Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2022.84
Entscheidungsdatum
02.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2022.84

FC

Lugano 2 marzo 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 25 ottobre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Una prima domanda di prestazioni presentata nel settembre 2009 da RI 1, nata nel 1964, già operaia generica ed in seguito portinaia, affetta da problemi psichici, è stata respinta dall’Ufficio AI, mediante decisone del 23 febbraio 2010, in assenza di inabilità lavorativa e, quindi, di incapacità al guadagno. Sulla successiva richiesta di prestazioni del maggio 2017 l’amministrazione non è entrata nel merito (decisione del 19 luglio 2017; doc. AI pag. 57 e 87).

Nel giugno 2021 l’assicurata ha ripresentato una domanda di prestazioni, lamentando ancora problemi psichici.

Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, inclusa una perizia psichiatrica eseguita dal __________, con decisione del 25 ottobre 2022 - confermativa di un progetto di decisione del 27 luglio 2022 - l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni avendo stabilito che l’assicurata era da considerare inabile in ogni attività in misura completa dal 1. marzo 2020, con ripresa dal 1. dicembre 2020 di un’abilità del 70% nell’abituale attività quale portinaia e in attività adeguate allo stato di salute, con un conseguente grado di invalidità del 30%. Contestualmente l’amministrazione ha pure respinto la domanda di gratuito patrocinio in ambito amministrativo.

1.2. Con ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta le conclusioni tratte dall’amministrazione, sia per quanto riguarda la valutazione medica che quella economica operata dall’amministrazione. A mente dell'insorgente, la valutazione medica non avrebbe ingiustamente preso in considerazione le valutazioni dei curanti presentate con le osservazioni al progetto di decisione, mentre la valutazione economica avrebbe fissato erroneamente il reddito senza invalidità. Chiede dunque l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertamenti supplementari.

1.3. Con risposta di causa del 20 dicembre 2022, sottolineato come la valutazione medica operata sulla base della perizia del __________ del 18 marzo 2022 e del complemento peritale del 13 ottobre 2022 andava confermata, per quel che concerneva invece l’aspetto economico, rimandando all’allegato rapporto del consulente professionale del 13 dicembre 2022, l’Ufficio AI ha confermato la correttezza del reddito senza invalidità fissato nella decisione contestata, mentre ha precisato che la definizione del reddito con invalidità andava rivista. Al riguardo, premesso che “lo specialista in reintegrazione ha infatti esaurientemente indicato che per l'assicurata non sono accessibili in un numero sufficiente delle attività adeguate assimilabili a quelle di portinaia (dov'era stata riconosciuta un'inabilità lavorativa del 30% in quanto, per com'è stata esercitata dall'interessata, non vi erano particolari sollecitazioni di rendimento; cfr. il pt. 7.4 della perizia)” ha concluso che “in un mercato del lavoro supposto in equilibrio l’assicurata - a decorrere dal 1° dicembre 2020 - può dunque unicamente sfruttare la sua capacità lavorativa nella misura del 40% in attività semplici e ripetitive (anch'esse estrapolate dalle TA1, livello di qualifica 1, dell'ISS) assimilabili a quelle dell'operaia generica”. Osservato come nella fattispecie l’inabilità lavorativa poteva essere fatta corrispondere al grado AI, l’amministrazione ha proposto il riconoscimento in favore dell'assicurata del diritto a ¾ di rendita d'invalidità (con grado d'invalidità del 60%) dal 1. marzo 2021 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 LAI), con versamento effettivo, vista la tardività della domanda del 15 giugno 2021 (cfr. l'art. 29 cpv. 1 LAI), dal 1. dicembre 2021.

La ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Nella DTF 148 V 162 consid. 3.2.1. il Tribunale federale ha formulato le seguenti precisazioni circa il diritto intertemporale:

" Gemäss einer allgemeinen prozessualen Grundregel wird das anwendbare Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern diese angefochten ist – den Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen Konstellationen sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich insbesondere die Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen Anwendungsbereich einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich ist die “Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte prozessuale Grundregel bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum, in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen […]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher Anwendungsbereich können zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere bei Dauersachverhalten sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale Rechtsetzungsprimat beim Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt stets zu prüfen, ob die anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et pro futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”.

La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, valida dal 1. gennaio 2022, prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

  • prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

  • modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”

Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022.

Con scritto del 7 settembre 2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato al TCA, l’UFAS ha confermato che:

" (…) in caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di “prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante”. Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che “Nelle ultime settimane i tribunali cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione della decisione impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile, dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi chiediamo pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare attenzione alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”

In concreto, l’assicurata ha presentato la sua domanda di prestazioni AI il 15 giugno 2021, adducendo un’incapacità lavorativa dal 2009 al 2015 e nuovamente a far tempo dal mese di aprile 2021 (doc. AI pag. 110). L’Ufficio AI ha stabilito un’inabilità lavorativa dal marzo 2020 e, dopo il rifiuto stabilito nella decisione impugnata (considerato come dal confronto dei redditi risultava un grado d’invalidità inferiore al grado minimo del 40%), in questa sede, rivista la valutazione dell’aspetto economico, ha proposto il riconoscimento di ¾ di rendita d’invalidità dal 1. marzo 2021 (alla scadenza dell’anno di attesa ex art. 28 LAI) con versamento dal 1. dicembre 2021 per tardività della domanda (art. 29 cpv. 1 LAI). Siccome quindi sia l’invalidità sia il diritto alle prestazioni d’invalidità sarebbero in ogni caso sorti prima del 1. gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021, e questo sebbene l’Ufficio AI abbia emanato la sua decisione di rifiuto di prestazioni il 25 ottobre 2022.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (cfr. anche la STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. Questo giudice, chiamato a verificare se, nel caso di specie, lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni della perizia psichiatrica eseguita dal __________ che ha concluso per una capacità lavorativa del 70% nel suo ultimo impiego di portinaia e del 40% come operaia non qualificata (doc. AI pag. 216).

