allestito il rapporto finale del 25 luglio 2022 (doc. 120 incarto AI). Poste le seguenti diagnosi:
" Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 738 Codice danno funzionale: 10
Gonalgia sinistra prevalente sotto carico con/su
Stato dopo intervento di artroscopia del 1984.
Stato dopo intervento chirurgico di artrotomia del 1985 su diagnosi di condropatia disseccante.
Stato dopo intervento di posa PTG del 31.07.2019 su diagnosi di gonartrosi tricompartimentale.
Sindrome lombospondilogena cronica con episodi di sciatalgia recidivanti dal giugno 2014.
Coxalgia sinistra.
Adiposità permagna (115 kg, 165 cm).
Diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Stato dopo grave episodio depressivo con sintomi psicotici nel 1999, attualmente ancora in cura psichiatrica.
Diabete mellito tipo II.
Sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado severo con esiti di asma bronchiale su atopia da polline estivo ed allergie da polvere di casa, gatti, cani e muffe.
Steatosi epatica.
Asma bronchiale allergico.
Ipercolesterolemia.
e rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi di incapacità lavorativa riferita ad un’attività svolta al 100%:
% IL in att. abituale (ausiliaria pulizie)*
% IL in att. adeguata**
Periodi
100
100
24.07.2014-16.08.2014
0
0
17.08.2014-10.09.2014
100
100
11.09.2014-10.04.2015
100
0
11.04.2015-20.07.2015
50
0
21.07.2015-11.01.2016
100
100
12.01.2016-15.06.2016
50
0
16.06.2016-02.06.2019
100
100
03.06.2019-16.02.2022
100
50
17.02.2022- continua
% IL mans. consuete (casalinga)*
Periodi
0
27.04.2014-11.01.2016
100
12.01.2016-11.02.2016
50
12.02.2016-11.03.2016
10
12.03.2016-15.06.2016
0
16.06.2016-30.07.2019
100
31.07.2019-30.08.2019
50
31.08.2019-30.09.2019
10
31.09.2019-30.11.2019
0
31.12.2019-29.06.2020
20
30.06.2020-continua
prognosi incerta e riduzione rendimento.
Il 26 agosto 2022 è stata esperita un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, confluita nel rapporto del 9 settembre 2019 nel quale l’assistente sociale ha indicato un grado d’invalidità globale del 21.50% (riferita ad un’attività svolta al 100%) per la quota parte casalinga successivamente al 30 giugno 2020 (doc. 122 incarto AI).
Con rapporto del 6 febbraio 2023 la consulente SIP ha escluso la possibilità di provvedimenti professionali idonei a migliorare la capacità di guadagno residua dell’assicurata, rilevando comunque un ventaglio di attività adeguate al suo stato di salute (doc. 129 incarto AI).
1.3. Con progetto di decisione del 7 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il diritto a tre quarti di rendita dal 1. giugno 2020 (scadenza dell’anno d’attesa; art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) con grado d’invalidità globale del 61% (grado d’invalidità del 50% per la quota parte salariata computato al grado d’invalidità del 10.75% per la quota parte casalinga, somma approssimata per eccesso) e ad un quarto di rendita dal 1. giugno 2022 (tre mesi dal miglioramento dello stato di salute del 17 febbraio 2022; art. 88a cpv. 1 OAI) con grado d’invalidità globale del 41% (grado d’invalidità del 29.91% per la quota parte salariata computato al grado d’invalidità del 10.75% per la quota parte casalinga, somma approssimata per eccesso), in applicazione del metodo misto per la graduazione dell’invalidità (doc. 131 incarto AI).
Con osservazioni del 3 marzo 2023 l’assicurata ha contestato il miglioramento della capacità lavorativa dal 17 febbraio 2022, chiedendo delucidazioni su come si sia arrivati a tale conclusione e allegando il rapporto del 1. marzo 2023 del dr. __________ (doc. 136 incarto AI).
Chiamato a determinarsi sulle osservazioni dell’assicurata, con annotazione del 10 marzo 2023 il medico SMR dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore) ha illustrato i motivi per cui ha accertato il miglioramento della capacità lavorativa dal 17 febbraio 2022 (data della visita medico-assicurativa), concludendo che le osservazioni dell’assicurata ed il rapporto del dr. __________ “non apportano informazioni di valore aggiunto atte a modificare le risultanze della visita medico assicurativa […] e le risultanze del rapporto medico SMR […]” (doc. 138 incarto AI).
Con decisione del 25 aprile 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 7 febbraio 2023 (doc. 143 incarto AI).
