Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2022.85
Entscheidungsdatum
10.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2022.85

FC

Lugano 10 maggio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione del 31 ottobre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 2002, sin dalla nascita beneficia di diverse prestazioni AI, tra cui dei provvedimenti sanitari volti alla cura dell’infermità congenita n. 390 OIC.

Nel giugno 2018 l’assicurato ha terminato la frequentazione della scuola media speciale presso gli istituti della __________ e dal 2018 sino al 2020 ha frequentato il __________ a __________, svolgendo diversi stage in vari settori professionali.

Nel mese di dicembre 2018 RI 1 ha inoltrato una richiesta per minorenni volta all'ottenimento di provvedimenti di ordine professionale da parte dell'assicurazione per l'invalidità. Preso atto del rapporto di dimissione del 15 giugno 2019 al termine del Ciclo di orientamento professionale, del rapporto finale del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) del 15 luglio 2019 e di quello della consulente professionale del 30 luglio 2019, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato la garanzia per una prima formazione professionale ex art. 16 LAI quale addetto alla logistica con certificato federale di pratica (CFP) presso la __________, da svolgersi nel periodo dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2021, con il relativo diritto all’indennità giornaliera per la durata del provvedimento (cfr. comunicazioni del 30 luglio 2019 e 24 giugno 2020).

A seguito delle difficoltà incontrate dall’assicurato, la prima formazione professionale è in seguito stata prolungata fino al 31 agosto 2022 (cfr. scritto 15 marzo 2021 della Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica e la comunicazione 24 marzo 2021 dell’Ufficio AI), ed è quindi stata terminata nell’estate 2022, con il conseguimento del diploma quale addetto alla logistica con CFP.

1.2. Nell’agosto 2022 l’assicurato, tramite il datore di lavoro, ha chiesto l'assunzione dei costi del proseguimento ulteriore della formazione ai fini del conseguimento del diploma come impiegato in logistica con attestato federale di capacità (AFC).

Preso atto del rapporto 15 settembre 2022 della consulente in integrazione professionale (cfr. anche la successiva annotazione del 24 ottobre 2022), l'amministrazione, con decisione del 31 ottobre 2022, confermativa di un progetto del 19 settembre 2022, accertato che l’assicurato aveva terminato con successo la sua formazione professionale, ha respinto la richiesta, reputando l’assicurato integrato in modo confacente. L’amministrazione ha motivato nel senso che “non si attuano ulteriori provvedimenti professionali in quanto non migliorerebbero la capacità di guadagno”, considerato come la prima formazione appena conclusa era da ritenere “adeguata, semplice e appropriata” ai sensi dell’art. 1 lett. a LAI. Valutato un grado di incapacità al guadagno del 25% nell’attività appresa, determinato mediante il confronto dei redditi, ha pure negato il diritto ad una rendita d’invalidità.

1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato ha inoltrato ricorso al TCA, chiedendo in sostanza la concessione della garanzia dei costi della successiva formazione finalizzata ad ottenere il diploma come impiegato in logistica con attestato federale di capacità (AFC), da svolgere sempre presso la medesima ditta di __________. Osserva che la ditta in questione si troverebbe in difficoltà economiche e sottolinea in sostanza il beneficio integrativo nel mondo del lavoro che deriverebbe dall’ottenimento del citato diploma.

1.4. Con la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto la reiezione del gravame. Interpellata nuovamente la consulente professionale (cfr. allegate annotazioni del 7 dicembre 2022 in doc. IV/1), l’Ufficio AI ha sottolineato che già il percorso per l'ottenimento del certificato CFP era stato superato dall’assicurato con difficoltà dovute al danno alla salute che avevano richiesto il prolungamento di un anno; inoltre fa notare che la richiesta sembra anche dettata dalla situazione economica/finanziaria del datore di lavoro. Ricordate inoltre le riserve espresse nel gennaio 2019 dal curante circa la possibilità per l’assicurato di ottenere un attestato federale di capacità, l’amministrazione ha confermato il diniego delle prestazioni, ritenuto come il raggiungimento della formazione con CFP ottenuta era da ritenersi adeguata all'assicurato (IV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’Ufficio AI, dopo aver garantito una prima formazione professionale ex art. 16 LAI che ha portato al conseguimento del diploma quale addetto alla logistica con CFP, ha correttamente o meno rifiutato ulteriori provvedimenti professionali, segnatamente nella forma del prolungo della formazione allo scopo dell’ottenimento del diploma quale impiegato alla logistica con attestato federale di capacità (AFC), negando nel contempo l’attribuzione di una rendita d’invalidità, ritenendolo abile al lavoro al 75% con una conseguente perdita di guadagno del 25%.

Va rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto a provvedimenti professionali e alle rendite di invalidità (cfr. RU 2021 705).

Per la disamina del diritto a prestazioni occorre di norma rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pagg. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto alla decisione emanata il 31 ottobre 2022 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali –, e che si è pronunciata sulla domanda di ulteriori provvedimenti professionali e sulla concessione di una rendita per il periodo successivo al mese di agosto 2022 (conclusione della prima formazione professionale), si applicano le norme sostanziali in vigore in quel momento.

Ne discende che ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI (in vigore dal 1° gennaio 2022) il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. L’art. 1a LAI dispone quanto segue:

" Le prestazioni della presente legge si prefiggono di:

a. prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati;

b. compensare le conseguenze economiche permanenti dell’invalidità mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale;

c. aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.”

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett. b) le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.

Per stabilire tale diritto devono essere considerati la sua età, il suo grado di sviluppo, le sue capacità e la durata probabile della sua vita professionale (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a ter LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI), il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).

Fanno parte dei provvedimenti professionali necessari e idonei tutte le misure direttamente necessarie all'integrazione nella vita professionale. La loro estensione non è definibile in maniera astratta; occorre piuttosto tenere conto delle circostanze concrete del singolo caso, e in particolare delle capacità soggettive e oggettive d'integrazione, che variano da persona a persona (stato di salute, capacità di rendimento, idoneità all'istruzione, motivazione ecc.; STFA I 529/01 del 19 marzo 2002, consid. 1a con riferimenti).

Di principio, la persona assicurata ha diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento del singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai migliori provvedimenti nel caso di specie. Questo perché l'integrazione dev'essere garantita solo nella misura necessaria, ma anche sufficiente (DTF 124 V 108 consid. 2b pag. 110 con riferimenti).

2.4. L’art. 16 LAI disciplina la Prima formazione professionale, e, nella sua versione valida dal 1° gennaio 2022, stabilisce che gli assicurati che hanno scelto una professione, ma che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese se la formazione si confà alle loro attitudini (cpv. 1). La prima formazione professionale deve, per quanto possibile, essere finalizzata all’integrazione professionale nel mercato del lavoro primario e svolgersi già in esso (cpv. 2).

Sono parificati alla prima formazione professionale, secondo l’art. 16 cpv. 3 LAI, la formazione in una nuova formazione per gli assicurati i quali, dopo l’insorgere dell’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa inadeguata di cui non si può ragionevolmente pretendere la continuazione (lett. a), il perfezionamento nel settore professionale dell’assicurato o in un altro settore, nella misura in cui sia idoneo e adeguato e permetta presumibilmente di migliorare o conservare la capacità al guadagno (lett. b), e, infine, la preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto (lett. c).

L’art. 5 OAI (Prima formazione professionale), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, dispone quanto segue:

" 1 È considerata prima formazione professionale, dopo la conclusione dell’obbligo scolastico:

a. la formazione professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr);

b. la frequenza di una scuola media, professionale o universitaria;

c. la preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto.

2 La preparazione mirata alla prima formazione professionale fa parte della prima formazione professionale, se:

a. il contratto di tirocinio è firmato;

b. l’iscrizione a una scuola superiore è avvenuta;

c. l’inizio di una preparazione specifica per la professione in questione, necessaria per la prima formazione professionale, è fissato.

3 In singoli casi, la prima formazione professionale può essere considerata non conclusa, se:

a. dopo la conclusione di una formazione professionale di base secondo la LFPr nel mercato del lavoro secondario, le sue capacità permettono all’assicurato di svolgere una formazione professionale di base secondo la LFPr a un livello di formazione superiore nel mercato del lavoro primario;

b. dopo la conclusione di un provvedimento di cui all’articolo 16 capoverso 3 lettera c LAI, le sue capacità permettono all’assicurato di svolgere una formazione secondo la LFPr nel mercato del lavoro primario.

4 La preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto deve orientarsi per quanto possibile alla LFPr. Se possibile, deve essere svolta nel mercato del lavoro primario.

5 L’assegnazione di una formazione pratica secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettera c LAI vale per tutta la durata della formazione.”

L’art. 5 bis OAI (Spese supplementari dovute all’invalidità) dispone invece quanto segue:

" 1 Un assicurato che non ha ancora concluso la sua formazione professionale ha diritto al rimborso delle spese di formazione supplementari dovute all’invalidità, se:

a. non ha ancora conseguito un reddito lavorativo determinante pari ad almeno tre quarti dell’importo minimo della rendita di cui all’articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

b. ha esercitato un’attività ausiliaria per meno di sei mesi senza formazione.

2 Se l’assicurato aveva già iniziato una formazione prima di essere invalido oppure nel caso in cui, senza invalidità, avrebbe potuto svolgere una formazione evidentemente meno costosa, le spese necessarie a quella formazione servono da base comparativa per il calcolo delle spese supplementari dovute all’invalidità.

3 Sono considerate spese supplementari dovute all’invalidità le spese che una persona invalida deve sostenere in più rispetto a una persona non invalida per la prima formazione professionale o per il perfezionamento a causa dell’invalidità.

4 Queste spese supplementari sono considerate rilevanti, se ammontano almeno a 400 franchi l’anno.

5 Nel calcolo delle spese supplementari dovute all’invalidità sono computabili:

a. le spese sostenute per acquisire le necessarie nozioni e abilità;

b. le spese per l’acquisto di utensili personali e abiti da lavoro;

c. le spese di trasporto.

6 Se, a causa della sua invalidità, l’assicurato è posto in un centro di formazione, l’assicurazione per l’invalidità si assume le spese di vitto e alloggio.

7 In caso di vitto e alloggio fuori dal centro di formazione, l’assicurazione per l’invalidità rimborsa, fatti salvi accordi contrattuali (art. 24 cpv. 2):

a. per il vitto, gli importi di cui all’articolo 90 capoverso 4 lettere a e b. per l’alloggio, le spese necessarie comprovate, ma al massimo fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 90 capoverso 4 lettera c.”

Per formazione professionale si intende lo sviluppo sistematico di un individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo ad esercitare una professione ovvero ad insegnargli delle nozioni e dargli una capacità specificatamente professionale. Un tale insegnamento non include l’acquisizione di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per intraprendere con possibilità di successo un apprendistato professionale o una formazione elementare (RCC 1982 pag. 471).

Un provvedimento integrativo ai sensi dell'art. 16 LAI entra quindi in linea di conto se la formazione scelta dall'assicurato corrisponde manifestamente alle sue attitudini e se è suscettibile di favorire un giorno, in modo durevole e importante, un'attività grazie alla quale guadagnerà almeno una parte di quanto necessita per coprire le spese di mantenimento (Valterio, Droit et pratique de l'AI, Les prestations, Losanna 1985, pag. 129). Le prestazioni secondo l’art. 16 cpv. 1 LAI, come anche tutte le misure di integrazione professionale, devono in ogni modo seguire il principio fondamentale per cui l’integrazione ha la priorità sulla rendita, giusta l’art. 1a lett. a LAI (Murer, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), all’art. 16 n. 26).

Si tratta di valutare il quesito obbiettivo se la prima formazione prospettata rappresenta una misura professionale nel caso concreto necessaria e idonea; inoltre vanno considerati anche gli aspetti soggettivi e meglio le predisposizioni e le capacità soggettive dell’assicurato; occorre pure chiedersi se la persona assicurata è obiettivamente in grado di affrontare la formazione professionale (Murer, op. cit, all’art. 16 n. 46).

Per determinare se un provvedimento serve per ristabilire, migliorare, salvaguardare o favorire l’utilizzo della residua capacità lucrativa di un assicurato, deve essere effettuato un pronostico sulle possibilità di successo dei chiesti provvedimenti (DTF 110 V 101), i quali non saranno erogati se molto verosimilmente sono destinati all’insuccesso. La prospettata prima formazione deve essere semplice e adeguata e tra la durata della stessa e il risultato economico (nel senso dell’efficacia dell’integrazione), deve esserci un rapporto ragionevole. Se l’assicurato sceglie una formazione di per sé idonea, ma non necessaria all’integrazione deve assumersi i costi ulteriori; decisivo è in effetti il quesito di sapere quali possibilità economiche concrete la misura professionale è in grado di apportare (STF 8C_812/2007 consid. 2.3.1 e Murer, op. cit., all’art. 16 n. 79). In ogni caso le prestazioni ex art. 16 LAI sono dovute soltanto nella misura in cui esse sono necessarie e ed efficaci dal punto di vista dell’integrazione. La prima formazione va di regola ritenuta conclusa con l’ottenimento del diploma di tirocinio, il quale va di principio considerato sufficiente per l’integrazione (Murer, op. cit, all’art. 16 n. 81). Nel caso di un assicurato non vedente, ad esempio, il tribunale non ha più assunto la copertura dei contributi ad un corso di lingua aggiuntivo come prerequisito necessario per l’implementazione delle competenze professionali (da misurare con la media) (Murer, op. cit, all’art. 16 n. 81).

Va anche ricordato che nella STF 9C_457/2008 (consid. 2.2 e 2.3) l’Alta Corte ha sottolineato che i provvedimenti professionali devono garantire un’adeguatezza “dal profilo materiale, temporale, finanziario e personale”, precisando:

" (…) per prima formazione professionale s'intende il promovimento professionale mirato e pianificato, o in altre parole l'acquisizione e la trasmissione di conoscenze e abilità professionali specifiche (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 705/00 del 24 ottobre 2001, in VSI 2002 pag. 174 consid. 3b/aa con riferimenti). Per questo genere di misure, la condizione di semplicità e di adeguatezza richiesta dal provvedimento professionale si riferisce al modo di realizzazione della formazione e non al livello di formazione (DTF 106 V 165 consid. 2 pag. 167).

Una partecipazione ai costi dell'assicurazione per l'invalidità presuppone in particolare che il provvedimento professionale sia adeguato dal profilo materiale, temporale, finanziario e personale. Il provvedimento deve pertanto garantire una certa efficacia integrativa, il che si avvera se: la persona interessata è messa nella condizione di provvedere quantomeno parzialmente al proprio mantenimento (adeguatezza materiale; cfr. sentenze I 101/98 del 10 luglio 1998, in VSI 2000 pag. 190, nonché I 705/00 del 24 ottobre 2001, in VSI 2002 pag. 178, consid. 3b/bb); il successo integrativo è durevole (adeguatezza temporale) e si trova in un rapporto ragionevole con i costi del provvedimento (adeguatezza finanziaria); e infine il provvedimento risulta ragionevolmente attuabile dalla persona assicurata alla luce della sua situazione personale (adeguatezza personale; v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 256/02 del 5 marzo 2003, consid. 3.1 con riferimenti; Susanne Leuzinger-Naef, Die Ausbildungsziele der beruflichen Eingliederungsmassnahmen im Lichte der neuen Bundesverfassung, in Rechtsfragen der Eingliederung Behinderter, 2000, pag. 45 seg.).”

La succitata giurisprudenza è stata precisata nella STF 9C_837/2015 del 23 novembre 2016 (pubblicata in DTF 142 V 523) al consid 2.3 nel senso che:

" Als Eingliederungsmassnahme unterliegt die erstmalige berufliche Ausbildung den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 IVG. Sie hat somit neben den dort ausdrücklich genannten Erfordernissen der Geeignetheit und Notwendigkeit auch demjenigen der Angemessenheit (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) als drittem Teilgehalt des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu genügen. Danach muss sie unter Berücksichtigung der gesamten tatsächlichen und rechtlichen Umstände des Einzelfalles in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Eingliederungsziel stehen. Hinsichtlich der Angemessenheit lassen sich vier Teilaspekte unterscheiden, nämlich die sachliche, die zeitliche, die finanzielle und die persönliche Angemessenheit. Danach muss die Massnahme prognostisch ein bestimmtes Mass an Eingliederungswirksamkeit aufweisen; sodann muss gewährleistet sein, dass der angestrebte Eingliederungserfolg voraussichtlich von einer gewissen Dauer ist; des Weitern muss der zu erwartende Erfolg in einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten der konkreten Eingliederungsmassnahme stehen; schliesslich muss die Massnahme dem Betroffenen auch zumutbar sein (BGE 132 V 215 E. 3.2.2 S. 221; BGE 130 V 488 E. 4.3.2 S. 491 mit Hinweisen; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, N. 25 ff. zu Art. 8 IVG; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, S. 77 ff.; ERWIN MURER, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1-27bis IVG], Handkommentar, 2014, N. 42 zu Art. 8 IVG; SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, S. 76 ff. Rz. 128 ff.)."

2.5. La Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità (CPIPr) del 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022 (applicabile alla presente fattispecie, cfr. al consid. 2.1), dispone innanzitutto che scopo della prima formazione professionale è quello che gli assicurati, dopo aver concluso il periodo dell’obbligo scolastico e aver scelto la propria professione, “conseguano un titolo professionale consono alle loro capacità, se possibile svolgendo una formazione nel mercato del lavoro primario e secondo la LFPr. È possibile svolgere formazioni in un ambiente (parzialmente) protetto e che non rientrano nel campo d’applicazione della LFPr” (marginale 1300).

Circa le condizioni generali secondo l’art. 16 LAI, la CPIPr prevede ai marginali 1302 segg. quanto segue:

" 1302

Oltre alle condizioni di base di cui all’art. 8 o art. 8a LAI, per avere diritto a una prima formazione professionale gli assicurati devono adempiere cumulativamente le condizioni seguenti:

– aver concluso la scuola dell’obbligo e adempiere le condizioni di base scolastiche e personali per lo svolgimento di una prima formazione professionale;

– aver effettuato la scelta professionale;

– in linea di massima, non aver ancora concluso alcuna formazione prima dell’insorgere del danno alla salute e non aver ancora esercitato alcuna attività lucrativa, ovvero, secondo l’art. 5 bis cpv. 1 lett. a OAI, non aver ancora conseguito un reddito lavorativo pari ad almeno tre quarti dell’importo minimo della rendita di cui all’art. 34 cpv. 5 LAVS (2021: 897 franchi al mese) o aver esercitato un’attività ausiliaria per meno di sei mesi (eccezione: N. 1303; v. cap. 13.3.2);

– essere notevolmente limitati nella formazione professionale a causa dell’invalidità, tanto da dover sostenere spese supplementari dovute all’invalidità di almeno 400 franchi (v. cap. 13.3.6);

– essere idonei all’integrazione, ovvero essere oggettivamente e soggettivamente in grado di partecipare con successo a provvedimenti di formazione professionale; e

– aver firmato un contratto di formazione, essersi iscritti a una scuola superiore o essere alla ricerca di un posto di formazione, purché l’indirizzo professionale sia già stato individuato.

La prima formazione professionale:

– rispetta i criteri di semplicità e appropriatezza ed è consona alle capacità dell’assicurato;

– ha una prospettiva di sufficiente valorizzazione economica (v. cap. 13.3.5); e

– presenta un rapporto ragionevole fra la durata e il risultato economici.”

Circa le condizioni di diritto per un perfezionamento professionale secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. b LAI (Miglioramento della capacità al guadagno) le cifre marginali 1306segg. prevedono:

" 1306

Gli assicurati hanno diritto a un perfezionamento professionale secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. b LAI nel settore attuale o in un altro settore, se esso è idoneo e adeguato e permette presumibilmente di conservare o migliorare la capacità al guadagno.

1307 (Nessuna necessità dovuta all’invalidità)

Gli assicurati hanno diritto a un perfezionamento professionale anche nei casi in cui non vi è alcuna necessità dovuta all’invalidità ed essi dispongono già di buone conoscenze tecniche nella vita lavorativa anche senza il perfezionamento (lavoratori qualificati/non qualificati) o hanno ultimato la loro formazione e sono integrati nel mondo del lavoro, ma vogliono perfezionarsi a livello professionale. I motivi possono essere diversi, ad esempio rinfrescare le proprie conoscenze tecniche, imparare nuove tecnologie, avere maggiori opportunità sul mercato del lavoro, un’attività più interessante o maggiori possibilità di guadagno.

Esempio: un artigiano sordo intende riorientarsi professionalmente ed essere maggiormente attivo nell’amministrazione, nella pianificazione e nella preparazione del lavoro. Per questo motivo vorrebbe svolgere una formazione di organizzatore del lavoro. A causa della sua invalidità necessita dell’aiuto di un interprete della lingua dei segni. Visto che porta a un miglioramento della capacità al guadagno (salario più elevato, maggiori opportunità di lavoro), tale perfezionamento può essere considerato come perfezionamento professionale.

1308 (Delimitazione rispetto alla riformazione professionale)

Se, invece, un perfezionamento è necessario a causa dell’invalidità al fine di mantenere o migliorare la capacità al guadagno, si tratta di una riformazione professionale ai sensi dell’art. 17 LAI (v. cap. 17).”

Circa lo Svolgimento della prima formazione professionale la circolare prevede quanto segue:

" 1326 (Esigibilità e proporzionalità)

Conformemente all’art. 8 cpv. 1bis LAI, la prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI tiene conto del grado di sviluppo, dell’età e delle capacità del singolo assicurato, al fine di migliorare durevolmente la sua idoneità all’integrazione nel mercato del lavoro primario. In particolare occorre evitare che gli assicurati siano sostenuti in misura sproporzionata durante la formazione con varie prestazioni (p. es. prestazioni di coaching parallele) e conseguano così un titolo professionale che non è consono alle loro capacità e competenze effettive (v. anche cap. 13.5).

(…)

1328 (Durata)

In generale, la prima formazione professionale non può essere di durata superiore a quella ordinaria di formazione (p. es. secondo la LFPr, secondo il corso di studi di una scuola a tempo pieno) e viene assegnata per l’intera durata per ciascun livello di formazione. Se è necessario un periodo di formazione più lungo, occorre indicarne i motivi.

La preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto viene concessa per l’intera durata, senza scaglionamento. In conformità con le direttive sulla formazione, ad esempio, le formazioni pratiche INSOS durano di regola due anni.

(…).

13.5. Prosecuzione della prima formazione professionale a un livello di formazione superiore o in un contesto formativo più impegnativo (art. 5 cpv. 3 OAI)

1332 (Obiettivo della prosecuzione)

Per aumentare le prospettive di un’integrazione durevole nel mercato del lavoro primario, che consenta di evitare il versamento di una rendita, viene data agli assicurati la possibilità di continuare la formazione a un livello di formazione superiore e nel mercato del lavoro primario, se questa è consona al loro grado di sviluppo, alla loro età e alle loro risorse e limitazioni dovute all’invalidità (art. 8 cpv. 1bis LAI e art. 5 cpv. 3 OAI).

1333 (Condizione)

L’ufficio AI decide nel singolo caso se la prosecuzione della prima formazione professionale sia opportuna. Conformemente all’art. 5 cpv. 3 OAI, una prima formazione professionale va considerata non conclusa nei casi seguenti:

– dopo la conclusione di una formazione professionale di base secondo la LFPr nel mercato del lavoro secondario, le sue capacità permettono all’assicurato di svolgere una formazione professionale di base secondo la LFPr a un livello di formazione superiore nel mercato del lavoro primario. Esempio: passaggio da un CFP a un AFC nel mercato del lavoro primario oppure da una formazione secondo la LFPr in un ambiente protetto a una formazione secondo la LFPr nel mercato del lavoro primario a un livello di formazione superiore;

– dopo la conclusione di una preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto, le sue capacità permettono all’assicurato di svolgere una formazione secondo la LFPr nel mercato del lavoro primario. Esempio: a una formazione pratica INSOS o a un avviamento professionale AI può seguire una formazione secondo la LFPr (CFP o AFC) nel mercato del lavoro primario.

(…).

1334 (Condizioni)

Oltre alle condizioni di diritto di cui all’art. 16 LAI (v. cap. 13.3), per la prosecuzione di una prima formazione professionale devono essere adempiute cumulativamente le condizioni seguenti:

– gli assicurati sono motivati;

– gli assicurati dispongono di risorse sufficienti per poter concludere con successo la formazione successiva;

– dopo la conclusione della formazione successiva, è molto probabile che gli assicurati potranno essere integrati, con una conseguente riduzione o esclusione della rendita;

– la formazione successiva si svolge imperativamente nel quadro di una formazione professionale di base secondo l’art. 17 LFPr (p. es. CFP o AFC); la prosecuzione non è possibile in una scuola di cultura generale o al livello terziario;

– in linea di principio, la formazione successiva deve svolgersi nel mercato del lavoro primario o nella scuola professionale pubblica. In casi motivati, la formazione scolastica può avere luogo in un ambiente protetto (p. es. se un assicurato con una limitazione sensoriale frequenta una scuola professionale speciale, ma svolge la formazione pratica nel mercato del lavoro primario).

(…).

1336 (Nessun diritto)

Non sussiste alcun diritto alla prosecuzione della prima formazione professionale (art. 5 cpv. 3 OAI).”

2.6. Nel caso in esame, l’assicurato è affetto dagli esiti di una paralisi cerebrale congenita (IC Nr. 390), con disturbi dello sviluppo psico-motorio, ed è stato messo al beneficio, da parte dell'Ufficio AI, di provvedimenti sanitari per la cura dell’infermità congenita, segnatamente di fisioterapia e ergoterapia. È pacifico che l’assicurato, a causa della sua infermità congenita, è limitato nella possibilità di svolgere normalmente una prima formazione professionale ed è quindi da considerare invalido ai sensi dell’art. 16 LAI, rilevato come un’invalidità sussista quando l’assicurato, a motivo del danno alla salute (art. 4 LAI), è limitato in maniera rilevante nella prima formazione professionale e a causa dell’invalidità incontra notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale.

Nel giugno 2018 RI 1 ha terminato la frequentazione della scuola media speciale presso gli istituti della __________. Nel dicembre 2018 egli ha inoltrato una richiesta per minorenni volta all'ottenimento di provvedimenti di ordine professionale da parte dell'AI. Alla conclusione del Ciclo di orientamento professionale (COP) dal 2018 al 2020, durante il quale l’assicurato ha eseguito stage in diversi settori, con rapporto di dimissione del 15 giugno 2019 è stato “dimesso dal ciclo d’orientamento professionale delle scuole speciali a giugno 2019” ed è stato stabilito che egli avrebbe iniziato l’apprendistato come addetto alla logistica CFP a settembre 2019 presso l’azienda __________”, osservato come la formazione più indicata è stata ritenuta quella biennale, “avendo così lui modo di inserirsi gradatamente nel nuovo contesto di apprendimento” (doc. AI pag. 151).

Con rapporto finale del 15 luglio 2019, il dr. __________, psichiatra del SMR, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Paralisi cerebrale congenita”, ha ritenuto che l’assicurato, dopo aver frequentato le scuole speciali, appariva “aver le risorse necessarie e sufficienti per portare a termine un apprendistato biennale come addetto alla logistica con adeguato sostegno”, e osservato che “l’assicurato ha ottime possibilità di portare a termine la formazione scelta di addetto alla logistica CFP, se accompagnato con adeguato sostegno” (doc. AI pag. 165).

La consulente professionale, nel rapporto del 30 luglio 2019, ha quindi chiesto il riconoscimento di una prima formazione ai sensi dell’art. 16 LAI con ottenimento CFP quale addetto alla logistica presso la citata ditta di __________ dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2021, con versamento della piccola indennità giornaliera dal 1° luglio 2020 (doc. AI pag. 169).

Mediante comunicazione formale del 30 luglio 2019, l’Ufficio AI ha quindi riconosciuto all’assicurato la garanzia per la copertura dei costi relativi ad una prima formazione professionale ex art. 16 LAI nella forma di un percorso pratico biennale ai fini dell’ottenimento del certificato federale di pratica (CFP) quale addetto alla logistica presso la __________, da svolgersi nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2021, con il relativo diritto all’indennità giornaliera (cfr. comunicazioni del 30 luglio 2019 e 24 giugno 2020; doc. AI pag. 170).

A seguito delle difficoltà incontrate dall’assicurato, su indicazione del datore di lavoro e dell’ispettore di tirocinio, la prima formazione professionale è stata prolungata di un anno, ovvero fino al 31 agosto 2022 (cfr. lo scritto 15 marzo 2021 della Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica e la comunicazione 24 marzo 2021 dell’Ufficio AI concernente l'estensione della garanzia per una prima formazione professionale, incluso il diritto a indennità giornaliere, doc. AI pag. 209 e 212; cfr. anche la decisione sull’indennità giornaliera del 6 aprile 2021, doc. AI pag. 216). Il relativo contratto di apprendistato è quindi stato esteso fino al 31 agosto 2022, con effettuazione degli esami teorici nel 2021 e di quelli pratici ripartiti tra il 2021 e 2022 e lo stipendio mensile versato dal 1° settembre 2021 direttamente dall’Ufficio AI (doc. AI pag. 219).

La formazione è stata terminata con successo nell’estate 2022, con il conseguimento del diploma quale addetto alla logistica con CFP (promosso con la media complessiva di 5.1, doc. AI pag. 235).

In data 25 agosto 2022 la ditta formatrice ha informato l’Ufficio AI di essere intenzionata ad offrire all’assicurato un ulteriore contratto di apprendistato come impiegato in logistica e, considerate le difficoltà economiche incontrate dalla ditta, ha chiesto all’Ufficio AI “un sostegno” economico (doc. AI pag. 238).

L’amministrazione ha interpellato la consulente professionale, la quale, con rapporto 15 settembre 2022, dopo aver riepilogato le varie tappe formative dell’interessato, ha preavvisato negativamente la richiesta di proseguimento degli studi per permettergli di ottenere l’AFC, considerato come il titolo ottenuto, quale addetto alla logistica CFP, era da considerare “adeguato, semplice e appropriato”, avendo l’assicurato acquisito le sufficienti conoscenze professionali. Effettuato il confronto dei redditi ha determinato una perdita di guadagno del 25%, considerando come la capacità lavorativa dell’assicurato fosse stata valutata dal datore di lavoro, negli anni di formazione e in attività semplici di tipo fisico o manuale, al 75%. Non occorreva quindi procedere con ulteriori provvedimenti professionali in quanto non avrebbero migliorato la sua capacità lavorativa (doc. AI pag. 249).

Nelle osservazioni del 3 ottobre 2022 al progetto di decisione del 19 settembre 2022 – con il quale l’Ufficio AI preavvisava il rifiuto di ulteriori provvedimenti professionali e di una rendita d’invalidità (doc. AI pag. 252) – l’assicurato ha sottolineato che l’ottenimento di un attestato federale di capacità gli permetterebbe di “ampliare eventuali sviluppi in ambito lavorativo”, e “contribuirebbe a migliorare la mia posizione sociale e la mia condizione economica” (doc. AI pag. 260). Dopo aver nuovamente interpellato la consulente professionale (Annotazione del 24 ottobre 2022; doc. AI pag. 263), con decisione 31 ottobre 2022 l’Ufficio AI ha confermato il progetto di decisione, motivando come segue:

" (…)

Esito degli accertamenti:

Dopo aver acquisito la documentazione medica, la sua pratica è stata sottoposta ad esame della nostra consulente in integrazione professionale, la quale ha messo in atto dei provvedimenti professionali: prima formazione professionale come addetto in logistica CFP presso la ditta __________, dal 01.09.2019 al 31.08.2022.

Ci congratuliamo con lei per aver portato a termine la formazione ottenendo risultati positivi agli esami.

Viene fatta richiesta per il proseguimento degli studi per permetterle di ottenere l'AFC, ma dopo attenta valutazione il nostro Ufficio decide di non garantire una formazione successiva in quanto quella appena conclusa è adeguata, semplice ed appropriata.

Calcolo del grado Al a fine formazione

La giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di Statistica (tabelle RSS).

l dati RSS relativi all'anno 2022 non sono ancora a disposizione; gli attuali valori di riferimento sono quindi quelli del 2020.

Reddito da valido

Si fa riferimento ai dati statistici della tabella RSS edita dall'Ufficio federale di statistica di Berna, categoria 49-53 (categoria in cui si è formato), settore maschile, attività semplici di tipo fisico o manuale, valore 2020: CHF 66'932.85.

Reddito da invalido

Secondo il datore di lavoro la capacità lavorativa è stata valutata, negli anni di formazione, al 75 %; per cui il reddito corrisponde a CHF 50'199.65

Il confronto dei redditi permette dunque di determinare una perdita di guadagno e quindi un grado Al come segue:

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità CHF 66'932.85

con invalidità CHF 50'199.65

Perdita di guadagno CHF 16733.20 = Grado d'invalidità 25 %

Un grado d'invalidità inferiore al 40 %, non giustifica il diritto ad una rendita Al.

Osservazioni:

Le osservazioni presentate in opposizione al progetto di decisione del 19.09.2022 non apportano alcun elemento atto a poter modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione era giunta. Il nostro Servizio integrazione professionale, con annotazione del 24.10.2022, ha confermato il rapporto del 15.09.2022 con le seguenti conclusioni:

"La formazione conclusa, il livello raggiunto è, semplice, adeguato e appropriato al giovane. Come da articolo 1a scopo della LAI:

Art 1a, lett. a LAI: le prestazioni della presente legge si prefiggono di prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazione adeguati, semplici e appropriati. "

In definitiva il progetto di decisione del 19.09.2022 risulta corretto e deve pertanto essere confermato.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di una rendita d'invalidità è respinta.

Non si attuano ulteriori provvedimenti professionali in quanto non migliorerebbero la capacità di guadagno.”

Contro la decisione l’assicurato ha inoltrato ricorso al TCA, chiedendo in sostanza la concessione della garanzia dei costi della successiva formazione al fine di ottenere il diploma come impiegato in logistica con AFC, da svolgere sempre presso la medesima ditta di __________, la quale si troverebbe in difficoltà economiche. Sottolinea in sostanza il beneficio integrativo nel mondo del lavoro che deriverebbe dal citato diploma.

Nella sua risposta l’amministrazione ha confermato la sua presa di posizione, sulla base anche di un’ulteriore presa di posizione della consulente professionale (doc. IV/1).

2.7. Litigiosa è la domanda dell’assicurato di poter ottenere la copertura da parte dell’AI anche dei costi per il conseguimento del diploma come impiegato in logistica AFC.

Nel corso dell’istruttoria amministrativa l’Ufficio AI ha in merito interpellato la consulente professionale che già si occupava della pratica, la quale, con rapporto 15 settembre 2022, ha affermato:

" (…) Con Garanzia decisione: 321/2019/039375/2 del 30.07.2019 assumiamo i costi di una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI come addetto in logistica CFP presso la Ditta __________ dal 01.09.2019 al 31.08.2021.

A seguito di difficoltà e fragilità a livello pratico e la bocciatura della patente del muletto (senza la patente, non potrà accedere all'esame pratico) e dopo il consiglio, sia del datore di lavoro che dell’ispettore di Tirocinio, si decide di prolungare, di un ulteriore anno, il contratto di tirocinio per permettere a RI 1 di rinforzarsi sulla parte pratica.

La Divisione della Formazione quindi ha deciso che gli esami saranno così strutturati:

. sessione generale 2021: esami teorici dei campi di qualificazione Conoscenze professionali e cultura generale;

. sessione generale 2022: esame pratico del campo di qualificazione Lavoro pratico

. corsi interaziendali del secondo anno verranno ripartiti tra il 2021 e il 2022.

Dopo rincontro di rete del 05.03.2021 il datore di lavoro si dice disponibile a prolungare il contratto di tirocinio di un ulteriore anno per permettergli di ripresentare gli esami a giugno 2022.

In data 24.03.2021 si prolunga la formazione fino al 31.08.2022.

Ad agosto 2022 riceviamo i risultati positivi agli esami, media finale di 5.1 -vedi ged del 10.08.2022.

Il datore di lavoro fa richiesta per un proseguimento agli studi per permettere di ottenere l'AFC, ma il nostro ufficio, dopo attenta valutazione decide di fermarsi al conseguimento del titolo ottenuto, ovvero addetto alla logistica CFP considerato che:

Per tutti gli elementi sopra descritti e presenti nel incarto, si decide di non garantire una formazione successiva - la formazione conclusa, il livello raggiunto è adeguato al giovane.

Come da Capo primo a: Scopo Art. 1a della LAI, il provvedimento attuato è risultato essere adeguato, semplice e appropriato.

La mamma, in data 14.09.2022, mi conferma che RI 1 ha sottoscritto il contratto di tirocinio per il percorso triennale, sempre presso lo stesso datore di lavoro - in ged si trova il contratto di tirocinio.

Dalla nascita del diritto, ovvero dal mese successivo il compimento dei 18 anni, gli sono state riconosciute le indennità giornaliere, minino piccola IG dal 01.07.2020 al 08.06.2021 e massimo piccola IG dal 09.06.2021 al 31.08.2022.

(…).

Analisi della reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza (ri)formazione specifica

Il giovane è da ritenersi reintegrabile per le attività della formazione appresa, ovvero addetto alla logistica CFP.

L'addetto e l'addetta alla logistica prendono in consegna la merce e in seguito la trasportano, la immagazzinano e la distribuiscono. Lavorano nei depositi o magazzini di aziende, oppure in centri lettere o pacchi, nel servizio di distribuzione della posta, in centri di distribuzione merci o nelle stazioni ferroviarie o terminali di smistamento. Le loro attività principali possono essere così descritte:

Ricezione

scaricare la merce e controllarne la qualità, in seguito esaminarla e pesarla;

registrarla utilizzando sistemi informatici oppure a mano nei tradizionali registri (annotando il tipo, la data d'entrata e il luogo di deposito in magazzino);

Immagazzinamento

depositare la merce;

curarne la conservazione effettuando regolari controlli, in particolare se si tratta di derrate alimentari;

procedere alla rotazione delle merci per evitare il loro invecchiamento e smerciare con priorità i primi prodotti;

Distribuzione

smistare la corrispondenza, vuotare i container, spartire la corrispondenza e i pacchi per quartiere, strada e numero;

imballare e caricare la mercé sui veicoli appropriati;

preparare i documenti necessari per la distribuzione;

firmare o far firmare le ricevute o i bollettini di consegna ai destinatari.

Calcolo CGR senza (ri)formazione specifica

Si considera che l'Assicurato ha acquisito sufficienti conoscenze professionali e pertanto si fa riferimento ai salari RSS.

Non si conoscono i dati statistici per gli anni successivi.

Reddito da valido - anno di riferimento 2020

In riferimento ai dati statistici delle RSS, si prende in considerazione la Divisione Economica 49-53, attività semplici di tipo fisico o manuale.

Salario annuo CHF 66'932.85- vedi tabella allegata

Reddito da invalido

In riferimento ai dati statistici delle RSS, si prende in considerazione la Divisione Economica 49-53, attività semplici di tipo fisico o manuale.

La capacità lavorativa, secondo il datore di lavoro __________, è stata valutata, negli anni di formazione, al 75%.

Salario annuo 2020 CHF 50'199.65

Grado Al 2020

66932.85-50199.65= 25%

66932.85

Chiusura del caso o applicazione provvedimenti d'integrazione:

Non si procede con ulteriori provvedimenti professionali in quanto non migliorerebbero la sua capacità lavorativa.

Si procede alla chiusura del mandato, il giovane ha iniziato il percorso AFC come impiegato alla logistica AFC, entrando direttamente al secondo anno, sempre presso lo stesso datore di lavoro

  • ho richiesto la copia del contratto di tirocinio.” (doc. AI pag. 249)

Richiamati in questa sede i sopracitati principi in materia di provvedimenti professionali dell’AI – per i quali segnatamente gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione nella misura in cui essi, considerati fra l’altro l’età, il grado di sviluppo, le capacità, siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno (art. 8 LAI) – ritenuto inoltre che, ai sensi dell’art. 1a LAI, le prestazioni si prefiggono di “prevenire, ridurre o eliminare” l’invalidità mediante provvedimenti integrativi “adeguati, semplici e appropriati”, questo Tribunale ritiene di dover aderire all’esposta valutazione della consulente professionale __________, la quale appare completa e rispettosa dei principi di legge applicabili in concreto.

Tale conclusione si impone, richiamato peraltro il principio consolidato per il quale i consulenti in integrazione professionale, sulla base delle indicazioni sanitarie, meglio di chiunque altro sono di principio in grado di effettuare le opportune valutazioni professionali e vagliare in generale quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (cfr. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3 e STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 e 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389; cfr. tra le tante STCA 32.22.37 del 14 novembre 2022). È peraltro doveroso sottolineare che la consulente professionale ben conosce la pratica di RI 1, avendone sempre seguito il caso ed essendosi pronunciata in merito già in occasione della concessione della prima formazione professionale, sottoscrivendo pure l’accordo sugli obiettivi di formazione il 3 luglio 2019 e nuovamente il 14 aprile 2021 in sede di prolungamento di un anno della formazione ( cfr. i rapporti della consulente del 19 febbraio, 30 luglio 2019, 5 e 22 marzo 2021, doc. AI pag. 131, 160, 169, 201, 222).

Come esposto nella decisone impugnata, dall’esame degli atti emerge in effetti che l’assicurato ha usufruito di una prima formazione completa e adeguata alle sue risorse e capacità. La stessa si è conclusa con successo con l’ottenimento del diploma di addetto in logistica CFP presso la ditta di __________. Ora, tale formazione appare senza dubbio adeguata, semplice e appropriata (ai sensi del richiamato art. 1a lett. a LAI) e necessaria a ripristinare, conservare o migliorare la capacità di guadagno giusta l’art. 8 cpv. 1 LAI (cfr. consid. 2.3). La stessa permette al ricorrente di essere reintegrabile nella professione appresa e, quindi, esercitare un’attività lavorativa nella misura sufficiente ad escludere un grado d’invalidità pensionabile (cfr. in merito al consid. 2.8).

Deve essere del resto ricordato che nell’ambito della valutazione che ha portato al riconoscimento delle prima formazione professionale, e nel corso della quale sono state approfonditamente esaminate le risorse dell’assicurato (cfr. anche il rapporto della formatrice professionale in merito agli stage eseguiti, doc. AI pag. 129 e il rapporto fine intervento tempestivo della consulente professionale del 19 febbraio 2019, doc. AI pag. 131), nel rapporto finale del 15 luglio 2019 il dr. __________ del SMR, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “paralisi celebrale congenita“, aveva osservato che l’assicurato appariva “avere le risorse necessarie e sufficienti per portare a termine un apprendistato biennale come addetto alla logistica con adeguato sostegno” (le sottolineature sono della redattrice), e questo anche dopo aver preso conoscenza del certificato del medico curante del 18 gennaio 2019. In tale scritto il dr. __________ aveva espresso il suo parere negativo in merito all’ottenimento di un percorso di formazione inteso al conseguimento di un attestato federale di capacità, non ritenendo che il paziente presentasse i requisiti sufficienti, affermando che “(...) di sicuro allo stato attuale si può ipotizzare che questo ragazzo, sano da un punto di vista psico-fisico, potrà aspirare ad un certificato di formazione pratica biennale (e probabilmente limitata alla vendita al dettaglio, ufficio e logistica) e non ad un attestato federale di capacità con prospettive più ampie. (...)" (doc. AI pag. 134).

A ragione del resto l’amministrazione, sulla base anche dell’ulteriore presa di posizione della consulente professionale del 7 dicembre 2022 (IV/1), ha ricordato come già il percorso per l'ottenimento del CFP quale addetto alla logistica sia stato superato non senza ostacoli. Infatti, a seguito delle difficoltà e fragilità palesatesi a livello pratico e la bocciatura della patente del muletto, l’amministrazione, dopo aver interpellato le varie parti coinvolte (datore di lavoro, ispettore di tirocinio), si era vista costretta ad accordare il prolungo di un ulteriore anno (sino ad agosto 2022) del contratto di tirocinio, sottoscritto inizialmente per il periodo dal settembre 2019 al mese di agosto 2021, così da permettere all’assicurato di rinforzarsi sulla parte pratica e suddividere gli esami tra il 2021 e il 2022.

Sia peraltro osservato che la richiesta di proseguimento di formazione per ottenimento dell’AFC come impiegato in logistica, inoltrata tramite il datore di lavoro, appare essere stata presentata (anche) perché dettata dalla difficile situazione economica/finanziaria della ditta formatrice (cfr. scritto della signora __________ della __________ del 25 agosto 2022, doc. AI pag. 238 e ricorso del 1. dicembre 2022, doc. I). Ora, in merito occorre soltanto osservare che i provvedimenti professionali sono finalizzati all’integrazione professionale degli assicurati, non invece al sostegno finanziario delle aziende formatrici.

Alla luce di quanto precede, è perciò a giusta ragione che l'amministrazione, basandosi sulle valutazioni della consulente in integrazione professionale, e tenendo conto della capacità soggettiva e oggettiva di integrazione (cfr. STFA I 529/01 del 19 marzo 2002 consid. 1a), ha negato la garanzia per un proseguimento della formazione per permettere all’assicurato l’ottenimento dell’AFC come impiegato in logistica.

Come detto, le prestazioni ex art. 16 LAI sono dovute soltanto nella misura in cui esse sono necessarie e ed efficaci dal punto di vista dell’integrazione, ritenuto che la prima formazione va di principio ritenuta conclusa con l’ottenimento del diploma di tirocinio (Murer, op. cit, all’art. 16 n. 81). Inoltre deve pure essere ribadito che deve esserci un rapporto ragionevole fra la durata ed i costi del provvedimento, da un lato, e il risultato economico, dall’altro (marg. 1302 CPIPr e RCC 1972 pag. 64).

Ora, il livello raggiunto dal ricorrente con l’ottenimento del diploma di addetto alla logistica CFP appare adeguato all’assicurato, detta formazione apparendo consona alle sue capacità e competenze effettive, completa e sufficiente per ottenere l’auspicata integrazione nel mercato del lavoro.

Viste le circostanze concrete e le capacità soggettive dell’assicurato, alla luce delle conclusioni della consulente professionale, la copertura della chiesta formazione nemmeno potrebbe essere accordata quale “perfezionamento” ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 lett. b LAI, non apparendo né idonea al miglioramento della capacità di guadagno né necessaria all’integrazione, considerato come la formazione ottenuta già permette all’assicurato di evitare il versamento di una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.8).

Sia peraltro ancora rilevato che, come rammenta il TF nella sentenza 8C_196/2009 del 5 agosto 2009 al consid. 6.1, la persona assicurata ha, di principio, diritto alle misure necessarie e adeguate allo scopo perseguito, ma non ai provvedimenti migliori possibili secondo le circostanze. In effetti la legge intende semplicemente garantire una reintegrazione necessaria e sufficiente nel caso particolare. Inoltre dev'esserci un rapporto ragionevole tra i costi e il risultato prevedibile della misura reintegrativa (DTF 124 V 108 consid. 2a pag. 110; 122 V 212 consid. 2c pag. 214 con riferimenti; STFA I 718/05 dell'8 novembre 2006).

In tale contesto, per le motivazioni che precedono, avendo l’assicurato concluso con successo la prima formazione professionale, non sono date le condizioni per poter mettere in atto ulteriori provvedimenti professionali.

2.8. L’amministrazione ha calcolato il grado di invalidità del ricorrente a fine formazione sulla base del reddito che lo stesso avrebbe potuto conseguire nell'attività appresa, essendo in tale professione abile dal profilo medico al 100%, ma con una diminuzione del rendimento del 25% a causa dei deficit che egli presenta per la diagnosi invalidante di “paralisi celebrale congenita”.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa medico teorica – la cui valutazione era stata lasciata aperta dal medico SMR in occasione della concessione della prima formazione ritenendo che la stessa fosse da valutare alla luce e al termine della formazione (rapporto SMR del 15 luglio 2019, doc. AI pag. 166) – a ragione l’amministrazione, sulla base della valutazione della consulente professionale, l’ha fissata sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro circa il grado di rendimento lavorativo durante la formazione (rispetto al ruolo di apprendista) nei rapporti periodici allestiti all’attenzione dell’Ufficio AI che hanno indicato un rendimento lavorativo medio del 75% (70% il 30 marzo 2020, 80% nel giugno 2020, 80% nel marzo 2021, 70% nell’agosto 2021 e 80% nel marzo 2022, doc. AI pag. 177, 199, 204, 225, 230).

Per quel che concerne il calcolo del grado d’invalidità mediante il metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. al consid. 2.2) – che di principio è rimasto incontestato – nelle motivazioni della decisione contestata, che si è basata sul rapporto della consulente professionale del 15 settembre 2022 (doc. AI pag. 247 e sopra in esteso al consid. 2.7), sono indicati i parametri utilizzati dall’amministrazione per definire i redditi sia da valido che da invalido, a cui va fatto riferimento.

2.8.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. (STF 9C_ 501/2013 del 28 novembre 2013). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l’ultima attività professionale dell’assicurato o se l’ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

In proposito va detto che l’Alta Corte ha ripetutamente ribadito che sono esclusivamente applicabili, in difetto d’indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). Per la giurisprudenza sono applicabili inoltre i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

In merito alla determinazione del reddito da valido il nuovo art. 26 OAI (in vigore dal 1° gennaio 2022) – diversamente dal previgente art. 26 OAI che prevedeva per gli assicurati che non hanno potuto, a cagione dell’invalidità, acquisire sufficienti conoscenze professionali, la determinazione del reddito da valido secondo un tasso percentuale, graduato secondo l’età, del reddito medio di salariati conformemente alla statistica sui salari e sugli stipendi effettuata dall’Ufficio federale di statistica, con percentuali variabili dal 70 al 100% a seconda dell’età; cfr. in merito marg. 3035 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’AI, in vigore sino al 31 dicembre 2021) – prevede che per determinare il reddito da valido la retribuzione effettivamente percepita prima dell'insorgenza dell’invalidità sia prioritaria e che, in caso di notevoli variazioni negli ultimi anni precedenti all'invalidità, va calcolata come media (cpv. 1). Se il reddito (medio) effettivamente percepito è inferiore di almeno il 5% del valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all'art 25 cpv. 3 OAI, il reddito da valido corrisponde al 95º/o di questo valore centrale (cpv. 2, cosiddetta parallelizzazione), tranne nel caso in cui anche il reddito con invalidità ex art. 26bis cpv. 1 OAI è inferiore di almeno il 5% al valore centrale usuale del settore secondo la RSS o se il reddito è stato conseguito con un'attività lucrativa indipendente (cpv. 3: esclusione della parallelizzazione). Con tale soluzione il legislatore ha voluto creare un automatismo a favore degli assicurati, non ponendosi più la domanda a sapere quali fattori hanno comportato un reddito inferiore alla media e/o se l'assicurato si fosse accontentato di un tale, modesto, reddito (cfr. Rapporto esplicativo, successivo alla procedura di consultazione, edito dall'UFAS del 3 novembre 2021 sulle Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'Al), pag. 49 con rinvio giurisprudenziale; per la giurisprudenza ormai superata cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 6.4.).

Se il reddito effettivamente conseguito non può essere determinato (in misura sufficientemente precisa), il reddito da valido è determinato su base statistica ex art. 25 cpv. 3 OAI relativo alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe (cpv. 4).

Se l'invalidità insorge dopo che l'assicurato ha previsto o iniziato una formazione professionale, il reddito da valido corrisponde al reddito statistico ex art. 25 cpv. 3 OAI che egli avrebbe potuto conseguire se avesse concluso la formazione (cpv. 5). Qualora l'assicurato non può iniziare o concludere alcuna formazione professionale a causa dell'invalidità, il reddito senza invalidità è determinato secondo i valori statistici di cui all'art. 25 cpv. 3 OAI ma senza differenziare in base al sesso (cpv. 6).

In concreto, l’insorgente non contesta il reddito figurante nella decisione impugnata, di fr. 66’932 per il 2020, riferito ai dati statistici correttamente ammessi e forniti dalla RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2018, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna, in relazione a personale maschile nella divisione economica 49-53, categoria “attività semplici di tipo fisico o manuale”, consona all’attività professionale acquisita dall’assicurato (addetto alla logistica), inclusa la tredicesima, e correttamente aggiornato all’anno 2020 (doc. AI pag. 251).

2.8.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Come anticipato, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna.

La nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2022 codifica tali principi prevedendo al nuovo art. 26bis cpv. 1 OAI che se dopo l'insorgere dell'invalidità l'assicurato consegue una retribuzione lavorativa, quest'ultima rappresenta il reddito da invalido, a patto che essa gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità lavorativa residua in relazione ad un'attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1). In mancanza di una retribuzione lavorativa o se la retribuzione lavorativa non può essergli computata quale reddito da invalido, quest'ultimo si determina su base statistica ex art. 25 cpv. 3 OAI.

Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

Tuttavia, per gli assicurati di cui all'art. 26 cpv. 6 OAI (ossia gli assicurati invalidi dalla nascita o precoci, cfr. il surriferito Rapporto esplicativo dell'UFAS, pag. 53) non si differenzia in base al sesso (cpv. 2).

L’art. 25 cpv. 3 OAI prevede che se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica.

Se a causa dell'invalidità l'assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale ex art. 49 cpv. 1bis OAI (ossia la capacità lavorativa in attività precedente o adeguata ai limiti funzionali accertati in sede medica) pari o inferiore al 50% rispetto al valore determinato su base statistica, si applica una deduzione del 10% per attività lucrativa a tempo parziale (art. 26bis cpv. 3 OAI).

Va qui ricordato che nella citata DTF 148 V 174 il TF ha stabilito che “attualmente non si presenta alcun motivo oggettivo serio per un cambiamento di giurisprudenza secondo cui per l'accertamento del reddito da invalido sulla base dei dati statistici occorre fondarsi di principio sui valori centrali o mediani delle RSS (consid. 9.2.3 e 9.2.4). Un cambiamento di giurisprudenza non è nemmeno opportuno alla luce della revisione della LAI e dell'OAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022 (consid. 9.3)”.

Nel caso concreto, l’Ufficio AI ha correttamente utilizzato le citate tabelle dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di statistica (Tabella TA1_Skill level, categoria 1, uomini). Applicando il medesimo dato statistico di fr. 68'932.85, in relazione a personale maschile nella divisione economica 49-53, categoria “attività semplici di tipo fisico o manuale”, consona all’attività professionale acquisita dall’assicurato (addetto alla logistica), inclusa la tredicesima, e correttamente aggiornato all’anno 2020, ha quindi proceduto a fissare il reddito da invalido operando una deduzione del 25% per considerare l’inabilità lavorativa pari alla riduzione di rendimento definita sulla base degli anni di formazione (art. 16 LPGA). Ne è quindi scaturito, correttamente, un reddito da invalido di fr. 50’199.65.

Inoltre, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna ulteriore decurtazione sul salario da invalido – sia ricordato che secondo la giurisprudenza federale resa sotto l’egida della normativa valida sino al 31 dicembre 2021 per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico (di al massimo il 25%, cfr. fra le tante DTF 126 V 80; cfr. in proposito Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BG über die Invalidenversicherung, 4. Auflage, all’art. 28a LAI, n. 104, dove si precisa che il TF non si è ancora espresso sul tema di sapere se tale giurisprudenza manterrà la sua validità anche dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2022, della revisione della LAI e dell’OAI, e questo malgrado, secondo il tenore letterale del nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, una riduzione sul valore salariale statistico è prevista unicamente nella misura del 10% e solo in caso di esercizio di un’attività lavorativa al 50% o meno) – l’amministrazione non ha abusato del proprio potere di apprezzamento, considerata già la riduzione del 25% operata per la riduzione del rendimento. Del resto, nella STF 9 C_359/2014 del 5 settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno, ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un’ulteriore riduzione per la stessa ragione. L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 (consid. 4.3) e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 (consid. 8.1).

Dalle conclusioni dell’amministrazione questo giudice non ritiene quindi di doversi scostare, l’assicurato non avendo del resto addotto motivi pertinenti che gli permettano di sostituire il suo apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).

2.8.3. Sulla base di questi dati, l’amministrazione ha quindi correttamente determinato il grado di invalidità, raffrontando il reddito da valido di fr. 66'932 con il reddito da invalido di fr. 50'199, ottenendo un grado d’invalidità (non pensionabile) del 25% (66'932 – 50'199.-- x 100 : 66'932).

È dunque a ragione che l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità.

2.9. Ne consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso è da respingere.

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

28

Gerichtsentscheide

37