Nel suo referto, il perito dr. __________, specialista in psichiatria, dopo aver riassunto accuratamente la documentazione agli atti, eseguita un’approfondita indagine clinica, un esame clinico secondo AMDP-System e approfondimenti testali, ha posto le diagnosi invalidanti di “Altre sindromi ansiose (F41), Disabilità intellettiva di grado lieve (F70)”. Ha quindi esposto che l’assicurata, in cura psichiatrica dal 2005 e con famigliarità per patologie psichiatriche maggiori, presentava significative difficoltà di comprensione ed espressione linguistica, con pensiero e linguaggio semplici e con immaturità anche nelle relazioni sociali e quindi la presenza di una disabilità intellettiva almeno di grado lieve (con chiari deficit di attenzione e memoria di lavoro, ma anche di linguaggio, astrazione e denominazione mentre erano disprassie) e a livello concettuale di grado lieve-moderato. In ambito sociale e nell’ambito pratico la disabilità intellettiva era solo di grado lieve. In definitiva, quindi, secondo il perito “siamo di fronte ad un quadro di disabilità intellettiva di grado quantomeno lieve che, di per sé, non inficia le attività domestiche e minimamente quelle semplici e senza pressioni come quella di portinaia”, presentando inoltre anche “quote ansiose più elevate nel quotidiano e, con esse, di comportamenti ritualistici di controllo di tipo ossessivo (vi era una famigliarità per tic complessi motori in linea paterna”. Inoltre, secondo il perito la componente del disturbo d'ansia, comprendente la componente panica, ossessivo-compulsiva e fobica, limitava pure “il funzionamento” dell'assicurata. Il perito ha sottolineato che “la copresenza di disturbi d'ansia e di disabilità intellettiva non fa che alimentare in una sorta di loop i due disturbi, essendo il soggetto scarsamente in grado di mettere in atto strategie di coping alternative e maggiormente funzionali ed essendo solitamente poco consapevole e critico nei confronti della sintomatologia, come nel caso in esame. Pertanto entrambi i suddetti disturbi a mio avviso hanno, almeno dal 2020, un impatto sulla CL dell'assicurata, sebbene in modo differente a seconda dell'attività svolta”.

Ha quindi esposto come segue i risultati della valutazione di capacità, risorse e problemi secondo schema Mini ICF-APP:

" 1. Rispetto delle regole: grado di disabilita lieve: sebbene sappia essere puntale, rispettosa delle gerarchie e dei ruoli, ha tempi di prestazione non sempre adeguati alle richieste. Il fatto che ella tenda a minimizzare piuttosto che enfatizzare alcune limitazioni, potrebbe entrare in contrasto con le aspettative o con le regole di un’organizzazione.

  1. Organizzazione dei compiti: grado di disabilita moderato: a parte per le attività domestiche dove comunque presenta rituali di pulizia di tipo ossessivo di cui ha scarsa coscienza, rassicurata tende ad appoggiarsi a terzi anche per la scelta delle priorità e necessita a volte di un supporto anche in attività extra routinarie.

  2. Flessibilità: grado di disabilita moderato: le sue capacità di adattamento sono influenzate sia dal deficit cognitivo che dalla tendenza a presentare sintomatologia ansiosa ed ossessiva e dal richiedere frequenti rassicurazioni da parte di terzi.

  3. Competenze: grado di disabilita moderato: per i deficit di attenzione e concentrazione ma anche di linguaggio e di astrazione che sono connaturati anche alla disabilita intellettiva ma anche per le quote ansiose che tendono a peggiorare il funzionamento cognitivo se sottoposta a stress.

  4. Giudizio: grado di disabilita moderato: sia per la difficoltà a comprendere compiti nuovi che per l'ansia che si genera per azioni che esulino dalla routine quotidiana, tende a volte a mal interpretare le situazioni e, di conseguenza, a sottostimare la rilevanza di alcuni suoi comportamenti sebbene l'esame di realtà rimanga integro.

  5. Persistenza: grado d] disabilita moderato: il rendimento nell'unità di tempo è ridotto per la maggior lentezza dovuta a controlli o richieste di rassicurazioni, ma anche per la difficoltà ad analizzare e risolvere problemi.

  6. Assertività: Grado di disabilita moderato: ad un contatto minimamente prolungato, nonostante si presenti come colloquiale e non bizzarra o inadeguata, l’assicurata mostrerebbe rapidamente la sua debilità mentale poiché dovrebbe far spesso riferimento a terzi per farsi sorreggere e consigliare.

  7. Contatto con gli altri: grado di disabilita lieve: colloquiabile, tende tuttavia a mettere in atto comportamenti anche infantili insieme alle figlie (soprattutto la primogenita), entrambe affette da una disabilita di cui rassicurata pare essere consapevole ma non particolarmente preoccupata.

  8. Integrazione nel gruppo: grado di disabilita moderato: il gruppo di lavoro dovrebbe tollerare la sua richiesta frequente di sostegno soprattutto rispetto a mansioni che richiedano responsabilità ed autonomia e ciò condurrebbe, nel medio periodo, a tensioni o alla necessità di supervisione.

  9. Relazioni intime: grado di disabilita lieve: mantiene contatti con le figlie e con una sorella, anche se i maggiori contatti li ha con il personale e l'utenza del DH psichiatrico.

  10. Attività spontanee: grado di disabilita assente: ha un cagnolino di cui si occupa, vive sola e gestisce autonomamente l'appartamento ma non ha altri particolari interessi o attività.

  11. Cura di sé: grado di disabilita assente: non trascurata nella persona, nell'igiene e nell'aspetto.

  12. Mobilità: grado di disabilita lieve: buona la mobilità nei percorsi routinari mentre qualora dovesse recarsi in luoghi sconosciuti, necessiterebbe di un periodo di allenamento. Non guida l'auto da più di 7 anni e, anche se recentemente avrebbe espresso il desiderio di riprendere, sarebbe stata sconsigliata dalla curante.

Il perito ha quindi concluso:

" Si deve differenziare l'attività di portinaia in cui tempi e modi sono gestiti autonomamente, in cui l’assicurata deve, oltre che eseguire le pulizie, essere disponibile per i condomini e per avvertire eventuali ditte di manutentori in cui la riduzione del rendimento pur presente sarebbe al massimo del 30%, da un attività di operaia non qualificata in cui l’assicurata dovrebbe essere inserita in un gruppo, in cui i ritmi non dipenderebbero da lei e in cui vi sarebbe una richiesta di volumi e di qualità di performance maggiore. In questo caso ritengo che la limitazione la CL dell'assicurata sarebbe superiore ed il rendimento massimo sarebbe del 40% (CL 40%).”

E ha risposto come segue ai quesiti peritali:

" 8.1 CL nell'attività abituale

La limitazione della CL è stata competa soltanto da marzo a novembre 2020 dopo l'inizio della pandemia. Da dicembre 2020, data della certificazione della curante, vi è una CL del 70% in qualità di portinaia e del 40% in quella di operaia. Si tratta sempre di una diminuzione del rendimento.

8.2 CL in attività adeguata

Un'attività adeguata alle disabilita deve essere priva di richieste concettuali con bassi livelli di responsabilità, deve poter essere svolta con tempi e modi gestibili in autonomia dall'assicurata, dev'essere priva di picchi di lavoro e svolta in ambiente tollerante. In tale ambiente la CL dell'assicurata è del 70% (riduzione del rendimento).

8.3 CL in attività assimilabile a quella di casalinga

Non sono presenti limitazioni medico teoriche per motivi psichiatrici della capacità in ambito domestico, anche se deve essere supportata nelle questioni burocratiche, cosa che la rete di cura sta facendo;

8.4 Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL

Non è possibile con sufficiente verosimiglianza stabilire in che misura potrebbe migliorare la CL dell'assicurata con una modifica del trattamento farmacologico, benché lo stesso sia auspicabile. Un aiuto a! collocamento, anche per cercare un'attività confacente ai limiti dell'assicurata, è molto indicato.” (doc. AI pag. 216)

Ora, tutto ben considerato, il referto del __________ risulta dettagliato, approfondito e rispecchia quindi i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.4 e 2.5. Esso considera pure adeguatamente i necessari indicatori quali l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero; cfr. DTF 143 V 418). Lo specialista si è espresso sulla globalità dei disturbi e delle debolezze lamentate dall’assicurata, ha risposto alle questioni poste dall’AI, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messagli a disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa anche sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata, comprensiva di esami clinici e testali. Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, il medico ha pure esaminato approfonditamente l’evolversi del suo stato di salute, prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta ed acquisita nel corso della procedura amministrativa.

Secondo questo giudice alla perizia del __________ va quindi attribuita piena forza probante.

2.7. Alle conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base di tale perizia si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, le stesse non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). Le conclusioni peritali sono peraltro state condivise senza riserve anche dal SMR, nel rapporto del 7 aprile 2022 – nel quale il dr. __________, psichiatra, ha ammesso un’incapacità lavorativa totale dal 1. marzo al 30 novembre 2020 e in seguito un’inabilità del 30% come portinaia e del 60% come operaia non qualificata, osservando che in ogni modo si doveva “differenziare l'attività di portinaia in cui tempi e modi sono gestiti autonomamente, in cui rassicurata deve, oltre che eseguire le pulizie, essere disponibile per i condomini e per avvertire eventuali ditte di manutentori in cui la riduzione del rendimento pur presente sarebbe al massimo del 30%, da un attività di operaia non qualificata in cui l’assicurata dovrebbe essere inserita in un gruppo, in cui i ritmi non dipenderebbero da lei e in cui vi sarebbe una richiesta di volumi e di qualità di performance maggiore. In questo caso ritengo che la limitazione la CL dell'assicurata sarebbe superiore ed il rendimento massimo sarebbe del 40% (CL 40%). Un'attività adeguata alle disabilità deve essere priva di richieste concettuali con bassi livelli di responsabilità, deve poter essere svolta con tempi e modi gestibili in autonomia dall'assicurata, dev'essere priva di picchi di lavoro e svolta in ambiente tollerante”; doc. AI pag. 222) –.

Dalle ben motivate conclusioni della perizia __________ e del SMR non è possibile scostarsi sulla base delle certificazioni prodotte dall’assicurata nel corso della procedura amministrativa e contestualmente alle osservazioni al progetto di decisione del 27 luglio 2022.

Innanzitutto, come visto, le conclusioni peritali sono state confermate dal SMR con Annotazione del 25 maggio 2022 anche dopo valutazione delle scarne attestazioni degli psichiatri curanti prodotte dall’assicurata (attestazioni di inabilità lavorativa dal mese di aprile 2021 al maggio 2022 rese dalla dr.ssa __________ e uno scritto del 19 novembre 2021 del dr. __________ certificante la frequenza delle cure presso il suo studio; doc. AI pagg. 230 segg.), nel senso che “in assenza di ogni indicazione di diagnosi, prognosi, trattamento rispettivamente notizie di modificazioni oggettive dello stato di salute, rimane valida la precedente presa di posizione SMR” (doc. AI pag. 245).

Inoltre, nemmeno le ulteriori certificazioni degli psichiatri curanti prodotte dall’assicurata con osservazioni al progetto di decisione del 27 luglio 2022 permettono di discostarsi dalle conclusioni peritali.

Innanzitutto il dr. __________, nel suo scritto del 16 settembre 2022 alla dr.ssa __________, ha riferito di tre test somministrati all’assicurata: Standard Progressive Matrices (SPM), T. l.B. Test di intelligenza breve per la valutazione del quoziente intellettivo attuale e pre-morboso e Esame Neuropsicologico Breve 2 ENB-2. Da tali test si poteva desumere la presenza di un Ql piuttosto basso, collocandosi nella fascia di “funzionamento intellettivo tipo ritardo mentale lieve F70.09 o moderato F71.09”. Ha quindi affermato che la paziente presentava “un funzionamento intellettivo significativamente al di sotto della media, di fatto i test del Ql somministrati individualmente, unitamente al giudizio clinico mostrano la presenza di deficit o compromissioni nel funzionamento adattivo attuale, cioè l'incapacità del soggetto di adeguarsi agli standard propri della sua età e del suo ambiente culturale nelle seguenti aree: comunicazione, cura della propria persona, vita in famiglia, capacità sociali ed interpersonali, uso delle risorse della comunità, autodeterminazione, capacità di funzionamento scolastico, lavoro, tempo libero, salute e sicurezza”. Inoltre, il medesimo specialista ha osservato che “con riferimento agli indicatori diagnostici promossi nel nostro ultimo certificato del 09.08.2022 dove si diagnosticava la presenza di un ritardo mentale di media gravita, confermiamo la sua presenza nonostante dai test per il Ql ci si trovi di fronte ad una situazione limite tra il ritardo mentale lieve e medio per quel che concerne il QIVe il QIP” e ha concluso ritenendo che “la paziente presenti evidenti difficolta sul piano cognitivo, queste difficoltà di riflesso inficiano il funzionamento generale in toto, rendendola incapace di svolgere anche le mansioni più fatue e banali che la vita necessariamente e quotidianamente richiede” (doc. AI pag. 291). Dal canto suo la psichiatra __________, nella sua valutazione del 29 settembre 2022, ha ribadito la sua conclusione di inabilità lavorativa completa “a causa principalmente del suo Ritardo Mentale oltre alla Sindrome ansioso-depressiva oltre a quello di sottolineare quanto alcuni punti siano di fondamentale importanza per la valutazione del caso clinico che interessa la paziente succitata”. Ha sottolineato quindi come l’assicurata presentasse “uno status psicopatologico caratterizzato da evidenti ed importanti deficit sia nell'ambito del funzionamento intellettivo che adattativo”, con competenze nel dominio sociale “estremamente deficitarie”, capacità di comunicazione “estremamente elementari”. Erano pure presenti quote ansiose, soprattutto di fronte a imprevisti. Osservato come l’unica attività che dimostrava di saper gestire in modo autonomo era quella della cura della persona e le mansioni domestiche, la paziente mostrava inoltre anche “deficit dell'attenzione e della concentrazione oltre che della comprensione”, con timia altalenante, mimica e la gestualità non sempre “consona ai contenuti verbali trattati”. Lo slancio vitale era invece attualmente presente, mentre nel passato si era rivelato flebile, con progettualità ridotta. Ha quindi contestato la conclusione del __________ circa la presenza di "discreta comprensione metacognitiva", ritenendo per contro che le capacità metacognitive della paziente erano estremamente carenti. A suo avviso la capacità lavorativa era nulla, con prognosi negativa (doc. AI pag. 299).

Tali documenti sono stati sottoposti al __________, il quale il 13 ottobre 2022 ha redatto un dettagliato complemento peritale del seguente tenore:

" (…) Cercherò di analizzarle singolarmente per poi giungere alle mie conclusioni. Dai test somministrati dallo psicologo __________ si giunge alla conclusione che l’assicurata è affetta e, soprattutto, era affetta (visto che viene utilizzato il T.1.B. poco sensibile al deterioramento mentale) da un Ritardo Mentale Lieve. Ricordo che il TIB è infatti stato costruito con lo scopo dì valutare soprattutto in ambiente medico legale la preesistenza di un deficit cognitivo ad un trauma o allo sviluppo di condizioni patologiche (demenza). Ricordo inoltre, come sottolineato dallo psicologo __________, che tale test consiste in una prova di lettura che nell'assicurata è difficoltosa, come si evince anche dallo scritto della Dr.ssa __________ ("vi sono enormi difficoltà di lettura"), il che potrebbe inficiare il test, sebbene lo stesso abbia la prerogativa positiva di non essere ansiogeno. lo avevo somministrato il Montreal Cognitive Assessment (MoCA) che aveva mostrato punteggi molto bassi ma non avevo ovviamente preso in considerazione un deterioramento cognitivo, visto che tutta la storia dell'assicurata (oltre che la famigliarità per disabilita intellettiva ed il livello di scolarizzazione) deponevano per un ritardo mentale preesistente. Peraltro anche i punteggi alle matrici di Raven collocano rassicurata ad un livello che fa desumere un ritardo mentale lieve. Per quanto riguarda i punteggi atl'EBN-2, ricordo che sia il test delle figure aggrovigliate che quello di memoria con interferenza che ho somministrato appartengono a questo gruppo di test e non mi stupiscono i risultati ottenuti, che sono del tutto in linea con un ritardo mentale lieve anche per il fatto di mostrare cadute generalizzate e non settoriali. Sottolineo poi come la reiterazione l subovocalica citata dallo psicologo __________ come potenzialmente in grado di dare risultati inferiori qualora fosse stata assente, non è che una strategia fisiologica. Infatti secondo il modello di Baddeley ed Hitch è una componente della memoria di lavoro che consiste in un processo attivo di ripetizione che permette di mantenere viva la traccia mnestica per impedire la decomposizione delle informazioni e costituisce quindi un fisiologico (e non patologico) meccanismo della working memory che appartiene al cosiddetto circuito fonologico. Non ho quindi negato a più riprese nella mia perizia che vi sia un quadro di ritardo mentale che ho sottolineato in vari ambiti oltre che parlo con ripercussione sulla CL.

La Dr.ssa __________ nel suo scritto riprende il DSM 5 nella sua definizione di disabilità intellettiva. Innanzitutto proprio nel DSM 5 si ritiene che il punteggio Ql ottenuto attraverso test di livello sia meno influente di un tempo e per questo si analizzano gli ambiti concettuale, pratico e sociale di disfunzionamento intellettivo. Ricordo che a pagina 18 del mio elaborato peritale (dalla riga 11 alla riga 32) riprendo pedissequamente i suddetti tre domini su cui si deve valutare il livello di gravita della disabilita intellettiva dove sottolineo come, a livello concettuale, vi sia un livello di disabilita lieve moderata, in cui sono preclusi impieghi che necessitino di abilità concettuali dove rassicurata avrebbe bisogno di un supporto pressoché completo. Per quanto riguarda il dominio pratico affermo che "nel prendere decisioni quotidiane appare insicura e richiedente rassicurazioni, ma in passato ha comunque lavorato a lungo seppur probabilmente non con un rendimento pieno"; per quanto riguarda l'ambito sociale se, come sostiene la Dr.ssa __________, il livello di disabilita non è lieve ma vi è un elevato rischio di essere raggirata da terzi e rassicurata non comprende bene i compiti e ha necessità di farsi spiegare tutto, mi aspetterei una tutela che non è mai stati istituita né mi risulta essere stata richiesta, lo stesso comunque riconoscevo che un rischio di circonvenibilità fosse presente anche se limitato, così come sostenevo che la figura dell'ex "padre padrone" in realtà rappresentasse per rassicurata un supporto in diverse aree.

Rispetto alle capacità metacognitive queste sono per definizione assenti soltanto nei disturbi dello spettro autistico il che non fa il caso dell'assicurata che, comunque, pur presentando certamente un deficit metacognitivo da me non negato, non ne è priva. Quando affermo "mantiene una discreta metacognizione" intendo che la stessa è ridotta ma non in modo assoluto e infatti anche al mini ICF parlavo di una moderata disabilita a livello di assertività, giudizio, integrazione nel gruppo vista la ridotta comprensione dell'altro, la tendenza ad ingigantire segnali emotivamente rilevanti e la sua difficoltà (ma non impossibilità) nella soluzione dei problemi.

La Dr.ssa __________ afferma poi che l’assicurata in passato "ha svolto attività lavorative

semplici, ma dubito sull'effettivo rendimento e sulle sue capacità di saper gestire al meglio lo stress lavorativo, inoltre negli anni seguenti la paziente era più giovane e poteva contare sul supporto del coniugo". Concordo con entrambe le affermazioni della curante anche se sottolineo che, sul piano medico assicurativo, l'età non è un fattore indennizzabile se non porta con sé il subentrare di un danno alla salute ulteriore (come potrebbe essere nel caso di un deterioramento cognitivo) che invece nel caso in esame è assente, cosa che su cui tutti mi sembra concordino. Anch'io ritengo molto probabile che anche in passato il suo rendimento non fosse pieno ma non posso non prendere atto del fatto che così non è stato ritenuto nel 2009 (valutazione del Dr. __________ con decisione Al passata in giudicato) e che comunque per ben 30 anni l’assicurata ha lavorato come operaia pur avendo un ritardo mentale. La Dr.ssa __________ poi afferma che con il passare degli anni il quadro clinico "non ha mostrato miglioramenti significativi e si è messa in evidenza una marcata tendenza alla cronicizzazione". Questa affermazione, su cui in parte concordo, contrasta tuttavia con lo scritto presente agli atti sempre della collega dell'agosto 2021 in cui la stessa sottolineava come la paziente "durante la primavera scorsa ha risentito di un drastico peggioramento del suo quadro clinico a seguito della comparsa della pandemia da Covid 19". E per questo e non per una mia riflessione discordante o incongruente che

la mia datazione parte da quel momento (2020) in cui effettivamente un evento esterno destabilizzante aveva fatto emergere uno stato di ansia molto elevata con anche una serie di ritualizzazioni (non infrequenti nei ritardi mentali) di pulizia che sono poi gradualmente rientrate, tanto che anche 'la collega giudica l’assicurata in grado di gestire autonomamente le attività domestiche.

Mi sembra di aver espresso in perizia a più riprese le difficoltà dell'assicurata ma, di fatto, il quadro clinico valetudinario non appare sostanzialmente peggiorato se non temporaneamente nel corso del 2020 (quando ho certificato una IL completa) e quando è rientrato, o meglio si è ridimensionato e si è reso abituale, l'allarme pandemico, il quadro è tornato ad essere quello che in passato le aveva permesso di

lavorare anche se, come ho espresso in perizia, con un rendimento a mio avviso ridotto.

Rispetto al trattamento già in corso da anni sia presso la Dr.ssa __________ sia presso il DH dello studio __________, ricordo che il fallimento di innumerevoli tentativi di reinserimento lavorativo di cui la collega parla, andavano evidentemente nella direzione di chi pensava che in attività ovviamente adeguata vi sarebbe stata la possibilità di reinserirla, in modo da agire anche sull'autostima dell'assicurata che, come sottolinea la collega, desiderava "diventare autonoma seppur parzialmente dopo il divorzio". Ebbene non ritrovo nella storia clinica e di decorso elementi che mi facciano ritenere che sia cambiato qualcosa da quando erano stati fatti questi tentativi supportati dai curanti (da ultimo quello del 2020) e, pertanto, non comprendo come si possa ritenere che un tentativo di reinserimento e provvedimenti integrativi oggi possono essere ritenuti "dannosi dal punto di vista medico".

Non ho invece trovato nello scritto della Dr.ssa __________ alcun riferimento alla terapia farmacologica da me proposta (basse dosi di neurolettico) che, proprio nei soggetti con debolezza mentale, serve a limitare alcune abreazioni emotive e a ridurre i livelli di ansia che influenzano poi i comportamenti richiestivi e a volte bizzarri dell'assicurata.

Come già affermato in perizia non ritengo che tali provvedimenti farmacologici siano in grado di migliorare con sufficiente verosimiglianza la CL, ma lo ritengo quantomeno probabile anche nell'ottica di una reintroduzione.

In definitiva ritengo che gli scritti molto articolati e ben motivati dei colleghi non dipingano un quadro differente da quello da me apprezzato in perizia e non mi inducono a modificarne le conclusioni.” (doc. IV/1)

A questo complemento peritale, che prende attentamente e dettagliatamente posizione sulle affermazioni dei curanti e sulle critiche sollevate in merito alla perizia del 18 marzo 2022 – e che è stato confermato integralmente anche dallo psichiatra del SMR nell’Annotazione del 20 ottobre 2022 (doc. IV/2) – va prestata integrale adesione. Le conclusioni del __________ vanno condivise, non emergendo dalle certificazioni degli psichiatri curanti alcun elemento nuovo o significativo che non sia stato approfonditamente valutato dal perito o dal SMR rispettivamente che sia idoneo a modificare le conclusioni peritali, limitandosi i curanti in sostanza a riepilogare i trascorsi patologici e sociali relativi alle note problematiche psichiche, menzionando le difficoltà accusate dalla paziente, ma non specificando su quali motivazioni essi fonderebbero la loro conclusione circa l’impossibilità di ritornare ad esercitare un’attività lavorativa, nemmeno a tempo parziale.

Né del resto la ricorrente produce in questa sede nuova documentazione che attesti una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del perito e del SMR, né ha fornito elementi che consentano in qualche modo di considerarne inattendibili le conclusioni. Ella si limita in effetti a ribadire la contestazione della valutazione medica, esprimendo tuttavia in sostanza un dissenso puramente soggettivo.

Ribadite le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.4; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni prodotte dalla ricorrente di fronte all’Ufficio AI non consentono di dipartirsi dalle conclusioni del __________ e del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.

All’assicurata va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Così stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V 465).

Pertanto, visto quanto sopra, tenuto conto delle affidabili e convincenti conclusioni del __________ e del SMR, il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3) che l’assicurata ha presentato un’incapacità lavorativa totale dal 1. marzo al 30 novembre 2020, ma che in seguito ha parzialmente recuperato un’abilità lavorativa del 70% come portinaia e del 40% come operaia non qualificata.

2.8. Per quel che concerne invece l’aspetto economico, per determinare il grado di invalidità l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi, mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), procedendo al relativo calcolo considerando che dal 1. dicembre 2020 l’assicurata risultava abile al lavoro nella misura del 70% nell’attività di portinaia e in attività adeguate. Il calcolo è stato esposto nella decisione impugnata come segue:

" (…) Per quanto attiene alla valutazione economica si osserva quanto segue.

La giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (tabelle RSS). l dati RSS relativi all'anno 2021 non sono ancora a disposizione; gli attuali valori di riferimento sono quindi quelli del 2020. Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l’assicurata potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, il grado di occupazione.

Nel caso concreto, prendiamo come riferimento il reddito statistico per le attività semplici e ripetitive, valore mediano e risulta un reddito annuo per il 2020 di CHF 55'638.55.

Malgrado il danno alla salute in un'attività adeguata avrebbe invece potuto teoricamente conseguire CHF 38'947.- (tabelle RSS, valori federali, settore femminile, attività semplici e ripetitive, ed inoltre è da considerare la capacità lavorativa ridotta del 30%).

Il confronto dei redditi permette quindi di determinare una perdita di guadagno, e quindi un grado Al, pari al 30%.

Confronto dei redditi:

Reddito senza invalidità CHF 55'638.55

Reddito con invalidità CHF 38'947.00

Perdita di guadagno CHF 16'691.55

Grado d'invalidità 30%

Il grado d'invalidità del 30%, essendo inferiore al 40%, non è suscettibile di far nascere il diritto ad una rendita.

Siccome il grado Al è superiore al 20% abbiamo sottoposto la pratica ad una nostra

consulente in integrazione professionale, la quale indica che secondo le limitazioni funzionali indicate a livello medico-teorico, esistono attività riconducibili a tutte quelle attività semplici, non qualificate e ripetitive per le quali l'assicurata sarebbe ancora reintegrabile. Come ad esempio: operaia di postazione fissa, addetta all'impacchettamento, addetta all'imballaggio di prodotti.

Tenuto conto della capacità lavorativa e della sua assenza dal mondo del lavoro non si ritiene indicato procedere con dei provvedimenti professionali che non permetterebbero un sostanziale miglioramento della capacità di guadagno residua. (…)” (doc. AI pag. 326)

Per i motivi che seguono tale calcolo non può venir confermato, e questo malgrado lo stesso abbia di per sé correttamente applicato la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di confronto dei redditi (cfr. il riassunto di tale giurisprudenza nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013), e per quanto riguarda i salari applicati abbia fatto giustamente capo ai dati salariali statistici ufficiali dichiarati applicabili dal Tribunale federale (riguardo all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).

Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha precisato di aver nuovamente sottoposto la pratica all’esame del Servizio di integrazione professionale, il quale con valutazione del 13 dicembre 2022 ha concluso quanto segue:

" Prima di rispondere, faccio un breve excursus rispetto alla situazione:

L'assicurata ha ottenuto unicamente un titolo di studio elementare. A livello professionale, è stata impiegata come operaia al 100% fino al 2003. Dopodiché, dal 2004 al 2015, l’assicurata ha svolto l'attività di portinaia con un salario annuo massimo pari a CHF 4'500.

A livello medico, la situazione dell'assicurata è stata posta nuovamente al vaglio dei periti (20.10.2022) i quali danno una sostanziale uguale valutazione della pratica e dunque confermano le conclusioni già contenute nel loro documento (24.03.2022).

L'SMR, preso atto della nuova risposta dei periti, ha confermato la propria posizione in data 20.10.2022.

La mia risposta vuole cercare di definire al meglio quelle che sono le indicazioni del medico SMR, in riferimento ai periti __________. A questo proposito, prendo come base di discussione il p.to 3.2 del rapporto finale SMR in data 7.4.2022: "Si deve differenziare l'attività di portinaia in cui tempi e modi sono gestiti autonomamente, in cui rassicurata deve, oltre che eseguire le pulizie, essere disponibile per i condomini e per avvertire eventuali ditte di manutentori in cui la riduzione del rendimento pur presente sarebbe al massimo del 30%, da un’attività di operaia non qualificata in cui rassicurata dovrebbe essere inserita in un gruppo, in cui i ritmi non dipenderebbero da lei e in cui vi sarebbe una richiesta di volumi e di qualità di performance maggiore. In questo caso ritengo che la limitazione della CL dell'assicurata sarebbe superiore ed il rendimento massimo sarebbe del 40% (Ci 40%). Un'attività adeguata alle disabilita deve essere priva di richieste concettuali con bassi livelli di responsabilità, deve poter essere svolta con tempi e modi gestibili in autonomia dall'assicurata, dev'essere priva di picchi di lavoro e svolta in ambiente tollerante."

Sulla base di questo, come già fatto dal SMR, bisogna separare due situazioni: la prima come portinaia in cui vi è una CL del 70% (riduzione di rendimento), l'altra di operaia al 40% esemplificazione di attività semplice e ripetitiva (anch'essa con riduzione di rendimento).

Nel primo caso, va pur detto, che l'attività è piuttosto di nicchia e difficilmente riproducibile nel mercato del lavoro. La portinaia è infatti una mansione con basso carico emotivo, relazionale e può essere svolto in tempi ampi. Inoltre, di regola, il guadagno è puramente a titolo accessorio, a differenza ad esempio di chi gestisce in modo professionale degli immobili.

Nel secondo caso, le attività sono più presenti sul territorio e per lei si possono immaginare delle mansioni come già indicate nel rapporto finale della collega che aveva gestito in precedenza il caso (27.4.2022).

La grande differenza tra questo rapporto e la collega che ha redatto il precedente rapporto sta nel fatto che giudico la CL 70% riconducibile solo all'attività di portinaia; che è però da ritenersi di nicchia. In rispetto a quanto indicato dal SMR, invece, la CL 40% è per tutte quelle attività semplici e ripetitivi rispettose dei limiti funzionali citate nel rapporto SIP in data 27.4.2022.

Per questo motivo, stante la capacità lavorativa del 60% in attività adeguate ed esclusa la professione di portinaia dal novero delle attività da considerare nell'esigibilità, concludo che l’assicurata ha una capacità di guadagno pari al 40%.” (doc. IV/4)

Sempre in sede di risposta, l’Ufficio AI ha quindi osservato:

" Per quel che concerne l'aspetto economico, l'UAI tiene a confermare che a suo avviso il reddito senza invalidità dell'assicurata (estrapolato dalle Tabelle TA1, livello di qualifica 1, dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari; di seguito: ISS) è stato fissato correttamente. Come anche confermato dal Servizio integrazione professionale nella valutazione del 13 dicembre 2022 (qui di seguito allegata e di cui si farà menzione anche nel prosieguo) l'attività di portinaia è stata svolta dall'interessata, unicamente per l'immobile in risiedeva, a titolo puramente accessorio dal 2004 al 2015, con un salario massimo di CHF 4'500.- annui (cfr. l'estratto conto individuale del 27 agosto 2021 della Cassa __________ qui di seguito allegato). In proiezione, viste le necessità economiche dell'assicurata (al beneficio dell'assistenza dal 2014) e dato che per la stessa (in virtù delle sue caratteristiche formative personali) non è esigibile svolgere la custode quale attività principale, chi scrive reputa più appropriato ritenere che – da sana – l’interessata avrebbe continuato a svolgere l'attività di operaia generica.

L'entità del reddito con invalidità, in considerazione della nuova valutazione del Servizio di integrazione professionale del 13 dicembre 2022, andrebbe invece rivista.

Lo specialista in reintegrazione ha infatti esaurientemente indicato che per l'assicurata non sono accessibili in un numero sufficiente delle attività adeguate assimilabili a quelle di portinaia (dov'era stata riconosciuta un'inabilità lavorativa del 30% in quanto, per com'è stata esercitata dall'interessata, non vi erano particolari sollecitazioni di rendimento; cfr. il pt. 7.4 della perizia).

A mente dell'UAI, in un mercato del lavoro supposto in equilibrio l’assicurata - a decorrere dal 1° dicembre 2020 - può dunque unicamente sfruttare la sua capacità lavorativa nella misura del 40% in attività semplici e ripetitive (anch'esse estrapolate dalle TA1, livello di qualifica 1, dell'ISS) assimilabili a quelle dell'operaia generica.

Ricordato che stante alla giurisprudenza spetta al consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (cfr. il consid. 5 della sentenza del Tribunale federale 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 e il consid. 2.10 della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 32.2013.221 del 6 ottobre 2014), l'UAI è dunque a proporre l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento in favore dell'assicurata del diritto a 3/4 di rendita d'invalidità (con grado d'invalidità del 60%, in applicazione della lettera c. delle disposizioni transitorie sull'ulteriore sviluppo) dal 1. marzo 2021 (ovvero alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 LAI).

Essendo la domanda d'invalidità del 15 giugno 2021 tardiva (cfr. l'art. 29 cpv. 1 LAI), il versamento della rendita potrà però avvenire unicamente dal 1° dicembre 2021.

Occorre al riguardo precisare che a mente dell'UAI nel caso di specie - in assenza di riduzioni al reddito con invalidità (poiché le limitazioni a carattere medico sono già state prese in conto nella graduazione dell'inabilità lavorativa medico-teorica) e in virtù del fatto che il paragone dei redditi verrebbe effettuato in base alle stesse statistiche - può essere applicato il "Prozentvergleich" (metodo di calcolo che fa corrispondere l'inabilità lavorativa al grado Al; cfr. i DTF 114 V 310 consid. 3a e 104V 135 consid. 2b). (…)” (doc. IV)

Sulla scorta di quanto precede, l’Ufficio AI ha quindi postulato che “venga riconosciuto il diritto a 3/4 di rendita (con grado Al del 60%). Con versamento della stessa unicamente dopo 6 mesi dal deposito della domanda, ovvero dal 1° dicembre 2021” (doc. IV).

Ora, la valutazione del 13 dicembre 2022 del consulente ispettore non può che essere condivisa (doc. IV/4). In particolare, dopo aver descritto la scarsa formazione scolastica e professionale su cui può contare l’assicurata, e riepilogato le conclusioni peritali e del SMR circa la capacità lavorativa medico-teorica, egli ha pertinentemente spiegato il motivo per cui la professione di portinaia (nella quale l’assicurata era stata giudicata abile al 70%) andava di fatto esclusa dal novero delle attività esigibili, considerato come tale l'attività era “piuttosto di nicchia e difficilmente riproducibile nel mercato del lavoro. La portinaia è infatti una mansione con basso carico emotivo, relazionale e può essere svolto in tempi ampi. Inoltre, di regola, il guadagno è puramente a titolo accessorio, a differenza ad esempio di chi gestisce in modo professionale degli immobili” (doc. IV/4).

Inoltre, il medesimo consulente professionale, al fine di definire il reddito con invalidità, ha ritenuto opportuno riferirsi alle attività semplici e ripetitive rispettose dei limiti funzionali citate nel precedente rapporto della consulente professionale del 27 aprile 2022 e nel rapporto finale SMR del 7 aprile 2022, attività che peraltro “sono più presenti sul territorio” e quindi maggiormente immaginabili per l’assicurata. Dagli stessi emerge che la capacità lavorativa in un’attività di operaia non qualificata in cui “dovrebbe essere inserita in un gruppo, in cui i ritmi non dipenderebbero da lei e in cui vi sarebbe una richiesta di volumi e di qualità di performance maggiore” (doc. AI pag. 222) sarebbe al massimo del 40%. Secondo il SMR infatti “un'attività adeguata alle disabilità deve essere priva di richieste concettuali con bassi livelli di responsabilità, deve poter essere svolta con tempi e modi gestibili in autonomia dall’assicurata, deve essere priva di picchi di lavoro e svolta in ambiente tollerante” (doc. AI pag. 222).

Stante quindi una capacità lavorativa del 40% in attività semplici e ripetitive assimilabili a quelle precedentemente esercitate di operaia generica, l’Ufficio AI nella risposta di causa – considerato come nel caso concreto, come stabilito dal consulente professionale in occasione del confronto dei redditi operato nel luglio 2022 (cfr. doc. AI pag. 254), non siano indicate riduzioni al reddito con invalidità (“poiché le limitazioni a carattere medico sono già state prese in conto nella graduazione dell'inabilità lavorativa medico-teorica”) e in virtù del fatto “che il paragone dei redditi verrebbe effettuato in base alle stesse statistiche” – ha ritenuto applicabile, invece del consueto raffronto dei redditi, il cosiddetto "Prozentvergleich" e, quindi, far corrispondere il grado d’invalidità al grado d’inabilità lavorativa.

Ora deve essere ricordato che secondo la giurisprudenza riassunta nella STF 9C_627/2017 dell’11 dicembre 2017 è possibile derogare al principio della definizione della perdita di guadagno mediante il raffronto dei redditi e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvergleich”). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità (DTF 137 V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_526/2017 del 14 novembre 2017 consid. 5.3; 9C_225/2016 del 14 luglio 2016; 9C_856/2010 del 27 giugno 2011; 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5, 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a LAI, n. 35 e seg.). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1).

Alla luce di quanto precede, nella fattispecie a ragione l’amministrazione, in applicazione del confronto percentuale dei redditi, ritenuta la capacità lavorativa del 40% in attività semplici e ripetitive come quella di operaia generica precedentemente esercitata, ha concluso ammettendo un grado d’invalidità del 60%, grado che giustifica l'attribuzione di ¾ di rendita d'invalidità.

Il TCA ritiene corretto tale modo di procedere.

A titolo abbondanziale va detto che allo stesso risultato si giungerebbe anche procedendo al confronto dei redditi, utilizzando i dati statistici considerato come l’assicurata non ha più svolto l’attività di operaia successivamente al 2003 (doc. AI pag. 139). Utilizzando in effetti i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il salario lordo mediamente percepito nel 2018 dalle donne per attività semplici di tipo fisico o manuale e ripetitive (livello di qualifica 1), assimilabili a quelle dell’operaia generica, nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pagg. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pagg. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 55'638 (4’447 x 12 mesi), dopo adattamento al tempo lavorativo di 41,7 ore. Confrontando quindi un reddito da valida di fr. 55'638 con quello da invalida di fr. 22’255, considerando il grado di capacità lavorativa del 40%, si ottiene un grado d’invalidità del 60% ([55'638 – 22’255 ] x 100 : 55'638 = 60).

Tale risultato va confermato anche considerando come giusta il consulente professionale nella fattispecie non è indicata alcuna deduzione per contingenze particolari, poiché le limitazioni a carattere medico sono già state prese in considerazione nella definizione del grado di inabilità lavorativa medico-teorica (doc. AI pagg. 255-257; secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico: il TFA ha precisato, al riguardo, che una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro; cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), e che, secondo la giurisprudenza, il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione sociale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Visto quanto sopra, questo TCA non può che confermare la proposta di giudizio formulata dall’Ufficio AI, alla quale del resto l’assicurata non si è opposta.

Di conseguenza, la decisione impugnata va riformata nel senso che all’assicurata va riconosciuto il diritto a ¾ di rendita (con grado d’invalidità del 60%) dal 1. marzo 2021 (scaduto il termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), con versamento della stessa dal 1. dicembre 2021 (art. 29 cpv. 1 LAI).

2.9. Nella decisione contestata l’Ufficio AI ha pure rifiutato l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo richiesta dal legale dell’assicurata con le osservazioni del 30 settembre 2022 (doc. AI pag. 281).

L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, pag. 504).

Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono (cumulativamente) l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, pag. 504).

La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. anche STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; cfr. anche STF 8C-669/2016 del 7 aprile 2017).

Nella presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un legale non era data trattandosi di una procedura che verte su questioni mediche ed economiche ordinarie nelle vertenze AI, che non richiedono pertanto l’intervento di un patrocinatore al di fuori della cerchia di persone attive nel settore delle assicurazioni sociali.

Pertanto, l’Ufficio AI correttamente ha negato il diritto all’assistenza giudiziaria in ambito amministrativo. Su questo punto la decisione contestata va quindi confermata.

2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’UAI.

Patrocinata da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 25 ottobre 2022 è riformata nel senso che RI 1 ha diritto al versamento di una rendita di ¾ dal 1. dicembre 2021.

§§ La decisione del 25 ottobre 2022 è confermata per quanto riguarda il rifiuto dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo.

  1. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1’800 a titolo di ripetibili (IVA Inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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