Con ulteriore decisione del 26 aprile 2023 l’amministrazione ha comunicato all’assicurata, oltre al calcolo della rendita AI, che “Degli arretrati a disposizione fr. 7'216.20 saranno compensati con l’__________; fr. 6'322.75 saranno compensati con la __________; il resto degli arretrati a disposizione verranno versati in suo favore.” (doc. 144 incarto AI).
1.4. L’assicurata ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 25 aprile 2023 e (implicitamente) quella del 26 aprile 2023, producendo il rapporto medico del dr. __________ del
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente le conclusioni del rapporto SMR del 25 luglio 2022 e del rapporto d’inchiesta economica del 9 settembre 2019. Non avendo la ricorrente prodotto refertazione medica atta a mettere in dubbio i citati rapporti, l’amministrazione ha chiesto la conferma delle decisioni impugnate e, di riflesso, la reiezione del gravame.
1.6. Con scritto del 9 giugno 2023 la ricorrente ha evidenziato che “Non ho mai parlato di peggioramento del mio stato di salute bensì di status quo, di conseguenza nessun miglioramento. […] ribadisco che anche il dott. __________ […] è uno specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia […] mio medico da 3 anni e mezzo. Il dott. __________ […] non è il solo. […] non capisco come si può smentire una relazione medica fatta 5 mesi dopo la visita con un tempo di 30 giorni […]. […] è per questo che non accetto la diminuzione della rendita dal 61% al 41% senza valide spiegazioni.” (VI).
1.7. Con osservazioni del 22 giugno 2023 l’Ufficio AI ha ribadito la propria posizione (VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1, 8C_452/2011 del 12 marzo 2012, 9C_807/2014 del 9 settembre 2015 e 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha ridotto la rendita della ricorrente da tre quarti dal 1. giugno 2020 ad un quarto dal 1. giugno 2022.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa di cui sopra prevede che “Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.”.
La cifra 2002 della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendita lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022, valida da tale data e afferente il gruppo d’assicurati nati tra il 1957 ed il 1966 (cosiddetto “gruppo diritti acquisiti”), prevede che
“Nel gruppo «diritti acquisiti» la graduazione della rendita AI secondo il diritto anteriore è mantenuta fino al momento in cui il diritto alla rendita si estingue o le subentra una rendita di vecchiaia”, mentre la cifra 2003 prevede che “In caso di modifica del grado d’invalidità, la rendita d’invalidità delle persone appartenenti al gruppo «diritti acquisiti» continua a essere fissata in base alla graduazione in quarti di rendita prevista dal diritto anteriore (rendita intera, tre quarti di rendita, mezza rendita, un quarto di rendita). A queste rendite resta integralmente applicabile il sistema di rendite in vigore fino al 31 dicembre 2021 […].”. La cifra 2006 della citata Circolare prevede inoltre che “Conformemente alla lettera c DT LAI, alle persone che il 1° gennaio 2022 hanno già 55 anni compiuti (gruppo «diritti acquisiti») continua ad applicarsi il diritto anteriore. Ne consegue che restano applicabili le disposizioni in materia di revisione del diritto vigente fino al 31 dicembre 2021 (ossia la rendita AI viene adeguata nel quadro di una revisione, se il grado d’invalidità subisce una modifica notevole). In base al diritto anteriore una modifica è «notevole» se determina il passaggio a una frazione di rendita inferiore o superiore.”
Da ultimo, la cifra 9200 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), edita dall’UFAS, valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2023, prevede che “Le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.”.
In casu è incontestato che il diritto alla rendita dell’insorgente è nato il 1. giugno 2020 (cfr. supra consid. 1.3., 1.4. e 1.6.), ossia prima della modifica legislativa. All’entrata in vigore della modifica legislativa la ricorrente aveva già compiuto cinquantacinque anni (cfr. supra consid. 1.1. in initio). Ne consegue che, conformemente alla lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa e alle citate circolari, alla presente fattispecie si applica il diritto previgente. Ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va pertanto inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Nel caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3).
Infine, va fatto presente che l’art. 27bis OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, regola la valutazione del grado d’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale:
" 1 Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:
a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;
b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.
2 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:
a. il reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento;
b. il reddito con invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale determinante;
c. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.
3 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:
a. viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;
b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.”
2.5. Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).
Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.7. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.8.
2.8.1. In concreto, ricevuta la (seconda) domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha sottoposto al medico SMR la refertazione medica acquisita agli atti. Il medico SMR si è determinato su detta refertazione con rapporto finale del 25 luglio 2022 (cfr. supra consid. 1.2.).
La ricorrente contesta esclusivamente la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto concluso dal medico SMR, il suo stato valetudinario non è migliorato nel febbraio 2022 (1.3., 1.4. e 1.6.).
Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.8.2. La ricorrente non comprende su quale base l’amministrazione ha determinato un miglioramento del quadro clinico dal febbraio 2022.
Va qui rilevato che il principio inquisitorio che vige nella procedura delle assicurazioni sociali non è da intendere quale principio assoluto ma trova il suo correlato nel dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con rinvii). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l’obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con rinvii).
Ciò premesso, si rileva che il contestato miglioramento della situazione clinica dell’insorgente è da ricondurre alla visita SMR del 17 febbraio 2022 (cfr. supra consid. 1.2.), come desumibile dal rapporto di visita del 25 luglio 2022 (doc. 119 incarto AI). Nel rapporto in parola il medico SMR, dopo aver esposto i motivi della visita e rilevato che l’assicurata è arrivata puntuale all’appuntamento guidando autonomamente l’autovettura (pag. 415 incarto AI), ha esposto l’anamnesi completa (familiare/personale, fisiologica, patologica remota, socio lavorativa) (pagg. 415-417 incarto AI), la vita quotidiana e i disturbi soggettivi, le abitudini nocive, gli hobby, lo sviluppo della malattia e i risultati della terapia, il trattamento farmacologico, lo status dell’assicurata (individuando le singole problematiche afferenti al piede e tibio-tarsica destra, il rachide lombosacrale, il ginocchio destro e sinistro, l’articolarità ed il bacino ed anche), formulando le diagnosi, rilevando i limiti funzionali ed accertando i periodi di incapacità lavorativa (pagg. 417-421 incarto AI). Nella valutazione/conclusione, il medico SMR ha, tra l’altro, rilevato quanto segue (sottolineature del redattore):
" Sulla scorta dell’esame obiettivo, della storia clinica e dalla documentazione […] appare chiaro come l’assicurata sia […] affetta da uno stato di dolori cronici al piede e tibiotarsica destra, la rachide lombare, da una coxalgia sinistra, da una gonalgia bilaterale più marcata a destra sotto carico […] tutti sintomi che si manifestano con la sintomatologia oggettiva che ho documentato. […] In virtù delle limitazioni funzionali riscontrate durante la visita e della sintomatologia algica riportata, l’ultima professione di addetta alle pulizie dallo strettissimo punto di vista ortopedico non è più esigibile. […] L’assicurata. Dal lato strettamente ortopedico, presenta risorse fisiche, sebbene limitate, in grado di reinserirla nel processo lavorativo. In un lavoro adatto […] giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata normale di 8-9 ore ma con una riduzione del rendimento del 50%, specificando la possibilità di eseguire o un lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 50% (non elevazione di carichi superiori ai 5 kg) oppure una combinazione tra tempo ridotto e rendimento ridotto: sarebbe auspicabile trovare un lavoro sedentario, di ufficio leggero, facendo attenzione a sollevare carichi limitati e gestione del tempo del lavoro, dove eviti di eseguire le scale e abbia possibilità di eseguire pause; a questo potrebbe aggiungersi una posizione di lavoro comoda ed ergonomica che consenta pochi carichi assiali. […] Non è possibile convenire con le valutazioni espresse dal Dr. __________ il quale nel […] (questionario AI) del 20.10.2021 riferì: “Attualmente non è esigibile un’attività nel suo contesto abituale” [refuso: è sull’accertamento della capacità lavorativa in attività adeguate che i due medici dissentono, n.d.r.] in quanto nella visita medico assicurativa effettuata in data 17.02.2022 l’assicurata rimase nella medesima posizione seduta in apparente stato di omeostasi per circa due ore e dopo aver eseguito numerosi test e mobilizzazioni al piede e tibiotarsica destra che al rachide lombare, la stessa non manifestò segni di importante dolorabilità e neppure si è resa necessaria l’interruzione della visita, anzi dopo l’esame clinico seguì ampia discussione sulle possibilità terapeutiche per il miglioramento della qualità di vita ed anche in quel periodo l’assicurata si trovò in apparente stato di omeostasi; inoltre dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata assumerebbe solo farmaci antinfiammatori su base programmatica senza la necessità di utilizzare farmaci del secondo scalino a riprova della residuale capacità esistente, farmaci in ogni caso al momento non prescritti neppure in riserva. Invece per quanto attiene alle problematiche legate alla guida dell’autovettura, l’assicurata utilizza l’autovettura con medie limitazioni. Si conviene invece con le valutazioni offerte dal Dr. __________ quando […] riportò: “Nel contesto attuale il processo integrativo di riqualificazione non è sicuramente facile, tuttavia teoricamente non impossibile”.”.
In sintesi, avendo vagliato tutta la documentazione agli atti il medico SMR ha condiviso la valutazione del curante dr. __________ circa l’impossibilità di ripresa dell’attività abituale (assistente di cura in casa anziani). Tuttavia, a differenza del curante, egli ha accertato una capacità lavorativa residua del 50% (riferita ad un’attività svolta al 100%) in un’attività adeguata ai limiti funzionali a far tempo dalla visita medica del 17 febbraio 2022 (cfr. supra consid. 1.2.). In effetti, per il periodo antecedente il medico SMR ha dovuto giocoforza basarsi sulle refertazioni mediche pregresse, circostanza peraltro esplicitata nell’annotazione SMR del 10 marzo 2023 (doc. 138, pag. 467 incarto AI). In ogni caso, si rileva un refuso nel rapporto del medico SMR, in quanto quest’ultimo indica che il dissenso è afferente all’esigibilità dell’attività abituale ma, come desumibile confrontando il questionario medico del 20 ottobre 2021 del curante (doc. 110, pag. 367 incarto AI) con il rapporto in parola (doc. 119, pag. 423 incarto AI) ed il rapporto finale SMR (doc. 120 incarto AI), è sull’accertamento della capacità lavorativa in attività adeguata che vi è discordanza.
Sulla base di questo accertamento medico, interpretato dall’assicurata quale (contestato) miglioramento dello stato valetudinario, l’Ufficio AI ha operato l’incontestata valutazione economica che ha determinato la riduzione del grado d’invalidità e, di riflesso, della rendita a tre mesi dall’accertamento (cfr. supra consid. 1.3.).
Sia con le osservazioni al progetto di decisione (doc. 136 incarto AI) che con il ricorso (I, allegato A3) l’insorgente, contestando l’asserito miglioramento del suo stato di salute, ha prodotto il rapporto del dr. __________ datato 1 marzo 2023 e dal seguente tenore:
" […]
Anamnesi
La paziente era stata valutata nel 2021 alla __________, dove sono state discusse tutte le possibilità terapeutiche sia quelle conservative che quelle chirurgiche. […] A marzo 2021 avevamo concordato un ultimo tentativo conservativo con scarpe ortopediche ma la CM non ha preso a carico il prezzo di dette scarpe e dunque la paziente ha dovuto comprare scarpe confezionate normali, che hanno comunque comportato una riduzione dei dolori. Esegue la fisioterapia regolarmente, in quanto, in assenza di questi cicli, il dolore aumenta rapidamente. La paziente ha altre problematiche di salute, che l’hanno portata a una rendita AI. Riferisce che non vi sono stati ulteriori miglioramenti dopo la visita di febbraio 2022. La situazione rimane stabile.
Valutazione e procedere
Le è stata ridotta la rendita AI dal 61% al 41% […]. La paziente vuole impugnare questa decisione. Prenderà contatto con il dottor Fransioli al più presto possibile. Noi la rivedremo con l’esecuzione di nuove radiografie […].”.
Di tutta evidenza, il rapporto del curante, il quale non si è confrontato con il rapporto SMR, prescindendo altresì dall’accertare l’incapacità lavorativa in attività abituale ed in quella adeguata, non è idoneo a mettere in dubbio quello del medico SMR. Per il resto, questo Giudice può far propria la presa di posizione del medico SMR (doc. 138 incarto AI):
" Per quanto attiene [al, n.d.r.] rapporto medico Dr. __________ […], lo stesso prende posizione su patologie ortopediche già note e prese in considerazione, senza palesare un chiaro peggioramento delle stesse, ma ritenendo adeguato continuare un trattamento riabilitativo senza né indicare la necessità di indirizzare l’assicurata presso un centro di Terapia del dolore, senza prescrivere il potenziamento della terapie analgesica su base programmatica, senza la necessità di prescrivere farmaci analgesici del secondo scalino in riserva […]. Per questi motivi si dichiara che lo scritto dell’assicurata del 03.03.2023 [osservazioni al preavviso, n.d.r.] ed il rapporto medico […] non apportano informazioni di valore aggiunto atte a modificare le risultanze della visita medico assicurativa eseguita in data 17.02.2022 e le risultanze del rapporto medico SMR del 25.07.2022.”
Tutto bene considerato, ricordato che in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. supra consid. 2.7.), la documentazione a cui l’insorgente rinvia non permette di mettere in dubbio l’accertamento del medico SMR, che va pertanto confermato.
2.9. La ricorrente non contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI ed il TCA non ha motivo per discostarsene.
2.10. Visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate meritano conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.11. Come accennato (cfr. supra consid. 1.4. in fine), la ricorrente ha chiesto una perizia giudiziaria.
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
A fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti