Raccomandata
Incarto n. 32.2023.111
FS
Lugano 18 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 settembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1989, da ultimo attivo quale selvicoltore, ha inoltrato una prima domanda di prestazioni per adulti il mese di giugno 2011 (doc. 23 incarto AI), la quale è stata respinta con decisione 29 maggio 2012 dell’Ufficio AI (doc. 51 incarto AI). La seconda domanda, inoltrata nel mese di marzo 2013 (doc. 70 incarto AI), è stata evasa con decisione di non entrata in materia 16 maggio 2013 (doc. 72 incarto AI). La terza domanda, presentata nel mese di marzo 2017 (doc. 80 incarto AI), è stata nuovamente oggetto di una decisione di rifiuto di prestazioni da parte dell’Ufficio AI il 17 maggio 2018 (doc. 118 incarto AI).
1.2. Il 5/9 giugno 2020 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni adducendo un peggioramento della sua situazione valetudinaria (doc. 123 incarto AI).
Ritenuto come la refertazione medica prodotta dall’assicurato giustificasse l’entrata nel merito, il 21 settembre 2020 il SMR ha chiesto all’Ufficio AI l’espletamento di una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, reumatologico psichiatrico e neurologico (doc. 141 incarto AI), richiesta avvallata dall’amministrazione il 30 settembre 2020 (doc 143 incarto AI).
Acquisiti agli atti il rapporto peritale pluridisciplinare dell’11 novembre 2022 (doc 187 incarto AI) e il rapporto finale SMR 15 novembre 2022 (doc. 188 incarto AI), con progetto di decisione 10 agosto 2023 (doc. 228 incarto AI) l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni.
Con osservazioni 12 settembre 2023 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 ha contestato il summenzionato progetto di decisione sia per quanto riguarda la valutazione medica dell’incapacità lavorativa che per la valutazione economica (doc. 234 incarto AI).
Dopo aver raccolto il parere del SMR, con decisione 22 settembre 2023 l’Ufficio AI ha confermato il proprio preavviso (doc. 237 incarto AI).
1.3. Contro tale decisione s’aggrava al TCA RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità, in subordine di una rendita del 63.8% per un identico grado d’invalidità e, in via ancora più subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione affinché si determini nuovamente sulla capacità lavorativa. Contesta la valutazione medica e quella della capacità lavorativa poste alla base del provvedimento, prevalendosi di nuove certificazioni attestanti un peggioramento delle sue condizioni di salute. Censura inoltre la valutazione economica operata dall’Ufficio AI.
Con scritto 2 novembre 2023 l’insorgente, per il tramite del suo patrocinatore, ha istato per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura di ricorso (doc. IV).
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò sulla scorta della presa di posizione del medico SMR del 30 ottobre 2023 il quale ha considerato verosimile, in virtù della documentazione medica prodotta con il ricorso, un intervenuto peggioramento delle condizioni psichiatriche, ritenendo inoltre necessaria una rivalutazione complessiva del caso in ragione della programmata visita neurochirurgica presso l’Ospedale __________ di __________ il 9 novembre 2023 (doc. VII/2).
1.5. Con scritto 16 novembre 2023, il patrocinatore di RI 1 ha aderito alla proposta dell’amministrazione, postulando il riconoscimento di un’adeguata indennità per ripetibili corrispondente all’acclusa nota d’onorario (doc. IX/2).
1.6. Con scritto 23 novembre 2023 l’’avv. RA 1 ha prodotto, a sostegno della domanda di gratuito patrocinio, i documenti giustificativi dello stato d’indigenza del suo patrocinato (doc. XI 1-6).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata dall’assicurato il 5/9 giugno 2020.
Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
In concreto, le tre precedenti domande di prestazioni inoltrate dall’assicurato sono state respinte dall’Ufficio AI con decisioni di rifiuto 29 maggio 2012 e 17 maggio 2018, rispettivamente – la seconda – è stata evasa con una decisione di non entrata in materia il 16 maggio 2013 (cfr. supra consid. 1.1).
La presente procedura porta sulla reiezione della domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato il 5/9 giugno 2020, in cui egli ha indicato un’incapacità lavorativa totale dall’ “8.2016” (doc. 123 incarto AI). Pertanto, trattandosi di una domanda tardiva, il diritto alle prestazioni sarebbe nato sei mesi dopo, ossia il 1. dicembre 2020 (art. 29 cpv. 1 LAI). L’invalidità (teorica) ex art. 28 LAI sarebbe invece insorta un anno dopo l’asserito peggioramento, ovvero il mese di agosto 2017. Conseguentemente, sia l’invalidità che l’asserito diritto alle prestazioni sono insorti entro il 31 dicembre 2021, sebbene la decisione impugnata sia stata emanata il 22 settembre 2023 (cfr. supra consid. 1.2).
Ne segue che al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Nel caso in esame, con il ricorso l’insorgente ha prodotto il certificato 29 settembre 2023 del proprio curante dr. med. __________, FMH in medicina generale, il quale ha segnalato che:
" […] L’esacerbazione dei dolori alla colonna risultano assai invalidanti ed hanno indotto il pazione all’uso progresivo di massicce dosi di derivati oppiacei (Targin 4 x 60/30 mg/dì).
La problematica attuale è correlata con una gestione dei dolori non soddisfacente nonostante le importanti dosi di Targin assunte […].
Alla luce degli accertamenti eseguiti si può senz’altro affermare che l’evoluzione dello stato clinico del signor RI 1 è peggiorato nel corso degli ultimi 18 mesi.
A questo proposito considerando lo stato psicofisico del paziente lo considero inabile al lavoro in misura completa per qualsivoglia attività professionale. […]”
(doc. A2)
All’impugnativa il ricorrente ha inoltre accluso la lettera ambulatoriale 10 ottobre 2023 del dr. med. __________, in cui viene posta la diagnosi di “1. Sindrome femoro rotulea bilaterale. 2. Dolori cronici lombari con su: - esiti duplici interventi chirurgico alla colonna lombare per stabilizzazione in contesto di lisi L5 bilaterale (primo intervento 2017, secondo intervento 2019)” e, valutato che “la sintomatologia dolorosa di entrambe le ginocchia sia multifattoriale […] ma molto più somatica appare la problematica del rachide lombare”, viene chiesto “ai Colleghi della Neurochirurgia, di convocare il paziente per una valutazione specialistica” (doc. A2), fissata il 9 novembre 2023 (cfr. lettera di convocazione 9 ottobre 2023 di cui al doc. A2).
Sempre con il ricorso il ricorrente ha infine prodotto la certificazione medica 17 ottobre 2023 del proprio psichiatra curante dr. med. __________, dal seguente tenore:
" […] seguo il signor RI 1 nel mio studio dal mese di settembre 2018.
Egli è stato sottoposto a valutazione peritale il mese di luglio 2021 e il perito psichiatra Dr. __________ aveva diagnosticato una sindrome ansioso depressiva e riconosciuto una diminuzione del rendimento del 20%.
Da allora ad oggi il decorso è stato sfavorevole ed il quadro clinico è evoluto, almeno da un anno a questa parte, verso un franco episodio depressivo grave (ICD 10 F32.2) in presenza di ansia generalizzata (ICD 10 F41.1).
La grave sintomatologia algica del rachide è peggiorata e necessita una terapia con Targin ret. 60/30 7 pastiglie al dì. La stessa incide in maniera pesante sulla psiche del signor RI 1 e determina una marcata deflessione del tono dell’umore la quale aumenta la percezione del dolore in un circolo vizioso. Per quanto concerne la terapia farmacologica, sono stati prescritte Vortioxetina, Bupropione e Mirtazapina. Attualmente viene prescritta Fluoxetina 20 mg/die.
La sintomatologia è caratterizzata da ansia pervasiva che porta ad un preoccupante isolamento sociale, disturbi del sonno, della memoria e della concentrazione, diminuzione dell’appetito con calo ponderale, diminuzione della libido, mancanza di progettualità, persistente ideazione suicidale passiva (a volte con progettualità).
Sono inoltre presenti astenia, apatia, abulia, sentimenti di colpa, vergogna, autosvalutazione, mancanza di slancio vitale e netta diminuzione dell’autostima.
La prognosi quad valetudinem e lavorativa risultano sfavorevoli e il signor RI 1 risulta inabile al lavoro nella misura del 100%, in qualsiasi attività, almeno a partire dal mese di ottobre 2022 [...]” (doc. A3)
L’Ufficio AI ha sottoposto la nuova refertazione medica al vaglio del medico SMR il quale con annotazione 30 ottobre 2023 ha posto la seguente valutazione: “– possibile evoluzione negativa – indicato aggiornamento atti, in particolare esito della prevista rivalutazione neurochirurgica – indicata valutazione peritale psichiatrica di decorso in considerazione di un attestato di peggioramento” (doc. VII/1), indicando più precisamente che “[…] il nuovo referto del Dr. __________ del 17.10.2023 rende verosimile un peggioramento dello stato di salute meritevole di una valutazione di decorso. Inoltre, è previsto a breve un accertamento neurochirurgico, il che rende altrettanto necessario una rivalutazione complessiva del caso” (doc. VII/2).
Nella risposta di causa l’amministrazione ha quindi chiesto il ritorno degli atti al fine di esperire i necessari accertamenti medici.
Ritenuto che l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurato è condizione imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale diritto dell’assicurato a prestazioni AI, questa Corte non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dal ricorrente.
In effetti, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 22 settembre 2023 –, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 132 V 215, 130 V 138, 129 V 4 consid. 1.2), i rapporti medici prodotti dall’insorgente in sede ricorsuale possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto dai dr. med. __________ e __________ - oltre quanto emerge dalla lettera ambulatoriale del dr. med. __________ e dalla seguente convocazione per una visita presso il Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________
In particolare l’esacerbazione dei dolori alla colonna vertebrale riscontrata dal dr. med. __________ e per il quale l’assicurato è stato convocato per una visita neurochirurgica ha comportato, secondo il curante, un peggioramento nel corso degli ultimi 18 mesi. Inoltre il rapporto 17 ottobre 2023 del dr. med __________ fa stato di un peggioramento “almeno da un anno a questa parte […] verso un franco episodio depressivo grave (ICD 10 F32.2) in presenza di ansia generalizzata (ICD 10 F41.1)” attestando un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività almeno dal mese di ottobre 2022.
Si deve quindi presumere che al momento della resa dell’atto amministrativo lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche.
In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nella fattispecie in esame, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad affinché essa proceda ad una valutazione come indicato nella risposta di causa, in esito alla quale, effettuate anche eventuali nuove valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.
2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Il ricorrente, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
L’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento di fr. 280, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des Sozialvericherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario.
Nel caso in disamina, ritenuta la non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e dovendo essere considerate unicamente le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di complessivi fr. 2'819.60 (IVA inclusa e di cui fr. 238 di spese ex art. 6 cpv. 1 del Regolamento) e non di fr. 4'209.50 chiesti dall’insorgente in base al conteggio allestito dal proprio patrocinatore (doc. IX/2).
L’assegnazione di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. pro multis DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione 22 settembre 2023 dell’Ufficio AI è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2'819.60 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti